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Cosa fare per adottare un minore

diritto



Cosa fare per adottare un minore


* Requisiti per presentare la domanda

L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinqu 717d32h e anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.

Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.


* Cosa fare per presentare la domanda

Dove

I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate.

Possono essere presentate più domande anche successive a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.

Come

La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.

Si suggerisce con l'avvertenza di richiedere ai Tribunali per i minorenni la presentazione dei seguenti documenti a corredo della domanda:



Certificato di nascita dei richiedenti

Stato di famiglia

Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti

Certificato rilasciato dal medico curante

Certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga

Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti

Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.

* Accertamenti sulla capacità della coppia

Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.

L'ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande.

Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.

In ogni momento devono essere fornite, su richiesta, informazioni sullo stato del procedimento.


* Affidamento preadottivo

Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella più idonea per il minore.

Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore.

Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.

L'affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà.


* Dichiarazione di adozione

Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia l'adozione.

Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine.

L'adottato acquista lo stato di figlio legit
timo degli adottanti ed il loro cognome.














Area Diritti

ADOZIONE NAZIONALE

E' consentita l'adozione di un minore a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati (neppure di fatto) e ritenuti idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L'età dei genitori "adottanti" deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinqu 717d32h e anni l'età del minore. 

I limiti di età possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che la mancata adozione possa arrecare un danno grave al minore.

E' ammessa l'adozione anche nei casi in cui:

uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età, in misura non superiore a dieci anni;

i genitori "adottanti" hanno già figli naturali o adottivi dei quali almeno uno minorenne;

l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dai stessi coniugi.


Agli stessi coniugi sono consentite più adozioni, anche con atti successivi. Inoltre, costituisce criterio preferenziale l'avere già adottato un fratello dell'adottando, richiedere l'adozione di più fratelli o essere disposti ad adottare minori handicappati ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 104/92.

Nel caso di adozione di minori di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono sostenere la formazione e l'inserimento sociale del minore fino al compimento dei 18 anni.

Il minore che ha compiuto quattordici anni non può essere adottato se non presta il proprio consenso. Il consenso dato può comunque essere revocato fino al momento della pronuncia definitiva dell'adozione.

Se il minore ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore può essere sentito, a meno che questo non comporti per lui un pregiudizio.


DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'

Lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni del distretto in cui si trovano.

E' dichiarato adottabile il minore:

in situazione di abbandono, ossia privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Può essere considerato "situazione di abbandono" il ricovero presso istituti di assistenza o l'affidamento familiare;

orfano e privo di parenti entro il quarto grado;

privo di genitori naturali che lo abbiano riconosciuto.

Il tribunale per i minorenni può dichiarare lo stato di adottabilità anche quando:

i genitori e i parenti convocati per constatare lo stato di abbandono no si presentano, senza un giustificato motivo;

l'audizione degli stessi dimostra il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

le prescrizioni impartite per garantire al minore assistenza morale, mantenimento, istruzione ed educazione sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni con sentenza notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il 4° grado e al tutore e al curatore speciale, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di presentare reclamo presso la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione.

La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta dal cancelliere del tribunale per i minorenni su apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere fatta entro 10 giorni dalla comunicazione che la sentenza di adottabilità è diventata definitiva.

I coniugi interessati all'adozione devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o minori handicappati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/92. Possono essere presentate più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, purché se ne dia comunicazione a tutti i tribunali interessati.

La domanda di adozione decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.

Il Tribunale per i minorenni, accertati i requisiti dei coniugi, effettua delle indagini riguardanti l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali essi desiderano adottare il minore, e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.

A questo punto il Tribunale per i minorenni può disporre l'affidamento preadottivo e determinarne le modalità.

Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.

L'affidamento preadottivo può essere revocato se dovessero verificarsi difficoltà di convivenza tra il minore e la famiglia adottante.

Trascorso un anno dall'affidamento il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità può disporre o meno l'adozione.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere ugualmente richiesta dall'altro coniuge nei confronti di entrambi.

Se nel corso dell'affidamento i coniugi affidatari si separano, l'adozione può essere richiesta anche da uno solo di loro, sempre nell'esclusivo interesse del minore.

La sentenza di adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore, i quali possono impugnarlo entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.

Dopo l'adozione il minore acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.

Con l'adozione cessano i rapporti del minore verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.






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