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L'IMPRENDITORE

diritto



L'IMPRENDITORE


L'articolo 2082 del Codice Civile definisce imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi.

Deve essere un'attività esercitata professionalmente, cioè deve trattarsi di un'attività svolta in modo abituale e non occasionale.

Deve essere un'attività economica= l'attività dell'imprenditore deve essere diretta a sopportare certi costi per realizzare dei ricavi. L'imprenditore anticipa denaro sotto forma di costi e 727f59h poi li copre realizzando ricavi. Deve avere l'obiettivo del profitto (a volte può non essere così, per esempio per le cooperative o per gli enti pubblici economici l'importante è coprire i costi con i ricavi e non ottenere profitto).



Deve essere un'attività organizzata= ci deve essere l'organizzazione del lavoro altrui e dei mezzi materiali (per l'industriale) o dei soli mezzi materiali (per il commerciante senza dipendenti).

Deve essere un'attività diretta alla produzione e allo scambio dei beni e dei servizi in quanto l'imprenditore opera per il mercato, acquista merci per poi rivenderle o organizza servizi per poi scambiarli sul mercato.



L'articolo 2195 definisce imprenditore commerciale ogni imprenditore non piccolo e non agricolo che eserciti una delle attività commerciali che sono:

Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi.

Attività intermediaria nella circolazione dei beni: intermedie fra chi produce e chi consuma, per esempio l'attività del commerciante.

Attività di trasporto per terra, acqua o aria.

Attività bancaria o assicurativa.

Attività ausiliarie delle precedenti (agenti di commercio).

L'imprenditore commerciale è soggetto ad una serie di obblighi, detti statuto dell'imprenditore commerciale.

Gli obblighi sono: l'iscrizione nel registro delle imprese; tenere le scritture contabili; essere soggetti a fallimento.



ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE


Ogni imprenditore commerciale deve chiedere l'iscrizione nel registro indicando il proprio nome, cognome, ditta, oggetto e sede dell'impresa e poi eventualmente il cognome degli istitori e procuratori (dirigenti dell'imprenditore).

I fatti per i quali la legge prevede l'iscrizione se non vengono iscritti non possono essere opposti ai terzi  se invece vengono iscritti si presumono conosciuti dai terzi e quindi possono essere opposti ai terzi.



TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI


L'imprenditore commerciale ha l'obbligo di documentare l'andamento dei suoi affari con la tenuta delle scritture contabili.

Ciò risponde ad un interesse dell'imprenditore in quanto tiene sotto controllo la propria situazione patrimoniale e poi è obbligatoria per legge in quanto consente di ricostruire, in caso di fallimento, l'attività e la situazione patrimoniale dell'imprenditore e di scoprire eventuali atti pregiudizievoli  per i creditori (quindi l'obbligo è posto a tutela dei creditori).

Le scritture contabili sono:

Il libro giornale: trascritte giorno per giorno le operazioni dell'impresa;

Il libro degli inventari: sul quale si redige l'inventario all'inizio, alla fine e ogni anno dell'impresa. Esso si chiude con il BILANCIO (riassunto dell'inventario) e con il CONTO ECONOMICO (utili conseguiti e perdite subite).

Altre scritture contabili: richieste dalla natura (individuale o collettiva) e dalle dimensioni (di persone o di capitali) dell'impresa. Possono essere il LIBRO MAGAZZINO, il LIBRO MASTRO, il LIBRO DI CASSA.

L'imprenditore deve poi conservare gli originali delle lettere, telegrammi e fatture ricevute e le copie.



FALLIMENTO


Possono essere dichiarati falliti soltanto gli imprenditori commerciali privati e non piccoli mentre, non possono essere dichiarati falliti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, gli enti pubblici economici e coloro che non sono imprenditori.

Il fallimento è una procedura giudiziaria con la quale l'imprenditore viene spossessato di tutti i suoi beni che vengono poi venduti per soddisfare i creditori. E' fallito chi non riesce più a pagare i suoi debiti.

Si tratta di una procedura esecutiva per tutelare i creditori i quali concorrono sul patrimonio del loro debitore ed è per questo che il fallimento viene definito procedura concorsuale. Sia il fallimento sia altre procedure concorsuali sono disciplinate dalla legge fallimentare.

Il fallimento viene dichiarato dal tribunale su domanda dei creditori o dallo stesso imprenditore (se vuole evitare il pignoramento dei beni); può anche essere dichiarato d'ufficio dal tribunale o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale nomina gli altri organi del fallimento che sono il curatore (amministra e liquida il patrimonio del fallito) e il giudice delegato (deve dirigere l'operato del curatore).




Effetti del fallimento


La sentenza che dichiara il fallimento ha diversi effetti:

Effetti patrimoniali → il fallito viene spossessato di tutti i suoi beni.

Effetti personali → il fallito viene iscritto nel "pubblico registro dei falliti" ed è per questo soggetto ad una serie di incapacità politiche e civili (come per esempio: votare) che durano finché non ottiene una sentenza di riabilitazione.

Effetti per i creditori i creditori non possono iniziare azioni esecutive individuali sui beni del fallito, ma possono soddisfarsi solo collettivamente su questi beni. Devono inoltre presentare domanda di ammissione al passivo (ammontare dei debiti) del fallimento esponendo le ragioni del loro debito perché venga accertato il loro credito.







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