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DIRITTO INTERNAZIONALE

diritto









DIRITTO INTERNAZIONALE









sunto del libro

"Introduzione al Diritto Internazionale"

di Natalino Ronzitti
Capitolo 1 - Enti che partecipano alla vita di relazione internazionale o soggetti di diritto internazionale



Si dividono in quattro categorie:

ENTI TERRITORIALI, cioè entità che presentano come caratteristica l'esercizio del potere di governo su una comunità territoriale. Stati sovrani e indipendenti e gli insorti.

ENTI che non esercitano attualmente un potere di governo su un territorio, ma hanno come obiettivo l'acquisizione di questo potere. Governi in esilio, comitati nazionali all'estero e movimenti di liberazione nazionale.

ENTI non territoriali di diversa natura che neppure aspirano ad acquistare un territorio. Sono entità SUI GENERIS alle quali è eccezionalmente attribuita la capacità di intrattenere relazioni internazionali. Santa Sede, Ordine di Malta, Comitato Internazionale Croce Rossa.

ENTI non territoriali che sorgono per volontà degli Stati e che mantengono durante la loro vita un legame indissolubile con questi. Organizzazioni Internazionali.

Controverso è lo status dell'INDIVIDUO nel diritto internazionale.



ENTI TERRITORIALI

Ruolo primario nelle relazioni internazionali è assunto dagli enti dotati di potestà territoriale, prima di tutto gli STATI che sono i soggetti principali del diritto internazionale. La soggettività internazionale è propria degli Stati sovrani ed indipendenti. Non sono quindi soggetti di diritto internazionale gli Stati federati poiché non sono indipendenti. Non è elemento rilevante ai fini dell'acquisto di soggettività internazionale la dimensione del territorio di uno Stato o del suo popolo. Infatti sono a pieno titolo soggetti di diritto internazionale Stati molto piccoli. Tuttavia sorge un problema per gli Stati esigui come San Marino ad esempio, poiché questi dipendono da terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali. Il dubbio della soggettività internazionale di questi Stati si basa sulla loro mancanza del requisito dell'indipendenza, ma sono da alcuni considerati soggetti gli Stati protetti esistiti durante il periodo coloniale. Anche i territori sotto mandato sono entità prive di soggettività internazionale, come quelli sotto amministrazione fiduciaria. Non vanno considerate soggetti di diritto internazionale nemmeno le autorità dotate di autonomia all'interno di uno Stato. E' questo il caso dell'autorità Palestinese, perché manca del requisito dell'effettività essendo soggetta alla volontà di Israele. Oltre agli Stati sovrani e indipendenti, altri soggetti di diritto internazionale come enti territoriali sono gli INSORTI che hanno come obiettivo il rovesciamento del governo di uno Stato oppure la secessione di una parte del territorio dello Stato tramite la lotta armata. Sono da ritenere enti territoriali soltanto se questi esercitano effettivamente un controllo esclusivo su una parte di territorio e popolazione, e non si tratti di semplici disordini interni. La loro rilevanza sul piano internazionale è connessa al principio di effettività. Sono ENTI TEMPORANEI perché destinati a trasformarsi in uno Stato o a sostituirsi al governo costituito, se vincono, e a retrocedere come semplice gruppo di individui, se perdono. Per questo rispetto agli Stati hanno una capacità internazionale limitata: gli insorti possono concludere accordi con soggetti internazionali in base alle norme che regolano la condotta delle ostilità contro il governo legittimo e alle norme che disciplinano l'esercizio del potere di governo degli insorti sul territorio da loro controllato. Per quanto riguarda le facoltà del governo legittimo, questo può: a)lecitamente reprimere l'insurrezione avendo solo come vincolo limiti di natura umanitaria (art. 3 Convenzione di Ginevra e protocollo addizionale del 1977); b)gli insorti non sono considerati legittimi combattenti e quindi se catturati non sono considerati prigionieri di guerra, ma possono essere trattati come semplici criminali. Gli insorti hanno capacità bellica limitata, non possono condurre ostilità in alto mare.

Se l'insurrezione è sconfitta il governo legittimo non è responsabile dei danni provocati dagli insorti. Se l'insurrezione invece vince, il nuovo governo è tenuto a riparare i danni causati dagli insorti ed è anche responsabile per i danni causati dal governo precedente. I terzi (altri Stati) possono aiutare il governo costituito, ma non gli insorti; se lo fanno commettono un illecito internazionale. I terzi non possono fornire armi agli insorti, ma solo al governo legittimo.

ENTI NON TERRITORIALI

Governi in esilio. Vedi nella II Guerra Mondiale quando diversi governi di Stati occupati dalla Germania si rifugiarono nel Regno Unito. E' necessario che vi sia uno Stato disposto ad ospitare questo ente e a permettergli di espletare le sue funzioni. Vengono considerati soggetti di diritto internazionale quando la nuova situazione della comunità territoriale dalla quale provengono e che aspirano a rigovernare sia in transito. Vedi nel corso di una guerra (occupatio bellica) la quale non estingue la personalità dello stato occupato. Il governo in esilio opera come ente fiduciario del popolo da esso rappresentato. [esempio di governo in esilio: durante l'invasione irachena del Kuwait nel 1990, il governo kuwaitiano andò in Arabia Saudita in esilio]. Il governo in esilio può esigere l'adempimento di accordi a favore della popolazione per cui opera. La fine della guerra dovrebbe portare alla fine del governo in esilio che o riesce a reintegrarsi come organizzazione centrale dello Stato da cui proviene, o si estingue.

Comitati Nazionali all'Estero. Vedi durante la I Guerra Mondiale con il riconoscimento, ad esempio da parte di Francia, Italia e Ragno Unito, dei comitati nazionali cecoslovacco e polacco. Questo ente assume la gestione degli interessi di una comunità nazionale che aspira a governare in futuro, ma che attualmente è soggetta ad un potere statale. Esistono se c'è uno Stato in guerra contro lo Stato che attualmente governa la comunità di cui il comitato è espressione e se c'è uno Stato terzo disposto ad ospitarli. Al comitato dev'essere consentito di esercitare funzioni di governo sui connazionali che si trovano all'estero. Per essere rilevante a livello internazionale deve disporre di proprie forze armate. Questi enti divengono titolari di diritti e obblighi derivanti dal diritto bellico, possono concludere accordi sull'impiego delle loro forze armate e in alcuni casi intrattengono relazioni diplomatiche. Questa figura oggi ha perso d'importanza e per alcuni versi è stata assorbita dal movimento di liberazione nazionale.

Movimenti di Liberazione Nazionale. Enti organizzati rappresentativi di un popolo in lotta per l'autodeterminazione.

Anche questi aspirano a divenire organizzazioni di governo di una comunità territoriale. La loro rilevanza sul piano internazionale non è legata al principio di effettività (vedi insorti), ma al principio di autodeterminazione dei popoli; è l'ente che rappresenta un popolo attualmente sottomesso a dominio coloniale, o razzista, o ad occupazione straniera. (es.: movimenti di liberazione nazionale durante la decolonizzazione degli anni '60; l'OLP - Organizzazione per la Liberazione della Palestina).

Questi enti prendono parte ai lavori di organizzazione internazionali e partecipano a conferenze internazionali. (L'OLP è stata osservatore all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata membro della Lega Araba). Hanno inoltre capacità di concludere accordi soprattutto per quanto riguarda lo svolgimento delle ostilità contro il governo costituito o la costituzione del futuro Stato (vedi accordi di Oslo-Washington del 1993 tra OLP e Israele per quanto riguarda lo status dei territori palestinesi).

La disciplina che regola le guerre di liberazione nazionale è distaccata da quella che regola le guerre civili. Si è affermata nel diritto consuetudinario la regola per la quale il governo non può usare la forza per privare il popolo del diritto di autodeterminazione, quindi la repressione violenta è da considerare illecita. Ai terzi è vietato l'intervento a fianco del governo costituito per la repressione del popolo. Alcune risoluzioni dell'Assemblea Generale attribuiscono ai popoli in lotta per l'autodeterminazione il diritto di ricevere aiuti da terzi Stati in una guerra di liberazione nazionale (diritto di resistenza).

ENTI SUI GENERIS

Santa Sede. Suprema autorità della Chiesa Cattolica. Fa parte di quella categoria di enti che hanno caratteristiche peculiari e che sono associati alla comunità internazionale a titolo individuale.

Ha il potere di concludere accordi internazionali (sono chiamai concordati quando hanno per oggetto il trattamento riservato alla religione cattolica e al clero). Partecipa ai lavori di organizzazioni internazionali (è osservatore all'AG, membro dell'OSCE e dell'AIEA e prende parte a conferenze internazionali). Intrattiene rapporti diplomatici con i maggiori Stati membri della comunità internazionale.

I rapporti con l'Italia sono disciplinati dai Patti Lateranensi (1929) composti da un trattato, una convenzione finanziaria e un concordato. L'Italia riconosce la sovranità della Santa Sede sulla città del Vaticano. La città del Vaticano assume lo stato di neutralità permanente, rimarrà estranea alle competizioni territoriali fra gli Stati a meno che gli Stati contendenti facciano appello alla sua missione di pace. Il 18 febbraio 1984 Italia e Santa Sede hanno stipulato un accordo che sostituisce i Patti del 1929.

La Santa Sede in quanto ente internazionale è esente da giurisdizione nell'ordinamento italiano. La Santa Sede (persona internazionale) è diversa dallo Stato Città del Vaticano (dominio territoriale). Il collegamento è dato dal Papa che è autorità centrale di entrambi.

Ordine di Malta. In epoche remote ha esercitato autorità di governo su diversi territori. Inizialmente si stabilì a Gerusalemme, poi si trasferì a San Giovanni d'Acri, poi a Cipro e a Rodi. Dal 1530 l'ordine ebbe in feudo Malta da cui venne cacciato da Napoleone. Da quel momento è venuto meno il suo dominio territoriale.

Intrattiene relazioni diplomatiche con alcuni Stati; è stato ammesso come osservatore all'Assemblea Generale nel 1994; svolge funzioni di carattere umanitario sia in tempo di pace sia in occasione di conflitti armati; emette passaporti. I rapporti tra l'Italia e l'Ordine di Malta sono disciplinati da uno scambio di note dell'11 gennaio 1960.

Comitato Internazionale della Croce Rossa. Si è costituito nella forma di associazione di diritto privato ai sensi del diritto svizzero.

Ha sede a Ginevra, è composto da individui nominati per cooptazione; è un ente umanitario che promuove i "principi fondamentali ed uniformi dell'istituzione della Croce Rossa"; opera con indipendenza politica, confessionale ed economica; svolge attività di rilievo internazionale durante i conflitti armati: le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 assegnano al Comitato le funzioni di organizzazione umanitaria nel caso in cui non sia possibile affidare questi compiti alle potenze protettrici (Stati neutrali) o ad un sostituto di queste. E' abilitato, per quanto riguarda i conflitti armati internazionali, ad offrire i suoi servigi alle parti in conflitto. Gli è stato attribuito lo status di osservatore presso l'Assemblea Generale; stipula con gli Stati accordi volti a determinare lo status dei suoi funzionari, della sede della missione e dei suoi beni.

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Associazioni fra Stati provviste di un apparato di organi. Sono enti che nascono per volontà degli Stati attraverso un trattato istitutivo e possono estinguersi se si afferma una volontà in questo senso dei suoi membri.

Non sono enti di fatto, cioè originari della comunità internazionale come gli Stati, ma invece sono enti derivati. Ci sono organizzazioni internazionali a carattere universale (es.: ONU) e a carattere regionale (es.: UE). Hanno di regola una struttura tripartita composta da: 1. assemblea; 2. consiglio esecutivo (entrambi sono organi collegiali composti da Stati); 3. segretariato generale (organo individuale, non può ricevere istruzioni dagli Stati membri).

Esistono anche organizzazioni internazionali non fondate su un trattato (vedi OSCE).

Gli Stati non fondatori diventano membri delle organizzazioni mediante procedura di ammissione. Nell'ONU questa è disciplinata dall'art. 4 della Carta. Uno Stato può essere espulso o sospeso dall'organizzazione.

Le procedure di voto sono di diverse tipologie:

- consensus: non ha luogo una votazione formale. E' l'assenza di obiezioni;

- unanimità: è richiesto il voto positivo di tutti i componenti dell'organo. Comporta un'espressa manifestazione di volontà;

- maggioranza semplice: è richiesto il 50% + 1 dei componenti l'organo;

- maggioranza qualificata: sono richiesti i 2/3 dei membri presenti e votanti;

- maggioranza ponderata: ciascuno Stato, in base alla sua rilevanza (territorio e popolazione) riceve un determinato numero di voti.

Le organizzazioni hanno capacità di concludere accordi con Stati o con altre organizzazioni internazionali. Questa materia è regolata dalla Convenzione di Vienna del 1986.

Le organizzazioni internazionali avrebbero una limitata capacità internazionale e sarebbero titolari di un numero limitato di situazioni giuridiche soggettive. Comunque non bisogna confondere la personalità internazionale con la capacità di diritto interno: la prima ha per oggetto  la titolarità di situazioni giuridiche derivanti da norme internazionali, la seconda significa che l'organizzazione degli ordinamenti degli Stati parti del trattato gode della capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni.

La personalità internazionale dell'organizzazione non può essere data dagli Stati, e quindi dal trattato istitutivo, ma deriva dall'ordinamento internazionale.

Le organizzazioni internazionali, a differenza degli Stati, non hanno un territorio e quindi non godono del diritto di sovranità territoriale. Eccezionalmente sono chiamate all'amministrazione di 242h79c territori (es.: amministrazione del Kossovo da parte dell'ONU).

Non vanno confuse con le ONG (Organizzazioni Non Governative) che sono associazioni private a carattere transnazionale il cui atto istitutivo è fondato sull'ordinamento interno di uno o più Stati. (es.: Amnesty International; Green Peace).

INDIVIDUO

Ente partecipante occasionalmente alla vita di relazione internazionale. E' difficile attribuire personalità internazionale all'individuo vista la sua non partecipazione a nessuna della tre funzioni dell'ordinamento giuridico internazionale, ad eccezione di una limitata capacità per quanto riguarda l'accertamento di diritto riguardo a trattati che tutelano i diritti umani. Si hanno due casi, in via eccezionale, in cui l'individuo si considera partecipe delle relazioni internazionali: 1. norme in materia di protezione dei diritti dell'uomo; 2. norme relative ai crimini internazionali.

L'ordinamento internazionale impone all'ordinamento interno di reprimere i crimini internazionali. Il dovere di una persona di non commettere questi crimini non deriva dall'ordinamento internazionale, ma dalla norma interna di adattamento al diritto internazionale. Se c'è discrepanza tra ordinamento internazionale e ordinamento interno, nel senso che un fatto è considerato crimen iuris gentium dal primo ma non è punito dal secondo, la norma di origine internazionale deve essere comunque applicata. Questo è confermato dall'art. 15 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966: nessuno può essere punito per un fatto che non costituiva reato nel momento in cui è stato commesso; si può essere condannati per atti che costituivano reato nel momento in cui furono commessi secondo il principi generali di diritto riconosciuti dalla Comunità delle Nazioni.


Capitolo 2 - Il Riconoscimento


Il riconoscimento di NUOVI STATI

Uno Stato sovrano e indipendente diventa soggetto di diritto internazionale in base ad una situazione di fatto (effettività di governo e indipendenza). Ciò avviene quasi in maniera automatica e il diritto internazionale ne prende atto in base al principio di effettività. Ogni volta che un nuovo Stato nasce gli Stati preesistenti procedono al suo riconoscimento. Lo scopo del riconoscimento è prendere atto della realtà del nuovo Stato e dar prova di voler entrare in relazione con esso.

Esistono essenzialmente due forme di riconoscimento:

- riconoscimento DE IURE (pieno), lo Stato che lo compie ritiene che la situazione del nuovo Stato sia caratterizzata da completa stabilità e che sia quindi possibile procedere all'instaurazione di normali relazioni con esso;

- riconoscimento DE FACTO, lo Stato che lo compie, pur prendendo atto dell'esistenza di un'autorità statale, nutre riserve sulla stabilità della situazione.

Comunque, oltre a quello esplicito legato a una dichiarazione formale, il riconoscimento può essere anche TACITO  o IMPLICITO.

Per evitare che la partecipazione ad un trattato multilaterale da parte del nuovo Stato possa essere considerata come una forma di riconoscimento implicito, gli Stati parti, spesso, affermano che la loro partecipazione al trattato multilaterale non comporta il riconoscimento del nuovo stato.

Il riconoscimento non ha valore costitutivo della personalità internazionale del nuovo Stato, comunque da questo dipende la possibilità dello stesso di intrattenere normali relazioni con gli Stati preesistenti.

Se ad esempio un nuovo Stato non fosse riconosciuto da nessuno degli Stati preesistenti verrebbe ad essere titolare solo dei diritti e degli obblighi derivanti dal diritto consuetudinario, che non presuppongono l'esistenza di relazioni diplomatiche.

Il riconoscimento è un atto politico e discrezionale e può essere sottoposto a condizioni dallo Stato preesistente.

Deve essere effettuato ad uno stato effettivamente indipendente e non dev'essere prematuro.

Lo Stato non riconosciuto dovrebbe avere locus standi dinanzi ai tribunali dello Stato non recognoscente, godere dell'immunità della giurisdizione di fronte ai tribunali di quest'ultimo Stato e vedere le sue norme e sentenze ivi applicate, in virtù del rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato. Questa procedura è seguita dalle corti continentali. Al contrario, nei paesi di common law, il nuovo Stato non riconosciuto non ha nessun locus standi di fronte ai tribunali e le norme del suo ordinamento non vengono riconosciute.

Il riconoscimento di NUOVI GOVERNI

E' effettuato nel caso di mutamento rivoluzionario del regime di potere in uno Stato preesistente (non si estingue lo Stato come soggetto di diritto internazionale).

Questo riconoscimento esplica la volontà dello Stato che vi procede di mantenere con il nuovo governo le stesse relazioni internazionali che aveva con il governo precedente. Anche questo è un atto di natura politica e discrezionale. A volte il mancato riconoscimento dipende dal fatto che il nuovo governo non è democratico e viola in modo massiccio i diritti umani. Il mancato riconoscimento di nuovo governi non vuol dire che viene interrotto ogni rapporto tra i due stati, i trattati bilaterali rimangono in vigore e le relazioni diplomatiche continuano normalmente anche se ad un livello minore rispetto al precedente.

Riconoscimento di INSORTI e di BELLIGERANZA in caso di GUERRA CIVILE

Questo riconoscimento esplica la volontà di Stati terzi rispetto al conflitto di non trattare gli insorti come dei criminali. E' effettuato da Stati che vogliono mantenere relazioni con il movimento insurrezionale allo scopo di garantire la protezione dei propri cittadini presenti nel territorio controllato dagli insorti. E' sempre un atto politico, non giuridico. Il riconoscimento di belligeranza è l'atto con cui una guerra civile viene equiparata ad una guerra internazionale. Una volta attuato il riconoscimento lo Stato terzo è tenuto ad applicare le regole dei conflitti armati internazionali per cui sarà obbligato ad applicare il diritto di neutralità. Se invece è il governo legittimo ad effettuare il riconoscimento, questo deve applicare le regole del diritto umanitario per i conflitti armati internazionali e deve considerare gli insorti come legittimi combattenti. Il riconoscimento di belligeranza è un atto giuridico perché comporta l'estensione ad un conflitto interno delle regole dei conflitti armati internazionali. I terzi effettuano il riconoscimento di belligeranza allo scopo di limitare il conflitto obbligandosi a non intervenire in esso.

Riconoscimento di MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE

Nel periodo della decolonizzazione ha assunto rilevanza questo tipo di riconoscimento. Può capitare che più movimenti di liberazione aspirino a rappresentare un determinato popolo. Per sapere qual è fra questi il legittimo rappresentante, è molto importante il riconoscimento effettuato a questo fine dagli Stati e dalle Organizzazioni Internazionali.

Riconoscimento di SITUAZIONI GIURIDICHE

Consiste nel riconoscere una situazione ritenuta conforme a diritto. Questo tipo di riconoscimento è importante, ad esempio, nelle annessioni territoriali o  nell'estensione della sovranità di uno Stato costiero sulle aree marine vicine alle sue coste.

Questo riconoscimento è un atto giuridico poiché rende incontestabile una data situazione per cui lo Stato non potrà successivamente tornare indietro nel suo operato.


DISCONOSCIMENTO e politiche di non riconoscimento

Il disconoscimento è un comportamento tenuto da uno Stato nei confronti di un ente che non vuole riconoscere o non vuole più riconoscere; può avere due forme, ossia l'assenza di riconoscimento, o il ritiro del precedente riconoscimento.

Le politiche di non riconoscimento sono fatte dagli Stati verso enti internazionali e verso situazioni giuridiche; possono essere attuate volontariamente, in seguito a sollecitazione di terze parti, o per seguire una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, che può essere di natura obbligatoria.
Capitolo 3 - Status soggettivi degli enti internazionali


La neutralità permanente. E' uno status giuridico soggettivo. Lo Stato vincolato ad una politica di neutralità permanente assume degli obblighi in tempo di pace e in tempo di guerra ha il dovere della neutralità. La neutralità di uno Stato in tempo di guerra è una decisione libera. Se uno Stato vincolato dallo status di neutralità permanente entra in guerra commette un Illecito internazionale. Invece uno stato che ha liberamente scelto di rimanere neutrale non commette illecito internazionale se decide di non essere più neutrale e di entrare in guerra. Comunque in tempo di guerra tanto uno Stato neutrale permanente che uno neutrale hanno uguali diritti e doveri verso le parti implicate nel conflitto.

Neutralità (permanente o in tempo di guerra), è uno status soggettivo che riguarda lo Stato; diversa da Neutralizzazione di territori, che riguarda una parte di territorio dello Stato nel quale non possono essere condotte ostilità.

Il territorio di uno Stato neutrale è inviolabile. Se vengono commessi atti di ostilità questo è considerato un illecito internazionale.

Uno Stato con neutralità permanente in tempo di pace è tenuto a seguire alcuni comportamenti. In particolare ha l'obbligo di non far parte di alleanze militari di natura reciproca; ha l'obbligo di non concedere basi militari; ha l'obbligo in tempo di guerra di non concedere facilitazioni al transito né all'uno né all'altro belligerante.

Anche uno Stato permanentemente neutrale, in caso di attacco armato, può esercitare il diritto alla legittima difesa.

Per quanto riguarda le azioni di peace keeping promosse dall'ONU, anche uno Stato che assume lo status di neutralità permanente può parteciparvi.

Solitamente la fonte della neutralità permanente è un trattato internazionale multilaterale, ma può essere un accordo bilaterale tra due Stati, o anche un impegno unilaterale dello Stato.

Qualsiasi sia la fonte dell'obbligo che questo Stato viene ad assumersi, la neutralità assume un contenuto erga omnes visto che gli obblighi che si è assunto sono oggetto di un rapporto tra lo stesso e gli Stati parte del trattato, ma il dovere di neutralità viene assunto nei confronti di tutti gli Stati. Tuttavia solo gli Stati parte del trattato hanno il diritto di chiedere al neutrale l'esecuzione del rapporto di neutralità.

I casi di neutralità sono: Svizzera (1815), Stato Città del Vaticano (1929), Austria. Malta ha stabilito la sua neutralità con una dichiarazione unilaterale del 1981 adottata dopo la stipulazione di un accordo internazionale con l'Italia. La Costa Rica, invece, dichiarò la sua neutralità unilateralmente e autonomamente.

Il riconoscimento della neutralità permanente da parte degli Stati contribuisce al consolidamento della proclamazione della neutralità. Questo riconoscimento, oltre che dai singoli Stati, può avvenire anche ad opera di organizzazioni internazionali, regionali o universali. La neutralità può anche essere garantita da terzi. Questa "garanzia" è a senso unico, cioè obbliga il garante ad intervenire per lo Stato neutrale garantito, ma non viceversa, come accade nei patti di sicurezza collettiva. Un esempio di neutralità garantita è lo scambio di note tra Italia e Malta del 1980. In base a questo accordo l'Italia ha l'obbligo di adottare su richiesta di Malta anche l'assistenza militare quando l'isola sia attaccata.


Lo status internazionale del Giappone

L'art. 9 della Costituzione giapponese prevede degli obblighi riguardanti lo Stato e il tema della sicurezza. Il Giappone rinuncia alla guerra; rinuncia alla minaccia e all'uso della forza per risolvere le controversie internazionali; ha l'obbligo di non mantenere forze di mare, terra e aria (tranne il minimo indispensabile per assicurarsi la legittima difesa); ha l'obbligo di non riconoscere il diritto di belligeranza dello Stato. A causa di questo articolo il Giappone può divenire difficilmente parte di trattati internazionali di sicurezza collettiva (es.: NATO). Fino agli anni '90 non ha mai partecipato ad operazioni di peace keeping, poi la situazione è cambiata vista la sua aspirazione a diventare membro permanente del Consiglio di Sicurezza. Il dibattito su questo articolo è comunque in pieno svolgimento.


Neutralità permanente e ONU

E' compatibile lo status della neutralità permanente con l'appartenenza a questa organizzazione universale? La Carta pare confutare questa ipotesi (vedi art. 41 sulle sanzioni e il 25 che prevede di dare assistenza a qualsiasi intrapresa dall'ONU).

Uno Stato non può invocare lo status di neutralità permanente per sottrarsi alle norme della Carta. L'art. 103 prevede infatti che gli obblighi derivanti dalla Carta prevalgano su qualsiasi altro obbligo preso da uno Stato membro in virtù di qualsiasi altro accordo.

Solo il Consiglio di Sicurezza, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe esentare lo Stato neutrale dall'eseguire una sua risoluzione, visto che in base all'art. 48 della Carta esso può decidere da chi debbano essere intraprese le azioni decise.


Neutralità permanente e Unione Europea

E' compatibile lo status di neutralità permanente con l'appartenenza all'Unione Europea? Bisogna analizzare le disposizioni del trattato della Comunità Europea:

art. 30 - consente agli Stati membri di prendere misure restrittive all'importazione o esportazione giustificate da motivi di "pubblica sicurezza". Questo articolo potrebbe essere invocato dal membro neutrale ad esempio quando una merce in partenza dal suo territorio potrebbe comprometterne la neutralità;

art. 296 - ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza. Quindi lo Stato potrà adottare misure consone al proprio status giuridico;

art. 297 - consente ad uno Stato membro di prendere misure "in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra, cioè per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale".

Comunque l'utilizzo dell'art. 297 per dissociarsi dalle misure previste dall'art. 133 o 301 è dubbia. Perciò lo Stato neutrale non potrà dissociarsi da misure sanzionatorie prese nell'ambito comunitario e la sua condotta potrà essere  considerata conforme al diritto internazionale solo se si ammetta che la neutralità non è pregiudicata dalla comminazione di sanzioni nei confronti di uno Stato che violi il diritto internazionale.



Per quanto riguarda le disposizioni del titolo V del Trattato sull'Unione Europea, la tesi prevalente è che non esista una vera e propria incompatibilità poiché l'art. 17 non comporta obblighi comuni in tema di difesa.
Capitolo 4 - Il territorio


Territorio: ambito entro cui lo Stato esercita la sua potestà di governo (imperium) ad esclusione di altri soggetti di diritto internazionale. La potestà di governo e il connesso esercizio esclusivo sono manifestazioni della sovranità territoriale. Il diritto internazionale tutela questa sovranità quindi ogni attività esercitata in territorio straniero senza consenso dello Stato territoriale è illecita.

L'imperium è diverso dal dominium, che ha connotazione privatistica.

Il diritto internazionale protegge l'integrità territoriale dello Stato.

Tra i poteri connessi all'esercizio della sovranità territoriale fa parte anche quello di cedere parte del proprio territorio. Questo oggi deve fare i conti però con il principio di autodeterminazione dei popoli.

Per quanto riguarda il potere di governo dello Stato nel proprio territorio vi sono comunque dei limiti derivanti dal diritto internazionale, sia consuetudinario che pattizio. Questi limiti riguardano in particolare il trattamento che deve essere riservato agli Stati stranieri, ai loro organi e ai loro cittadini. Ad esempio, non possono essere sottoposti a giurisdizione stati esteri per le loro attività iure imperii.

Il potere di imperio dello Stato incontra limiti anche per quanto riguarda il trattamento dei propri cittadini secondo le norme di diritto consuetudinario e pattizio (trattati sulla protezione dei diritti umani) ratificati dallo Stato.

Oggetto del diritto di sovranità territoriale sono: territorio, mare territoriale e spazio aereo sovrastante il territorio. Nelle aree adiacenti al mare territoriale, lo Stato costiero non esercita alcun diritto di sovranità territoriale, ma solo poteri di tipo funzionale e diritti sovrani connessi allo sfruttamento delle risorse naturali del suolo e sottosuolo marino e delle risorse biologiche.

La sovranità sul territorio può essere esercitata congiuntamente da due o più Stati. Vedi "condominio"; ad esempio il caso del Sudan che tra il 1898 e il 1956 è stato condominio di Regno Unito ed Egitto.


Modi di acquisto della sovranità territoriale

Sono previsti da norme di diritto internazionale consuetudinario che risentono della tradizione romanistica cui era ispirato il diritto internazionale al momento della nascita della Comunità Internazionale. Comunque alcuni modi di acquisto si sono estinti o hanno perso d'importanza.

I modi di acquisto della sovranità territoriale sono: originari o derivati.

Quelli originari implicano l'acquisto di un territorio nullius e la conquista. Infatti non basta la scoperta del territorio nullius, ma occorre l'occupatio accompagnata dall'animus possidendi che consiste in un'esplicita dichiarazione di annessione o nella volontà implicita in comportamenti concludenti (ad esempio in manifestazioni di governo). Elemento indispensabile per la sovranità è che si tratti effettivamente di res nullius, in caso contrario non sorge il diritto di sovranità territoriale. La conquista deve essere distinta dalla debellatio che riguarda la distruzione dell'apparato militare dell'avversario. Oggi la conquista non è più un modo di acquisto poiché contrasta col divieto di aggressione.

Quando si parla di acquisto della sovranità territoriale ci si riferisce a Stati preesistenti della comunità internazionale, mentre un nuovo Stato comporta automaticamente l'acquisto della sovranità sul territorio su cui lo Stato sorge.

La cessione è un modo derivato di acquisto della sovranità territoriale. Può avvenire in molti modi. Ad esempio la vendita del territorio dell'Alaska ceduta agli USA dall'Impero Russo nel 1867. Il trasferimento del territorio e l'acquisto della sovranità territoriale avvengono con il consenso dello Stato che lo cede o per lo meno con la sua acquiescenza. L'occupatio bellica non dà titolo all'occupante per annettere il territorio occupato, anche se questo si comporta animo domini. Altrimenti si riconoscerebbe effetto normativo al principio di effettività.


Un territorio può essere amministrato da uno Stato che non gode sul territorio del diritto di sovranità territoriale. Questo territorio può essere ancora sottoposto alla sovranità di nessuno Stato o appartenere ad uno Stato che resta titolare del nudum ius. Mandati e amministrazioni fiduciarie non esistono più poiché tutti questi territori sono diventati indipendenti. Oggi esistono invece casi di territori amministrati in via transitoria da parte di Organizzazioni Internazionali.


La FRONTIERA o confine dello Stato è la linea che delimita la sovranità statale. Viene stabilita mediante due processi: delimitazione, si precisano mediante coordinate geografiche i limiti dell'ambito spaziale entro cui lo Stato esercita la sovranità; e demarcazione, trasposizione di dati geografici sul terreno.

Di solito la delimitazione è un atto bilaterale tra due Stati vicini che si concretizza con la stipulazione di un trattato internazionale. Questa può aver luogo anche ad opera di un tribunale internazionale nel caso ci sia una controversia. Ma può anche venire in seguito ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza.

E' certo che esista una norma consuetudinaria in materia di confini statali denominata uti possidetis, una norma nata a carattere locale che è diventata poi consuetudine generale. E' quindi venuto affermandosi come un principio connesso alla formazione degli Stati di nuova indipendenza per secessione o smembramento di uno Stato federale. In questo caso lo Stato neo indipendente eserciterà la sovranità nell'ambito dei confini che prima della secessione o smembramento delimitavano la provincia o regione divenuta indipendente.

Comunque a parte l'uti possidetis è dubbio se esistano altri principi di diritto consuetudinario in questo ambito. Va ricordato che questo principio come altri utilizzati possono essere derogati con accordo.


Frontiera e successione tra stati.

In caso di successione tra Stati e frontiere possono essere modificate? No, vale il principio della stabilità delle frontiere. L'art. 11 della Convenzione di Vienna sulla successione tra Stati nei trattati (1978) stabilisce che il mutamento di sovranità non reca pregiudizio alla frontiera stabilita da un trattato. Non sarebbe invocabile la clausola rebus sic stantibus per pretendere l'estinzione del trattato perchè la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 62) afferma che la clausola non opera verso trattati che stabiliscono una frontiera.


Servitù internazionali

E' dubbio se in diritto internazionale esistano servitù internazionali. La prassi comunque attesta che mediante trattato gli Stati possono dare vincoli a parti del loro territorio, che non sono obbligatori, ma hanno il carattere della realità. In caso di successione tra Stati i vincoli assunti dallo Stato predecessore si trasmettono al successore. Principio res transiti cum onere suo. Ad esempio l'Italia, in base ai Patti Lateranensi, non può erigere costruzioni intorno al territorio dello Stato Città del Vaticano.


Principio del patrimonio comune dell'umanità

Riguarda alcuni territori il cui sfruttamento deve avvenire non solo nell'interesse di coloro che vi procedono, ma anche nell'interesse dell'intera comunità internazionale. Per assicurare ciò, il principio del patrimonio comune dell'umanità mette delle organizzazioni internazionali a presiedere allo sfruttamento.

Queste aree soggette al principio del patrimonio comune dell'umanità sono diverse dalla res nullius perchè non possono esse oggetto di appropriazione. Anche le aree soggette al principio di libertà (vedi alto mare) sono inappropriabili.

Sono assoggettati al principio del patrimonio comune dell'umanità: i fondi marini al di sotto della piattaforma continentale (art. 136 Convenzione di Montego Bay); i paesi in via di sviluppo; lo spazio extra-atmosferico; i corpi celesti (inclusa la luna). [gli ultimi due "in teoria"]


Antartide. La disciplina di questo territorio è prevista dal Trattato di Washington del 1 novembre 1959, e stabilisce che: l'Antartide deve essere usato esclusivamente per fini pacifici, divieto di svolgere qualsiasi attività militare (art. 1). E' però consentito impiegare personale o materiale militare per la ricerca scientifica. L'art. 5 prevede inoltre il divieto di qualsiasi esplosione nucleare o il deposito di qualsiasi materiale radioattivo. L'art. 2 stabilisce il principio di libertà per tutti gli Stati di ricerca scientifica in Antartide. L'art. 4 congela ogni pretesa di sovranità sull'Antartide.

In virtù del trattato di Washington l'Antartide è gestito dal Comitato delle Parti Consultive di cui fanno parte i 12 Stati che negoziarono il trattato e quelli che hanno acquisito lo status di parte consultiva più tardi. Per acquisire tale status è necessario aver ratificato il trattato e aver svolto una sostanziale ricerca scientifica nel continente. L'accesso al club delle Parti Consultive avviene per cooptazione. Quindi gli Stati facenti parte del trattato di Washington si dividono in parti consultive e non, e adottano raccomandazioni da indirizzare ai propri governi.

Nel 1991 è stato concluso un Protocollo sulla protezione dell'ambiente antartico che lo dichiara "riserva naturale votata alla pace e alla scienza". L'art. 7 proibisce ogni attività mineraria in Antartide. Comunque dopo 50 anni dall'entrata in vigore del Protocollo ogni parte consultiva potrà chiedere la convocazione di una conferenza di riesame del Protocollo.

Il sistema antartico sta evolvendo una progressiva istituzionalizzazione.
Capitolo 5 - La successione internazionale tra Stati


Stato successore, è un nuovo Stato o uno Stato che accresce il proprio territorio a spese di un altro;

stato predecessore, è lo Stato che si estingue o che subisce una diminuzione territoriale.

Possono avvenire questi casi:

nascita di uno o più Stati su una parte di territorio dello Stato predecessore. Secessione. (es.: Stati nati dal processo di decolonizzazione in Asia e Africa)

nascita di uno o più Stati sull'intero territorio appartenente allo Stato predecessore e quindi estinzione di quest'ultimo. Smembramento. (es.: Cecoslovacchia che nel 1993 si è estinta dando vita a due Stati, la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca)

incorporazione di uno Stato da parte di un altro. Incorporazione. (es.: riunificazione tedesca del 1990)

trasferimento di una parte del territorio da parte dello Stato predecessore allo Stato successore. Cessione. (es.: trasferimenti territoriali che si sono avuti dopo le due guerre mondiali)

fusione di due o più Stati nell'ambito di un nuovo Stato conseguente estinzione degli Stati predecessori. Fusione. (es.: Siria + Egitto hanno dato luogo alla Repubblica Araba Unita nel 1958)


Non estingue la personalità internazionale dello Stato un mutamento rivoluzionario di regime, questo nuovo governo sorto dalla rivoluzione infatti dovrà adempiere gli obblighi facenti capo al vecchio regime e sarà titolare dei relativi diritti.


Sostituzione di uno stato nella sovranità di un territorio appartenente ad un altro, successione in fatto. Ma i rapporti giuridici facenti capo allo Stato predecessore e interessanti il territorio oggetto del mutamento di sovranità si trasmettono allo Stato successore (successione giuridica).


La successione nei trattai

Lo Stato successore nella sovranità di un territorio prima appartenente ad un altro Stato subentra nei trattati internazionali stipulati dal predecessore? Questa materia è disciplinata dalla Convenzione di Vienna sulla successione tra Stati nei trattati (1978) entrata però in vigore nel 1996. Non è stata ratificata dall'Italia. E' una convenzione solo in parte dichiarativa del diritto consuetudinario.

Le norme consuetudinarie in tema di successione tra Stati sono:

lo Stato successore subentra in fatto nel governo del territorio dello Stato predecessore e ne acquista la sovranità a titolo originario;

l'art. 11 della Convenzione del 1978  che corrisponde al diritto consuetudinario si occupa dei regimi di frontiera e stabilisce che la successione non tocca la frontiera stabilita con trattato tra predecessore e terzo Stato e che non altera il regime della frontiera come stabilito nel trattato stipulato tra predecessore e terzo.

Lo Stato successore acquista la sovranità territoriale sul territorio dello Stato predecessore e alla stesso tempo subentra nei diritti e negli obblighi pattizi precedenti riguardanti la disciplina dei rapporti transfrontalieri.

Invece per la convenzione di Vienna i trattati bilaterali stipulati dallo Stato predecessore non vengono trasmessi allo Stato successore (principio della tabula rasa).  A meno che un trattato non sia fonte di situazioni giuridiche localizzate, in questo caso si trasmette allo Stato successore (res transit cum onere suo). Ad esempio un diritto di transito per uno Stato confinante. Ma questa regola della convenzione di Vienna del 1978 non corrisponde al diritto consuetudinario.

Lo Stato successore può tuttavia avere interesse a subentrare in un trattato bilaterale stipulato dal predecessore, che costituisce la base per la conclusione di un nuovo accordo distinto al precedente, ma di contenuto identico.

L'art. 12 della Convenzione del 1978 è riconosciuto come parte del diritto consuetudinario e disciplina:

situazioni giuridiche (diritti e obblighi) relative al territorio. Esse si trasmettono allo Stato successore;

le situazioni giuridiche (diritti e obblighi) relative al territorio di cui siano titolari un gruppo di Stati o tutti gli Stati della comunità internazionale si trasmettono al successore;

le basi militari. Per queste vige il principio della tabula rasa poichè trattandosi di vincoli di natura obbligatoria non si trasmettono al successore. Quindi i trattati istitutivi relativi a una base cessano a meno che vengano rinnovati con un accordo tra successore e terzo.

Per quanto riguarda invece i trattati multilaterali ci si rifà alla consuetudine internazionale, formatasi durante il processo di decolonizzazione, secondo la quale il nuovo Stato non subentra automaticamente nel trattato multilaterale, ma ha diritto a divenirne parte con una dichiarazione di continuità o notificazione di successione. La dichiarazione retroagisce al momento della nascita del nuovo Stato ed ha effetti ex tunc (l'adesione invece ha effetti ex nunc). Però la dichiarazione di continuità non è possibile per i trattati multilaterali ristretti e neppure per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali. In questi casi il nuovo Stato per essere ammesso deve seguire la procedura di ammissione com'è successo per gli Stati nati dalla fine dell'URSS e della Iugoslavia. Solo se, in caso di fusione, i due Stati predecessori fossero stati entrambi membri dell'organizzazione avrà luogo una procedura di ammissione semplificata.

I trattati riguardanti il disarmo, il controllo degli armamenti e in generale interessanti la difesa, non sono sottoposti ad un regime particolare e quindi non si trasmettono al successore ad eccezione di quelli di natura localizzata che invece si trasmettono.

E' interesse della comunità internazionale e/o degli Stati parte che il regime istituito dal trattato sia esteso ai successori.

Queste considerazioni valgono per tutte le figure considerate tranne per la cessione e l'incorporazione. In questi casi si applica il "principio della mobilità delle frontiere dei trattati"; i trattati del predecessore non si trasmettono al successore a meno che non siano trattati istitutivi di vincoli localizzati al territorio oggetto del mutamento di sovranità.

Accordi di Devoluzione. Lo Stato predecessore trasferisce al successore tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai trattati applicati sul territorio su cui si costituisce il nuovo Stato. Questo accordo non può produrre successione automatica nei rapporti giuridici del predecessore perchè questo accordo è per il terzo; res inter allos acta. Produce obblighi e diritti solo nei rapporti tra Stato predecessore e Stato successore. Questo è obbligato verso il predecessore a porre in essere l'attività per subentrare negli accordi applicati sul territorio oggetto del mutamento di sovranità, per cui il successore dovrà proporre al terzo di concludere una novazione per subentrare nei trattati stipulati tra terzo e predecessore.

Per i trattati multilaterali invece il successore effettuerà una notifica di successione che gli consentirà di far parte di questi trattati ex tunc, dal momento di acquisto dell'indipendenza.


La successione nei beni, debiti e archivi dello Stato predecessore

La successione tra Stati in questa materia è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1983 (non è ancora entrata in vigore). Può ritenersi sviluppo progressivo del diritto internazionale poichè codificazione del diritto consuetudinario. In questa materia le regole consuetudinarie sono di difficile individuazione e molto è lasciato all'accordo tra gli Stati interessati.

I beni immobili situati nel territorio oggetto del mutamento di sovranità vengono trasferiti allo Stato successore. Questa regola è applicabile oltre che all'incorporazione, anche a tutte le altre figure successorie.

I beni appartenenti allo Stato predecessore e situati in un terzo Stato diventano proprietà dello Stato successore in caso di estinzione del predecessore per incorporazione, fusione o smembramento. restano invece al predecessore in caso di secessione o di cessione.

Fonte di controversia è la sorte del debito pubblico dello Stato predecessore. La regola è questa: i debiti localizzati, cioè contratti a favore del territorio oggetto della (es.: costruzione opere pubbliche) successione si trasferiscono al successore; gli altri debiti invece, come il debito generale, rimangono al predecessore se questo non cessa di esistere. In caso contrario è invece difficile stabilire se i debiti si trasmettano al successore. La dottrina è divisa: alcuni si appigliano al principio di continuità. La Convenzione di Vienna è indirizzata a favore del principi di trasmissibilità in proporzioni eque (art. 41).

Incerta è anche la fine dei beni che appartengono a Stati terzi o a stranieri e situati nel territorio oggetto della successione. L'art. 12 della Convenzione di Vienna del 1983 dice che i beni che appartengono a Stati terzi non sono pregiudicati dal mutamento di sovranità.

Archivi di Stato: la convenzione di Vienna adotta un principio di territorialità, salvo diverse volontà delle parti. In caso di cessione gli archivi relativi all'amministrazione del territorio ceduto passano al successore. Lo stesso vale per il nuovo Stato costituitosi sul territorio dello Stato predecessore e in caso di smembramento.
Capitolo 6 - Il diritto del mare


La codificazione del diritto del mare

Il regime giuridico degli spazi marini è stato oggetto di vari tentativi di codificazione a livello intergovernativo.

L'opera di codificazione del diritto internazionale marittimo fu ripresa dalle Nazioni Unite e dalla Commissione del diritto internazionale. I lavori della Commissione sfociarono in un progetto di articoli sul diritto del mare che nel 1956 fu sottoposto all'Assemblea Generale e successivamente costituì la base dei negoziati in seno alla Prima Conferenza sul diritto del mare, tenutasi a Ginevra nel 1958, con la partecipazione di 86 Stati.

La Conferenza di Ginevra si concluse con l'adozione di quattro testi convenzionali distinti: la Convenzione sul mare territoriale e sulla zona contigua, la Convenzione sull'alto mare, la Convenzione sulla piattaforma continentale e la Convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. Le prime tre convenzioni hanno avuto un soddisfacente seguito, mentre quella sulla pesca ha avuto un seguito insignificante. Alcuni Stati sono parte di una o più Convenzioni, ma non hanno ratificato le altre.

L'Assemblea creò nel 1967 (un anno dopo l'entrata in vigore delle Convenzioni) un Comitato ad hoc sugli usi pacifici del suolo e sottosuolo marino oltre i limiti della giurisdizione nazionale. Il lungo processo di negoziazione si concluse a Montego Bay (Giamaica) il 10 dicembre 1982 con l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, composta di 320 articoli e 9 allegati. Subito dopo la conclusione della conferenza, gli Stati occidentali insoddisfatti della parte XI della Convenzione, intrapresero negoziati per una modifica della Convenzione prima ancora della sua entrata in vigore. I negoziati ebbero successo e si conclusero, nel 1994, con un "Accordo relativo all'esecuzione della parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite del diritto del mare".

La Convenzione è entrata in vigore il 16 novembre 1994.


Il mare territoriale

La sovranità di ogni Stato costiero si estende ad una zona di mare adiacente alle sue coste, denominata mare territoriale. Sono soggetti alla sovranità dello stato anche lo spazio aereo sovrastante il mare territoriale e il relativo letto e sottosuolo marino.

Il mare territoriale ha un limite interno e uno esterno. Il limite interno viene determinato mediante la fissazione delle linee di base. La linea di base normale è la linea di costa a bassa marea, quale indicata sulle carte marittime a grande scala riconosciute ufficialmente dallo Stato costiero.

Il limite esterno del mare territoriale è determinato dallo Stato costiero entro un limite massimo previsto dal diritto internazionale; la Convenzione del 1982 prevede infatti che l'ampiezza di tale zona marina non possa eccedere le 12 miglia (art. 3). Il criterio delle 12 miglia deve ritenersi ormai acquisito al diritto consuetudinario ed è stato adottato anche da Stati tradizionalmente restrittivi nel fissare l'ampiezza del mare territoriale.

La sovranità dello Stato costiero sul mare territoriale incontra i limiti del passaggio inoffensivo e della giurisdizione civile e penale sulle navi in transito. Per passaggio si intende il fatto di navigare nel mare territoriale per attraversarlo , senza toccare le acque interne; il passaggio deve essere continuo e rapido: esso non comprende una facoltà di sosta o ancoraggio.

Il passaggio è da ritenere "inoffensivo" quando non arrechi pregiudizio "alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero". Le navi in passaggio inoffensivo hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato costiero, in particolare in materia di sicurezza della navigazione e prevenzione dell'inquinamento. I sommergibili devono navigare in emersione e mostrare la bandiera. Non esiste un diritto di sorvolo del mare territoriale: questo è ammissibile solo se consentito dallo Stato costiero.

Lo Stato costiero può sospendere il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale, purchè la sospensione sia essenziale alla protezione della sua sicurezza. La sospensione deve avere carattere temporaneo, non essere discriminatoria, e riguardare specifiche aree del mare territoriale.

La giurisdizione civile e penale non può essere esercitata sulle navi da guerra, poichè godono di immunità completa dalla giurisdizione.

Per le navi mercantili la consuetudine accorda l'esenzione dalla giurisdizione penale dello Stato costiero per quanto riguarda i fatti "interni", ma ammette l'esercizio della giurisdizione penale dello Stato costiero quando si tratta di fatti che turbano la tranquillità e il buon ordine dello Stato stesso e del mare territoriale.

Lo Stato costiero "non dovrebbe" esercitare la propria giurisdizione penale su nave straniera in passaggio nel mare territoriale ed in relazione ad un reato commesso a bordo della nave durante il passaggio.

Lo Stato costiero "non dovrebbe" arrestare o dirottare una nave mercantile straniera in passaggio nel mare territoriale per esercitare la giurisdizione civile nei confronti di una persona che si trova a bordo.

Le aree marine poste all'interno della linea di base sono acque interne, del tutto assimilate al territorio dello Stato, dove non vige il diritto di passaggio inoffensivo.

Nelle acque che prima della chiusura erano assoggettate al regime delle acque territoriale o dell'alto mare continua a vigere il diritto di passaggio inoffensivo.


Le baie

Le baie sono insenature che penetrano profondamente nella costa. Lo Stato costiero ha il diritto di chiudere la baia, purchè essa non sia una mera incurvatura della costa, ma una baia in senso giuridico.

Affinché sia considerata tale, l'insenatura deve racchiudere una superficie di acque uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea tracciata tra i punti d'ingresso della baia. Inoltre le baie in senso giuridico possono essere chiuse solo se la distanza tra i punti d'ingresso non superi le 24 miglia.

Una disciplina particolare vige per le "baie storiche", le quali possono essere chiuse anche qualora non soddisfino il criterio del semicerchio ed indipendentemente dalla loro ampiezza. Perchè una baia possa essere considerata "storica" occorre dimostrare la sussistenza di due elementi: un prolungato esercizio di diritti di sovranità sulle acque della baia da parte dello Stato costiero; l'acquiescenza degli altri Stati.


Il mare territoriale italiano

L'ampiezza del mare territoriale italiano è di 12 miglia, calcolate sempre dalla linea di costa a bassa marea, e viene adottato il criterio delle 24 miglia per le baie; il Golfo di Taranto è riconosciuto come baia storica.

I Golfi di Venezia, Manfredonia, Squillace e Salerno sono stati chiusi utilizzando il sistema che consente di tracciare una retta lungo una costa marcata da profonde frastagliature e insenature, non essendo tali golfi baie in senso giuridico ed avendo comunque la linea di chiusura una lunghezza superiore alle 24 miglia.

La chiusura dell'Arcipelago toscano è stata operata facendo riferimento ala circostanza che esiste un gruppo di isole lungo la costa; gli Stati Uniti hanno contestato la delimitazione affermando che le isole tra la foce dell'Arno e Civitavecchia non possono essere considerate "coastal fringing islands" (corona di isole) in senso giuridico.

Anche le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna, sono state cerchiettate con un sistema di linee rette.




Gli stretti internazionali

Stretti sono quei bracci di mare siti tra due terre emerse, compresi interamente nelle acque territoriali dello Stato o degli Stati rivieraschi, che mettono in comunicazione due parti più ampie di mare.

Negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale che uniscono due parti di alto mare (stretti internazionali) vige il diritto di passaggio inoffensivo non sospendibile in favore sia delle navi private che di quelle da guerra.

La Convenzione di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua estende il regime degli stretti internazionali anche agli stretti che collegano l'alto mare con il mare territoriale di uno Stato straniero.

Il regime degli stretti internazionali ha subito una notevole revisione con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. La Convenzione introduce il concetto di "passaggio in transito", ossia l'esercizio della libertà di navigazione e di sorvolo al solo fine del trasporto rapido e continuo nello stretto. Questo comporta diritti più ampi rispetto al passaggio inoffensivo e precisamente: il transito delle navi, sia private che da guerra, non sospendibile; il diritto di sorvolo a favore degli aeromobili civili e militari; e la possibilità per i sommergibili di navigare in immersione durante l'attraversamento dello stretto.

Il passaggio in transito si applica agli stretti utilizzati per la navigazione internazionale che mettono in comunicazione due parti di alto mare, due zone economiche esclusive oppure una zona economica esclusiva e una zona di alto mare.

Non si applica invece il passaggio in transito, ma il passaggio inoffensivo non sospendibile agli stretti che collegano il mare territoriale di uno Stato a una parte di alto mare oppure alla zona economica esclusiva di un altro Stato, e agli stretti che collegano due zone di alto mare, ma compresi fra il continente ed un'isola appartenente allo stesso Stato costiero.

Il regime predisposto dalla Convenzione del 1982 non si applica agli stretti internazionali disciplinati da convenzioni internazionali di lunga data.


La zona contigua e la zona archeologica

Si definisce zona contigua una fascia marina adiacente al mare territoriale nella quale lo Stato costiero può esercitare, anche sulle navi straniere, diritti di controllo necessari a prevenire o reprimere infrazioni alle sue leggi doganali, fiscali, sanitarie e d'immigrazione.

La Convenzione del 1982 autorizza gli Stati ad istituire una zona contigua sino a 24 miglia marine. Poichè il mare territoriale può avere un'estensione fino a 12 miglia marine dalla linea di base, praticamente la zona contigua copre una fascia di mare adiacente di ulteriori 12 miglia marine. L'istituzione di una zona contigua è del tutto facoltativa ed è a tal fine necessaria una formale proclamazione dello Stato costiero.

In Italia l'estensione del mare territoriale a 12 miglia operata nel 1974 ha assorbito la zona contigua (prima infatti aveva un mare territoriale di 6 miglia e una zona contigua adiacente di ulteriori 6 miglia).

La zona di mare che si estende fino al limite esterno delle acque territoriale è sottoposta a vigilanza doganale.

Novità assoluta della Convenzione del diritto del mare è la possibilità di istituire una zona archeologica sul fondo marino adiacente alla costa. La zona può avere un'estensione di 24 miglia dalle linee di base. Lo Stato costiero può presumere che la rimozione di oggetti archeologici o storici dalla zona archeologica, senza la sua approvazione, si concretizzi in una violazione delle sue leggi e regolamenti. Si vengono così a riconoscere allo Stato costiero diritti speciali di controllo e giurisdizione in ordine alla rimozione di oggetti di valore archeologico e storico oltre il mare territoriale e sino ad una distanza di 24 miglia dalle linee di base. (L'Italia non ha ancora istituito una zona archeologica).



La piattaforma continentale

L'istituto della piattaforma continentale costituì oggetto di riconoscimento sul piano convenzionale nel quadro della I Conferenza sul diritto del mare del 1958. Essa riconosce allo Stato costiero diritti sovrani sulla piattaforma continentale relativamente alla esplorazione e sfruttamento delle risorse naturali della stessa.

I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale sono esclusivi, nel senso che nessuno può svolgere attività di esplorazione o sfruttamento senza autorizzazione dello Stato costiero, ed automatici, non dipendono cioè da una espressa proclamazione.

Tali diritti non pregiudicano in alcun modo lo status giuridico delle acque sovrastanti la piattaforma, nè quello dello spazio aereo al di sopra di quelle acque.

Per quanto concerne la delimitazione della piattaforma continentale in senso giuridico, il limite interno coincide con il confine esterno del mare territoriale. Più complessa risulta la definizione del limite esterno della piattaforma.

La piattaforma (in senso giuridico) di uno Stato costiero comprende i fondi marini ed il relativo sottosuolo, al di là delle sue acque territoriali, fino a 200 miglia marine dalla linea di base a partire dalla quale è misurato il mare territoriale. Indipendentemente da ogni considerazione di carattere geologico, la piattaforma continentale ha comunque un'estensione minima di 200 miglia marine a partire dalla linea di base. Il limite massino è di 350 miglia dalle linee di base oppure di 100 miglia dall'isobata dei 2500 metri. Nell'ipotesi di sfruttamento della piattaforma continentale oltre le 200 miglia, il diritto esclusivo dello Stato costiero subisce un'importante limitazione: lo Stato costiero è tenuto a versare un contributo in denaro o in natura all'Autorità dei fondi marini, che dovrà provvedere ad un'equa distribuzione dei contributi raccolti agli Stati parte della Convenzione, tenendo conto degli interessi degli Stati in via di sviluppo.

Fa parte del diritto internazionale consuetudinario la regola secondo cui i diritti dello Stato costiero sul suolo e sottosuolo adiacente alle proprie coste si estendono fino a 200 miglia dalle linee di base, indipendentemente dalla presenza di una piattaforma continentale in senso geologico.

La convenzione del 1982 stabilisce che "la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati frontisti o limitrofi è effettuata mediante accordo conformemente al diritto internazionale in modo da pervenire ad una soluzione equa".


La zona economica esclusiva

La zona economica esclusiva (ZEE) è un istituto introdotto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

La ZEE può estendersi fino a 200 miglia calcolate a partire dalla linea di base. I diritti di cui gode lo Stato costiero nella ZEE sono diversi e meno intensi rispetto a quelli di cui gode nel mare territoriale.

L'istituzione della ZEE dipende da un preciso atto di volontà dello Stato costiero e deve essere proclamata. Nella ZEE lo Stato costiero gode di diritti esclusivi in materia di sfruttamento, gestione e conservazione delle risorse naturali, e circa le altre attività dirette all'utilizzazione a fini economici della zona. In tale zona, lo Stato costiero ha altresì diritti di giurisdizione in relazione allo stabilimento e all'uso di isole e installazioni artificiali, alla ricerca scientifica marina e in materia di protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento. La ZEE, quando viene istituita dallo Stato costiero, assorbe la piattaforma continentale, a meno che questa non si estenda oltre le 200 miglia dalle linee di base e tranne che non si adottino diverse linee per la delimitazione delle due zone con Stati le cui coste sono adiacenti o fronteggiano quelle dello Stato in questione.



Nella ZEE, lo Stato costiero gode di poteri di polizia connessi alla realizzazione dei suoi diritti. Può così prendere misure quali la visita e la cattura di navi straniere che abbiano violato le sue leggi, nelle materie per le quali esso ha giurisdizione in base alla Convenzione.

Fra Stati frontisti o limitrofi la delimitazione della ZEE va effettuata mediante accordo conformemente al diritto internazionale e in modo da ottenere un'equa soluzione.

Qualora uno Stato abbia proclamato una ZEE, esso ha in tale zona diritti sovrani in relazione allo sfruttamento, gestione e conservazione delle risorse ittiche. I diritti dello Stato costiero sono finalizzati all'obiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche della ZEE. Lo Stato costiero deve determinare il volume massimo delle catture che di ogni specie possono effettuarsi in un certo periodo di tempo senza provocare un eccessivo sfruttamento. Qualora lo Stato costiero non abbia la capacità di effettuare l'intero volume di catture ammissibili dovrà autorizzare mediante accordo altri Stati a sfruttare il surplus.

L'accesso di altri Stati alle risorse ittiche della ZEE può essere subordinato dallo Stato costiero al pagamento di corrispettivi in denaro e all'osservanza di particolari condizioni.

Le navi straniere che siano ammesse a pescare nella ZEE devono osservare le disposizioni dello Stato costiero relative alla conservazione delle risorse biologiche.

Nella ZEE lo Stato costiero gode dei poteri di polizia connessi alla salvaguardia dei propri diritti. La Convenzione pone tuttavia dei limiti ai poteri repressivi dello Stato costiero. Innanzitutto, questo è tenuto a notificare prontamente allo Stato della bandiera ogni misura di sequestro o detenzione di navi straniere. Inoltre, lo Stato costiero deve procedere senza indugio al rilascio della nave sequestrata, e alla liberazione del suo equipaggio, quando sia stata fornita una cauzione o altra adeguata garanzia. Le pene comminate dallo Stato costiero non possono comprendere l'imprigionamento o alcuna forma di punizione corporale.


Il regime dell'alto mare e dei fondi marini internazionali

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra sull'alto mare, "si intende per alto mare tutte le parti del mare non comprese nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato".

Le disposizioni sull'alto mare si applicano a tutte le parti del mare che non siano comprese nella ZEE, nelle acque interne o territoriali o nelle acque arcipelagiche.

Qualora uno Stato costiero avesse costituito una ZEE, l'alto mare, stricto sensu, ha inizio a partire dal limite esterno della suddetta zona. Nel caso in cui lo Stato costiero non abbia proclamato la propria ZEE, sono assoggettate al regime dell'alto mare le aree poste al di là del mare territoriale.

L'alto mare è aperto a tutti gli Stati e ogni Stato gode della libertà di utilizzarlo.

Il regime dell'alto mare comporta le seguenti libertà:

libertà di navigazione;

libertà di pesca;

libertà di posa di cavi e condotte sottomarini;

libertà di sorvolo;

libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni;

libertà di ricerca scientifica.

Tali libertà devono essere esercitate da ogni Stato in modo che ne sia consentito il godimento anche da parte degli altri Stati della comunità internazionale.

Ogni Stato ha i diritto di far navigare in alto mare navi battenti la propria bandiera. Deve esistere un legame sostanziale tra lo Stato e la nave che batte la sua bandiera. In particolare, lo Stato deve esercitare effettivamente la sua giurisdizione e il suo controllo sulle navi nazionali.

Nel 1986 è stata adottata a Ginevra una Convenzione sulle condizioni di registrazione delle navi, che si propone di riaffermare e rafforzare il legame tra la nave e lo Stato della bandiera. Essa ha per altro avuto scarso seguito.

In alto mare le navi sono soggette alla giurisdizione esclusiva dello Stato della bandiera e devono possedere una sola nazionalità. La nave che batta la bandiera di due o più Stati è assimilata alla nave priva di nazionalità. Le navi prive di nazionalità non possono invocare la protezione di alcuno Stato e in alto mare sono soggette all'autorità delle navi da guerra di tutti gli Stati.

Il suolo e il sottosuolo marino siti oltre il limite esterno della piattaforma continentale, e le risorse ivi esistenti, sono stati proclamati patrimonio comune dell'umanità dall'Assemblea Generale nel 1970. L'utilizzazione dei fondi marini posti oltre la giurisdizione degli Stati deve avvenire esclusivamente a fini pacifici e l'esplorazione e sfruttamento delle risorse devono essere effettuati nell'interesse dell'umanità intera.

I fondi marini al di là della giurisdizione nazionale vengono denominati "Area".


Le eccezioni al principio di libertà di navigazione in alto mare

La regola per cui in alto mare le navi sono sottoposte alla esclusiva giurisdizione dello Stato della bandiera è assoluta per quanto concerne le navi da guerra.

Per quanto concerne invece le navi private, il diritto internazionale prevede alcuni casi in cui è possibile un intervento anche nei confronti di navi straniere in alto mare.

la prima ipotesi riguarda la pirateria. Poichè il pirata esplica la sua attività in alto mare, si è inteso proteggere la sicurezza dei traffici marittimi attribuendo a qualsiasi Stato il poterre di reprimere un'attività criminosa, che finirebbe per mettere in pericolo lo stesso principio della libertà di navigazione. Ogni Stato, mediante le proprie navi da guerra o altre in servizio governativo, può catturare in alto mare una nave pirata. Tale potere non spetta se la nave pirata si rifugia nelle acque territoriali altrui: in questo caso sarà lo Stato costiero che dovrà provvedere alla cattura.

La definizione di pirateria riguarda: atti illegittimi di violenza, detenzione o depredazione commessi per fini privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave contro un'altra nave in alto mare o contro persone o beni che si trovino a bordo. Gli atti di pirateria possono essere commessi solo da navi private, non da navi da guerra. Perchè siano compiuti atti di pirateria occorre che siano coinvolte almeno due navi. La norma sulla pirateria è stata estesa agli aeromobili.

Le navi da guerra di uno Stato straniero possono abbordare in alto mare e sottoporre a visita la nave sospetta di essere adibita alla tratta degli schiavi, che riacquistano ipso facto la libertà non appena si rifugiano a bordo di un'altra nave. Non spetta però un diritto di cattura, che compete solo allo Stato della bandiera.

Altra eccezione è costituita dal diritto d'inseguimento. Lo Stato costiero ha il diritto d'inseguire e catturare in alto mare, mediante navi o aeromobili da guerra o adibiti a pubblico servizio, le navi straniere che abbiano violato le sue leggi in zone sottoposte alla sua giurisdizione. L'inseguimento deve avere inizio quando la nave straniera si trova nelle acque interne, arcipelagiche o territoriali dello Stato costiero oppure nella sua zona contigua, ZEE o acque sovrastanti la piattaforma continentale. L'inseguimento deve essere continuo; nel caso di interruzione esso non può essere lecitamente ripreso. Il diritto d'inseguimento cessa qualora la nave inseguita entri nelle acque territoriali dello Stato di cui batte la bandiera o di un terzo Stato.

Lo Stato costiero può prendere anche nei confronti di navi straniere le misure necessarie per prevenire o eliminare i pericoli d'inquinamento derivanti da un incidente marittimo.

La Convenzione del 1982 consente misure di autorità su navi straniere in alto mare anche nell'ipotesi in cui queste siano impiegate per trasmissioni non autorizzate, cioè per trasmissioni radiofoniche o televisive diffuse verso il grande pubblico in violazione dei regolamenti internazionali. Tale potere è attribuito allo Stato di cui i responsabili abbiano la nazionalità e agli Stati nei quali le trasmissioni sono ricevute o le cui radiocomunicazioni sono disturbate.

L'art. 108 della Convenzione del 1982 dispone un generico obbligo di cooperazione tra gli Stati per la repressione del traffico di stupefacenti. Non accorda però il potere di arrestare una nave straniera in alto mare senza il consenso dello Stato di bandiera.

Per quanto riguarda il terrorismo marittimo la Convenzione del 1988 non prevede alcuna norma circa il potere di arrestare una nave straniera in potere di un gruppo terrorista.

Il protocollo delle Nazioni Unite del 2000 contro il traffico illegale di migranti per terra, mare e aria non prevede nessuna disposizione che autorizzi a fermare una nave straniera, poichè anche in questo caso è necessario il consenso dello Stato della bandiera.


Le zone di identificazione aerea

Fra le libertà dell'alto mare rientra la libertà di sorvolo che trova applicazione anche in relazione allo spazio atmosferico sovrastante la ZEE e la zona contigua. Lo spazio aereo sovrastante l'alto mare e le zone ora indicate è aperto alla libera utilizzazione degli aerei civili e militari di tutti gli Stati.

Gli Stati costieri richiedono agli aerei che entrano nelle "zone di identificazione aerea", e che si dirigono verso il loro territorio, di farsi identificare e di fornire alle autorità territoriali informazioni relative al volo. Non è invece ammissibile la pretesa di assoggettare alle procedure di identificazione gli aerei stranieri che non siano diretti verso il territorio dello Stato costiero, ma si limitino al passaggio laterale nella zona.


Gli Stati-arcipelago

La Convenzione del 1982 ha introdotto uno speciale regime per gli Stati-arcipelago e le acque arcipelagiche. E' uno Stato-arcipelago quello costituito interamente da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole. Per arcipelago si intende un gruppo di isole le quali hanno le une con le altre rapporti così stretti da formare intrinsecamente un tutto geografico, economico o politico, o che storicamente siano considerate tali.

Non rientrano nello speciale regime previsto dalla Convenzione gli arcipelaghi appartenenti a Stati formati anche da territori non insulari.

Gli Stati-arcipelago possono tracciare delle linee di base rette che congiungano i punti più estremi delle isole o degli scogli emergenti dell'arcipelago. La chiusura è ammissibile purchè il tracciato delle linee rette includa al suo interno le isole principali dell'arcipelago, e la proporzione tra le acque racchiuse dalle linee e la superficie terrestre sia tra uno a uno e nove a uno. Inoltre, la lunghezza delle singole linee rette non può essere superiore a 100 miglia marine.

Uno Stato che si proclami Stato-arcipelago guadagna vaste aree marine, poichè tutte le zone di giurisdizione sono calcolate a partire dalle linee rette arcipelagiche.

Nelle acque arcipelagiche vige il diritto di passaggio inoffensivo a favore delle navi straniere: si applica il diritto di passaggio arcipelagico, il quale è praticamente assimilabile al diritto di passaggio in transito attraverso gli stretti. Esso infatti comprende il diritto di navigazione e di sorvolo senza impedimento e, per i sommergibili, quello di transito in immersione. Il diritto di passaggio arcipelagico si applica nondimeno alle rotte normalmente utilizzate per la navigazione internazionale.
Capitolo 7 - La tutela dell'indipendenza statale nell'ordinamento degli Stati esteri


Degli Stati

Degli organi dello Stato

Degli agenti diplomatici

I consoli

Le organizzazioni internazionali


Stati. Corrisponde alla norma del diritto consuetudinario di antica formazione, espressione del principio di parità che vuole che uno Stato estero non possa essere convenuto in giudizio dinanzi a un tribunale dello Stato del foro, a meno che lo Stato estero non accetti di sua volontà di sottoporsi a tale giudizio e, di conseguenza, rinunci alla sua libertà. Questa norma si traduce nel principio par in parem non habet imperium.

Fino alla I Guerra Mondiale la dottrina dell'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione civile era assoluta, cioè riguardava tutti gli atti di uno Stato straniero, non comportava eccezioni. Dopo gli anni '20 invece si cominciò a pensare di mettere in discussione questa norma perchè si consolidano nuovi tipi di Stato in cui c'è un'economia di Stato. Si pensò dunque di ridurre l'immunità che non deve sussistere per gli atti di natura commerciale poste in essere dallo Stato. La corretta affermazione della regola, così come attualmente vigente nell'ordinamento internazionale, è quella secondo cui lo Stato è esente da giurisdizione di fronte ai tribunali di uno Stato quando compie attività che sono manifestazione delle sue funzioni sovrane (attività iure imperii) mentre è sottoponibile a giurisdizione quando pone in essere atti di natura privatistica o di natura commerciale (attività iude gestionis). Si è affermata quindi nel diritto consuetudinario la regola dell'immunità ristretta. Questa teoria dell'immunità ristretta è seguita non solo dalle corti continentali, ma anche da quelle di common law ed è stata codificata in atti legislativi ad hoc.

Nel 1972 è stata conclusa la Convenzione europea sull'immunità degli Stati o Convenzione di Basilea (non è stata ratificata dall'Italia) che afferma, all'art. 15, che uno Stato non può essere sottoposto a giurisdizione, ma vengono esplicati, negli art. dall'1 al 14, i casi in cui l'immunità di giurisdizione non può essere invocata. I problemi principali sono gli atti relativi alla tutela dei rapporti di lavoro; l'art. 5 della Convenzione di Basilea afferma che l'immunità di uno Stato estero dalla giurisdizione non può essere invocata quando la controversia è relativa a un contratto di lavoro concluso tra lo Stato estero e una persona fisica cittadina di un altro Stato e avente per oggetto una prestazione da eseguire sul territorio dello Stato del foro. Secondo una tesi avanzata dalla nostra corte di Cassazione nel 2004, non può essere richiamata l'immunità dalla giurisdizione quando uno Stato è responsabile di illeciti da considerare crimini internazionali.

L'immunità dalla giurisdizione oltre al procedimento di cognizione è invocabile anche per quanto riguarda i procedimenti esecutivi e cautelari. In questo caso si distingue tra  beni atti allo svolgimento di attività sovrane dello Stato e beni che rientrano nella sfera delle attività private dello Stato. Nell'art. 23 della Convenzione di Basilea si esclude che i beni appartenenti agli Stati esteri possano essere assoggettati a misure esecutive. Bisogna ancora dire che la Convenzione sul punto in questione non è dichiarativa del diritto consuetudinario.

Sono sottoponibili ad attività di esecuzione solo quei beni che non siano connessi all'esercizio di funzioni sovrane dello Stato estero (secondo la consuetudine).

Degli organi dello Stato. Le attività esplicate dall'individuo organo non sono propriamente sue, ma dello Stato di cui esso è organo e per cui agisce; l'attività è dunque imputata allo Stato e non resta propria dell'individuo tranne che venga commesso un crimine internazionale. In questo caso infatti l'atto non solo è imputato allo Stato, ma anche all'individuo organo.

Secondo una norma di diritto internazionale generale ogni Stato avrebbe diritto che la condotta tenuta dai suoi organi sia considerata come attività dello Stato e non come attività individuale posta in essere da privati individui, questo è ciò che si definisce immunità, o funzione, organica attribuita all'individuo-organo. Comunque, sempre per una norma di diritto internazionale, è consentito allo Stato territoriale di disconoscere l'immunità in casi determinati, ad esempio quando l'organo ha commesso un crimine internazionale.

Diversa è invece l'immunità personale. In questo caso spetta alla persona in quanto tale e copre gli atti compiuti dalla persona-ornano di uno Stato al di fuori delle proprie funzioni.

Capi di Stato: oltre a godere dell'immunità organica, godono delle stesse immunità personali degli agenti diplomatici quando si trovano all'estero (vedi art. 21 della Convenzione di New York sulle missioni speciali del 1969).

E' importante ricordare che l'immunità dalla giurisdizione penale è valida per capi di Stato e ministri degli esteri in carica; questa immunità non spetta più quando questi cessano la loro funzione.

Capi di Governo: anche per loro valgono le regole esposte per i capi di Stato. Anche loro favoriscono di immunità previste dal diritto internazionale secondo la Convenzione di New York del 1969.

Ministri degli affari esteri: godono dell'immunità completa dalla giurisdizione penale tanto per gli illeciti compiuti a titolo ufficiale che personale, purchè siano ministri in carica. Anche quando sia stato commesso un crimine internazionale sussiste questa immunità. L'immunità viene meno solo se l'individuo è sottoposto a giudizio da un tribunale internazionale.

L'immunità organica viene di regola disconosciuta se l'individuo-organo pone in essere attività clandestine in territorio altrui, a meno che non si tratti di agenti diplomatici.

Agenti diplomatici. Il diritto internazionale generale stabilisce alcuni privilegi e immunità per gli agenti diplomatici . Questo settore è oggetto di una apposita Convenzione di codificazione promossa dall'ONU: la Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche (ratificata dall'Italia).

La procedura con cui l'individuo-organo viene investito delle funzioni diplomatiche ha luogo con l'accreditamento e presuppone il preventivo gradimento dello Stato territoriale. Questo avviene con la presentazione delle lettere credenziali rilasciate dallo Stato accreditante allo Stato accreditatario. Comunque è possibile una procedura semplificata.

Lo Stato territoriale dopo aver instaurato relazioni diplomatiche con questo Stato è sottoposto ad alcuni limiti di potestà territoriale. Questi sono:

- l'inviolabilità dei locali della missione diplomatica: i locali nei quali ha sede la missione diplomatica sono inviolabili (art. 22 Convenzione di Vienna). Gli organi dello Stato territoriale non possono penetrarvi se non con il consenso del capo della missione. Sono inviolabili anche i mezzi di trasporto e la corrispondenza ufficiale della missione: questo è il principio di extraterritorialità della missione diplomatica. La sovranità sul territorio su cui si trova la sede diplomatica appartiene allo Stato territoriale e questo ha il dovere di proteggere la missione diplomatica da qualsiasi intrusione, danneggiamento, ecc.

- l'inviolabilità personale dell'agente diplomatico: la persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o detenzione. Lo Stato territoriale ha il dovere di difenderlo e prevenire ogni cosa che comprometta la sua persona.

- l'immunità dell'agente diplomatico dalla giurisdizione locale: agli agenti diplomatici è riconosciuta, oltre all'immunità organica, un'immunità dalla giurisdizione dei tribunali dello Stato presso cui sono accreditati in relazione agli atti da essi compiuti come persone private. Questa immunità personale vale solo fintanto che durano le funzioni diplomatiche della persona. L'immunità personale è di natura processuale, mentre l'immunità organica è di carattere sostanziale e atta a perdurare anche dopo la cessazione delle funzioni diplomatiche all'estero e lo svolgimento delle normali funzioni. In materia penale l'immunità dell'agente diplomatico è totale, non incontra eccezioni; in nessun caso un diplomatico può essere sottoposto a processo, ma potrà essere dichiarato dallo Stato territoriale "persona non grata" con la conseguenza che lo Stato per cui lavora lo richiamerà.

Gli agenti diplomatici beneficiano di immunità anche in materia civile e amministrativa dalla giurisdizione dei tribunali locali. Tale immunità però incontra delle eccezioni (vedi art. 31 della Convenzione di Vienna). Lo Stato accreditante può decidere di rinunciare, qualora lo ritenga opportuno, all'immunità dei suoi agenti diplomatici dalla giurisdizione locale (vedi art. 32 della Convenzione di Vienna).

Tre i privilegi di cui gode l'agente diplomatico c'è anche l'esenzione fiscale per le imposte dirette personali, ma non copre le imposte indirette.

I consoli. Svolgono funzioni tipiche dell'amministrazione del proprio Stato all'interno di un altro Stato territoriale. Nella Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (ratificata dall'Italia) emergono queste funzioni:

- rilascio dei passaporti e documenti di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio;

- salvaguardia dei loro interessi nelle successioni mortis causa;

- trasmissione di atti giudiziari o extragiudiziari;

- esecuzione di rogatorie.

I consoli agiscono anche in qualità di notai e di ufficiali di Stato civile e sono competenti  a risolvere controversie marittime in materia di rapporti tra capitano ed equipaggio dele navi battenti bandiera dello Stato d'invio.

I locai consolari, nella parte utilizzata esclusivamente per il lavoro consolare, sono inviolabili come lo sono anche gli archivi e i documenti consolari. Ai consoli non spettano le immunità che il diritto internazionale conferisce invece agli agenti diplomatici. La Convenzione di Vienna del 1963 dispone che i consoli non possano essere arrestati tranne in caso di reato grave. Per quanto riguarda l'immunità da giurisdizione, i consoli godono solo dell'immunità organica. Anche il console, come l'agente diplomatico, può svolgere le sue funzioni solo con il consenso dello Stato di residenza seguito dall'exequatur di questo (procedura semplificata rispetto all'accreditamento che spetta solo agli agenti diplomatici).

Il console, come l'agente diplomatico, può essere dichiarato "persona non grata" dallo Stato di residenza.

Organizzazioni internazionali. Per queste si applicano mutati mutandis le stesse regole usate per l'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione civile e la distinzione tra iure imperii e iure gestionis.

Per le controversie di lavoro tra l'organizzazione e il personale della stessa non è ritenuta applicabile la Convenzione di Basilea del 1972, che tra l'alto ha per oggetto l'immunità degli Stati.


Capitolo 8 - Le fonti del diritto internazionale


L'art. 38 par. 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (organo dell'ONU) afferma la funzione di questa di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte applicando:

convenzioni internazionali (accordi), sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute degli Stati in lite;

la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto;

i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;

le decisioni giudiziarie e la dottrina dei più autorevoli autori.

L'art. 38 è considerato come l'autorevole enunciazione delle fonti di diritto internazionale e deve essere preso in considerazione insieme all'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) che ha riconosciuto l'esistenza di norme imperative del diritto internazionale generale o ius cogens (ossia non sono prodotte da un'autonoma fonte del diritto internazionale, ma questa cogenza è una qualità di alcune norme prodotte dalla consuetudine. Sono norme che trascendono il diritto dei trattati investendo altri settori del diritto internazionale).


L'accordo (o trattato, convenzione, carta, statuto, protocollo) è fonte di diritto internazionale. La materia è disciplinata dal diritto internazionale consuetudinario. Nel 1969 è stata conclusa la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la quale detta le regole per la trattazione di questa materia. Gli Stati parte a questa convenzione sono circa la metà della comunità internazionale (l'Italia ne è parte). E' l'art. 2 della Convenzione di Vienna a contenere la definizione di questa fonte di diritto:

- può avere varie denominazioni;

- la volontà concludere un trattato può essere consegnata sia in un unico strumento, sia in due o più strumenti connessi;

- deve essere disciplinato dal diritto internazionale.

Trova fondamento nel diritto pubblico interno di uno Stato parte al trattato e non ha natura giuridicamente vincolante, come soft law (guide lines, codici di condotta, dichiarazioni).

Le minute, nelle quali sono registrati i processi verbali delle delegazioni non sono accordi.

La Convenzione di Vienna disciplina solo gli accordi tra Stati, ma costituiscono trattati anche accordi conclusi tra Stati e altri soggetti di diritto internazionale o tra due o più soggetti di diritto internazionale. Inoltre la Convenzione di Vienna regola solo gli accordi in forma scritta e non quelli in forma orale di cui comunque riconosce la validità. L'accordo può disciplinare tutte le materie, incluse quelle facenti parte del dominio riservato degli Stati, cioè quelle materie non disciplinate nè dal diritto consuetudinario nè da quello pattizio.

Unico limite alle potenzialità dell'accordo è dato dalla ius cogens: un accordo contrario ad una norma di ius cogens è nullo.

Mentre la consuetudine internazionale crea diritto internazionale generale, l'accordo crea diritto internazionale particolare che crea diritti ed obblighi solo per gli Stati parte. Può accadere che una norma di un accordo enunci una regola consuetudinaria preesistente o che possa trasformarsi poi in diritto internazionale (art. 38 Convenzione di Vienna, 1969).

Le regole dichiarative del diritto internazionale consuetudinario obbligano tutti gli Stati della comunità internazionale indipendentemente dalla ratifica o dall'entrata in vigore dell'accordo. Di solito l'accordo contiene regole in parte dichiarative del diritto internazionale consuetudinario e altre che ne costituiscono sviluppo progressivo.

Consuetudine. Ha due elementi costitutivi:

- la prassi (elemento materiale), ossia la ripetizione costante di un comportamento da parte della generalità (non totalità) degli Stati. Deve essere uniforme;

- l'opinio iuris ac necessitatis (elemento psicologico), ossia la convinzione generale che tale comportamento sia conforme al diritto.

La necessità dei due elementi è stata ribadita dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere sulla liceità di armi nucleari nel 1996.

Il tempo di formazione di una consuetudine può essere più o meno esteso, comunque ci vuole un lasso di tempo necessario ai fini di cristallizzazione della norma. Non esistono consuetudini istantanee.

La consuetudine è fonte idonea a creare norme di diritto internazionale generale vincolanti tutti i membri della comunità internazionale: ogni Stato è tenuto ad osservare una norma consuetudinaria indipendentemente che abbia o meno partecipato alla sua formazione o che l'abbia accettata. Gli Stati di nuova nascita sono quindi vincolati dalle norme consuetudinarie generali vigenti quando sono nati.

Non si accetta la tesi per la quale la consuetudine non vincola lo Stato che si sia manifestamente opposto alla sua formazione (teoria dell'obiettore permanente).

Ci sono consuetudini particolari e sono delle norme vincolanti soltanto una ristretta cerchia di soggetti (es.: consuetudini locali).

Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Sono principi generalmente riconosciuti negli ordinamenti interni degli Stati che vengono resi applicabili sul piano internazionale al fine di integrare, quando c'è la necessità, sia il diritto pattizio che quello consuetudinario. A questi principi fa riferimento anche l'art. 2 dello Statuto della Core penale internazionale.



Principio "ne bis in idem", opera nei rapporti tra i tribunali interni e quelli penali internazionali. Questi ultimi possono sottoporre il reo a nuovo procedimento solo se il procedimento nazionale non sia stato imparziale o la condanna sia stata lieve rispetto al crimine commesso. I tribunali interni possono sottoporre a nuovo procedimento chi sia stato giudicato dal tribunale internazionale.

I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili sono diversi dai principi generali di diritto internazionale, che hanno natura normativa non integrativa.

Ius Cogens, norme imperative del diritto internazionale (sono norme di fonte consuetudinaria). Queste norme hanno un rango superiore a quelle poste con accordo o alle semplici norme consuetudinarie. Questa categoria di norme è emersa in un tempo recente e non è citata nell'art. 38 della CIG, ma ha trovato riconoscimento nell'art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che contiene la definizione,appunto, di Ius Cogens: sono norme di diritto internazionale riconosciute ed accettate dalla comunità internazionale come norme inderogabili.

L'art. 53 contiene le caratteristiche della Ius Cogens, che sono due:

- la generalità. Per poter essere ritenuta imperativa una regola deve appartenere alla categoria delle norme del diritto internazionale generale che vincolano tutti i membri della comunità internazionale. Siccome l'unica fonte idonea a produrre norme generali è la consuetudine, ne deriva che le norme ius cogens sono norme di fonte consuetudinaria.

- l'accettazione e il riconoscimento come norma inderogabile della comunità internazionale nel suo insieme, cioè deve essere condivisa dagli Stati appartenenti a tutte le componenti essenziali della comunità internazionale. Non esiste quindi uno ius cogens regionale. Quindi le norme di ius cogens sono norme di diritto internazionale generale sorrette da una particolare opinio iuris. Sono quindi norme consuetudinarie sostenute da una opinio iuris particolarmente qualificata (l'inderogabilità appunto). In genere sono norme già presenti nell'ordinamento internazionale come norme consuetudinarie e successivamente divenute norme cogenti.

Sono norme di ius cogens:

- divieto di uso della forza (di aggressione);

- divieto di tortura;

- divieto di genocidio;

- divieto di violazioni massicce dei diritti umani;

- divieto di crimini di guerra;

- divieto di crimini contro l'umanità;

- divieto di comportamenti che provocano un massiccio inquinamento dell'ambiente.

E' da escludere che lo ius cogens possa trovare la fonte in un trattato internazionale poichè l'accordo produce solo diritto particolare, vincola cioè solo gli Stati parte.

L'art. 38 par. 1 (d) dello Statuto della CIG fa riferimento alla giurisprudenza (decisioni giudiziarie) e alla dottrina, specificando che esse costituiscono mezzi sussidiari per l'accertamento delle norme giuridiche. Si deduce che non sono fonti del diritto internazionale.

Per quanto riguarda la giurisprudenza, l'art. 38 par. 1 (d) si apre con riferimento all'art. 59 dello Statuto della CIG allo scopo di affermare l'efficacia soggettiva e oggettiva del giudicato, che vincola solo le parti in lite in relazione alla controversia decisa.

Al fine di determinare il contenuto delle norme internazionali vengono prese in considerazione non solo le sentenze della CIG, ma anche quelle dei tribunali arbitrali (es. con riferimento al diritto internazionale umanitario vi sono il tribunale penale per la ex-Iugoslavia, il tribunale penale per il Ruanda) e la corte penale internazionale.

Anche i pareri consultivi della CIG sono importanti, anche se l'art. 38 fa riferimento alle "decisioni giudiziarie", quindi ad atti giuridicamente vincolanti e non a pareri, che non sono obbligatori. Dei pareri si tiene conto, appunto, per ricostruire una norma di diritto internazionale.

Per quanto riguarda la dottrina invece, sempre citata dall'art. 38 par. 1 (d), si intendono le opere degli autori più rappresentativi dei vari sistemi giuridici. Di solito la dottrina non viene citata nelle sentenze della CIG, mentre è presa in considerazione da altri tribunali internazionali.

In base all'art. 38 par. 2, la CIG è abilitata ad adottare sentenze ex aequo et buono, se le parti le attribuiscono questo potere. In base a ciò la Corte può discostarsi dal modo di procedere a seconda delle esigenze delle parti; per equità, per la giustizia del caso concreto tutte le parti permettono al giudice di agire non seguendo alla lettera il diritto, ma considerando le esigenze del caso. La sentenza è comunque obbligatoria. Finora non sono state emesse sentenze per equità.

Quando la CIG decide per equità si tratta di una fonte prevista da accordo, poichè trae la sua forza obbligatoria dall'accordo tra le parti.

L'equità ha assunto una grande rilevanza nella delimitazione marittima e specialmente nella divisione della piattaforma continentale e della ZEE tra Stati adiacenti e frontisti.


La gerarchia delle fonti

Le norme imperative (ius cogens) prevalgono sulle semplici norme consuetudinarie e invalidano o estinguono contrari accordi. Una norma di ius cogens può essere modificata solo da una norma successiva avente uguale valore (vedi art. 53 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati). E' inammissibile che una norma di ius cogens si estingua per desuetudo: atti contrari ad una norma imperativa avrebbero natura di illeciti. La ius cogens impedisce la formazione di norme consuetudinarie contrarie.

E' importante capire se una norma posteriore ad un trattato abbia natura imperativa o consuetudinaria. Mentre la norma successiva imperativa estingue il trattato anteriore, il trattato anteriore prevale a fronte di una norma consuetudinaria successiva.

Bisogna chiedersi se l'art. 38 par. 1 dello Statuto della CIG oltre ad indicare le fonti, indichi anche la loro gerarchia. Quest'ordine è quello in cui si presentano le fonti al giudice internazionale. Infatti egli per prima cosa verificherà se la lite è disciplinata dall'accordo tra le pari. In mancanza farà riferimento alla consuetudine. In mancanza di questa farà riferimento ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili con funzione integratrice di accordi e consuetudini.


Rapporti tra le norme consuetudinarie

Si coordinano secondo il principio di successione delle leggi nel tempo: la consuetudine posteriore prevale su quella anteriore.

Invece, i rapporti tra consuetudini particolari e consuetudini generali si coordinano con il principio di specialità: anche se anteriore, la consuetudine particolare prevale sulla consuetudine generale.


Rapporti tra consuetudine e accordo

Sono disciplinati secondo il principio di specialità: l'accordo, anche se anteriore, prevale sulla consuetudine posteriore come lex specialis. Può darsi però che lo scopo di una consuetudine posteriore sia quello di trattare un'intera materia; in questo caso è la consuetudine posteriore ad abrogare l'accordo anteriore.

Il principio di specialità non è applicabile ai rapporti tra accordo e consuetudine locale; in questo caso si coordinano secondo il principio di successione di leggi nel tempo. Quindi la consuetudine locale posteriore prevale sull'accordo anteriore.

Per quanto riguarda i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili sottostanno all'accordo e alla consuetudine.

L'art. 2 par. 1 dello Statuto della Corte penale internazionale afferma che i principi generali di diritto trovano applicazione in mancanza di una disciplina pattizia o consuetudinaria.


Atti unilaterali

Un atto unilaterale è una manifestazione di volontà non destinata ad incontrarsi con quella di un altro soggetto e non ha valore pattizio. Deve essere previsto da una norma dell'ordinamento di natura pattizia o consuetudinaria. Caratteristica degli atti unilaterali è l'atipicità.

Gli atti unilaterali disciplinati dal diritto pattizio sono:

la denuncia o recesso, atto con cui ci si scioglie dai vincoli contrattuali previsti dal trattato. Il trattato disciplina le modalità di questo recesso e quando avrà effetto. Se il trattato non contiene nulla in merito questo è ammissibile secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

la requete, atto con cui si mette unilateralmente in moto il procedimento davanti ad un organo giurisdizionale come ad esempio la CIG. Questo presuppone l'esistenza di una clausola compromissoria inserita in un trattato con la quale le parti convengono che ogni controversia nata in relazione all'interpretazione del trattato possa essere deferita alla competenza di un organo giurisdizionale incaricato.

Gli atti disciplinati dal diritto consuetudinario sono :

il riconoscimento, con questo atto un soggetto riconosce come conforme a diritto una certa situazione, con la conseguenza che con questo dovrebbe essere preclusa poi la facoltà di contestarne l'illegittimità.

la rinuncia, un soggetto manifesta la volontà di non avvalersi di un diritto soggettivo a lui spettante. Può essere esplicita oppure desunta.

l'acquiescenza, conseguenza della mera inerzia del soggetto di fronte ad una situazione che tocca i suoi interessi. E' il silenzio di chi avrebbe dovuto prendere posizione in ordine ad una determinata situazione.

la protesta, non si riconosce come conforme a diritto una determinata pretesa. Si impediscono le conseguenze che potrebbero derivare dall'acquiescenza.

la promessa, atto con cui uno Stato si impegna a tenere un certo comportamento o si obbliga ad astenersi dal farlo.

la notifica, si rendono "consapevoli" uno o più soggetti di diritto internazionale dell'esistenza di determinati fatti o situazioni. Il soggetto che l'ha ricevuta non può quindi ignorare l'esistenza del fatto o situazione.

l'estoppel, figura del diritto anglosassone, impedisce di rendere priva di effetti una dichiarazione effettuata da uno Stato nei confronti di un altro, quando la dichiarazione è a vantaggio dello Stato dichiarante e a svantaggio dell'altro Stato. Lo Stato dichiarante è precluso dal contestare la sua dichiarazione e dal far valere una pretesa in contrasto con essa.

Capitolo 9 - Diritto dei trattati


La procedura di stipulazione inizia con la NEGOZIAZIONE, nella quale ogni Stato presenta i propri interessi. I negoziati sono condotti da plenipotenziari (delegati governativi ) degli Stati che si mettono d'accordo su un testo. La negoziazione ha luogo in una conferenza internazionale o in seno all'organo di un'organizzazione internazionale. La fase successiva è l'ADOZIONE DEL TESTO (art. 9). Se il testo viene fatto in una conferenza l'adozione avviene con il voto dei 2/3 dei presenti e votanti; al di fuori di una conferenza il consenso di tutti i partecipanti sancisce la versione definitiva del testo. Il testo può essere parafato, cioè siglato dai plenipotenziari.

La terza fase è quella della FIRMA (art. 10). Contraddistingue la fase di autenticazione e ha lo scopo di rendere incontestabile il testo negoziato. Generalmente la firma non obbliga  le parti ad osservare il trattato. Nei trattati in forma semplificata la firma funge anche da ratifica.

Un'ulteriore fase è quella della RATIFICA, atto con cui lo Stato si impegna ad osservare il trattato.

Infine vi è il DEPOSITO RATIFICHE presso il depositario che può essere uno Stato o un organo di un'organizzazione internazionale.


I trattati multilaterali entrano in vigore dopo un certo numero di ratifiche che di solito viene indicato.

E' dal momento dell'entrata in vigore del trattato che chi non segue quanto stabilito commette un illecito internazionale. Il trattato entra in vigore dopo l'ultimo deposito dello strumento di adesione ed è specificato un lasso di tempo dopo l'ultima deposizione.

La conclusione in forma semplificata o solenne dipende dall'ordinamento interno dello Stato:

conclusione del trattato

organi che cooperano per la conclusione dei trattati

in quale modo le norme di diritto internazionale entrano a fare parte dell'ordinamento interno.


Le riserve

[Art. dal 19 al 23 della Convenzione sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali]

La prassi delle riserve si sviluppa dopo la II Guerra Mondiale in occasione di una convenzione multilaterale sui diritti umani. I nuovi Stati che aderivano successivamente a queste convenzioni, il cui testo era già concluso, non potevano modificarlo. Nacque così la pressi delle RISERVE: dichiarazione unilaterale che lo Stato fa quando aderisce al trattato, al momento di depositare lo strumento di accettazione.

La riserva può essere eccettuativa, ossia lo Stato che la pone mira ad escludere l'applicazione di una clausola del trattato, oppure interpretativa, ossia volta a conferire una certa interpretazione alla clausola del trattato.

La giustificazione del fatto di poter aderire al trattato tramite riserva è che facendo così si attirano più Stati nell'ambito di partecipazione al trattato.

La pratica delle riserva non c'è nel diritto interno, la riserva può essere apposta solo ai trattati multilaterali.

Vige il principio della flessibilità: se il trattato ammette riserve, queste sono sempre ammissibili; se il trattato non le ammette, non sono ammissibili. Tuttavia quando il trattato non dice nulla a riguardo non è più necessario che la riserva sia accettata da tutte le altre parti, ma è sufficiente che uno Stato contraente accetti la riserva affinchè lo Stato che l'ha posta possa divenire parte del trattato. Questo sistema è stato consacrato dalla CIG, relativamente alle riserve alla Convenzione sul genocidio, che ha anche affermato il principio secondo cui sono inammissibili le riserve incompatibili con l'oggetto e lo scopo del trattato.

L'art. 19 della Convenzione del 1969, espressione del diritto consuetudinario, dispone che si può fare riserva:

se la riserva non è esclusa dal trattato;

se il trattato non disponga che solo alcune riserve sono ammesse;

nei casi diversi, se la riserva non è incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

A decidere l'incompatibilità o meno della riserva spetta ad un ente a cui tutti gli stati abbiano dato questa competenza e questo deve essere previsto dal trattato.

Se il trattato non dice nulla ogni singolo Stato può manifestare la sua opinione circa l'accettazione della riserva; all'interno del trattato multilaterale si creano rapporti a due a due tra gli Stati. I rapporti contrattuali che si possono instaurare tra uno Stato riservante e un altro Stato sono:

nei rapporti tra Stato riservante e Stato accettante, il trattato si applica ad eccezione della clausola oggetto della riserva;

nei rapporti tra Stato riservante e Stato obiettante, il trattato non dovrebbe entrare in vigore tra questi due Stati, però il trattato può lo stesso entrare in vigore se lo Stato obiettante non è nettamente contrario all'entrata in vigore del trattato con riserva;

nei rapporti tra Stati non riservanti il trattato si applica regolarmente.

Art. 21, parla delle riserve e delle obiezioni alle riserve; tra gli Stati che non hanno fatto riserva il trattato si applica nella versione integrale. L'obiezione posta dallo Stato non vale se lo Stato non dice esplicitamente che non vuole che si faccia entrare in vigore il trattato.

Art. 22, le riserve e le obiezioni possono essere ritirate.

Art. 23, le procedure per l'accettazione, l'obiezione e il ritiro devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti.

Art. 20 par. 5, prevede i casi in cui ci siano Stati che non dicono nulla. Poichè l'accettazione può essere tacita, se trascorrono dodici mesi dalla conoscenza della riserva senza che ci sia un'obiezione, allora la riserva viene accettata.

Ora qual è la prassi? La prassi riporta episodi di riserve tardive presentate dagli Stati dopo la ratifica; questo non sarebbe possibile. Dovrebbero essere formulate al momento della firma o in occasione della ratifica o adesione.


Invalidità dei trattati

E' una condizione del trattato tale per cui questo nasce viziato, con un vizio genetico, ovvero nel procedimento di formazione si produce un vizio detto "causa di invalidità". Le conseguenze sono che il trattato potrà essere annullato. L'invalidità può essere rilevata dopo l'entrata in vigore e qualcuno può chiederne l'annullamento.

Cause di invalidità sono i vizi della volontà:

art. 48, errore. Si ha quando una delle parti si determina a concludere l'accordo sulla base di una falsa rappresentazione della realtà. Questo incide in modo tale che se il soggetto avesse conosciuto la vera realtà non avrebbe concluso l'accordo. L'errore è considerato se lo Stato stesso ha contribuito all'errore o poteva accorgersene da solo. Può essere fatta valere solo dallo Stato che ha subito l'errore.

art. 49, dolo. Si parla di dolo quando l'errore è stato causato dall'altra parte con un imbroglio. Anche qui è lo Stato che ha subito l'imbroglio che può far valere questa causa di invalidità.

art. 50, 51, 52, violenza. Comportamenti scorretti di uno Stato nei confronti di un altro.

art. 50, corruzione di un rappresentante di uno Stato. In questo caso è lo Stato il cui rappresentante è stato corrotto che può far valere l'invalidità (può anche non farlo).

art. 51, violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato. Comprende, oltre agli atti, anche le minacce. In questo caso anche un terzo Stato può far valere l'invalidità.

art. 52, violenza esercitata su uno Stato con la minaccia o l'uso della forza. Ciò è contro i principi della Carta dell'ONU. In questo caso qualsiasi Stato può chiederne l'invalidità.

art. 53, invalidità derivante da contrasto con lo ius cogens. Qualsiasi norma di un trattato in contrasto con lo ius cogens non viene applicata. La nullità può essere fatta valere di chiunque.

art. 46, disposizioni del diritto interno sulla competenza di concludere trattati. La regola base è che le violazioni di norme interne non possono essere chiamate in causa per chiedere l'annullamento di un trattato internazionale a meno che la violazione non sia manifesta e tocchi una norma fondamentale. Una violazione è manifesta se è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede.


Estinzione

Art. 54: l'estinzione o il recesso di una parte può avvenire in conformità alle disposizioni del trattato o in ogni momento per consenso di tutte le parti. (Il recesso può avvenire quando lo stesso trattato lo prevede con la clausola di recesso. Se avviene quando non è previsto è illecito).

Art. 56: in un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda possibilità di recesso, questi sono ammissibili solo quando possono essere dedotti dalla natura del trattato o quando risulti dalle intenzioni delle parti contraenti.

Art. 60: per inadempimento ("inadimplenti non est adimplendum"). In caso di inadempimento le parti innocenti possono decidere quali parti del trattato sospendere nei confronti dell'inadempiente per poi farlo tornare in vigore o estinguerlo del tutto. Il limite è il principio di proporzionalità.

Non si possono sospendere le parti di un trattato che riguarda la tutela dei diritti umani e in particolare al divieto di rappresaglie.

Art. 61: estinzione per impossibilità sopravvenuta di esecuzione. Questa impossibilità di esecuzione risulta dalla scomparsa o dalla distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'esecuzione del trattato.

Art. 62: mutamento sostanziale delle circostanze esistenti al momento della conclusione del trattato (se questo cambiamento trasforma radicalmente la portata degli obblighi da adempiere). Sopravvengono condizioni traumatiche per cui la situazione esistente al momento della conclusione del trattato cambia radicalmente. Se il cambiamento di queste circostanze fosse stato presente l'accordo si sarebbe concluso in modo diverso. Clausola rebus sic stantibus: può essere invocata sia come causa di estinzione che di sospensione se: si ha un cambiamento fondamentale rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione del trattato, il cambiamento non era stato previsto, le circostanze hanno costituito una base essenziale per la stipulazione del trattato, o un cambiamento trasformi radicalmente la portata degli obblighi da adempiere.

Non può essere invocata quando: il cambiamento è dovuto a una violazione del diritto internazionale imputabile alla parte che invoca l'estinzione o la sospensione, o quando si tratta di un trattato che fissa un confine.

Sono frequenti i casi in cui gli Stati si sono avvalsi di questa regola, ma sono pochi quelli in cui si è ritenuto ci fossero i presupposti.

Art. 64: sopravvenienza di una nuova norma di ius cogens. In questo caso qualsiasi trattato esistente in conflitto con tale norma diventa nullo o si estingue.

La guerra è causa di estinzione? Non c'è una risposta definitiva, vanno considerati i casi singolarmente. Può essere che una guerra sia una causa di cambiamento radicale delle condizioni. I trattati sui diritti umani non vengono estinti da una guerra. Può accadere anche che il trattato resti sospeso durante la guerra e che alla fine di questa venga rimesso in essere.


Trattati e Stati terzi

Il trattato non produce effetti nei confronti dei terzi.

Art. 34: un trattato non crea nè diritti nè obblighi per uno Stato terzo senza il suo consenso.

Art. 35: un obbligo nasce per il terzo solo se le parti hanno inteso creare un tale obbligo e se il terzo accetta espressamente l'obbligo. E' richiesta la firma per l'accettazione.

Art. 36: dispone che un diritto nasca a favore del terzo se questo consente ad un trattato proposto secondo le modalità dell'art. 35.

Art. 37: l'obbligo o il diritto può essere revocato o modificato solo con il consenso delle parti del trattato e del terzo.


Interpretazione dei trattati art. dal 31 al 33

Il trattato deve essere interpretato in buona fede, in maniera testuale e tenendo conto del contesto (comprende il preambolo e gli allegati del trattato) alla luce dell'oggetto e dello scopo del trattato.

I lavori preparatori sono mezzi complementari per l'interpretazione e verranno utilizzati solo se con i mezzi indicati precedentemente non si riesce ad interpretare bene, ossia se il senso del trattato risulta ambiguo, assurdo o irragionevole.
Capitolo 10 - Adattamento del diritto interno al diritto internazionale


a
Capitolo 11 - Soluzione controversie


b
Capitolo 12 - L'individuo e la tutela dei diritti dell'uomo


c
Capitolo 13 - Responsabilità internazionale


d
Capitolo 14 - Il divieto dell'uso della forza


e
Capitolo 15 - La sicurezza collettiva


Il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e il sistema di sicurezza collettiva

L'intervento armato da parte del Consiglio di Sicurezza

Le operazioni per il mantenimento della pace

L'uso della forza autorizzato dal CdS

Il problema della liceità delle operazioni per il mantenimento della pace intraprese al di fuori delle Nazioni Unite

Le organizzazioni regionali
Capitolo 16 - I conflitti armati e il disarmo


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