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TITOLO
I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13-bis. - Detrazioni
per oneri
1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri
sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità
europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti
per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro
un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente
o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene
conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e
ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso
di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di
intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno
dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo
d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto
delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di
contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7
milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Non si tiene conto, altresì,
delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso
l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a
dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. La detrazione spetta,
nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o
all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri
accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla
stessa e ancora indivisi. Se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi,
ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di
interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione
spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono
costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica,
diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie
in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma
1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche
se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni
permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla 636d35g
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti
sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche
da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per
la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La
detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in
cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia
stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei
limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso
assicurativo. E' consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima
ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è
consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel
caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30
milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e
per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal
suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si
considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la
detrazione in sede di ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente
alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del Ministero delle finanze
sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti
sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non
superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in
misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa
derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal
contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500
mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il
rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei
premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato
la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o
restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella
misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le
attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze.
La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione
al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica
della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati
organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza
scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e
realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per
l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate
nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e
di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari,
nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni
relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate,
previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali,
che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero
per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute,
delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una
sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e
degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare
per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i
beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni
effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti
gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai soggetti e per le attività
di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento
del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro
svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente
entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalità, all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni
di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni
e 500 mila lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n.
3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle
loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di
tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee
a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun
periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre
modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4
milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo
periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le
erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per
importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari
al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire
degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità
europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti
non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998
e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al
presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un
milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione
spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,
per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per
gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti nell'interesse
delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da patologie che danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione
spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta,
relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed entro il
limite annuo di lire 12.000.000
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)
del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la
detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.
Art. 13-ter - Detrazioni per
canoni di locazione
1.
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli
articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.
1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono
la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre
anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di
qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a
non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori
della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata
al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire
60 milioni.
Art. 14 - Credito di imposta
per gli utili distribuiti da società ed enti
1.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in
qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è
attribuito un credito d'imposta pari al pari al 56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 1º gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1º
gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova
copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 105.
1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in
relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che
gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere
utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta è
determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono
stati posti in pagamento.
3. Relativamente agli utili percepiti dalle società, associazioni e imprese
indicate nell'articolo 5, il credito d'imposta spetta ai singoli soci,
associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita.
4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di
imposta è computato in aumento del reddito complessivo.
5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione
della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione
presentata. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del
credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte
può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta
in base alla dichiarazione dei redditi.
6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati
separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare è
computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata
a norma dell'articolo 18.
6-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti non spetta,
limitatamente agli utili, la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente
alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di
investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di
partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 87 del presente testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni
agli utili spettanti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai
dipendenti della società o dell'ente e per quelle spettanti in base ai
contratti di associazione in partecipazione e ai contratti indicati nel primo
comma dell'articolo 2554 del codice civile, né per i compensi per prestazioni
di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili
di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli utili
percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto
di usufrutto sono state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel
territorio dello Stato di una stabile organizzazione.
Art. 15 - Credito di imposta
per i redditi prodotti all'estero
1.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti
all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di
imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e
il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta
ammesse in diminuzione.
2. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica
separatamente per ciascuno Stato.
3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte
estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per
il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base
imponibile è stata già liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto
anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera
dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione
nella quale è stata chiesta. Se è già decorso il termine per l'accertamento la
detrazione è limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale
all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia.
4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione
o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione
presentata.
5. Per le imposte pagate all'estero dalle società, associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti
nella proporzione ivi stabilita.
Art. 16 - Tassazione
separata
1.
L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei
rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122
del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in
dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle
attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125
del codice civile nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle
spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47, erogate in forma di capitale, ad esclusione del riscatto
della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a
seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o
per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni
precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di
sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti
dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
c) indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto
all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto
nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle
spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa;
c-bis) indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione salariale di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, corrisposti anticipatamente;
d) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e
delle società di persone;
e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività
sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981,
n. 91, se non rientranti tra le indennità indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione
a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi
conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da più di cinque anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento
della cessione;
h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di
cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello
di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente
titolare;
i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa,
dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso,
esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e
redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale,
delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione
della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la
deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della
liquidazione è superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni
assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche
concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del
capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla
scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del
comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto
o del titolo è superiore a cinque anni;
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal
reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di
imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese
rimborsate di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto
periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla
tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in
accomandita semplice; se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di
imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al
quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli
indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese
commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata
facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c bis) del comma 1 gli uffici
provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità
stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi
alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò
risulta più favorevole per il contribuente.
Art. 16-bis. - Imposizione
sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1.
I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti
residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di
imposta o l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a
titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di
imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i
redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non
residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli
altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato,
emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
Art. 17 - Indennità di fine
rapporto
1.
Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si
determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con
riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione,
corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato
delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base
di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici
finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di
tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto
alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le minori
imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito
imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è
stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di
tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo
scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di
lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni,
l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a
lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale
importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore
inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e
anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili
per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti
per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità
e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto
non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con
l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata
dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1,
dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il
loro ammontare netto di una somma pari a lire 600.000 per ciascun anno preso a
base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il
rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente
ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento
all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente
all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle
indennità alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di
una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto,
alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto
alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei
lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo
stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della
legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato
in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno
preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai
sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni
e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità
equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme,
si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e
2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già
assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme
e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124.
4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50
anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per
la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme
indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 16.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di
cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente
articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare
percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è
ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le
modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione
del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle
altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
Art. 17-bis
1.
Le prestazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono
soggette ad imposta mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i
criteri previsti al comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e
frazione di anno di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della
prestazione maturata, al netto [...] dei redditi già assoggettati ad imposta.
Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota
media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il
diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo o rimborsando le maggiori o le
minori imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo complessivamente
maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l'imposta si applica
sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale
disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter
e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nonché in caso di
riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto legislativo, esercitato a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre
cause non dipendenti dalla volontà delle parti e comunque quando l'importo
annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore
al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva della prestazione,
le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto parziale di cui
all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o
a titolo di anticipazione, sono soggette ad imposta con l'aliquota determinata
ai sensi del comma 1, primo periodo, per il loro intero importo.
Art. 18 - Determinazione
dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente
1.
Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli di cui
alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del
medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando
all'ammontare percepito [...] l'aliquota corrispondente alla metà del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è
sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e le somme indicati,
rispettivamente, nelle lettere b) , c-bis) e n-bis del comma 1 dell'articolo
16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1
dell'articolo 16, l'imposta è determinata applicando all'ammontare conseguito o
imputato l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del
contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati
rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del
comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla
percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.
Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del
comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è
determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento [rettifica in
19 per cento - n.d.r.].
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione
separata nei confronti degli eredi e dei legatari; l'imposta dovuta da ciascuno
di essi è determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota
dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo
netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile si
applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto
dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si
applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta
di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei
commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite
per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto
agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare
delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1
dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo
conguaglio.
Art. 19 - Scomputo degli
acconti
1.
Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano: a) i
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; b) le ritenute
alla fonte a titolo di acconto operante, anteriormente alla presentazione della
dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la
presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute
operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte
dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i
crediti d'imposta di cui agli articoli 14 e 15, è superiore a quello
dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del
secondo periodo del comma 3 dell' articolo 11. Per i redditi tassati
separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti d'imposta è
superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza
Art. 20 - Applicazione
dell'imposta ai non residenti
1.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si
considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi
derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi
i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 47;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio
dello Stato;
e) i redditi di impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello
Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e
da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con
esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 81,
derivanti da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti
negoziate in mercati regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo articolo derivanti
da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi
di merci e di certificati di massa negoziati in mercati regolamentati, nonché
da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo
articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento
d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui all'articolo 5 imputabili a soci, associati o partecipanti
non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del
comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti
dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili
organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennità di fine rapporto
di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c),
c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47;
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o
scientifico;
d) i compensi conseguiti da imprese, società o enti non residenti per
prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio
dello Stato.
Art. 20-bis
1.
Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che
esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini
delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei
componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano
confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La
stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.
Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze
relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si
applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della
residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non
siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile
organizzazione.
Art. 21 - Determinazione
dell'imposta dovuta dai non residenti
1.
Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo e
sui redditi tassati separatamente a norma dei precedenti articoli, salvo il
disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle
lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.
3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri
indicati alle lettere a), b), g), h) , h-bis) e i) dello stesso articolo. Le
detrazioni per carichi di famiglia non competono
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