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IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

diritto




IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il provvedimento amministrativo è la più importante e rilevante manifestazione del potere amministrativo. Per tale ragione è dotato di caratteristiche ed efficacia peculiari, che inducono a trattarlo separatamente rispetto agli altri atti amministrativi.


Il provvedimento amministrativo (vedi approfondimento sulla
tipologia dei provvedimenti amministrativi a pag. 4) è l'atto tipico di esercizio dell'attività di amministrazione attiva: è la manifestazione del potere amministrativo cui è affidata la cura concreta dell'interesse pubblico primario assegnato all'amministrazione agente.

Tale atto amministrativo, pertanto, è CARATTERIZZATO da:

UNILATERALITÀ = il provvedimento amministrativo è frutto dell'autonoma ed esclusiva determinazione dell'amministrazione agente.



IMPERATIVITÀ autoritarietÀ = la particolare forza giuridica del provvedimento amministrativo perfetto ed efficace, che consiste nella realizzazione automatica ed immediata degli effetti giuridici, senza necessità di collaborazione da parte del destinatario.

Ciò che, sotto altro profilo (cioè, quello della produzione degli effetti), è definito esecutività.

INOPPUGNABILITÀ = il provvedimento amministrativo imperativo, scaduti i termini per la sua contestazione da parte dei soggetti legittimati, diviene stabile.
Ne deriva che ai destinatari eventualmente lesi dal provvedimento è preclusa ogni forma di contestazione dell'efficacia della statuizione provvedimentale, sia essa valida od invalida.

Ciò che non significa che il provvedimento è anche intangibile.
Ed infatti, quantunque inoppugnabile, tale atto resta soggetto ai poteri di annullamento e revoca dell'amministrazione pubblica.

NON NECESSARIA DISCREZIONALITÀ. Il diverso spazio lasciato dal legislatore all'amministrazione procedente nella scelta della soluzione, corrispondente al legittimo esercizio del potere amministrativo attribuito, non incide sul regime giuridico del provvedimento.
In particolare, è il provvedimento, e non la legge, che, anche se espressione di attività vincolata, quale manifestazione della potestà amministrativa, determina l'effetto giuridico.

TIPICITÀ

Nominatività (per approfondimenti su questi due punti vai a  pag. 9)

ESECUTORIETÀ = caratteristica tipica dei provvedimenti che non sono direttamente satisfattivi dell'interesse pubblico primario. La realizzazione dell'effetto giuridico, infatti, deve essere accompagnata da una trasformazione della realtà materiale.

ES: l'ordine di demolizione di un immobile costruito abusivamente, produce l'effetto giuridico di legittimare l'eliminazione dell'immobile, ma necessita di un'attività materiale successiva che adegui la realtà alla statuizione amministrativa. 
Ne deriva che l'effetto giuridico non è immediatamente satisfattivo dell'interesse pubblico primario.

In questo caso, allora, assume rilevanza l'esecuzione del provvedimento amministrativo.
Ed infatti, all'esecutorietà si riporta concettualmente l'eseguibilità del provvedimento. Cioè a dire la possibilità di realizzare in concreto gli effetti del provvedimento amministrativo per l'assenza di impedimenti legali o di fatto.

All'esecuzione del provvedimento l'amministrazione provvede, anche in assenza di collaborazione del destinatario della statuizione, autonomamente, attraverso l'esercizio dell'autonomo e strumentale potere di autotutela. Potere che le consente di realizzare, anche coattivamente, le proprie situazioni di vantaggio sorte con il provvedimento, ovvero di dare concretezza al regolamento autoritativo non ottemperato dal destinatario, senza il ricorso al giudice.
Tale potere, finalizzato a garantire l'imperatività della statuizione provvedimentale, è implicito nel potere di provvedere. Tuttavia, nel caso in cui il suo esercizio sia preordinato ad ottenere una prestazione personale o patrimoniale da parte di un privato necessita di un'espressa previsione normativa.

Ne deriva che l'esecutorità esprime la qualità del provvedimento amministrativo, non immediatamente satisfattivo dell'interesse pubblico, di essere portato ad esecuzione, anche contro la volontà del destinatario e coattivamente, senza necessità di ricorrere al giudice.


L'EFFICACIA del provvedimento amministrativo è soggetta a limiti:

spaziali. Il provvedimento amministrativo può avere efficacia esclusivamente nell'ambito territoriale che segna i confini della competenza dell'autorità amministrativa che lo adotta.

In realtà, questo principio ha un valore meramente residuale.
Da un lato le  disposizioni normative possono attribuire al provvedimento amministrativo un ambito di efficacia che non coincide con l'ambito territoriale di competenza dell'autorità emanante.
D'altro lato, per alcuni provvedimenti amministrativi (es. titoli di studio) non è neppure ipotizzabile una dimensione spaziale degli effetti.

temporali. In proposito bisogna distinguere:

- la durata dell'efficacia del provvedimento.

Ed infatti, vi sono provvedimenti amministrativi che esauriscono la loro efficacia nel momento in cui sono adottati (c.d. provvedimenti amministrativi ad effetti istantanei -> il decreto di espropriazione che produce effetti traslativi).

Altri provvedimenti amministrativi, al contrario, protraggono la loro efficacia nel tempo, fino al verificarsi di un determinato evento, ovvero fino ad una data prestabilita (c.d. provvedimenti ad efficacia permanente -> piani urbanistici).

I provvedimenti soggetti a termine di efficacia sono prorogabili. La proroga del termine di durata dell'efficacia di un provvedimento amministrativo, generalmente, deve esser disposta prima della scadenza del termine.

In ciò, infatti, secondo l'opinione prevalente, ma tutt'altro che concorde, si distingue dall'istituto della rinnovazione. Cioè a dire dell'emanazione di un nuovo provvedimento, identico al precedente che è scaduto, all'esito di un nuovo procedimento amministrativo.

il dies a quo dell'efficacia del provvedimento. Il provved 717h79h imento amministrativo, in genere è efficace per il futuro: dalla data della sua adozione in avanti.

Ci sono dei casi, tuttavia, in cui è possibile far retroagire gli effetti del provvedimento:

1. retrodatazione = in applicazione di specifiche disposizioni normative, l'amministrazione riporta la decorrenza degli effetti del provvedimento al momento in cui avrebbe dovuto iniziare (es. provvedimenti "ora per allora")

2. per la natura dei provvedimenti = es. provvedimenti di secondo grado ad esito conservativo.

3. per scelta dell'amministrazione, consentita nei casi di effetti favorevoli per i destinatari del provvedimento, od almeno con il loro consenso.

I provvedimenti sono atti amministrativi caratterizzati da unilateralià, imperatività, esecutività, inoppugnabilità, tipicità e nominatività.
I provvedimenti non immediatamente satisfattivi dell'interesse pubblico primario sono caratterizzati, altresì, dall' esecutorietà.

L'efficacia dei provvedimenti può incontrare limiti spaziali e temporali.
I limiti temporali, in particolare, possono essere riferiti, alla durata degli effetti del provvedimento, ovvero al momento della loro decorrenza.

















































Tipologia dei provvedimenti amministrativi

La dottrina, nel tentativo di mettere ordine nel disorganico e frammentario materiale normativo intervenuto in

materia, ha classificato i provvedimenti amministrativi in:

A. PROVVEDIMENTI (che potremmo definire di primo grado).

In tale categoria trovano posto i provvedimenti amministrativi che incidono direttamente sulla realtà,

modificandola.

Questi provvedimenti, a loro volta, in considerazione degli effetti che possono produrre nei confronti dei

destinatari sono distinti in:

1. Provvedimenti favorevoli = provvedimenti che ampliano od arricchiscono la sfera giuridica del

destinatario (c.d. atti amministrativi ampliativi).

a. Provvedimenti Autorizzatori. Sono i provvedimenti con cui le p.a. rimuovono un limite

all'esercizio di un diritto, che è già nella disponibilità del privato, poiché fa parte della sua

sfera giuridica.

In alcuni casi il legislatore ritiene che l'esercizio di determinati poteri, capacità, diritti da parte

dei privati non possa avvenire in modo incontrollato, poiché ciò contrasterebbe con

l'interesse pubblico.

Conseguentemente, condiziona tal esercizio ad un atto di consenso dell'amministrazione,

che è rilasciato previa verifica del possesso di certe capacità e certe modalità organizzative,

e che, in alcune occasioni, assume anche un contenuto conformativo dell'esercizio

medesimo, imponendo il rispetto di numerose prescrizioni (es. alcune autorizzazioni in

materia sanitaria).

A questa categoria sono ricondotte, in genere:

ABILITAZIONI = categoria d'origine gius-dottrinale, connotata da ciò che

l'amministrazione procederebbe ad una mera valutazione di tipo tecnico circa la

sussistenza dei requisiti necessari. Si tratterebbe, in altre parole, di provvedimenti

vincolati.

NULLA-OSTA = categoria priva di autonomo rilievo giuridico con riferimento ai

rapporti tra privato ed amministrazione. Ed infatti, secondo l'opinione prevalente,

in questi casi il termine "nulla-osta" è solo un sinonimo di "provvedimento

autorizzatorio", frutto dell'imprecisione del linguaggio legislativo.

Al contrario, il termine assume autonomo e diverso rilievo giuridico, qualora sia

utilizzato nei rapporti tra amministrazioni. In questi casi, invero, si tratta esso

indica un atto d'assenso procedimentale interno necessario (che alcuni qualificano

come provvedimento collegato) di un'amministrazione che cura un interesse

pubblico diverso da quello dell'amministrazione agente (cfr decisone

pluristrutturata -> autorizzazioni-consenso).

Ne deriva che in difetto di esso il procedimento non potrà avere esito positivo, ed il

suo diniego sarà immediatamente impugnabile, perché immediatamente lesivo.

Al contrario, la concessione del nulla-osta non sarà immediatamente ed

autonomamente impugnabile: solo il provvedimento finale ad effetti esterni lesivi

potrà essere impugnato. Con la conseguenza che se il nulla-osta avrà dato causa

all'illegittimità del provvedimento finale, sarà impugnabile insieme con questo.

DISPENSE = atti discrezionali (in ciò diversi dalle esenzioni = atti di natura

meramente accertativa, avente i medesimi effetti), che consentono al destinatario

di derogare all'osservanza di disposizioni altrimenti vincolanti (es. dispensa dal

servizio militare).

Si tratta, dunque, di una categoria non assimilabile alle autorizzazioni in senso

stretto.

APPROVAZIONI = anche la riconducibilità di tali atti nella categoria dei

provvedimenti autorizzatori è dubbia.

Ciò soprattutto se si esclude che i provvedimenti autorizzatori possano

ricomprndere anche tutti gli atti che, indipendentemente dal momento in cui sono

posti in essere, hanno ad oggetto la valutazione d'opportunità e convenienza di

altri atti amministrativi, sì da porsi come loro condizione di efficacia.

LICENZE = il largo ricorso a questo termine che il legislatore ha fatto negli anni

precedenti aveva indotto la dottrina a cercare di identificare i caratteri peculiari di

tali atti.

Recentemente, tuttavia, tale terminologia è stata abbandonata.

La dottrina maggioritaria, pertanto, si è orientata verso il disconoscimento

dell'autonomia concettuale delle licenze: categoria non idonea a sorreggere

conseguenze giuridico-applicative diverse da quelle delle autorizzazioni in

generale.

b. Provvedimenti concessori. Provvedimenti che attribuiscono al privato un vantaggio

patrimoniale, che non era nella sua disponibilità, e creano un rapporto obbligatorio con la

p.a..

A tale categoria si riportano:

CONCESSIONI (-CONTRATTO) = provvedimenti che connotano la categoria.

Si tratta di provvedimenti che creano in capo al privato un nuovo diritto (c.d.

concessioni-costitutive _ concessione della cittadinanza, attribuzione della

personalità giuridica), ovvero gli trasferiscono un diritto che preesisteva in capo

all'amministrazione (c.d. concessioni-traslative _ concessioni di beni pubblici,

concessione di pubblico servizio), con l'ausilio di una convenzione che contiene la

disciplina dei rapporti privato-amministrazione in ordine all'attività che può essere

svolta sulla base della concessione.

Provvedimenti, cioè, che operano i settori riservati all'amministrazione e che hanno

per oggetto interessi connessi a beni della vita, che non sono nella disponibilità

giuridica né materiale del privato.

AMMISSIONI = in generale possono esser descritti come i provvedimenti

attraverso i quali, previo accertamento della sussistenza dei requisiti legali, si

riconosce ai singoli il diritto a determinate utilità, vantaggi, od all'esercizio di

alcune attività di carattere professionale.

Ciò che, secondo l'opinione maggioritaria, implica l'inserimento in

un'organizzazione di persone, al fine di rendere il destinatario del provvedimento

partecipe di determinate utilità, diritti, vantaggi ovvero di consentirgli l'esercizio di

determinate attività.

SOVVENZIONI = provvedimenti che conferiscono a vario titolo (per fini culturali -

es. borse di studio - ovvero economici - es. contributi per lo sviluppo di attività

commerciali, imprenditoriali. -) somme di denaro senza obbligo di restituzione.

Di qui la necessità di garantire trasparenza ed eguaglianza nella concessione di

tali erogazioni (cfr. art. 12 l.n. 241/90 e d.lgs. n. 123/98).

2. Provvedimenti sfavorevoli = provvedimenti che limitano o riducono la sfera giuridica del destinatario

(c.d. atti amministrativi restrittivi).

a. Provvedimenti ablatori reali = provvedimenti che hanno ad oggetto direttamente le i beni ed i

diritti su questi:


ESPROPRIAZIONI = provvedimenti che operano il trasferimento della titolarità di

una res dal privato alla p.a., verso serio ristoro (cfr., la disciplina generale delle

espropriazioni di pubblica utilità: l.n. 2359/1865).

Ciò che dal punto di vista giuridico è ricostruito come "doppio effetto": in capo al

privato l'effetto privativo estintivo del diritto di proprietà, in capo all'amministrazione

l'effetto appropriativo-costitutivo. Con la conseguenza che il nuovo diritto in capo

all'amministrazione nasce a titolo originario.

OCCUPAZIONI = provvedimenti che, verso congruo indennizzo, legittimano

l'amministrazione ad incidere sul godimento e sull'uso dei beni privati.

La legge sulle espropriazioni ne individua tre ipotesi:

1. occupazione d'urgenza per calamità = provvedimento che legittima

l'amministrazione all'ingresso nella proprietà privata al fine di porre rimedio

ad una calamità (es. rovina di argini, rovesciamento di ponti.).

2. occupazione d'urgenza per la realizzazione di opere pubbliche =

provvedimento adottato nelle more della procedura di espropriazione, che

consente l'immediata immissione nel possesso degli immobili privati, con

possibilità di dare inizio ai lavori dichiarati indifferibili ed urgenti (ciò che

accade automaticamente per effetto dell'approvazione del progetto di opera

pubblica).

Da provvedimento temporaneo è divenuto provvedimento con carattere di

appropriazione definitiva: l'occupazione perde efficacia se il procedimento

espropriativo non è portato a termine entro massimo 5 anni. Tuttavia, ha

osservato la Cassazione a partire dal 1993, l'irreversibile trasformazione

dell'immobile privato comporta l'acquisto della proprietà da parte

dell'amministrazione (c.d. accessione invertita).
3. occupazione temporanea = provvedimento che legittima il soggetto che sta

realizzando un'opera pubblica ad usufruire temporaneamente dei terreni

circostanti a fini strumentali (es. impianto cantieri).

REQUISIZIONI = provvedimenti temporanei ed urgenti che autorizzano a disporre

di beni o diritti per fronteggiare eventi bellici ovvero calamità naturali (c.d. eventi

imprevedibili e d eccezionali), verso corresponsione di un indennizzo.

CONFISCHE = provvedimenti con funzione sanzionatoria che, in genere, ricorre in

caso illeciti amministrativi (confisca amministrativa in senso stretto) e penali.

SEQUESTRI = provvedimenti di natura cautelare, connesso all'esigenza di difesa

della collettività di fronte a beni pericolosi.

b. Provvedimenti ablatori personali = provvedimenti che incidono su diritti personali, isolando e

sottraendo alla sfera giuridica del destinatario un determinato potere:

ORDINI AMMINISTRATIVI = provvedimenti che tendono a prescrivere, in via

preventiva, repressiva o conformativa, ad una pluralità indeterminata di soggetti

(ordini generali) od a singoli (ordini particolari), i comportamenti (positivi =

comandi; negativi = divieti) da tenere.

Ne deriva che si tratta di atti recettizi, che non devono avere, tuttavia, forma

necessariamente scritta.

DIRETTIVE = provvedimenti prescrittivi di comportamenti da tenere meno

vincolanti degli ordini. Tali provvedimenti, invero, lasciano spazi di scelta ai

destinatari con riferimento ai mezzi per raggiungere gli obiettivi indicati.

c. Provvedimenti ablatori obbligatori = provvedimenti che incidono su diritti ed interessi

connessi a rapporti obbligatori, imponendo un obbligo a rilevanza patrimoniale (es.

imposizione tributaria).

d. Sanzioni amministrative = provvedimenti sfavorevoli che hanno lo scopo di evitare il prodursi

di determinati comportamenti tramite la minaccia di un sacrificio individuale (es. sanzioni

disciplinari ai pubblici dipendenti).

In ciò si distinguono dai provvedimenti ablatori che impongono, al contrario, il sacrificio

dell'interesse individuale per il perseguimento di un interesse pubblico.

La dottrina prevalente ritiene preferibile limitare l'ambito di estensione del concetto ai casi di

prevalenza dell'elemento punitivo, caratterizzati dalla formale infrazione di un precetto (es.

contravvenzioni solo amministrative).

B. PROVVEDIMENTI DI SECONDO GRADO

Provvedimenti, adottati in seguito ad autonomo procedimento, che hanno ad oggetto un atto

provvedimentale amministrativo di primo grado (c.d. procedimenti di riesame).

Generalmente, ma non senza qualche dubbio, sono ricondotti al potere di autotutela della p.a..

Con riferimento all'esito che il procedimento di riesame, si distinguono:

1. provvedimenti ad esito conservativo = confermativi dell'efficacia dei provvedimenti oggetto di riesame

perché

a. Non riscontrano alcuna causa d'invalidità al termine del procedimento di riesame.

Generalmente, sono adottati dalla stessa autorità amministrativa che ha adottato il

provvedimento di primo grado, su istanza di parte e possono assumere le sembianze di una

CONFERMA = provvedimento che conferma la validità dell'atto di primo grado,

previa riapertura del procedimento (che deve avere le stesse caratteristiche

strutturali del procedimento che ha condotto all'adozione del provvedimento di cui

è prospettata l'invalidità), e riesame effettivo.

Ne deriva che è atto amministrativo autonomamente impugnabile.

ATTO CONFERMATIVO = manifestazione di volontà dell'amministrazione di non

riaprire il procedimento che ha dato vita al provvedimento di cui si chiede il

riesame. Cioè a dire, è un atto che esprime la volontà dell'amministrazione

richiesta di non accogliere l'istanza del privato e di confermare la decisione già

presa.

Ne deriva che, non trattandosi di provvedimento, non è atto autonomamente

impugnabile.

b. eliminano la causa d'invalidità riscontrata. In ossequio al principio della conservazione dei

valori giuridici, l'amministrazione che, nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela, individui un

vizio del provvedimento di primo grado, prima di battere la strada dell'eliminazione, deve

accertarsi che non sia possibile addivenire ad una modifica conservativa del provvedimento.

CONVALIDA = provvedimento ad efficacia retroattiva della stessa

amministrazione che ha adottato il provvedimento di primo grado (ovvero del suo

superiore gerarchico, salvo il caso di vizio d'incompetenza, nel quale dovrà

intervenire l'autorità competente), che consta di una dichiarazione di

riconoscimento di esistenza del vizio e di una eliminazione del medesimo

attraverso la correzione ovvero l'integrazione dell'atto riesaminato.

Conseguentemente, può avere ad oggetto solo vizi formali (es. competenza, od

altre violazioni di legge) e non sostanziali (eccesso di potere).

La convalida dei provvedimenti viziati incontra un limite nelle situazioni soggettive

dei privati destinatari del provvedimento. Ed infatti, secondo la giurisprudenza,

bisogna distinguere due casi:

o Contro il provvedimento di primo grado pende un ricorso giurisdizionale

_ inammissibilità della convalida, salvo il caso di vizio d'incompetenza

(l.n. 249/68);

o Contro il provvedimento di primo grado non pende alcun ricorso

giurisdizionale _ bisogna distinguere:

o Provvedimento inoppugnabile che ammette la convalida;

o Provvedimento ancora passibile d'impugnazione che non ammette

la convalida.

RATIFICA = provvedimento di secondo grado che presuppone una legittimazione

straordinaria. Cioè a dire, allorché l'ordinamento attribuisce ad un organo il potere

di adottare, in casi straordinari ed urgenti, provvedimenti che non sono di sua

competenza, impone, anche, all'organo titolare ordinario della competenza di far

proprio successivamente, previo procedimento di riesame, l'atto adottato,

aderendovi tramite la ratifica.

Ne deriva che si tratta di un provvedimento retroattivo.

SANATORIA = tecnicamente non è un provvedimento di secondo grado, ma

l'effetto di una vicenda di "collegamento degli atti dell'amministrazione". Il

provvedimento di primo grado è il risultato di una serie procedimentale ordinata e

sequenziale. Qualora un atto della serie non sia adottato, tale omissione può

incidere irrimediabilmente sulla validità dell'atto (es. atto conformativo, come, in

genere è ritenuto, il parere), ovvero può essere sanata con l'acquisizione

successiva dell'atto (es. atti strumentali, come le autorizzazioni).

RETTIFICA = provvedimento dell'autorità adottante, che interviene a sanare le

mere irregolarità dell'atto di primo grado (es. errore sulla residenza del destinatario

del provvedimento), e che ha efficacia retroattiva.

CONVERSIONE = provvedimento che consente all'amministrazione che ha

adottato l'atto di primo grado, e che ha rilevato vizi d'illegittimità del provvedimento

rispetto alla fattispecie astratta delineata dal legislatore, di ricondurlo, con efficacia

retroattiva, ad altra fattispecie, che ha una funzione analoga (es. decreto di

esproprio _ provvedimento di occupazione di urgenza).

2. provvedimenti ad esito eliminatorio. Sono i provvedimenti che incidono sul rilievo giuridico dell'atto di

primo grado:

a. ANNULLAMENTO D'UFFICIO = provvedimento, espressione del potere di autotutela della

p.a., adottato dalla stessa autorità, sui presupposti dell'illegittimità e/o inopportunità dell'atto

di primo grado e dell'esistenza di un interesse pubblico attuale e specifico (rispetto a quello

relativo al ripristino dell'ordine giuridico violato) all'eliminazione dell'atto di primo grado.

Ne deriva che l'atto di primo grado sarà privato ab origine di efficacia giuridica (cioè a dire: il

provvedimento di secondo grado ha efficacia retroattiva) e saranno caducati tutti gli effetti da

esso prodotti (con il solo limite degli effetti irreversibili) e tutti gli atti (della serie

procedimentale o no) che lo presuppongono (anche se si discute sulla natura automatica o

no della caducazione di questi atti inficiati da invalidità derivata).

L'annullamento d'ufficio ha ad oggetto tutti gli provvedimenti amministrativi, salvo quelli che

comportano la consumazione del potere di cui sono espressione (es. pareri, controlli.).

b. REVOCA = provvedimento che fa cessare gli effetti di un precedente provvedimento di

primo grado valido, per ragioni di opportunità. Cioè a dire perché l'amministrazione che ha

adottato il provvedimento di primo grado (ovvero il superiore gerarchico, salvo il caso di

competenza riservata):

Si pente della soluzione adottata in quel determinato contesto di fatto _ revoca

ius poenitendi (per questo sembra persuasiva la tesi che la reputa utilizzabile solo

nel caso in cui il provvedimento di primo grado non abbia ancora cominciato ad

esplicare i suoi effetti);

In considerazione delle modifiche intervenute nel contesto di fatto, ritiene non più

opportuna la soluzione adottata _ revoca per sopravvenienza (per questo sembra

persuasiva la tesi della sua utilizzabilità anche quando il provvedimento ha

cominciato ad esplicare i suoi effetti).

Ne deriva che si tratta di un provvedimento con efficacia ex nunc, che non può essere

adottato nei confronti di atti di primo grado ad effetti istantanei, né vincolanti, né, ancora, nei

confronti degli atti che hanno consumato il potere di cui sono espressione, né, infine, verso

quegli atti che sono stati interamente eseguiti.

c. ABROGAZIONE = provvedimento che elimina, con efficacia ex nunc, un atto di primo grado

perché sopraggiungono circostanza di fatto che, mutando il precedente contesto, rendono la

sua permanenza contra ius.

3. provvedimenti "strumentali" e trasversali _ SOSPENSIONE.

Provvedimento che incide sull'eseguibilità dell'atto soggetto a riesame: dispone una momentanea

fermata dell'esecuzione (per ragioni di cautela o di miglior tutela dell'interesse pubblico) in attesa

dell'esito del procedimento di riesame.


























L'ATTIVITÁ AMMINISTRATIVA: NOZIONE E PRINCIPI COSTITUZIONALI


L'attività amministrativa, indipendentemente dal modo di estrinsecarsi (comportamenti giuridicamente rilevanti o no), è vincolata al rispetto di alcuni principi fondamentali, che sono posti, espressamente od implicitamente, dalla Costituzione.


La locuzione ATTIVITÁ AMMINISTRATIVA fa riferimento a tutte le attività (di amministrazione attiva, consultiva e di controllo) poste in essere da amministrazioni pubbliche predeterminate, al fine di rendere possibile alla struttura amministrativa preposta la cura concreta dell'interesse pubblico assegnatole. 
Tali attività si esprimono attraverso comportamenti, che possono essere produttivi di effetti giuridici (c.d. comportamenti giuridicamente rilevanti), oppure possono non esserlo (c.d. comportamenti non giuridicamente rilevanti; es. inviti).

I comportamenti giuridicamente rilevanti assumono le sembianze di:

1) ATTI GIURIDICI = comportamenti giuridici per i quali assume particolare rilievo l'aspetto "psichico", poiché si basano  su di un processo di conoscenza e rappresentazione della realtà (es. manifestazioni di volontà, valutazioni...). 
Si distinguono:

atti giuridici di diritto privato = atti posti in essere secondo i principi e con le forme tipiche del diritto privato. La p.a. opera come un qualunque soggetto dell'ordinamento, e si muove su un piano di parità rispetto ai destinatari dell'atto;

    atti giuridici di diritto pubblico = atti posti in essere nelle forme e secondo i principi del diritto pubblico. Ciò che consente alla p.a. di muoversi su un piano di supremazia rispetto ai destinatari dell'atto: l'amministrazione opera come organo pubblico provvisto di potere d'imperio.

MERE OPERAZIONI = comportamenti giuridici che si traducono in semplici attività "operative". In tale categoria, invero, trovano posto le attività di esecuzione degli atti amministrativi, le attività di adempimento dei doveri che incombono sulla p.a., le attività inerenti all'esercizio di pubblici servizi (es. insegnamento), nonché, infine, le attività di comunicazione (es. notificazioni).


Dall'analisi di alcune disposizioni della Costituzione (in particolare, dell'art. 97, comma 1) risulta evidente che l'intera azione amministrativa è retta da PRINCIPI FONDAMENTALI: il principio di legalità, il principio d'imparzialità ed il principio di buon andamento.

Il principio di legalità, sebbene non espressamente posto dalla Carta costituzionale, è ritenuto principio generale dell'ordinamento che regola i rapporti tra legge ed attività amministrativa.
Ed infatti, sinteticamente, esso esprime la necessità che l'attività amministrativa sia raffrontabile con la normativa che ne ha dettato la disciplina. Tale affermazione, tuttavia, può avere un contenuto massimo (c.d. legalità sostanziale) od un contenuto minimo (c.d. legalità formale).

1) Quando l'amministrazione opera come soggetto dotato di poteri autoritativi (cioè ricorrendo all'adozione di provvedimenti amministrativi) è necessario, per ragioni di garanzia dei soggetti coinvolti dalla sua azione, che essa operi secondo la legge.  Cioè a dire, è necessario che il legislatore predetermini le finalità, le procedura da seguire, le forme nonché gli effetti giuridici dell'intera azione amministrativa. Ed allora, si parlerà di legalità sostanziale: il principio di legalità riguarderà l'azione amministrativa nel suo complesso.
Ne deriva che il provvedimento amministrativo, per un verso, avrà struttura (contenuto, forma e procedimento di adozione) e funzione giuridica (effetti giuridici e regime giuridico) ben caratterizzate: c.d. principio di tipicità del provvedimento amministrativo.
Per altro verso, e conseguentemente, non sarà possibile configurare un provvedimento amministrativo diverso ed ulteriore rispetto a quello disciplinato e previsto dal legislatore: c.d. principio di nominatività del provvedimento amministrativo.

Quando, al contrario, la p.a. non opera come soggetto dotato di poteri autoritativi, può essere sufficiente che operi nei limiti della legge. Cioè a dire, è sufficiente che il legislatore autorizzi l'azione amministrativa e che quest'ultima si svolga secondo i principi generali della funzione amministrativa (es. la funzionalizzazione). Ne deriva che la legalità assume in questo caso un'apparenza  formale: delinea i confini esterni di legittimità dell'azione amministrativa.
Ed infatti, alla legalità, anche nel suo contenuto minimo, si riconduce il principio (di garanzia) di giusiziabilità od azionabilità: la garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi coinvolti dall'azione amministrativa.


Il principio costituzionale di imparzialità, nella nuova ottica della buona amministrazione al servizio della persona, con riferimento all'azione amministrativa, esprime la necessità che la p.a., da un alto,  non privilegi né pretermetta alcuno degli interessi coinvolti dalla sua azione (divieto di discriminazione = aspetto negativo). D'altro lato, la necessità che identifichi e  valuti tutti gli interessi, pubblici e privati, toccati dall'azione medesima (aspetto positivo). Ciò perché la scelta finale di cura concreta dell'interesse pubblico primario deve essere il risultato di un'esatta e completa valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa.


Il principio costituzionale di buon andamento, del pari, in questa sede, esprime la necessità di operare la scelta più immediatamente conveniente  ed adeguata alla cura dell'interesse pubblico primario perseguito. Cioè a dire, per un verso, completa il precedente principio, e si traduce, ad esempio,  nella necessità di completezza dell'istruttoria; per altro verso, esprime la necessità di ragionevolezza dell'azione amministrativa, e si traduce, ad esempio, nel principio di continuità dell'azione amministrativa (es. istituto della prorogatio).
Ne deriva che tale principio tende al merito dell'azione amministrativa; con la conseguenza che non sempre si traduce in regole giuridiche (ovvero in parametro di legittimità) dell'azione amministrativa.

L'attività amministrativa giuridicamente rilevante si esprime attraverso:
1. atti giuridici (di diritto pubblico e di diritto privato)
2. operazioni
Il suo esercizio è retto da principi (costituzionali) fondamentali:
1. il principio di legalità (formale e sostanziale)
2. il principio d'imparzialità
3. il principio di buon andamento


Domande

Queste sono delle domande che abbiamo preparato per darti un'idea di come si struttura una domanda durante un esame universitario.

Se, invece, vuoi effettuare il test di valutazione su questa lezione vedi al menù laterale.


1. Cos'è il provvedimento amministrativo?

2. Quali sono e come si distinguono le forme di manifestazione dell'esecutorietà del provvedimento amministrativo?

3. Come si definiscono e cosa sono le autorizzazioni amministrative? In cosa si distignuono dalle concessioni?

4. Cosa caratterizza i provvedimenti amministrativi?

5. Quali sono le caratteristiche ed i possibili esiti dei procedimenti di riesame?






Glossario

A

Abilitazioni = provvedimenti amministrativi vincolati, ampliativi, ricondotti nella categoria delle autorizzazioni, che consistono in una valutazione tecnica dell'esistenza di requisiti predeterminati.

Abrogazione = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, connotato da ciò che priva, ex nunc, di efficacia l'atto oggetto di riesame poiché il mutamento sopravvenuto delle circostanze di fatto rende la permanenza di efficacia di tale ultimo provvedimento contra ius.

Accertamento (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio, sostituibile per ragioni di speditezza (cfr. art. 17 l.n. 241/90), qualificato come dichiarazione di scienza, che la p.a. può impiegare per la verificazione dei fatti (accertamenti tecnici/semplici: es. attribuzione di una classe catastale) ovvero per l'elaborazione dei fatti (accertamenti valutativi: es. valutazione del rischio di valanghe).

Accessione invertita
= fenomeno giuridico d'origine giurisprudenziale connotato da ciò che un'immobile (privato) "accede" all'opera pubblica su di esso realizzata.

Accesso (diritto d')
= diritto di esaminare ed estrarre copia dei documenti amministrativi, di qualunque specie, e comunque formati, utilizzati dall'amministrazione ai fini dell'attività amministrativa, che può essere esercitato da chiunque abbia un interesse, personale e qualificato, al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Accordi di programma
= istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi tra enti territoriali minori ed altri soggetti pubblici, che per le loro attribuzioni istituzionali sono coinvolti nella realizzazione di un'opera o di un intervento, ovvero di una sua programmazione, finalizzati al coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative. 

Accordi preliminari
= atti amministrativi non provvedimentali, che fanno parte del procedimento amministrativo, che sono utilizzati dall'autorità procedente che deve adottare un provvedimento su concerto od intesa. 

Accordi procedimentali
= istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi raggiunti nel corso di un procedimento amministrativo tra l'autorità agente e gli interessati per determinare 
il contenuto discrezionale del provvedimento amministrativo.

Accordi sostitutivi = istituto ricondotto nella categoria dei contratti di diritto pubblico, che rappresenta una delle forme di esercizio consensuale della potestà amministrativa. Strutturalmente si tratta di accordi raggiunti nel corso del procedimento amministrativo tra l'autorità agente ed il destinatario del provvedimento al fine di sostituire il provvedimento medesimo.

Aggiudicazione (fase di)
= fase del procedimento di evidenza pubblica che consiste nell'individuazione nella scelta del contraente
della P.A.. L'aggiudicazione può essere formalizzata in un atto.

Ammissioni
= provvedimenti amministrativi ampliativi, di natura concessoria, che, previo accertamento della sussistenza di determinati requisiti, attribuiscono ai destinatari il diritto a determinate utilità o vantaggi od all'esercizio di determinate attività.

Annullamento d'ufficio = provvedimento di secondo grado ad esito eliminatorio, che priva di efficacia ex tunc l'atto riesaminato, per ragioni di illegittimità od inopportunità, per soddisfare un interesse pubblico attuale e specifico (diverso da quello al ripristino dell'ordine giuridico violato).

Appalto-concorso = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato per speciali lavori o per la fabbricazione di particolari oggetti (es. armi), che consiste nell'invitare soggetti o ditte, ritenuti idonei, a presentare progetti tecnici dettagliati di lavori o forniture da compiersi (realizzati secondo le direttiva di massima fornite dall'amministrazione), indicando le condizioni alle quali si è disposti ad eseguirli. La P.A. procederà alla scelta valutando il valore tecnico del progetto, la sua convenienza economica e le garanzie di capacità  e serietà che presentano gli offerenti.

Approvazione = atto amministrativo di cui è discussa la natura di provvedimento ampliativo a carattere autorizzatorio.
    Nel procedimento di evidenza pubblica, fase procedimentale di controllo, affidata ad un soggetto diverso da quello che ha concluso il contratto, che consiste nella verifica della procedura seguita, del contenuto del regolamento contrattuale e della regolarità della fase di aggiudicazione, e che incide sull'efficacia del contratto stipulato.

Arresto procedimentale = fenomeno che si verifica quando un atto intermedio del procedimento amministrativo interrompe lo sviluppo procedurale e pone fine negativamente al procedimento, senza attendere il provvedimento finale.

Atti a rilevanza esterna
= nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti amministrativi del procedimento di evidenza pubblica che condizionano l'efficacia del contratto: autorizzazione a stipulare, approvazione e visto.

Atti a rilevanza interna
= nell'ambito dell'attività amministrativa contrattuale della P.A., atti amministrativi del procedimento di evidenza pubblica  che condizionano la validità del contratto: deliberazione di contrattare, la delega (eventuale) del potere di concludere i contratto e l'aggiudicazione.

Atti collettivi
= atti amministrativi con pluralità di destinatari, con cui la p.a. manifesta la sua volontà unitariamente ed inscindibilmente nei confronti di un complesso di soggetti considerati unitariamente (es. piano regolatore). 

Atti dichiarativi
= atti che danno certezza legale (vincolante) o notiziale (non vincolante) a fatti giuridicamente rilevanti.

Atti formali
= atti amministrativi per i quali l'ordinamento impone una determinata modalità di esternazione.

Atti generali = atti amministrativi con pluralità di destinatari, non determinati al momento di adozione dell'atto, ma determinabili, in base ad esso, al momento della sua esecuzione (es. bandi di concorso).

Atti giuridici
= comportamenti giuridicamente rilevanti mediante i quali può esprimersi l'attività amministrativa, che si basano su di un processo di conoscenza e rappresentazione.

Atti giuridici di diritto privato
= atti giuridici posti in essere secondo le forme ed i principi del diritto privato.

Atti giuridici di diritto pubblico
= atti giuridici posti in essere secondo le forme ed i principi del diritto pubblico.

Atti informali
= atti amministrativi per i quali l'ordinamento non stabilisce una forma di esternazione, lasciando all'amministrazione la facoltà di scegliere la modalità più idonea.

Atti non provvedimentali
= atti amministrativi strumentali rispetto ai provvedimenti connotati dalla mancanza di autoritarietà, esecutorietà e non sottoposti ai principi di tipicità e nominatività.

Atti plurimi = atti amministrativi con puralità di destinatari che sono unici formalmente, ma contengono provvedimenti autonomi ed indipendenti (es. decreti di nomina dei vincitori di concorsi pubblici).

Atti presupposti
= atti del procedimento amministrativo che rilevano al fine della produzione dell'effetto giuridico del provvedimento, ma hanno rilievo autonomo e possono essere anche l'esito di un distinto procedimento amministrativo (es. dichiarazione di pubblica utilità - espropriazione).

Atti ricognitivi
= atti strumentali dichiarativi, che consistono, pertanto, in manifestazioni di scienza e conoscenza.

Atti strumentali
= atti non provvedimentali.

Atti valutativi
= atti strumentali che si traducono in manifestazioni di giudizio.

Attività amministrativa = insieme delle attività poste in essere da amministrazioni pubbliche predeterminate per realizzare la cura concreta dell'interesse pubblico.

Attività amministrativa di diritto comune = attività amministrativa di diritto privato.

Attività amministrativa di diritto privato = locuzione utilizzata per descrivere, tecnicamente, il caso in cui la P.A. persegue lo scopo assegnatole dall'ordinamento (cioè, il soddisfacimento dell'interesse pubblico assegnatole) attraverso le forme ed i mezzi del diritto privato, piuttosto che attraverso quelli del diritto pubblico.

Attività amministrativa di diritto privato equivalente = attività amministrativa esercitata nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici ai quali l'ordinamento attribuisce la facoltà di agire secondo le forme ed i mezzi del diritto privato, oppure secondo le forme ed i mezzi del diritto pubblico. 

Attività amministrativa di diritto privato istituzionale
= attività amministrativa esercitata nelle forme del diritto comune dai soggetti pubblici che si operano esclusivamente con le forme ed i mezzi del diritto privato (e.p.e.).

Attività consultiva = attività amministrativa, che si esprime, in genere nella forma del parere, volta a fornire direttive, informazioni, consigli alle autorità che devono provvedere in ordine ad un dato oggetto.

Attività di amministrazione attiva
= attività con cui la P.A. agisce per la cura concreta dei propri fini (es. deliberazioni).


Attività di controllo
= attività volta a sindacare, secondo diritto (controllo di legittimità) o secondo le regole di buona amministrazione (controllo di merito) l'operato degli organi di amministrazione attiva.

Attività di diritto comune (della P.A.) = locuzione utilizzata per descrivere i casi in cui la P.A. opera non in veste di organo pubblico, dotato di poteri d'imperio ed autotutela, ma come un qualunque soggetto dell'ordinamento, assumento gli stessi diritti e gli stessi doveri.

Attività di diritto privato (della P.A.) = attività di diritto comune della P.A..

Attività di diritto privato strumentale = attività di diritto comune posta in essere dall'amministrazione per provvedere alle sue necessità quotidiane.

Attività discrezionale
= attività amministrativa connotata dall'attribuzione all'autorità procedente del potere di operare la scelta della soluzione più compatibile con la fattispecie astrattamente delineata, sulla base di una completa acquisizione e comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa con l'interesse pubblico primario.

Attività vincolata
= attività amministrativa integralmente disciplinata dal legislatore.

Atto amministrativo
= strumento tipico dell'attività amministrativa di diritto pubblico.

Atto ampliativo
= atto amministrativo che attribuisce al destinatario nuovi diritti, poteri o facoltà, operando per tal via un arricchimento della sua sfera giuridica.

Atto complesso
= decisione pluristrutturata che assume le sembianze di un solo atto a carattere omogeneo (c.d. unitarietà dell'atto). Ad esso la dottrina tende a ricondurre i casi di pluralità di atti sostanzialmente identici, ma formati contestualmente, connotati dall'unità del fine delle varie volontà (es. deliberazione preliminare-provvedimento; proposta-provvedimento).

Atto confermativo
= atto che inerisce alla vicenda dei procedimenti di riesame: manifestazione di volontà della p.a., formalmente richiesta di aprire un procedimento di riesame, di non accogliere l'istanza di riapertura.

Atto endoprocedimentale = atto intermedio della sequenza procedimentale che conduce all'adozione del provvedimento.

Atto pluristrutturato = atto che è il risultato di una pluralità di manifestazione di volontà tra loro collegate, che possono (atto complesso) o no fondersi in una manifestazione di volontà unica.

Atto recettizio = atti che per produrre i loro effetti tipici (che possono essere ampliativi della sfera giuridica - invito a partecipare ad una gara pubblica -, siccome restrittivi della medesima - atti ablatori -) devono essere comunicati al destinatario, poiché la collaborazione di quest'ultimo è necessaria affinché l'atto raggiunga il suo scopo. Ne deriva che per essi la fase "integrativa dell'efficacia" (del procedimento amministrativo) è necessaria: senza essa l'atto è perfetto ma inidoneo a produrre effetti giuridici.

Atto restrittivo = atto amministrativo che limita od estingue diritti, poteri o facoltà del destinatario, operando, per tal via, una riduzione della sua sfera giuridica.

Atto semplice = atto che il risultato di una sola manifestazione di volontà.

Asta pubblica = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato in via ordinaria, che consiste nell'individuazione del contraente tramite una gara aperta a tutti, che si articola in 4 fasi: pubblicazione dell'avviso d'asta, ammissione dei concorrenti all'incanto, svolgimento dell'asta ed aggiudicazione (al miglior offerente).

Autoritarietà
= imperatività.

Autorizzazioni-consenso
= autorizzazioni (intese, concerti, nulla-osta...), che intervengono nella fase decisoria del procedimento amministrativo - decisone pluristrutturata - (senza fondersi formalmente con l'atto autorizzato -> determinazioni partecipi della funzione decisoria) e che, pertanto sono date nell'interesse dell'ente autorizzante.

Autorizzazioni tutorie = autorizzazioni (intese, consensi...), che intervengono nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e che, pertanto, sono date nell'interesse dell'ente autorizzato.

Azionabilità (principio di) = principio do giustiziabilità.

B Buona andamento (principio del) = l'azione amministrativa deve tradursi nella scelta più immediatamente conveniente ed adeguata alla cura dell'interesse pubblico primario perseguito dall'amministrazione agente.

C

Capitolato d'oneri = atti generali con cui la P.A. fissa le clausole e le condizioni (di forma, di contenuto...)  applicabili a tutti i contratti che rientrano in una determinata categoria (generali, se disciplinano la generalità dei contratti di un certo tipo; speciali, se disciplinano un singolo contratto). É discussa la loro natura: atti amministrativi generali od atti normativi. 

Carenza di potere in astratto
= ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che consiste nell'assenza di norme che attribuiscono all'amministrazione quel potere di provvedere di cui l'atto è espressione.

Carenza di potere in concreto
= ipotesi di nullità od annullabilità del provvedimento amministrativo, che consiste nell'esercizio del potere amministrativo in assenza dei presupposti e dei requisiti che ne condizionano in concreto la sussistenza.

Comunicazione
= operazione che ha lo scopo di portare un atto a conoscenza di uno (c. in senso stretto) o più soggetti (c. in senso lato o per pubblicazione = rivolta a categorie indeterminate di soggetti) un atto. Da essa può dipendere l'efficacia giuridica dell'atto comunicato.  

Concerto
= atto pluristrutturato connotato da ciò che l'autorità titolare del potere di emettere il provvedimento finale (c.d. autorità concertante) elabora lo schema di provvedimento e lo invia ad altra autorità (autorità concertata) che, in relazione ai suoi interessi, può aderire allo schema, ovvero suggerire modifiche. In quest'ultimo caso si procede attraverso una "navetta" fin quando non si trova la soluzione concorde: l'autorità concertante non può emettere il provvedimento senza il consenso dell'autorità concertata. Proprio per tale ragione, l'atto si ritiene imputabile a tutte le autorità che sono intervenute, che devono sottoscrivere il provvedimento.

Concessione
= provvedimento amministrativo ampliativo di natura concessoria, che attribuisce al privato un nuovo diritto, creato ex novo (concessione-costitutiva) o di cui era titolare la p.a. (concessione traslativa), supportata da una convenzione che disciplina i rapporti privato-amministrazione, con riferimento alle attività che possono essere svolte sulla base della convenzione.

Conclusione (fase della) = fase dell'aggiudicazione.

Conferenza di servizi = modulo organizzativo, che può operare nella fase istruttoria del procedimento amministrativo e deve operare nella fase decisoria dello stesso (ovviamente in caso di decisione pluristrutturata), che realizza un'accelerazione-concentrazione dei tempi procedimentali, poiché consente di acquisire, in un'unica sede, tutti gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento (art. 14 l.n. 241/90).

Confisca
= provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria reale e con funzione sanzionatoria.

Continuità dell'azione amministrativa (principio della)
= l'azione amministrativa non può non avere soluzione di continuità, poiché, in caso contrario, l'interesse pubblico sarebbe pregiudicato.

Contraddittorietà
= sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nel contrasto logico tra la statuizione e la motivazione del provvedimento (interna), oppure nel contrasto tra statuizioni provvedimentali, da valutare complessivamente (esterna: es. provvedimento di encomio di un dipendente per le sue capacitò professionali - provvedimento di biasimo per le stesse ragioni).

Contratto di diritto pubblico
= forma contrattuale peculiare del diritto amministrativo in cui si può esprimere l'attività consensuale di diritto pubblico dell'amministrazione. Esso risulta connotato dalla posizione di supremazia dell'amministrazione agente, che si traduce, talvolta, in clausole di vantaggio (es. diritto di recesso unilaterale per motivate esigenza pubbliche sopravvenute), dalla non necessaria patrimonialità, e dall'oggetto, che è un bene giuridico sottratto alla circolazione privata.

Controlli amministrativi
= i controlli, operati su atti o su soggetti, al fine di esaminare l'operato degli organi di amministrazione attiva.

Controllo (sugli atti amministrativi) =  attività secondaria ed accessoria volta a riesaminare, sotto il profilo della legittimità, e talvolta del merito, gli atti posti in essere dagli organi di amministrazioni attiva, che può condizionare l'efficacia degli stessi atti controllati.

Convalida
= provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo, tramite eliminazione del vizio formale riscontrato ed efficacia retroattiva. 

Conversione
= provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo, tramite riconduzione del provvedimento formalmente viziato ad una fattispecie astratta con funzioni omogenee, con efficacia retroattiva.

D

Decisione monostrutturata = decisione che si traduce in un atto semplice, poiché consta di una sola manifestazione di volontà proveniente da una sola persona fisica in una sola volta.

Decisione pluristrutturata = decisione che consta di una pluralità di manifestazioni di volontà tra loro collegate, ma che non assumono necessariamente un aspetto formalmente unitario, provenienti da soggetti che rappresentano interessi di pari dignità rispetto a quelli del soggetto procedente.

Deliberazione a contrattare = locuzione che, nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, descrive sia la fase iniziale del procedimento, sia l'atto in cui essa si traduce, che indica lo scopo, che s'intende perseguire con il negozio giuridico stipulando, e predispone gli strumenti (progetto di contratto) per realizzarlo.

Deliberazione preliminare = atto amministrativo strumentale, che fa parte del procedimento amministrativo e si traduce nella determinazione del contenuto del provvedimento che deve essere adottato sul suo presupposto.

Denuncia (atto di) = atti che hanno la struttura, ma non la natura, e quindi gli effetti, degli atti d'iniziativa. Essi constano in manifestazioni di rappresentazione, poiché l'interessato, rappresentando esigenze o situazioni, richiede all'amministrazione di adottare le misure conseguenti. La si può definire atto preparatorio del procedimento amministrativo, di fronte al quale la p.a. non ha alcun obbligo di provvedere, ma al più un dovere di rispondere, e, probabilmente, di procedere.

Denuncia d'inizio attività (d.i.a.) = istituto di semplificazione (dell'azione e) del procedimento amministrativo che opera mediante la liberalizzazione dell'esercizio dell'attività privata e consiste nello "slittamento "del procedimento. Nei casi indicati dall'art. 19 l.n. 241/90, il procedimento autorizzatorio è sostituito da una dichiarazione privata che ha la duplice funzione di legittimare l'esercizio dell'attività e dare inizio ad un procedimento di verifica, che trapelerà all'esterno solo in caso di esito negativo.

Designazione = atto amministrativo strumentale, che fa parte del procedimento amministrativo e si traduce nell'indicazione, generalmente obbligatoria e vincolante, all'autorità competente dei nomi dei soggetti da nominare.

Dichiarazioni sostitutive = dichiarazioni prodotte dall'interessato all'amministrazione che contengono le informazioni di vario genere, che per espressa disposizione di legge sostituiscono le certificazioni oppure gli atti di notorietà relativi a stati, qualità personali e fatti.

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà = dichiarazioni sostitutive cui si può ricorrere per attestare informazioni non comprese nell'elenco dell'art. 46 d.p.r. n. 445/00 (formula residuale).

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
= dichiarazioni sostitutive cui si può ricorrere per attestare le informazioni comprese nell'elenco dell'art.
46 d.p.r. n. 445/00.

Dies a quo (del procedimento amministrativo) = momento, legato ad una data certa, a partire dal quale il procedimento amministrativo può considerarsi iniziato, cioè pendente.

Difetto d'attribuzione = carenza di potere.

Difetto d'istruttoria = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nella non completa e puntuale verifica ed acquisizione degli elementi di fatto e degli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, nel corso della fase istruttoria del procedimento amministrativo.

Difetto di legittimazione = vizio di legittimità del provvedimento amministrativo, che è ricondotto, in genere, nell'alveo dell'incompetenza, e consiste nell'adozione del provvedimento da parte di un soggetto giuridico diverso da quello che avrebbe dovuto adottarlo (es. collegio che ha operato pur in mancanza del quorum strutturale).

Difetto di motivazione = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste nella non completa esternazione delle ragioni e delle giustificazioni che sono alla base dell'adozione del provvedimento. 

Direttiva = provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria personale che prescrivono comportamenti (rectius: obiettivi da raggiungere mediante l'adozione di comportamenti idonei).

Discrezionalità tecnica = concetto che indica l'attività dell'amministrazione che, sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche del sapere specialistico, chiarisce, con un grado di certezza variabile, il significato e la portata di alcune locuzioni (es. malattie infettive). Cioè a dire, attività meramente conoscitiva che si esaurisce in un apprezzamento tecnico.

Disparità di trattamento = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste nell'adozione da parte della p.a. di provvedimenti diversi, nell'esercizio del medesimo potere nei confronti di situazioni di fatto assolutamente identiche.

Dispensa = provvedimento amministrativo discrezionale, generalmente ritenuto ampliativo, ma del quale è discussa la natura autorizzatoria in senso stretto, che autorizza il destinatario a derogare all'osservanza di disposizioni (altrimenti) vincolanti.

Divieto di aggravamento del procedimento amministrativo  = divieto posto dall'art. 1, comma 2, l.n. 241/90, che pone un limite al principio inquisitorio, per ragioni di economicità ed efficienza.

Dovere di procedere = dovere di mera e sommaria delibazione (cioè di verifica dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri) che incombe sulle amministrazioni, prima ancora dell'obbligo di provvedere, che deriva dal carattere funzionale dell'attività amministrativa (c.d. doverosità dell'azione amministrativa), particolarmente apprezzabile in caso di procedimento d'ufficio.

Doverosità dell'azione amministrativa = l'attività amministrativa è doverosa (e, quindi, indisponibile) poiché l'attribuzione di poteri amministrativi ai soggetti pubblici è strumentale alla realizzazione del fine stabilito dalla legge.

E

Eccesso di potere  = vizio di legittimità del provvedimento invalido, che attiene ad aspetti discrezionali dell'agire amministrativo e che consiste nello sviamento del potere amministrativo dall'interesse pubblico per il soddisfacimento del quale è stato attribuito. Cioè a dire, nell'esercizio del potere amministrativo per un fine diverso da quello tipico.

Errore di fatto
= sintomo dell'eccesso di potere, che si consiste nell'adozione del provvedimento sulla base di una rappresentazione dei fatti difforme da quella reale.  

Esecutività
= la particolare efficacia giuridica del provvedimento amministrativo, dovuta alla sua imperatività.

Esecutorietà
= caratteristica del provvedimento amministrativo non immediatamente satisfattivo dell'interesse pubblico, che indica l'idoneità ad esser portato ad esecuzione coattivamente, anche contro la volontà del destinatario, senza bisogno di ricorrere all'autorità giurisdizionale.

Eseguibilità
= caratteristica del provvedimento amministrativo non immediatamente satisfattivo dell'interesse pubblico, che esprime la possibilità di realizzare in concreto gli effetti dell'atto per l'assenza di impedimenti legali o di fatto.

Espropriazione
= provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria reale, che, previo serio ristoro, trasferisce, a titolo originario, la proprietà di un bene dal privato alla P.A..

Esternazione espressa
= modalità diretta ed individuale di rendere l'atto amministrativo percepibile nell'ordinamento giuridico.

Esternazione implicita
= modalità indiretta di rendere l'atto amministrativo informale percepibile nell'ordinamento giuridico, facendolo risultare da altro atto o comportamento dell'amministrazione.
Evidenza pubblica (procedimento di) = modulo procedimentale attraverso il quale la P.A. giunge alla conclusione di negozi giuridici che si traducono in esercizio di attività amministrativa. Esso è finalizzato a controllare le ragioni che presiedono alla scelta dello strumento negoziale in luogo di quello provvedimentale, e l'idoneità dello strumento scelto a soddisfare l'interesse pubblico assegnato. Ed a tal fine consta di un momento autorizzatorio della contrattazione (fase della deliberazione a contrattare) e di una serie di momenti successivi di controllo (fase dell'aggiudicazione e fase dell'approvazione).

F

Fase decisoria = fase del procedimento amministrativo, in cui, sulla base del materiale acquisito nelle fasi precedenti, si adotta il provvedimento finale. Generalmente è le fase conclusiva del procedimento, salvo che il provvedimento perfetto, non sia idoneo a produrre effetti giuridici, poiché in tal caso occorrerà l'ulteriore fase integrativa dell'efficacia.

Fase dell'iniziativa
= fase propulsiva del procedimento amministrativo, che ne determina la giuridica apertura.

Fase integrativa dell'efficacia
= fase eventuale del procedimento amministrativo, in cui sono poste in essere le operazioni che consentono di attribuire al provvedimento perfetto l'efficacia giuridica.

Fase istruttoria
= fase del procedimento amministrativo, in cui l'amministrazione, anche con l'apporto collaborativo dei privati, acquisisce tutti i fatti e gli interessi necessari per effettuare  una scelta operativa adeguata e congrua rispetto all'interesse pubblico da soddisfare. 

G Giustiziabilità (principio di) = principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi coinvolti dall'azione amministrativa.

Giusto procedimento = principio fondamentale cui è informata la disciplina del procedimento amministrativo, che esprime la necessità del confronto dialettico tra interessi pubblici e privati coinvolti dall'azione amministrativa, al fine di una composizione degli interessi che tenga conto dei concreti rapporti (cfr., per tutti,  partecipazione).

I

Illegittimità = invalidità per vizi di legittimità.

Illegittimità derivata
= illegittimità che colpisce un provvedimento amministrativo di per sé conforme alla propria fattispecie legale, che risulta, tuttavia, invalido per i vizi di legittimità di atti che ne costituiscono il presupposto (es. occupazione d'urgenza illegittima per vizi della dichiarazione d'indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica).

Illegittimità originaria
= illegittimità ordinaria del provvedimento amministrativo, che è stato adottato in violazione delle regole giuridiche, che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo di cui è espressione, che vigevano al momento della sua adozione.

Illegittimità parziale
= illegittimità di una parte del provvedimento amministrativo che non si comunica all'intero atto (es. illegittima apposizione del termine).

Illegittimità sopravvenuta
= ipotesi discussa d'illegittimità legata al mutamento del quadro normativo di riferimento, che si verifiche dopo l'adozione del provvedimento. I casi, discussi, ma più fondati, sono quelli di una legge retroattiva che modifica la normativa regolatrice della fattispecie, rendendo il provvedimento non più conforme ad essa; e quello della sentenza della Corte Costituzionale che dichiari illegittima la normativa regolatrice della fattispecie.

Illegittimità totale
= illegittimità che investe l'intero provvedimento.

Illogicità della statuizione = sintomo dell'eccesso di potere, che consiste nell'intrinseca irragionevolezza della determinazione (es. in un concorso ancorato alla valutazione delle capacità tecniche, la Commissione pone tra i criteri di massima in base ai quali valuterà prove e titoli il requisito dell'età, attribuendogli un peso complessivamente decisivo).

Imparzialità (principio di) = l'azione amministrativa non deve discriminare alcuno degli interessi pubblici o privati da essa coinvolti, ma deve, al contrario, identificarli e valutarli comparativamente tutti con l'interesse pubblico primario perseguito.

Imperatività (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del provvedimento perfetto ed efficace, che esprime la sua particolare forza giuridica. Cioè a dire la realizzazione automatica ed immediata degli effetti giuridici, senza necessità di collaborazione da parte del destinatario.

Inchiesta (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio straordinario (necessita di uno specifico atto istitutivo), che l'amministrazione usa per accertare od approfondire situazioni d fatto, per le quali si rende necessaria un'indagine specifica svolta da soggetti qualificati. Ne deriva che può essere utilizzato tanto per la verificazione quanto per l'elaborazione di fatti.

Incompetenza assoluta = ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, che consiste nell'esercizio da parte dell'autorità procedente di un potere di pertinenza di altri poteri dello Stato (es. una sentenza emessa da un dirigente del ministero), oppure di altro settore dell'amministrazione (es. ordine di demolizione di un immobile comunale emesso dal Provveditore agli studi). Ipotesi poco realista.

Incompetenza relativa = vizio di legittimità del provvedimento invalido, che riguarda aspetti vincolati dell'agire dell'amministrazione e che consiste nell'adozione del provvedimento da parte di un organo del complesso amministrativo competente, che, secondo le norme di organizzazione, per ragioni di materia, territorio o grado, non è l'effettivo titolare del potere di provvedere.

Inoppugnabilità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del provvedimento amministrativo imperativo, che esprime la sua inattacabilità da parte dei privati legittimati dopo la scadenza dei termini per impugnarlo.

Inquisitorio (principio)
= nell'ambito dell'istruttoria l'amministrazione, fermo l'obbligo di compiere le attività istruttorie previste dalla legge, è libera di (e deve) compiere tutte le attività che si rivelino necessarie ed utili per verificare rigorosamente i presupposti  del suo agire e conoscere precisamente il contesto in cui si svolgerà la sua azione. L'unico limite allo svolgimento delle attività istruttorie è dato dal divieto di aggravamento del procedimento che impone che l'uso delle attività istruttorie facoltative trovi causa nelle risultanze delle attività istruttorie obbligatorie.

Intangibilità (del provvedimento amministrativo)
= caratteristica del provvedimento imperativo, che esprime la sua immodificabilità in senso assoluto.

Intesa = atto pluristrutturato che si distingue dal concerto non per profili formali, bensì per aspetti sostanziali: è una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto realizzata attraverso trattative, al termine delle quali, generalmente, l'autorità titolare del potere di emetter il provvedimento da atto dell'intesa raggiunta.

Interesse pubblico primario = interesse pubblico dell'amministrazione agente. 

Intimazione = atto amministrativo strumentale di avvertimento, che ha come destinatari i soggetti tenuti, per legge od ordine, all'osservanza di determinati obblighi e si traduce in uno "stimolo" all'ottemperanza.

Invalidità (del provvedimento amministrativo) = non conformità del provvedimento al complesso delle regole, giuridiche e non, che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo di cui l'atto è espressione, che causa l'inidoneità del provvedimento a soddisfare l'interesse pubblico alla cura del quale tale potere è preordinato (c.d. difformità dal modello legale).

Invalidità per vizi di legittimità
= invalidità per violazione delle regole giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo (di cui il provvedimento è espressione).

Invalidità per vizi di merito
= invalidità per violazione delle regole non giuridiche di convenienza, opportunità e buon andamento dell'azione amministrativa che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo (di cui il provvedimento è espressione).

Irregolarità (del provvedimento amministrativo) = difformità dal modello legale che non comporta la violazione dell'interesse pubblico tipico, ma di altri interessi pubblici (es. mancata indicazione dell'autorità a cui ricorrere).

Ispezione (strumento istruttorio dell') = strumento istruttorio che l'amministrazione utilizza per acquisire direttamente, attraverso persone a ciò incaricate, notizie su fatti o persone. Strumento utile, per lo più, alla verificazione dei fatti. 

Istruttoria aperta = è l'istruttoria alla quale tutti possono partecipare con il loro apporto collaborativo, proponendo osservazioni, che rappresentano od evidenziano fatti, forniscono dati....

Istruttoria chiusa
= istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare i privati (es. art. 7, comma 1, l.n. 241/90), salvo solo l'esercizio del diritto d'accesso. 

Istruttoria in contraddittorio
= istruttoria alla quale possono partecipare con il loro apporto collaborativo solo i soggetti che saranno investiti dagli effetti del provvedimento. Si tratta del principio generale, che soffre le limitazioni poste dall'art. 13 l.n. 241/90.

Istruttoria riservata
= istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare i privati, che soffrono anche un'attenuazione del diritto d'accesso (art. 24, comma 2, lett. d, l.n. 241/90).

Istruttoria segreta
=istruttoria alla quale non sono ammessi a partecipare i privati, che soffrono anche l'impossibilità di esercitare il diritto d'accesso (art. 24, comma1 e 2, lett a, b, c, l.n. 241/90). 

L

Legalità (principio di) = l'azione amministrativa deve essere sussumibile nella normativa che ne ha dettato la disciplina.

Legalità formale (principio di)
= l'azione amministrativa deve svolgersi nei limiti dell'autorizzazione legislative e nel rispetto dei principi che presiedono all'esercizio della funzione amministrativa.

Legalità sostanziale (principio di) = l'azione amministrativa deve svolgersi secondo le procedure, le forme posti dal legislatore e può avere soltanto i contenuti e gli effetti giuridici da quest'ultimo previsti.

Licenze =  termine, che secondo la dottrina maggioritaria, è sinonimo di provvedimento amministrativo ampliativo di natura autorizzatoria, privo di autonomia concettuale.

Licitazione privata = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del contraente della P.A., utilizzato prevalentemente nei contratti passivi (acquisti, appalti...),che consiste in una gara, che a differenza dell'asta pubblica, è riservata ai soggetti invitati dall'amministrazione

M


Manifesta ingiustizia
= sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nella pura e semplice irragionevolezza del provvedimento, sempre rispetto alle regole che presiedono all'esercizio del potere di cui è espressione (prima fra tutte, la procedimentalizzazione dell'azione amministrativa). E' la figura che si pone al confine tra invalidità per vizi di legittimità ed invalidità per vizi di merito.

Merito (dell'azione amministrativa)
= ambito delle scelte, tutte astrattamente praticabili, che residua dopo che l'amministrazione ha osservato tutti i criteri ed i limiti che presiedono all'esercizio del suo potere amministrativo, e che è retto dalle regole, non giuridiche, della buona amministrazione.

Motivazione
= parte degli atti amministrativi formali che espone le ragioni di fatto e di diritto (giustificazione), nonché delle ragioni che stanno alla base della determinazione assunta (motivazione in senso stretto).

Motivazione implicita
= motivazione che risulta da un altro atto della serie procedimentale ed è espressamente richiamata dall'atto amministrativo.

Motivazione incompleta
= difetto di motivazione.

Motivazione insufficiente
= difetto di motivazione.

Motivazione ob relationem
= motivazione che risulta da altro atto della serie procedimentale, ma non è richiamata espressamente dall'atto amministrativo che ne è privo.

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N
Nominatività del provvedimento amministrativo (principio di)
= impossibilità di configurare un provvedimento amministrativo diverso ed ulteriore rispetto a quelli previsti e disciplinati dal legislatore.

Nulla-osta = termine, che secondo la dottrina maggioritaria, nei rapporti tra privato ed amministrazione è sinonimo di provvedimento amministrativo ampliativo di natura autorizzatoria, privo di autonomia concettuale. 
Nei rapporti tra amministrazioni, al contrario, assume autonomo rilievo giuridico nell'ambito delle decisioni pluristrutturate: atto di assenso interno necessari posto in essere da un'amministrazione che cura un interesse diverso da quello dell'amministrazione agente.

O

Obbligo di provvedere = dovere espressamente posto dall'art. 2, l.n. 241/90, che impone all'amministrazione di concludere i procedimenti amministrativi ad iniziativa eteronoma con l'adozione, nei termini, di un provvedimento espresso.  Tale obbligo, che sarà sanzionato (cfr. art. 20, comma 5, lett. h, l.n. 59/97), degrada a mero onere nei procedimenti per i quali può operare il silenzio assenso.

Occupazione
= provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria reale, che legittima la p.a. ad incidere, temporaneamente e previo congruo indennizzo, sul godimento e/sull'uso di beni privati.

Operazioni
= comportamenti giuridicamente rilevanti che si traducono in attività materiali (es. esecuzione di provvedimenti amministrativi, notificazioni...).

Ordini amministrativi = provvedimenti amministrativi restrittivi di natura ablatoria personale che prescrivono ad uno (ordini particolari) o più soggetti (ordini generali) comportamenti (positivi -> comandi; negativi -> divieti) da tenere.

Organo collegiale = organo che ha come titolari un corpo di persone fisiche unitariamente intese. Ciò che determina il particolare modo di adozione degli atti di competenza (subprocedimento).

Organo monocratico
=organo individuale, che ha come titolare una sola persona .
 

P
Parere
= manifestazione di giudizio cui può (p. facoltativo) o deve (p. obbligatorio o vincolante) ricorrere l'amministrazione procedente a fini istruttori o decisori.

Partecipazione al procedimento amministrativo
= possibilità dei privati (o dei soggetti pubblici coinvolti non istituzionalmente), coinvolti dall'agire dell'amministrazione, di intervenire attivamente (art. 10, l.n. 241/90) nel procedimento amministrativo (artt. 7 e ss, l.n. 241/90, cui si devono aggiungere, in termini strumentali, gli artt. 22 e ss) .

Perplessità
= sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nell'impossibilità d'identificare il potere amministrativo di cui il provvedimento è espressione.

Procedimenti collegati
= procedimenti non fanno parte della stessa sequela procedimentale (ed infatti rispondono ad interessi pubblici diversi, che trovano soddisfazione in atti distinti = hanno autonomia funzionale), che per legge o a causa dei principi generali interferiscono tra loro (es. procedimento per la sanatoria di un'infrazione ed il procedimento per la sanzione della medesima). 

Procedimenti interni
= procedimenti inseriti in una sequela procedimentale principale che non hanno autonomia funzionale,e, pertanto, non hanno rilevanza esterna. Il loro esito rifluisce nel procedimento principale: connessione funzionale all'emanazione di un solo atto.

Procedimenti paralleli
= procedimenti indipendenti ed autonomi "legati dal punto di vista sostanziale": una determinata attività dipende da due distinti provvedimenti (es. ristrutturazione di un immobile di pregio storico ha bisogno sia della concessione edilizia, sia dell'autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali. I due provvedimenti, ed i relativi procedimenti non interferiscono, solo che mancando l'uno, la ristrutturazione non può essere effettuata)..

Procedimento amministrativo
= serie concatenata ed ordinata di atti ed operazioni, previsti dalla legge o disposti dall'amministrazione, posti in essere da soggetti pubblici e privati al fine dell'adozione del provvedimento.

Procedimento di riesame
= procedimento amministrativo che ha ad oggetto l'esame di un provvedimento amministrativo già adottato.

Proposta
= atto d'iniziativa eteronoma pubblica del procedimento amministrativo che presenta un alto grado di compiutezza ed elaborazione. Tanto che è stato ipotizzato, non senza dubbi, che si tratterebbe  di una determinazione positiva e concreta degli interessi (anche perché è frutto di un procedimento amministrativo interno), che necessita del provvedimento finale solo per acquisire efficacia. Sì da potersi ricondurre nel novero delle decisioni pluristrutturate, ed addirittura agli atti complessi.

Proroga (degli effetti del provvedimento)
= istituto che opera per i provvedimenti soggetti a termine di efficacia, al fine di prolungarla nel tempo e che deve esser disposto prima della scadenza del termine stesso.

Provvedimento ablatorio
= provvedimento restrittivo che può avere ad oggetto beni e diritti ad essi connessi (p.a. reale), diritti personali (p.a. personale) o diritti inerenti a rapporti obbligatori (p.a. obbligatorio).

Provvedimento ad effetti istantanei
= provvedimento che esaurisce la sua efficacia nel momento in cui è adottato (es. decreto di espropriazione).

Provvedimento ad effetti permanenti
= provvedimento che protrae la sua efficacia nel tempo, fino al verificarsi di un determinato evento, od alla scadenza di un termine (es.piano urbanistico).

Provvedimento ad esito conservativo
= provvedimento di secondo grado che conferma l'efficacia del provvedimento che ha ad oggetto.

Provvedimento ad esito eliminatorio
= provvedimento di secondo grado che priva di rilievo giuridico il provvedimento che ha ad oggetto.

Provvedimento amministrativo
= atto tipico di esercizio dell'attività di amministrazione attiva, che si traduce in una manifestazione di volontà diretta alla cura concreta dell'interesse pubblico primario, ed è caratterizzato da unilateralità, imperatività, inoppugnabilità, tipicità, nominatività ed eventualmente da esecutorietà.

Provvedimento autorizzatorio
= provvedimento ampliativo che rimuove un limite all'esercizio di un diritto che è già nella sfera giuridica del destinatario.

Provvedimento concessorio
= provvedimento ampliativo che attribuisce al privato un vantaggio patrimoniale che non era nella sua sfera giuridica e crea un rapporto obbligatorio con la P.A..

Provvedimento di secondo grado
= provvedimento che ha ad oggetto un altro provvedimento amministrativo.

Provvedimento efficace 
= provvedimento amministrativo perfetto idoneo a produrre effetti giuridici.

Provvedimento perfetto
= provvedimento amministrativo provvisto di tutti gli elementi rilevanti per la sua esistenza giuridica.

Provvedimento valido
= provvedimento amministrativo conforme alla fattispecie astratta delineata dal legislatore.

Q

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R
Ragionevolezza (principio della)
= con riferimento al procedimento amministrativo, è il superprincipio assoluto: che è il parametro primo del vizio di eccesso di potere, ed ad un tempo clausola di bilanciamento dei principi che presiedono allo svolgimento del procedimento amministrativo.

Ratifica = provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo che si traduce in un'adesione, previo procedimento di riesame, dell'autorità titolare ordinaria di un determinato potere al provvedimento posto in essere da un'autorità legittimata in via straordinaria all'esercizio del medesimo potere.

Requisizione
= provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria reale, che legittima la disposizione temporanea di beni, verso indennizzo,per far fronte ad eventi bellici od a calamità naturali.

Responsabile del procedimento
= persona fisica, addetta all'unità organizzativa responsabile del procedimento, nominata dal titolare dell'ufficio, che svolge attività d'impulso, istruttorie, eventualmente decisorie, nonché di collegamento con i terzi, in relazione ad un determinato procedimento amministrativo (c.d. personificazione della p.a.). Per questa ragione, dal punto di vista organizzativo (statico)  lo si qualifica spesso come ufficio unipersonale temporaneo e strumentale.

Retroattività (del provvedimento)
= casi in cui l'efficacia del provvedimento amministrativo comincia a decorrere da un momento anteriore alla sua adozione.

Retrodatazione (degli effetti del provvedimento)
= ipotesi di retroattività del provvedimento amministrativo, espressamente prevista da disposizioni di legge che autorizzano l'amministrazione a far risalire gli effetti del provvedimento al momento in cui avrebbero dovuto iniziare.

Rettifica
= provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito conservativo che elimina le mere irregolarità dell'atto di primo grado.

Revoca
= provvedimento amministrativo di secondo grado ad esito eliminatorio che incide su un atto amministrativo valido per ragioni di opportunità. Cioè a dire, perché l'amministrazione si pente di averlo adottato (r. ius poenitendi), ovvero perché, mutando le circostanze di fatto, l'atto risulta inopportuno (r. per sopravvenienza).

Revoca (dell'iniziativa procedimentale)
= atto che il privato (o l'ente pubblico che agisce come tale), che ha dato inizio ad un procedimento amministrativo, può porre in essere, fino a quando l'amministrazione non abbia provveduto o non abbia attivato altre amministrazioni, per porre nel nulla la sua iniziativa -> atto di disposizione della propria iniziativa.

Richiesta
= atto strumentale che è parte del procedimento amministrativo, che esprime  l'iniziativa eteronoma pubblica e che è, generalmente, semplice e scarno nei suoi contenuti, pur potendo essere presupposto necessario per l'esercizio del potere.

Rinnovazione (degli effetti del provvedimento)
= istituto che opera un prolungamento degli effetti di un provvedimento soggetto a termine di efficacia scaduto, mediante l'adozione di un nuovo provvedimento.

Rinnovazione del procedimento
= riapertura di un procedimento concluso che, salvo preclusioni di legge, può avere luogo su iniziativa di parte o d'ufficio quando emergano fatti od elementi nuovi. In ogni caso (riapertura totale o parziale) bisognerà ripercorrere (rectius: rinnovare) tutte le fasi del procedimento.

Rinuncia
= atto di disposizione, esplicito od implicito, della propria iniziativa che il privato (o l'ente che abbia agito come tale) può porre in essere quando l'amministrazione ha già provveduto.



S
Sanatoria = locuzione utilizzata per indicare sia l'effetto complessivo dei provvedimenti amministrativi di secondo grado ad esito conservativo, sia l'effetto che di produce  quando un atto della serie procedimentale omesso può esser adottato successivamente senza incidere sulla validità del provvedimento (es. autorizzazione).

Semplificazione (del procedimento amministrativo)
= organizzazione del procedimento amministrativo che tende a valorizzare le esigenze di trasparenza e concentrazione dell'azione amministrativa, unitamente a quelle del giusto procedimento, attraverso l'introduzione di istituti e regole operative a tutti i livelli del procedimento.

Sequestro
= provvedimento amministrativo restrittivo di natura ablatoria reale  con funzione cautelare.

Silenzio-approvazione
= silenzio qualificato con valore tipico di atto amministrativo che opera nei rapporti interorganici: il controllo si considera esercitato positivamente, se entro il termine di esercizio del relativo potere l'amministrazione non adotta un provvedimento di diniego.

Silenzio-assenso
= silenzio qualificato con valore provvedimentale, che si configura quando il legislatore attribuisce al silenzio valore di accoglimento di un'istanza, generalmente diretta ad ottenere un provvedimento autorizzatorio (cfr., per tutti, art. 20 l.n. 241/90)

Silenzio-devolutivo
= silenzio qualificato a carattere procedimentale che opera quando nel procedimento amministrativo è indispensabile l'esercizio di determinate competenze, che non vengono esercitate. Quando ciò si verifica si produce (rectius: l'amministrazione è autorizzata ad operare) uno slittamento sostitutivo della competenza a porre in essere quella determinata attività in favore di soggetti con capacità equivalente (cfr., per tutti, art. 17, l.n. 241/90). 

Silenzio-facoltativo
= silenzio qualificato a carattere procedimentale che opera in tutte le ipotesi in cui l'esercizio di una competenza, nel corso del procedimento amministrativo, è meramente facoltativo: trascorso il termine senza l'esercizio della competenza, il  procedimento può andare avanti  senza ulteriore attesa e senza ricadute sul provvedimento finale, in termini di legittimità (cfr., per tutti, art. 16 l.n. 241/90). 

Silenzio illecito
= silenzio qualificato a carattere procedimentale che opera in tutti i casi in cui l'esercizio del potere è sottoposto ad un termine nell'interesse del destinatario.

Silenzio-inadempimento
= silenzio non qualificato dal legislatore, che non opera automaticamente in caso d'inerzia dell'amministrazione ma deve essere formato

Silenzio procedimentale
= silenzio qualificato che descrive le ipotesi d'inerzia delle amministrazioni nel corso del procedimento amministrativo, cioè relative ad attività interne. 

Silenzio provvedimentale
= silenzio qualificato che descrive le ipotesi in cui il comportamento omissivo dell'amministrazione è considerato atto amministrativo esternato. 

Silenzio-rigetto
= silenzio qualificato a carattere provvedimentale, che si configura quando il legislatore attribuisca al comportamento omissivo il valore di diniego di accoglimento dell'istanza.

Silenzio-rifiuto
= silenzio-inadempimento.

Sospensione
= provvedimento di secondo grado strumentale al procedimento di riesame, che dispone la momentanea fermata dell'esecuzione dell'atto soggetto a riesame.

Sovvenzione
= provvedimento amministrativo ampliativo di natura concessoria, che attribuisce somme a vario titolo senza obbligo di restituzione.

Stipulazione
= momento del procedimento di evidenza pubblica, che si situa nell'ambito della fase di aggiudicazione, e che consiste nella formalizzazione del contratto tramite la sua traduzione in forma scritta, se necessaria, e la sua sottoscrizione. 

Straripamento di potere
= incompetenza assoluta.


T

Tipicità del provvedimento amministrativo (principio di) = il provvedimento amministrativo ha, esclusivamente,  la forma, il contenuto, il regime giuridico, le procedure di adozione e gli effetti giuridici che il legislatore ha stabilito.

Trasparenza (principio della) = principio che opera trasversalmente nel procedimento amministrativo al fine di facilitare il controllo sociale sullo svolgimento delle attività amministrative, od anche solo il rapporto con la P.A..

Trattativa privata = nell'ambito del procedimento di evidenza pubblica, sistema di scelta del contraente, ad uso limitato e specifico, che consiste nel trattare informalmente, in via separata e riservata (salvo che non si opti per una gara esplorativa), con più ditte o persone, al fine di raccogliere le diverse offerte, salvo poi deliberare la conclusione del contratto e l'individuazione del contraente prescelto (secondo il parametro dell'offerta più vantaggiosa) con un formale con un atto amministrativo.

U Unilateralità (del provvedimento amministrativo) = caratteristica del provvedimento amministrativo, che esprime che la soluzione adottata è frutto dell'autonoma ed esclusiva della determinazione dell'amministrazione agente.

V

Violazione di circolare = sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nell'immotivata inottemperanza ad una circolare amministrativa.

Violazione di legge
= vizio di legittimità del provvedimento invalido, che ha riguardo agli aspetti vincolati dell'agire dell'amministrazione e che consiste in ogni violazione delle regole giuridiche che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo, che non causi incompetenza relativa o mera irregolarità (c.d. vizio residuale; es. mancanza di motivazione).

Violazione di prassi
= per alcuni, sintomo dell'eccesso di potere, che si traduce nell'immotivato discostarsi dal comportamento tenuto dall'amministrazione nell'esercizio del potere o nell'interpretazione delle norme.










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