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Cosa fare per adottare un minore
* Requisiti per presentare la domanda
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che
l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per
un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e
continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia
accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere
avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto e di non più di quarantacinqu 717d32h e anni l'età dell'adottando, con la
possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.
Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di
età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a
dieci anni.
* Cosa fare per presentare la domanda
Dove
I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge,
possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se
sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino
nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992,
n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate.
Possono essere presentate più domande anche
successive a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia
comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi.
Come
La domanda di disponibilità all'adozione, in carta
semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei
requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può
essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza
dei requisiti richiesti.
Si suggerisce con l'avvertenza di richiedere ai
Tribunali per i minorenni la presentazione dei seguenti documenti a corredo
della domanda:
Certificato di nascita dei richiedenti
Stato di famiglia
Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti
Certificato rilasciato dal medico curante
Certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga
Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto.
* Accertamenti sulla capacità della coppia
Il Tribunale per i minorenni dispone l'esecuzione di
indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i
motivi della domanda. Tali indagini possono essere effettuate ricorrendo ai
servizi socio-assistenziali degli enti locali, alle competenti professionalità
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere.
L'ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai
singoli tribunali, pertanto potranno essere svolti colloqui con il giudice
minorile togato od onorario o con equìpe di specialisti o essere richieste
diverse formalità nella presentazione delle domande.
Tali indagini dovranno essere avviate e concluse
entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta.
In ogni momento devono essere fornite, su richiesta,
informazioni sullo stato del procedimento.
* Affidamento preadottivo
Il Tribunale per i minorenni, sulla base delle
indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda, quella
più idonea per il minore.
Il provvedimento di affidamento preadottivo è
disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei
richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in
alcuni casi anche il minore di età inferiore.
Nel corso dell'affidamento sarà svolta dal tribunale
un'attività non solo di controllo ma anche di sostegno.
L'affidamento preadottivo può essere revocato in
presenza di gravi difficoltà.
* Dichiarazione di adozione
Decorso un anno dall'affidamento, con possibilità di
proroga di un anno, il tribunale, se ricorrono tutte le condizioni, pronuncia
l'adozione.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato con
la famiglia di origine.
L'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti ed il
loro cognome.
Area Diritti
ADOZIONE NAZIONALE
E' consentita l'adozione di un minore a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, non separati (neppure di fatto) e ritenuti idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L'età dei genitori "adottanti" deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinqu 717d32h e anni l'età del minore.
I limiti di età possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che la mancata adozione possa arrecare un danno grave al minore.
E' ammessa l'adozione anche nei casi in cui:
uno solo dei coniugi supera il limite massimo di età, in misura non superiore a dieci anni;
i genitori "adottanti" hanno già figli naturali o adottivi dei quali almeno uno minorenne;
l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dai stessi coniugi.
Agli stessi coniugi sono consentite più adozioni, anche con atti successivi. Inoltre, costituisce criterio preferenziale l'avere già adottato un fratello dell'adottando, richiedere l'adozione di più fratelli o essere disposti ad adottare minori handicappati ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 104/92.
Nel caso di adozione di minori di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono sostenere la formazione e l'inserimento sociale del minore fino al compimento dei 18 anni.
Il minore che ha compiuto quattordici anni non può essere adottato se non presta il proprio consenso. Il consenso dato può comunque essere revocato fino al momento della pronuncia definitiva dell'adozione.
Se il minore ha compiuto dodici anni deve essere personalmente sentito; se ha un'età inferiore può essere sentito, a meno che questo non comporti per lui un pregiudizio.
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA'
Lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni del distretto in cui si trovano.
E' dichiarato adottabile il minore:
in situazione di abbandono, ossia privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Può essere considerato "situazione di abbandono" il ricovero presso istituti di assistenza o l'affidamento familiare;
orfano e privo di parenti entro il quarto grado;
privo di genitori naturali che lo abbiano riconosciuto.
Il tribunale per i minorenni può dichiarare lo stato di adottabilità anche quando:
i genitori e i parenti convocati per constatare lo stato di abbandono no si presentano, senza un giustificato motivo;
l'audizione degli stessi dimostra il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
le prescrizioni impartite per garantire al minore assistenza morale, mantenimento, istruzione ed educazione sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del
minore è disposta dal tribunale per i minorenni con sentenza notificata per
esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il 4° grado e al
tutore e al curatore speciale, con contestuale avviso agli stessi del loro
diritto di presentare reclamo presso
La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta dal cancelliere del tribunale per i minorenni su apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere fatta entro 10 giorni dalla comunicazione che la sentenza di adottabilità è diventata definitiva.
I coniugi interessati all'adozione devono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli o minori handicappati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 104/92. Possono essere presentate più domande, anche successive, a più tribunali per i minorenni, purché se ne dia comunicazione a tutti i tribunali interessati.
La domanda di adozione decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
Il Tribunale per i minorenni, accertati i requisiti dei coniugi, effettua delle indagini riguardanti l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i quali essi desiderano adottare il minore, e sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda, quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
A questo punto il Tribunale per i minorenni può disporre l'affidamento preadottivo e determinarne le modalità.
Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
L'affidamento preadottivo può essere revocato se dovessero verificarsi difficoltà di convivenza tra il minore e la famiglia adottante.
Trascorso un anno dall'affidamento il Tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità può disporre o meno l'adozione.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione può essere ugualmente richiesta dall'altro coniuge nei confronti di entrambi.
Se nel corso dell'affidamento i coniugi affidatari si separano, l'adozione può essere richiesta anche da uno solo di loro, sempre nell'esclusivo interesse del minore.
La sentenza di adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore, i quali possono impugnarlo entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della Corte d'appello.
Dopo l'adozione il minore acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
Con l'adozione cessano i rapporti del minore verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
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