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LA TUTELA GIURISDIZIONALE ORDINARIA
La tutela assicurata dal giudice ordinario ha dei confini, interni ed esterni, disegnati direttamente dal legislatore (artt. 2, 4 e 5 L.n. 2248/1865, all. E - legge sul contenzioso amministrativo - L.A.C.). Ed è sulla base di tali indicazioni legislative che dottrina e giurisprudenza hanno valutato l'ammissibilità dell'esperimento, nei confronti della P.A., delle azioni normalmente proponibili avanti all'a.g.o.
La giurisdizione dell'a.g.o. in relazione agli atti amministrativi è
contrassegnata da confini:
esterni = disposizioni che individuano la competenza giurisdizionale
del g.o. rispetto agli atti amministrativi.
L'art. 2 della L.A.C. stabilisce, per quel che qui interessa, che la cognizione
dell'a.g.o 212h72c ., in relazione agli atti amministrativi, si estende a tutti i
comportamenti della P.A. lesivi di diritti soggettivi, siano essi meri
comportamenti, o comportamenti esecutivi di provvedimenti amministrativi.
Ne deriva che il giudice ordinario conosce le controversie che hanno ad
oggetto:
a. tutti i diritti soggettivi, siano essi
pubblici o privati (cfr. art. 2, cit., "(...) tutte le
materie...civile o politico") .
In realtà, ci sono dei casi in cui, nonostante la controversia abbia ad oggetto
diritti soggettivi, la cognizione è attribuita ad altri giudici:
- giudici speciali (es. Corte dei Conti in materia di pensioni);
- giurisdizione esclusive del g.a. (cfr. lezione 19);
-
arbitrati obbligatori previsti da numerosi contratti conclusi dalla P.A. (N.B.
questi, tuttavia, sono destinati a scomparire per dichiarata incompatibilità
con la Cost. - cfr. Corte Cost. n. 152/96)
b. che siano lesi, direttamente od
indirettamente, dall'azione amministrativa (cfr. art. 2, cit., "(...)
comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione").
Cioè a dire sia quando la P.A. è parte in causa, sia quando la controversia,
concernente il diritto soggettivo, si svolga tra soggetti diversi dalla P.A.
intorno a questioni che comunque interessano l'azione amministrativa;
c. indipendentemente dall'atto, latu
sensu, amministrativo che è stato emanato (cfr. art. 2, cit.,
"(...) ancorché...amministrativa").
Il sindacato del g.o. non si limita al caso in cui la P.A. abbia emanato un
atto di diritto privato, ma si estende anche agli atti amministrativi in
esecuzione dei quali è stato leso un diritto soggettivo.
In proposito, va ricordato che, per effetto della riforma del rapporto di p.i.
operata dal D.Lgs. n. 29/93, come modificato dai successivi interventi (ed in
particolare dalla riforma Bassanini), il g.o. ha competenza sulle controversie
relative ai rapporti di lavoro privatizzati, con esclusione solo dei profili
relativi alle procedure concorsuali per l'assunzione e della materia
pensionistica (cfr. art. 68 D.Lgs. n. 29/93).
interni
= disposizioni che, nell'ambito delle controversie in ordine ad atti
amministrativi di competenza del giudice ordinario, stabiliscono i poteri che
quest'ultimo ha in ordine a detti atti.
Gli artt. 4 e 5 L.A.C. dispongono che il g.o. conosce degli effetti dell'atto
amministrativo in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. Tale cognizione,
limitata alla valutazione di legittimità, non consente, tuttavia, all'a.g.o.
d'incidere sull'atto amministrativo che pure sia riconosciuto illegittimo: il
giudice deve limitarsi esclusivamente a disapplicarlo.
Ne deriva che :
a. la giurisdizione del g.o. in relazione all'atto amministrativo incontra un limite già a livello cognitorio, atteso che l'accertamento dell'atto in parola è limitato alla rilevanza che esso riveste per il giudizio in corso (cfr. art. 4, comma 1, cit) = il g.o. può conoscere della sola legittimità dell'atto, sotto tutti i suoi profili, in funzione della pronuncia che sarà tenuto ad emanare sugli effetti dell'atto stesso, e non con efficacia erga omnes (c.d. accertamento incidentale diretto).
b. il g.o., tuttavia, non può incidere direttamente
sull'atto amministrativo riconosciuto illegittimo, annullandolo o revocandolo
(cfr. art. 4, comma 2, cit.).
In realtà, secondo la giurisprudenza più recente il divieto in parola riguarda
esclusivamente i provvedimenti amministrativi di carattere costitutivo e le
attività materiali della P.A. che sono espressione dei fini istituzionali
dell'ente e della potestà discrezionale dell'amministrazione.
c. il g.o. si deve limitare a disapplicare, ai fini
della singola decisione, l'atto considerato, senza che tale soluzione abbia
efficacia esterna di giudicato (cfr. art. 5, cit.) = l'a.g.o., pur non
potendo invalidare l'atto amministrativo riconosciuto illegittimo, può decidere
la questione sottoposta al suo esame come se l'atto medesimo non
esistesse.
Tale potere è esercitato d'ufficio dal g.o. e trova un limite nel caso in cui
il g.a. abbia già acclarato la legittimità dell'atto in parola con
sentenza resa nel contraddittorio delle parti e dotata di efficacia di
giudicato.
Le azioni proponibili nei
confronti della P.A. sono:
azioni costitutive, che non incidono sui poteri pubblici della P.A. (es. l'azione di annullamento del contratto stipulato da una P.A. nell'esercizio della sua attività di diritto privato);
azioni dichiarative: il giudice ha sempre i potere di accertare la legittimità o meno del comportamento della P.A. e di dichiarare con sentenza l'esito di tale accertamento;
azioni di condanna. In proposito bisogna distinguere:
a. azioni risarcitorie = sempre ammissibili. La P.A. può essere sempre condannata al pagamento di una somma di denaro sia quando essa rappresenta l'oggetto di un'obbligazione contratta in veste di soggetto privato, sia quando essa rappresenta il risarcimento del danno cagionato dalla P.A. nell'esercizio di una potestà pubblica ad una posizione giuridica soggettiva del privato (cfr. sentenza. n. 500/99, anche in caso di lesione di interessi legittimi);
b. azioni reintegratorie = ammissibili solo quando l'amministrazione abbia agito o detenuto qualcosa sine titulo, od oltre il titolo, o sulla basa di un titolo inefficace (es. rimozione di una recinzione abusivamente installata).
azioni possessorie (azione di reintegrazione ed azione di manutenzione) e quasi possessorie (azione di denuncia di nuova opera ed azione di danno temuto), ammissibili a fronte di tutte le attività che l'amministrazione ponga in essere iure privatorum, sine titulo e senza potere.
altre azioni. Di particolare rilievo sono:
a. il sequestro ed i provvedimenti d'urgenza ex. art.
700 Cod. Proc. Civ., che, in linea generale sono
ritenuti inammissibili in tutti i casi in cui possono comportare un diretta
ingerenza sul provvedimento amministrativo (modificazione, revoca,
sospensione), od alterare la destinazione dei beni demaniali o del patrimonio
indisponibile;
b. convalida di sfratto, che è ritenuta
ammissibile.
Le sentenze del giudice ordinario possono essere portate ad esecuzione attraverso
il processo di esecuzione forzata anche nel caso in cui siano emesse nei
confronti della P.A., fermi i limiti individuati dalla giurisprudenza con
riferimento:
a. ai beni, che possono essere sottoposti ad espropriazione solo se appartengono al patrimonio disponibile;
b. ai crediti, che possono essere pignorati solo se originati da rapporti di diritto civile;
c. all'esecuzione in forma specifica,
ammissibile salvo che "risulti eccessivamente onerosa per il
debitore" (cfr. art. 2058 Cod. Civ.) o la "distruzione della cosa sia
di pregiudizio per l'economia nazionale (cfr. art. 2933 Cod. Civ.).
Al contrario, la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie reputano
inapplicabile l'art. 2932 Cod. Civ. (esecuzione in forma specifica dell'obbligo
di concludere il contratto), attesa l'impossibilità del giudice di sostituirsi
alla P.A. nella valutazione dell'interesse pubblico.
La giurisdizione del g.o. nei confronti della P.A.
abbraccia tutti i comportamenti lesivi di tutti i diritti soggettivi, che siano
lesi, direttamente od indirettamente, dall'azione amministrativa
indipendentemente dall'atto amministrativo che è stato adottato (confine
esterno).
L'a.g.o., tuttavia, in relazione agli atti amministrativi, ha una cognizione
limitata:
- il g.o. può conoscere della sola legittimità dell'atto, in tutti i
suoi aspetti;
- l'accertamento ha rilevanza esclusivamente per il giudizio in corso;
- qualora sia acclarata l'illegittimità dell'atto, il g.o. ha solo il
potere di disapplicarlo (confini interni).
Entro questi confini, e con questi limiti, sono esperibili nei confronti
della P.A. la maggior parte delle azioni ordinarie (es. costitutive,
dichiarative,di condanna, possessorie...)
Domande
Queste sono delle domande
che abbiamo preparato per darti un'idea di come si struttura una domanda
durante un esame universitario.
Se, invece, vuoi effettuare il test di valutazione su questa lezione vedi al
menù laterale.
1. Cosa s'intende per "giustizia amministrativa" ?
2. In cosa si differenziano Ii rimedi giurisdizionali e quelli amministrativi?
1. La giustizia amministrativa ha funzione:
a) di tutela del singolo dai comportamenti lesivi della P.A.
b) di controllo e garanzia della legalità dell'azione amministrativa
c) di tutela e garanzia della sfera giuridica del singolo dal comportamento lesivo della P.A., attraverso l'accertamento del corretto esercizio del potere amministrativo (v)
d) di tutela e garanzia della sfera giuridica del singolo dal comportamento illecito e lesivo della P.A., attraverso l'accertamento del corretto esercizio del potere amministrativo.
2. La tutela offerta dalla Corte dei Conti è:
a) un rimedio amministrativo (v)
b) un rimedio giurisdizionale
c) non è un mezzo di giustizia amministrativa
3. I rimedi amministrativi:
a) sono procedimenti amministrativi (v)
b) non sono procedimenti amministrativi
c) sono procedimenti d'ufficio
d) sono procedimenti di primo grado
e) sono procedimenti ad iniziativa di parte (v)
f) sono procedimenti di secondo grado (v)
4. Il processo amministrativo:
a) procedimento amministrativo di primo grado
b) procedimento amministrativo di secondo grado
c) non è un procedimento amministrativo (v)
d) è un giudizio ordinario con differenza soggettive
e) è un giudizio peculiare (v)
f) non è un giudizio
5. Quali mezzi di giustizia amministrativa garantiscono maggiormente il cittadino nei confronti dei comportamenti della P.A.?
a) i rimedi giurisdizionali (v)
b) i rimedi amministrativi
c) non c'è differenza alcuna, poiché tutti gli strumenti di giustizia amministrativa sono hanno la stessa funzione primaria e secondaria.
d) Il ricorso al Presidente della Repubblica ed il giudizio davanti all'a.g.o.
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