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I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI - DIRITTI INVIOLABILI - PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

diritto



I DIRITTI E I DOVERI DEI CITTADINI


DIRITTI INVIOLABILI


Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale


I diritti inviolabili non rappresentano quindi il risultato di una volontaria autolimitazione dello Stato, ma sono una caratteristica essenziale e congenita dell'ordinamento repubblicano. Sulla base del PRINCIPIO PERSONALISTA, il rapporto tra Stato e cittadini non vede più al centro il primo, bensì i secondi.




Uno dei problemi maggiori è l'INDIVIDUAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI. La prima problematica è inerente al loro 1riconoscimento dalla Costituzione, la seconda se la 2fattispecie considerata dall'art.2 deve essere ritenuta "aperta" o "chiusa", la 3terza alla definizione di "diritto inviolabile":


La Costituzione riconosce come inviolabili solo 4 diritti [libertà personale, domicilio inviolabile, libertà e segretezza della corrispondenza, diritto di difesa], tuttavia il dato testuale non è sufficiente. La COESSENZIALITA', rispetto alla forma di stato democratico costituisce l'elemento comune a tutti i diritti inviolabili e rappresenta lo strumento utile al loro riconoscimento. INVIOLABILI sono allora quei diritti il cui venir meno altererebbe la forma di stato democratica, sociale e di diritto vigente in Italia. L'art. 2 opera il "riconoscimento di quei diritti che formano il patrimonio irretrattabile della personalità umana: diritti che appartengono all'uomo inteso come essere libero


Altra problematica è quella inerente alla possibilità di interpretare l'art. 2 in maniera estensiva o restrittiva.

INTERPRETAZIONE APERTA. Viene utilizzata al fine di dare copertura costituzionale ai "nuovi diritti, cioè a quelle situazioni soggettive che, pur emergendo nell'esperienza di vita concreta di una collettività, non trovano riconoscimento esplicito in nome giuridiche. Un ampio ricordo a questa interpretazione rischia di irrigidire la tutela dei nuovi diritti limitando gli spazi di manovra del legislatore. Inoltre ogni volta che si afferma l'esistenza di un nuovo diritto in capo a un soggetto, ciò comporta il nascere di una serie di obblighi e doveri in capo agli altri soggetti, eludendo così il PRINCIPIO DI TASSATIVITA' DEI DOVERI

INTERPRETAIZONE CHIUSA. I diritti inviolabili sono quelli enunciati in Costituzione, il cui venir meno altererebbe la forma di Stato democratica.

Appare preferibile l'interpretazione chiusa, che tuttavia consente la protezione dei nuovi diritti attraverso un'interpretazione estensiva ed evolutiva delle norme costituzionali.


È necessario capire se il termine "inviolabili" comporta l'irrivedibilità delle norme costituzionali che riconoscono i diritti fondamentali. Se i diritti inviolabili sono quelli più importanti ed essenziali della conservazione di un regime democratico, pare infatti giustificato sottrarli alla disponibilità del legislatore costituzionale. È necessario precisare che ad essere irrivedibile è solo il "nucleo essenziale" di tali diritti, ovvero quella parte di disciplina giuridica senza la quale il diritto stesso verrebbe meno.


Non è da trascurare inoltre che la DIMENSIONE MULTILIVELLO DELLA TEMATICA DELLA TUTELA DEI DIRITTI INVIOLABILI, posta alla base di numerosi documenti, tra cui la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", e la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"


PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Art. 3 Cost. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione  di sesso, si razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (NUCLEO FORTE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese

Il principio di uguaglianza costituisce un limite generale per l'esercizio della funzione legislativa, ma non assoluto: non impone sempre trattamenti paritari, ma vieta solo le discriminazioni arbitrarie, ovvero quelle che non possono essere invocare buone ragioni a propria giustificazione. Appare chiaro che situazioni uguali devo essere regolate in maniera univoca, mentre a situazioni diverse possono corrispondere provvedimenti differenziati. Ciò è possibile solo nel caso in cui la diversa disciplina trovi giustificazione nel principio di ragionevolezza. Il giudizio di ragionevolezza sulle leggi spetta alla corte costituzionale.


Nel 1° comma l'art. 3 Cost. enuncia il PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA IN SENSO FORMALE, con cui si evidenziano quali motivazioni non devono costituire fondamento di trattamenti differenziati. Tale principio impedisce non solo le DISCRIMINAZIONI DIRETTE, ma anche le DISCRIMINAZIONI INDIRETTA [si verificano qualora l'utilizzo di criteri apparentemente neutri, e necessari per l'applicazione di determinate discipline, determinino nei fatti conseguenze discriminatorie a carico di determinate categorie di soggetti].


Nel 2° comma invece la Costituzione afferma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Con tale enunciazione si prevede la realizzazione di un'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE. L'affermazione di tale principio sancisce il passaggio alla forma di STATO SOCIALE


Art. 14 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sulla razza, sesso, lingua, colore, religione, opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione


TITOLARITA' DEI DIRITTI

I cittadini sono titolari di tutte le situazioni giuridiche contemplate in Costituzione. La cittadinanza può essere acquistata, a norma della L. 91/1992, per IUS SANGUINIS, IUS SOLI, NATURALIZZAZIONE [residenza in Italia per un periodo di tempo non inferiore ai 10 anni, se straniero membro di uno stato europeo sono sufficienti 4 anni].


Un'interpretazione sistematica della Costituzione vorrebbe che agli stranieri fossero riconosciuti solo i diritti inviolabili della persona, ma anche tutte le altre situazioni giuridiche il cui esercizio non richieda quel particolare collegamento tra Stato e individuo proprio del rapporto di cittadinanza.


STRUMENTI DI GARANZIA DEI DIRITTI

La forma di tutela delle libertà costituzionali è rappresentata, dalla rigidità della Costituzione e dall'esistenza di un organo chiamato a verificare la legittimità delle leggi.


RISERVA DI LEGGE E PRINCIPIO DI LEGALITA'

La riserva di legge ha una duplice valenza: da un lato riguarda la distribuzione della competenza normativa e quindi il sistema delle fonti, dall'altro rappresenta uno strumento di garanzia.


Affermare il principio secondo cui le limitazioni delle libertà possono avvenire solo nei casi previsti per legge, atto normativo per eccellenza, caratterizzato da generalità e astrattezza, significa impedire all'esecutivo di disporre, caso per caso, dei diritti dei cittadini a proprio piacimento. Inoltre la legge costituisce il frutto delle decisioni assunte in Parlamento, luogo in cui risiedono i rappresentanti del popolo.


Il riferimento alla legge assume importanza in considerazioni delle caratteristiche procedurali dell'atto, cui viene garantita la pubblicità dei lavori e la partecipazione al dibattito di maggioranza e opposizione.


Il PRINCIPIO DI LEGALITA' afferma che ogni attività  esercitata dai pubblici poteri, ivi compreso quello normativo, trova fondamento nella legge.


Soltanto nell'ipotesi in cui la legge preveda una riserva di legge relativa, il principio di legalità opera nella sua massima estensione e le due garanzie coincidono, infatti quando la Costituzione prevede una riserva di legge relativa è necessario che il Parlamento stabilisca i principi generali della materia cui il potere esecutivo dovrà attenersi e ciò è proprio quanto richiesto dal principio di legalità in senso sostanz 313g62d iale.


RISERVA DI GIURISDIZIONE

La garanzia in esame è prevista per la libertà personale, di domicilio, di comunicazione, di stampa.


L'esistenza di tale riserva comporta che il diritto cui essa si riferisce può essere limitato solo in presenza di un atto motivato dall'autorità giudiziaria. Lo scopo di tale meccanismo è evitare scelte eccessivamente discrezionali di poteri pubblici. La Costituzione consente, in casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, all'autorità di pubblica sicurezza, di procedere  senza autorizzazione del giudice che, comunque, deve convalidare in provvedimento entro termini assai brevi previsti dalla Costituzione a pena di decadenza.


GIUDICE NATURALE

Art. 25 Cost. - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti per legge


Il termine "precostituito" è volto a indicare che il legislatore deve indicare il giudice chiamato a decidere sulla controversia prima che essa insorga.


LIBERTA' PERSONALE

Art. 13 Cost. - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria [riserva di giurisdizione] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [riserva di legge assoluta]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva


La libertà fisica è intesa come libertà dagli arresti e da qualunque esercizio di "potestà coercitiva personale", ciò non significa tuttavia che la garanzia non sia estesa anche alle menomazioni morali, la violazione dell'art. 13 si avrà qualora la mortificazione della dignità umana comporti una "degradazione giuridica dell'individuo" così grave da "poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell'habeas corpus".


La riserva di giurisdizione esige l'adozione di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, prima della restrizione, la cui esecuzione spetta all'autorità di pubblica sicurezza, si assicura così una garanzia sostanziale, infatti dovendo indicare nell'atto tutte le ragioni giuridiche che consento, in base alle disposizioni legislative vigenti, la limitazione della libertà personale non è soggetta a iniziative arbitrarie dell'autorità giudiziaria.


La "motivazione" oltre ad essere obbligatoria deve indicare le "situazioni di eccezionale necessità e urgenza" che giustificano la limitazione.


Strettamente connesso e contiguo al diritti alla libertà personale è il DIRITTO ALLA VITA, che rappresenta il primo fra tutti i diritti. Esso si ricava da un complesso di norme [diritto alla libertà, alla salute..].


LIBERTA' DOMICILIARE

Art. 14 Cost. - Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei modi e nei casi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali


La nozione costituzionale di domicilio comprende qualsiasi ambito, separato dall'ambiente esterno, di cui si abbia la disponibilità a titolo privato, capace di soddisfare le esigenze di riservatezza ed intimità della persona. Si può dire che il domicilio rappresenta una sorta di proiezione spaziale della persona.

LIBERA' DI COMUNICAZIONE

Art. 15 Cost. - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite per legge


Si ritiene che siano oggetto di tutela non solo le comunicazioni per loro natura idonee a restare segrete ma anche tutte le comunicazioni aventi un mittente ed un destinatario precisi.


Attraverso un'interpretazione evolutiva sono stati considerati come meritevoli di tutela anche nuovi strumenti di comunicazione, quali gli sms e le email.


Art. 8 - Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA FAMILIARE E PRIVATA. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale,per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui


Nell'alveo del diritto alla riservatezza rientra generalmente la tutela di un corretto trattamento dei dati personali.


LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO

Art. 16 Cost. - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce [riserva di legge] in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge


Con LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE si intende la facoltà si spostarsi liberamente da un luogo all'altro nell'ambito del territorio nazionale, mentre con LIBERTA' DI SOGGIORNO si intende il diritto di fermarsi e stabilirsi nel luogo prescelto per il tempo desiderato.


La riserva di legge è accompagnata da due prescrizioni:  le limitazioni devono essere previste in via generale (per motivi cioè non inerenti la personalità) e per motivi di sanità (salute pubblica sia fisica che psichica) o di sicurezza (ordinato vivere civile: incolumità dei cittadini, situazioni in sui si possono svolgere pacificamente le proprie libertà costituzionalmente garantite, finanche la pubblica moralità).


L'articolo prevede inoltre la LIBERTA' DI ESPATRIO nel rispetto delle previsioni normative, unico limite è quindi il possesso del passaporto.


La libertà di circolazione è garantita anche dalla art.2 del IV Protocollo addizionale (L. 848/1955 - ha reso esecutiva in italia la Cedu), per il quale chiunque si trovi regolarmente nel territorio di uno stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la propria residenza. Le uniche restrizioni ammesse devono essere previste dalla legge e devono costituire delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali, per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui. In alcune zone la libertà in esame può essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.


Art. 45 - Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE - LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO. Ogni cittadini dell'Unione ha diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la CE, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro


LIBERTA' DI RIUNIONE

Art. 17 Cost. - I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovanti motivi di sicurezza e incolumità pubblica

Questa norma apre la parte della Costituzione repubblicana dedicata ai diritti che attengono la sfera pubblica dell'individuo, posti a tutela delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.


L'esercizio di questo diritto da parte dei singoli, da origine a una formazione sociale, la riunione, a sua volta tutelata dalla norma costituzionale, si parla quindi di esercizio collettivo di un diritto individuale.


Spesso la riunione non è fine a sé stessa, ma strumentale rispetto ad altri fini. In questo caso l'art. 17 Cost. si presenta come norma servente, la disciplina in esso contenuta si limiterà ad assicurare il pacifico svolgimento della riunione, ma non si estenderà all'attività svolta nel corso di essa.


Per RIUNIONE si intende la compresenza volontaria di più individui nello stesso luogo e per un certo tempo, un'aggregazione mediante la quale si realizzino forme di interazione tra le persone convenute.

Sono quindi da considerarsi riunioni i convegni, cerimonie religiose, spettacoli, trattenimenti, manifestazioni sportive, come pure processi e cortei (riunioni itineranti), assembramenti, aggregazioni non preventivamente organizzate, seppure casuali.


La libertà di riunione risulta soggetta a due limiti essenziali:

PACIFICITA' Mancanza di una causa attuale di disordine.

ASSENZA DI ARMI. Assenza di una causa di disordine solo eventuale. Il significato di "arma" si estende anche alle "armi improprie" ossia a tutti gli strumenti chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona.

La violazione di tale limite comporterà lo scioglimento della riunione ad opera dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo che possano arrestarsi o allontanarsi i soli partecipanti impacifici o armati nei confronti dei quali i presenti non dimostrino connivenza alcuna.

Limiti ulteriori sono quelli imponibili per motivi di sanità, o buon costume. Si aggiungono poi le limitazioni che discendono dalla "soggezione speciale" derivante da particolari status, come quello dei militari.


Per ciò che concerne le MODALITA' DI SVOLGIMENTO l'art. 17 stabilisce un regime differenziato, a seconda del luogo dove la riunione abbia esecuzione:

LUOGHI PRIVATI. Rilevando l'uso e non la titolarità sono quelli spazi riservati al godimento esclusivo dei privati. Non è necessario dare preavviso alle autorità;

LUOGHI APERTI AL PUBBLICO. Sono quei luoghi separati dall'esterno, l'accesso ai quali è consentito secondo modalità determinate a chi ne è in legittimo godimento; non è necessario dare preavviso all'autorità;

LUOGHI PUBBLICI. Sono quelli a cui è consentito libero accesso e transito. È necessario dare preavviso all'autorità.

Il preavviso è un obbligo personale gravante sui promotori, strumento di ausilio privato alla funzione di vigilanza della polizia: esso è da considerarsi come "onere" dal cui adempimento discende la protezione dell'autorità e la precedenza nella scelta del luogo nei confronti di riunioni "concorrenti" successivamente preavvisate. Il preavviso deve essere dato al questore almeno 3 giorni prima della riunione, esso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, l'oggetto della riunione, le generalità e la firma dei promotori.


Il preavviso non è una richiesta di autorizzazione, non può essere considerato come condizione di esistenza della riunione, né come presupposto di legittimità. In caso di mancato preavviso la riunione sarà considerata legittima, mentre i promotori risponderanno penalmente per non aver adempiuto a tale obbligo.

Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate o sciolte dall'autorità pubblica soltanto per comprovanti motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Esistono due concezioni di ORDINE PUBBLICO:

IDEALE. Consiste nel rispetto di un complesso di principi generali dell'ordinamento, ritenuti indispensabili per garantire l'ordinato vivere civile;

MATERIALE. Corrisponde ad uno stato di pacifica convivenza, condizione per la quale le libertà dei cittadini possono esplicarsi senza compromissione dell'integrità fisica e giuridica di persone, beni e interessi.

Il divieto può essere preventivo oppure contestuale. In quest'ultimo caso si procede allo scioglimento della riunione, prima mediante invito ai partecipanti di allontanarsi, quindi ricorrendo a tre formali intimazioni precedute ciascuna da uno squillo di tromba, infine con l'uso della forza.


Art. 22 - Testo Unico Pubblica Sicurezza. Quando, nei casi pervenuti negli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza, o in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali


Art. 23 - Testo Unico Pubblica Sicurezza. Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba


Art. 24 - Testo Unico Pubblica Sicurezza. Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per  rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza. All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forma armata sotto il comando dei rispettivi capi. Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda


La sanzione è stata esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32 L. 689/1981


Art. 11 - Cedu. Ogni persona ha diritto alla libertà di pacifica riunione e alla libertà di associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacata e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. L'esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale e per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato


LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE

Art. 18 Cost. - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare


Per associazione si intende l'unione di più persone, anche non necessariamente fisiche, giuridicamente vincolate dal perseguimento di uno scopo comune. Sono associazioni quindi quelle formazioni sociali a carattere volontario che presentino una tendenziale organizzazione e una certa stabilità nel tempo, quale ne sia la qualificazione giuridica.


Ad essere tutelata non è solo la libertà di associazione ma anche la LIBERTA' NEGATIVA DI ASSOCIAZIONE, ossia la libertà di non associarsi.


Nel nostro ordinamento sono presenti diverse associazioni obbligatorie, alle quali è necessario aderire per poter svolgere determinate attività (albi professionali).


L'istituzione di un'associazione avviene "senza autorizzazione", ovvero senza che il suo sorgere possa condizionato da alcun intervento discrezionale delle autorità pubbliche.


Inoltre la libertà di associazione è riconosciuta per tutti gli scopi non vietati ai singoli dalla legge penale. È da ritenersi costituzionalmente illegittima una norma ordinaria che dichiari illecite le associazioni che si prefiggono scopi non vietati ai singoli.


È prevista inoltre una LIBERTA' DI ORGANIZZAZIONE, riferita sia alla libertà di scegliere il modello organizzativo sia la posizione del singolo all'interno dell'associazione, in particolare per quanto riguarda il recesso, l'esclusione e la conseguente tutela giurisdizionale.


La necessità di bilanciare la libertà di associazione con il diritto inviolabile di azione e di difesa per la tutela dei propri diritti e interessi innanzi all'autorità giudiziaria dello Stato impone che non possono essere riservati in via esclusiva agli organi di giustizia endoassociativa quelle controversie relative ai diritti fondamentali o, più generalmente, indisponibili del singolo.


Sono inoltre proibite le associazioni segrete [interpretazione restrittiva : associazioni che all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza ovvero tengono segrete congiuntamente le finalità e attività sociali ovvero rendono sconosciuti in tutto od in parte ed anche reciprocamente i soci. Svolgono attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche di ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale - si considerano tali quindi le associazioni che, ponendosi finalità lato sensu politiche, svolgono un'attività di interferenza illecita sulle istituzioni pubbliche -  è previsto lo scioglimento coattivo delle stesse mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, una volta che ne sia accertata l'esistenza con sentenza passata in giudicato], le associazioni paramilitari [associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La ratio consiste nella necessità di preservare la pacificità  e la democraticità del dibattito politico e di evitare che la lotta politica si avvalga di mezzi violenti e intimidatori - si considerano associazioni di caratteri militari quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi e con l'organizzazione atta anche all'impiego collettivo di azioni di violenza o di minaccia - ciò che rileva non è pertanto l'utilizzo di armi, ma una struttura associativa basata su una forte gerarchia, tale da negare la presenza di una normale dialettica interna, considerata elemento essenziale per le associazioni che perseguono scopi politici]


Collegate alla libertà di associazione, oltre a quella GENERALE appena analizzata, si possono considerare:

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE SINDACALE

Art. 39 Cost. - L'associazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce


In base a tale articolo sono anche riconosciute, oltre alla libertà di istituzione e organizzazione dei sindacati, la libertà di azione e contrattazione delle condizioni di lavoro.


Tale articolo è rimasto inattuato in quanto i sindacati, per evitare ingerenze dello Stato nella loro organizzazione, e per il rifiuto dei sindacati di dimostrare a funzionari pubblici la democraticità dei loro statuti. Non avendo acquisito personalità giuridica i sindacati possono stipulare contratti collettivi con efficacia limitata alle sole parti contraenti, ovvero agli iscritti alle associazioni sindacali che li sottoscrivono.


LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE POLITICA

Art. 49 Cost. - Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale


È ancora in discussine la definizione di "metodo democratico" in quanto non si è ancora chiarito se esso riguardi solo l'attività esterna dei partiti o se, riferendosi al rapporto tra i partiti e i singoli iscritti, comporto, inoltre, l'affermazione di regole democratiche anche nella loro organizzazione interna.


LIBERTA' RELIGIOSA

Art. 19 Cost. - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume


Tale precetto costituzionale presenta un ASPETTO NEGATIVO, assicurando il diritto di rifiutare la professione di qualsiasi credo, di non essere costretti ad ascoltare alcuna propaganda religiosa e di non dover partecipare ad alcun culto.


Tale articolo garantisce la libertà religiosa tutelando l'esercizio di tre facoltà:

LIBERTA' DI PROFESSARE LIBERAMENTE LA FEDE RELIGIOSA. Consistente nella libertà di dichiarare pubblicamente il proprio credo e, per continenza, la libertà di averne uno oppure di non averne alcuno. Rientrano tra gli atti di professione religiosa anche la pretesa o il rifiuto di adottare comportamenti che siano rispettivamente imposti o vietati dal proprio credo, avendo tali pratiche valore identificante per i fedeli. Dalla professione della propria fede non possono derivare conseguenze discriminatorie, persecutorie o sanzionatorie da parte dell'ordinamento statale. Si prefigura quindi l'obbligo per lo Stato di contrastare gli effetti delle discriminazioni sociali dettate dalle differenze religiose.


LIBERTA' DI PROPAGANDA. Essa spesso assume la forma del proselitismo, ovvero del tentativo di convertire al proprio credo altri soggetti per indurli a far parte di una determinata comunità di fedeli.


LIBERTA' DI CULTO. Singoli o gruppi sociali sono quindi ben liberi di porre o meno in essere, in pubblico e in privato, attività rituali purchè nei limiti del buon costume [esso risulta da una serie di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume. La dottrina prevalente preferisce comunque definire il buon costume come coincidente col comune senso del pudore e della pubblica decenza, secondo il sentimento medio della collettività. Il limite in questione potrà essere applicato solamente in sede repressiva, laddove la celebrazione dei riti comporti lesioni concrete e attuali del buon costume.


Art. 20 Cost. - Il carattere ecclesiastico e il limite di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività


Questa disposizione ha la funzione di evitare non solo eventuali discriminazioni in senso peggiorativo degli enti caratterizzati dal fattore religioso rispetto a quelli di diritto comune, ma anche provvedimenti di tipo restrittivo che mirino a introdurre arbitrarie differenziazioni fra essi. Da tale articolo non sembra invece possibile dedurre una particolare preferenza costituzionale per provvedimenti o misure ispirate a un favor fiscale per gli enti religiosi, il legislatore sarà perciò libero di introdurre misure del genere, nei limiti del principio di ragionevolezza.


Il fenomeno religioso trova fondamento anche in altre disposizioni costituzionali, tra cui l'art. 3 che vieta le discriminazioni basate sulla religione, ricordiamo poi:


Art. 7 Cost. - Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati sulla base dei Patti Lateranensi. Le modificazioni del Patti, accettate dalle due parti, non richiedono un procedimento di revisione costituzionale


Art. 8 Cost. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze


La libertà di religione trova riscontro anche:

Art. 10 - Carta dei Diritti fondamentali dell'UE - LIBERTA' DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio


Art. 9 Cedu - LIBERTA' DI PENSIERO, DI COSCIENZA E DI RELIGIONE. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui


L'ampiezza del concetto di libertà religiosa è riconosciuta anche nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo la quale "la libertà di pensiero, di coscienza e di religione costituisce una delle basi della << società democratica >> ai sensi della Convenzione. Nella sua dimensione religiosa, figura tra i principali elementi dell'identità dei credenti e della loro concezione della vita, ma è un bene prezioso anche per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti".


LIBERTA' DI MANIFESTARE IL PROPRIO PENSIERO

Art. 21 Cost. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [riserva di giurisdizione] nel caso di delitti, per i quali la legge [riserva di legge assoluta e rinforzata] sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria [deroga alla riserva di giurisdizione], che devono immediatamente, e non mai dopo le 24 ore,  fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni


La garanzia costituzionale non investe solo il momento della mera espressione del pensiero, ma anche quello della sua diffusione, ritenuto strumentale rispetto alla realizzazione del primo.


La manifestazione del pensiero concerne qualsiasi espressione diretta non solo all'intelletto del destinatario, ma anche a generare, in aggiunta o esclusivamente, uno stato emotivo e passionale. Non rilevano, ai fini dell'applicazione della norma in esame, i contenuti o le finalità dell'espressione, ma solo il carattere diffusivo della manifestazione, che deve rivolgersi ad un numero indeterminato di soggetti. Se la manifestazione è diretta a uno o più soggetti determinati la fattispecie ricadrà sotto la tutela di un'altra norma che garantisce la "libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione"(art. 15 Cost.).


La garanzia costituzionale si estende anche alla libertà negativa di pensiero, ma gli aspetti più importanti sono sicuramente riscontrabili in relazione alla manifestazione positiva del pensiero, che si suddividono in:

PROFILO ATTIVO Si concreta nella libertà di informare e si specifica ulteriormente nel diritto di cronaca;

PROFILO PASSIVO. Attiene ai destinatari delle manifestazioni del pensiero e si declina nella libertà di essere informati e nella libertà di accedere alle informazioni.


La Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza di un interesse generale della collettività all'informazione, indirettamente previsto dall'art. 21 Cost., interesse che, "in un regime di libera democrazia, implica pluralità di fonti di informazioni, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee", la Corte ha individuato un principio pluralistico che costituisce la garanzia dell'effettività della libertà di espressione.


Il PRINCIPIO PLURALISTICO si articola in :

INTERNO. Riguarda il complesso di mezzi di comunicazione e si concretizza nella possibilità di ingresso in quest'area di mercato.

ESTERNO. Attiene a ciascun operatore dell'informazione, e si specifica nell'obbligo di dar voce al numero maggiore possibile di opinioni, tendenze, correnti di pensiero.


Tale PRINCIPIO PLURALISTICO può anche essere declinato  in diversi modi, viene infatti in rilievo il:

PRINCIPIO DI TRASFERENZA DEI MEZZI DI INFORMAZIONE. Comporta la conoscibilità di proprietà e fonti di finanziamento dei gestori di mezzi.

PRINCIPIO PLURALISTICO INTERSETTORIALE. Implica la possibilità di scelta tra una pluralità di mezzi di comunicazione.

PRINCIPIO DEL PLURALISMO SETTORIALE. Prevede la possibilità di scelta, all'interno del medesimo settore, tra un congruo numero di mezzi diversi e non riconducibili al controllo dello stesso soggetto.



Diritti attinenti alla tutela dei destinatari della manifestazione del pensiero:

DIRITTO DI RETTIFICA

PRINCIPIO DELLA TUTELA DEI MINORI. Possono introdursi forme di tutela rafforzata laddove la manifestazione del pensiero sia rivolta a soggetti in tenera età, nel rispetto del dovere di protezione dell'infanzia e dalla gioventù (art. 31 Cost.).

DIVIETO DI PUBBLICITA' INGANNEVOLE


Al legislatore è concessa l'introduzione di discipline differenziate in ragione delle specificità dei vari mezzi di diffusione, purchè tali disuguaglianze siano ragionevolmente giustificabili in base a reali esigenze di fatto o di diritto.


Circa il divieto di autorizzazioni la Corte Costituzionale ha riconosciuto la conformità al dettato dell'art'21 dell'ISTITUTO DELLA REGISTRAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE, in quanto trattasi di provvedimento che segue ad un accertamento privo di discrezionalità, affidato all'autorità giudiziaria invece che alla P.A.


La Costituzione non contempla specifiche prescrizioni per i mezzi di diffusione diversi dalla stampa, di conseguenza la compatibilità del loro regime, determinato dalla legge ordinaria, rispetto all'art.21 è stato soggetto di numerosi e significativi interventi delle Corte Costituzionale. È questo il caso ad esempio della RADIOTELEVIZIONE, mezzo dotato di una rilevante diffusività e incidenza, la cui disciplina ha visto susseguirsi notevoli mutamenti giurisprudenziali e normativi. I servizi radiotelevisivi erano inizialmente riservati allo Stato, sia per le condizioni più favorevoli di obiettività, di imparzialità, di completezza sul territorio Nazionale, sia a causa della disponibilità finanziaria che la predisposizione della struttura di tale forma di comunicazione richiede. Successivamente la Corte liberalizzò parzialmente la materia relativamente alle trasmissioni su scala locale, per poi arrivare alla privatizzazione quasi totale del settore, regolato dal D.Lgs 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione).


Quanto ai LIMITI della libertà di manifestazione del pensiero la Costituzione vieta "le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume", aggiungendo che "la legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni". La noma costituzionale, prevede espressamente solo il limite del BUON COSTUME, inteso nell'accezione penalistica di comune senso del pudore e di pubblica decenza. Unica eccezione è costituita dalle opere d'arte e di scienza.

LIMITI ULTERIORI sono previsti dalla tutela costituzionale del DIRITTO DELLA PERSONALITA' (diritti alla riservatezza, alla reputazione, e alla dignità sociale)


Capo II - Dei delitti contro l'onore - codice penale


Art. 594. - Ingiuria Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone


Art. 595. - Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della  reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate


Altri LIMITI IMPLICITI invece sono dettati dalla necessità di garantire interessi di natura pubblicistica, quali ad esempio l'amministrazione della giustizia, per cui il diritto di cronaca può venir meno di fronte alla necessità di garantire che le inchieste penali non vengano vanificate o che il corso dei processi non venga turbato da fughe di notizie


Art. 11 - Carta dei diritti fondamentali dell'UE - LIBERTA' DI ESPRESSIONE E DI INFORMAZIONE. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati

Art. 10 - Cedu - LIBERTA' DI ESPRESSIONE Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario


DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO E DIRITTO DI DIFESA

Art. 24 Cost. - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni Stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari


La possibilità di agire in giudizio consente a chiunque di richiedere l'intervento degli organi giurisdizionali al fine di ottenere la protezione di tutte le situazioni soggettive previste dall'ordinamento, nei confronti tanto dello Stato, quanto di ogni altra persona. L'attribuzione di qualsivoglia posizione di vantaggio perde gran parte del suo valore se non viene previsto un meccanismo di reazione contro la sua lesione. Consente inoltre a chiunque di agire in giudizio a protezione di tutte le situazioni soggettive previste dall'ordinamento. La tutela è riconosciuta anche ai cittadini stranieri e apolidi..

Tale diritto fa parte dei principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, visto che assicurare a chiunque e per qualsiasi controversia un giudice ed un giudizio è una garanzia strettamente connessa con lo stesso principio democratico. Inoltre la Costituzione ha voluto porre sullo stesso piano diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Sono state dichiarate incostituzionali le norme contenenti la regola del solve et repete (principio secondo cui per agire in giudizio occorre pagare una determinata somma corrispondente, all'ammontare di una sanzione pecuniaria indipendentemente dalla legittimità della sanzione medesima che costituisce l'oggetto del giudizio).


Il diritto di difesa da una parte garantisce la DIFESA TECNICA, dall'altra assicura la possibilità di sostenere le proprie ragioni davanti a un giudice. L'esistenza di un difensore consente la corretta rappresentazione al giudice delle problematiche relative alla controversia e la puntuale indicazione delle argomentazioni delle parti, rendendo effettivo il contradditorio.

L'aspetto centrale dei diritto di difesa è rappresentato dal principio del contradditorio, da esso deriva la possibilità per le parti di partecipare e assistere al processo, istaurando un rapporto dialettico; ciò consente agli interessati di influire sull'esito della controversia. Altro principio fondamentale è la parità delle armi, la legge deve garantire a tutti i soggetti coinvolti nel processo la disponibilità di strumenti tecnico-processuali capaci di convincere il giudice, terzo e imparziale, della fondatezza delle proprie ragioni. Ultimo ma non meno importante è il diritto al giudizio e alla prova, che fonda nel procedimento penale, l'interesse sostanziale dell'imputato ad una sentenza di merito.


Detti principi delineano la figura del GIUSTO PROCESSO.

Art. 111 Cost. - La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato per legge. Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contradditorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione


Art. 6 - Cedu - DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza


Ciò che non viene assicurato né dalla Costituzione né da norme internazionali è un diritto generalizzato al doppio grado di giudizio.


ULTERIORI TUTELE

Art. 25 Cost. - Nessuno può essere distolto da giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge


Tale disposizione prevede l'applicazione del principio di legalità. Al quale si aggiungono il divieto di interpretazione analogica delle norme penali e il principio di irretroattvità, volto al fine di garantire la possibilità di autodeterminazione nella consapevolezza delle conseguenze dei propri atti.


Art. 27 Cost. - La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte


CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Corte europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU

Articolo 19 - Istituzione della Corte

Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente,

Articolo 20 - Numero di giudici

La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello delle Alte Parti Contraenti.

Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno; ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.

Articolo 22 - Elezione dei giudici

1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente, a maggioranza dei voti espressi, su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.

2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Alti Parti Contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti.

Articolo 23 - Durata del mandato

1.I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.

2. I giudici il cui mandato scade al termine dei periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.

3. Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare puó, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.

4.Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.

5.Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.

6.Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'età di 70 anni.

7.I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.

Articolo 24 - Revoca

Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato di rispondere ai requisiti richiesti.

Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari

La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte, Essa è assistita da referendari.

Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte

La Corte riunita in Assemblea plenaria

a. elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili; b. costituisce Camere per un periodo determinato;
c. elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;
d. adotta il regolamento della Corte; e

e. elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.

Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera

1.Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.

2.Il giudice eletto a titolo di uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.

3.Fanno altresì parte della Grande Camera il presidente dalla Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformitá con il regolamento della Corte, Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte interessato.

Articolo 28 - Dichiarazioni di irricevibilità da parte dei comitati

Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza un esame complementare. La decisione è definitiva.

Articolo 29 Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito.

1.Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla irricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.

2.Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.

3.Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità é adottata separatamente.

Articolo 30 - Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande Camera.

Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, puó spogliarsi della propria competenza a favore della Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

Articolo 31 - Competenze della Grande Camera

La Grande Camera

a. si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e

b. esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

Articolo 32 - Competenza della Corte

1.La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.

2.In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, é la Corte che decide.

Articolo 33 - Ricorsi interstatali.

Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte Contraente.

Articolo 34 - Ricorsi individuali.

La Corte può essere investita di un ricorso fatto pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità.

1.La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2.La Corte non accoglie nessun ricorso avanzato sulla base dell'articolo 34, se:

a. è anonimo; oppure

b. è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

3.La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso avanzato in base all'articolo 34 quand'essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.

4.La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione dei presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

Articolo 36 - Intervento di terzi

1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte Contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2.Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per !scritto o a partecipare alle udienze.

Articolo 37 - Cancellazione

1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

a. che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure

b. che la controversia è stata risolta; oppure

c. che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La Corte può decidere una nuova iscrizione al ruolo di un ricorso quando ritenga che ciò é giustificato dalle circostanze.

Articolo 38 - Esame in contraddittorio dei caso e procedura di regolamento amichevole

1.Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte

a. procede all'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie ai fini della sua efficace conduzione;

b. si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1. b è riservata.

Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole

In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.

Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti

1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2.I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

Articolo 41 - Equa soddisfazione

Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

Articolo 42 - Sentenze delle Camere

Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera

1.Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.

2.Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e anche una grave questione di carattere generale.

3.Se il Collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con una sentenza.

Articolo 44 - Sentenze definitive

1. La sentenza della Grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva

a. quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

b. tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c. se il Collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'articolo 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1.Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze

1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

Articolo 47 - Pareri consultivi

1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2.Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3.La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte

La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.

Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi

1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi ;l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte

Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici

I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi in base a questo articolo.


DIRITTI SOCIALI

Tutela di quelle situazioni giuridiche soggettive aventi per oggetto l'erogazione di determinate prestazioni pubbliche in favore dei cittadini, o di una parte di essi. Tali servizi, forniti in forza di specifiche disposizioni costituzionali rivolte alla Repubblica, intesa quale insieme di pubblici poteri, sono finalizzate all'attuazione dell'uguaglianza sostanziale


DIRITTO ALLA SALUTE

Art. 32 Cost. - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario [diritto al rifiuto delle cure] se non per disposizioni di legge [riserva di legge rinforzata]. La Legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana


Al primo livello di tutela è da ricondursi la garanzia dell'integrità psicofisica posta a fondamento della risarcibilità del danno biologico (salute come diritto primario e assoluto). Il secondo livello di tutela implica la liberta dell'individuo nella scelta dei mezzi terapeutici, quindi la libertà di cura, cioè la scelta del medico e della terapia, e il diritto al consenso informato, inteso come diritto del paziente a partecipare alle decisioni relative alla scelta del trattamento umanitario.

Le singole prestazioni sanitarie possono essere erogate gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale, ma possono venir offerte anche in forma di compartecipazione o a totale carico del destinatario, secondo le scelte compiute discrezionalmente dal legislatore in ordine alle misure di finanziamento delle singole cure.

La salute è considerata quale interesse della collettività, che implica e comprende il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri.


Il diritto alla salute è stabilito anche a livello europeo

In base alle norme della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo

Articolo 2 - DIRITTO ALLA VITA Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena. La morte non si considera inflitta in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:

a. per assicurare la difesa di ogni persona dalla violenza illegale;

b. per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;

c. per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.


Articolo 3 - DIVIETO DI TORTURA Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.


Articolo 8 - DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui

In base alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Art. 1 - Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.


Art. 2 - Diritto alla vita Ogni individuo ha diritto alla vita. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato


DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

Art. 34 Cost. - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuiti per concorso


Le prestazioni pubbliche in questa materia si riconnettono alla libertà di insegnamento, "espansione e prosecuzione" della libertà della scienza e dell'arte (art. 33 Cost.). Tale libertà nella scuola impone la tutela della personalità e della professionalità del docente, e il riconoscimento della "autonomia didattica", definita come <<libera espressione culturale del docente>> volta alla formazione degli alunni. La libertà di insegnamento garantisce anche la libertà di enti e privati di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato, ciò rientra nella libertà della scuola.


DIRITTO ALL'ASSISTENZA E ALLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 38 Cost. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano prevenuti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, di malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera


Tale articolo prevede quindi il diritto all'assistenza sociale per ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ed enuncia i principi costituzionali della previdenza sociale, sancita a vantaggio dei lavoratori per rispondere alle loro esigenze in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.


La determinazione dell'ammontare degli interventi statali è compito riservato al legislatore ordinario, che deve "bilanciare le esigenze di vita" dei destinatari di tali interventi "con le proprie effettive disponibilità finanziarie". Saranno considerate in costituzionalmente illegittime quelle norme che comprimono eccessivamente e irragionevolmente l'entità dei diritti previdenziali e assistenziali o che introducano arbitrarie discriminazioni tra i diversi destinatari delle prestazioni pubbliche.


LIBERTA' ECONOMICHE


LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA

Art. 41 Cost. - L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali


La libertà economica privata trova un limite nell'intento di bilanciare tale diritto con l'interesse della collettività.


Art. 43 Cost. - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti di determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale


Le nazionalizzazioni o collettivizzazioni, secondo tale norma, sono subordinate ad una riserva di legge rinforzata e rappresentano misure d'eccezione rispetto alla regola.


La costituzione economica deve essere oggi riletta alla luce di una normativa comunitaria che ha portato progressivamente all'attuazione di un mercato di libera concorrenza attraverso l'introduzione di tre importanti capisaldi.

Libertà di circolazione di merci, persone, servizi e capitali; (accordo di Shengen).

Divieto di aiuti pubblici alle imprese.

Creazione di un mercato di libera concorrenza, sgombro da concentrazioni e posizioni dominanti.


La tutela della concorrenza costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad istaurare assetti concorrenziali.


PROPRIETA' PRIVATA

Art. 42 Cost. - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo stato, ad enti pubblici o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti [riserva di legge] allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme e i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello stato sulle eredità


La funzione sociale della proprietà è volta a legittimare da un lato i limiti imposti dalla necessità di garantire la tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti, dall'altro a ridurre gli interventi restrittivi del legislatore ai soli casi in cui siano volti alla realizzazione di un apprezzabile interesse collettivo.


Per ciò che concerne l'espropriazione, la corte costituzionale ha stabilito che l'indennizzo, pur non implicando l'integrale risarcimento del pregiudizio economico subito dal proprietario, debba comunque garantire a quest'ultimo un'indennità, da quantificarsi in modo serie, congruo e adeguato. Non può pertanto essere fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve costituire un serio ristoro.


DIRITTI POLITICI

Sono situazioni giuridiche soggettive attraverso cui i cittadini si vedono riconosciuta la possibilità di partecipare alla vita politica e alle decisioni pubbliche in un regime democratico


Nella concettualizzazione di tali diritti ha rivestito un ruolo importante la TEORIA DEI DIRITTI PUBBLICI SOGGETTIVI, di cui il concetto di diritto politico è stato sempre considerato un'articolazione. Secondo questa teoria è l'appartenenza allo Stato che definisce concretamente ciascun individuo sotto diversi profili: in particolare i rapporti che questi può istaurare con lo Stato sono tali da collocarlo in situazioni giuridiche da cui derivano vere e proprie pretese giuridiche, ovvero i diritti pubblici soggettivi. Si possono allora individuare una pluralità di situazioni, tra cui lo status activae civitatis, in virtù del quale i cittadini hanno il diritto di partecipare alla vita costituzionale ed amministrativa dello Stato


REALIZZAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOVRANITA' POPOLARE

Il principio di sovranità popolare è affermato nell'art. 1 Cost.


DIRITTO DI VOTO


Art. 48 Cost. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno compiuto la maggiore età. Il voto è personale [è esclusa la possibilità di delegare altri per il suo esercizio] ed eguale [tutti i voti hanno lo stesso valore], libero [il suo esercizio non può ricevere condizionamenti esterni] e segreto [nessuno può venire a conoscenza del voto espresso da ciascun elettore a meno che non sia l'elettore stesso a renderlo noto]. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce i requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi ne numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per effetto di incapacità civile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge


DIRITTO DI ASSOCIARSI IN PARTITI

Art. 49 Cost. - Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale


DIRITTO DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E ALLE CARICHE ELETTIVE

Art. 51 Cost. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro


DIRITTO DI PETIZIONE

Art. 50 Cost. - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità


DOVERI INDEROGABILI

Trattasi di prestazioni e comportamenti necessari e socialmente rilevanti, alla cui attuazione nessuno può sottrarsi


DOVERI DI PRESTAZIONE TRIBUTARIA

Art. 53 Cost. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività


DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA E DI PRESTARE SERVIZIO MILITARE

Art. 52 Cost. - La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica


La leva obbligatoria, che costituisce la prestazione personale per eccellenza e la più gravosa che possa ammettersi in una società civile e democratica ed in uno Stato di diritto risulta attualmente sospesa dalla L. 331/2000, per la quale dal 2005 l'arruolamento avviene ormai esclusivamente su base volontaria e a carattere professionale. L'obbligatorietà della leva rimane confinata al caso in cui sia deliberato lo stato di guerra e all'ipotesi in cui una grave crisi internazionale comporti l'esigenza di aumentare la consistenza numerica delle forze armate. È ammessa l' "obiezione di coscienza" in virtù della quale  i cittadini che per seguire i dettami della propria coscienza non accettano l'arruolamento nelle forze armate hanno diritto ad admepiere gl obblighi di lega prestando servizio civile


DOVERE DI FEDELTA' ALLA REPUBBLICA

Art. 54 Cost. - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti per legge


La norma prevede un dovere di fedeltà "qualificato", gravante non solo sui dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma anche sui titolari degli organi pubblici, in ragione del quale la legge potrebbe imporre ad essi obblighi e limiti ulteriori rispetto a quelli normalmente prescritti ai cittadini, compreso l'obbligo di prestare giuramento.




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