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La legislazione sociale e il lavoro femminile

diritto



La legislazione sociale e il lavoro femminile


Introduzione:

Il ruolo socio-economico della donna in Italia,è stato purtroppo riconosciuto soltanto negli ultimi decenni, cioè a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale,quando molte lavoratrici,che erano state impiegate nell'industria bellica,per sostituire figli e mariti impegnati nel combattimento al fronte,si ritrovarono improvvisamente disoccupate,senza diritti,assistenza e soprattutto provate moralmente,poiché,molte di esse avevano perso i loro cari.

Il problema,che quindi si poneva,era come impiegare queste donne nell'industria:circa il 38% trovò impiego nel settore tessile e nel settore agricolo(fiorente soprattutto al Nord Italia,insieme alla coltura del riso),ma una percentuale cospicua rimase in casa a badare ai figli e a ritornar al ruolo di moglie/donna di casa.



Qualcosa si smosse nel '46,quando per la prima volta anche alle donne fu concesso di esprimere il proprio voto nel il Referendum per scegliere se mantenere la monarchia dei Savoia,o aprir le porte ad una nuova era con la Repubblica,che vinse poi a furor di popolo.

Un'altra tappa nel riconoscimento dei diritti femminili,av 444j95e venne nel '68,anno di forti contestazioni sia nell'ambito dell'istruzione sia,soprattutto,nel riconoscimento dei diritti femminili:milioni di donne,di estrazione sociale ed età differente,scesero nelle piazze di tutta Italia e organizzarono cortei per promuovere i loro diritti lavorativi, sindacali,morali e fisici;l'Italia,giovane Repubblica,riconosceva con sgomento,un nuovo volto determinato e combattivo del popolo rosa.

La Costituzione,nel corso degli anni si occupò della questione femminile,cercando di tutelare le lavoratrici,riconoscendone la parità di diritti con l'uomo,e salvaguardandone la funzione familiare.

Molta strada e molti pregiudizi si dovranno,però,ancora vincere,per rendere effettivi non solo sulla carta o davanti alla Legge questi provvedimenti,ma ben radicati nella società e negli animi di tutti


La legislazione sociale:

E' uno dei settori  del diritto del lavoro,che si occupa di disciplinare varie forma di tutela pubblica dei lavoratori e ha in oggetto,principalmente:

La tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori minorenni;

La tutela dell'integrità fisica dei lavoratori;

La tutela dei lavoratori che si trovano in situazioni quali malattia,infortunio,invalidità,vecchiaia,disoccupazione( in quest'ultimo caso,parliamo di diritto previdenziale).

Prenderò in esame il primo punto della legislazione sociale,ovvero la tutela delle lavoratrici,dal punto di vista  familiare e la loro parità nei confronti dei lavoratori uomini.






Il lavoro femminile:

Queste norme si basano sull'articolo 37 della Costituzione Italiana:

"L'uomo e la donna devono ricevere a parità di lavoro,lo stesso trattamento e in particolar modo,la stessa retribuzione."(art.37)

"La legislazione sociale deve offrire una particolare protezione ad alcune categorie che si trovano in determinate condizioni di debolezza,quali le lavoratrici madri."(comma 1).

Quindi possiamo affermare,che questo articolo 37 porta con sé due principi fondamentali:


Il principio di egualianza nel lavoro fra uomo e donna"la donna  lavoratrice ha gli stessi diritti e,a parità di lavoro la stessa retribuzione". Si tratta di un principio che ha ricevuto concreta attuazione legislativa solo nel 1977,con la legge 903 o meglio nota come legge sulla parità. Sono dunque vietate le discriminazioni fondate sul sesso nelle assunzioni(art 11. 903/77),nella determinazione dei sistemi di classificazione professionale e delle retribuzioni(art 21. 903/77),nell'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e nella progressione della carriera(art 31 903/77). La violazione di queste disposizioni da parte del datore può essere fatta cessare per ordine del giudice,sulla persona che ha subito la discriminazione.


Il principio di salvaguardia della funzione della donna"le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale,adeguata protezione".Questo principio a differenza del precedente,ha ricevuto concrete attuazioni legislative da molti decenni e con diverse leggi,la più importante delle quali è la legge 1204/71.  



Ricordiamo in particolare che le lavoratrici:

Non possono essere licenziate in occasione  della gravidanza(art 2 del 1204/71);

Non possono essere adibite a determinati lavori pericolosi,faticosi,insalubri(art3 1 del 1204/71);

Devono astenersi dal lavoro(e hanno diritto alla conservazione del posto)per un periodo che va da 1/2mesi prima del parto a 3/4mesi dopo il parto.(art.4 1 1204/71);

Possono astenersi dal  lavoro(e conservano comunque il posto)per un periodo massimo di 6mesi entro il primo anno di vita del bambino.(art.7 1 1204/71).












Imprese in rosa:

Un'altra importante tematica,è costituita dall'imprenditoria femminile,settore fortunatamente in crescita e che interessa anche il mercato turistico/alberghiero.

Sono molte,infatti,le realtà italiane che vantano conduzioni "in rosa",avviate con successo:nel solo settore alberghiero(ristoranti,bar,imprese agrituristiche ecc..) si è registrato un incremento del 15-20% negli ultimi anni,ed è un trend in continua crescita.

Per questo motivo,il governo ha deciso di tutelare con un'apposita normativa proprio questo tipo d'imprese,creando nel 1992 la Legge 215,detta anche "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"che prevede facilitazioni per le imprese "in rosa", sia da avviare che già esistenti.

Il Regolamento del 28 luglio 2000 e la Circolare esplicativa del marzo 2001 indicano le procedure per ottenere i finanziamenti.

I soggetti beneficiari sono le industrie femminili e in particolare:

  • Le ditte individuali che abbiano il titolare donna;
  • Le società di persone e le cooperative che abbiano almeno il 60% dei soci donne;
  • Nelle società di capitali almeno i 2/3 delle quote devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.

Le piccole imprese devono possedere i seguenti requisiti:

meno di 50 dipendenti;

fatturato inferiore a 7 milioni di Euro o totale di bilancio inferiore a 5 milioni di Euro;

indipendenza da imprese "partecipanti".


Inoltre una parte del finanziamento sarà concesso a fondo perduto (senza obbligo di restituzione) e una parte a tasso agevolato dello 0,5% da restituire in 10 anni.

I finanziamenti possono essere concessi nei settori industria, artigianato, agricoltura, commercio, servizi e turismo, per i seguenti motivi:

  • avvio di nuove attività; 
  • acquisizione di attività preesistenti;
  • progetti aziendali innovativi;
  • acquisizione di servizi reali.

Nei primi tre casi sono considerate spese ammissibili per:

  • impianti generali;
  • macchinari e attrezzature;
  • acquisto di brevetti;
  • acquisto di software;
  • opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori,
  • studi di fattibilità e piani d'impresa.


Nel caso di acquisizione di servizi reali, le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisto di uno o più servizi forniti da:

  • imprese e società anche cooperative iscritte al registro delle imprese;
  • enti pubblici e privati con personalità giuridica;
  • professionisti iscritti ad un albo professionale.


I beni possono essere acquisiti direttamente o tramite leasing e devono essere tutti di nuova

fabbricazione esclusi quelli rientranti nell'acquisto di attività preesistente.

Ricordiamo inoltre,che non sono ammissibili spese per:

  • Acquisto di minuterie ed utensili di uso manuale comune;
  • spese per manutenzione ordinaria;
  • acquisto di beni di uso promiscuo(ad es. personal computer portatili,autovetture,cellulari, ecc);
  • scorte di materie prime, semilavorati e materiali di consumo;
  • acquisto di terreni e fabbricati;beni usati (ad eccezione del caso di acquisto di attività preesistente,avviamento,mezzi targati di trasporto merci).


L'aiuto concesso dalla legge 215 dipende,oltre che dall'investimento,anche dalla regione in cui si realizza il programma, dalla suddivisione delle spese tra le diverse tipologie, dal momento temporale.
Nel territorio piemontese ad esempio, le agevolazioni prevedono contributi in conto capitale fino a un massimo del 15% degli investimenti considerati ammissibili.
In alternativa le imprese possono optare per il regine "de minimis" con il quale è prevista una agevolazione massima pari al 50% delle spese ammissibili.


Per l'erogare i contributi sono stati individuati dei criteri di priorità:

  • nuovi occupati rispetto agli investimenti ammessi;
  • nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammessi;
  • nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali;
  • partecipazione femminile nell'impresa;
  • certificazioni ambientali e/o di qualità e programmi finalizzati al commercio elettronico.


Le graduatorie vengono poi articolate in macro-settori:agricoltura;manifatturiero e assimilati;commercio,turismo e servizi.


Per quanto riguarda le domande,la legge 215 opera con un meccanismo, detto "a bando",ciò vuol dire che il Ministero delle Attività produttive dichiara che è possibile presentare domanda di contributo, a partire da un determinato giorno e fino ad una data di chiusura termini.
Le domande per ottenere le agevolazioni devono essere presentate alla propria Regione entro le date previste dai bandi.

 Per quanto riguarda i tempi tecnici,le graduatorie delle aziende che hanno ottenuto il finanziamento sono emesse entro 90 giorni dalla scadenza del termine del bando e sono predisposte dalla Regione o dalla Provincia Autonoma di competenza e pubblicate dal Ministero delle Attività Produttive sulla Gazzetta Ufficiale.
Ciascuna amministrazione adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese entro 30 giorni da tale pubblicazione.
I contributi vengono erogati in due quote sul conto corrente aziendale:la prima quota, pari al 30% del contributo,viene erogata in corrispondenza della realizzazione del 30% dell'investimento o anticipata,mentre,la seconda quota,

pari al saldo del contributo,viene erogata in corrispondenza della completa realizzazione dell'investimento(non oltre 24 mesi successivi alla data del decreto di concessione del contributo).

E' importante ricordare che,tutta la documentazione è obbligatoria, le domande incomplete sono rigettate.

Occorre usare solo la modulistica originale del Ministero,che si trova sul sito www.minindustria.it


I documenti necessari per richiedere le agevolazioni sono:

  • Modulo di richiesta delle agevolazioni contenente i principali dati ed informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti;
  • Scheda tecnica: in cui è presente la descrizione dettagliata dell'iniziativa proposta ed i relativi dati economico-finanziari;
  • Certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente Camera di Commercio, corredato dalla dicitura antimafia (documentazione non richiesta per le imprese individuali non ancora iscritte, al momento della presentazione della domanda, nel Registro delle imprese).


L'impresa,al momento della presentazione della domanda,deve dimostrare di possedere già i locali dove esercitare l'attività.

I principali titoli di disponibilità sono:locazione,comodato,concessione demaniale, proprietà, assegnazione di area ASI,ma anche compromesso d'acquisto o promessa di vendita(tutti i contratti devono essere registrati prima di presentare la domanda).

Infine,al momento della presentazione della domanda,i locali dove sarà esercitata l'attività devono già avere la giusta destinazione(ad esempio un negozio di frutta e verdura potrà operare solo in locali la cui destinazione sia commerciale e non in un magazzino,oppure un albergo potrà operare in un'area con destinazione ricettiva e non in un immobile adibito ad abitazione).

La destinazione d'uso si può dimostrare solo con un certificato del comune,oppure una perizia giurata.

È comunque da allegare tutta la documentazione di corredo: preventivi, planimetrie, computo metrico, curriculum dei soci





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