Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

ASSICURAZIONE - NOZIONE, FUNZIONI E TIPI DI ASSICURAZIONE

diritto



ASSICURAZIONE



NOZIONE, FUNZIONI E TIPI DI ASSICURAZIONE


L'Assicurazione è un istituto di grande diffusione e di notevole importanza sociale. Attraverso essa ciascun individuo può cautelarsi contro i possibili rischi che minacciano la sua persona e beni.

Il sistema su cui si basa è semplice. Un'impresa, l'assicuratore, in cambio di una periodica somma di denaro (PREMIO), s'impegna a pagare, al posto del contraente, gli eventuali danni derivanti da un determinato evento. L'assicurazione è uno strumento indispensabile a tutela del singolo assicurato e della collettività. È per questo che la legge obbliga il cittadino a stipulare il contratto d'assicurazione (assicurazione obbligatorie ad esempio assicurazione auto), in altri casi fa scaturire automaticamente il rapporto assicurativo qualora il soggetto sia in condizione di particolare rischio (assicurazioni sociali INPS e INAIL). L'esercizio dell'attività assicurativa è sottoposto ad una disciplina legislativa contenuta nel cC e in leggi speciali, nonché a abituali controlli delle autorità.




NOZIONE E TIPI DI ASSICURAZIONE


L'Assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno adesso prodotto da un sinistro, ovvero pagare rendita o capitale al verificarsi di un evento attinente la vita umana (art. 1882 c.C.).

Ci sono due tipi di assicurazione:

assicurazione contro i danni: trasferisce all'assicuratore il rischio connesso a danni subiti da cose o diritti patrimoniali dell'assicurato; in questo caso rientra l'assicu 525j93f razione per responsabilità civile che riguarda i rischi derivanti dai illeciti contrattuali ed extracontrattuali commessi dall'assicurato, purché senza dolo.

assicurazione sulla vita: l'assicuratore si obbliga a pagare all'assicurato o a un terzo un capitale o rendita periodica al verificarsi di un evento attinente la vita umana.

assicurazione contro infortunio,

assicurazione obbligatoria (rc auto),

assicurazione sociale,

riassicurazione: rischi già assunti dall'assicuratore che si è riassicurato presso un'altra compagnia assicurativa (rimborso al soggetto assicurato delle somme da questi sborsata).


DISCIPLINA


La varietà dei tipi di assicurazione non toglie che, sotto il profilo strutturale, siano riscontrabili elementi essenziali comuni ad ogni contratto di assicurazione (obbligo di pagare un premio, sussistenza di un rischio collegato ad un evento, obbligo di pagare per l'assicuratore l'indennità capitale o rendita, nella misura massima prefissata).


SOGGETTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO


assicuratore: esercita l'impresa di assicurazione;

altro contraente: chi stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio;

assicurato: portatore del rischio, titolare dell'interesse esposto a rischio nelle assicurazioni contro i danni, nelle assicurazioni sulla vita è la persona dalla cui vita o sopravvivenza discende l'obbligo per l'assicuratore di eseguire la prestazione.

beneficiario: soggetto a cui deve essere pagato l'indennità qualora si verifichi l'evento assicurato.


L'ASSICURATORE


Può essere solo un imprenditore qualificato in possesso dei requisiti di legge ed autorizzato all'esercizio delle attività assicurative. Per questo il contratto di assicurazione è un contratto d'impresa. L'impresa d'assicurazione può rivestire solo una seguente forma:

♦ società per azioni,

♦ società cooperativa a responsabilità limitata,

♦ società di mutua assicurazione (mutualistiche).

Nelle assicurazioni sociali gli assicuratori sono enti pubblici (INPS e INAIL).


Le imprese assicurative nazionali e non comunitarie per esercitare la loro attività nel territorio dello stato devono essere autorizzate da un istituto pubblico; ISVAP a cui è affidato il controllo sulla gestione delle imprese e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti.



COLLABORATORI DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore si avvale degli agenti di assicurazione che devono essere iscritti ad un albo professionale. AGENTE: (parasubordinato) colui che con autonoma organizzazione, gestita a proprio rischi e a sue spese, promuove la conclusione di contratti di assicurazione a favore dell'assicuratore in cambio di una provvigione. L'intermediario tra l'assicuratore e il contraente è il broker che pone in relazione i propri clienti con una compagni di assicurazione con la quale non è legato.


CARATTERI ED ELEMENTI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Il contratto è:

consensuale (contratto per adesione in quanto al contraente non resta che accettare o respingere il regolamento contrattuale senza poterne modificare il contenuto, la nota di copertura provvisoria è il documento che attesta l'avvenuta stipulazione del contratto);

non solenne (foema scritta necessaria solo per provare l'esintenza del rapporto contrattuale: ad probationem, per questo l'assicuratore rilascia al contraente la polizza d'assicurazione che è nominativa o al portatore ed è un titolo non di credito ma IMPROPRIO);

oneroso e a prestazioni corrispettive (ogni contraente mira ad un vantaggio economico, il contraente paga il premio, l'assicuratore esegue la prestazione al verificarsi di un certo evento);

aleatorio (al momento della conclusione del contratto le parti non sanno se l'evento si verificherà);

di durata (è fissato il termine iniziale e quello finale).


IL RISCHIO

Il rischio è la possibilità che si verifichi l'evento a cui è collegata la prestazione dell'assicuratore. In quanto elemento essenziale deve sussistere al momento della conclusione del contratto e per tutta la durata del rapporto assicurativo, il premio è direttamente proporzionale alla probabilità che l'evento si verifichi.


INESISTENZA E CESSAZIONE DEL RISCHIO

Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. L'inesistenza del rischio si ha quando l'evento assicurativo non può più avverarsi (evento già verificato prima della conclusione del contratto o impossibile o inevitabile).

La cessazione del rischio determina lo scioglimento del contratto.


VARIAZIONI DEL RISCHIO


Può accadere che il sopraggiungere di mutamenti delle condizioni iniziali diminuisca (il contraente ha l'onere di comunicare i mutamenti all'assicuratore che potrà esigere un premio minore, oppure recedere dal contratto entro due mesi) aggravi il rischio (il contraente ha l'obbligo di avvisare l'assicuratore il quale può recedere dal contratto entro un mese).


DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE


A causa di dichiarazioni inesatte o reticenze il rischio può essere valutato in modo errato. Le conseguenze variano a seconda che sia fatto con dolo o meno o con colpa grave. Con dolo o colpa grave l'assicuratore può chiedere l'annullamento, senza dolo o colpa grave l'assicuratore può recedere dal contratto. Se il sinistro si verifica prima del recesso l'assicuratore paga una somma minore.


IL PREMIO


Il premio è il corrispettivo dovuto all'assicuratore. Il pagamento del premio può avvenire in unica soluzione o con rate periodiche (annuali ed anticipate). Una particolare disciplina è dettata per il caso di inadempienza del contraente. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio, l'assicurazione resta sospesa fino alle 24 del giorno in cui il contraente paga quanto dovuto alle scadenze convenute (se durante tale periodo avviene un sinistro l'assicuratore non è tenuto ad eseguire la prestazione). Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa per 15 giorni dopo la scadenza (periodo di tolleranza). Nel caso che l'inadempienza si protragga oltre il periodo di tolleranza, si verifica:

nell'assicurazione contro danni si ha sospensione della copertura assicurativa; l'azione esecutiva nei confronti del contraente per la riscossione del premio è soggetta al termine di prescrizione di un anno (6 mesi contratto risolto di diritto);

assicurazione sulla vita: se il pagamento del premio doveva avvenire in unica soluzione, l'assicuratore, entro 6 mesi dalla scadenza può agire per la riscossione del premio (altrimenti il rapporto si estingue); se il pagamento doveva essere eseguito in rate periodiche il mancato pagamento dei premi successivi comporta risoluzione di diritto del contratto.



ASSICURAZIONE CONTRO DANNI


Trasferisce all'assicuratore il rischio connesso a danni subiti da cose o da diritti patrimoniali del contraente assicurato. Questa assicurazione si informa a 2 principi fondamentali:

principio dell'interesse all'indennità: l'assicurato deve avere un concreto interesse patrimoniale all'indennità (il contratto è nullo se non c'è tale interesse);

principio indennitario: l'assicurazione contro danni non deve trasformarsi in un'occasione di guadagno per il soggetto assicurato quindi bisogna dare un giusto valore ai danni e si guarda solo il danno emergente (effettivo) e non il lucro cessante (profitto sperato).


APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO INDENNITARIO


Per la corretta applicazione del principio indennitario è innanzitutto necessario che alla cosa danneggiata sia attribuito il giusto valore. Le parti possono inserire nel contratto anche la clausola del valore a nuovo in base alla quale l'assicuratore è tenuto a pagare la somma necessaria per riacquistare sul mercato la cosa danneggiata.

Può accadere che l'assicurazione sia stata stipulata per una somma eccedente il valore reale della cosa assicurata; le conseguenze di questa sovrassicurazione sono divise a seconda:

con dolo il contratto non è valido (nullo), ma l'assicuratore se in buona fede, ha diritto ai premi relativi del periodo di assicurazione in corso;

senza dolo il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto ad una proporzionale riduzione del premio.

Ipotesi opposta è la sottoassicurazione che si verifica quando l'assicurazione copre solo parte del valore che la cosa aveva al momento del sinistro, in tal caso l'assicuratore risponde dei danni in proporzione al valore assicurato e non a quello reale.


DAL SINISTRO ALLA SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE


La conclusione del contratto comporta l'obbligo di pagamento del premio per il contraente e l'assunzione del rischio per l'assicuratore. Al verificarsi dell'evento assicurato, il contraente ha due obblighi:

♦ dare avviso del sinistro all'assicuratore (entro 3 gg) e fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (obbligo di salvataggio). L'assicurato che non adempia all'obbligo di avviso e salvataggio perde il diritto all'indennità. In conseguenza del sinistro l'assicuratore è obbligato a pagare i danni. Sono ammesse clausole di esonero di una parte del danno fino a un certo ammontare (franchigia semplice), o di abbattimento fisso in ogni caso (franchigia assoluta). Se il rischio è illimitato le parti fissano un tetto massimo entro il quale l'assicuratore corrisponderà la prestazione (massimale). L'assicuratore non è obbligato a pagare l'indennità quando:

♦ il danno è causato da un vizio intrinseco della cosa non denunciata all'assicuratore; se il vizio ha solo aggravato il danno l'assicuratore risponde nella misura in cui sarebbe stata a suo carico se il vizio non fosse esistito;

♦ quando il danno è causato da terremoto, guerra, tumulti popolari o insurrezione.

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso terzi responsabili salvo che siano coniuge, figli, affiliati, parenti. La surrogazione opera anche nei confronti di questi soggetti se il danno è stato loro cagionato con dolo.


L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÁ CIVILE


L'Assicurazione della responsabilità civile trasferisce all'assicuratore il rischio relativo alle conseguenze dell'illecito civile contrattuale ed extracontrattuale non doloso e lo obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questo è tenuto a pagare al terzo a titolo di risarcimento.


L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C. AUTO


La presenza di situazioni particolarmente rischiose, ha reso obbligatoria l'assicurazione della responsabilità civile, la più diffusa è quella delle responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'assicurazione è  obbligatoria in quanto il soggetto che si trova nelle condizioni previste è obbligato a stipulare il relativo contratto assicurativo se non vuole incorrere in sanzioni penali. Essa riguarda tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie.




L'ASSICURAZIONE SULLA VITA


Con l'assicurazione sulla vita l'assicuratore si obbliga a pagare, all'assicurato o a un terzo beneficiario un capitale o una rendita periodica, al verificarsi di un evento attinente la vita umana (morte o sopravvivenza a una certa scadenza). In base all'evento:

assicurazione in caso di morte: a questo tipo appartengono le polizze temporanee morte caratterizzate per la previsione di un periodo di tempo entro cui deve intervenire il decesso per aver diritto alla prestazione; se scaduto il termine l'assicurato è vivo l'assicuratore non esegue prestazioni;

assicurazione per il caso di vita: l'obbligo per l'assicuratore sorge a una fissata scadenza se l'assicurato è in vita;

assicurazione mista: la prestazione assicurativa è eseguita alla morte dell'assicurato o a certa data se l'assicurato è ancora in vita.

L'assicurazione sulla vita non ha natura indennitaria ma prevvidenziale: per il suo tramite l'assicurato, garantendosi la disponibilità di un capitale futuro, cautela se stesso e la propria famiglia contro bisogni che seguono la morte o l'arrivo della vecchiaia, a questa assicurazione non si applica il principio indennitario, quindi la misura dell'assicurazione è libera. Se l'assicurato cambia professione o attività aggravando il rischio potrà verificarsi lo scioglimento del contratto su richiesta dell'assicuratore, la riduzione della somma assicurata o l'aumento del premio.

Il riscatto consiste nel diritto del contraente di recedere dal contratto a cui consegue l'obbligo per l'assicuratore di versare una somma prefissata in relazione ai premi annuali pagati.

Il diritto di riduzione consiste nel diritto del contraente di cessare il pagamento dei premi non scaduti. Pur mantenendo il contratto anche se per una somma assicurata ridotta in proporzione ai premi versati. L'assicurazione può essere stipulata sulla vita di un terzo (se l'evento assicurato è la morte l'assicurazione non è valida senza consenso del terzo) o a favore di un terzo (viene stipulata per un fatto attinente la propria vita, ma la prestazione viene eseguita a favore di un terzo beneficiario).


L'ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI


L'assicurazione contro infortuni è destinata a coprire danni derivanti alla persona in conseguenza di infortuni che provocano invalidità permanente, inabilità temporanea o morte. L'assicurazione si riferisce solo agli infortuni cioè quegli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producono lesioni corporali riscontrabili (morte, invalidità permanente o temporanea). Per stabilire la gravità dell'invalidità quindi l'entità dell'indennizzo, si ricorre a tabelle predisposte dall'assicurazione.

L'assicurazione  infortuni privata si affianca a quella sociale assunta dallo stato a favore di alcune categorie di lavoratori e gestita da un istituto assicurativo pubblico (INAIL).





Privacy




Articolo informazione


Hits: 3162
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024