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LOCAZIONE FINANZIARIA
La pratica conosce da tempo il contratto di leasing, che, come tutti gli altri contratti atipici esiste in forza dell'articolo 1322, 2° comma.
Nel contratto di leasing l'impresa che lo propone si interpone tra 515g68f due tipi di imprenditori: gli imprenditori produttori o distributori ed imprenditori utilizzatori degli strumenti produttivi.
Le ragioni economiche di questa interposizione sono di diverso ordine: l'imprenditore che ha la necessità di utilizzare il bene potrebbe non disporre del denaro necessario per l'acquisto e considerare eccessivamente oneroso procurarsi a credito il denaro occorrente; in questo caso si rivolge perciò ad un'impresa di leasing, la quale a proprie spese acquista o fa costruire il bene dal produttore del medesimo su indicazione dell'utilizzatore al quale lo cede in godimento.
Il contratto di leasing, detto anche locazione finanziaria, è perciò il contratto in forza del quale:
il concedente si obbliga a consentire all'utilizzatore il godimento della cosa x un tempo determinato, che è di norma inferiore alla presumibile durata della vita economica del bene, con l'opzione di acquisto della proprietà da parte dell'utilizzatore. Circostanza quest'ultima che allontana questo contratto dallo schema della locazione, avvicinandolo a quello della compravendita.
L'utilizzatore a sua volta assume i rischi inerenti alla cosa e si obbliga a corrispondere al concedente un canone periodico, il cui ammontare tende, rapportato alla durata del contratto, ad uguagliare il valore capitale del bene, con i relativi interessi, le quote di rischio e profitto dell'impresa di leasing, con la previsione appunto del versamento di un prezzo ulteriore x un eventuale esercizio del diritto di proprietà previsto dall'opzione.
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