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Il
comportamento del creditore assume rilievo giuridico soprattutto con riguardo
all'esercizio della facoltà di chiedere l'esecuzione della prestazione. La
richiesta di pagamento (nelle forme della diffida ad adempiere e
dell'intimazione) e il ricevimento della prestazione hanno chiari caratteri di
tipicità ma non ricorrono necessariamente in tutte le obbligazioni. Difatti è
ormai noto che le obbligazioni di denaro sono portables: devono essere eseguiti
al domicilio del creditore senza bisogno di una preventiva richiesta, sebbene
quest'ultima abbia rilievo ai fini del decorso della prescrizione. Si pensa che
rientri nel contenuto del diritto del creditore la facoltà di disposizione del
credito, a cui può conseguire quella modificazione soggettiva del rapporto, dal
lato attivo, che prende il nome di cessione del credito e quella causa di
estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento che è nota come
remissione del debito. Il primo degli atti tipici di esercizio del credito è
costituito dalla richiesta di adempimento. La funzione più semplice e più
intuitiva della richiesta consiste nell'invitare il debitore a eseguire senza
indugio
La richiesta di pagamento è una manifestazione di volontà rivolta al conseguimento di una prestazione che al richiedente è dovuta. Non sono necessarie formule sacramentali. Qualsiasi espressione può essere utile, se serve ad esprimere in maniera non equivoca la pretesa del creditore. Per sua intrinseca natura la richiesta è dichiarazione unilaterale ricettizia. Una maggiore complessità la richiesta assume ove sia diretta a provocare la risoluzione automatica di un contratto con prestazioni corrispettive. E' necessario che il creditore manifesti espressamente l'intento di conseguire, oltre all'effetto che logicamente deriva da qualsiasi richiesta di tal genere, anche l'effetto ulteriore di provocare o impedire la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive. La manifestazione deve essere inequivocabilmente diretta al conseguimento di entrambi gli effetti. Si è quindi precisato che la richiesta o intimazione di adempiere (1219) è un atto giuridico unilaterale ricettizio di natura non negoziale. Il requisito della forma scritta non è imposto per qualsiasi richiesta di adempimento, ma soltanto per quelle specifiche intimazioni che sono necessarie, rispettivamente, ai fini della costituzione in mora del debitore e della risoluzione automatica o di diritto di un contratto con prestazioni corrispettive. (1219 e 1454) La forma scritta richiesta è generica; sono sufficienti gli estremi della scrittura privata. Ai fini dell'esecuzione della prestazione può essere previsto, per patto o sulla base di altri presupposti legali, un termine di scadenza (1183). In tal caso si danno le seguenti possibilità: che il termine sia apposto nell'interesse del debitore ; nell'interesse del creditore; nell'interesse di entrambi. Il creditore non può
Esigere la prestazione prima che sia scaduto il termine posto a favore del debitore, ma un'eventuale richiesta non è priva di qualsiasi valore giuridico: può produrre effetti dalla data di scadenza (ora per allora). Il creditore può esigere immediatamente la prestazione prima che sia scaduto il termine posto a suo favore: il vantaggio concesso al creditore sta nella possibilità di rifiutare la prestazione che gli sia offerta prima della scadenza, ma resta ferma la possibilità di pretendere il pagamento anche prima della scadenza a lui favorevole. Il termine può non essere previsto, ma lasciato alla discrezionalità del debitore, quando nel contratto sono apposte le clausole cum voluerit e cum potuerit, che sono legittime nei limiti in cui non rimettano la decisione al totale arbitrio del debitore. Il creditore che intenda esigere la prestazione potrà rivolgersi al giudice il quale fisserà un termine sulla base di un duplice parametro di valutazione: le circostanze; gli interessi delle parti. Vige allora la regola dell'immediata esigibilità della prestazione con la conseguente facoltà del creditore di procedere alla richiesta subito ovvero in un momento successivo, liberamente scelto. Nel codice non esistono norme specifiche sul luogo della richiesta. La richiesta deve pervenire nel luogo, informalmente indicato come indirizzo, in cui il debitore sia reperibile, ancorché possa trattarsi di luogo diverso da quelli ufficialmente definiti dal codice quale domicilio o residenza.
Il creditore può rifiutare una prestazione che sia quantitativamente inferiore alla misura dell'obbligo, seppure si tratti di una prestazione che per sua natura sia suscettibile di frazionamento in parti, ciascuna capace di conservare in proporzione il valore e la funzione economica dell'intero adempimento. Non vi è dubbio che quando la prestazione è divisibile e soggettivamente semplice, una pluralità di adempimenti parziali non soltanto sia possibile ma in qualche caso possa prestarsi a soddisfare efficacemente gli interessi delle parti. E' pure incontestabile che una tale modalità di adempimento non possa essere unilateralmente imposta al creditore e presupponga in ogni caso un accordo tra le parti (1181). Nella facoltà di rifiuto del creditore è stata ravvisata una forma di tutela preventiva volta ad impedire al debitore di liberarsi in maniera irregolare a causa di un'oggettiva difformità tra la prestazione offerta e quella dovuta. Anche un mancato adempimento non grave giustifica il rifiuto, che ha la sola conseguenza di lasciare in vita il rapporto fino al regolare e integrale soddisfacimento dell'interesse del creditore. La mancanza di un apprezzabile interesse del creditore all'adempimento parziale può condurre all'estinzione del rapporto, se si tratti di contratto con prestazioni corrispettive: difatti, è previsto che il creditore, in tal caso, possa sciogliersi unilateralmente dal vincolo, qualora non ritenga di avvalersi del diritto. L'art. 1181 deve essere posto a confronto con la disciplina della risoluzione giudiziale per inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive (1455). Ne derivano due deduzioni simmetriche:
si prende atto che il creditore non può sempre chiedere la risoluzione del contratto ma può sempre rifiutare la prestazione quantitativamente inesatta, quale che sia la gravità del mancato adempimento (1181).;
al tempo stesso al creditore è preclusa in ogni caso la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, qualora, avuto riguardo al suo interesse, l'inadempimento del debitore sia di scarsa importanza. In base alla seconda deduzione l'accettazione della prestazione parziale non comporta alcuna rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive, se la parte rimasta inadempiuta non sia di scarsa importanza. L'accettazione della prestazione parziale non esclude la possibilità di valutare il comportamento del debitore nei termini di un inadempimento tale da incidere sulle sorti dell'intero rapporto.
Indici relativi alla nozione di prestazione
parziale possono desumersi dai requisiti legalmente richiesti per la validità
dell'offerta necessaria ai fini della costituzione in mora del creditore, il
quale rifiuti di ricevere la prestazione o di cooperare all'adempimento. Il
legislatore usa tuttavia una forma che non è circoscritta al solo pagamento, ma
si estende a ricomprendere qualsiasi prestazione dovuta. Restano dunque escluse
le prestazioni di non fare; anche nel caso delle prestazioni di fare il
concetto di adempimento parziale fa nascere delicati problemi sistematici. Nel
caso delle prestazioni di lavoro subordinato si ha riferimento al numero delle
ore lavorative; e talvolta si richiama l'art.
In due casi il creditore non può rifiutare di ricevere un adempimento parziale: se egli si è preventivamente accordato con il debitore in tal senso; se la legge o gli usi prevedano che il pagamento parziale sia liberatorio. L'accordo relativo al frazionamento del prezzo può risalire al momento della conclusione del contratto ma può anche perfezionarsi nel corso del rapporto. Resta ferma la necessità di una ricostruzione del regolamento contrattuale in base ai generali canoni ermeneutici. In mancanza di un accordo non equivoco, non può bastare un isolato atteggiamento di tolleranza: il creditore che accetti per una volta un acconto non deve vedersi imporre in seguito un pagamento rateale e ben può pretendere che il resto gli sia versato in un'unica soluzione; ma è eccessivo pretendere un consenso manifestato soltanto per mezzo di una dichiarazione. Le deroghe legali si riferiscono: alla impossibilità parziale della prestazione; alla divisione dell'obbligazione fra i coeredi (ipotesi di attuazione parziaria dell'obbligazione); ai pagamenti della cambiale e dell'assegno bancario; infine ai pagamenti della pubblica amministrazione in base agli stanziamenti previsti in bilancio o con rinvio del saldo agli esercizi futuri.
Il caso dell'inesattezza qualitativa è previsto dalla disposizione che consente al creditore di rifiutare di ricevere una prestazione diversa da quella dovuta, anche se il valore è uguale o maggiore (1197). Il rifiuto di ricevere il mezzo di pagamento sostitutivo non può essere esercitato in maniera contraria a correttezza. A tal fine potrà tenersi conto: dell'intento di creare difficoltà al debitore, del comportamento tenuto costantemente dalle parti nei loro reciproci rapporti e dell'assenza di un giustificato motivo. Comunque, non vi è dubbio che le transazioni commerciali più ingenti si compiano sul presupposto implicito che si possa ricorrere ampiamente ai nuovi mezzi di pagamento. La norma così ricostruita ha già conosciuto talune applicazioni che sembrano preludere al riconoscimento dell'efficacia liberatoria di tutti quei mezzi di pagamento che garantiscano al creditore la disponibilità della somma di denaro dovuta. Salvo patto contrario espresso, il creditore in linea di principio non potrebbe rifiutare l'esecuzione del debito pecuniario con titoli di credito sicuri, a meno che una tale forma di esecuzione dell'obbligazione non risulti per lui effettivamente più onerosa. La normativa della correttezza sempre presuppone tuttavia una valutazione delle circostanze del fatto. E' pertanto per molti aspetti opportuno che l'ordinamento si trasformi nel senso di prevedere in maniera testuale e non equivoca i casi o comunque le generali categorie di ipotesi in cui il pagamento con mezzi solutori alternativi e sicuri sia liberatorio. Vi sono ipotesi di inesattezza qualitativa che, entro certi limiti, sono dalla legge reputate tollerabili alla stregua di un criterio di normalità. Un tale criterio si fonda per lo più su due parametri costanti: la non idoneità dell'oggetto della prestazione all'uso cui il medesimo è destinato; l'apprezzabile diminuzione del suo valore economico. Se i limiti di tolleranza sono superati, il creditore non soltanto può rifiutare la prestazione ma può avvalersi dei rimedi legalmente previsti nelle singole ipotesi salvo il risarcimento del danno.
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