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DIRITTO COMMERCIALE - IL DIRITTO DELL'IMPRESA - LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

diritto



Nel nostro sistema si puo' determinare una precisa parte di articoli e leggi riferita agli imprenditori cioe' a quei soggetti che esercitano profesionalmente un'attivita' economica organizzata, finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Nell' opzione della nostra costituzione per un sistema giuridico che riconosce la proprieta' privata e la liberta' di iniziativa economica (art. 41 e 42 cost). Il nostro sistema su basa sull' ECONOMIA DI MERCATO:

  1. tendenziale liberta' dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettivita' e nonche' di modellare secondo scelte ispirate alla logica del tornaconto personale il proprio comportamento sul mercato.
  2. liberta' di pluralita' di operatori economici sia pubblici che privati.
  3. liberta' di competizione economica e commerciale.

Parliamo di liberta' commerciali relative in quanto strumentalizzate alla realizzazione del benessere collettivo in quanto indirizzate o quanto meno controllate dagli interventi pubblici; ma pur sempre liberta' e poi ci sono liberta' destinate a svilupparsi nella sfera del diritto privato fin quando si resta in una cornice istituzionale che non si basi sulla proprieta' collettivadei mezzi di produzione e sulla esclusiva avocazione alla mano pubblica. Nel nostro sistema come negli altri in cui l'economia e' libera e mista, il fenomeno imprenditoriale costituisce percio' l'asse portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive ma tenendo sotto controllo questo sviluppo con un ambiente giuridico propizio ordinato e razionale. Obiettivo perseguito attraverso una normativa che riguarda sia i singoli rapporti economici sia l'attivita' di impresa(come i contratti, le obbligazioni e la tutela del credito) e una parte della normativa che regola l'organizzazione e l'esercizio dell'attivita' dell'impresa unitariamente considerata. Infatti gli imprenditori sono assoggettati a particolari statuto professionali (gli statuti societari). Il diritto commerciale moderno e' appunto la parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l'attivita' e gli atti d'impresa, e' il diritto privato delle imprese, parte centrale del diritto privato dell'economia. (il capitolo dell'introduzione si chiude con una parte riguardante la evoluzione storica del diritto commerciale nei secoli decisamente poco rilevante per lo studio di questa materia).



CAPITOLO 1: L'IMPRENDITORE Definizione generale dell'imprenditore e' data dal legislatore nell'articolo 2082 c.c. :" e' imprenditore colui che esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata al fine della produzione ,distribuzione o scambio di beni o servizi". Il cod.civ. distingue vari tipi di imprese e imprenditori a base di tre criteri certi:

  1. l'OGGETTO DELL'IMPRESA che determina la distinzione tra im prenditore agricolo e imprenditore commerciale (risp.   art.2135 e art.2195)
  2. DIMENSIONE DELL'IMPRESA:che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore e, di riflesso, il medio-grande (art. 2083)
  3. LA NATURA DEL SOGGETTO che esercita l'impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di societa' ed impresa considerata pubblica.

Quindi classificando le imprese si capisce che alcune regole valgono per alcune e non per altre ma l'eccezione c'e' infatti esistono norme applicabili a tutti gli imprenditori e si parla quindi di STATUTO GENERALE DELL'IMPRENDITORE che comprende parte della disciplina dell'azienda e dei segni distintivi, disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune norme sui contratti sparse nel codice. E' poi identificabile una statuto dell'imprenditore commerciale che vi rientrano la regolamentazione dell'iscrizione nel registro delle imprese,la pubblicita' legale, la rappresentanza commerciale,le scritture contabili, il fallimento e altre meno importanti procedure conconrsuali. Poche sono invece le disposizioni che riguardano gli imprenditori agricoli e i piccoli imprenditori che hanno solo l'obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese ma con un diverso rilievo al confronto con gli altri imprenditori. Importante e' la differenza tra impresa privata e pubblica dove la prima ha gli oneri suddetti e la seconda e' quasi del tutto esonerata da tale regolamentazione e non e' soggetta a fallimento, praticamente lo statuto generale dell'imprenditore e', almeno nella sua completezza, sta per statuto proprio dell'imprenditore privato commerciale non piccolo. E' percio' dalla nozione generale di imprenditore che si deve partire per identificare chi e' imprenditore commerciale. Non si puo' essere imprenditori commerciali se non si e' imprenditori, se l'attivita' svolta non risponde ai requisiti fissati nella nozione generale dell'imprenditore data dall'art. 2082. Ripartendo sempre da questa nozione ci si puo' allargare a una definizione piu' specifica fornitaci dagli economisti che descrivono la figura dell'imprenditore, idenficandola nel soggetto che nel processo economico svolge la funzione intermediaria fra chi dispone dei necesseari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione l'imprenditore coordina e organizza e dirige,secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo assumendo su di se' il rischio relativo; il rischio cioe' che i costi non siano maggiori dei ricavi per mancanza di domanda o situazione di mercato. L'esposizione al rischio d'impresa giustifica poi il potere dell'imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima acquisizione da parte dello stesso dell'eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profitto). E proprio nell'intento di conseguire il massimo profitto si ravvisa il tipico movente dell'attivita' imprenditoriale. Ora pero' dobbiamo fissare i requisiti necessari e sufficienti affinche un soggetto possa acquistare le qualita' dell'imprenditore e ci ha pensato il legislatore e sempre dall'art. 2082 si puo',desumere la distinzione tra chi e' o non e' imprenditore e achi vadano o non vadano applicate date norme del codice civile, vi si ricava che l'impresa e' ATTIVITA' (serie coordinata di atti con una funzione unitaria)ed e' attivita' caratterizzata sia da uno SPECIFICO SCOPO cioe' produzione o scambio di beni o servizi, e sia da specifiche MODALITA' DI SVOLGIMENTO cioe' l'oraganizzazione, economicita' e professionalita'. Altri requisiti non sono espressamente richiesti. Viene spesso contenstato che siano altresi' richiesti altri requisiti indispensabili come: l'intento dell'imprenditore di ricavare un profitto dall'esercizio dell'impresa (scopo di lucro); la destinazione al mercato dei beni e dei servizi prodotti e soprattutto la liceita' dell'attivita' svolta. Ritornando al concetto che l'impresa e' attivita' cioe' serie di atti coordinati al fine di produrre beni o sevizi. E', in sintesi, ATTIVITA' PRODUTTIVA, tale ponendosi considerare anche l'attivita' di scambio in quanto volta ad incrementare l'utilita' dei beni spotandoli nel tempo e/o nello spazio. Per qualificare una data attivita' come produttiva e' irrilevante la natura dei beni e dei servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. Ricorrendo agli altri requisiti richiesti e' impresa anche la produzione di servizi di natura assistenziale, culturale o ricreativa. E' altresi' rilevante che l'attivita' produttiva possa nel contempo qualificarsi come attivita' di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Quindi non e' attivita' produttiva l'attivita' di mero godimento che non da luogo alla produzione di nuovi beni o servizi ma bisogna ricordare anche le societa' di investimento che se negli atti di investimento, di speculazione e di finanziamento, quando siano coordinati in modo di farne un'attivita' unitaria vanno a configurare una nuova impresa commerciale senza produrre beni o servizi e lo sono certamente anche le cosidette HOLDING che hanno come unico oggetto esclusivo l'acquisto e la gestione di altre societa'. Cambiando argomento e ritornando alla descrizione di impresa dove uno dei requisiti essenziali e' la ORGANIZZAZIONE: infatti non e' concepibile attivita' senza programmazione e coordinamento nella serie di atti in cui essa si sviluppa, e non e' altrettanto concepibile attivita' di impresa senza l'impiego coordiinato di fattori produttivi come capitale e lavoro propri e/o altrui. Normale e tipico e' che la funzione organizzativa dell'imprenditore si concretizzi nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso, formato da persone e da beni strumentali. Ma e' altrettanto vero che e' imprenditore anche chi opera utilizzando solo il fattore capitale ed il proprio lavoro, senza dar vita ad un apparato produttivo strumentale o con tanti sottoposti: in conclusione, la quali 232e46c ta' di imprenditore non puo'essere negata, per difetto del requisito dell'organizzazione, sia quando l'attivita' e' esercitata senza l'ausilio di collaboratori (autonomi o subordinati),sia quando il coordinamento dei fattori produttivi(capitale e lavoro proprio) non si concretizzi nella creazione di un apparato o di un complesso aziendale materialmente percepibile. Requisito dell'organizzazione si ridimensiona ancor di piu' quando si parla di IMPRESA E LAVORO AUTONOMO: cioe' quando tutto il processo produttivo si basa esclusivamente sul lavoro personale del soggetto agente e si non si utilizzano ne' lavoro ne' capitali altrui cioe' faccia difetto la cosidetta eteroorganizzazione. Comunque si arriva alla conclusione che per aversi una impresa autonoma anche se piccola si debba superare quella linea della semplice autoorganizzazione del proprio lavoro perche' legalmente si rimane semplicemente prestatori di opera manuale perche' per aversi impresa c'e' sempre bisogno di un minimo utilizzo di lavoro altrui o capitale altrui, in mancanza di cio' si avra' semplice lavoro autonomo non imprenditoriale. Altro requisito dell'impresa e' l'ECONOMICITA' ,considerata quasi superflua e richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell'attivita' ed al concetto di attivita' economica. L'impresa deve essere indirizzata secondo un metodo economico cioe' tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati praticamente si devono almeno avere ricavi pari ai costi assicurandone la autosufficienza economica. Non e' quindi imprenditore chi, soggetto pubblico o privato, produca beni o servizi che vengano erogati gratuitamente o a prezzo politico, tale cioe' da far oggettivamente escludere la possibilita' di coprire con i ricavi i costi. Ultimo requisito richiesto dall'art. 2082 e' la PROFESSIONALITA': cioe' l'esercizio abituale e non occasionale di una data attivita' produttiva. La continuita' naturalmente non deve essere forzata per alcune imprese quali quelle stagionali o la professionalita' non esclude la pluralita di attivita' con capo un'unico imprenditore ecc. Esaurita l'esposizione dei requisiti essenziali richiesti dal legislatore, non resta da vedere se altri ne debbano ricorrere altri per qualificare un soggeto come imprenditore.

  • lo scopo di lucro e' requisito essenziale? Si risponde che essenziale e' solo che l'attivita' venga svolta secondo modalita' astrattamente lucrative, irrilevante e' che un profitto venga poi realmente conseguito, sia fatto che l'imprenditore devolva integralmente ai fini altruistici il ricavato conseguito.(lucro oggettivo). Nulla si oppone, a che si affermi che requisito essenziale dell'impres sia l'economicita' e non lo scopo di lucro.
  • Puo' essere considerato imprenditore colui che produce beni o servizi  destinati a uso e consumo personali? E' i mpresa la cosidetta impresa per conto proprio? L'opinione generale e' negativa, l'impresa per conto proprio pur concedendosi che per l'acquisto della qualita' di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato ma tuttavia non possono essere considerate imprese come la coltivazione di un fondo a scopo famigliare, la costruzione di appartamenti non destinati alla vendita.
  • Un imprenditore puo' essere considerato tale anche se l'attivita' produttiva e' illecita,immorale o mafiosa? Chi esercita un'attivita' illecita e' sempre un imprenditore con vantaggi e svantaggi dipendendo pero' da quale illecita' compie.

Altra cosa importante da discutere e' L'IMPRESA E LE PROFESSIONI INTELLETTUALI : esistono infatti attivita' produttive per le quali la qualifica imprenditoriale e' esclusa in via di principio dal legislatore stesso ed e' il caso delle professioni intellettuali, infatti i liberi professionisti non sono mai, in quanto tali, imprenditori. I liberi professionisti diventano imprenditori solo se e in quanto la professione intellettuale e' esplicata nell'ambito di un'altra attivita' di per se' qualificabile come impresa, per contro un professionsta libero o artista che si limita a svolgere la propria attivita' non diventera' mai imprenditore.

CAPITOLO 2:   LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI:

L'IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE: questi due tipi di imprenditori vengono distinti dal legislatore in base all'oggetto della loro attivita' dove quelli commerciali sono destinatari di un'ampia e articolata disciplina fondata sull' obbligo dell'iscrizione al registro delle imprese, obbligo di scritture contabili e l'assoggettamento al fallimento e altre procedure concorsuali. La nozione di imprenditore agricolo e' essenzialmente negativa, la sua funzione e' quella di restringere l'ambito di applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale: chi e' impenditore agricolo e' essenzialmente sottoposto alla disciplina per l'imprenditore in generale ed e' esonerato dalle scritture contabili(dal 1993) ,e all'assoggettamento alle procedure concorsuali. Quindi stabilire se un imprenditore e' agricolo o commerciale serve a delimitare i vari esoneri che toccano ai primi in confronto ai secondi. Ultimamente si comincia a parlare di una terza categoria detta delle IMPRESE CIVILI, imprese non menzionate direttamente dal legislatore ed individuabili in base al criterio meramente negativo di non poter essere qualificate ne' agricole ne' commerciali dove queste imprese sarebbero soggette solo alla disciplina in generale per l'imprenditoria e non a quella delle imprese commerciali, con conseguente allargamento della zona di esonero di tale normativa. Ora passiamo piu' nello specifico nella descrizione dell' IMPRENDITORE AGRICOLO che nell'art.2135 codice civile originariamente diceva:" E' imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione di un fondo, alla silvicultura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse, si reputano attivita' connesse le attivita' dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". Quindi le attivita' agricole possono percio' essere distinte in due grandi categorie:

  1. attivita' agricole essenziali.
  2. attivita' agricole per connessione.

Questa distinzione e' stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta dal decr.legs 228/2001. In breve , oggi anche l'attivita' puo' dar luogo ad ingenti investimenti di capitali e a sollevare sul piano giuridico esigenze di tutela del credito non molto diverse da quelle che sono alla base della disciplina delle imprese commerciali. Ritornando alla nuova nozione di imprenditore agricolo del 2001 si e' optato per la seguente impostazione, cioe' che l'imprenditore e' colui che ha una produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale, quindi l'attuale formulazione dell'art.2135 ribadisce che l'imprenditore agricolo e' chi esercita una delle seguenti attivita', coltivazione di un fondo,selvicoltura, allevamento e attivita' connesse specificando che per le suddette attivita' si intendono le attvita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico naturale o di una fase necessaria del ciclo stesso (vi rientrano gli orticoltori,coltivatori di funghi, allevamenti in batteria e la zootecnia, allevamenti di cavalli da corsa e da pelliccia e le imprese ittiche). Questa descrizione riguarda il prima parte dell'art.2135 invece per quanto riguarda il secondo comma si va a parlare delle ATTIVITA' AGRICOLE PER CONNESSIONE: sotto il profilo dell'attuale(questa parte nella nuova nozione viene affrontata al terzo comma) nozione di imprenditore agricolo si realizza un significativo ampliamento che considera attivita' connese:

a)  le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente da un'attivita' agricola essenziale.

b) Le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediantevl'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente utilizzate nell'attivita' agricola esercitata, comprese quella di valorizzazzione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attivita' agrituristiche.

Le due descrizioni fatte sopra sono attivita' oggettivamente commerciali ma in quanto connesse alla loro principale attivita' agricola vengono, antro certi limiti considerate tali anch'esse. Quindi ora come prima della nuova nozione fornita nel 2001,due erano e sono le condizioni al riguardo necessarie : innanzitutto che il soggetto che la esercita sia gia' qualificabile imprenditore agricolo in quanto svolge come attivita' primaria una delle tre attivita' agricole tipiche e inoltre attivita' coerente con quella connessa(connessione soggettiva). Quindi e' imprenditore agricolo il viticoltore che commercializza il suo vino ma e' considerato imprenditore commerciale colui che commercializza un prodotto agricolo altrui. La connessione soggettiva pero' non e' sufficiente c'e' bisogno di una connessione oggettiva fra le due attivita',necessario e sufficiente e' infatti solo che si tratti di attivita' aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attivita' agricola essenziale, in breve e' sufficiente che le attivita' connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attivita' agricola essenziale. Ora passiamo a descrivere il IMPRENDITORE COMMERCIALE che e' colui che svolge una delle attivita' elencate nell'art.2195 cioe':

  1. attivita' industriale diretta alla produzione di beni e servizi (tutte quelle imprese che posso essere qualificate tali in quanto fanno una produzione a livello industriale.
  2. attivita' intermediaria nella circolazione di beni e servizi, praticamente le imprese di puro commercio come il venditore all'ingrosso o al minuto
  3. attivita' di traporti di beni o persone per acqua, terra e aria.
  4. attivita' bancaria e assicurativa(sempre funzione di intermediazione di quel bene particolare chiamato denaro invece l'attivita' assicurativa produce particolari servizi quindi e' di produzione).
  5. altre attivita' ausiliarie delle precedenti dove vi rientrano le agenzie di mediazione,di deposito, di commissione, di spedizione, di pubblicita' commerciale, di marketing ecc. Che possono tutte essere considerate produttrici di servizi quindi una ulteriore sottocategoria delle imprese del numero 1.

Da qui si puo' capire che le imprese dei punti 3,4,5 sono semplici sottospecie dei primi due punti che si distinguono in imprese produttrici ed intermermediarie. Come gia detto c'e' una terza specie di impresa che non e' menzionata dal legislatore ma che va via via qualificandosi e cioe' l' IMPRESA CIVILE : l'imprenditore civile, in quanto ne' agricolo ne' commerciale, sarebbe sottoposto solo allo statuto generale dell'imprenditore, ma non a quello dell'impenditore generale, percio' non fallirebbe. Vengono qualificate imprese civili:

a)  imprese che producono beni senza trasformare materie prime quali le imprese minerarie e le imprese di caccia e pesca.

b) Imprese che producono servizi senza trasformare materie prime naturalmente diverse da quelle previste nel punto 3 dell'art.2195. vi rimangono quindi quelle produttrici di spettacoli, agenzie matrimoniali.

In sintesi sarebbero imprese civili, tutte quelle imprese ausiliarie di attivita' non commerciali. Pero' questa elencazione e soprattutto questa ulteriore suddivisione delle imprese non e' condivisa dalla dottrina prevalente. Si arriva percio' alla conclusione che l'art.2195 va letto come se dicese: e' attivita' commerciale quella diretta alla produzione di beni o servizi non agricoli e quella rivolta alla circolazione di beni non qualificabile come agricola per connessione. Piu' sinteticamente e' imprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo. Per le imprese civili non resta alcun spazio.   PICCOLO IMPRENDITORE, IMPRESA FAMIGLIARE: La dimensione dell'impresa e' il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori. Il cod.civ distingue il piccolo imprenditore e quello medio-grande. Il piccolo imprenditore e' sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore ed e' esonerato dal tenere le scritture contabili, dal fallimento e da altre procedure concorsuali e ha di regola ora l'iscrizione ai pubblici registri con funzione di pubblicita' notizia. Diverso e' il discorso per la legislazione speciale. In questa la piccola impresa o alcune specifiche piccole imprese sono destinatarie di una ricca ed articolata disciplina, ispirata dalla finalita' di favorirne la sopravvivenza attraverso provvidenze ed agevolazioni lavoristiche e tributarie. Nel cod.civ e' espressamente detto nell'art.2083: " e' imprenditore piccolo il coltivatore del fondo, gli artigiani, piccoli commercianti, e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". Quindi per aversi una piccola impresa e' necessario che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa; il suo lavoro e quello degli eventuali parenti che collaborano nell'impresa prevalgano rispetto al lavoro altrui e ai capitali altrui investito nell'impresa;non e' percio' mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali nell'impresa anche se non si avvale di alcun collaboratore. Altro importante fattore e' la non soggezione al fallimento. Nella legge fallimentare vengono considerati piccoli imprenditori tutti i proprietari di imprese che non sono commerciali. Andando piu' nello specifico si va a parlare della cosidetta IMPRESA ARTIGIANA che, come detto prima, sono imprese che godono di una copiosa legislazione speciale di ausilio e sostegno e tali leggi espongono criteri di identificazione dei propri destinatari naturalmente diversi dai criteri dell'art.2083 del cod civile. Inizialmente le norme disciplinanti le imprese agricole erano comprese nella legge 860/1956 poi abrogata e sostituita dalla "legge quadro dell'artigianato 443/1985 che contiene anch'essa una definizione della impresa artigiana, basata sull'oggetto dell'impresa,che oggi puo' essere costituito da qualsiasi attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni; e sul ruolo dell'artigiano nell'impresa, richiedendosi in particolare che esso svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo, ma non che il suo lavoro prevalga sugli altri fattori produttivi.(e se ci sono dei collaboratori che essi siano gestiti direttamente dall'artigiano stesso). La legge del 1985 riafferma altresi' la qualifica artigiana delle imprese costituite in in forma di societa' cooperativa o in nome collettivo a condizione che la maggioranza dei soci, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. E' venuto a scomparire ogni riferimento alla natura artistica o usuale dei beni e servizi prodotti e si qualificano artigiane anche le imprese edili. E' quindi venuto meno il solo dato che imponeva di attribuire valore generale alla nozione di impresa artgiana contenuta nella legge speciale del 1956. oggi, percio', il riconoscimento della qualifica artigiana in base alla legge quadro non basta per sottrarre all'artigiano allo statuto dell'imprenditore commerciale. E' necessario altresi' che sia rispettato il criterio della prevalenza fissato dall'art.2083: in mancanza, l'imprenditore sara' artigiano ma qualificato commerciale non piccolo ai fini civilististi e quindi potra' fallire. Ne' costituisce ostacolo alla dichiarazine di fallimento riconosciuto carattere costituito dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, dato che l'iscrizione non preclude all'autorita' giudiziaria di accertare se effettivamente sussistano i presupposti per il riconoscimento della qualifica del piccolo imprenditore.(quindi anche l'esonero delle aziende artigiane dal fallimento si puo' dire cessato). Diversa ancora e' l'IMPRESA FAMIGLIARE: che e' definita tale l'impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il 3 grado e gli affini entro il 2 grado cioe' la cosidetta famiglia nucleare. Il legislatore ha voluto predisporre una tutela minima e inderogabile del lavoro famigliare nell'impresa. Questa tutela e' realizzata riconoscendo ai membri della famiglia nucleare, che lavorino in modo continuativo nella famiglia e nell'impresa determinati diritti patrimoniali e amministrativi quali: diritto al mantenimento,alla partecipazione agli utili,incrementi di valore dell'azienda, di prelazione sull'azienda in caso di vendita o divisione ereditaria e anche le decisioni gestorie prese a maggioranza dei collaboratori famigliari. Si deve inoltre ritenere che l'imprenditore agisce nei confronti dei terzi in proprio e non quale rappresentante dell'impresa famigliare, sicche' solo a lui saranno imputabili gli effetti degli atti posti in essere con l'esercizio dell'impresa e solo lui sara' responsabile nei confronti di terzi delle relative obbligazioni contratte e quindi solo il capo famiglia -datore di lavoro sara' passibile di fallimento. IMPRESA COLLETTIVA, L'IMPRESA PUBBLICA: Il terzo e ultimo criterio di differenziazione delle imprese e' rappresentato dalla natura giuridica del soggetto titolare dell'impresa. Tre sono le figure espressamente contemplate dal legislatore: impresa INDIVIDUALE, l'impresa SOCIETARIA e l'impresa PUBBLICA e tale differenziazione incide sull'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale. Che solo gli imprenditori commerciali non piccoli e tutti gli imprenditori commerciali non piccoli siano esposti all'applicazione degli istituti del registro delle imprese con effetti di pubblicita' legale, delle scritture contabili e delle procedure concorsuali, e' principio che siano diversi i criteri per l'imprenditore singolo e le imprese societarie e quelle pubbliche. Le societa' sono forme associative tipiche previste dall'ordinamento per l'esercizio collettivo di attivita' d'impresa ed esistono diversi tipi di societa' e che la societa' semplice e' utilizzabile solo per l'esercizio di attivta' non commerciali, mentre gli altri tipi di societa' possono svolgere sia attivta' commerciali che agricole. Le societa' diverse da quelle semplici si definiscono societa' commerciali sia imprenditoria agricola che commerciale a seconda dell'attivta' esercita. Quindi si distingue tra societa' commerciale con oggetto agricolo e quella con oggetto commerciale. Orbene, trovano applicazione alle societa' commerciali gli istituti tipici dell'imprenditore commerciale che segue regole leggermente diverse da quelle per l'imprenditore individuale e tali regole possono essere cosi' sintetizzate:



a)  Parte della disciplina propria dell'imprenditore commerciale si applica alle societa' commerciali qualunque si l'attivita' svolta

b) Le societa' non sono mai piccoli imprenditori.

c)  Nelle societa' in nome collettivo ed in accomodita semplice parte della disciplina dell'imprenditore commerciale trova poi applicazione solo o anche nei confronti dei soci a responsabilita' illimitata

Trovano applicazione, solo nei confronti dei soci le norme che regolano l'esercizio di impresa commerciale da parte di un incapace. Trova invece applicazione anche nei confronti dei soci la sanzione del fallimento in quanto il fallimento della societa' comporta automaticamente il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata. Dalle societa' si passa al gradino superiore dette IMPRESE PUBBLICHE perche' sappiamo che un'attivita' puo' essere svolta anche dallo stato e dagli altri enti pubblici (art 41 e 43 cost). Ai fini dell'apllicazione della disciplina dell'impresa e' rilevante distinguere tra le possibili forme di intervento dei pubblici poteri nel settore dell'economia:

a)  Lo stato o altro ente pubblico territoriale possono svolgere direttamente ativita' imprenditoriale avvalendosi di proprie strutture organizzative dotate di autonomia decisionale e contabile prive di distinta soggettivita' divenendo una impresa accessoria ripsetto ai fini istituzionali dell'ente evengono dette IMPRESE-ORGANO(monopoli di stato erogazione di pubblici benefici come acqua e gas)

b) La pubblica amministrazione puo' anche dar vita ad enti di diritto pubblico il suo compito istituzionale esclusivo o principale e' l'esercizio di attivita' di impresa. Sono detti ENTI PUBBLICI ECONOMICI come ina, enel e le ferrovie dello stato ma dal 1990 vengono privatizzate formalmente trasformandole in societa' per azioni a partecipazione statale e altre definitivamente privatizzate in modo sostanziale.

c)  Lo stato e gli altri enti possono infine svolgere attivita' di impresa servendosi di strutture di diritto privato: attraverso la costituzione di societa', generalmente per azioni. E' questo il piu' vasto settore delle societa' a partecipazione pubblica. L'applicazione dello statuto di diritto privato dell'imprenditore commerciale segue le regole esposte prima per le societa' quando un soggetto pubblico eserciti attivita' di impresa in forma societaria. In tal caso, l'impresa si presenta formalmente come un'impresa societaria privata. Gli enti pubblici economici sono sottoposti allo statuto generale dell'imprenditore e allo statuto proprio dell'imprenditore commerciale con la sola eccezione dell'esonero dal fallimento e da certe procedure concorsuali minori sostituiti dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure previste in leggi speciali.

In chiusura capitolo parliamo dell' ATTIVITA' COMMERCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI: le fondazioni e le associazioni e in generale tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attivita' commerciale qualificabile come attivita' di impresa. Essenziale per aversi impresa e' che l'attivita' produttiva venga condotta con metodo economico e tale metodo puo' esserci anche se lo scopo perseguito sia ideale. Le associazioni e le fondazioni esercenti attivita' commerciale in forma di impresa diventano sempre e comunque imprenditori commerciali e restano sempre . E comunque esposte al fallimento, senza possibilita' di operare arbitrarie distinzioni in base al carattere principale o accessorio dell'attivita' di impresa. CAPITOLO 3: L'ACQUISTO DELLA QUALITA' DI IMPRENDITORE:L'acquisto della qualita' di imprenditore e' presupposto per l'applicazione ad un dato soggetto del complesso di norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica di quelle specificatamente dettate per l'imprenditore commerciale. Infatti per poter affermare che un dato soggetto e' diventato imprenditore e' necessario che l'esercizio dell'attivita' di impresa sia a lui imputabile e quindi giuridicamente a lui riferibile. Primo argomento da trattare e' L'IMPUTAZIONE DELL'ATTIVTA' DI IMPRESA: e' principio del nostro ordinamento che centro di inputazione degli effetti dei singoli atti giuridici posti in essere e' il soggetto e solo il soggetto il cui nome e' stato validamente speso nel traffico giuridico. Solo questi e' obbligato nei confronti del terzo contraente; e cio' quand'anche altro sia il reale interessato nell'affare ed il terzo sia a conoscenza della dissociazione fra il soggetto agente ed il reale destinatario dei ri sultati economici dell'atto. Orbene , l'imputazione degli effetti degli atti posti in essere dal mandatario e' retta da principi contrapposti a seconda che il mandato sia o meno con rappresentanza, benche' in entrambi i casi il reale interessato sia il mandante. Quando il mandatario agisce in nome del mandante tutti gli effetti negoziali si producono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo e per conto, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti degli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. E i terzi non hanno alcun rapporto col madante. Quindi diventa imprenditore colui che esercita personalmente l'attivita' d'impresa compiendo in proprio nome gli atti relativi. Non diventa invece imprenditore colui che gestiste l'altrui impresa quando operi spendendo il nome dell'imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall'interessato o riconosciutoli dalla legge. Percio' quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentanza volontaria o legale, imprenditore diventa rappresentato e non il rappresentante. Rimanendo sullo stesso argomento e' possibile che ci sia un'esercizio indiretto dell'attivita' d'impresa cioe' la TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO: infatti ci puo' essere una dissociazione tra il soggetto cui e' formalmente imputabile la qualita' di imprenditore ed il reale interessato, questo sarebbe il fenomeno largamente diffuso, dell'esercizio dell'impresa tramite interposta persona. Praticamente e' un'altro soggetto detto prestanome a compiere gli atti dell'impresa e c'e' un'altro soggetto che somministra fondi e da indirizzo all'impresa detto dominus o imprenditore occulto. Questo modo di operare non da particolari problemi se gli affari vanno bene ma i problemi nascono e tanti se l'impresa va male ed il soggetto utilizzato dal dominus sia un nullatenente o la societa abbia un capitale sociale irrisorio(detta societa' di comodo o d'etichetta). I creditori potranno provocare il fallimento del prestanome che naturalmente non puo' provvedere ai risarcimenti relativi e tutto cio' senza andare a toccare il dominus che legalmente non risulta facente parte la societa' fallita. Si e' cercato di porre rimedio a tutto cio': prima si parla di responsabilita' cumulativa dell'imprenditore palese e del dominus praticamente nel nostro ordinamento viene sanzionata l'iscindibilita' del potere-responsabilita' praticamente chi esercita il potere di direzione di un'impresa se ne assume anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni. Questo consentirebbe di affermare che, quando l'attivita' di impresa e' esercitata tramite prestanome, responsabili verso i creditori sono sia il prestanome sia il dominus, per quanto solo il primo possa fallire. Un ulteriore passo avanti si ha con la TEORIA DELL'IMPRENDITORE OCCULTO: secondo tale teoria il dominus di un'impresa formalmente altrui non solo rispondera' insieme al prestanome ma fallira' sempre e comunque qualora fallisca il prestanome e si chiama fallimento del socio occulto di societa' palese ( Entrambe le tesi esposte sopra si fondano sulla presunta esistenza nel nostro ordinamento di due criteri di imputazione della responsabilita' per i debiti di impresa:

il CRITERIO FORMALE della spendita del nome, in base al quale acquista la qualita' di imprenditore, con pienezza di effetti, la persona fisica o la societa' nel cui nome l'attivita' di impresa e' svolta.

il CRITERIO SOSTANZIALE del potere di direzione, in base al quale risponderebbe e fallirebbe anche il reale interessato cioe' il dominus di solito neanche interpellato ne accettato.)

Secondo argomento da trattare e' L'INIZIO E LA FINE DELL'IMPRESA: la qualifica di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attivita' di impresa, l'effettivo inizio fa acquistare il titolo di imprenditore indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente ed anche se l'attivita' svolta e' esercitata in violazione di norme amministrative abilitanti. Che si diventi imprenditori con l'effettivo esercizio e solo con esso e' principio pacifico per le persone fisiche e per gli enti pubblici e privati il cui scopo istituzionale non e' lo svolgimento di attivita' di impresa. Invece per quanto riguarda le societa' andrebbero a qualificarsi imprenditori fin dal momento della loro costituzione e quindi prima dell'effettivo esercizio dell'attivita' produttiva e si dalla loro costituzione sarebbero soggette a tutta la disciplina dell'imprenditore. Comunque all'art.2082 ricollega l'acquisto della qualita' di imprenditore all'esercizio e non alla mera intenzione di esercitare. Il principio dell'effettivita', percio', puo' e deve trovare applicazione anche per le societa'. Ora resta da definire quando si l'effettivo inizio dell'attivita' di impresa. E' necessario distinguere a seconda che il compimento di atti tipici di impresa come la produzione e lo scambio di beni e/o servizi sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibile come l'affitto del locale o l'acquisto di predisposte attrezzature. In mancanza di tale fase preparatoria, solo la ripetizione di atti omogeni e funzionalmente coordinati rendera' certo che non si tratti di atti occasionali, bensi' di atti professionalmente esercitati. Quando invece venga preventivamente fatta l'organizzazione aziendale basta un solo atto di esercizio per dire che l'attivita' sia iniziata. Invece per quanto riguarda le societa', anche un solo atto di organizzazione imprenditoriale, potra' essere sufficiente per affermare che l'attivita' di impresa e' iniziata. Infine andiamo a parlare del termine della impresa e anche qui c'e' il dominio del principio di effettivita', infatti si ha la fine dell'impresa con l'effettiva cessazione degli atti dell'impresa stessa. Va detto che la fine dell'impresa e' di regola preceduta da una fase piu' o meno lunga di liquidazione, durante la quale l'imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze di magazzino ecc. Questa fase e' sempre esercizio di impresa e alla sua fine con una reale disgregazione del complesso aziendale, si puo dire che l'impresa ha chiuso i battenti e viene cancellata dal registro delle imprese, dopo la quale i creditori non posso piu' farsi avanti. Ultimo argomento di questo capitolo e' LA CAPACITA' E L'IMPRESA: Infatti la capacita' all'esercizio di attivita' di impresa si acquista con la piena capacita' di agire quindi con la maggiore eta' e si perde a seguito all'interdizione o inabilitazione. Quindi un'incapace non puo' diventare inmprenditore e non costituiscono limitazioni della capacita' di agire, ma semplici incompatibilita', i divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinate professioni come gli impiegati statali, i notai e gli avvocati. La violazione di tali divieti di esercizio non preclude l'acquisto delle qualita' di imprenditore ma espone lo stesso a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle penali per bancarotta in caso di fallimento, analogamente non viene impedito l'acquisto o il riacquisto della qualifica di mprenditore ha chi e' stato inabilitato temporaneamente per precedente fallimento. E' anche possibile l'esercizio di attivita' di impresa per conto e nell'interesse di un incapace (minore e interdetto) o da parte di soggetti limitati nella capacita' di agire come l'inabilitato e il minore mancipato con osservanza di specifiche disposizioni pero' piu' rilevanti nell'impresa commerciale e i principi ispiratori sono: l'amministrazione del patrimonio dell'incapace e' regolata in modo di garantirne la conservazione e l'integrita'. Percio' il legale rappresentante del minore o dell'interdetto (genitore o tutore) e' leggittimato solo a compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre quelli di straordinaria amministrazione solo in casi evidentemente urgenti sotto autorizzazione dell'autorita' giudiziaria di regola concessa atto per atto. Orbene, per quanto riguarda l'attivita' commerciale di per se' rischiosa, il legislatore si tutela ponendo il divieto assoluto di inizio di impresa commerciale per il minore, l'inabilitato e l'interdetto. Se in alcuni casi es. Il minore dovesse ricevere in eredita' una impresa commerciale i tutori o i genitori sono autorizzati dal tribunale ad amministrare l'impresa prima dell'autorizzazione in modo provvisorio ma dopo l'autorizzazione possono compiere tutti gli atti ordinari e straordinari dell'esercizio di impresa (stesse regole per l'interdetto). Invece per quanto riguarda l'inabilitato che e' un soggetto che puo' compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione quindi previa autorizzazione esercita attivta' di impresa affiancato da un curatore. In ultimo il minore emancipato puo' chiedere al tribunale autorizzazione per iniziare una nuova impresa, se gli viene data egli acquisisce la piena capacita' di agire e puo' esercitare l'attivita' di imprenditore senza l'affiancamento di un curatore. Chiudendo possiamo dire che se le imprese vengono gestite da essi stessi o da curatori o tutori, se l'impresa dovesse fallire e' l'incapace a pagarne le coseguenze e ad essere iscritto nell'albo dei falliti. CAPITOLO 4: LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE L'imprenditore commerciale e' destinatario di una particolare disciplina e per talune tipi di imprese commerciali, che svolgono attivita' di particolare rilievo economico e/o sociale, sono destinatarie di un'ulteriore normativa speciale e settoriale, prevalentemente contenuta in leggi separate dal codice. Si tratta di una disciplina che ha come caratteristica la pubblicita' finalizzata agli interessi generali della collettivita' direttamente toccati da tale attivita'.(imprese tipiche settoriali sono quelle assicurative,bancarie, editoriali,di revisione contabile ecc...). Primo elemento dello statuto e' sicuramente la PUBBLICITA' LEGALE: tutti quelli che operano sul mercato e quindi anche gli stessi imprenditori da sempre, sentono la necessita' di poter disporre con facilita' di informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Per le imprese commerciali e oggi anche quelle agricole epiu' in generale per le imprese con struttura societaria, la sudetta esigenza viene espletata dallo stesso legislatore con l'introduzione della pubblicita' legale: cioe' e' previsto l'obbligo di rendere pubblico dominio dati fatti e atti della vita dell'impresa,secondo forme e norme predeterminate dalla legge. In tal modo le informazioni legislativamente rilevanti non solo sono rese accessibili a terzi (la cosidetta PUBBLICITA' NOTIZIA), ma producono l'effetto tipico proprio di ogni forma di pubblicita' legale cioe' l'opponibilita' a chiunque degli atti e fatti cosi' dati conoscibili. (la cd. CONOSCIBILITA' LEGALE). Il REGISTRO DELLE IMPRESE e' lo strumento di pubblicita' legale delle imprese commerciali non piccole e delle societa' commerciali previsto dal cod.civ. del 1942, in sostituzione delle forme frammentarie e disorganiche di pubblicita' contemplate dal codice di commercio del 1882. Dopo anni di inattivita' di alcune norme a riguarda la situazione si sblocca con la legge 580/1993 contenente norme di istituzione del registro delle imprese pienamente operante agli inizi del 1997 facendo cessare il registro delle ditte e rendendo valido il registro delle imprese anche per le cooperative e le societa' di capitali. La nuova disciplina ha introdotto rispetto a quella del 1942:



  1. l'attuale registro delle imprese non e' piu' solo strumento di pubblicita' legale delle imprese commerciali ma anche strumento di informazioni sui dati organizzativi di tutte le altre imprese estendendo l' obbligo di iscrizione anche agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle societa' semplici e alle societa' tra avvocati.
  2. la tenuta del registro dell'imprese e' affidata alle camere di commercio, con conseguente cessazione dei compiti di pubblicita' legale delle imprese in passato svolti dalle cancellerie dei tribunali.
  3. il registro delle imprese e' tenuto con tecniche informatiche e quindi non piu' in forma cartacea, in modo di assicurare completezza ed organicita' della pubblicita' e da garantire la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

Dopo tanto fissato passiamo ad una piu' analitica esposizione dell'attuale disciplina e del REGISTRO DELLE IMPRESE che e' istituito in ciascuno provincia presso le camere di commercio ed e' retto da un conservatore nominato dalla giunta. L'attivita' dell'ufficio e' svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Nello specifico il registro si articola in una parte ORDINARIA e in sezioni SPECIALI. Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali l'iscrizione al registro era originariamente prevista dal codice civile (vi sono inseriti nella parte ordinaria: imprenditori commerciali singoli non piccoli, tutte le societa' non semplici a prescindere dal tipo di attivita',i consorzi tra imprenditori con ativita' estena, gli enti pubblici con prima ed esclusiva attivita' commerciale, le societa' estere che hanno in italia sede dell'amministrazione). Invece le sezioni speciali sono due, dove in una sono iscritti gli imprenditori che avevano l'iscrizione solo come pubblicita' notizia prima della riforma del 1993 (imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori e le societa' semplici e gli artigiani gia' iscritti nel relativo albo) e nell'altra sezione vi si iscrivono le societa' tra professionisti( tra avvocati). Nel complesso gli atti e i fatti da registrare , specificati da una serie di norme, sono diversi a seconda della struttura delle imprese ma essenzialmente riguardano: gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa (dati anagrafici imprenditore, oggetto, ditta, sede principale,inizio e se prevista la fine della societa') e nonche' la struttura e l'organizzazione delle societa'( come atto costitutivo e amministratori). Le iscrizioni devono essere fatte nel registro della provincia in cui ha sede l'impresa e si ha a seguito della richiesta dell'interessato ma puo' aversi anche d'ufficio se l'iscrizione risulta obbligatoria e l'interessato non vi provvede. In ogni caso, prima dell'iscrizione l'ufficio del registro deve controllare che il fatto o l'atto e' soggetto a iscrizione e che la documentazione e' formalmente regolare, nonche' l'esistenza e la veridicita' dell'atto o del fatto (cd. Legalita' formale)ed e' invece da escludersi che il controllo possa investire anche la validita' dell'atto/fatto (cd. Legalita' sostanziale). L'iscrizione, se vengono eseguiti giustamente i passi suddetti, avviene dopo dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda mediante inserimento dei dati nella memoria del'elaborazione elettronica e messa degli stessi a disposizione del pubblico sui terminali per la visione diretta. L'inosservanza dell'obbligo di registrazione e' punita con sanzioni amministrative pecuniarie. L'iscrizione nella sezione ordinaria ha sempre funzione di pubblicita' legale, serve cioe', non solo a rendere conoscibili i dati pubblicati, ma ha anche, a seconda dei casi, efficacia e dichiarativa, costituita o normativa. Di regola, l'iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia semplicemente dichiarativa, rileva cioe' sul piano dell'opponibilita' dell'atto o del fatto iscritto. Gli atti e i fatti soggetti ad iscrizione ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo sono dal momento stesso della loro registrazione (cd. Efficacia positiva immediata). Intervenuta la registrazione, i terzi non potranno eccepire l'ignoranza del fatto o dell'atto iscritto e qualsiasi prova a riguardo daranno, sara' inutilmente data. L'omessa iscrizione invece impredisce che il fatto possa essere opposto ai terzi (cd. Efficacia negativa). In alcuni casi, tassativamente previsti, l'iscrizione produce effetti ulteriori e piu' rilevanti. E' anche presupposto perche' l'atto sia produttivo di effetti, sia fra le parti che per i terzi (efficacia costitutiva totale), ovvero solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale). Ha efficacia costitutiva totale l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle societa' di capitali e delle societa' cooperative. In altri casi, infine, l'iscrizione nella sezione ordinaria e' presupposto per la piena applicazione di un determinato regime giuridico. E' questo il caso della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita semplice. Tali societa' vengono ad esistenza anche se non registrate ma, la mancata registrazione impredisce che operi il regime di autonomia patrimoniale proprio di tali societa' e comporta l'applicazione del piu' gravoso regime al riguardo delle societa' semplici. La societa' in tal caso si definisce irregolare. L'iscrizione nelle sezioni speciali del registro non produce invece, alcuno degli effetti fin qui esposti in quanto, oltre agli eventuali effetti previsti da leggi speciali, ha solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia. Questa disciplina e' stata di recente modificata per gli imprenditori agricoli anche piccoli e per le societa' semplici esercenti attivita' agricola. Il decr.legs. 228/2001, ha infatti stabilito che per tali categorie di imprenditori l'iscrizione nella sezione speciale ha anche efficacia di pubblicita' legale. E' cosi' cancellata sotto tale profilo la diversita' di disciplina fra imprenditore agricolo (anche piccolo) e imprenditore commerciale e, e' venuta meno la netta distinzione di effetti fra la sezione ordinaria e le sezioni speciali introdotta dalla riforma dl 1993. Il registro delle imprese e' pubblico. Chiunque puo' consultarne i dati sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio o anche su terminali degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio. Ciascun ufficio rilascia, certificati e copie di atti tratti dai propri archivi informatici. Il duplice regime di pubblicita' e' stato soppresso nel 1997 e ne consegue che anche le societa' di societa' di capitali e le societa' cooperative lo strumento di pubblicita' legale torna ad essere, solo il registro delle imprese e trova oggi integrale applicazione la disciplina esposta nel paragrafo precedente. Restano tuttavia due differenze:

  1. mentre in base alla disciplina generale del registro delle imprese gli atti scritti sono immediatamente opponibili ai terzi senza possibilita' per quest'ultimi di eccepire l'ignoranza degli stessi, per le sole societa' di capitali l'opponibilita' diventa invece piena solo decorsi quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese. Per le operazioni compiute in questo periodo i terzi sono infatti ammessi a provare di essere stati nell'impossibilita' di avere conoscenza dell'atto.
  2. restano ferme le disposizioni che per alcuni atti delle societa' di capitali e/o delle societa' cooperative prevedono la pubblicazione nella gazzetta ufficiale anziche' nel registro delle imprese.

Secondo elemento dello statuto dell'imprenditore commerciale e' LE SCRITTURE CONTABILI: la programmazione consapevole e razionale dell'attivita' di impresa presuppone una costante informazione ed un costante controllo sull'andamento degli affari. E' altresi' regola razionale di condotta delle imprese accettare periodicamente la consistenza quantitativa e monetaria del patrimonio (attivita' e passivita'), nonche' i costi supportati e i ricavi realizzati nel medesimo periodo al fine di verificare se e quale sia l'utile conseguito o la perdita subita. Le scritture contabili sono documenti che contengono la rappresentazione dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attivita' svolta. Le scritture contabili contribuiscono a rendere razionale ed efficiente l'organizzazione e la gestione dell'impresa e percio' sono di regola spontaneamente tenute da qualsiasi imprenditore. La tenuta delle scritture contabili e' elevata ad obbligo e legislativamente disciplinata per gli imprenditori con attivita' commerciale. La disciplina suddetta non si applica ai piccoli imprenditori anche quelli commerciali. Inoltre le societa' commerciali( tutte tranne le societa' semplici) devono ritenersi obbligate alle scritture contabili anche se non esercitano attivita' puramente commerciali. Altro punto controverso e' se l'obbligo civilistico delle scritture contabili gravi sugli enti pubblici e sugi enti di diritto privato diversi dalle societa' che svolgono attivita' commerciale in via secondaria ed accessoria, sia pure limitatamente all'attivita' commerciale esercitata. Per quanto riguardano le scritture contabili obbligatorie le quali sono necessarie per un'ordinata contabilita' variano a seconda del tipo di attivita', delle dimensioni e dell'articolazione territoriale dell'impresa. Il legislatore ha optato per una soluzione di tipo misto fissata dall'art.2214. La norma pone il principio generale che l'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Stabilisce inoltre che in ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili: il LIBRO GIORNALE e il LIBRO DEGLI INVENTARI. Infine, devono essere ordinatamente conservati, per ciascun affare, gli originali della CORRISPONDENZA COMMERCIALE (lettere, fatture, telegrammi) ricevuta e le copie di quella perdita. Il libro giornale e' un registro cronologico-analitico. In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Il precetto e' pero' da interdersi in senso elastico. Basta che le operazioni siano registrate nell'ordine in cui sono compiute e non necessariamente il giorno stesso del loro compimento. Non e' altresi' necessario registrare separatamente ciascuna operazione, purche' le singole registrazioni riguardino operazioni omogenee compiute nella giornata. Il libro giornale puo' essere articolato in libri parziali in relazione alle articolazioni dell'impresa. Il libro degli inventari e' invece, un registro periodico-sistematico, deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa per ogni anno. L' inventario ha la funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore. Deve percio' contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore, anche estranee all'impresa. L'inventario si chiude col bilancio comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico. Il bilancio e' un prospetto contabile riassuntivo dal quale devono risultare con evidenza e verita' la situazione complessiva del patrimonio

( cd.stato patrimoniale) alla fine di ciascuno anno, nonche' gli utili conseguiti o le perdite subite (cd. conto economico) nel medesimo arco di tempo. La redazione del bilancio e' analiticamente disciplinata in tema di societa' per azioni con norme che fissano sia il contenuto del bilancio e sia i criteri che devono essere seguiti nella valutazione delle singole voci. Tuttavia l'art.2217 comma 2, nel fissare in via generale l'obbligo di redazione del bilancio, rinvia all disciplina della spa solo per quanto riguarda i criteri di valutazione. Il rinvio riguarda il carattere globale tutti gli imprenditori debbano osservare anche le disposizioni che disciplinano il contenuto del bilancio delle spa. Il rispetto del principio generale sopra enunciato imporra' poi, nel caso concreto, la tenuta di tutte le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Ad esempio: il libro mastro o il libro cassa o anche il libro magazzino. La scelta delle altre scritture contabili da tenere e' rimessa alla discrezionalita' dell'imprenditore sia pur con certi limiti segnati nella ordinaria contabilita'. Per garantire la veridicita' delle scritture contabili ed in particolare per impedire che le stesse siano successivamente alterate, e' imposta l'osservanza di determinate regole formali e sostanziali nella loro tenuta. La regole formali sono state tuttavia prograssivamente ridotte, in base all'attuale disciplina il libro giornale e il libro dell'inventario devono essere solo numerati progressivamente in ogni pagina prima di essere messi in uso. Tutte le scritture contabili devono poi essere tenute secondo le norme di ordinaria contabilita' e per l'art. 2219 , senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni, e in un modo che le parole cancellate restino leggibili (cd. Formalita' intrinseche). L'inosservanza di tali regole rende le scritture irregolari e quindi ridicamente irrilevanti. Le scritture contabili e la corrispondenza commerciale devono essere conservate per dieci anni e la conservazione puo' essere tenuta con mezzi informatici. Le scritture contabili, di norma, non sono soggette a controlli esterni ma si tratta di una regola che subisce eccezioni a tutela degli interessi esterni all'impresa coinvolti dalla regolare tenuta della contabilita'. L'obbligo di tenuta della scritture contabili non e' assistito da alcuna sanzione generale e diretta, salvo quelle previste dalla legislazione tributaria. Non amcano sanzioni eventuali ed indirette. L'imprenditore che tiene regolarmente le scritture contabili non puo'utilizzarle come mezzo di prova a suo favore. Non puo' inoltre essere ammesso al concordato preventivo, e all'amministrazione controllata. E' infine assoggettato alle sanzioni penali per i reati di bacarotta semplice o fraudolenta in caso di fallimento. Pero' le scritture contabili posso essere molto utili e rilevanti per l'esterno. Infatti le informazioni sulla vita dell'impresa desumibili dalle scritture contabili non sono accessibili ai terzi in quanto l'interesse dell'imprenditore al segreto riceve tutela preferenziale. Il bilancio delle societa' di capitali e delle societa' cooperative dve essere reso pubblico mediante deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. Nelle imprese soggette a controllo pubblico, il diritto al segreto non sussiste nei confronti dell'organo pubblico preposto. Comunque l'ipotesi piu' significativa di rilevanza esterna delle scritture contabili si ha tuttavia, sul piano processuale, potendo le stesse essere utilizzate come mezzo di prova sia a favore, sia contro l'imprenditore. Le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l'imprenditore che le tiene. Il terzo che vuol trarre vantaggio dalle scritture contabili di un imprenditore non puo' pero' scinderne il contenuto, non puo' cioe' avvalersi solo della parte a lui favorevole (art.2709) l'imprenditore potra' inoltre dimostrare con qualsiasi mezzo che le proprie scritture non rispondono a verita'. Piu' rigorose sono invece le condizioni previste perche' l'imprenditore possa utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro i terzi. A tal fine e' necessario che ricorrano tre condizioni:

  1. trattare scritture regolarmente tenute.
  2. e' necesario che la controparte sia a sua volta un imprenditore
  3. la controversia sia relativa a rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa.

E' rimesso all'apprezzamento del giudice riconoscere valore probatorio alle scritture contabili. Quanto ai modi di acquisizione nel processo delle scritture contabili, il giudice puo' chiedere solo l'esibizione di singole scritture contabili, ovvero di tutti i libri ma solo per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in esame. Tuttavia, in tre casi tassativi il giudice puo' ordinare la comunicazione alla controparte di tutte le scritture contabili: controversie relaitive allo scioglimento della societa', alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Ultimo elemento dello statuto dell'imprenditore commerciale e la RAPPRESENTANZA COMMERCIALE: nello svolgimento della propria attivita' l'imprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti, stabilmente inseriti nella propria organizzazione aziendale per affetto di un rapporto di lavoro subordinato che li lega all'imprenditore (cd. Ausiliari interni o subordinati). Di soggetti esterni all'organizzazione imprenditoriale che collaborano con l'imprenditore, in modo occasionale o stabile, sulla base di rapporti contrattuali di varia natura: mandato, commissione, spedizione, agenzia, mediazione (cd. Ausiliari esterni o autonomi). In entrambi casi la collaborazione puo' riguardare anche la conclusione di affari con terzi in nome e per conto dell'imprenditore: l'agire in rappresentanza dell'imprenditore. Il fenomeno della rappresentanza e' regolata in generale nell'art. 1387 e ss del cod. Civ e in modo specifico in leggi speciali quando si tratti di atti inerenti l'esercizio di impresa commerciale posti in essere da alcune figure atipiche di ausiliari interni come INSITORI, PROCURATORI e COMMESSI. E' regola generale che il conferimento ad altro soggetto dall'incarico di compiere uno o piu' atti giuridici relativi alla propria sfera patrimoniale non abilita di per se' l'incaricato ad agire in nome dell'interessato, con conseguente imputazione diretta degli effetti degli atti posti in essere. A tale fine e' necessario l'espresso conferimento del potere di rappresentanza, con ulteriore e specifica dichiarazione di volonta' tramite la procura (art. 1387, art.1704). inoltre il potere di rappresentanza sussiste nei limiti fissati dalla procura stessa e presuppone che questa sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. Il terzo che contratta con chi dichiara di agire in veste di rappresentante e' tenuto percio' ad accertare l'esistenza, contenuto e regolarita' formale dlla procura, esigendo che il rappresentante giusitifichi i suoi poteri. Cio' i quanto, e' sul terzo contraente che ricade il rischio della mancanza o del difetto di potere rappresentativo della controparte. Il contratto concluso dal falso procurato e' infatti improduttivo di effetti e il terzo, non potra' vantare, alcun diritto nei confronti del preteso rappresentato. Sono queste regole che tutelano poco e male il terzo contraente e che ostacolano le contrattazioni tramite rappresentante e lo sviluppo degli affari esono regole che trovano applicazione anche quando si tratti di atti compiuti per un imprendtiore commerciale da parte di coolaboratori stabili ed esterni alla sua organizzazione. Queste regole cedono il passo ad altre quando si e' in presenza di determinate figure tipiche di ausiliari interni che sono destinati ad entrare stabilmente in contatto con i terzi ed a concludere affari per conto dell'imprenditore. Vige in questo caso una disciplina racchiusa in sistemi speciali sulla rappresentanza fissati negli art. 2203-2213 cc, i cui principi ispiratori possono essere cosi' detti: per la posizione rivestita nell'organizzazione aziendale, insitori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore e di un potere di rappresentanza ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Il loro potere di vincolare direttamente l'imprenditore non si fonda sulla presenza e sulla validita' di una procura, ma costituisce effetto naturale di quella determinata colocazione nell'impresa ad opera dell'imprenditore. Sono questi i principi comuni a tutte e tre le figure di ausiliari, che si differenziano fra loro per la diversa funzione nell'impresa e quindi per la diversa ampiezza del rispettivo potere rappresentativo. Infatti chi conclude affari con uno di tali ausiliari dell'imprenditore commerciale dovra' solo verificare se l'imprenditore ha modificato, con atto espresso e reso pubblico, i lori naturali poteri rappresentativi. Ora andiamo piu' nello specifico di questi ausiliari il primo e' L'INSITORE: colui che e' preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa, e', nel linguaggio comune, il direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo, praticamente un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente al vertice della gerarchia del personale, in virtu' di un atto di preposizione dell'imprenditore. E' possibile che piu' insitori siano preposti contemporaneamente all'esercizio dell'impresa e in tal caso essi agiranno disgiuntamente sempre se nella procura non e' previsto diversamente. La delineata posizione comporta innanzitutto che l'insitore e' tenuto, congiuntamente con l'imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui e' preposto(art.2205) ed in caso di fallimento dell'imprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dell'insitore le sanzioni penali a carico del fallito: fermo restando che solo l'imprenditore potra' essere dichiarato fallito e solo l'imprenditore sara' esposto agli effetti personali e patrimoniali del fallimento. Anche in mancanza di espressa procura, l'insitore puo' compiere in nome dell'imprenditore tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa o della sede o del ramo cui e' preposto. E' comunque certo che l'insitore non e' legittimato a compiere atti che esorbitano dalle sue mansioni come potrebbe essere la vendita o l'affitto dell'impresa. Per quanto riguarda poi la rappressentanza processuale, l'insitore puo' stare in giudizio, sia come attore, sia come convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui e' preposto. I poteri rappresentativi dell'insitore possono essere ampliati o limitati dall'imprenditore e le limitazioni saranno pero' opponibili ai terzi solo se la procura originaria o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese e mancando tale pubblicita' legale la rappresentanza si reputa generale salvo la prova da parte dell'imprenditore che ai terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell'affare. Benche' il legislatore parli in piu' norme di una procura da parte del proponente, questa non e' affatto necessaria perche' l'insitore possa ritenenrsi investito della rappresentanza generale dell'imprenditore. Procura e pubblicita' saranno necessarie solo se l'imprenditore voglia limitare i poteri dell'insitore, idem e' per la procura che vale per terzi solo se pubblicata o se l'imprenditore comprova che era a conoscenza dei terzi. Secondo ausiliari interno dell'imprenditore e' il PROCURATORE: colui che in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti preminenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso (art.2209). Sono degli ausiliari subordinati di grado inferiore rispetto all'insitore infatti, sono procuratori il direttore del settore acquisti, il dirigente del personale, il direttore del settore pubblicita'. In mancanza di specifiche limitazioni scritte nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore: generale rispetto alla specie di operazioni per le quali essi sono stati investiti di autonomo potere decisionale comunque il procuratore:



  1. non ha la rappresentanza processuale dell'imprenditore
  2. non e' soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili, l'imprenditore non rispondera' per gli atti compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore stesso.

Ultimo ausiliario interno dell'imprenditore nella gestione dell'esercizio di impresa e' la figura del cosidetto COMMESSO: sono ausiliari subordinati a cui sono affidate le mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi, ai commessi e' riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento ma ha un potere molto piu' limitato in confronto a insitori e procuratori. Il principio base e' che essi possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazione di cui sono incaricati. Salvo espressa autorizzazione i commessi non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne' concedere dilazioni o sconti o sconti che non siano d'uso; non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa e i commessi, se predisposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dai locali stessi e ne' possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione e' destinata apposita cassa. A tutti i commessi e' riconosciuta la legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti e dei reclami relativi alle inadempienze da contratto. Non e' previsto un sistema di pubblicita' legale, percio' le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei o se si prova l'effettiva conoscenza. CAPITOLO 5:   L'AZIENDA: l'azienda e' il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art.2555) . Da questa sintetica nozione emerge con evidenza il rapporto esistente fra azienda e impresa sotto il profilo giuridico. E' un rapporto di mezzo a fine: l'azienda costituisce l'apparato strumentale (locali,macchinari, materie prime, merci) di cui l'imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attivita'. Nella nozione di azienda l'accento va posto sul dato dell'organizzazione, infatti l'azienda e' un insieme di beni eterogenei che subisce modificazioni qualitative e quantitative anche radicali nel corso dell'attivita'. E' e resta pero' un complesso caratterizzato da un'unita' di tipo funzionale. Organizzazione e destinazione ad un fine produttivo sono dati fattuali che attribuiscono ai beni costituiti in azienda e all'azienda nel suo complesso specifico e particolare rilievo economico, prima ancora che giuridico. E cio' sotto molti profili: i beni organizzati in azienda consentono la produzione di utilita' nuove, diverse e maggiori di quelle traibili dai singoli beni isolatamente considerati. Se sul piano pratico l'azienda si risolve nei beni che la compongono, sul piano dinamico essa e' un nuovo "valore", per l'attitudine alla produzione di nuova ricchezza che l'organizzazzione le conferisce. Il rapporto di strumentalita' e di complementarieta' fra i singoli elementi costitutivi della azienda, fa si che il complesso unitario acquisti di regola un valore di scambio maggiore della soma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono, tale maggiore valore si definisce AVVIAMENTO. L'avviamento dell'azienda e' rappresentatodalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto e puo' dipendere sia da fattori oggettivi sia da fattori soggettivi. Si suole tradizionalmente distinguere fra avviamento oggettivo e avviamento soggettivo. E' avviamento oggettivo quello ricollegabile a fattori suscettibili di permanere anche se muta il titolare dell'azienda in quanto insiti nel coordinamento funzionale esistente tra i diversi beni, invece e' definito avviamento soggettivo quello dovuto all'abilita' operativa dell'imprenditore sul mercato ed in particolare alla sua abilita' nel formarsi, consevare ed accrescere la clientela. Passando dalla descrizione della realta' economica al suo rilievo normativo, e' da tenere presente che l'unita' economica dell'azienda e gli interessi, sia individuali che generali, al mantenimento di tale unita' trovano oggi significativo riconoscimento nella disciplina dettata nel codice per il trasferimento dell'azienda (art. 2556/2562). Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dell'azienda e' infatti sottoposto ad un regime normativo che sotto piu' profili deroga alla disciplina di diritto comune delle corrispondenti vicende circolatorie aventi ad oggetto singoli beni o complessi di beni non finalizzati allo svolgimento di attivita' di impresa. Il passaggio da un soggetto ad un altro comporta infatti peculiari effetti ex lege ispirati dalla finalita' di favorire la conservazione dell'unita' economica e del valore di avviamento dell'azienda, a tutela di quanti su tali unita' e su tale valore hanno fatto specifico affidamento. Invece sono ELEMENTI CONSTITUTIVI DELL'AZIENDA sono tutti i beni, organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa( art.2555). Per qualificare un dato bene come bene aziendale rilevante e' percio' solo la destinazione funzionale impressagli dall'imprenditore. Irrelevante e' invece il TITOLO GIURIDICO che legittima l'imprenditore ad utilizzare un dato bene nel procecesso produttivo. Non possono essere percio' considerati beni aziendali i beni di proprieta' dell'imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell'attivita' di impresa. Viceversa, la qualifica di bene aziendale compete anche quei beni di proprieta' di terzi di cui l'imprenditore puo' disporre in base ad un valido titolo giuridico, purche' attualmente impiegati nell'attivita' di impresa, tipico esempio e' il macchinario preso a leasing. Comunque l'opinione piu' diffusa qualifica elementi costitutivi dell'azienda solo lecose in senso proprio di cui l'imprenditore si avvale per l'esercizio di impresa. In definitiva, l'azienda e' e resta un complesso di soli beni (cose) e non e' concepibile come un complesso di beni e di rapporti giuridici. Il che comporta, sul piano applicativo, che di trasferimento di azienda si potra' parlare quand'anche le parti abbiano espressamente escluso dal trasferimento i contratti aventi ad oggetto prestazioni di cose future o di servizi, i crediti e i debiti e quand'anche un valore positivo di avviamento non sia riscontrabile perche', ad esempio, oggetto di vendita o di affitto e' il complesso aziendale di un imprenditore fallito. Cambiando argomento, molto si e' discusso sulla natura giuridica dell'azienda e vivo e' stato soprattutto in passato, il contrasto traTEORIE UNITARIE E TEORIE ATOMISTICHE. Le teorie unitarie considerano l'azienda come un bene unico, un bene nuovo e distinto rispetto ai singoli beni che la compongono si ' cosi' affermato che l'azienda e' un BENE IMMATERIALE, rappresentato dall'organizzazione stessa e sempre nella stessa ottica l'azienda e' stata qualificata come un'UNIVERSALITA' DI BENI, opinione questa che riscuote ancor oggi largo seguito soprattutto in giurisprudenza. Si ritiene percio' che il titolare dell'azienda abbia sulla stessa un vero e proprio DIRITTO DI PROPRIETA' UNITARIO, destinato a coesistere con i diritti che vanta sui singoli beni, potrebbe percio' tutelare il suo diritto sul complesso aziendale con gli strumenti che l'ordinamento concede al titolare del diritto di proprieta', anche se tale diritto non vanta su taluni beni aziendali. Invece la TEORIA ATOMISTICA concepisce l'azienda come una SEMPLICE PLURALITA' di beni tra loro funzionalmente collegati e sui quali l'imprenditore puo' vantare diritti diversi. Si esclude percio' che esista un bene azienda formante oggetto di autonomo diritto di proprieta' o di altro diritto reale unitario e, quindi, si attribuisce significato atecnico alle norme che parlano di proprieta' o di proprietario dell'azienda e di usufrutto della stessa. Questa contrapposizione viene drasticamente ridimensionato. Ed invero, la possibilita' di concepire l'azienda come un nuovo bene sotto ogni profilo e a tutti gli effetti trova significato e decisivo ostacolo nei dati normativi. Da questi emerge con chiarezza che l'unificazione giuridica dei beni aziendali e' solo relativa e funzionale, dato che per il trasferimento del complesso aziendale dovranno essere necessariamente osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (art.2556). La concezione atomistica si lascia percio' preferire come scelta base. Comunque e' vero che l'azienda e' definita come universalita' di beni dall'art.670 c.p.c. che prevede il sequestro giudiziario di aziende e altre universalita' di beni. E' altrettanto vero pero' che il considerare l'azienda un'universalita' di beni non offre argomenti per concepire la stessa un bene nuovo e unitario. Comunque norme specifiche sono dettate solo per le universalita' di beni mobili che non possono essere applicate in modo diretto e integrale all'azienda, percio' si puo' dire che il omune profilo unitario legittima il riferimento alle norme suddette per la soluzione di problemi pratici lasciati insoluti dalla disciplina dell'azienda. Cosi', puo' ammettersi, al pari delle universalita' di mobili:

a)  l'insieme dei beni mobili aziendali di proprieta' dell'imprenditore sia sottratto all'applicazione della regola secondo cui il possesso in buona fede vale titolo, valida per i singoli beni mobili, mentre il problema non si pone neppure per gli immobili aziendali e i beni mobili registrati.

b) Il complesso mobiliare aziendale possa essere acquistato per uso capione solo in virtu' del possesso continuato per vent'anni (art.1160), in luogo del termine decennale previsto per i singoli beni mobili( art.1161).

c)  Il titolare dell'azienda possa avvalersi dell'azione di manutenzione anche per tutelare il possesso dell'insieme dei beni mobili aziendali.

Cambiando ulteriormente discorso si puo' dire sulla CIRCOLAZIONE DELL'AZIENDA E L'OGGETTO E LA FORMA DEI CONTRATTI TRASLATIVI, che puo' formare oggetto di disposizione di diversa natura. Puo' essere venduta, conferita in societa', donata e sulla stessa possono essere altresi' costituiti diritti reali o personali di godimento a favore di terzi. L'imprenditore puo' ovviamente compiere anche atti di disposizione che riguardano uno o piu' beni aziendali. E' principio consolidato che la qualificazione di una data vicenda circolatoria come trasferimento di azienda o come trasferimento i singoli beni aziendali deve essere operata secondo criteri oggettivi: guardando cioe' al risultato perseguito e realizzato e non al nomen dato dal contratto dalle parti o alla loro intenzione soggettiva. E cio' perche' il trasferimento di azienda produce effetti che incidono anche sulla posizione dei terzi; se cio' e' pacifico e altrettanto pacifico che per aversi trasferimento di azienda, non e' necessario che l'atto di disposizione comprenda l'intero complesso aziendale, tutti i beni attualmente utilizzati dal trasferente nella propria azienda. E nell'ambito della disciplina del trasferimento si resta anche quando l'imprenditore trasferisca un ramo particolare della sua azienda, purche' dotato di organicita' operativa. Necessario, ma al tempo stesso sufficiente, e' che sia trasferito un insieme di beni di per se' potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l'esercizio di una determinata attivita' di impresa e cio' quand'anche il nuovo titolare debba integrare il complesso con ulteriori fattori produttivi per farlo funzionare (es. Altre materie prime). E' percio' necessario che i beni esclusi dal trasferimento non alterino l'unita' economica e funzionale di quella data azienda. D'altro canto, accertato con criteri oggettivi che si e' in presenza di un trasferimento di azienda, l'atto di disposizione comprendera' tutti i beni presenti in quel dato momento nell'azienda, anche se non specificatamente menzionati nel contratto. Il collegamento funzionale esistente fra i beni aziendali legittima tale interpretazione della volonta' sinteticamente espressa dalle parti. Naturalmente, i vari beni aziendali passeranno all'acquirente nella medesima situazione giuridica (proprieta', diritto reale o personale di godimento) in cui si trovavano presso il trasferente, se nulla e' espressamente pattutito al riguardo. Le forme da osservare nel trasferimento dell'azienda sono fissate dall'art. 2556 nel testo modificato nella legge 310/1993. E' al riguardo da operare una netta distinzione fra forma necessaria per la VALIDITA' DEL TRASFERIMENTO e FORMA RICHIESTA AI FINI PROBATORI e per la OPPONIBILITA' AI TERZI. In merito alla VALIDITA' e' data una stessa disciplina per ogni tipo di azienda; i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' o la concessione in godimento dell'azienda sono validi solo se stipulati con l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Manca quindi un'autonoma e unitaria legge di circolazione dell'azienda e il trasferimento di ciascun bene aziendale segue il regime dettato in via generale. Cosi', per trasferimento in proprieta' all'acquirente degli immobili aziendali di proprieta' dell'alienant sara' necessaria la forma scritta a pena di nullita' e dovranno essere altresi' rispettate le regole di forma previste per il particolare negozio traslativo posto in essere. Invece per quanto riguarda la forma richiesta a fine della prova, solo per le imprese soggette a registrazione secondo il sistema originario del codice civile e' poi previsto che ogni atto di disposizione dell'azienda deve essere provato per iscritto. La scrittura e' chiaramente richiesta solo ad probationem e la sua mancanza comportera' come unico effetto che, in una eventuale controversia giudiziaria, le parti non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare l'esistenza del contratto. E sempre per le imprese soggette a registrazione, il secondo comma dell'art.2556 stabilisce che i relativi contratti sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese. E nel nuovo testo del 310/1993, la norma prescrive che il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve essere depositato a cura del notaio per l'iscrizione nel termine di trenta giorni. La disposizione persegue anche finalita' di ordine pubblico e cio' spiega perche', forzando la lettera della norma, si tende a riconoscere che l'obbligo di registrazione sussiste anche quando sia l'alienante sia l'acquirente siano imprenditori tenuti solo all'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese. Resta tuttavia fermo che solo l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro, se dovuta, produce la funzione dichiarativa (opponibilita' del trasferimento) nei confronti dei terzi a suo tempo esposta. Altro argomento e' inoltre il DIVIETO DI CONCORRENZA infatti oltre gli effetti dedotti in contratto, l'alienazione dell'azienda produce ex lege effetti ulteriori, dispositivi od inderogabili, che riguardano il divieto di concorrenza dell'alienante, i contratti, i crediti e i debiti aziendali (art.2557 a 2560). Chi aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di cinque anno dal trasferimento, dall'iniziare una nuova azienda "per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze" che possa sviare la clientela dall'azienda ceduta (art.2557). Se l'azienda e' agricola, il divieto opera solo per le attivita' ad essa connesse e sempre che rispetto a tali attivta' sia possibile sviamento della clientela. La norma contempla due opposte esigenze: quella dell'acquirente dell'azienda di trattenere la clientela dell'impresa e quindi di godere dell'avviamento (soggettivo), del quale di regola si e' tenuto conto nel prezzo d'acquisto e quella dell'alienante a non vedere compressa la propria liberta' di iniziativa economica oltre un determinato arco di tempo sufficiente per consentire all'acquirente di consolidare la propria clientela. Il divieto di concorrenza e' derogabile e ha carattere relativo sussiste nei liimiti in cui la nuova attivita' di impresa dell'alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre clientela all'azienda ceduta. Le parti possono anche ampliare la portata dell'obbligo di astensione, pureche' non sia impedita ogni attivita' professionale all'alienante. E' in ogni caso vietato prolungare oltre i cinque anni la durata del divieto. Il divieto e' da ritenersi applicabile anche quando la vendita e' coattiva. Maggiore incertezza solleva invece l'applicazione del divieto di concorrenza in altre ipotesi non espressamente regolate:

a)  Divisione ereditaria con assegnazione dell'azienda caduta in successione ad uno degli eredi.

b) Scioglimento di una societa' con assegnazione dell'azienda sociale ad uno dei soci quale quota di liquidazione.

c)  Vendita dell'intera partecipazione sociale o di una partecipazione sociale di controllo di una societa' di persone o di capitali.

Nei primi due casi non si puo' affermare che vi e' stato trasferimento di azienda da un'erede all'altro o da un socio all'altro, sicche' sembrerebbe da escludersi che gli altri eredi o gli altri soci siano tenuti a rispettare il divieto di concorrenza, nel terzo caso poi un negozio traslativo c'e', ma ha per oggetto le quote o le azioni della societa' e non dell'azienda, che formalmente resta della societa', non ricorre quindi il presupposto per l'applicazione dell'art.2557. E' indubbio pero' che in sede di divisione erdeitaria o nello stabile la quota di liquidazione spettante a ciascun socio si tiene di regola conto anche del valore di avviamento dovuto alla clientela. Non e' percio' senza fondamento applicare il divieto di concorrenza a favore dell'erede o del socio che subentra nell'azienda ed a carico degli altri eredei o degli altri soci. E' indubbio altresi' che la vendita dell'intero pacchetto azionario o di una partecipazione di controllo permettono di raggiungere un risultato economico sostanzialmente coincidente con la vendita dell'azienda, anche se formalmente non vi e' stato alcun trasferimento dell'azienda stessa. Comunque il divieto di concorrenza dovra' ritenersi violato ogni qualvolta si sia avuto lo sviamento della clientela dell'azienda ceduta, per fatto concorrenziale direttamente o indirettamente imputabile all'alienante. Il che non e' sempre facile da provare, e' percio' opportuno che l'atto di alienazione contenga specifiche e ben congegnate clausole al riguardo, rese possibili dalla consentita estensione pattizia del divieto di concorrenza. La SUCCESSIONE NEI CONTRATTI AZIENDALI e argomento ulteriore infatti la disciplina del trasferimento dell'azienda si preoccupa del mantenimento dell'unita' economica della stessa. A tal fine e' agevolato il sub ingresso dell'acquirente nella trama dei rapporti contrattuali IN CORSO DI ESECUZIONE che l'alienante ha stipulato con i fornitori, finanziatori, lavoratori e clienti, per assicurarsi i fattori produttivi necessari all'organizzazione dell'impresa e allo svolgimento dei cicli rpoduttivi, nonche' per dare sbocco ai suoi prodotti. Il legislatore muove dalla sua premessa che l'acquirente






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