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I BENI PUBBLICI

diritto




I BENI PUBBLICI

La locuzione "beni pubblici" si riferisce ai beni che appartengono allo Stato od ad altri enti pubblici (c.d. patrimonio dello Stato), e che costituiscono gli strumenti attraverso i quali la P.A. realizza le finalità assegnatele dall'ordinamento.

I beni pubblici appartengono allo Stato od ad altri enti pubblici: c.d. "proprietà pubblica".

La PROPRIETÀ PUBBLICA non è un istituto paragonabile alla proprietà privata: il soggetto pubblico proprietario di beni pubblici è centro d'imputazione di situazioni giuridiche caratterizzate prevalentemente da doverosità. 
La proprietà pubblica, invero, è sempre  espressione di un dovere e la sua gestione, pertanto, è sempre esercizio di una funzione.

La dottrina, in proposito distingue :

1. PROPRIETÀ PUBBLICA INDIVIDUALE = locuzione che descrive un rapporto dominicale esclusivo ed impenetrabile tra l'ente cui è attribuita la titolarità del bene ed il bene stesso (es. i beni  demaniali e del patrimonio indisponibile destinati alla difesa nazionale). 
L'interesse portato dall'ente pubblico cui il bene appartiene, infatti, emerge  costantemente come interesse primario, rispet 212g63c to a qualsivoglia interesse, anche di natura pubblica, che concorre sul bene pubblico medesimo.
Ciò che si riflette anche sui rapporti consequenziali (es. uso dei beni sarà solo eccezionalmente concesso ai terzi).

Generalmente, i beni in proprietà pubblica individuale sono distinti in:

a) beni a destinazione aziendale = tutti i beni appositamente destinati ai servizi pubblici (es. i beni destinati alla difesa nazionale, gli edifici destinati ad ospitare uffici, gli acquedotti...);

b) beni a destinazione nazionale = beni necessariamente destinati allo sfruttamento industriale ed alla produzione di risorse e di utilità di preminente interesse pubblico (es. cave, torbiere...).

  PROPRIETÀ PUBBLICA COLLETTIVA = locuzione che descrive un rapporto dominicale aperto ed elastico tra l'ente cui il bene appartiene ed il bene stesso. 
Il bene, infatti, è destinato all'uso generale, libero e gratuito da parte di chiunque. 
Ne deriva che l'interesse portato dall'ente cui il bene è attribuito in "appartenenza" non è considerato preminente ed esclusivo (es. la maggior parte dei beni del demanio marittimo, i parchi pubblici...).


I BENI PUBBLICI sono distinti in:

beni pubblici DEMANIALI = categoria disomogenea di beni pubblici in cui sono collocati i beni immobili, e le relative pertinenze, nonché le universalità di mobili, che appartengono agli enti pubblici territoriali. 

Per l'acquisto e la perdita della demanialità bisogna distinguere:

a) beni "naturali" (es. lido del mare). 

L'acquisto della demanialità è automatico, poiché coincide con l'esistenza del bene, che consente la sua sussumibilità nelle categorie codicistiche. 

La perdita della demanialità, al contrario, può essere automatica, per il venir meno del bene, o legata ad una determinazione legislativa, che dispone la sdemanializzazione del bene (con conseguente passaggio al regime del patrimonio), od il passaggio ad un altro demanio.

b) beni "artificiali" (cioè costruiti dall'uomo: es. le strade). 

L'acquisto della demanialità è legato all'individuazione dell'interesse pubblico che sono destinati a soddisfare (es. l'uso pubblico per le strade, il particolare interesse storico-artistico per gli immobili...). 
Ciò che può avvenire, ex lege (es. bene è realizzato per legge con certe caratteristiche, il fatto che venga ad esistenza, ne determina l'inclusione nella categoria), ovvero attraverso un atto amministrativo dell'ente pubblico, che ne acquista la proprietà, che dichiara la sua destinazione (e che, quindi, ha funzione meramente dichiarativa).

Ne deriva che tali beni, oltre che per sdemanializzazione disposta per legge, potranno perdere anche tacitamente la caratteristica acquisita nei fatti (sdemanializzazione c.d. tacita). In tal caso occorrerà, del pari, un atto dell'amministrazione che dichiari il nuovo stato di fatto.

I beni demaniali sono distinti:

a) demanio necessario = beni che devono appartenere necessariamente allo Stato (salvo alcune eccezioni "regionali"; cfr. art. 822, comma 1: demanio idrico, marittimo e militare);

b) demanio eventuale = beni che, se appartengono allo Stato od ad altro ente pubblico territoriale, fanno necessariamente parte del demanio (art. 822, comma 2 ed art. 824: demanio stradale, aeronautico...).

Tutti i beni demaniali sono caratterizzati da:

a) inalienabilità relativa = è preclusa ogni negoziazione di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, che hanno ad oggetto ciascuna categoria di beni demaniali.

Tale caratteristica si trasforma in vera e propria incommerciabilità per i beni demaniali necessari o riservati (art. 822, comma 1);

b) impossibilità di procedere all'espropriazione c.d. per debiti, che conclude il processo esecutivo immobiliare;

c) possibilità di procedere all'espropriazione per pubblica utilità, salvo che per i beni demaniali riservati, nel solo rapporto discendente (Stato -> Regione -> Provincia -> Comune), od all'interno dello Stato.

La tutela dei beni demaniali può essere realizzata:

a) con l'esercizio del potere di autotutela, qualora una specifica norma attribuisca in concreto il potere di far valere in exsecutivis la pretesa amministrativa di tutela. 

Parte della dottrina fa rientrare in questo potere l'attività di polizia tesa a regolare l'uso (cfr. infra) dei beni pubblici (che si estrinseca nel potere di adottare regolamenti d'uso, di controllare l'esercizio dell'uso e di sanzionare l'uso irregolare);

b) in sede giudiziaria (cfr. art. 823, comma 2, Cod. Civ.).


beni pubblici DEL PATRIMONIO = tutti gli altri beni, mobili ed immobili, che appartengono allo Stato ed agli enti pubblici, che non rientrano nella categoria dei beni demaniali (cfr. art. 826, comma 1).

Tali beni si distinguono in: 

a) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE = i beni destinati ad un pubblico servizio (cfr. art. 826, comma 3, parte finale, Cod. Civ.), e quelli espressamente qualificati come tali (cfr. art. 826, comma 2 Cod. Civ.).

Valgono, per l'acquisto e la perdita della "indisponibilità" le considerazioni fatte a proposito della demanialità.

Anche i beni del patrimonio indisponibile si distinguono in:

beni indisponibili per natura = beni che devono appartenere necessariamente allo Stato od alla Regione (es. cave, torbiere...);

beni indisponibili perché appartenenti ad un ente pubblico (es. foreste);

beni appartenenti allo Stato od ad un ente pubblico indisponibili per destinazione (es., rispettivamente, le caserme, le sedi e gli arredi degli uffici...). 

Tali beni presentano caratteristiche analoghe ai beni demaniali:

 possono circolare giuridicamente nelle forme e nei modi del diritto privato, con il solo limite del "divieto di sottrazione del bene alla sua destinazione".
Ciò che è escluso per i beni per i quali la legge esclude ogni possibilità di proprietà non statale o regionale (beni riservati: es. miniere, foreste...).

Ne deriva che i beni del patrimonio indisponibile sono suscettibili di possesso e possono essere acquistati in proprietà da chiunque, per effetto dell'usucapione.

impossibilità di procedere all'espropriazione c.d. per debiti, siccome ad ogni altro trasferimento coattivo, esclusivamente per i beni riservati ex lege;

possibilità di procedere all'espropriazione di pubblica utilità con gli stessi limiti dei beni demaniali.

La tutela dei beni del patrimonio indisponibile è uguale a quella dei beni demaniali.

b) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE = gli altri beni degli enti pubblici, che sono regolati dal diritto comune, salve le deroghe disposte dalla legge. 
Per tale ragione, una parte della dottrina li definisce "beni soltanto soggettivamente pubblici".

Questa categoria, oggi, sta subendo un forte ridimensionamento a causa delle privatizzazioni.


beni PRIVATI D'INTERESSE PUBBLICO (E PRIVATIZZATI) = categoria intermedia tra i beni pubblici ed i beni privati, che abbraccia i beni in proprietà privata che risultano in qualche modo collegati funzionalmente a qualche interesse pubblico. Per tale ragione sottoposti a limitazioni, controlli e, talvolta, vincoli nel godimento e nelle facoltà di disposizione. 

La parte più cospicua della categoria - oggi in crescendo per effetto delle privatizzazioni - è costituita dai beni gravati dai c.d. diritti d'uso pubblico. Cioè a dire, dai diritti costituiti in favore di una collettività determinata su beni, mobili od immobili, dei privati  

Tra essi si annoverano:

a) le servitù prediali pubbliche = diritti reali demaniali su beni altrui, che trovano la loro ragion d'essere nel rapporto funzionale del bene privato con il bene demaniale (cfr. art. 825 Cod. Civ, "(...) costituiti per l'utilità di" beni demaniali).

b) gli altri diritti reali demaniali su beni altrui, connotati da ciò che non sono ancorati direttamente all'utilità di un fondo demaniale che si assume come dominante, ma "vivono di analogia": hanno ad oggetto i beni del demanio eventuale che appartengono ai privati (cfr. art. 825 Cod. Civ., "(...) diritti... per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni" demaniali").



L'uso dei beni pubblici è retto dal principio che ogni singolo membro della collettività sociale può utilizzare il bene pubblico, destinato alla fruizione generale, liberamente, salvi i limiti posti dalla legge e legati alla funzione pubblica esercitata dall'ente proprietario del bene.
Bisogna, tuttavia, distinguere:

USO PUBBLICO GENERALE = USO COLLETTIVO = uso ordinario e normale dei beni pubblici da parte di chiunque. L'attribuzione in proprietà del bene ad un ente pubblico ha una funzione di garanzia e conservazione: la funzione dell'ente proprietario si risolve nella mera conservazione ed organizzazione dell'uso al fine di garantirne l'effettività e la generalità.
  USO PUBBLICO PARTICOLARE = uso dei beni pubblici da parte di determinati soggetti che abbiano ottenuto un'autorizzazione od una concessione all'uso.
USO PUBBLICO DIRETTO = USO PUBBLICO ESCLUSIVO =  uso dei beni pubblici riservato  all'ente che ha il ben in proprietà od amministrazione.


L'amministrazione dei beni pubblici, per effetto della riforma operata dal d.lgs. n. 300/99, è affidata al Ministero dell'economia e della finanze, tramite l'Agenzia per il demanio (cfr. art. 65).

I beni pubblici sono i beni, mobili ed immobili, che appartengono, in via esclusiva (beni del demanio necessario e beni del patrimonio indisponibile necessario) od eventuale (beni del demanio eventuale e del patrimonio disponibile ed indisponibile), allo Stato od agli enti pubblici, che ne garantiscono, in genere, l'uso da parte di ogni membro della comunità sociale (uso collettivo).



Domande

1. I beni d'interesse pubblico sono:

a)   i beni che appartengono allo Stato

b)   i beni che appartengono ai privati (v)

c)   i beni che appartengono agli enti pubblici

d)   i beni che appartengono allo Stato ed agli enti pubblici

e)   i beni che appartengono allo Stato, agli enti pubblici ed ai privati


2. I beni pubblici riservati sono commerciabili?

a)   si

b)   NO


3. I beni necessariamente demaniali sono:

a)   i beni che appartengono allo Stato

b)   i beni immobili che appartengono allo Stato

c)   i beni immobili che devono appartenere allo Stato (v)


4. I beni del patrimonio indisponibile possono essere riservati?

a)   SI

b)   No


5. Possono essere oggetto di espropriazione forzata:

a)   i beni demaniali

b)   i beni del patrimonio indisponibile

c)   i beni del patrimonio disponibile (v)

d)   tutti i beni pubblici


6. La perdita e l'acquisto della demanialità può essere determinata dall'usucapione privata?

a)   Si

b)   NO


7. La locuzione "proprietà pubblica" descrive il diritto di proprietà privata che spetta agli enti pubblici sui loro beni?

a)   Vero

b)   FALSO





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