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L'Affitto

diritto



L'Affitto


L'affitto è una particolare specie di locazione che si caratterizza per avere a oggetto una cosa produttiva.


Per cosa produttiva s'intende ogni bene mobile o immobile idoneo a produrre beni (esempio un'azienda, u 111e48b n impianto industriale o un animale idoneo alla produttività).


Il codice civile si sofferma sulla particolare situazione giuridica del conduttore, che prende nome di affittuario locatore


Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spetta i frutti e le altre utilità della cosa (articolo 1615 c.c.).




L'affitto è un contratto consensuale, a effetti obbligatori, di durata, oneroso e a prestazioni corrispettive. Tuttavia, l'affittuario, non ha solo il diritto di godere la cosa, ma anche l'obbligo di curarne la gestione nell'interesse privato e pubblico.


Qualora le parti non stabiliscono la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando un preavviso (raccomandata con ricevuta di ritorno).


Il locatore deve consegnare la cosa con i suoi accessori e le sue pertinenze in stato di servire all'uso e alla produzione cui è destinata.

Esso è inoltre tenuto a eseguire a sue spese, soltanto le riparazioni straordinarie; le altre sono a carico dell'affittuario.


Gli obblighi dell'affittuario sono:


il potere di godere la cosa locata. Esso può trarre dalla cosa frutti naturali, nonché ogni altra utilità;

l'obbligo di pagare il canone che non necessariamente consiste in una somma di denaro, potendo essere pattuito in natura. Il canone può essere diminuito o aumentato in conseguenza di eventi che turbano l'equilibrio contrattuale;

l'obbligo di curare la gestione della cosa. L'affittuario non può sublocare la cosa senza il consenso del locatore.


L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.


Il caso di morte dell'affittuario, i suoi eredi o il locatore, possono entro 3 mesi, recedere dal contratto mediante una disdetta comunicata con preavviso all'altra parte.






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