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I BENI PUBBLICI
La locuzione "beni pubblici" si riferisce ai beni che appartengono allo Stato od ad altri enti pubblici (c.d. patrimonio dello Stato), e che costituiscono gli strumenti attraverso i quali la P.A. realizza le finalità assegnatele dall'ordinamento.
I beni pubblici appartengono allo Stato od ad altri enti
pubblici: c.d. "proprietà pubblica".
La PROPRIETÀ PUBBLICA non è un istituto paragonabile alla proprietà
privata: il soggetto pubblico proprietario di beni pubblici è centro d'imputazione
di situazioni giuridiche caratterizzate prevalentemente da doverosità.
La proprietà pubblica, invero, è sempre espressione di un dovere e la sua
gestione, pertanto, è sempre esercizio di una funzione.
La dottrina, in proposito distingue :
1. PROPRIETÀ PUBBLICA INDIVIDUALE =
locuzione che descrive un rapporto dominicale esclusivo ed impenetrabile tra
l'ente cui è attribuita la titolarità del bene ed il bene stesso (es. i
beni demaniali e del patrimonio indisponibile destinati alla difesa nazionale).
L'interesse portato dall'ente pubblico cui il bene appartiene, infatti,
emerge costantemente come interesse primario, rispet 212g63c to a qualsivoglia
interesse, anche di natura pubblica, che concorre sul bene pubblico medesimo.
Ciò che si riflette anche sui rapporti consequenziali (es. uso dei beni sarà
solo eccezionalmente concesso ai terzi).
Generalmente, i beni in proprietà pubblica individuale sono distinti
in:
a) beni a destinazione aziendale = tutti
i beni appositamente destinati ai servizi pubblici (es. i beni destinati alla
difesa nazionale, gli edifici destinati ad ospitare uffici, gli acquedotti...);
b) beni a destinazione nazionale = beni
necessariamente destinati allo sfruttamento industriale ed alla produzione di
risorse e di utilità di preminente interesse pubblico (es. cave, torbiere...).
PROPRIETÀ PUBBLICA COLLETTIVA =
locuzione che descrive un rapporto dominicale aperto ed elastico tra l'ente cui
il bene appartiene ed il bene stesso.
Il bene, infatti, è destinato all'uso generale, libero e gratuito da parte di
chiunque.
Ne deriva che l'interesse portato dall'ente cui il bene è attribuito in
"appartenenza" non è considerato preminente ed esclusivo (es. la
maggior parte dei beni del demanio marittimo, i parchi pubblici...).
I BENI PUBBLICI sono distinti in:
beni pubblici
DEMANIALI = categoria disomogenea di beni pubblici in cui sono collocati
i beni immobili, e le relative pertinenze, nonché le universalità di mobili,
che appartengono agli enti pubblici territoriali.
Per l'acquisto e la perdita della demanialità bisogna distinguere:
a) beni
"naturali" (es. lido del mare).
L'acquisto della demanialità è automatico, poiché coincide con l'esistenza del
bene, che consente la sua sussumibilità nelle categorie codicistiche.
La perdita della demanialità, al contrario, può essere automatica, per il venir
meno del bene, o legata ad una determinazione legislativa, che dispone la
sdemanializzazione del bene (con conseguente passaggio al regime del
patrimonio), od il passaggio ad un altro demanio.
b) beni
"artificiali" (cioè costruiti dall'uomo: es. le
strade).
L'acquisto della demanialità è legato all'individuazione dell'interesse
pubblico che sono destinati a soddisfare (es. l'uso pubblico per le strade, il
particolare interesse storico-artistico per gli immobili...).
Ciò che può avvenire, ex lege (es. bene è realizzato per legge con certe
caratteristiche, il fatto che venga ad esistenza, ne determina l'inclusione
nella categoria), ovvero attraverso un atto amministrativo dell'ente pubblico,
che ne acquista la proprietà, che dichiara la sua destinazione (e che, quindi,
ha funzione meramente dichiarativa).
Ne deriva che tali beni, oltre che per sdemanializzazione disposta per legge,
potranno perdere anche tacitamente la caratteristica acquisita nei fatti
(sdemanializzazione c.d. tacita). In tal caso occorrerà, del pari, un atto
dell'amministrazione che dichiari il nuovo stato di fatto.
I beni demaniali sono distinti:
a) demanio
necessario = beni che devono appartenere necessariamente allo Stato
(salvo alcune eccezioni "regionali"; cfr. art. 822, comma 1: demanio
idrico, marittimo e militare);
b) demanio
eventuale = beni che, se appartengono allo Stato od ad altro ente
pubblico territoriale, fanno necessariamente parte del demanio (art. 822, comma
2 ed art. 824: demanio stradale, aeronautico...).
Tutti i beni demaniali sono caratterizzati da:
a) inalienabilità
relativa = è preclusa ogni negoziazione di diritti a favore di
terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, che hanno ad oggetto
ciascuna categoria di beni demaniali.
Tale caratteristica si trasforma in vera e propria incommerciabilità per i beni
demaniali necessari o riservati (art. 822, comma 1);
b) impossibilità
di procedere all'espropriazione c.d. per debiti, che conclude il
processo esecutivo immobiliare;
c) possibilità
di procedere all'espropriazione per pubblica utilità, salvo che per
i beni demaniali riservati, nel solo rapporto discendente (Stato -> Regione
-> Provincia -> Comune), od all'interno dello Stato.
La tutela dei beni demaniali può essere realizzata:
a) con l'esercizio del potere di autotutela, qualora una
specifica norma attribuisca in concreto il potere di far valere in
exsecutivis la pretesa amministrativa di tutela.
Parte della dottrina fa rientrare in questo potere l'attività di polizia tesa a
regolare l'uso (cfr. infra) dei beni pubblici (che si estrinseca nel
potere di adottare regolamenti d'uso, di controllare l'esercizio dell'uso e di
sanzionare l'uso irregolare);
b) in
sede giudiziaria (cfr. art. 823, comma 2, Cod. Civ.).
beni
pubblici DEL PATRIMONIO = tutti gli altri beni, mobili ed
immobili, che appartengono allo Stato ed agli enti pubblici, che non rientrano
nella categoria dei beni demaniali (cfr. art. 826, comma 1).
Tali beni si distinguono in:
a) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE =
i beni destinati ad un pubblico servizio (cfr. art. 826, comma 3, parte finale,
Cod. Civ.), e quelli espressamente qualificati come tali (cfr. art. 826, comma
2 Cod. Civ.).
Valgono, per l'acquisto e la perdita della "indisponibilità"
le considerazioni fatte a proposito della demanialità.
Anche i beni del patrimonio indisponibile si distinguono in:
beni
indisponibili per natura = beni che devono appartenere
necessariamente allo Stato od alla Regione (es. cave, torbiere...);
beni
indisponibili perché appartenenti ad un ente pubblico (es. foreste);
beni
appartenenti allo Stato od ad un ente pubblico indisponibili per destinazione
(es., rispettivamente, le caserme, le sedi e gli arredi degli uffici...).
Tali beni presentano caratteristiche analoghe ai beni demaniali:
possono circolare giuridicamente
nelle forme e nei modi del diritto privato, con il solo limite del "divieto di sottrazione del bene alla sua
destinazione".
Ciò che è escluso per i beni per i quali la legge esclude ogni possibilità di
proprietà non statale o regionale (beni riservati: es. miniere, foreste...).
Ne deriva che i beni del patrimonio indisponibile sono suscettibili di
possesso e possono essere acquistati in proprietà da chiunque, per effetto
dell'usucapione.
impossibilità di procedere all'espropriazione c.d. per debiti,
siccome ad ogni altro trasferimento coattivo, esclusivamente per i beni
riservati ex lege;
possibilità
di procedere all'espropriazione di pubblica utilità con gli stessi
limiti dei beni demaniali.
La tutela dei beni del patrimonio indisponibile è uguale a quella dei
beni demaniali.
b) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE =
gli altri beni degli enti pubblici, che sono regolati dal diritto comune, salve
le deroghe disposte dalla legge.
Per tale ragione, una parte della dottrina li definisce "beni soltanto
soggettivamente pubblici".
Questa categoria, oggi, sta subendo un forte ridimensionamento a causa delle
privatizzazioni.
beni
PRIVATI D'INTERESSE PUBBLICO (E PRIVATIZZATI) = categoria intermedia tra
i beni pubblici ed i beni privati, che abbraccia i beni in proprietà privata
che risultano in qualche modo collegati funzionalmente a qualche interesse
pubblico. Per tale ragione sottoposti a limitazioni, controlli e, talvolta,
vincoli nel godimento e nelle facoltà di disposizione.
La parte più cospicua della categoria - oggi in crescendo per effetto delle
privatizzazioni - è costituita dai beni gravati dai c.d. diritti d'uso pubblico.
Cioè a dire, dai diritti costituiti in favore di una collettività determinata
su beni, mobili od immobili, dei privati
Tra essi si annoverano:
a) le servitù prediali pubbliche =
diritti reali demaniali su beni altrui, che trovano la loro ragion d'essere nel
rapporto funzionale del bene privato con il bene demaniale (cfr. art. 825 Cod.
Civ, "(...) costituiti per l'utilità di" beni demaniali).
b) gli altri diritti reali demaniali su beni
altrui, connotati da ciò che non sono ancorati direttamente all'utilità di
un fondo demaniale che si assume come dominante, ma "vivono di
analogia": hanno ad oggetto i beni del demanio eventuale che appartengono
ai privati (cfr. art. 825 Cod. Civ., "(...) diritti... per il
conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono
i beni" demaniali").
L'uso dei beni pubblici è
retto dal principio che ogni singolo membro della collettività sociale può
utilizzare il bene pubblico, destinato alla fruizione generale, liberamente,
salvi i limiti posti dalla legge e legati alla funzione pubblica esercitata
dall'ente proprietario del bene.
Bisogna, tuttavia, distinguere:
USO PUBBLICO GENERALE = USO COLLETTIVO = uso
ordinario e normale dei beni pubblici da parte di chiunque. L'attribuzione in
proprietà del bene ad un ente pubblico ha una funzione di garanzia e
conservazione: la funzione dell'ente proprietario si risolve nella mera
conservazione ed organizzazione dell'uso al fine di garantirne l'effettività e
la generalità.
USO PUBBLICO PARTICOLARE = uso dei beni pubblici da parte di
determinati soggetti che abbiano ottenuto un'autorizzazione od una concessione
all'uso.
USO PUBBLICO DIRETTO = USO PUBBLICO ESCLUSIVO = uso dei beni
pubblici riservato all'ente che ha il ben in proprietà od amministrazione.
L'amministrazione dei beni pubblici,
per effetto della riforma operata dal d.lgs. n. 300/99, è affidata al Ministero
dell'economia e della finanze, tramite l'Agenzia per il demanio (cfr. art. 65).
I beni pubblici sono i beni, mobili ed immobili, che appartengono, in via esclusiva (beni del demanio necessario e beni del patrimonio indisponibile necessario) od eventuale (beni del demanio eventuale e del patrimonio disponibile ed indisponibile), allo Stato od agli enti pubblici, che ne garantiscono, in genere, l'uso da parte di ogni membro della comunità sociale (uso collettivo).
Domande
1. I beni d'interesse pubblico sono:
a) i beni che appartengono allo Stato
b) i beni che appartengono ai privati (v)
c) i beni che appartengono agli enti pubblici
d) i beni che appartengono allo Stato ed agli enti pubblici
e) i beni che appartengono allo Stato, agli enti pubblici ed ai privati
2. I beni pubblici riservati sono commerciabili?
a) si
b) NO
3. I beni necessariamente demaniali sono:
a) i beni che appartengono allo Stato
b) i beni immobili che appartengono allo Stato
c) i beni immobili che devono appartenere allo Stato (v)
4. I beni del patrimonio indisponibile possono essere
riservati?
a) SI
b) No
5. Possono essere oggetto di espropriazione forzata:
a) i beni demaniali
b) i beni del patrimonio indisponibile
c) i beni del patrimonio disponibile (v)
d) tutti i beni pubblici
6. La perdita e l'acquisto della demanialità può
essere determinata dall'usucapione privata?
a) Si
b) NO
7. La locuzione "proprietà pubblica"
descrive il diritto di proprietà privata che spetta agli enti pubblici sui loro
beni?
a) Vero
b) FALSO
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