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LA VENDITA (art.1470 c.c.) - PARTICOLARI TIPI DI VENDITA, LA LOCAZIONE E I CONTRATTI DI PRESTITO

diritto



LA VENDITA (art.1470 c.c.)



PARTICOLARI TIPI DI VENDITA


VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO: si perfeziona solo quando il gradimento è comunicato al venditore (il venditore è subito vincolato, l'acquirente lo diventa solo se accetta la merce dopo averla 151c25b visionata) art.1520 c.c.


VENDITA A PROVA: si perfeziona quando le parti hanno convenuto di subordinare l'efficacia della vendita alla condizione sospensiva dell'accertamento di determinate qualità menzionate nel contratto o comunque dell'idoneità della cosa all'uso cui è destinata. Art.1521 c.c.




VENDITA SU CAMPIONE E TIPO DI CAMPIONE: le parti determinano i requisiti della cosa basandosi su un esemplare (campione) che serve come esclusivo termine di paragone. Qualsiasi difformità darà diritto alla risoluzione del contratto.

Questo tipo di contratto è immediatamente perfetto ed efficace, ma l'oggetto, invece che determinato, è determinabile dal confronto con il campione.

Se le parti accordano che il campione deve indicare solo in modo approssimativo la qualità, la risoluzione si può chiedere se le difformità sono molto evidenti (vendita su tipo di campione). Art.1522 c.c.


VENDITA SU DOCUMENTI: il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo il titolo rappresentativo della merce (es.fede di deposito,nota di pegno) e gli altri documenti stabiliti dal contratto. Oggetto del contratto non sono i documenti ma la merce. Art.1527 c.c.


VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA: accade che la cosa venduta debba essere trasportata dal luogo in cui si conclude il contratto al recapito del compratore. In tal caso si crea un contratto di trasporto tra il venditore e il vettore a cui l'acquirente resta estraneo. (es.ebay)


VENDITA CON PATTO DI RISCATTO: art.1500



LA LOCAZIONE E I CONTRATTI DI PRESTITO


La locazione è il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all'altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo art.1571 c.c.


Con la locazione chi è sprovvisto di sufficienti mezzi finanziari per acquistare i beni di cui ha bisogno è in grado di procurarseli con un periodico esborso di denaro (canone).

-nel caso delle abitazioni lalocazione ha anche una funzione sociale:i soggetti meno abbienti possono godere di una casa.


LE FIGURE DI LOCAZIONE

locazioni di beni mobili: si tratta del noleggio, previsto dal codice civile solo per le navi ma utilizzato anche per altri beni mobili registrati. Il bene non è direttamente usato dal locatario, ma rimane nella disponibilità e nella responsabilità del concedente che ne fa l'uso che richiede l'utente.

locazioni di immobili urbani ad uso abitativo (legge speciale 2 dicembre 1998 n.431)

3.locazioni di immobili urbani ad uso abitativo non soggetti alla legge speciale

4.locazioni di immobili urbani ad uso commerciale (legge speciale 392/1978)

5.locazioni di beni produttivi (affitto)


GLI OBBLIGHI PER LE PARTI

Locatore: consegnare la cosa in buono stato e immune da vizi

Locatario: prendere in consegna la cosa


Locatore: mantenere la cosa in condizioni da servire all'uso convenuto

Locatario: usare la cosa con diligenza, conservandola e provvedendo alla piccola manutenzione


Locatore: garantire il pacifico godimento della cosa durante la locazione

Locatario: rispettare la destinazione d'uso della cosa


Locatore: indennizzare il locatario per i miglioramenti apportati con il suo consenso e per le cose aggiunte

Locatario: pagare il corrispettivo / restituire la cosa locata


SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE

Sublocazione: contratto con il quale il locatario attribuisce ad un terzo , in tutto o in parte, il godimento che a lui spetta sulla cosa.

La sublocazione delle cose immobili è consentita, quella delle cose mobili necessita del consenso del locatore.

Cessione della locazione: il locatario, con il consenso del locatore, sostituisce a sé un altro soggetto nei rapporti che derivano dal contratto di locazione.

Il locatario non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.


LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI AD USO ABITATIVO

La nuova legge, la legge Zagatti, si propone di risolvere il problema della carenza di alloggi con una serie di incentivi e disincentivi fiscali. (legge n°431 del 2/12/1998).

Secondo questa legge ci sono 2 tipi di locazione:

1.contratto libero: -dura 4 anni + 4 di rinnovo obbligatorio

-il canone è stabilito dalle parti

-non hanno agevolazioni fiscali

2.contratto convenzionato: -dura 3 anni + 2 di rinnovo obbligatorio

-il canone non deve eccedere quello concordato dalle organizzazioni di

inquilini e proprietari

-ha agevolazioni fiscali in materia di ICI,imposta di registro e imposta

sui redditi

disdetta del contratto:alla prima scadenza e prima del rinnovo il locatore può disdire il contratto x determinati, tassativi motivi dando preavviso di 6 mesi.

fondo sociale:alimentato con i contributi statali e degli enti locali e destinato ad integrare i redditi delle famiglie che si trovano in possesso dei requisiti prestabiliti.









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