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Tesina di Diritto - "Le Obbligazioni" -Definizione di rapporto obbligatorio e sue fonti-

diritto



Tesina di Diritto


"Le Obbligazioni"


-Definizione di rapporto obbligatorio e sue fonti-


Il rapporto che si instaura tra creditore e debitore viene chiamato rapporto obbligatorio o più semplicemente obbligazione.

Con il termine obbligazione si indicano quei rapporti giuridici nei quali la parte passiva è tenuta ad eseguire una prestazione di natura patrimoniale cioè suscettibile di valutazione economica.

È di natura patrimoniale, per esempio, la prestazione consistente nell'esecuzione di un certo lavoro oppure nella consegna di un certo bene o nel pagamento di una somma di denaro.



Non sono di natura patrimoniale, generalmente, gl 353d31d i obblighi nascenti da rapporti di famiglia, come obblighi dei genitori nei confronti dei figli o quelli del coniuge nei confronti dell'altro coniuge.

L'art. 1173 c.c. stabilisce che le obbligazioni derivano:

Da contratto;

Da fatto illecito;

Da ogni altro atto o fatto idoneo e produrlo in conformità dell'ordinamento giuridico.

Ogni obbligazione da luogo ad un rapporto giuridico che, di regola, ha come parti un debitore che si obbliga ad eseguire una certa prestazione e un creditore che si obbliga a riceverla.

Nei contratti che costituiscono una delle fonti principali di obbligazione assistiamo di norma alla presenza di più obbligazioni che le parti si impegnano ad eseguire.

Prendendo ad esempio il contratto di trasporto esso da luogo, infatti, ad un rapporto giuridico che ha come parti un vettore, che si obbliga a trasportare la merce, e un committente che si obbliga a pagare un prezzo.

I fatti illeciti, al contrario, sono quei comportamenti che cagionano ad altri un danno ingiusto e fanno sorgere, a carico dell'autore, l'obbligo di risarcire il danno e, a favore  danneggiato, il diritto ad essere risarcito.

Si pensi al caso dell'automobilista Tizio il quale, contravvenendo alle norme sulla circolazione stradale, urti l'auto di Caio procurandogli un danno.

Da tale fatto illecito nasce un rapporto giuridico nel quale Caio è creditore ovvero ha un diritto soggettivo relativo di ottenere il risarcimento e Tizio diventa suo debitore essendo obbligato a risarcire il danno causato in base ad una norma (art. 2043 c.c.).


-L'adempimento e l'inadempimento di un'obbligazione-


Il rapporto obbligatorio è di natura temporanea ovvero è destinato a concludersi e a soddisfare gli interessi coinvolti.

I modi con cui tale rapporto viene definito sono diversi a seconda del comportamento delle parti.

Il primo e più importante oltre che frequente modo di estinzione è l'adempimento ovvero l'esatta esecuzione della prestazione dovuta da parte del debitore.

L'art. 1218 c.c. stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuta al risarcimento del danno".

Esattamente vuol dire che la prestazione deve essere eseguita con la dovuta diligenza, dalla persona obbligata, alla persona destinataria nel luogo e nel momento stabilito dalle parti o in mancanza, dalla legge.

L'obbligazione, tuttavia, può anche non essere adempiuta dagli obbligati.

In proposito l'art. 1218 c.c. dispone che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno, se non prova, che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

A seconda della gravità dell'inadempimento si distingue tra inadempimento assoluto e relativo.

È assoluto quando il debitore non ha adempiuto ovvero non può più adempiere e, allo stesso tempo, il creditore non ha più alcun interesse a vedere compiuta la prestazione.



È relativo, invece, quando la prestazione può essere ancora adempiuta dal debitore ma costui è in ritardo ovvero non ha adempiuto nel termine previsto.

Da tale distinzione derivano conseguenze diverse a carico del debitore.

Nel caso di inadempimento assoluto, infatti, il creditore può chiedere un risarcimento del danno che si andrà a sostituire alla prestazione non adempiuta dal debitore (danno emergente e lucro cessante); mentre nel caso di inadempimento relativo il debitore si dice in mora ovvero in ritardo nell'adempimento.

Tale situazione comporta che il debitore sarà sempre tenuto a risarcire il danno solo che il risarcimento dovrà essere corrisposto in maniera ridotta e, comunque, si andrà ad aggiungere e non a sostituire alla prestazione ancora eseguibile.


-Le cause di estinzione diverse dall'adempimento-


Il rapporto obbligatorio può esaurirsi anche per cause diverse dall'adempimento o inadempimento, che ne determinano l'estinzione.

Tra queste le principali sono:

La novazione è un accordo con il quale le parti sostituiscono un'obbligazione nuova a quella  originaria modificandone l'oggetto o i soggetti.

La compensazione è l'istituto per cui quando due soggetti si trovano a essere contemporaneamente creditori e debitori l'uno dell'altro le reciproche obbligazioni si compensano, cioè si estinguono per le quantità corrispondenti e nessuno delle due deve essere adempiuta.

La remissione è la rinuncia volontaria del creditore alla prestazione e ha come effetto l'estinzione dell'obbligazione.

Può essere fatta con dichiarazione espressa o attraverso un comportamento inequivocabile, come la restituzione al debitore del documento da quale risulta l'obbligazione.

La confusione si verifica quando la qualità di debitore e creditore vengano a confondersi in una stessa persona, in tal caso poiché sarebbe impensabile essere creditori di se stessi l'obbligazione si estingue.

L'impossibilità sopravvenuta si verifica quando vi è un oggettiva impossibilità di adempiere ovvero quando sopraggiunge un evento per cui, ragionevolmente, nessuno sarebbe più in grado di eseguire quella specifica prestazione e nel contempo tale impossibilità non sia imputabile al debitore il quale non poteva ragionevolmente prevedere né evitare l'evento che ha reso impossibile la prestazione.







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