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Società Semplice - LA NASCITA

diritto








LA NASCITA

Normativa (Art. del c.c. e definizioni).

La società semplice è una società non commerciale, può esercitare soltanto le attività economiche diverse da quelle previste dall'art. 2195 del codice civile.

La Costituzione (come nasce la società).



La società semplice si costituisce con la stipulazione del contratto sociale art. 2251, esso non è soggetto a forme particolari, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Esso può essere stipulato anche oralmente oppure si può desumere dal comportamento concludente delle parti (società di fatto). Nel contratto sociale vengono determinati l'attività economica, i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, i poteri degli amministratori e ogni altra indicazione i soci ritengano necessaria. Nell'assenza di altra indicazioni necessarie, si applicano le norme suppletive della volontà delle parti dettate dal codice civile.

I conferimenti

Con la stipulazione del contratto i soci assumo l'obbligo di conferire in società un bene o un servizio. Se nel contratto sociale i conferimenti non sono determinati, 535e49f si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Normalmente i conferimenti avvengono in denaro. I soci possono tuttavia obbligarsi a conferire beni in natura. In questo caso, il conferimento può avvenire in proprietà o in godimento. Quando il conferimento è in proprietà, il bene diventa di proprietà della società, quindi i creditori sociali potranno soddisfarsi su tale bene e la garanzia dovuta dal socio conferente. Il socio conferente è tenuto a garantire la società per l'evizione e per i vizi della cosa conferita e il rischio del perimento grava sulla società. Invece nel conferimento in godimento, il socio rimane proprietario del bene conferito e concede alla società un diritto di godimento del bene. Il rischio del perimento per caso fortuito della cosa è a carico del socio conferente. I creditori sociali non possono soddisfarsi su di esso, e al termine della società il socio avrà diritto alla restituzione del bene. I soci possono obbligarsi a conferire crediti oppure il proprio lavoro. Se il socio decide di conferire il proprio lavoro, si chiama socio d'opera. Nel rapporto tra chi "conferisce" capitale e chi "conferisce" il proprio lavoro sono state applicate le norme sul rapporto di lavoro subordinato.

La responsabilità dei soci verso i creditori solidali e verso il creditore particolare.

I beni conferiti in proprietà e quelli successivamente acquistati dalla società svolgono anche la funzione di garanzia verso i creditori sociali, infatti essi possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. I creditori sociali sono garantiti anche la patrimonio personale dei soci. L'art. 2267 prevede che "per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in mone e per conto della società e salvo patto contrario, glia altri soci".

La norma sancisce il principio della responsabilità illimitata e solidale dei soci.

Il socio non può liberarsi uscendo dalla società dalle obbligazioni sociali. Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio "socio uscente", questi o i suoi eredi rispondono illimitatamente alle obbligazioni sorte fino a questo giorno. Invece chi entra a far parte di una società già costituita, risponde illimitatamente e solidalmente con gli altri soci per le obbligazioni sorte dopo l'acquisto della qualità di socio.

Il creditore di una società semplice può chiedere direttamente il pagamento del suo credito a ogni socio, senza rivolgersi alla società. Sta al socio domandare l'escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sul quali il creditore può soddisfarsi.

Il codice ammette che il contratto costitutivo di una società semplice limiti la responsabilità di alcuni soci o escluda la solidarietà. Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, altrimenti non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza, art. 2267. Questi patti non possono essere stipulati a favore dei soci, che hanno agito in nome e per conto della società.

I creditori particolari dei soci, sono coloro che hanno un debito verso un socio e non verso la società. Essi non possono far valere direttamente le loro ragioni sul patrimonio sociale. Art, 2270, il creditore particolare del socio può soltanto far valere i propri diritti sugli utili spettanti al socio debitore, compiere atti conservativi sulla quota aspettante al socio nella liquidazione e chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

La società deve prevedere alla liquidazione entro 3 mesi dalla domanda.

Con la liquidazione della quota, il creditore particolare ottiene soltanto una somma di denaro che rappresenta il valore della quota del socio debitore, egli non si può soddisfare direttamente sui beni conferiti dal socio o su altri beni sociali.

La quota del socio, viene liquidata al netto dei debiti sociali.

LA VITA

L'amministrazione e gli atti della società (chi esegue le decisioni).

I soci devono stabilire a chi spetta l'amministrazione della società, cioè a chi spetta

il potere di decidere quali affari realizzare nell'ambito dell'oggetto sociale.

Se nel contratto sociale non si stabilisce a chi spetta  il potere di amministrazione, si applica la norma fondamentale contenuta nell'art. 2257 per la quale l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ogni socio può da solo compiere tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale.

Ciascun socio può opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta art. 2257, sulla opposizione decide la maggioranza dei soci in base agli utili. L'amministrazione disgiuntiva presenta pericoli per i soci: ogni amministratore può agire all'insaputa degli altri e impegnare così la società, abusando a proprio vantaggio del potere di amministrazione. Se i soci vogliono cautelarsi contro questi pericoli, possono scegliere, nel contratto sociale, l'amministrazione congiuntiva art. 2258, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali e i singoli amministratori possono compiere da soli quegli atti urgenti necessari a evitare un danno alla società. Il potere di amministrazione a uno o ad alcuni soci soltanto. La designazione del socio o dei soci ai quali è riservata l'amministrazione può essere fatta nel contratto sociale oppure demandata a una successiva deliberazione dei soci. Gli amministratori nominati con atto separato sono revocabili in ogni momento dai soci che li hanno nominati, anche se non sussiste una giusta causa di revoca.

Invece gli amministratori nominati nel contratto sociale possono essere revocati soltanto se si verifica una giusta causa di revoca, ricorrendo all'autorità giudiziaria, anche da ogni singolo socio. I soci esclusi dall'amministrazione rispondono sempre illimitatamente delle obbligazioni sociali. Essi hanno poteri di controllo, hanno un diritto all'informazione che consiste nel diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e nel diritto  di consultare i documenti relativi all'amministrazione. Hanno inoltre il diritto di avere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno oppure al momento del compimento degli affari sociali se durano meno di un anno. Gli amministratori devono adempiere diligentemente alle loro mansioni. Se la loro negligenza o disonestà ha causato un danno alla società, gli amministratori possono essere chiamati a risarcirlo con l'azione di responsabilità art. 2260. I soci che hanno il potere di amministrazione, hanno normalmente anche il potere di rappresentanza, cioè il potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome. Chi ha la rappresentanza della società può compiere in suo nome tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e ha la rappresentanza processuale della società. Se nel contratto sociale non si dispone diversamente, tutti i soci sono disgiuntamente amministratori e tutti hanno la rappresentanza della società. Tuttavia nel contratto sociale si può riservare la rappresentanza soltanto ad alcuni soci amministratori, scindendo così il potere di amministrazione da quello di rappresentanza.

La formazione della volontà (chi prende le decisioni).

L'unanimità dei consensi è richiesta, per le modificazioni del contratto sociale, a meno che nello stesso contratto non sia convenuto diversamente. Se nel contratto non è stabilito diversamente la cessione di una quota  sociale, può avvenire soltanto se esiste il consenso unanime dei soci, tale cessione implica un cambiamento nei soggetti originari del contratto. Determinate decisioni, devono essere prese a maggioranza. La maggioranza può essere numerica, un voto per ogni socio, oppure calcolata in base al principio pitalistico, in proporzione al capitale investito nella società. Nelle società di persone al contrario di quelle di capitali (metodo dell'assemblea), i soci possono prendere le decisioni di loro competenza esprimendo anche separatamente le loro volontà, senza bisogno di ricorrere a una convocazione, a una riunione e a una discussine.

La ripartizione degli utili

L'attività economica prescelta viene esercitata con lo scopo di realizzare utili e di dividerli tra i soci. Fino al limite del patto leonino, il contratto sociale può stabilire liberalmente le parti spettanti ai soci negli utili e nelle perdite. La norma pone due condizione perché ciascun socio possa percepire la sua parte di utile, occorre che gli utili risultino dal rendiconto e che venga approvato dai soci. Verificatesi queste due condizioni, il socio ha diritto alla integrale distribuzione degli utili risultanti dal rendiconto.



LA FINE

Lo scioglimento e la liquidazione (società).

La società si scioglie per una delle cause previste dall'art. 2272. Esse sono:

Il decorso del termine di durata previsto nel contratto sociale: la società si intende tacitamente propagata a tempo indeterminato quando, decorso il termine, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo: la discordia insanabile dei soci viene considerata un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale.

La volontà di tutti i soci: è l'ipotesi più comune, la volontà unanime dei soci è necessaria poiché si tratta di modificare il contratto sociale.

La sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è riconosciuta.

Le altre cause previste dal contratto sociale.

Verificatasi una causa di scioglimento, gli amministratori conservano un potere limitato agli affari urgenti. La società non si estingue automaticamente, ma entra nella

fase della liquidazione, nella quale occorre pagare tutti i debiti sociali e ripartire il residuo patrimonio netto. Il modo di procedere alla liquidazione del patrimonio sociale può essere previsto dal contratto sociale oppure può essere determinato d'accordo tra tutti i soci. Altrimenti, si dovrà seguire la procedura di liquidazione disciplinata negli artt. 2275-2283. Questa procedura prevede la nomina di uno o più liquidatori da parte di tutti i soci o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale. I liquidatori devono prendere in consegna dagli amministratori i beni e i documenti sociali e redigere un inventario dal quale risultino l'attivo e il passivo sociale. Successivamente, possono compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione. Poiché sono preposti alla liquidazione del patrimonio sociale, essi non possono intraprendere nuove operazioni.

A tutela dei creditori sociali, il codice stabilisce che i liquidatori non possono ripartire tra i soci i beni sociali, finché non siano pagati i debiti sociali o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere le somme necessarie ai soci, nei limiti delle loro responsabilità e in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite. Dopo la soddisfazione di tutti i creditori sociali, l'attivo residuo può essere ripartito fra i soci seguendo le modalità stabilite dagli artt. 2282 e 2283. 


Lo scioglimento riguardo a un socio (morte, recesso e esclusione).

Il rapporto sociale si sciogli limitatamente a un socio, e la società continua con i soci superstiti, per morte, recesso, esclusione del socio.

La morte di un socio non determina la successione degli eredi nella quota sociale. Gli eredi hanno soltanto il diritto di ottenere dalla società la liquidazione della quota del socio defunto, cioè hanno un diritto di credito al pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota.

Il socio può recedere dalla società e ottenere la liquidazione della quota quando:

la società è contratta a tempo indeterminato e per tutta la vita di uno dei soci. Il socio può recedere dalla società in qualunque momento dando un preavviso di almeno 3 mesi.

sussiste una giusta causa o quando ricorra uno dei casi previsti dal contratto sociale come causa di recesso. Può essere giusta causa di recesso una inadempienza o un comportamento scorretto degli altri soci. Non è di per sé giusta causa di recesso il rischio di fallimento della società.

L'esclusione del socio è l'opposto del recesso. La maggioranza dei soci può estromettere dalla società il socio colpevole di gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Una grave causa di inadempienza è non eseguire il conferimento promesso. Altre cause previste dall'art. 2286 sono l'interdizione, l'inabilitazione del socio o la sua condanna a una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, la sopravenuta inidoneità del socio d'opera a svolgere l'opera conferita, il perimento della cosa conferita in godimento e il perimento della cosa conferita in proprietà prima che la proprietà sia acquistata dalla società. L'esclusione deve essere decisa dalla maggioranza numerica dei soci e ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Sta al socio escluso fare opposizione, entro questo termine, davanti al tribunale, contestando l'esistenza della causa di esclusione. Il tribunale può sospendere la delibera dei soci, altrimenti è immediatamente operativa. Se la società si compone di due soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro. L'esclusione è semplicemente facoltativa. Vi sono due casi in cui l'esclusione del socio è automatica, è escluso di diritto il socio che è dichiarato fallito e il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia richiesto la liquidazione della quota.

In tutti i casi in cui il rapporto sociale si svolge limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi non hanno il diritto di riprendersi i beni in natura conferiti: essi hanno diritto soltanto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota. Se il bene è stato conferito in godimento, i soci uscenti dovranno attendere, lo scioglimento della società o la scadenza del periodo di godimento fissato al momento del conferimento.




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