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Legge ordinaria, Codice Civile

diritto




Legge ordinaria, Codice Civile



Sappiamo che, l'ordinamento è un sistema in divenire, e quindi le norme costituzionali possono anche essere modificate, ma solo attraverso un particolare procedimento (quindi non da un qualsiasi tipo di fonte, ma solo da norme poste da una fonte di tipo costituzionale, ossia leggi costituzionali). Bisogna puntualizzare (art. 139) che la forma repubblicana (dove per forma repubblicana si intende non solo l'aspetto istituzionale, ossia che l'Italia è un paese fondato sul lavoro, ma tutti quei principi fondamentali, che delineano i criteri guida del sistema) è sottratta a tale procedimento di revisione. Quindi, le leggi costituzionali, comunque possono essere modificate, ma con un procedimento aggravato: possono essere emanate nuove norme, che si affiancano alle precedenti, oppure possono essere modificate quelle che già esistono, ma sempre in conformità alla disciplina dell'art. 138, con un procedimento più complesso. Inoltre ci sono alcune disposizioni che esprimono d 959g69j ei principi che hanno una forza tale da non poter essere modificati neppure con quel procedimento.




Articolo: è una nozione tecnica che sta ad indicare un particolare modo di ripartizione di un testo per renderlo più facilmente consultabile. L'unità base di questa ripartizione è l'articolo.


A livello dell'ordinamento italiano, subito dopo la Costituzione, troviamo la legge ordinaria (in senso formale), che è l'atto normativo che viene posto in essere dal Parlamento e più in particolare dalle Camere, nell'esercizio della funzione legislativa, in conformità agli art. 70 (la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle 2 Camere) e seguenti. La legge viene adottata dal Parlamento, poi promulgata dal capo dello stato (art. 73 = le leggi sono promulgate dal presidente della repubblica; le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine differente). Il capo dello stato prima di promulgare la legge può, con un messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova delibera (art. 74). Quindi vi è una sorta di controllo da parte del presidente della repubblica. La legge viene pubblicata poi, sulla Gazzetta ufficiale.

Alla legge in senso formale, si affiancano atti aventi forza di legge, dotati della stessa forza normativa, disciplinati negli art. 76 e 77 (l'esercizio della funzione legislativa, non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi, soltanto per tempo limitato). Da questa disposizione si desume che in conformità al principio della divisione dei poteri, la funzione legislativa spetta solo al Parlamento; infatti l'esercizio della funzione legislativa non spetta al governo, se non su delega del Parlamento. In tal caso la delega ha un contenuto ben preciso, non può essere generica ed indefinita, bensì deve avere determinazione di principi e criteri direttivi, un tempo limitato e oggetti definiti. Gli atti posti in essere in esercizio della funzione legislativa da parte del governo su delega del Parlamento, si chiamano decreti legislativi.

L'art. 77 ci dice anche che il governo senza delega delle Camere, non può emanare decreti che abbiamo valore di legge ordinaria. In casi straordinari, di necessità e urgenza, il governo può porre in essere atti, decreti leggi, che hanno comunque forza di legge, e che però poi, devono essere convertiti in legge alle Camere. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione.

Tra le leggi ordinarie, un posto fondamentale nel sistema, è occupato dal Codice civile. Esso, sotto il profilo formale, è legge ordinaria. Le norme contenute nel Codice, sono ordinarie e quindi nella gerarchia delle fonti, si collocano al di sotto della Carta Costituzionale.

Il Codice Civile è del 1942. Esso riflette e porta avanti, quella che era stata una scelta fondamentale operata negli ordinamenti dell'800, a favore di un Codice che ponesse un freno alla situazione di diritto comune che si era realizzata nei periodi storici precedenti e che era caratterizzata da un eccessivo particolarismo giuridico e quindi da una notevole incertezza del diritto. Il Codice, riflette un testo nel quale doveva trovare spazio la disciplina esaustiva di un settore, ordinato secondo un disegno coerente e armonioso. Quindi il codice, che a livello normativo, sotto il profilo formale, è legge ordinaria nell'ambito dell'ordinamento, riflette questa esigenza avvertita nell'800 per rispondere alla situazione precedente al Codice che era caratterizzata da un eccessivo particolarismo giuridico e quindi da una situazione di grave incertezza. Il Codice, rifletteva anche quella che era la scelta compiuta in quel periodo dallo Stato di monopolizzare ed accentrare tutta la posizione legislativa, per cui l'unica fonte finiva con l'essere la legge ordinaria riflettendo l'esigenza di raccogliere in un corpo unitario, in un testo unico di norme, tutta la disciplina tendenzialmente completa ed esaustiva di un determinato settore, di una determinata materia. Nel caso del Codice Civile, i rapporti tra soggetti privati. La situazione precedente era caratterizzata da una molteplicità di fonti, di norme, che venivano applicate a seconda dello status del soggetto al quale si doveva applicare la norma. Quindi il Codice, sotto il profilo formale è legge ordinaria; dal punto di vista contenutistico, è un testo unico, un corpo unitario di un determinato settore, nel nostro caso il settore dei rapporti privati.

Questa è l'idea alla base dei codici. Idea che si riflette nel primo grande codice, che fu quello napoleonico del 1804; tale idea si ritrova anche nel primo codice dell'unità d'Italia del 1865. Quest'ultimo si articola in 3 grandi libri: le persone e la famiglia (i soggetti di diritto), la proprietà privata (i beni), i modi di acquisto della proprietà privata. In questo corpo unitario di proposizioni prescrittive, il legislatore cerca di dettare, in maniera organica e sistematica, tutta la disciplina del settore privatistico, improntata quindi sul principio dell'eguaglianza, su una scelta che lo stato aveva fatto di monopolizzare quella che era la produzione normativa, per l'unica fonte era la legge, poiché il codice è legge in senso ordinario.

La disciplina dei rapporti privati presenta delle linee guida. Rispetto alla Carta Costituzionale, il momento dell'essere è completamente ignorato; predomina in questa intelaiatura, in questa disciplina dei rapporti privatistici, il momento dell'avere, quindi le situazioni patrimoniali (la proprietà privata). Quindi il cardine del codice del 1865 era la proprietà privata. Altri strumenti di rilevanza privatistica, erano visti come modi di acquisto della proprietà privata. Ad esempio, il fenomeno delle successioni, veniva disciplinato come modo di acquisto della proprietà privata.

Il codice del 1942 segna una svolta poiché si realizza la commercializzazione del diritto privato in quanto, prima del 1942 avevamo 2 codici: il codice civile e il codice del commercio. Il codice del commercio regolava i rapporti che avessero come soggetto il commerciante. Questa distinzione, viene meno nel codice del 1942 che ingloba in sé il mondo dell'impresa. Quest'ultimo quindi, si articola in 6 libri: persona e famiglia, successioni (fenomeno che si manifesta alla morte di un soggetto), la proprietà e i diritto reali, obbligazioni (il contratto e i fatti illeciti).

Il codice del 1942 riflette un assetto economico diverso rispetto a quello del 1865. Non è tutto in funzione della proprietà, ma abbiamo diversi istituti fondamentali come il rapporto obbligatorio e le sue fonti, e le imprese.

Oltre alle leggi ordinarie, abbiamo le leggi nazionali e regionali. Le leggi regionali sono disciplinate dall'art. 117. Oggi ci sono materie che sono oggetto preciso solo ed esclusivamente dello Stato; esso ha legislazione esclusiva in diverse materie. Ci sono materie che sono oggetto, invece, di legislazione concorrente.




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