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LO STATO - TIPI DI ELEZIONI - REGIONE

diritto






LO STATO
Si può definire stato l'ordinamento che ha per fine specifico ed essenziale il regolamento globale dei rapporti sociali tra i membri di una data popolazione stanziata sopra un dato territorio. Elementi costitutivi dello stato sono: il territorio, i cittadini e la sovranità.
Al termine di una lunga serie di esperienze storiche nasce lo stato moderno o di diritto, difensore dei diritti fondamentali dell'uomo: alla vita, alla libertà, all'uguaglianza, alla partecipazione.



LA COSTITUZIONE

La prima legge che i cittadini approvano è quella fondamentale per la costituzione di un simile stato, la carta costituzionale, detta comunemente costituzione. La costituzione è formata dall'insieme dei principi che regolano la vita sociale e l'ordinamento statale.




TIPI DI ELEZIONI



In Itali esistono tre ti 929b12j pi di elezioni:

AMMINISTRATIVE: quando si tratta di eleggere i consigli degli enti locali, cioè dei comuni, delle province e delle regioni;

POLITICHE: quando si tratta di eleggere il parlamento, cioè la camera dei deputati e il senato della repubblica;

EUROPEE: quando si tratta di eleggere i deputati italiani al parlamento europeo.

Sia le elezioni politiche che quelle europee si svolgono ogni 5 anni, mentre quelle amministrative avvengono ogni 4 anni, senza tenere in considerazione delle rotture degli incarichi.

La costituzione italiana non fissa il mondo in cui si svolgono le elezioni, cioè non è stato stabilito un unico metodo, in quanto non si è voluto fissare una volta per tutte una norma che poteva in seguito essere superata dalle mutevoli circostanze e esigenze della politica. Tuttavia, la costituzione offre al legislatore un quadro di riferimento generale entro il quale è tenuto a muoversi.

Esistono due tipi di sistemi, entrambi uninominali:

PROPORZIONALE: secondo questo sistema la legge elettorale deve essere congegnata in modo da assicurare ad ogni partito la percentuale di seggi in Parlamento che corrisponde alla percentuale dei consensi che esso riscuote dagli elettori.

MAGGIORITARIO : in un sistema maggioritario le maggioranze relative vengono trasformate in maggioranze assolute e attribuisce maggior peso alla scheda dell'elettore, il cui voto è utile non solo per l'elezione del Parlamento, ma anche per la formazione del governo. Infatti, con questo sistema i seggi sono assegnati ai candidati o ai partiti che riportano il maggior numero di voti.

Nel 1995 a seguito di un referendum popolare è stata approvata la legge n°43, che stabilisce nuove regole per l'elezione regionali:

i cittadini indicano direttamente chi preferiscono come presidente della giunta, mentre in passato la scelta spettava ai consiglieri;

Dei 60 consiglieri i 4/5 (cioè 48) sono eletti sulla base di liste provinciali mentre 1/5 (cioè 12) viene eletto con sistema maggioritario sulla base delle liste regionali.


La legge per l'elezioni regionali risale al 1968: è stata modificata e attualmente vige una norma del 1999 che introduce quattro importanti novità:

PRESIDENTE DELLA GIUNTA diviene il candidato con maggiore numero di voti (non c'è ballottaggio)

Egli appartiene alla giunta e al consiglio.

Il secondo candidato con maggior voti diventa consiglieri.

Il presidente della giunta nomina o revoca i componenti della giunta.

Al termine dell'operazione di voto si effettua lo spoglio delle schede.



REGIONE

FUNZIONI

Le funzioni che la Costituzione ha assegnato alla Regione si distinguono in normative ed amministrative. Le prime possono essere di tre tipi: legislativo, statutario e regolamentare.

La competenza legislativa regionale è limitata alle materie ad esse espressamente attribuite dalla Costituzione o da leggi costituzionali. Tali materie riguardano il settore economico, i servizi sociali, l'assetto del territorio, l'organizzazione e il funzionamento dello stesso ente.

Nell'esercizio dell'attività normativa statutaria le Regioni emanano quegli atti normativi, cosiddetti statuti, con i quali viene delineata la struttura organizzativa interna dello stesso ente.

La competenza amministrativa delle regioni è costituita dal concorso delle funzioni trasferite a tali enti con i decreti legislativi del 1972.

Nell'ambito delle attività amministrative regionali rientra altresì la gestione finanziaria, la quale si esplica mediante un bilancio preventivo ed uno consuntivo approvati annualmente dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Le entrate delle regioni sono costituite, oltre che dai proventi della gestione e di beni demaniali, anche da tributi erariali e da contributi statali; per quanto riguardo le spese, esiste un obbligo di copertura delle leggi di spesa.



ORGANIZZAZIONE

La regione opera attraverso tre organi fondamentali: il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Giunta.

Il Consiglio regionale è l'organo principale della regione; esso esercita in esclusiva la funzione legislativa e quella d'approvazione degli atti amministrativi, si compone di un numero di consiglieri variabile da trenta a ottanta a seconda della popolazione della Regione, e viene eletto dai cittadini maggiori d'età mediante suffragio universale e diretto. Tale organo ha la durata di cinque anni, ma può essere sciolto anticipatamente dal Presidente della Repubblica in casi molto gravi, contemplati dalla Costituzione.

La Giunta regionale è un organo collegiale ed ha funzioni esecutive, le quali si estendono per tutta la competenza della ragione. I singoli assessori membri non hanno competenze loro proprie, ma solo poteri delegati loro dalla Giunta o dal Presidente; le loro decisioni sono comunque subordinate alle deliberazioni collegiali della Giunta. Il Presidente della Giunta o Presidente della Regione è l'organo rappresentative dell'ente, ed in quanto tale coordina e dirige tutte le attività dei singoli componenti di esso.

La nomina della Giunta e del suo Presidente spetta al Consiglio regionale, che li elegge tra i suoi membri.



REPUBBLICA ITALIANA

I poteri della repubblica italiana sono cosi suddivisi:



LEGISLATIVO Parlamento

ESECUTIVO   Governo

GIUDIZIARIO Magistratura


IL PARLAMENTO

Secondo l'indicazione contenuta negli articoli della Costituzione, spetta al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa. Sempre la Costituzione, stabilisce che il Parlamento sia composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica ( secondo il sistema bicamerale). Il Parlamento è dunque un organo complesso, termine che, nel linguaggio dei costituzionalisti, designa un organo composto da più organi distinti.  Oltre alle ordinarie questioni, il Parlamento svolge altre straordinarie attività:

a)   elezione del Presidente della Repubblica e giuramento da parte sua di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione;

b)   messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, imputato di alto tradimento e di attentato alla Costituzione;

c)   messa in stato di accusa del Presidente del Consiglio e dei ministri per reati connessi nell'esercizio delle loro funzioni;

d)   elezioni di un terzo dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura;

e)   elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale.

Il Senato viene eletto dai cittadini che hanno superato i 25 anni di età, mentre all'elezione della Camera partecipano anche i cittadini che ne hanno compiuti 18; inoltre, mentre la Camera è interamente elettiva, alcuni componenti del Senato (5) sono nominati a vita dal Presidente della Repubblica tra cittadini meritevoli; inoltre, è senatore di diritto a vita, salvo rinunzia, chi sia stato Presidente della Repubblica.



GOVERNO

Il governo è l'organo esecutivo dello Stato che ha funzione politica perché partecipa alla direzione politica del paese, seguendo l'indirizzo fissato dalla maggioranza parlamentare, funzione legislativa, perché può emanare norme giuridiche aventi diversa efficacia ed, infine, funzione di controllo sugli altri organi amministrativi. Come organo costituzionale, è un organo complesso costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri, dal Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del Consiglio è colui che coordina la sua volontà con quella degli altri ministri al fine di determinare l'indirizzo politico del governo, collegialmente deliberato dal Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio ha altri molteplici compiti che, almeno in parte, possono così riassumersi:

a)   rappresenta il governo;

b)   controfirma i decreti del Presidente della Repubblica per i quali è stata richiesta una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;



c)   controfirma le leggi già firmate dai singoli ministri proponenti;

d)   convoca il Consiglio dei ministri, stabilendo l'ordine del giorno.

I MINISTRI E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

I ministri sono nominati su proposta del Presidente del Consiglio con decreto del Presidente della Repubblica, di fronte al quale prestano il giuramento di fedeltà.

Ogni ministro è proposto ad un ministero, costituito dal complesso di mezzi e uomini che si occupano della cura e del mantenimento degli interessi che fanno a capo a quel ramo della pubblica amministrazione. Ricordiamo inoltre l'esistenza dei cosiddetti "ministri senza portafoglio", che non sono organi amministrativi, non essendo legati ad alcun ministero.

Il Consiglio dei ministri è un organo collegiale, composto da tutti i ministri con e senza portafoglio e dal Presidente del Consiglio che lo presiede. La sua funzione è essenzialmente quella di fissare l'indirizzo politico - amministrativo dell'attività del governo, non solo deliberando disegni di legge, decreti - legge e regolamenti, ma anche realizzando una coordinazione tra le attività e le iniziative dei singoli ministri. 

PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL GOVERNO

La scelta del Presidente del Consiglio è operata dal presidente della Repubblica, che affida l'incarico a colui che ritiene possa avere e mantenere fiducia del Parlamento. Il designato compie a sua volta un'altra serie di consultazioni politiche, tendenti ad assicurare una seria e duratura collaborazione. Se queste consultazioni hanno un esito positivo, il Presidente incaricato scioglie la riserva, accetta di formare il nuovo governo e propone nominativi per la lista dei ministri. Nei dieci giorni successivi alla formazione del nuovo governo, questo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia che dovrà sempre accompagnare la vita e l'attività del governo stesso. Nell'ipotesi, infatti, che sia votata una "mozione di sfiducia", il governo deve dimettersi o di sua spontanea volontà, oppure perché obbligato dal Presidente della Repubblica.



MAGISTRATURA

La magistratura è l'insieme dei soggetti che svolgono la funzione di applicazione della legge, che traducono cioè le norme in decisioni concrete. La funzione del potere giudiziario è, quindi, non quella di creare nuove norme, bensì di specificare il significato delle norme contenute nelle leggi e di risolvere i conflitti che insorgono tra i destinatari di quelle norme, determinandone le conseguenze giuridiche. Tale funzione, che si indica con il nome di giurisdizione,

deve essere esercitata dai giudici in modo assolutamente imparziale e obiettivo. In base alle situazioni ed ai rapporti sui quali il giudice è chiamato ad intervenire, si può suddividere la giurisdizione in tre grandi insiemi.

La giurisdizione civile, che concerne i rapporti regolati dal diritto privato.

La giurisdizione penale, che fa invece riferimento a quei comportamenti (reati) sentiti come lesivi di beni e valori fondamentali per il vivere sociale e per i quali la legge stabilisce le conseguenze più gravi, cioè le pene.

La giurisdizione amministrativa, che si attiva in quelle situazioni in cui un soggetto ritiene di essere stato leso in un suo interesse da un atto illegittimo della pubblica amministrazione.

Possiamo infatti individuare i magistrati di professione, detti togati, cioè quelli assunti per concorso e che operano dietro un rapporto retribuito di pubblico impiego, e quelli onorari, che esercitano la funzione giurisdizionale senza retribuzione e senza inserimento in una carriera e che sono individuati tra i soggetti ritenuti particolarmente competenti allo svolgimento della funzione giurisdizionale.

Inoltre è da ricordare la presenza di "cittadini idonei estranei alla magistratura" nei collegi delle sezioni specializzate e quella dei giudici popolari nelle Corti d'assise. Figura nuova di magistrato è il giudice di pace. Magistrato onorario, dura in carica 4 anni; per la sua nomina sono richiesti due requisiti, avere un'età compresa tra i 50 e i 70 anni e aver conseguito la laurea in giurisprudenza. Egli ha competenze sia in campo penale che civile, in quest'ultimo su alcune materie come gli incidenti stradali, i rapporti conflittuali tra condomini, i contrasti per confini, ecc.

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Al fine di salvaguardarne in modo compiuto l'indipendenza, la Costituzione ha previsto per la magistratura la possibilità di provvedere in via autonoma al proprio governo attraverso uno specifico organo, il Consiglio superiore della Magistratura. C.S.M.

Il C.S.M. è composto da 33 membri così ripartiti:

Presidente della Repubblica, che ne fa parte di diritto e lo presiede;

Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione, che sono membri di diritto;

Venti magistrati eletti da tutti i magistrati ordinari;

Dieci membri laici eletti dal Parlamento in seduta comune tra professori universitari in materia giuridiche ed avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione.










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