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LA DONNA E IL LAVORO - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

diritto



LA DONNA E IL LAVORO


La donna lavoratrice ha gli stessi diritti, e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino un a speciale adeguata protezione; questo viene citato nell’art. 37 della Costituzione che stabilisce il principio di parità tra lavora 949d37j tori e lavoratrici e induce il principio della tutela della lavoratrice madre. La 1° legge emanata sulla parità tra uomo-donna risale al 9 gennaio 1963 con il quale sono stati introdotti alcuni principi fondamentali, tra cui ricordiamo:


il datore di lavoro non può rifiutarsi di assumere una donna adducendo come motivi la sua situazione di coniugata o il suo stato di gravidanza;

il datore di lavoro non può licenziare una donna per gravidanza o per matrimonio;

alla donna compete una retribuzione uguale a quella dell’uomo a pari di attività lavorativa;



divieto di lavoro notturno soprattutto per le donne in gravidanza e per quelle i cui figli abbiano compiuto un’anno;


Il 9 gennaio 1977 in seguito a una direttiva CE sulla parità uomo-donna è stata emanata una legge che vieta qualsiasi tipo di discriminazione, ovvero qualsiasi atto che produca un effetto pregiudizievole in ragione del sesso.

Ricordiamo tra l’altro:


la parità di accesso al lavoro in qualunque settore e a qualsiasi livello gerarchico;

la riaffermazione del divieto di discriminazione nell’assunzione per matrimonio o per gravidanza;


Un’ulteriore passo avanti si è effettuato con la legge del 10 aprile 1991, con essa si è voluto favorire l’occupazione femminile e rimuovere gli ostacoli che esistono alla piena attuazione delle parità uomo-donna.

La legge prevede degli interventi finanziari tendenti a promuovere progetti:


per la formazione scolastica e professionale;

per l’accesso al lavoro e alla progressione di carriera;

per favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne anche nel campo delle professioni autonome e imprenditoriali;

per riequilibrare le responsabilità familiari e professionali degli appartenenti agli entrambi i sessi;


Per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e per valutare i progetti per i quali vengono richiesti i finanziamenti, la legge prevede l’istituzione di un comitato nazionale.

Le lavoratrici, nei cui confronti sia stato attuato un comportamento discriminante da parte del datore di lavoro, possono ricorrere in giudizio al giudice di pace,se ritiene, che, tale comportamento sussista può essere giudicato per reato di truffa.

Un’altra legge emanata a favore delle donne lavoratrici è quella del 25 febbraio 1992. Questa legge resta comunque una legge molto significativa, perché valorizza il lavoro femminile non solo dipendente ma anche autonomo, e in tal senso promuove lo sviluppo dell’ occupazione delle donne nel settore imprenditoriale che, fino a poco tempo fa, era solo mondo maschile. A tutt’oggi non esiste una legge che tuteli le donne dalle molestie sul luogo di lavoro.

Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato alcuni principi importanti, secondo la Cassazione, le molestie alle lavoratrici sono una violazione dell’obbligo dell’intergità fisica e della personalità morale che, se commesse con dolo o colpa durante l’orario di lavoro, determinano responsabilità contrattuale. Inoltre, le molestie sul luogo del lavoro vengono considerate un presupposto delle dimissioni per giusta causa.





REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO


L’iscrizione all’albo della agenzie per il lavoro non è una facoltà concessa indistintamente a qualsiasi soggetto di diritto privato, l’idoneità di tali organismi allo svolgimento di attività di intermediazione ricerca e selezione del personale è subordinata, secondo quando statuito dalla nuova normativa al possesso di requisiti tassativi indispensabili per l’inclusione nell’albo.


REQUISITI COMUNI


Si stabilisce che un’agenzia per il lavoro potrà essere costituita solo in forma di società di capitali o in forma di società cooperativa o consorzio di cooperative, avente nazionalità italiana o appartenente ad uno stato membro dell’UE.

La sede legale dell’agenzia o una sua dipendenza dovrà essere ubicata in Italia o in uno stato appartenente alla CE (art. 5 Decreto Legislativo, comma 1).



Le agenzie dovranno essere munite di locali idonei per l’allestimento di appositi uffici ed inoltre dovranno possedere  competenze professionali attinenti al tipo di attività da espletare, che sarà ulteriormente chiarito da apposito decreto ministeriale emanato entro il termine di 30 gg. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, comma 1 art. 5 decreto Legislativo.

Altro requisito indispensabile riguardante lo svolgimento delle attività di intermediazione selezione e ricerca di personale delle agenzie, è l’assenza di condanne penali, gravanti sugli amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, comprese le sanzioni disciplinate dalla legge 689/1981 per: delitto contro il patrimonio, diritto contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica;

I soggetti inoltre non dovranno essere sottoposti alle misure preventive stabilite dalle disposizioni di legge rivolte ai soggetti sospettati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni simili.

Se le agenzie per il lavoro svolgono più attività non sono caratterizzate da un unico oggetto sociale, dovranno essere dotate di distinte divisioni operative, per ognuna delle quali dovrà essere tenuta la contabilità analitica al fine di monitorare i dati economico-gestionali delle singole divisioni.

Affinché sia realizzato appieno lo scopo della riforma e quindi il funzionamento del mercato del lavoro, e assicurare l’incontro tra domanda e offerta di impiego, sarà indispensabile che le agenzie per il lavoro garantiscono l’interdipendenza con la borsa  continua nazionale del lavoro (una banca dati caratterizzata dalla trasparenza per favorire l’incontro tra chi domanda lavoro e chi lo cerca), attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, le agenzie saranno tenute ad inviare all’autorità che ha concesso l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, tutte le informazioni utili.

L’iscrizione all’Albo, nell’apposita sezione delle agenzie di somministrazione autorizzate allo svolgimento di tutte le attività stabilite, comprese quelle previste dal CCNL, è subordinata al rispetto di quelli di seguito elencati:


versamento di un capitale sociale non inferiore a € 600.000,00;

garanzia che l’attività sia svolta sull’intero territorio nazionale;

versamento di un deposito cauzionale pari a € 350.000,00, presso un istituto di credito con sede in Italia o in altro stato membro dell’UE per i primi 2 anni, al fine di garantire i crediti dei lavoratori impiegati. Il 3° anno le agenzie dovranno disporre di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5% del fatturato realizzato l’anno precedente, al netto dell’IVA;

regolare versamento contribuito ai fondi per la formazione del reddito;

indicazione dell’attività di somministrazione svolta come oggetto sociale prevalente;


Oltre a tali requisiti per le agenzie di somministrazione costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, sarà necessaria la presenza di almeno 60 soci, e di un fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.


AGENZIE DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE


Ai fini dello svolgimento dell’attività di ricerca e selezione del personale sarà necessaria che le agenzie posseggano oltre ai requisiti comuni, previsti dal comma 1:


versamento di un capitale non inferiore a € 25.000,00;

indicazione come oggetto sociale, anche se non esclusivo, della ricerca e selezione del personale;




AGENZIE PER LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA COLLOCAZIONE PROFESSIONALE


Per l’esercizio dell’attività di supporto alla ricollocazione professionale, è indispensabile per le agenzie possedere i seguenti requisiti:


versamento di un capitale sociale no inferiore a € 25.000,00;

indicare come oggetto sociale, anche se non esclusivo l’attività di supporto alla ricollocazione professionale;


AUTORIZZAZIONE


Lo svolgimento delle attività si somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, da parte delle agenzie per il lavoro, è subordinato alla presentazione presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una richiesta di autorizzazione che verrà rilasciata entro 30 gg. Dalla sua pretazione.

Il ministero del lavoro dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari, rilascerà un’autorizzazione  provvisoria affinché le agenzie per il lavoro possono esercitare le attività per le quali abbiano inoltrato la richiesta di autorizzazione medesima che provvederà ad iscriverle presso l’apposito Albo.

Dopo 2 anni, il soggetto autorizzato potrà richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato che sarà concessa dal ministero del lavoro entro 90 gg. dalla data di prestazione, solo dopo aver verificato che l’agenzia abbia svolto correttamente l’attività.

Si precisa che con apposito decreto ministeriale, da emanare entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, saranno definiti:


le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione;

i criteri per accertare il corretto andamento dell’attività svolta dalle agenzie ai fini della concessione dell’autorizzazione a tempo indeterminato;

i criteri e le modalità per revocare eventualmente l’autorizzazione ;

le linee riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Albo delle agenzie per il lavoro;


Le agenzie dopo aver ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, saranno tenute a comunicare al Ministero del lavoro, alle Regioni ed alle Province  autonome competenti:


gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali e/o succursali;

la cessazione dell’attività;

ogni informazione richiesta dell’autorità concedente l’autorizzazione;








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