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UNIONE EUROPEA - LE ISTITUZIONI COMUNITARIE

diritto



UNIONE EUROPEA

LE ISTITUZIONI COMUNITARIE


I principali organismi o istituzioni dell'Unione Europea, che costituiscono il suo quadro istituzionale, sono:

v il Parlamento europeo;

v il Consiglio europeo;

v il Consiglio dei ministri dell'Unione europea;

v la Commissione europea;



v la Corte di giustizia.

Il Parlamento Europeo è l'organo che esercita funzioni legislative e di bilancio,insieme al Consiglio, e funzioni di indirizzo e controllo polit 757h71h ico; esso di solito si riunisce a Strasburgo, dove si svolgono le tornate mensili, mentre le eventuali sessioni straordinarie e le riunioni delle commissioni parlamentari si svolgono a Bruxelles.

Il Parlamento dell'Unione Europea, dopo l'allargamento del 2004, è composto da 732 parlamentari, che sono suddivisi tra i diversi Paesi in proporzione alla popolazione.

Gli europarlamentari, dal 1979, sono eletti direttamente dai cittadini europei. Ad esempio, i cittadini comunitari residenti in Italia possono votare ed essere eletti in Italia a condizione che siano iscritti in una apposita lista elettorale e che non presentino la candidatura per la stessa elezione in un altro Stato dell'Unione europea. Inoltre, a partire dalle elezioni del 2004, la carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di parlamentare italiano.

Il Parlamento Europeo è dotato di un regolamento interno ed ha un Presidente, che viene eletto dallo stesso Parlamento dai suoi membri ed è assistito da un Ufficio di Presidenza.

All'interno del Parlamento operano i gruppi politici, che sono aggregazioni volontarie trasversali di parlamentari formate da deputati di nazionalità diverse ma con il medesimo orientamento politico, e le commissioni parlamentari che svolgono funzioni preparatorie rispetto all'attività dell'intera assemblea e sono formate da un numero ristretto di parlamentari.

A partire dalla fine degli anni Ottanta il Parlamento Europeo ha assunto un ruolo di notevole importanza all'interno dell'organizzazione comunitaria, riducendo quello che veniva definito deficit democratico dell'Unione Europea.

Le funzioni principali del Parlamento Europeo sono:

  • la partecipazione all'attività legislativa;
  • l'approvazione e il controllo del bilancio;
  • l'attività di indirizzo e di controllo politico.

La partecipazione all'attività legislativa avviene insieme alla Commissione e al Consiglio dei ministri; infatti il Parlamento Europeo partecipa al procedimento di formazione degli atti normativi comunitari ma non è titolare esclusivo del potere legislativo.

L'approvazione del bilancio preventivo e il controllo del bilancio da parte del Parlamento hanno un'importanza fondamentale dal punto di vista politico in quanto condizionano le scelte di fondo dell'Unione Europea. Tradizionalmente nel bilancio dell'UE si distinguono le spese obbligatorie, che sono previste nei trattati o in altri atti comunitari (politica agricola comune, sostegno dei mercati agricoli), e le spese facoltative che sono tutte le altre spese. Oltre alle spese, il bilancio comunitario comprende anche le entrate che sono costituite dai prelievi agricoli sulle importazioni di prodotti agricoli dai Paesi terzi, dai dazi doganali derivanti dagli scambi di prodotti non agricoli e dalla risorsa IVA, costituita da una percentuale della base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto.

L'attività di indirizzo e controllo polit 757h71h ico viene svolta mediante la presentazione di interrogazioni, l'esame di relazioni, la richiesta di chiarimenti e l'approvazione di risoluzioni per indirizzare l'attività comunitaria in alcune materie.

Un organismo comunitario di recente creazione è il Consiglio Europeo, organo di impulso ed indirizzo politico dell'Unione Europea.

Il Consiglio non può svolgere funzioni legislative ma ha il compito di dare all'Unione gli impulsi necessari per il suo sviluppo e di definirne gli orientamenti e le priorità politiche generali.

La Costituzione Europea ha soppresso la presidenza a turno del Consiglio e ha introdotto la figura autonoma del Presidente del Consiglio Europeo; esso viene eletto a maggioranza qualificata dallo stesso Consiglio per un periodo di due anni e mezzo.

Il Presidente del Consiglio Europeo svolge funzioni preparatorie delle riunioni e presiede i lavori del Consiglio, che, inoltre, è formato dai Capi di Stato o di Governo degli Stati membri e dal Presidente della Commissione.

In base alla Costituzione il consiglio europeo deve riunirsi almeno una volta al trimestre e si pronuncia per consenso.

Dal Consiglio Europeo si distingue il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, o Consiglio dell'Unione europea, che è un organo con funzioni legislative e deliberative.

Si tratta dell'organo che è posto al vertice dell'organizzazione comunitaria e a cui sono attribuiti ampi poteri normativi e decisionali.

Il Consiglio dell'Unione europea, che di regola si riunisce a Bruxelles, è formato da un ministro per ogni Stato membro,designato di volta in volta dal Governo degli Stati membri a seconda delle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio dei ministri quindi è un organo non permanente, perché si riunisce soltanto quando deve deliberare su una questione di sua competenza, e a composizione variabile, perché si riunisce in formazioni distinte.

È da notare inoltre, che il Consiglio dell'Unione europea non rappresenta i cittadini europei ma gli Stati membri, e più precisamente, i loro Governi nazionali.

Il Consiglio dei ministri ha un proprio regolamento e un Presidente, che ha il compito di organizzare  e di dirigere la sua attività; in base alla Costituzione europea la presidenza del Consiglio viene affidata a rotazione ad un gruppo di tre Paesi per diciotto mesi.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio dei ministri dell'UE si avvale di un Segretario Generale, che viene nominato dallo stesso Consiglio e svolge principalmente compiti di preparazione e di coordinamento dei lavori consiliari, nonché di esecuzione delle decisioni del Consiglio.

Le funzioni principali del Consiglio dei ministri dell'Unione europea riguardano:

  • la funzione legislativa e di bilancio;
  • la definizione delle politiche comuni e il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri;
  • la conclusione di accordi internazionali con Paesi terzi o con altre organizzazioni internazionali.

Attualmente alcune decisioni indicate in modo tassativo (politica fiscale, politica estera e di sicurezza comune) devono essere votate all'unanimità, senza tenere conto di eventuali astensioni, mentre tutte le altre decisioni devono essere deliberate a maggioranza qualificata.

SISTEMA DI PONDERAZIONE DEI VOTI E CALCOLO DELLA MAGGIORANZA

Nelle decisioni che il Consiglio dell'UE deve adottare a maggioranza qualificata si applica un sistema di ponderazione dei voti nel senso che ogni Stato ha un numero di voti in proporzione alla popolazione.

Dal 1° Novembre 2004, una deliberazione del Consiglio per la quale è richiesta una maggioranza qualificata deve essere approvata con almeno 232 voti (72,3 % dei voti complessivi) e dalla maggioranza degli Stati membri.

Qualunque Stato inoltre può chiedere la verifica che i voti a favore rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione europea, e in caso di risultato negativo di tale verifica, la decisione non può essere adottata.


Il vero e proprio "motore" dell'attività comunitaria è la Commissione europea, organo con funzioni di iniziativa legislativa ed esecutiva.

Dal 1° Novembre 2004 la Commissione è formata da un cittadino per ciascuno Stato membro nominato per un periodo di 5 anni; in seguito però la Costituzione europea ha disposto che la Commissione dovrà essere composta da un numero di commissari corrispondente a due terzi degli Stati membri, salvo una diversa decisione adottata all'unanimità dal Consiglio europeo.

La Commissione ha la propria sede a Bruxelles ed è diretta da un Presidente, che dalla fine degli anni Novanta svolge un ruolo molto importante, in quanto definisce gli orientamenti dell'attività della Commissione,e in particolare prende decisioni riguardanti:

l'attribuzione delle competenze o "portafogli" ai singoli membri della Commissione;

la nomina dei vicepresidenti della Commissione e l'eventuale richiesta di dimissioni obbligatorie da parte di uno o più commissari.

Uno dei vicepresidenti della Commissione è il Ministro degli affari esteri dell'Unione Europea,che rappresenta una delle principali novità introdotte dalla Costituzione Europea e viene nominato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo.

Il Ministro degli Esteri è responsabile della politica estera della UE, in quanto contribuisce alla elaborazione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comune e presiede il Consiglio Affari esteri.

La Commissione è un organo permanente e a composizione stabile, in quanto si deve riunire periodicamente e, nel corso della legislatura, i commissari non possono essere sostituiti o revocati.

La Commissione è inoltre un organo collegiale in quanto le sue deliberazioni devono essere adottate a maggioranza.

Ogni commissario a una competenza specifica relativa a un determinato settore di attività della Comunità e, a differenza dei ministri che fanno parte del Consiglio, non rappresenta gli interessi particolari di uno Stato ma quelli generale dell'Unione.

La Commissione svolge principalmente le seguenti funzioni:

l'iniziativa legislativa, che consiste nella preparazione di proposte di atti normativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri e del Parlamento europeo;

l'esecuzione del bilancio comunitario e la gestione dei programmi comunitari;

il coordinamento e l'attuazione delle politiche comunitarie;

la vigilanza sull'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri e il controllo sull'osservanza degli obblighi e degli adempimenti comunitari.

Infine alla Commissione è attribuita la direzione degli apparati burocratici e amministrativi dell'Unione e la negoziazione di accordi commerciali e di cooperazione con altri Paesi.

L'ultimo organo comunitario è la Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Corte di giustizia è un organo giudiziario incaricato di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.

In base alla Costituzione la Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha sede in Lussemburgo, è formata dalla Corte di giustizia, dal Tribunale e dagli eventuali Tribunali specializzati competenti in alcune materie specifiche.

La Corte di giustizia è formata da un giudice per ogni Stato membro e da un certo numero di avvocati generali; i giudici della Corte di giustizia sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri e sono rinnovabili alla scadenza del loro mandato.

La Corte di giustizia è competente essenzialmente per i ricorsi per inadempimento degli obblighi comunitari da parte degli Stati membri.

Inoltre la Corte garantisce l'uniformità dell'interpretazione del diritto comunitario pronunciandosi sulle cosiddette questioni pregiudiziali, cioè sull'interpretazione e sulla legittimità delle norme comunitarie da applicare in un giudizio in corso.

Infine, alla fine degli anni Ottanta, per ridurre il carico della Corte di giustizia è stato istituito il Tribunale dell'Unione Europea che ha il compito di giudicare in primo grado i ricorsi che non sono attribuiti alla Corte di giustizia; il Tribunale è costituito da almeno un giudice per ogni Stato membro ( e da un numero di giudici stabilito dallo statuto della Corte di giustizia) ed è competente a giudicare i ricorsi diretti contro gli atti comunitari, in particolare riguardanti le richieste di annullamento di atti comunitari illegittimi e di risarcimento dei danni.







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