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L’IMPRESA

diritto



L’IMPRESA è ciò che produce e l’IMPRENDITORE è chi organizza la produzione.

L’imprenditore ha il compito di produrre beni o servizi e deve svolgere questa attività in modo continuativo e poi deve organizzare il lavoro nella sua impresa.


GLI IMPRENDITOR 636j95g I possono essere: AGRICOLI o COMMERCIALI e poi si distinguono in IMPRENDITORI INDIVIDUALI o IMPRENDITORI DI SOCIETA’.


L’IMPRENDITORE AGRICOLO

L’imprenditore agricolo è gestito da leggi particolari.

L’imprenditore agricolo è chi svolge la coltivazione di un fondo, oppure chi si dedica alla selvicoltura o all’allevamento di animali.


L’IMPRENDITORE COMMERCIALE

Gli imprenditori commerciali sono persone che esercitano una attività industriale per la produzione di beni e servizi oppure una attività di intermediazione.


IL PICCOLO IMPRENDITORE

I piccoli imprenditori sono: i coltivatori diretti del fondo, gli artigiano ed i piccoli commercianti che svolgono un lavoro in proprio o con la loro famiglia.



Il piccolo imprenditore è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e non può fallire.


L’IMPRESA FAMILIARE

Nell’impresa famigliare collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Tutti i famigliari partecipano agli utili in proporzione alla qualità ed alla quantità di lavoro svolto.


L’OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese serve per la pubblicità alle società ed alle imprese individuali.

Questa iscrizione ha un effetto positivo ed uno negativo:

positivo: tutto ciò che viene scritto nel registro delle imprese è conosciuto da tutti

negativo: tutto ciò che non viene scritto nel registro delle imprese non può essere imposto a terzi.


Il registro delle imprese è valido dal 1997 e prima di questa data l’iscrizione avveniva nei registri presso le cancellerie del Tribunale.


Nel Registro delle imprese vengono anche iscritti gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, le società semplici e le imprese artigiane.

Inoltre oggi è possibile gestire il registro delle imprese in modo informatico e così ci sono meno costi anche da parte delle imprese che possono tenersi informate tramite internet ed utilizzando la posta elettronica.

Poi è stata introdotta la comunicazione unica così  è più veloce ottenere il codice fiscale e la partita IVA.


L’imprenditore commerciale deve sempre tenere in ordine i documenti della sua attività e deve redigere le scritture contabili.

Le scritture contabili obbligatorie per gli imprenditori commerciali sono:

il libro giornale dove vengono elencate tutte le operazione che l’impresa compie ogni giorno

il libro degli inventari che elenca gli elementi attivi e passivi della sua attività con il loro valore. Poi l’inventario si chiude con il bilancio.

Oltre a queste scritture ci sono altri libri  e registri da tenere in base alle dimensioni dell’impresa.

I libri contabili, la corrispondenza e le fatture devono essere conservati per 10 anni.

L’ASSOGGETTAMENTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI

Può succedere che un debitore possa non pagare i propri debiti ed allora se si tratta di un debitore comune, la legge permette che il creditore agisca sul debitore per recuperare il proprio credito.

Mentre se il debitore è un imprenditore allora si tratta di una crisi economica e così la legge non permette ai creditore di agire sul debitore, ma viene introdotta la PROCEDURA GIUDIZIALE che se serve a soddisfare tutti i creditori nello stesso modo.

Le procedure concorsuali sono: il FALLIMENTO, il CONCORDATO PREVENTIVO, l’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA, l’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA e la LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.


IL FALLIMENTO

Il fallimento si basa sul principio che tutti i creditori possono essere soddisfatti e le sue caratteristiche sono:

l’UNIVERSALITA’: perché colpisce tutti i beni dell’imprenditore

la CONCORSUALITA’: è predisposto per soddisfare tutti i creditori

Per dichiarare il fallimento di un’impresa occorre che: il debitore sia un imprenditore commerciale e che ci siano dei debiti.


Non sono soggetti al fallimento gli imprenditore che dimostrano:

di aver avuto nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000

di aver avuto nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento dei rivai lordi non superiori a € 200.000

di aver un ammontare di debiti non superiore a € 500.000

Comunque spetta al debitore di provare di non poter essere dichiarato fallito.


Gli ENTI PUBBLICI ECONOMICI e gli IMPRENDITORI AGRICOLI non possono essere dichiarati falliti.


IL CONCORDATO PREVENTIVO

Il concordato preventivo serve per evitare al debitore il fallimento.

Quindi nel momento in cui l’imprenditore si trova in crisi può presentare un PIANO DI RISANAMENTO in cui viene scritto come poter recuperare i crediti e pagare i propri debiti.

Prima che il decreto di concordato preventivo venisse modificato, l’imprenditore doveva dimostrare di poter pagare il 40% dei debiti privilegiati.

A differenza del fallimento, con il concordato preventivo l’imprenditore può continuare ad amministrare la propria impresa anche se è sempre controllato dal Tribunale.


L’AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

Con l’amministrazione controllata si permette all’imprenditore di evitare il fallimento sempre che sia possibile risanare l’impresa.


L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

L’amministrazione straordinaria viene applicata alle grandi imprese e serve per recuperare le grandi imprese.


LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

La liquidazione coatta amministrativa è simile al fallimento però è di competenza delle autorità amministrative che possono vigilare sulle seguenti imprese a cui viene applicata la liquidazione coatta amministrativa: 1) le assicurazioni 2) le banche 3) le società cooperative 4) le società di intermediazione mobiliare 4) le società fiduciarie e di revisione

La liquidazione coatta amministrativa può avvenire anche se non ci sono debiti ma vi è solo una irregolarità di funzionamento dell’impresa.

GLI AUSILIARI DELL’IMPRENDITORE

Gli ausiliari dell’imprenditore hanno il potere di rappresentanza dell’imprenditore ed agiscono in nome e per conto dell’imprenditore ed essi sono: 1) L’INSTITORE: che ha ampi poteri di gestione 2) IL PROCURATORE: che può compiere tutti gli atti relativi all’esercizio dell’impresa 3) il COMMESSO: che non ha funzioni direttive ma lavora per l’imprenditore.


I COLLABORATORI AUTONOMI SONO coloro che svolgono un lavoro autonomo e non sono legati all’imprenditore.

I collaboratori autonomi sono: 1) LO SPEDIZIONIERE che conclude il contratto di trasporto 2) il COMMISSARIO: che acquista o vende per conto del committente ma agisce in nome proprio. 3) L’AGENTE DI COMMERCIO: che promuove un prodotto per conto della ditta 4) il MEDIATORE: che mette in contatto due o più parti per concludere un affare.


L’AZIENDA è il complesso di beni e servizi organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

I BENI MATERIALI: sono i beni mobili ed immobili

I BENI IMMATERIALI: sono i segni distintivi dell’azienda

L’AVVIAMENTO: è la capacità dell’azienda di conseguire un profitto ed è importante per l’avviamento: la clientela.


IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA può avvenire con 1) atto di vendita 2) e per successione a causa di morte.

Chi cede la propria azienda ha il compito di non iniziare una nuova attività che possa danneggiare l’impresa ceduta in precedenza.

In seguito al trasferimento dell’azienda, l’acquirente subentra nei contratti dell’azienda a condizione che non abbiano un carattere personale.

È previsto che i crediti dell’acquirente passino in automatico con la cessione così come i debiti sempre che i crediti siano necessari a coprire i debiti.


CONCORRENZA

La CONCORRENZA PERFETTA è una forma di mercato caratterizzata dall’incontro della domanda e dell’offerta.

LA CLIENTELA è ciò che determina il successo dell’attività dell’imprenditore.


La CONCORRENZA SLEALE si verifica quando un imprenditore utilizza tecniche e mezzi contrari alla correttezza professionale.

Gli atti della concorrenza sleale sono:



ATTI DI CONFUSIONE: come l’uso di segni distintivi che imitano altri prodotti e confondono i clienti

ATTI DI DENIGRAZIONE O VANTERIA: cioè la pubblicità superlativa dei propri prodotti o la denigrazione di quelli altrui

ATTI ATIPICI: come lo storno e cioè il tentativo di sottrarre lavoratori qualificati ad un’altra ditta.

In questo caso l’imprenditore leso può richiedere un risarcimento.


I SEGNI DISTINTIVI DELL’IMPRESA

L’impresa viene individuata da: ditta, insegna, marchio.

La DITTA è il nome con cui l’imprenditore svolge la sua attività

La ditta deve essere : VERA perché deve contenere i dati dell’imprenditore e dei soci; NUOVA: perché essere diversa da tutte le altre ditte.

L’INSEGNA: è il segno distintivo dei locali dove si svolge l’attività dell’imprenditore.

IL MARCHIO: è il segno distintivo dei prodotti e delle merci.

Il marchio deve essere: 1) ORIGINALE: perché deve individuare il prodotto 2) VERO: è vietato ingannare il pubblico con marchi che indicano caratteristiche non vere del prodotto 3) NUOVO: perché non deve essere copiato da altri marchi 4) LECITO: perché non deve essere contrario alle norme.

I marchi possono essere distinti in:

MARCHIO DI FABBRICA: viene apposto sul prodotto dal fabbricante (Barilla)

MARHIO DI COMMERCIO: viene apposto sul prodotto dal rivenditore (marchio dei Grandi Magazzini)

MARCHIO GENERALE: viene utilizzato dall’imprenditore per tutti i suoi prodotti

MARCHIO SPECIALE: viene utilizzato per distinguere un solo prodotto

MARCHIO INDIVIDUALE: viene utilizzato da un solo imprenditore

MARCHIO COLLETTIVO: viene utilizzato da una categoria di imprenditori per garantire l’origine del prodotto


Il diritto all’uso esclusivo del marchio può acquistarsi in due modi:

con la registrazione: ed il marchio viene registrato dall’Ufficio Italiani Brevetti e Marchi

con l’uso di fatto e cioè chi ha utilizzato un marchio non registrato può continuare ad utilizzarlo

L’imprenditore che viene leso dall’utilizzo del proprio marchio da parte di altre persone può eseguire:

l’azione di rivendicazione: denunciare la persona che ha utilizzato il proprio marchio senza diritto

l’azione di contraffazione: denunciare la persona che ha contraffatto il proprio marchio

l’azione inibitoria: denunciare la persona che ha contraffatto il proprio marchio e chiedere il sequestro delle merci

l’azione di risarcimento del danno: per ottenere il risarcimento del danno subito












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