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L'inadempimento dell'obbligazione
Si ha l'inadempimento dell'obbligazione quando il debitore:
Il debitore può rifiutare di adempire oppure non adempire per negligenza, imperizia o imprudenza.
Oppure l'inadempimento può essere causato da impossibilità sopravvenuta della prestazione; in questo caso la legge prevede la liberazione del debitore. L'obbligazione si estingue ed egli non è responsabile del danno che il creditore può aver subito.
La mora del debitore
La mora del debitore è il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione. 434j98e
La legge in tali situazioni di ritardo fa derivare una serie di conseguenze negative che si verificano, non se c'è solo il ritardo, occorre infatti che il debitore sia formalmente costituito in mora dal creditore.
La formale costituzione in mora viene effettuata, con la richiesta fatta per iscritto dal creditore, dove manifesta la propria volontà nell'ottenere immediatamente l'adempimento.
Vi sono alcuni casi in cui non è necessario che il debitore sia formalmente costituito in mora, perché ciò avviene automaticamente, in alcuni casi, che sono:
Effetti
Gli effetti prodotti dalla mora del creditore sono i seguenti:
Nel caso in cui vi sia l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, nel momento in cui il debitore è in mora, l'obbligazione non sarà estinta.
Il debitore può però liberarsi dimostrando che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
La responsabilità del debitore per l'inadempimento
Il concetto di responsabilità è collegato all'atto illecito. Quando un soggetto compie un atto illecito, la propria responsabilità comporta una sanzione.
L'inadempimento dell'obbligazione è una atto illecito quindi il debitore è personalmente responsabile dell'atto.
A tale responsabilità si affianca la responsabilità patrimoniale del debitore.
L'art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore che non adempie esattamente l'obbligazione deve risarcire il danno causato al creditore, a meno che, non dimostri che l'inadempimento è stato causato dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile.
Il risarcimento
Il risarcimento del danno deve comprendere:
A volte il danno può essere stato procurato dal comportamento colposo del creditore; in questo caso il risarcimento va diminuito in proporzione alla gravità della colpa.
Una volta accertata l'entità del danno, si trova il valore in denaro) che corrisponde.
Vi è una regola cui il creditore, essendo danneggiato, deve provare l'entità del danno subito.
La responsabilità patrimoniale del debitore e le garanzie relative
L'art. 2740 c.c. (la responsabilità patrimoniale del debitore) stabilisce che il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri.
Ciò significa che il patrimonio del debitore costituisce una garanzia del creditore, che se vi è l'inadempimento, il creditore si potrà soddisfare attraverso i beni del debitore.
Dato che il patrimonio è variabile, la legge consente al creditore di fare certi interventi per avere una garanzia generica.
Queste garanzie sono: azione surrogatoria, azione revocatoria.
Azione surrogatoria
In alcuni casi la garanzia patrimoniale generica appare più ridotta di quanto sia in verità. Infatti il debitore potrebbe essere creditore verso terzi, e non chiedendo l'esecuzione della prestazione, il suo patrimonio potrebbe risultare basso, tale che, non è in grado di adempiere l'obbligazione che ha nei confronti del creditore.
L'azione surrogatoria, consente al creditore di sostituirsi al proprio debitore nel chiamare in giudizio i debitori inadempienti di quest ultimo.
L'azione revocatoria
Può capitare che il patrimonio del debitore possa diminuire a causa del fatto che il debitore possa aver trasferito a terzi le proprie proprietà, rendendo il patrimonio tale che non sia in grado di adempiere l'obbligazione.
Il rimedio che il creditore può avere, di fronte a tali situazioni, è costituito dall'azione revocatoria, cioè, dalla domanda giudiziale che il creditore chiede al giudice di dichiarare inefficaci quegli atti pregiudizievoli.
Il concorso dei creditori
La legge dichiara che i creditori abbiano ugual diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore.
Il problema viene posto quando un debitore si trova di fronte a più creditori.
La regola generale è quella della parità di trattamento cioè:
Il principio della parità di trattamento tra creditori trova attuazione solo il alcuni casi:
Diritti reali di garanzia
Il pegno e l'ipoteca sono diritti reali di garanzia, sono cioè, diritti reali su cosa altrui.
La differenza tra pegno e ipoteca è che il primo ha per oggetto beni mobili; mentre il secondo beni immobili o mobili registrati.
Le principali cose che hanno in comune sono:
Pegno
Il pegno è un diritto reale di garanzia che ha per oggetto una cosa mobile del debitore.
Esso si sostanzia nel diritto del creditore di far espropriare il bene e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.
Tale potere non si perde neppure se il bene venga venduto a terzi.
Ipoteca
L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che ha per oggetto una cosa immobile del debitore.
È necessaria l'iscrizione nei pubblici registri.
È necessaria anche l'esistenza di un titolo.
Il titolo varia a seconda del tipo di ipoteca; i tipi possono essere: volontari, legali, giudiziali.
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