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Lezione 1
FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO
Lo studio
del quadro delle fonti di produzione del diritto amministrativo sarà condotto
concentrando l'attenzione sugli atti e sui fatti di produzione normativa posti
in essere dalla P.a.: statuti, regolamenti, ordinanze, circolari e prassi
amministrativa. Atti e fatti estremamente disomogenei tra loro (per forma,
contenuto, origine) che, generalment 222i85c e, trovano posto tra le fonti c.d.
secondarie. Li accomuna soltanto un elemento negativo: non sono leggi in senso
formale. Non sono atti normativi prodotti dal Parlamento, bensì da organi
dell'esecutivo. Si tratta, cioè, con particolare riferimento agli atti
normativi, di atti formalmente amministrativi e sostanzialmente normativi,
provvisti di forza normativa, che consente loro di porsi come fonti del
diritto, innovatrici dell'ordinamento giuridico, pur non avendo forza né valore
di legge. Per tale ragione, sono soggetti non solo alle fonti di rango
costituzionale, ma anche alle leggi ed a tutti gli atti di pari forza e grado.
Il QUADRO DELLE FONTI
dell'ordinamento giuridico italiano, con l'ausilio del criterio gerarchico, del
criterio cronologico e del criterio di competenza, può esser così ordinato:
1) FONTI DI RANGO COSTITUZIONALE
· Principi supremi dell'ordinamento costituzionale - non
modificabili neppure da leggi di revisione costituzionale -;
· Costituzione e convenzioni costituzionale;
· Leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
· Statuti delle Regioni a Statuto Speciale.
1bis) Norme comunitarie
2) FONTI DI RANGO PRIMARIO
A) di primo
grado
· leggi ordinarie dello Stato;
· referendum abrogativo;
· decreti-legge;
· Statuti delle Regioni ordinarie;
· Decreti legislativi di attuazione degli Statuti delle Regioni a Statuto
Speciale;
· Leggi regionali e delle provincie autonome;
B) di
secondo grado
· leggi regionali delegate dallo Stato;
· decreti legislativi;
3) FONTI DI RANGO SECONDARIO
· Regolamenti governativi;
· Regolamenti ministeriali e di
altre autorità (soggette ai primi);
· Statuti degli enti locali (che
operano nell'ambito dei principi posti dalla legge);
· Regolamenti degli enti locali (che
operano nell'ambito dei principi posti dalla legge e dallo Statuto);
· Statuti degli enti minori;
· Ordinanze
4) FONTI DI RANGO TERZIARIO
· consuetudine
Gli STATUTI (vedi sotto) sono atti che
disciplinano, in genere, l'organizzazione dell'ente e le linee fondamentali
della sua attività (cfr., per tutti, art. 123 Cost. art 6, D.Lgs. 267/00, con
riferimento agli Statuti degli Enti Locali). Sono espressione di potestà
organizzativa a carattere normativo, che può essere attribuita allo stesso ente
cui lo Statuto si riferisce (che sarà un ente dotato di cd. Autonomia
organizzativa), ovvero ad un soggetto diverso (si parla in tal caso si etero-organizzazione).
I REGOLAMENTI (vedi sotto) - esterni
- sono gli atti normativi secondari (anche se alcuni di essi trovano posto tra
le fonti primarie, per effetto del criterio della competenza: es, Regolamenti
Parlamentari) maggiormente diffusi. Tali atti sono caratterizzati da generalità
(= idoneità di ripetizione nell'applicazione della norma > indeterminatezza
ed indeterminabilità dei destinatari della norma giuridica), astrattezza
(= capacità di regolare una serie infinita di casi), ed innovatività (=
capacità di concorrere a costituire od innovare l'ordinamento
giuridico).
Le ORDINANZE sono atti che "impongono ordini", ma non sono peculiari del
diritto amministrativo. Per generale consenso, le ordinanze in senso stretto -
le uniche che qui rilevano - devono esser qualificate come ordinanze di necessità
ed urgenza = ordini, a contenuto libero, che talune autorità sono
legittimate dalle legge ad emanare sul presupposto della necessità e
dell'urgenza, per far fronte ad una specifica necessità (cfr. ordinanze
dell'autorità sanitaria per fronteggiare lo scoppio di una malattia epidemica,
art. 261, r.d. n. 1265/34). Proprio le loro caratteristiche di provvedimenti
eccezionali consentono che, nelle materie non coperte da riserva di legge, le
ordinanze possano anche disporre contra legem: esse derogano temporaneamente
alla disciplina legale, ma non l'abrogano. Ne deriva che, anche se buona parte
della dottrina è orientata ad ammetterne carattere normativo solo se contengono
norme generali ed astratte (così escludendo, ad esempio, la forza normativa dei
provvedimenti-prezzo), autorevole dottrina ritiene, al contrario, che
tutte le ordinanze provviste delle caratteristiche suesposte siano fonti
normative.
A tale categoria, potrebbero ricondursi i bandi militari, che trovano la loro
fonte nella legge che autorizza le autorità militari, in tempo di guerra, ad
emanare provvedimenti normativi ad efficacia circoscritta al territorio,
nazionale od estero, delle operazioni militari occupata da truppe italiane.
Le CIRCOLARI, secondo la dottrina maggioritaria, non sono atti
amministravi, né tantomeno di atti normativi, ma sono un semplice strumento di
comunicazione di atti od attività amministrative, distinto dal suo oggetto
(c.d. misure di conoscenza), diffuso nell'ambito dell'ordinamento
amministrativo interno, nel rapporto autorità superiore-autorità inferiore. E'
solo con riferimento al loro contenuto (rectius: al contenuto dell'atto che
recano), pertanto, che si distinguono circolari interpretative
(finalizzate a conseguire l'uniforme applicazione del diritto, attraverso
l'indicazione della corretta interpretazione delle norme), circolari
normative (finalizzate a prescrivere i comportamenti da tenere
nell'esplicazione dell'attività amministrativa), circolari informative
(avente funzione meramente comunicativa di fatti o notizie attinenti
all'attività dell'ufficio), circolari intersoggettive (indirizzate ad
organi od uffici di un ente diverso da quello di appartenenza).
La PRASSI AMMINISTRATIVA è la condotta tenuta per lungo tempo da un
ufficio amministrativo nell'esercizio del suo potere discrezionale, che crea un
precedente operativo dal quale l'ufficio potrà difficilmente discostarsi in
casi simili od analoghi. Non è una fonte del diritto, né va confusa con la
consuetudine (dalla quale si distingue per la semplice constatazione che il
comportamento di cui trattasi si riferisce agli addetti all'ufficio, non alla
generalità dei consociati), ma potrebbe acquisire rilievo come fatto
normativo interno.
Il quadro delle fonti dell'ordinamento giuridico italiano appare nell'ambito
del diritto amministrativo in tutta la sua complessità qualitativa e
quantitativa. Alle fonti di rango costituzionale, ed a quelle di rango primario
- di primo e di secondo grado -, si aggiungono le numerose fonti di rango
secondario, di estrazione precipuamente amministrativa. Cioè a dire, gli
Statuti degli enti pubblici, Regolamenti, statali e di enti pubblici diversi
dallo Stato, e le ordinanze di necessità ed urgenza.
STATUTI
REGOLAMENTI
Domande
d'esame
Queste sono delle domande
che abbiamo preparato per darti un'idea di come si struttura una domanda
durante un esame universitario.
Se, invece, vuoi effettuare il test di valutazione su questa lezione vedi al
menù laterale.
1. Quali sono le fonti di produzione normativa nell'ordinamento italiano?
2. E' ammissibile la disapplicazione degli atti normativi?
3. La consuetudine è una fonte del diritto amministraivo?
4. Come distinguiamo gli atti normativi e gli atti amministrativi generali?
5. Quali sono i soggetti ai quali compete la potestà normativa negli enti
territoriali minori?
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