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IL CORPO ELETTORALE E I SISTEMI ELETTORALI

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IL CORPO ELETTORALE E I SISTEMI ELETTORALI


L'elettorato attivo è il diritto di partecipare alle elezioni esprimendo il proprio voto e spetta al corpo elettorale mentre l'elettorato passivo è il diritto di essere eletti alle cariche dello stato. Il corpo elettorale per eccellenza è quello politico nazionale cioè l'insieme dei cittadini che hanno diritto ad eleggere il parlamento (ne fanno parte tutti i cittadini maggiorenni, senza alcuna distinzione e quindi si dice che vi è il suffragio universale).


Elettorato attivo

Secondo l'art.48 della costituzione per godere del diritto di voto sono necessari due requisiti:

La cittadinanza italiana per le elezioni po 616e48g litiche cioè del parlamento: per questo tipo di elezioni l'elettorato attivo è riconosciuto anche ai cittadini italiani residenti all'estero che fino al 2001 lo hanno potuto esercitare in linea di massima rientrando in Italia per votare nel comune di ultima residenza. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività, a tal fine è stata inoltre istituita una circoscrizione estera per l'elezione delle camere alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da una norma costituzionale o dalla legge. Questa circoscrizione è quindi costituita da tutti gli italiani residenti all'estero.



A questo proposito negli ultimi anni si è discusso sull'opportunità di estendere il diritto di voto anche agli stranieri residenti stabilmente in Italia, ma questa riscontra ancora molte opposizioni; un discorso diverso vale per i cittadini di un paese membro dell'UE che invece hanno la possibilità di votare.

La maggiore età: per votare per la camera dei deputati sono sufficienti 18anni mentre per votare per il senato ne sono necessari 25. Il voto può però essere limitato per incapacità civile, in caso di sentenze penali irrevocabili e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge e per interdizione dai pubblici uffici. Sono quindi esclusi: alcune categorie di incapaci, i condannati per i quali è prevista la sospensione del diritto di voto, i falliti e i sottoposti a misure di prevenzione.


Caratteri del voto

Il voto è:

Personale: ogni elettore deve esercitare personalmente il proprio voto e non è possibile farsi rappresentare;

Eguale: sono esclusi i voti plurimi riservati a certe categorie di persone o i voti multipli;

Segreto: la segretezza è posta a tutela della libertà di voto e l'autorità pubblica ha l'obbligo di predisporre a tal fine idonee garanzie;

Libero: per il principio della libertà di manifestare il proprio pensiero ad ogni elettore deve essere concessa la facoltà di attribuire il proprio voto a chi ritenta più opportune senza alcuna coercizione;

Non obbligatorio: il voto rappresenta un dovere civico, ma non un obbligo. Infatti il non voto non ha alcuna conseguenza giuridica e non comporta alcuna sanzione (in Belgio è invece obbligarlo e chi non vota senza una giustificazione documentata incorre in un'ammenda).

La diminuzione della partecipazione al voto è cresciuta negli ultimi anni ma oltre all'astensionismo l'elettore può non manifestare la propria scelta lasciando in bianco la scheda (schede bianche) o annullandola con segni particolari (schede nulle). Quando si effettua il conteggio dei voti si considerano solo le schede valide escludendo quelle bianche e quelle nulle.


La democrazia

Democrazia significa potere del popolo e per far sì che essa si realizzi è necessario che il popolo possa esprimere la propria sovranità in modo effettivo, ovvero che attraverso la sua partecipazione possa confrontarsi con ipotesi e programmi differenziati e possa incidere sulla loro formazione e possa scegliere liberamente tra diverse proposte: il voto è quindi lo strumento attraverso il quale si realizza la democrazia che a seconda del suo esercizio può essere diretta o rappresentativa.

Per democrazia diretta si intende l'esercizio di alcuni poteri pubblici da parte del popolo attraverso ad esempio riunione in assemblea o referendum. Essa però è uno strumento + adatto a piccole comunità dove risulta + facile confrontarsi e discutere sulle diverse ipotesi politiche e giungere così a operare scelte senza alcuna intermediazione.

Con la democrazia rappresentativa invece, il popolo elegge i propri rappresentanti negli organi dello stato in base a programmi da questi presentati; spetterà poi ai rappresentanti operare le scelte utili ad attuare il programma. Il popolo quindi, governa attraverso i suoi rappresentanti. Questo istituto è quello + utilizzato anche se si possono avere commistioni dei due processi decisionali: infatti alcuni stati, prevedono oltre alle elezioni dei propri rappresentanti politici la possibilità di consultare direttamente i cittadini su grandi temi di interesse generale attraverso lo strumento del referendum.


Principio della maggioranza

I cittadini in tutti i processi decisionali sono chiamati ad esprimere un voto che è frutto delle loro scelte politiche: ma il risultato elettorale è l'espressione della volontà popolare, quindi è necessario accettare il principio della maggioranza, secondo il quale nella democrazia prevalgono le posizioni che ricevono la maggioranza dei voti.


La rappresentanza politica

La caratteristica del parlamento e di tutti gli organi elettivi è quella di essere direttamente rappresentativi del popolo: questa rappresentanza si è soliti a definirla politica per distinguerla da quella giuridica. La rappresentanza giuridica è il meccanismo in base al quale un soggetto agisce in nome e per conto di un altro, cosicché gli effetti giuridici degli atti compiuti dal rappresentante ricadano sul rappresentato che può in qualsiasi momento revocare la rappresentanza. Nella rappresentanza politica invece, il rappresentato non potrebbe mai esercitare i poteri spettanti al rappresentante e quindi può solo limitarsi ad eleggerlo: questa elezione è irrevocabile fino alla scadenza del mandato per cui i rappresentanti non possono essere revocati dai rappresentati anche nel caso in cui non adempiano al programma per cui sono stati eletti. La rappresentanza politica, inoltre, è sempre collettiva cioè è la rappresenta di un insieme di persone al contrario di quella giuridica che è individuale. Queste caratteristiche spiegano il cosiddetto divieto di mandato imperativo: secondo esso il rappresentante politico elettivo non è vincolato da alcun impegno nei confronti dei suoi elettori ma può agire liberamente qualunque promessa abbia fatto per essere eletto. Esso quindi non può essere revocato sino alla scadenza legale del suo mandato e non è soggetto a sanzioni penali o civili qualora non mantenga fede al proprio programma: l'elettore ha a disposizione come unico provvedimento quello di non votarlo +.


Gli organi elettivi

Nelle forme di governo presidenziali e semi-presidenziali: il popolo elegge direttamente i membri del parlamento e il presidente della repubblica.

Nelle forme di governo parlamentare: il popolo può eleggere direttamente unicamente il parlamento.

Nel governo neoparlamentare: il popolo può eleggere direttamente il parlamento e il primo ministro. In Italia si ha il governo parlamentare, il popolo quindi elegge il parlamento che a sua volta elegge in seduta comune (camere riunite) il presidente della repubblica.

Il parlamento è quindi un organo di rappresentanza diretta del popolo mentre il presidente della repubblica e il governo sono organi di rappresentanza indiretta.

Oltre alle elezioni a livello nazionale (ogni 5anni) il corpo elettorale è chiamato a eleggere anche gli organi degli enti pubblici territoriali: regioni, province e comuni ogni 5anni; queste lezioni sono chiamate amministrative ma svolgono anche importanti funzioni politiche.


I sistemi elettorali

Le costituzioni in genere non prevedono il sistema da adottare che dopo aver eventualmente definito un criterio generale rimandano a leggi ordinarie. Ogni sistema elettorale è costituito da un complesso di regole e di procedure che mirano a tradurre i voti espressi in seggi e in cariche: significa che di fronte al corpo elettorale sta un determinato numero di candidati eleggibili e di seggi da assegnare. La scelta del sistema comporta la formazione di un determinato rapporto politico tra eletti ed elettori e influenza quindi le scelte dell'elettorato.


Caratteri generali

In genere il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali (ciascuna corrispondente a una certa porzione del territorio e a un certo numero di elettori) e a ognuna di esse è attribuito un certo numero di seggi predeterminato. A seconda del sistema adottato può accadere che a ciascuna spetti un solo seggio (sistema uninominale) nel qual caso ogni partito presenti solo un candidato o + seggi (sistema plurinominale) in caso di presentazione di una lista di candidati. I sistemi elettorali utilizzati in genere sono riconducibili a due gruppi: i sistemi maggioritari uninominali e sistemi proporzionali plurinominali.


Sistema maggioritario

Esso è stato introdotto in Inghilterra nel XVII secolo con collegio uninominale. Il territorio nazionale è suddiviso in tanti collegi quanti sono i seggi da attribuire e in ogni collegio, detto per questo uninominale si può eleggere un solo parlamentare: risulta eletto il candidato che nel collegio ha ottenuto + voti, mentre i voti ottenuti dagli altri vanno perduti. Il voto risulta personalizzato in quanto i partiti la cui influenza p relativa per attirare maggiormente gli elettori tenderanno a presentare candidati credibili a seconda delle esigenze dei diversi collegi.

Questo sistema può essere:

Sistema maggioritario ad un turno: applicato in Gran Bretagna è molto semplice, e vince il candidato che ottenuto la maggioranza anche solo relativa, dei voti. Questo sistema penalizza i partiti + piccoli a meno che questi non stringano un patto preelettorale con quelli + grandi per essere candidati unici in alcuni collegi. (Succede in Italia). Dove esiste bipartitismo, come ad es. in G.B. questo sistema assicura la stabilità di governo essendo il partito di maggioranza parlamentare l'unico che forma il governo. Si parla infatti di governi di legislatura per via della omogeneità stessa delle formazioni politiche. I partiti minori conquistano seggi se sono forti a livello locale: da questo deriva l'inconveniente + grave del sistema. Può capitare che un partito anche se ha ottenuto la maggioranza dei voti a livello nazionale, non ottenga la maggioranza dei seggi perché ad esempio è molto forte in alcuni collegi in cui ha ottenuto quasi tutti i voti ma è secondo in molti altri.

Sistema maggioritario a doppio turno: Francia. L'elettore al primo turno vota per il candidato del partito da lui preferito; dopo la votazione risultano eletti i candidati che nei rispettivi collegi hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti (50%+1). Per i collegi in cui nessuno ha ottenuto tale maggioranza si procede al secondo turno elettorale (dp 15gg) a cui accedono solo coloro che hanno superato una certa percentuale di voti ovvero i 2 candidati che hanno ottenuto + voti (ballottaggio). L'elettore, al 2 turno vota per uno dei candidati ammessi e risulta eletto colui che ha ottenuto + voti (maggioranza assoluta o relativa). Anche con questo sistema solo i partiti maggiori riescono ad essere presenti in parlamento; i partiti minori che non sono riusciti a raggiungere i voti sufficienti per passare al secondo turno, tuttavia nell'intervallo tra i 2 turni, possono stipulare accordi con i partiti maggiori e dare indicazioni ai propri elettori sul candidato da votare al secondo turno: l'elettore quindi al primo turno vota per il candidato preferito e se questi non accede al secondo turno ha la possibilità successivamente di votare anche per il candidato il cui programma lo soddisfi sufficientemente. La personalizzazione del voto è rilevante e inoltre le maggioranze che si formano sono abbastanza stabili e omogenee.

Sistema proporzionale: adottato per primo dalla Danimarca è oggi uno dei sistemi + diffusi nell'UE. In questo sistema ogni partito o formazione politica che si presenta alle elezioni consegue un numero di seggi proporzionale in relazione ai voti ottenuti. Gli elettori attribuiscono il loro voto alla lista del partito preferito e fatta la somma dei voti ottenuti da ciascun partito a ognuno sarà attribuito un numero di seggi in proporzione alla percentuale dei voti: con questo sistema nessun voto va disperso e in parlamento sono rappresentati anche i partiti + piccoli (sistema proporzionale puro). Molte volte il sistema proporzionale non è però applicato in questo modo, ma vengono utilizzate delle tecniche di calcolo ovvero sbarramenti, al fine di ridurre il numero dei piccoli partiti presenti in parlamento e rendere possibili maggioranze + omogenee. Per quanto riguardarla gli sbarramenti per decentivare la presenza di partiti molto piccoli si può per esempio, decidere che possano partecipare al riparto dei seggi solo i partiti che abbiano ottenuto + del 5% dei voti come in Germania o + del 3% come in Grecia e in Spagna. In questo modo i partiti + piccoli che si collocano al di sotto della percentuale di sbarramento, non possono ottenere seggi. Un altro modo per aumentare la distorsione tra voti percepiti e seggi attribuiti è quello di formare circoscrizioni molto piccole, in quanto, minore è il numero dei deputati da eleggere in ogni circoscrizione + sono i voti dei piccoli partiti che vanno dispersi: se in ogni circoscrizione si eleggesse un solo candidato il sistema avrebbe gli stessi effetti di quello maggioritario ad un turno. Un ultimo modo per correggere il sistema proporzionale è quello di attribuire un premio di maggioranza al partito o ai partiti maggiori che ricevono così un numero di seggi superiore a quello che spetterebbe loro in base al riparto proporzionale. Un difetto del sistema proporzionale è dato da fatto che non permetta alcuna personalizzazione del voto: i partiti dominano tutta la scena politica per cui l'elettore non ha altra alternativa che scegliere tra loro senza poter dare la fiducia a una persona.


I sistemi elettorali in Italia

La costituzione italiana, pur non contenendo alcuna indicazione circa il sistema elettorale afferma che entrambe le camere devono essere elette a suffragio universale e diretto e che il senato è eletto a base regionale. Prima dell'adozione di questo sistema elettorale, avvenuta nel 93, in Italia era adottato per la camera dei deputati il sistema proporzionale di lista e per il senato un sistema teoricamente maggioritario ma in realtà proporzionale. Tale metodo è stato poi messo sotto accusa in quanto colpevole di favorire la frammentazione del sistema dei partiti e quindi l'instabilità governativa oltre a non permettere agli elettori di scegliere prima del voto tra diverse possibili coalizioni di governo.


Riforme elettorali

Camera dei deputati l.277/1993, elezione del senato l.276/1993, elezione dei rappresentanti nei comuni e nelle province l.81/1993, elezioni dei consigli regionali l.43/1995 e elezione del presidente delle regioni l.cost. 12 novembre 1999. No ha subito alcuna modifica la legge per l'elezione dei rappresentanti al parlamento europeo che continua ad essere basata su un sistema proporzionale.


Il sistema elettorale per il parlamento

Il sistema elettorale adottato dall'Italia è un sistema misto, con prevalenza del maggioritario: il 75% dei seggi è attribuito con sistema maggioritario e il 25% con il sistema proporzionale. I seggi da attribuire sono complessivamente 630 per la camera dei deputati e 315 per il senato. Nel parlamento vengono eletti quindi 618 deputati (464 con sistema maggioritario e 154 con sistema proporzionale) e 309 senatori (232 maggioritario e 77 proporzionale). Il territorio nazionale e suddiviso in circoscrizioni, una per ogni regione per il senato e 26 per la camera + una per la Valle d'Aosta. Ad ogni circoscrizione è assegnato un certo numero di seggi, di cui il 75% da attribuire ai collegi uninominali e il 25% con il sistema proporzionale.


Il voto degli italiani residenti all'estero

In Italia, il corpo elettorale è formato dai cittadini residenti in Italia e dagli italiani residenti all'estero. Un tempo essi potevano esprimere il loro voto per un partito o un candidato della circoscrizione in cui avevano avuto l'ultima residenza in Italia, mentre oggi possono farlo anche rimanendo nel luogo di residenza e per candidati propri. E' stata introdotta la circoscrizione estero. Definita la circoscrizione estero e il numero dei deputati e dei senatori attribuiti è stata approvata la normativa per definire i modi in cui possono effettuarsi consultazioni all'estero e per definire la nuova suddivisione delle circoscrizioni nazionali tenendo conto del diminuito numero dei parlamentari eletti in Italia. Questa legge ha stabilito che:

I cittadini, residenti all'estero potranno scegliere di votare in Italia per la circoscrizione elettorale a cui sono iscritti oppure di partecipare all'elezione dei rappresentanti della circoscrizione estero con il voto per corrispondenza da inviare al consolato dello stato in cui risiedono;

La circoscrizione estero è suddivisa in 4 parti: Europa comprese Russia e Turchia. America meridionale. America settentrionale e centrale. Africa, Asia, Oceania e Antartide. In ciascuna ripartizione vengono eletti un deputato e un senatore, mentre i restanti sono eletti in proporzione della popolazione residente;

Possono candidarsi alla circoscrizione estero solo gli elettori residenti e votanti nella relativa ripartizione; gli elettori residenti all'estero non possono candidarsi in una circoscrizione del territorio nazionale salvo che abbiano optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia;

I cittadini italiani residenti all'estero possono anche partecipare alla raccolta di firme per indire un referendum abrogativo o un referendum costituzionale.

Il sistema elettorale per la camera dei deputati

Il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni:

Candidature: chiunque può presentarsi candidato nei collegi uninominali purchè la candidatura sia sostenuta da un numero di cittadini elettori di quel collegio stabilito dalla legge e purché ogni candidato sia collegato a una o + liste di partito (max 5) che concorrono ai seggi "proporzionali. Uno o + partiti quindi possono associarsi per presentare un candidato comune. Non è ammessa la candidatura a + di un collegio. Per i seggi proporzionali, i partiti presentano in ogni circoscrizione liste contenenti un numero di candidati non superiore a 1/3 dei seggi proporzionali arrotondato per eccesso da assegnare alla circoscrizione, e ciascuna lista deve essere sottoscritta da un numero di elettori stabilito dalla legge a seconda dell'ampiezza della circoscrizione. I candidati ai collegi uninominali possono anche far parte delle liste circoscrizionali e ogni candidato può essere incluso in liste in un numero massimo di 3circoscrizioni.

Schede e votazioni: L'elettore riceve 2 schede, una per il voto per i seggi maggioritari e una per il voto per i seggi proporzionali: la prima scheda comprende i nomi dei candidati con a fianco di ciascuno l'indicazione del contrassegno o dei contrassegni dei partiti con cui è collegato. Per l'attribuzione dei seggi proporzionali si procede invece a un riparto su base nazionale con esclusione delle liste che hanno ottenuto meno del 4% dei voti (sbarramento), con un metodo di calcolo abbastanza complicato che preveda l'esecuzione di uno scorporo; scorporo significa che per ogni candidato eletto in un collegio uninominale viene detratto dal totale dei voti conseguiti dal partito o dai partiti a cui è collegato un numero di voti sufficienti per vincere l'elezione nel collegio cioè i voti presi dal candidato arrivato 2 + 1. Con questa operazione si è voluto agevolare i piccoli partiti che hanno ottenuto pochi o anche nessun eletto nei collegi uninominali.

Elezioni suppletive e subentri: se in caso di dimissioni o di decesso del deputato un seggio restasse vacante, se si tratta di seggi maggioritari si procede ad elezioni suppletive nel collegio di cui il deputato era rappresentante, mentre in caso di un seggio proporzionale, subentra il primo dei non eletti della lista circoscrizionale.


Il sistema elettorale per il senato

Per quanto riguarda l'elezione del senato il territorio nazionale è diviso in tante circoscrizioni quante sono le regioni a cui si aggiunge la circoscrizione per l'estero: ad ogni circoscrizione nazionale è attribuito un numero di seggi in proporzione alla popolazione di cui il 75% da eleggere con sistema maggioritario in collegi uninominali e il 25% con sistema proporzionale.

Procedura:

Candidature: è prevista un'unica categoria di candidati, quelli del collegio uninominale che a livello circoscrizionale, si collegano tra loro sotto uno stesso simbolo di partito o di gruppi di partiti e quindi non esistono le liste.

Schede e votazioni: l'elettore dispone quindi di un'unica scheda e di un unico voto. La scheda è caratterizzata dalla presenza di un solo contrassegno a fianco del nome del candidato; l'elettore attribuisce il suo voto unicamente al candidato prescelto.

Attribuzione dei seggi: risultano eletti ai seggi uninominali i candidati che in ciascun collegio hanno ottenuto la maggioranza relativa. Per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi proporzionali non è prevista alcuna clausola di sbarramento ma viene applicato lo scorporo in modo diverso rispetto alla camera dei deputati: in ogni circoscrizione regionale dai voti ottenuti dai singoli gruppi si detraggono i voti dei candidati del gruppo eletti nei collegi uninominali e si procede quindi al riparto in base al sistema dei divisori.

Seggi vacanti: nel caso un senatore venga a mancare per qualunque motivi se eletto in un collegio uninominale si procede alle elezioni suppletive, se invece è eletto con sistema proporzionale subentra il primo dei non eletti del gruppo a livello circoscrizionale.


Il sistema elettorale e i suoi risultati

L'applicazione del sistema elettorale per il parlamento non ha dato i risultati sperati in quanto non è stato in grado di ridurre i numeri dei partiti e nonostante le varie coalizioni i governi non hanno dato prova di particolare omogeneità.

Per effetto del nuovo sistema elettorale dal 94 si sono formate 2 coalizioni principali, quella di centro sinistra e di centro destra: il Polo (centro-destra) di cui faceva parte nel 94 anche la lega nord, aveva conquistato in quelle elezioni la maggioranza assoluta dei seggi e aveva espresso il governo, di cui era presidente del consiglio Berlusconi, caduto per l'uscita della lega nord e sostituito da un governo presieduto da Dini. Nel 96 invece, l'ulivo (centro sinistra) con l'appoggio esterno di Rc aveva conquistato la maggiorana dei seggi esprimendo il governo di cui è stato presidente Prodi: il governo poi cadette a causa del mancato appoggio di rc ed è stato costituito un altro governo, con l'entrata dell'Udr, presieduto da D'Alema. Le diverse maggioranze sono ancora disomogenee in quanto le coalizioni non esprimono veri e propri accordi programmatici ma il + delle volte mirano a patti per scopi elettorali: è necessario continuare per la strada delle riforme per assicurare un governo + stabile e + efficiente.

Nel 1999 è stato istituito un referendum per l'abrogazione della percentuale di proporzionale: la disaffezione politica e la propaganda per l'astensione dei diversi partiti hanno però determinato una scarsa partecipazione e il referendum è risultato nullo.


Istituti di democrazia diretta

Si tratta di istituti attraverso i quali il popolo è chiamato ad esprimere direttamente il suo pensiero.

Referendum: è una votazione in cui il popolo si pronuncia su una singola questione con un sì o con un no. Si può avere:

Referendum consultivo: quando la pronuncia popolare ha solo valore di un parere;

Referendum sospensivo: quanto può interrompere l'iter di un procedimento legislativo;

Referendum confermativo: quando è diretto a convalidare una decisione già adottata dal parlamento o dal governo;

Referendum abrogativo: quando può provocare l'abrogazione di un atto legislativo o parte di esso già operante;

Referendum propositivo: quando la pronuncia popolare verte sull'introduzione o meno di un nuovo atto normativo.


Referendum in Italia

La principale forma di referendum che la nostra costituzione ammette è il referendum abrogativo:con esso il popolo può unicamente togliere efficacia ad una legge già esistente o ad una sua parte, il referendum abrogativo quindi è unicamente un potere legislativo negativo riservato al popolo ed entro certi limiti concorrenziale con il potere conferito al parlamento. Il referendum abrogativo è quindi un istituto di controllo popolare sull'operato del parlamento e quindi su quello dei partiti.

L'istituto del referendum è stato introdotto nel 1970 (nel 74 con quello sul divorzio e l'80 con quello dell'aborto) e nei primi anni in cui tale strumento è stato utilizzato i temi sottoposti al giudizio popolare erano quasi sempre temi legati a questioni di coscienza su cui si riteneva che il popolo dovesse decidere. Dal 70 al 2000 le richieste di referendum sono state 127 di cui 110 per iniziativa popolare e 17 proposti dalle regioni: di tutte le richieste 54 sono giunte alla votazione mentre 61 sono state giudicate inammissibili dalla corte costituzionale e per le altre 12 il parlamento è riuscito ad evitare la votazione approvando una nuova legge sostitutiva della precedente prima dello svolgimento del referendum. Dei 54 effettuati fino al 2002 18 non hanno prodotto effetti in quanto ha votato meno del 50% + 1 degli aventi diritto, 16 si sono conclusi con una prevalenza di no e 20 di sì.

Oggetto del referendum: possono essere sottoposti a referendum le leggi del parlamento e gli atti aventi forza di legge, e la richiesta di abrogazione può riguardare l'intero atto normativo o una parte di esso. Non possono essere sottoposti a referendum: le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia o di indulto e di autorizzazione  a ratificare i trattati internazionali in quanto sono relative alla sfera patrimoniale e personale dei cittadini o a problemi politici riguardanti la politica estera: riferendosi a interessi generali della collettiva non si ritiene opportuno sottoporle a consultazione popolare.

Operazioni preliminari: per essere richiesto un referendum abrogativo sono necessarie le firme di almeno 500.000 elettori o l'approvazione di 5 consigli regionali. Per poter raccogliere le firme i promotori del referendum devono presentare richiesta alla corte di cassazione e hanno 3mesi di tempo per raccoglierle, debitamente autenticate e apposte su speciali moduli vidimati e depositare presso la stessa corte di cassazione. Non può essere presentata una richiesta di referendum per evitare che interferisca sulle elezioni politiche, nell'anno che precede la scadenza delle camere né nei sei mesi successivi alla loro elezione; se le camere sono sciolte anticipatamente il referendum anche se già indetto viene rinviato.

Due tipi di controllo:

Controllo di regolarità: la corte di cassazione controlla il numero e la regolarità delle firme, assegnando un termine massimo ai promotori per sanarle se ciò è possibile (il controllo deve avvenire entro il 15 dicembre);

Controllo di ammissibilità: successivamente la corte costituzionale deve decidere, con sentenza, quali richieste di referendum ammettere e quali respingere perché contrarie all'art.75.

Mentre il controllo della corte di cassazione è un controllo puramente tecnico quello della corte costituzionale comporta un ampio margine di discrezionalità che permette alla corte di deliberare anche altre causa di inammissibilità oltre a quelle stabilite dall'art.75 ricavandole comunque sempre dalle norme costituzionali; la sentenza di ammissibilità deve essere pronunciata entro il 10 febbraio.

Indizione del referendum: le proposte di referendum che hanno superato i due controlli sono dichiarate ammesse e il presidente della repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri, indice il referendum fissando la convocazione degli elettori in una della domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il referendum anche se già indetto non ha luogo se prima del suo svolgimento il parlamento approva una nuova legge che abroghi o modifichi in modo sostanziale quella per cui è stata chiesta l'abrogazione: la nuova legge non può contenere solo modifiche formali altrimenti il referendum si svolge comunque.

Svolgimento del referendum:  segue la fase delle votazioni e dello scrutinio. Alla votazione partecipano tutti i cittadini che sono elettori per la camera dei deputati: sulla scheda elettorale è riportato il quesito referendario e sono indicate due caselle, una con scritto sì e una con scritto no; l'elettore pone una croce sul sì se intende pronunciarsi per l'abrogazione o sul no se intende invece conservare la legge. Affinché la votazione sia valida deve avervi partecipato almeno il 50%+1 degli aventi diritto.

Proclamazione dei risultati: terminate le operazioni di scrutinio l'Ufficio centrale del referendum proclama i risultati; se si raggiunge la maggioranza dei voti la legge è abrogata e il presidente della repubblica con proprio decreto dichiara l'avvenuta abrogazione della legge che ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale. Il presidente su proposta del ministro interessato e previa deliberazione del consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione fino a 60gg dalla pubblicazione per consentire al parlamento di colmare l'eventuale vuoto legislativo che può essersi verificato.


Altre forme di referendum in Italia

Sono previste altre due forme di referendum:

Il referendum sulle leggi costituzionali: è una specie di referendum sospensivo in quanto l'art.138 prevede che le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali possano essere sottoposte a referendum qualora, nella seconda votazione da parte di ciascuna camera non abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti. Il referendum può essere chiesto entro tre mesi dalla pubblicazione da 1/5 dei membri di una camera o da 500.000 elettori o da 5 consigli regionali: in caso di esito negativo del referendum la legge costituzionale non entra in vigore.

I referendum locali e regionali: nell'ambito regionale è possibile sottoporre a referendum questioni che riguardo una sola regione o anche un singolo comune. Questi referendum possono essere oltre che abrogativi, consultivi nel caso in cui i cittadini siano chiamati unicamente ad esprimere il proprio parere sulla questione che viene loro sottoposta. (es: quello sul traffico nei centri urbani, per la creazione di nuove regioni, per lo spostamento di comuni e di province da una regione all'altra.).


Iniziativa di legge popolare e petizioni

Il popolo può esercitare direttamente l'iniziativa legislativa proponendo al parlamento con la firma di almeno 500.000 elettori, un progetto di legge redatto per articoli: questo potere è riconosciuto anche per quel che riguarda le leggi regionali e nel qual caso il numero di firme varia da regione a regione. Questa iniziati però ha avuto sinora scarsa incidenza sulla nostra legislazione in quanto è stato poco usato: dal 48 a oggi sono stati presentati circa 70 progetti di legge di iniziativa popolare e solo in pochissimi casi sono stati discussi alle camere.

Si ha la petizione popolare quando i cittadini portano a conoscenza delle camere situazioni ed esigenze particolari, affinché le camere stesse vi provvedano mediante lo strumento legislativo: le petizioni sono sottoposte all'esame della commissione competente e l'esame può concludersi con un'archiviazione o con una risoluzione diretta a interessare il governo del suo contenuto.





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