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I SOGGETTI, GLI ATTI E I BENI GIURIDICI

diritto



I SOGGETTI, GLI ATTI E I BENI GIURIDICI

La capacità giuridica è l'idoneità di una persona a essere soggetto di diritto e di obblighi, e questo significa che una persona può esserlo se si verificano circostanze tali da attribuirgli quel diritto o quell'obbligo. La capacità giuridica spetta a qualsiasi uomo per il solo fatto di essere nato, non gli può essere tolta per nessuna ragione e cessa solo con la morte.

La capacità di intendere e di volere (cioè la capacità naturale) è la capacità effettiva di una persona di avere la conoscenza dei propri pensieri e delle proprie azioni e di badare ai propri interessi. Questa capacità è indipendente dalle norme giuridiche perché è un dato naturale (caratteristica psicologica).

La capacità di agire è la capacità di una persona di disporre dei propri diritti, cioè di compiere a 848h72i tti giuridici volti ad acquistare diritti, a cederli e ad assumere obblighi. In questo caso quindi, si tratta di un dato legale. Essa si ottiene con la maggiore età ed è strettamente legata con la capacità di intendere e di volere. Questa capacità si ottiene a 18 anni solo per fissare un criterio standard uguale per tutti, perché, in caso contrario, sarebbe difficile valutare caso per caso il momento in cui una persona raggiunge il livello di maturità sufficiente allo scopo.



Gli atti giuridici che il minorenne non può compiere sono compiuti al posto suo dai suoi legali rappresentanti, cioè dai genitori che esercitano la potestà sul figlio, inoltre questi hanno l'usufrutto legale su un eventuale patrimonio personale (del figlio). Il minorenne che ha contratto matrimonio diventa un minore emancipato e acquista così una capacità di agire limitata agli atti d'ordinaria amministrazione.

Una persona maggiorenne può essere interdetta, cioè privata completamente della capacità di agire, quando si trova in uno stato d'infermità mentale di notevole gravità. Questo lo rende incapace di badare a se stessa. L'interdetto non può compiere validamente nessun atto giuridico.

Può invece essere inabilitata, cioè privata della capacità di agire, quando:

È soggetto ad una incapacità natura grave, ma non troppo da giustificare l'interdizione;

Fa uso abituale di alcool o di sostanze stupefacenti, se a causa di ciò la persona o la sua famiglia vengono esposte a gravi pregiudizi economici;

È soggetto a cecità e sordomutismo, quando non si ha un'educazione adeguata a compensare queste limitazioni.

L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione; quelli di straordinaria amministrazione devono essere compiuti insieme al suo curatore.

Il potere di chiedere l'interdizione e l'inabilitazione spetta al pubblico ministero e ad una ristretta cerchia di familiari. Queste possono essere decise solo con una sentenza e giudice provvede anche a nominare il tutore dell'interdetto, oppure il curatore dell'inabilitato.


I diritti dalla personalità hanno le caratteristiche di essere:

Assoluti, possono essere fatti valere contro chiunque;

Imprescrittibili, e quindi non si perdono mai;

Non patrimoniali, cioè non sono suscettibili da valutazione.

I diritti di personalità sono:

Il diritto all'integrità fisica, che se violato, è un reato punito dalle norme penali (responsabilità civile);

Il diritto al nome

Il diritto all'identità personale, cioè il diritto di non vedere il diffondersi di notizie false sulle scelte di pensiero e azione di qualsiasi persona. Queste notizie non sono oggettivamente offensive o lesive, ma che comunque hanno un contenuto falso.

Il diritto all'onere, il diritto di non vedersi attribuire caratteristiche personali, opinioni o azioni disonorevoli o infamanti.

Il dritto alla riservatezza della vita privata, cioè ad una sfera d'intimità personale sottratta alla curiosità degli estranei e alla divulgazione pubblica.

Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale della sua attività e dei suoi interessi. La residenza è il luogo in cui una persona vive abitualmente; essa risulta pubblicamente dal registro dell'anagrafe della popolazione residente. La dimora è il luogo dove una persona vive per qualche tempo in un luogo diverso da quello abituale.

La morte, è il momento in cui si estingue la capacità giuridica. I suoi effetti più importanti nel diritto civile sono:

v La successione, che attribuisce agli eredi la titolarità dei diritti e degli obblighi della persona morta;

v L'estinzione di quei diritti e obblighi che non possono essere trasferiti agli eredi, in quanto sono strettamente inerenti alla persona che ne è titolare (come il diritto di ricevere degli alimenti o i diritti o obblighi inerenti al matrimonio).

La scomparsa è quando una persona non è più comparsa nel luogo del luogo del suo domicilio o della sua residenza e non se ne hanno più notizie, il giudice su richiesta di chi vi ha interesse può nominare un curatore per la conservazione del patrimonio dello scomparso.

L'assenza viene dichiarata dal giudice, quando la persona che ne ha interesse la richiede dopo che siano trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona. Coloro i quali sarebbero suoi eredi, se l'assente fosse morto, possono prendere possesso temporaneo dei suoi beni, amministrarli e utilizzarli, ma non possono di regola disporne e devono restituirli se l'assente ritorna o risulta certo che egli sia ancora vivo.

La morte presunta viene dichiarata dal giudice dopo che siano trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia sull'assente, oppure in tempo minore se la scomparsa era avvenuta in guerra o in un incidente. Gli effetti sono gli stessi della morte e quindi le persone che hanno il possesso temporaneo dei suoi beni durante l'assenza, ne possono disporre liberamente come eredi. Se il presunto morto ricompare, può recuperare i suoi beni nello stato in cui si trovano.

Le organizzazioni sono costituite da più individui uniti per il perseguimento di fini comuni e sono comunemente chiamate persone giuridiche. Le organizzazioni sono disciplinate dal diritto come si fossero persone, e quindi possono compiere qualsiasi tipo di atto giuridico tranne quelli che, per la loro natura, possono riguardare esclusivamente gli esseri umani.

Per svolgere la loro attività le organizzazioni hanno bisogno di poter disporre di un proprio patrimonio che può essere costituito da somme di denaro, da beni mobili o immobili. Molto spesso sono i singoli aderenti che provvedono a costituire tale patrimonio conferendo all'organizzazione i mezzi necessari. La caratteristica comune a tutte le organizzazioni è che il loro patrimonio si configura in modo separato e distinto dai patrimoni personali dei singoli aderenti, e per questo hanno un'autonomia patrimoniale rispetto ai propri membri. L'autonomia patrimoniale può essere:

v Perfetta, quando la distinzione tra il patrimonio dell'organizzazione e quello degli aderenti è totale, e viene designata dalla legge come persona giuridica. Es.: associazioni riconosciute, le fondazioni e le società per azioni.

v Imperfetta, quando i singoli associati possono essere chiamati a rispondere dei debiti contratti dall'organizzazione in quanto tale. Es.: le associazioni non riconosciute e le società di persone.

Le organizzazioni sono composte al loro interno da organi, formati da persone fisiche, che hanno il compito di svolgere le diverse funzioni che fanno capo all'organizzazione stessa. Esistono quindi organi che hanno la funzione di decidere le scelte dell'organizzazione, organi che hanno la funzione di eseguire quelle decisioni. Gli organi possono essere:

Individuali, quando sono formati da una sola persona fisica, come per esempio il sindaco di un comune;

Collegiali, quando sono formati da più persone che prendono le loro decisioni collettivamente, come per esempio il consiglio comunale di un comune.

Le organizzazioni si distinguono in:

Pubbliche, che perseguono fini di carattere pubblico, questi sono sempre dotati di autonomia patrimoniale perfetta.

Private, che sono costituite volontariamente da soggetti privati per il conseguimento di scopi di natura privata. Si dividono a loro volta in:

Società, che sono organizzazioni private che hanno fine di lucro, ossia lo scopo di realizzare profitti.

Associazioni, che sono organizzazioni private che non svolgono attività economiche; esse perseguono fini politici religiosi, culturali o ricreative. Queste possono chiedere e ottenere il riconoscimento da parte dello stato acquistando l'autonomia patrimoniale perfetta. Le associazioni che non chiedono o non ottengono il riconoscimento vengono chiamate non riconosciute ed hanno un'autonomia patrimoniale imperfetta.

Fondazioni sono costituite da un patrimonio vincolato a fini determinati. Esse vengono costituite mediante l'atto unilaterale di un soggetto (il fondatore) con il quale egli decide di destinare il suo patrimonio a particolari scopi (mai di lucro). Devono sempre avere il riconoscimento dello stato.

Il fatto giuridico è qualunque evento naturale, indipendente dalla volontà umana, che produca conseguenze nel campo del diritto, ossia modifichi la situazione giuridica soggettiva di una persona. Ad es.: la morte ha come conseguenza l'apertura della successione.

L'atto giuridico è qualunque evento, prodotto dall'uomo consapevole, che produca conseguenze sul piano giuridico. Si distinguono, secondo il tipo di effetti che producono, in:

Meri atti, che hanno effetti non dipendenti dalla volontà di chi li compie, ad esempio le dichiarazioni di scienza;

Atti illeciti, che hanno effetti non voluti e sfavorevoli dalla persona che li compie, che consistono nell'applicazione di una sanzione;

Negozi giuridici, che hanno gli effetti voluti dalla persona che li compie. Es.: sono gli atti in cui la persona manifesta e dichiara la propria volontà.

I negozi giuridici possono essere:

g Unilaterali, quando sono posti in essere da una sola persona, ad esempio un testamento o il riconoscimento di un figlio naturale.

g Bilaterali, quando sono posti in essere da due parti, ad esempio un contratto di compravendita.

g Plurilaterali, quando sono posti in essere da più parti, ad esempio il contratto di società.

La regolazione del negozio giuridico viene costruita prendendo come base quella dettata dal codice per i contratti. Gli elementi di un negozio giuridico vengono distinti in:

Elementi essenziali, sono i requisiti indispensabili affinché il negozio esista; questi sono:

v la manifestazione di volontà, deve essere seria ed effettivamente volta a produrre l'effetto giuridico, altrimenti il negozio è nullo. Ha effetto solo se viene manifestata all'esterno, cioè resa conoscibile alle altre persone.

v l'oggetto, che è l'insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare.

v la causa che è lo scopo obbiettivo che le parti perseguono con il compimento del negozio.

v la forma, è il modo in cui si manifesta la volontà di chi compie il negozio.

Elementi accidentali, sono tutte le eventuali clausole particolari; i principali sono la condizione e il termine.

Il negozio giuridico è invalido quando presenta anomalie ed alterazioni tali da renderlo inadatto a ottenere gli effetti che la persona si propone. L'invalidità può essere di due tipi:

La nullità, sono nulli i negozi privi di uno degli elementi essenziali e i negozi illeciti, cioè quelli volti a realizzare risultati illeciti, in quanto contrari all'ordine pubblico. Questi non producono nessun effetto.

L'annullabilità, sono annullabili i negozi compiuti da un incapace d'agire e da un incapace di intendere e di volere. Sono inoltre annullabili i negozi compiuti da una persona la cui volontà è "viziata". I vizi di volontà sono l'errore (perché la persona non si è resa conto a cosa portava il negozio), il dolo (che è il raggiro della volontà preordinata di volere) e la violenza. Il negozio annullabile produce effetti ma questi possono essere successivamente eliminati ad opera di una sentenza, su richiesta della persona che ha posto in essere il negozio.

I beni sono quelle cose che possono formare oggetto di diritti, invece per cose si intendono tutte le cose materiali che possono essere percepite sia con i sensi, sia anche soltanto con particolari strumentali. I beni possono essere:

Immateriali, cioè le creazioni dell'intelletto umano, come le opere artistiche o le invenzioni.

Materiali, che si distinguono in:

v Immobili, tutto ciò che incorporato naturalmente o artificialmente al suolo (le sorgenti e i corsi d'acqua o i mulini e gli stabilimenti balneari);

v Mobili, tutti gli altri beni, quindi anche le energie naturali.

Le alienazioni dei beni immobili sono soggette a formalità particolari (forma scritta), la più importante delle quali è la trascrizione sui pubblici registri immobiliari (o conservatoria). Mentre, al contrario, le alienazioni dei beni mobili non vi sono normalmente soggette





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