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DIRITTO AMMINISTRATIVO
IL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
STORIA LEGISLATIVA:
DELEGA DEL PARLAMENTO AL GOVERNO CON L'ART. 2 DELLA LEGGE 421/92
D. LGS 29/93 "RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO"
NUOVA DELEGA DEL PARLAMENTO AL GOVERNO CON LEGGE 340/2000 PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO DI RIORDINO
D. LGS 165/2001 "NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" (CONTIENE INTEGRAZIONI RELATIVE AI DECRETI LGS 502/92 E 229/99 SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEL SSN)
D. LGS 165/2001 I RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELLE P.A. SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO I, TITOLO II DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE (ARTT. 2104 E 2105) E DALLE LEGGI SUI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO NELL'IMPRESA, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MEDESIMO D. LGS.
I RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO E DI IMPIEGO SONO REGOLATI CONTRATTUALMENTE E L'ATTRIBUZIONE DI TRATTAMENTI ECONOMCI PUO' AVVENIRE SOLO TRAMITE CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI SECONDO I PRINCIPI FISSATI DAL MEDESIMO D. LGS, O, ALLE CONDIZIONI PREVISTE, MEDIANTE CONTRATTI INDIVIDUALI
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI ED INTEGRATIVI
LA CONTRATTAZIONE SI SVOLGE SU TUTTE LE MATERIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO E DISCIPLINA LA DURATA DEI CONTRATTI, LA STRUTTURA CONTRATTUALE ED I RAPPORTI TRA I DIVERSI LIVELLI
SONO STABILITI A LIVELLO CENTRALE (TRA ARAN E CONF. SINDACALI) I COMPARTI DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE CHE INERISCONO SETTORI OMOGENEI O AFFINI
PER IL PERSONALE DEL SSN SONO ISTITUITE AREE CONTRATTUALI:
o DI COMPARTO
o PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA
o PER LA DIRIGENZA NON MEDICA
LE P.A. ATTIVANO LIVELLI AUTONOMI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI BILANCIO RISULTANTI DALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CIA 121j98b SCUNA AMMINISTRAZIONE
GLI ATTI INTERNI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, AVENTI RIFLESSO SUL RAPPORTO DI LAVORO, SONO OGGETTO DI INFORMAZIONE ED ESAME SINDACALE.
ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON:
o PERSONALITA' GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO,
o AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E CONTABILE NEI LIMITI DEL PROPRIO BILANCIO. (LA GESTIONE FINANZIARIA E' SOGGETTA AL CONTROLLO CONSUNTIVO DELLA CORTE DEI CONTI)
IL COMITATO DIRETTIVO E' COMPOSTO DA 5 COMPONENTI DI CUI 3 NOMINATI DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 1 DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI ED 1 DALL'ANCI E DALL'UPI.
COMITATI DI SETTORE
LE P.A. ESERCITANO POTERE DI INDIRIZZO NEI CONFRONTI DELL'ARAN ATTRAVERSO ISTANZE ASSOCIATIVE O RAPPRESENTATIVE CHE DANNO VITA AI DIVERSI COMITATI DI SETTORE CHE REGOLANO AUTONOMAMENTE LE PROPRIE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO E DI DELIBERAZIONE.
PER IL SSN IL COMITATO DI SETTORE PER CIASCUN COMPARTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA VIENE COSTITUITO NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI CON LA PARTECIPAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL GOVENO (MIN. DELLA SALUTE)
PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
GLI INDIRIZZI PER LA CCN SONO DELIBERATI DAI COMITATI DI SETTORE PRIMA DI OGNI RINNOVO CONTRATTUALE E, PER LE AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLO STATO, SONO SOTTOPOSTI AL GOVERNO CHE PU0' ESPRIMERE IN NON OLTRE 10 GG LA SUE VALUTAZIONI PER GLI ASPETTI CHE INERISCONO LA COMPATIBILITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA SI SVOLGE SULLE MATERIE, NEI LIMITI, TRA I SOGGETTI E CON LE PROCEDURE NEGOZIALI FISSATI DAI RISPETTIVI CCN.
LE AMMINISTRAZIONI NON POSSONO SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DECENTRATI IN CONTRASTO CON I CCN O CHE COMPORTINO ONERI ECONOMICI NON PREVISTI NEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA AZIENDALE.
IL COLLEGO SINDACALE DEVE PRONUNCIARSI ENTRO 15 GG SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI CON I VINCOLI DI BILANCIO, TRASCORSI I QUALI L'EVENTUALE SILENZIO E' CONSIDERATO ASSENSO.
IL COLLEGIO SINDACALE INVIA ANNUALMENTE SPECIFICHE INFORMAZIONI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE SUI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
ALLE P.A. SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 300/1970 SULLA TUTELA DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTA' SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME DI COLLOCAMENTO
SONO DEVOLUTE AL GIUDICI ORDINARIO, CON FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO, TUTTE LE CONTROVERSIE RELATIVE AL:
o RAPPORTO DI LAVORO (DALL'ASSUNZIONE AL FINE RAPPORTO). IL GIUDICE ADOTTA VERSO LE PA TUTTI I PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO, COSTITUTIVI O DI CONDANNA RICHIESTE DALLA NATURA DEL DIRITTO TUTELARE E LE SENTENZE EMESSE HANNO EFFETTO COSTITUTIVO (O ESTINTIVO) DEL RAPPORTO DI LAVORO
o COMPORTAMENTI ANTISINDACALI (ART. 28 LEGGE 300/70)
o PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (CONTROVERSIE PROMOSSE DALL'ARAN, DALLE OOSS, DALLE P.A.)
SONO DEVOLUTE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI PER L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DELLE AUSL.
RIEPILOGO
IL TENTATIVO ESERCITATO IN QUESTO D. LGS, DI PRIVATIZZARE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL PUBBLICO IMPIEGO, SI ARTICOLA FONDAMENTALMENTE ATTRAVERSO:
L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 300/70
LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SECONDO LE NORME PREVISTE DAL CODICE CIVILE IN MATERIA DI COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, DI DIRETTIVA E DI OBBLIGHI TRA LE PARTI (ARTT. 2104 E 2105)
L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELLA L 604/1966 IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (FORMULAZIONE DI UN CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EMANATO CON DECR. DELLE FUNZ. PUBBLICA DEL 28/11/2000)
D'ALTRA PARTE, L'INTRODUZIONE DI OGNI NUOVO PRINCIPIO DEVE TROVARE UNA CORRETTA ALLOCAZIONE ALL'INTERNO DEI CCNL CHE RAPPRESENTANO L'EMENTO LEGISLATIVO CHE RAFFORZA LA SPINTA VERSO UNA SEMPRE MAGGIORE LIVELLAZIONE TRA DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DOTAZIONI ORGANICHE
L'ART 5 DELLA L.165/2001, IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI PUBBLICI PREVEDE CHE LE AMMINISTRAZIONI ASSUMANO DECISIONI ORGANIZZATIVE VOLTE ALLA:
o FUNZIONALITA' RISPETTO AL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'
o AMPIA FLESSIBILITA' GESTIONALE
o COMUNICAZIONE TRA I DIVERSI UFFICI TRAMITE SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI
o TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' TRAMITE L'ISTITUZIONE DI APPOSITI STRUTTURE PER L'INFORMAZIONE AI CITTADINI
o ARMONIZZAZIONE DEGLI ORARI DI SERVIZIO E DI APERTURA DEGLI UFFICI CON LE ESIGENZE DELL'UTENZA
SULLA SCORTA DI QUESTI CRITERI OGNI AZIENDA DEFINISCE LE RELATIVE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE CURANDO LA OTTIMALE DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE UMANE ATTRAVERSO L'ATTUAZUONE DI PROCESSI DI MOBILITA' E DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE.
SI PASSA DAL CONCETTO DI PIANTA ORGANICA A QUELLO DI DOTAZIONE ORGANICA CON CARATTERISTICHE PROFONDAMENE DIFFORMI:
PIANTA ORGANICA = SCHEMA RIGIDO DELL'ORGANIGRAMMA APPROVATO CON COMPLESSE PROCEDURE DAGLI ORGANI COLLEGIALI AMMINISTRATIVI, CONTENENTE LA QUANTITA' DEI POSTI IN RUOLO E LA LORO PRECISA COLLOCAZIONE IN UN SERVIZIO O IN UN UFFICIO, IN ASSENZA DI VERIFICHE SULLE REALI NECESSITA' LAVORATIVE
DOTAZIONE ORGANICA = NASCE DALLA PREVENTIVA ANALISI FATTA DALL'AZIENDA DEI BENI E SERVIZI DA PRODURRE ED INTENDE, DUNQUE, LA RISORSA UMANA COME FATTORE DELLA PRODUZIONE DA ADIBIRE A FUNZIONI PRODUTTIVE SPECIFICHE
DUNQUE PASSAGGIO DA SCHEMA AD ELENCO, NEL QUALE PER ELENCO SI INTENDE UN FUNZIONIGRAMMA DELLE ATTIVITA' SVOLTE DA OGNI UFFICIO O SERVIZIO MODIFICABILE OGNI VOLTA CHE CAMBIANO LE STRATEGIE D'AZIONE DELL'AZIENDA
LE DOTAZIONI ORGANICHE VANNO RIVISTE CON CADENZA ALMENO TRIENNALE O OGNI VOLTA CHE SI RENDA NECESSARIO A FRONTE DI UNA FUSIONE DI SERVIZI O RIORGANIZZAZIONE DEGLI STESSI
LE AZIENDE SANITARIE PER ESIGENZE CUI NON POSSONO FAR FRONTE CON IL PERSONALE IN SERVIZIO POSSONO CONFERIRE INCARICHI AD ESPERTI DI COMPROVATA ESPERIENZA PREDETERMINANDONE LA DURATA, IL COMPENSO E L'OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE (CONTRATTI 15 SEPTIES).
LA CLASSIFICAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE SI RIFA' ANCORA A QUELLA PREVISTA NEL DPR 761/79 CHE SUDDIVIDE IL PERSONALE DELLE AZIENDA SANITARIE IN 4 RUOLI:
RUOLO SANITARIO PERSONALE ISCRITTO AI RISPETTIVI ORDINI PROFESSIONALI (OVE ESISTENTI) E CHE ESPLICHINO LA LORO ATTIVITA' IN MODO DIRETTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE (MEDICI, VETERINARI, BIOLOGI, FARMACISTI, TUTTI I PROFESSIONISTI SANITARI)
RUOLO PROFESSIONALE DIPENDENTI NON COMPRESI NEL RUOLO SANITARIO CHE ASSUMONO RESPONSABILITA' DI NATURA PROFESSIONALE E CHE DEBBONO ESSERE ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI (AVVOCATI, INGEGNERI, PROCURATORI LEGALI)
RUOLO TECNICO: DIPENDENTI CHE ESPLICANO FUNZIONI INERENTI I SERVIZI TECNICI DI VIGILANZA O CONTROLLO GENERALI O DI ASSISTENZA SOCIALE (SOCIOLOGI, ANALISTI, STATISTICI, ASSISTENTI SOCIALI, GEOMETRI, PERITI OPERAI, PERSONALE AUSILIARO)
RUOLO AMMINISTRATIVO: DIPENDENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI AMMINISTRATIVE (DIRIGENTI, COLLABORATORI, ASSISTENTI E COADIUTORI AMMINISTRATIVI, COMMESSI).
DOVERI
OLTRE AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE P.A. SI RINTRACCIANO I DOVERI DI UN DIPENDENTE DEL COMPARTO DEL SSN ALL'INTERNO DEL CCNL:
IL DIPENDENTE CONFORMA LA SUA CONDOTTA AL DOVERE DI CONTRIBUIRE ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA CON IMPEGNO E RESPONSABILITA', ANTEPONENDO IL RISPETTO DELLA LEGGE E L'INTERESSE PUBBLICO AGLI INTERESSI PRIVATI PROPRI ED ALTRUI
IL COMPORTAMENTO DEL DIPENDENTE DEVE ESSERE IMPRONTATO AL PERSEGUIMENTO DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
NELLO SPECIFICO, DOVENDO GARANTIRE LA MIGLIORE QUALITA' DEL SERVIZIO , IL DIPENDENTE
o COLLABORA CON DILIGENZA
o RISPETTA IL SEGRETO D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART.24 LEGGE 241/1990
o NON UTILIZZA PER RAGIONI PRIVATE LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE PER RAGIONI D'UFFICIO
o FORNISCE AL CITTADINO TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HA TITOLO NEL RISPETTO DELLA L 241/90 ED ATTUA LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZIONE
o RISPETTA L'ORARIO DI LAVORO, ADEMPIE ALLE FORMALITA' PREVISTE PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E NON SI ASSENTA DAL LAVORO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO.
o MANTIENE RAPPORTI INTERPERSONALI E CON L'UTENZA IMPRONTATI AL RECIPROCO RISPETTO E SI ASTIENE DA COMPORTAMENTI LESIVI DELLA DIGNITA' UMANA
o NON ATTENDE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO AD ATTIVITA' NON INERENTI IL SERVIZO E, NEI PERIODI DI MALATTIA ED INFORTUNIO, IN ATTIVITA' CHE POSSONO RITARDARE LA RIPRESA PSICO-FISICA
o ESEGUE LE DISPOSIZIONI INERENTI LE PROPRIE FUNZIONI IMPARTITE DA UN SUPERIORE. SE RITENESSE ILLEGGITTIMA LA DISPOSIZIONE DEVE FARNE IMMEDIATA E MOTIVATA CONTESTAZIONE. SE LA DISPOSIZIONE E' RINNOVATA PER ISCRITTO HA IL DOVERE DI DARVI ESECUZIONE, SALVO CHE LA DISPOSIZIONE STESSA SIA VIETATA DALLA LEGGE PENALE O COSTITUISCA ILLECITO AMMINISTRATIVO
o VIGILA SUL CORRETTO OPERATO DEL PERSONALE SOTTORDINATO OVE TALE FUNZIONE RIENTRI TRA LE PROPRIE RESPONSABILITA'
o CURA I BENI STRUMENTALI A LUI AFFIDATI
o NON UTILIZZA BENI DELL'AZIENDA PER FINI NON CONNESSI AL SERVIZIO
o NON ACCETTA COMPENSI, REGALI O ALTRE UTILITA' IN CONNESSIONE CON L'ATTIVITA' LAVORATIVA
o OSSERVA SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ACCESSO ALL'AZIENDA
o COMUNICA ALL'AZIENDA LA PROPRIA RESIDENZA O LA DIMORA TEMPORANEA NONCHE' OGNI SUCCESSIVO MUTAMENTO
o AVVISA TEMPESTIVAMENTE L'UFFICIO IN CASO DI MALATTIA ED INVIA IL RELATIVO CERTIFICATO MEDICO
o SI ASTIENE DAL PARTECIPARE ALL'ADOZIONI DI DECISIONI CHE POSSANOCOINVOLGERE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE INTERESSI FINANZIARI O NON FINANZIARI PROPRI
DIRITTI
ANCHE PER I DIRITTI VALGONO DISPOSIZIONI INSERITE NEL TESTO CONTRATTUALE:
NEL CASO DI TEMPORANEE MANSIONI SUPERIORI IL DIPENDENTE HA DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLE FUNZIONI SVOLTE LIMITATAMENTE AL PERIODO DI ESPLETAMENTO. LE MANSIONI SUPERIORI SONO ATTRIBUITE DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO CON LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE E PATRIMONIALE DEL DIRIGENTE STESSO. IN CASO DI ATTRIBUZIONE PER CARENZA ORGANICA DEVONO ESSERE AVVIATE CONTESTUALMENTE LE PROCEDURE DI COPERTURA DEL POSTO VACANTE
QUESTI PERMESSI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE DOCUMENTATI.
INCOMPATIBILITA'
PRESSO OGNI ENTE PUBBLICO E' ISTITUITO UN APPOSITO UFFICIO ISPETTIVO PER LA VERIFICA E L'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA'
LE RESPONSABILITA'
OGNI DIPENDENTE PUBBLICO, NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, RISPONDE DI PRECISE RESPONSABILITA' CHE VENGONO DISTINTE IN
RESPONSABILITA' CIVILE
RESPONSABILITA' PENALE
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE
PUBBLICO UFFICIALE = COLUI CHE ESERCITA UNA FUNZIONE PUBBLICA LEGISLATIVA, GIURISDIZIONALE O AMMINISTRATIVA
INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO = COLUI CHE PRESTA, A QUALUNQUE TITOLO,
UN PUBBLICO SERVIZIO
RESPONSABILITA' CIVILE
L'IMPIEGATO CHE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI CAUSI UN DANNO INGIUSTO AD ALTRI E' PERSONALMENTE OBBLIGATO A RISARCIRLO. L'AZIONE DI RISARCIMENTO NEI SUOI CONFRONTI PU0' ESSERE ESERCITATA CONGIUNTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE QUALORA SUSSISTA ANCHE LA RESPONSABILITA' DELLO STATO, L'AMMINISTRAZIONE CHE ABBIA RISARCITO IL TERZO DEL DANNO CAGIONATO DAL DIPENDENTE SI RIVALE AGENDO CONTRO QUEST'ULTIMO
DANNO INGIUSTO = QUELLO DERIVANTE DA OGNI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI CHE L'IMPIEGATO ABBIA COMMESSO PER DOLO O PER COLPA GRAVE.
L'AZIONE DI RISARCIMENTO DEVE ESSERE FATTA VALERE DAVANTI AL GIUDICE CIVILE ORDINARIO
RESPONSABILITA' PENALE
IL DIPENDENTE CHE NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI VIOLA UNA NORMA GIURIDICA DI CARATTERE PENALE , CIOE' COMMETTE UN REATO, E' SOGGETTO ALLA RESPONSABILITA' PENALE CHE COMPORTA SANZIONI COMMISURATE ALL'ENTITA' DEL REATO COMMESSO. I PRINCIPALI REATI:
PECULATO (ART.314 CP) APPROPRIAZIONE DI DENARO O BENI DETENUTI PER RAGIONI DEL SERVIZIO
PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 CP) APPROPRIAZIONE DI BENI O DENARO RICEVUTI PER ERRORE D'ALTRI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
CONCUSSIONE (ART.317 CP) INDUZIONE O COSTRIZIONE A FARSI DARE O PROMETTERE DENARO PER ABUSO DELLA PROPRIA POSIZIONE LAVORATIVA
CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO (ART.318 CP) RICEVERE DENARO O ALTRA UTILITA' PER COMPIERE ATTI LAVORATIVI PROPRI
CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 CP) LO COMMETTE IL DIPENDENTE CHE RICEVE DENARO PER AVER OMESSO O RITARDATO ATTI PROPRI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA
ABUSO DI UFFICIO (ART.323 CP) IL DIPENDENTE CHE OMETTE DI ASTENERSI IN PRESENZA DI INTERESSI PROPRI E RICAVA UN INTERESSE PERSONALE PATRIMONIALE PER SE O PER ALTRI
RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI SEGRETI DI UFFICIO (ART. 326 CP) LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE D'UFFICIO SECRETATE O L'AGEVOLAZIONE ALLA LORO DIFFUSIONE
RIFIUTO ATTI D'UFFICIO (ART.328 CP) RIFIUTARE UN ATTO DEL PROPRIO UFFICIO CHE PER RAGIONI DI SICUREZZA, GIUSTIZIA, ORDINE PUBBLICO O SANITA' DEVE ESSERE COMPIUTO SENZA RITARDI
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
PARTICOLARE FORMA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEL PUBBLICO DIPENDENTE VERSO IL PROPRIO DATORE DI LAVORO PER IL DANNO ARRECATO A CAUSA DELLA VIOLAZIONE DEI PROPRI DOVERI DI UFFICIO CIVILMENTE RILEVANTI
IL DANNO DEVE AVERE UN CONTENUTO PATRIMONIALE E LA VIOLAZIONE DEVE ESSERE STATA COMMESSA PER DOLO O COLPA GRAVE.
L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA CON LA VALUTAZIONE DEL DANNO E' DI COMPETENZA DELLA CORTE DEI CONTI
RESPONSABILITA' CONTABILE
VIENE RIFERITA A PARTICOLARI FIGURE AMMINISTRATIVE CON RESPONSABILITA' DI CASSA, CUSTODIA E MANEGGIO VALORI.
VIENE INCLUSA IN QUESTA DEFINIZIONE ANCHE LA RESPONSABILITA' FORMALE CHE ATTIENE:
ORDINARE SPESE NON AUTORIZZATE IN BILANCIO
PROCEDERE AD ASSUNZIONE DI PERSONALE VIETATE DALLA LEGGE
UTILIZZARE AVANZI DI AMMINISTRAZIONE PRIMA CHE QUESTI SIANO STATI REALIZZATI
LA RESPONSABILITA' FORMALE CADE IN PRESCRIZIONE DOPO 5 ANNI DALLA COMMISSIONE DEL FATTO, E' PERSONALE E SI ESTENDE AGLI EREDI SOLO IN CASO DI ILLECITO ARRICCHIMENTO (RESPONSABILITA' PATRIMONIALE)
IL GIUDICE COMPETENTE IN MATERIA E' LA CORTE DEI CONTI
RESPONSABILITA' DISCIPLINARE
LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI E DEI DOVERI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO DA LUOGO ALLA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL DIPENDENTE.
LA DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI E DELLE RELATIVE SANZIONI E' INSERITA ALL'INTERNO DEL CCNL CHE ILLUSTRA ANCHE L'ITER PROCEDURALE DISCIPLINARE:
L'AZIENDA INDIVIDUA UN UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
TALE UFFICIO ISTRUISCE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AVVERSO IL DIPENDENTE SU SEGNALAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA IN CUI OPERA IL DIPENDENTE
L'UFFICIO CONVOCA IL DIPENDENTE CHE PU0' FARSI ASSISTERE DA UN LEGALE O RAPPRESENTANTE SINDACALE E NEL CASO DI COLPA COMMINA LA SANZIONE RELATIVA
L'INTERA PROCEDURA E' FORMALMENTE SCANDITA DA TEMPI TECNICI INVALICABILI PENA IL DECADIMENTO DELLA CONTESTAZIONE DI ADDEBITO.
SANZIONI DISCIPLINARI
RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO (CENSURA) SANZIONI DI LIVELLO MINORE. IL RIMPROVERO VERBALE NON ALTERA LO STATUS DEL DIPENDENTE MENTRE LA CENSURA SCRITTA VIENE INSERITA NEL FASCICOLO PERSONALE
MULTA SANZIONE ECONOMICA PARI AL MAX DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE DALLE ATTIVITA' LAVORATIVE CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO DA 1 GG A 6 MESI A SECONDA DELLA GRAVITA' DEL FATTO COMPIUTO
LICENZIAMENTO CON E SENZA PREAVVISO LIVELLO SANZIONATORIO + ELEVATO CHE PREVEDE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E' NELLE DISPONIBILITA' DELL'AZIENDA SOSPENDERE UN DIPENDENTE SOTTO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER UN MAX DI 30 GG CON CONSERVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE. NEL CASO IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDESSE CON UNA SANZIONE CON PRIVAZIONE DELLO STIPENDIO ED ALLONTANAMENTO DAL LAVORO, IL PERIODO DI SOSPENSIONE DEVE ESSERE COMPUTATO COME ALLONTAMENTOE SI DOVREBBE SOLO PROVVEDERE ALLA RESTRIZIONE DELLA RETRIBUZIONE
SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE. IL DIPENDENTE COLPITO DA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE E' SOSPESO D'UFFICIO DAL SERVIZIO CON SOSPENSIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LA DURATA DELLA RESTRIZIONE DELLA LIBERTA'
LA COMPETENZA AD EMETTERE SANZIONI DISCIPLINARI E' IN GENERE DELEGATA ALL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ANCHE SE LA GRADUALITA' DELLE SANZIONI STESSE PREVEDE + TITOLARI.
NEL CASO DELLE CENSURE VERBALI O SCRITTE PU0' ESSERE LO STESSO DIRIGENTE DEL SERVIZIO IN CUI PRESTA OPERA IL DIPENDENTE A COMMINARLE.
NEL CASO DELLA MULTA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E LICENZIAMENTO LA RESPONSABILITA' E' AFFIDATA AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
NEL CASO DI SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE, NON ESSENDO UNA SANZIONE DA INFRAZIONE DISCIPLINARE LA RESPONSABILITA' DOVREBBE RICADERE SUL DIRETTORE GENERALE A MENO DI EVENTUALI REGOLAMENTI INTERNI CHE ESPLICITINO LE DIVERSE RESPONSABILITA'
NOZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
ITALIA COME STATO DI DIRITTO PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI DELLO STATO
POTERI DELLO STATO ESECUTIVO, LEGISLATIVO, GIUDIZIARIO
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INSIEME DI TUTTI GLI ORGANI DEL POTERE ESECUTIVO E DI QUEGLI ENTI CHE SVOLGONO UN'ATTIVITA' DIRETTA A CURARE E TUTELARE GLI INTERESSI PUBBLICI
ESPRESSIONE DEL POTERE ESECUTIVO ATTRAVERSO IL QUALE LO STATO INDIVIDUA:
I SOGGETTI DEPUTATI ALLA TUTELA DELLA COSA PUBBLICA,
I FINI E GLI OBIETTIVI PRIORITARI.
(ATTIVITA' INSINDACABILE DAL GIUDICE)
PRINCIPIO DI LEGALITA' (PRINCIPIO CARDINE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO) = SOVRANITA' DELLA LEGGE SIA NELLA FISSAZIONE DEI FINI DA PERSEGUIRE PER LA CURA DEGLI INTERESSI PUBBLICI, SIA NELLA DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE TRA I DIVERSI ENTI PUBBLICI PER L'ATTUAZIONE DEI FINI.
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA HA IL PROPRIO FONDAMENTO NELLA LEGGE (PRINCIPIO DI LEGALITA') CHE ATTRIBUISCE ALLA P.A. IL POTERE DI EMANARE ATTI AMMINISTRATIVI PER LA CURA DEGLI INTERESSI PUBBLICI. TALE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SI DISTINGUE IN:
ATTIVITA' DISCREZIONALE
ATTIVITA' VINCOLATA
ATTIVITA' VINCOLATA QUANDO LA LEGGE INDICA ALLA P.A. IL TIPO DI ATTO AMMINISTRATIVO DA EMANARE CONGIUNTAMENTE AL:
AN (SE EMANARLO)
QUID (CONTENUTO E CLAUSOLE)
QUOMODO (FORMA)
QUANDO (TERMINI)
LA P.A. NON HA NESSUNO SPAZIO DI AZIONE RISPETTO AL PRECETTO LEGISLATIVO CHE IMPONE L'EMANAZIONE DI UN DETERMINATO ATTO AL VERIFICARSI DI DETERMINATE CONDIZIONI. (IL PRIVATO VANTA UN DIRITTO SOGGETTIVO NEI CONFRONTI DELLA P.A. DA FAR VALERE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO)
ATTIVITA' DISCREZIONALE QUANDO LA LEGGE CONDIZIONA IL POTERE DELLA P.A. MA NON CONTEMPORANEAMENTE TUTTI I 4 ELEMENTI. NELL'AMBITO DELLA LIBERTA' CONCESSA DALLA LEGGE SI ESERCITA LA DISCREZIONALITA' DELLA P.A. (IL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO DEGRADA AD INTERESSE LEGITTIMO DA FAR VALERE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO)
I REGOLAMENTI ATTI NORMATIVI (GENERALI ED ASTRATTI)
NELLA GERARCHIA DELLE FONTI I REGOLAMENTI RAPPRESENTANO FONTI NORMATIVE SECONDARIE E SI CLASSIFICANO COME FONTI-ATTO. SONO EMANATI DA ORGANI DELLA P.A. E IN RELAZIONE A CHI LI EMANA SI DISTINGUONO IN REGOLAMENTI:
GOVERNATIVI
MINISTERIALI
PRESIDENZIALI
REGIONALI
COMUNALI
IN RELAZIONE AL CONTENUTO SI DIVIDONO IN:
ESECUTIVI O DI ATTUAZIONE (ATTUATIVI DI PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE LEGGI DI RIFERIMENTO)
AUTORIZZATI O DELEGATI (DELEGATI DALLA LEGGE A DEROGARE O DISCIPLINARE MATERIE PRECEDENTEMENTE REGOLATE DALLA LEGGE)
ORGANIZZATIVI (DISCIPLINANO L'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA P.A.)
INDIPENDENTI (DETTANO NORME GIURIDICHE IN MATERIE NON DISCIPLINATE DALLA LEGGE
DI REGOLA NON SONO CAPACI DI INCIDERE CON IMMEDIATEZZA SULLE SFERE GIURIDICHE SOGGETTIVE DEI DESTINARI E SI RENDE NECESARIA L'EMANAZIONE DI UN CONCRETO ATTO APPLICATIVO.
I REGOLAMENTI NON SONO IMPUGNABILI DA SOLI DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO MA SOLO CONGIUNTAMENTE ALL'ATTO APPLICATIVO (POICHE' E' SOLO CON QUEST'ULTIMO CHE IL DESTINATARIO SUBISCE UNA LESIONE IMMEDIATA E DIRETTA)
ORDINANZE ATTI AMMINISTRATIVI CONTENENTI PRESCRIZIONI DETERMINATE E CONCRETE
SI DISTINGUONO 3 TIPI DI ORDINANZE:
NORMALI: TIPICI ATTI AMMINISTRATIVI CHE LA LEGGE PREVEDE DEBBANO ASSUMERE LA FORMA DELL'ORDINANZA
C.D. NECESSITATE SEMPRE PREVISTE DALLA LEGGE E CARATTERIZZATE DAL REQUISITO DELL'URGENZA
EXTRA ORDINEM O (DI NECESSITA' E DI URGENZA) DETTE ANCHE ORDINANZE LIBERE IN QUANTO IL CONTENUTO NON E' FISSATO DALLA LEGGE MA DETERMINATO DALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA IN BASE AD URGENZE O NECESSITA' NELLA MATERIA SU CUI SONO EMANATE (DEVONO ESSERE CONGRUAMENTE MOTIVATE E DECADONO CON IL VENIR MENO DELLA NECESSITA' CHE LE HA FATTE EMANARE)
ORDINANZE E REGOLAMENTI ESPLICANO EFFETTI ESTERNI SULLE SFERE GIURIDICHE SOGGETTIVE DEI DESTINATARI, INCIDENDO
DIRETTAMENTE (ORDINANZA)
INDIRETTAMENTE (REGOLAMENTO PERCHE' NECESSITA DI ATTO APPLICATIVO)
NORME INTERNE RIGUARDANO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI INTERNI ALLA P.A. E SI RIVOLGONO SOLTANTO A COLORO CHE FANNO PARTE DI UNA DETERMINATA AMMINISTRAZIONE
LE FONTI GERARCHICHE DELLE NORME SONO:
REGOLAMENTI INTERNI
GLI ORDINI (ATTI AMM.VI EMANATI DAL SUPERIORE GERARCHICO)
LE ISTRUZIONI (ATTI CONTENENTI REGOLE DI COMPORTAMENTO)
CIRCOLARI
CIRCOLARI PIU' IMPORTANTE FONTE DI NORME INTERNE.
SI DISTINGUONO IN:
CIRCOLARI ORGANIZZATIVE
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI)
CIRCOLARI NORMATIVE
PRECETTI VINCOLANTI PER L'AGIRE DELLA P.A.)
CIRCOLARI INTERPRETATIVE
INTERPRETAZIONE DI LEGGI O REGOLAMENTI AL FINE DI OMOGENEIZZARE LA VISIONE DELLE NORME GIURIDICHE)
CIRCOLARI E NORME INTERNE IL LORO CARATTERE INTERNO NON LE RENDE IMPUGNABILI. LO DIVENTANO NEL MOMENTO CHE SI EMANA UN ATTO AMMINISTRATIVO CHE DISATTENDE UNA CIRCOLARE SENZA GIUSTA MOTIVAZIONE (IMPUGNABILE PER ECCESSO DI POTERE)
PRASSI AMMINISTRATIVA RIPETIZIONE COSTANTE NEL TEMPO DI UN COMPORTAMENTO CHE ESSENDO PERO' PRIVO DELLA CONVINZIONE DELL'OBBLIGATORIETA' NE IMPEDISCE DI ASSUMERE CARATTERE NORMATIVO (SIMILE ALLA CONSUETUDINE)
ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. DA SANDULLI SONO INDIVIDUATE 3 MODALITA' ORGANIZZATIVE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI:
DECENTRAMENTO AUTARCHICO LO STATO AFFIDA IL PERSEGUIMENTO DI FINI PROPRI AD ENTI DIVERSI DA ESSO LEGATI PER0' ALLO STATO DA VINCOLI DI SOGGEZIONE (ISTAT)
POLICENTRISMO AUTARCHICO QUANDO LO STATO AFFIDA AD ENTI PUBBLICI AUSILIARI FINI PROPRI MA NON ESCLUSIVI IN POSIZIONE DI NON STRETTA SOGGEZIONE (UNIVERSITA')
PLURALISMO AUTONOMISTICO CHE RIGUARDA GLI ENTI AUTONOMI CON FINALITA' AUTONOME RISPETTO A QUELLE DELLO STATO MA RITENUTI DA QUESTO MERITEVOLI DI TUTELA (REGIONI PROVINCIE COMUNI)
ATTO AMMINISTRATIVO MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' O DICHIARAZIONE DI VERITA', DI CONOSCENZA O DI GIUDIZIO POSTA IN ESSERE DA UN SOGGETTO DELLA P.A. NELL'ESPLICAZIONE DELLA SUA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.
L'ATTO AMMINISTRATIVO SI COMPONE DI ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI PER CUI SE NE MANCASSE ANCHE SOLO UNO NON POTREBBE CONNOTARSI COME ATTO AMMINISTRATIVO
ELEMENTI COSTITUTIVI a) SOGGETTO
ESSENZIALI b) VOLONTA'
c) OGGETTO
d) CONTENUTO
e) CAUSA
f) FORMA
SOGGETTO DEVE ESSERE UN ORGANO DELLA P.A. CHE AGISCA NELL'ESPLETAMENTO DI UNA FUNZIONE AMMINISTRATIVA E NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA CHE LA LEGGE GLI ASSEGNA
VOLONTA' DEVE ESSERE MATURATA LIBERAMENTE SENZA COERCIZIONI DI FORZA, NE' FORMATASI PER ERRORE
OGGETTO RAPPORTO GIURIDICO SUL QUALE L'ATTO AMMINISTRATIVO ESERCITA I PROPRI EFFETTI, DEVE ESSERE DETERMINATO O DETERMINABILE, POSSIBILE E LECITO
CONTENUTO E'LA DISCIPLINA DATA AL RAPPORTO A MEZZO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO
CAUSA IL CONCETTO DI CAUSA E' STRETTAMENTO CORRELATO ALLA TIPICITA' E DEFINISCE L'ATTO NEL MEZZO CON IL QUALE LA P.A. RAGGIUNGE UN PARTICOLARE SCOPO DI PUBBLICO INTERESSE
FORMA CONSISTE NEL MODO IN CUI L'ATTO VIENE A CONCRETARSI E QUINDI PORTATO A CONOSCENZA DEI TERZI. PUO' MANIFESTARSI IN FORMA SCRITTA, VERBALE, GESTUALE (IL VIGILE AD UN INCROCIO) QUANDO LA LEGGE IMPONE UNA DETERMINATE FORMA, L'ATTO SARA' GIURIDICAMENTE ESISTENTE SOLO IN QUELLA FORMA (FORMA AD SUBSTANTIAM)
NULLITA' DELL'ATTO MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI. SIGNIFICA CHE L'ATTO NON E' VENUTO IN ESISTENZA GIURIDICA. CHIUNQUE (ANCHE SE NON DIRETTAMENTE INTERESSATO) ED IN QUALUNQUE MOMENTO PUO' RICHIEDERE LA NULLITA' DELL'ATTO. LA SENTENZA SARA' SEMPLICEMENTE DICHIARATIVA ED AVRA' VALORE PER TUTTI (ERGA OMNES) E NON SOLO PER CHI HA PROMOSSO L'AZIONE
LEGITTIMITA' DELL'ATTO PRINCIPIO FONDAMENTALE DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO E' CHE L'ATTO ABBIA UN CONTENUTO BEN DETERMINATO, CHE CORRISPONDA AD UN MODELLO PREVISTO DALLA LEGGE E CHE SIA DUNQUE TIPICO. QUINDI LA P.A. PER RAGGIUNGERE IL PROPRIO SCOPO DEVE AVVALERSI DI QUEL PARTICOLARE ATTO PER RAGGIUNGERE QUEL PARTICOLARE FINE. NON ATTENENERSI A QUESTO PRINCIPIO RENDE ILLEGITTIMO L'ATTO AMMINISTRATIVO
IL MERITO DELL'ATTO I REQUISITI DI MERITO DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SONO RAPPRESENTATI DALLA OPPORTUNITA' E DALLA CONVENIENZA (REGOLE EXTRAGIURIDICHE) ED ATTENGONO SOLITAMENTE AGLI ASPETTI DI SANA E SAGGIA AMMINISTRAZIONE (UNA SPESA ESORBITANTE RISPETTO ALL'OBIETTIVO NON DENOTA SAGGEZZA E QUINDI L'ATTO E' INOPPORTUNO E NON CONVENIENTE)
PERFEZIONE DELL'ATTO L'ATTO E' PERFETTO QUANDO SONO STATI ESPERITI TUTTI I PASSAGGI NECESSARI ALL'ESISTENZA DELL'ATTO STESSO (ES. RACCOLTA DEI PARERI)
EFFICACIA DELL'ATTO L'ATTO E' EFFICACE QUANDO PUO' ESPLICARE TUTTI I SUOI EFFETTI SENZA ALTRI OSTACOLI (ES. PUBBLICAZIONE SULL'ALBO)
VALIDITA' DELL'ATTO L'ATTO E' VALIDO QUANDO CONTIENE TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI ESSENZIALI E SONO STATI RISPETTATI TUTTI I PRESUPPOSTI GIURIDICI CHE REGOLANO LA FORMA (ES. VOTAZIONE A MAGGIORANZA QUALIFICATA)
VIZI DI LEGITTIMITA' SONO VIZI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTO:
INCOMPETENZA
ECCESSO DI POTERE
VIOLAZIONE DI LEGGE
INCOMPETENZA SI HA QUANDO L'ATTO E' ADOTTATO DA UN ORGANO DIVERSO DA QUELLO A CUI LO STATO AFFIDA IL COMPITO
ECCESSO DI POTERE E' IL VIZIO CHE SI RIFERISCE PRINCIPALMENTE ALLA CAUSA E QUINDI ALLO SCOPO DELL'ATTO. DUNQUE ESCLUSIVAMENTE QUELL'ATTO PER QUEL FINE ESCLUSIVO. IL VENIR MENO DETERMINA ECCESSO DI POTERE. E', ALTRESI', COSIDERATO ECCESSO DI POTERE IL TRAVISAMENTO E L'ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, L'ILLOGICITA' E LA CONTRADDITTORIETA' INTERNA ALL'ATTO (TRA PREAMBOLO, MOTIVAZIONE E DISPOSITIVO)
VIOLAZIONE DI LEGGE SI INCORRE IN QUESTO VIZIO TUTTE LE VOLTE CHE UN ATTO, PUR ESSENDO STATO EMESSO DALL'ORGANO COMPETENTE E PER LO SCOPO ESATTO PREVISTO DALLA LEGGE, E' STATO ADOTTATO IN CONTRASTO CON QUALSIASI DISPOSIZIONE DI LEGGE (ES. ADOTTARE UN ATTO PER VOTAZIONE PALESE QUANDO LA NORMA PREVEDE LA VOTAZIONE SEGRETA)
INVALIDITA' DELL'ATTO UN ATTO PUO' ESSERE INVALIDO TUTTE LE VOLTE CHE, PUR ESSENDO LEGITTIMO, SIA INOPPORTUNO E NON CONVENIENTE.
CATEGORIE DEGLI ATTI L'ATTO DEVE CORRISPONDERE AD UN CERTO TIPO
AMMINISTRATIVI PREVISTO DALLA LEGGE CHE PUNTUALIZZA ANCHE IL FINE CHE L'ATTO DEVE PERSEGUIRE.
LA DIVISIONE IN CATEGORIE SI ARTICOLA SUI DIVERSI ASPETTI DELL'ATTO STESSO:
ATTI AMPLIATIVI
ATTI ABLATORI
PROVVEDIMENTI DI II GRADO
ATTI ESECUTIVI
ATTI CERTIFICATIVI
ATTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA SOGGETTIVA DEL DESTINATARIO (PRESCRIZIONI FAVOREVOLI)
AUTORIZZAZIONI CON LE QUALI L'AMMINISTRAZIONE RIMUOVE UN LIMITE POSTO NELL'INTERESSE PUBBLICO (ES. AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO)
CONCESSIONI ATTRAVERSO LE QUALI LA P.A. TRASFERISCE AI DESTINATARI DIRITTI E FACOLTA' DI CUI E' TITOLARE (ES. USO DI SUOLO PUBBLICO)
ATTI ABLATORI ATTI CHE PRIVANO I DESTINATARI DI DIRITTI, FACOLTA' E POTERI LORO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE. (PRESCRIZIONI SFAVOREVOLI)
ATTI ABLATORI REALI
QUANDO INCIDONO SU DIRITTI REALI (ES ESPROPRIAZIONE, REQUISIZIONE)
ATTI ABLATORI OBBLIGATORI
QUANDO ESPLICANO I LORO EFFETTI SU DIRITTI DI CREDITO E DI PRESTAZIONI IN GENERE
ATTI ABLATORI PERSONALI
QUANDO INCIDONO SU DIRITTI DI PERSONALITA' (ES. T.S.O.)
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI
ATTRAVERSO I QUALI SI IRROGANO SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SOGGETTI RESISI COLPEVOLI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI
PROVVEDIMENTI DI II GRADO SI CARATTERIZZANO PER IL FATTO DI INCIDERE SU UN PRECEDENTE ATTO AMMINISTRATIVO DOPO AVERLO RIESAMINATO SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA' O/E DEL MERITO
ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELL'ATTO SE RITENUTO ILLEGITTIMO
REVOCA DELL'ATTO SE RITENUTO INOPPORTUNO PER MUTATE ESIGENZE PUBBLICHE
L'ABROGAZIONE PER ALCUNI AUTORI E' SOVRAPPONIBILE ALLA REVOCA
CONFERMA SE A SEGUITO DI UNA VERIFICA SULLA LEGITTIMITA' SI RITIENE DI MANTENERLO
SANATORIA SE SI PROVVEDE AD ELIMINARE IL VIZIO CHE RENDEVA INVALIDO L'ATTO
ATTI ESECUTIVI SONO PREORDINATI A DARE ESECUZIONE A PRECEDENTI ATTI OD A RIPRISTINARE SITUAZIONI MODIFICATE DA ATTI ANNULLATI
ATTI CERTIFICATIVI SODDISFANO UN'ESIGENZA DI CERTEZZA GIURIDICA SIA LEGALE CHE NOTIZIALE
INVALIDITA' DELL'ATTO SEPPURE INVALIDO UN ATTO PRODUCE TUTTI GLI EFFETTI COME SE FOSSE VALIDO, FINTANTO CHE NON SIA EVENTUALMENTE ANNULLATO:
DALLA STESSA P.A. (POTERE DI AUTOTUTELA)
DALL'AUTORITA' GERARCH. SUPERIORE (RICORSO AMMINISTRATIVO)
DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (RICORSO AMMINISTRATIVO)
DAL GIUDICE COMPETENTE (IN SEDE GIURISDIZIONALE)
DAL COMITATO DI CONTROLLO REGIONALE
POTERE DI AUTOTUTELA POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE A PORRE RIMEDIO AD UN ATTO INVALIDO CON UN PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO:
ANNULLAMENTO D'UFFICIO
(X GLI ATTI ILLEGITTIMI)
REVOCA (X GLI ATTI INOPPORTUNI)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA COMPLESSO DI RIMEDI DATI DALLA LEGGE A CHI SI RITENGA LESO IN UN PROPRIO INTERESSE DA UN ATTO INVALIDO DELLA P.A.
DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO POTERE DI AGIRE DEL SINGOLO CITTADINO PER IL SODDISFACIMENTO DI UN INTERESSE PERSONALE
INTERESSO LEGITTIMO E' L'INTERESSE DEL CITTADINO CHE COINCIDE CON INTERESSI DI ORDINE GENERALE E PUBBLICO
INTERESSE SEMPLICE E' L'INTERESSE DI CUI OGNI CITTADINO E' PORTATORE A CHE L'AZIONE AMMINISTRATIVA SI SVOLGA SEMPRE IN MODO EQUO IMPARZIALE OPPORTUNO E TRASPARENTE
DIRITTO AFFIEVOLITO DIMINUITA INTENSITA' DEL DIRITTO IN PRESENZA DI UN INTERESSE PUBBLICO CHE DEVE AVERE LA PREVALENZA (ES. ESPROPRIO DI UN TERRENO
TUTELA DEGLI INTERESSI DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO:
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO CHE NON ANNULLA L'ATTO MA LO DISAPPLICA GIUDICANDO COME SE L'ATTO NON ESISTESSE (TAMQUAM NON ESSET).
IL GIUDICE ORDINARIO NON POTRA' MAI CONDANNARE LA P.A. A FARE QUALCOSA POICHE' TALE FUNZIONE E' SVOLTA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO (PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI DELLO STATO) POTERE GIURIDICO (GIUDICE ORDINARIO) POTERE ESECUTIVO (GIUDICE AMMINISTRATIVO)
INTERESSO LEGITTIMO
RIMEDI AMMINISTRATIVI (RICORSO IN OPPOSIZIONE, RICORSO GERARCHICO, RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO)
RIMEDI GIURISDIZIONALI (RICORSO A SPECIALI TRIBUNALI COMPETENTI A GIUDICARE LA P.A.)
RICORSO IN OPPOSIZIONE RECLAMO CHE IL CITTADINO PUO' AVANZARE ALLA STESSA AUTORITA' CHE HA EMANATO L'ATTO MOTIVANDO E ILLUSTRANDO LE PROPRIE RAGIONI E CHIEDENDO CHE L'ATTO, ESSENDO ILLEGITTIMO, VENGA ANNULLATO.
NEL CASO IN CUI UN'AMMINISTRAZIONE, TRASCORSI 90 GG DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO, NON EMETTESSE NESSUNA COMUNICAZIONE, IL RICORSO SI INTENDE RESPINTO SECONDO IL CONCETTO DI SILENZIO-RIFIUTO E PER IL RICORRENTE SI APRONO LE STRADE DEL RICORSO GERARCHICO
RICORSO GERARCHICO PROPRIO IN CASO DI ATTO AMMINISTRATIVO NON DEFINITIVO IL CITTADINO PUO' INOLTRARE RICORSO ENTRO 30 GG DALLA NOTIFICA DELL'ATTO CHE HA LESO UN SUO INTERESSE ALL'AUTORITA' IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA CHE HA EMESSO L'ATTO E QUESTO ORGANO DECIDE IN UNICA ISTANZA NON PIU' IMPUGNABILE CON ALTRO RICORSO GERARCHICO ANCHE ESISTENDO ALTRE AUTORITA' SOVRAORDINATE
RICORSO GERARCHICO IMPROPRIO RICORSO AMMINISTRATIVO CHE IL CITTADINO INOLTRA AD ALTRE AUTORITA' CONTRO AUTORITA' AMMINISTRATIVE PRIVE DI SUPERIORI GERARCHICI. E' POSSIBILE SOLO QUANDO PREVISTO DALLA LEGGE
QUANDO SI RICORRE AI TRIBUNALI CONDIZIONI NECESSARIE:
VI SIA UN ATTO DI UN'AUTORITA' AMMINISTRATIVA RITENUTO VIZIATO CHE ABBIA LESO UN INTERESSE LEGITTIMO
CHE IL RICORRENTE ABBIA UN INTERESSE DIRETTO ED ATTUALE (CHI RICORRE DEVE ESSERE LA PARTE LESA E CHE LA LESIONE SI SIA GIA' VERIFICATA)
CHE IL PROVVEDIMENTO E' DEFINITIVO PER CUI NON E' ESPERIBILE IL RICORSO GERARCHICO PER CUI RIMANE SOLO IL RICORSO GIURISDIZIONALE O AL CAPO DELLO STATO
PROVVEDIMENTO DEFINITIVO UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' DEFINITIVO QUANDO:
L'AUTORITA' CHE LO HA EMANATO NON HA UN SUPERIORE GERARCHICO E LA LEGGE NON PREVEDE UN RICORSO GERARCHICO IMPROPRIO
L'AUTORITA' CHE LO HA EMANATO HA UN SUPERIORE GERARCHICO MA LA LEGGE ESCLUDE LA POSSIBILITA' AD UN RICORSO GERARCHICO
QUANDO LA LEGGE STESSA DEFINISCE QUELL'ATTO DEFINITIVO
QUANDO IL RICORSO SIA STATO RESPINTO
QUANDO LA LEGGE DESTINI ALL'ORGANO INFERIORE OGNI COMPETENZA IN MATERIA COSI' DA PRECLUDERE OGNI POSSIBILE INGERENZA DI AUTORITA' SUPERIORI (DEFINITIVITA' IMPLICITA)
TRIBUNALI AMMINISTRATIVI GLI ORGANI GIURISDIZIONALI PIU' IMPORTANTI SONO :
I TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
CONSIGLIO DI STATO
I TAR SONO ISTITUITI DALL'ART.125 DELLA COSTITUZIONE MA VENGONO DISCIPLINATI ED ATTIVATI SOLO NEL 1971 DOPO UN LUNGO VUOTO GIURISDIZIONALE
COMPETENZE DEI TAR
GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' I TAR SONO COMPETENTI A GIUDICARE SUI RICORSI AVVERSI AGLI ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI DA:
ORGANI PERIFERICI DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI ULTRAREGIONALI AVENTI SEDE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TAR
ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI AVENTI SEDE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TAR E CHE ESERCITINO LA LORO ATTIVITA' NEI LIMITI DELLA MEDESIMA
ENTI PUBBLICI COMPRESI NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TAR
DAGLI ORGANI CENTRALI DELLO STATO E DEGLI ENTI UBBLICI A CARATTERE REGIONALE
SI PARLA DI GIURISDIZIONE DI LEGITTIMITA' PERCHE' GLI ATTI CONTRO CUI E' POSSIBILE RICORRERE DEVONO ESSERE INVALIDI PER UN VIZIO DI LEGITTIMITA' MA NON DEVONO ESSERE INOPPORTUNI. IL TAR EMETTE DUNQUE UNA SENTENZA SULLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO.
GIURISDIZIONE SPECIALE
ANCHE DI MERITO
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA I TAR IN ALCUNE MATERIA STABILITE DA LEGGE SONO COMPETENTI A SINDACARE NON SOLO LA LEGITTIMITA' MA ANCHE IL MERITO.
RICORSI PER CONTESTAZIONI SUI CONFINI DI COMUNI O PROVINCIE
RICORSI CONTRO LE ORDINANZE D'URGENZA EMANATE DAL SINDACO IN MATERIA DI EDILITA', POLIZIA LOCALE E IGIENE PUBBLICA.
RICORSI DIRETTI AD OTTENERE L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA DI CONFORMARSI AL GIUDICATO. (GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA)
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA COMPETENZA DEL TAR CHE, PER ALCUNE MATERIE TASSATIVAMENTE INDICATE DALLA LEGGE E PER LORO SOLTANTO SI PUO' E SI DEVE RICORRERE IN PRIMA ISTANZA SOLO AI TAR
PER QUESTE MATERIE I TAR SONO COMPETENTI A RISOLVERE CONTROVERSIE LEGATE SIA AD INTERESSI LEGITTIMI CHE AI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI
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