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FONTI DEL DIRITTO ITALIANO - GERARCHIA DELLE FONTI

diritto



FONTI DEL DIRITTO ITALIANO


Le fonti del diritto sono quegli atti che producono, modificano o abrogano norme giuridiche. Le fonti del diritto italiano sono costituite in prevalenza da atti e in piccola parte da fatti.


GERARCHIA DELLE FONTI


In base al principio dei gerarchia le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore. I diversi gradi sono:


1)costituzione e leggi costituzionali

2)leggi e altre fonti primarie

3)regolamenti (fonti secondarie).



1)COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI


La Costituzione italiano entra in vigore il 1 Gennaio 1948. E' rigida cioè non può essere modificata da norme di grado inferiore. Le norme costituzionali possono essere modificate solo da leggi costituzionali.





2)FONTI PRIMARIE: LE LEGGI


Si trovano sotto la Costituzione e le leggi costituzionali. La fonte primaria è costituita dalle leggi ordinarie del parlamento. Le leggi vengono approvate dal parlamento e in seguito promulgate dal presidente della repubblica.



FONTI PRIMARIE: ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE


Il Governo non ha il potere legislativo tuttavia in casi previsti dalla Costituzione può emettere atti aventi forza di legge. Sono di due tipi:


-decreti legge= emanati per necessità e urgenza dal Governo; decadono dopo 60 giorni se non sono approvati dal Parlamento


-decreti legislativi= deliberati dal Governo su delega del Parlamento.



ALTRE FONTI PRIMARIE


Esistono fonti che possono produrre norme primarie ma solo su specifiche materie. Sono:


-leggi regionali= approvate dai consigli regionali, valgono solo dentro la regione;


-leggi provinciali= solo di Bolzano e di Trento che hanno potere legislativo.


Esistono anche i regolamenti comunitari che sono delle leggi emanate dalla comunità europea (UE); le norme emanate sono immediatamente efficaci negli stati membri dell'UE.



3)FONTI SECONDARIE: I REGOLAMENTI


Si collocano al terzo grado della scala gerarchica. Le fonti secondarie sono costituite da vari tipi di regolamenti adottati dal potere esecutivo (Governo) oppure dagli enti pubblici territoriali (Regioni, Comuni). Non possono contenere norme in contrasto con le leggi altrimenti sono illegittimi. Lo scopo dei regolamenti è stabilire norme per l'applicazione delle leggi.


-Regolamenti esecutivi= quando le leggi si limitano a regolare una certa materia spetta al potere esecutivo definire le modalità di attuazione della stessa.


-Regolamenti indipendenti= emanati dal potere esecutivo, disciplinano materie che non sono regolate dalla legge.







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