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PRINCIPI
Il diritto è frazionato in una pluralità di settori che però non si ripercuote sull'unitarietà dell'ordinamento giuridico. Essa è essenzialmente una mera divisione didattica. Una delle distinzioni più qualificanti è quella che si viene a porre tra diritto pubblico e privato secondo cui il primo disciplinerebbe gli interessi dell'intera collettività mentre il secondo regolerebbe gli interessi dei singoli individui 828b16i . Tale visione è oggi insostenibile in quanto vi sono associazioni private che tutelano interessi collettivi e, a volte, lo stato si assoggetta alle medesime regole adoperate per i privati. Quindi si possono qualificare di diritto pubblico solo le regole che istituiscono e disciplinano il funzionamento interno dello stato e degli altri enti. In tutte le altre norme, invece, non è agevole distinguere il pubblico dal privato. Infatti, in ogni settore convivono disposizioni pubbliche e private dove talvolta prevale l'aspetto pubblicistico poiché si soddisfa in via diretta l'interesse della collettività, e talaltra l'aspetto privato perché viene soddisfatto in via diretta l'interesse di soggetti privati.
Sono di diritto privato le regole e i principi riconducibili al principio di eguaglianza; sono di diritto pubblico le norme che istituiscono una differenza tra soggetti privati ed altri soggetti investiti di autorità (enti). Comunque l'etichetta tradizionale di diritto privato appare inadeguata e va sostituita con diritto civile inteso come diritto in condizioni di eguaglianza.
Esso si fonda su diversi principi quali: personalismo e solidarismo costituzionali, principio di democraticità, principio di divisione dei poteri e di legalità, principio d'eguaglianza.
Il personalismo è basato sulla scelta della Costituzione italiana che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Il principio di tutela della persona è il supremo principio costituzionale che fonda la legittimità dell'ordinamento e la sovranità dello stato.
La tutela della persona e inseparabile dal concetto di solidarietà: la cura dell'altro fa parte del concetto di persona.
Le formazioni sociali hanno rilievo come luoghi in cui si sviluppa la personalità e sono quindi in posizione servente rispetto alla persona. La formazione sociale è meritevole di tutela soltanto se idonea a garantire lo sviluppo di ogni persona che ne fa parte.
Per quanto riguarda il principio di democraticità si può affermare che la democrazia è procedura decisionale che richiede un libero confronto di opinioni e una deliberazione mediante voto non coartato, con prevalenza della maggioranza sulla minoranza. La democrazia è inseparabile dall'eguaglianza e dalla persona. Dalla prima perché non sarebbe altrimenti giustificabile il diritto di partecipazione di tutti alle decisioni; dalla seconda perché non qualunque decisione maggioritaria è legittima.
L'opera di regolamentazione del potere nella
prevenzione dell'abuso è garantita dalla separazione delle funzioni tipiche
dello stato, ciascuna attribuita ad una specifica istituzione che rappresenta
un potere separato: legislativo, esecutivo e giudiziario.
Eguaglia non significa egualitarismo: non si pretende l'eguaglianza di tutti in tutto, prescindere dai meriti e dalle competenze; quel che si richiede è che ogni disparità di trattamento debba essere giustificata come attuazione dei principi costituzionali.
I principi sopra elencati ( democraticità, separazione dei poteri, eguaglianza, personalismo) trovano il momento principale di svolgimento nell'attività legislativa del parlamento, la quale traduce l'indirizzo costituzionale. Sono limiti generali alla funzione legislativa il principio di irretroattività e la riserva di legge. Infatti la legge è idonea a regolamentare solo i rapporti giuridici venuti ad esistenza in un momento successivo alla sua entrata in vigore. L'irretroattività è di rango costituzionale solo in materia penale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso.
La riserva di legge è la previsione (implicita
o esplicita) nella Costituzione di materie che devono essere disciplinate
soltanto con legge. E' vietato al Parlamento rinunziare alla funzione
legislativa e rimettere la disciplina a fonti secondarie. Le riserve si
distinguono in assolute e in relative. La riserva assoluta impone al
legislatore di determinare fin nei dettagli la materia riservata; la riserva
relativa impone invece di determinare la disciplina di principio, lasciando a
fonti secondarie quella di dettaglio. Talvolta
La corte costituzionale ha invece un ruolo di garanzia, essa non può sostituirsi al Parlamento ma deve controllare che gli atti da esso emanati siano conformi alla Costituzione.
Le sentenze della corte costituzionale sono di inammissibilità, d'infondatezza e fondatezza. Con le prime si dichiara semplicemente l'inammissibilità della questione senza accertare se la legge sia costituzionale o no.
Con una sentenza di rigetto
La differenza tra sentenza interpretativa di accoglimento e di rigetto risiede nel fatto che quest'ultima non è vincolante, poiché la disposizione impugnata resta in vigore e non vi è alcun ostacolo a che essa sia applicata in futuro. La sentenza di accoglimento, al contrario, cancella la disposizione dall'ordinamento ed essa non può più essere applicata in nessun modo.
Un ulteriore specie è la sentenza additiva: la corte dichiara una legge incostituzionale per ciò che non dice, e non per ciò che dice.
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