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LA PERSONA GIURIDICA - Gli enti

diritto



LA PERSONA GIURIDICA

Gli enti

-Corpus mysticum o morale > Non si confonde mai con i propri organi

-Necessita di "accertamento" > Solo l'autorità può attribuire la qualifica di persona giuridica

-P.G. si acquista mediante "riconoscimento" concesso con decreto del Presidente della Rep. Art.12

-Oltre agli enti riconosciuti e registrati (Artt. 33 e 2200) esistono gli enti "di fatto" Art. 18 e 2 Cost.

-Anche a questi va riconosciuta la soggettività (attitudine a divenire titolari di diritti e di obblighi).

Classificazione   

-P.G. Pubbliche (Stato, Regioni, Province e Comuni) e Private



-La qualificazione di P.G. Pubblica può discernere o da espressa disposizione 616i82g dell'atto costitutivo,

o da poteri di imperio conferiti all'ente, o dalla natura dei fini perseguiti, o dai controlli cui risulta

assoggettato.

-Enti registrati ed Enti di fatto (associazioni non riconosciute, società semplici, società "irregolari").

-Enti a struttura associativa ed Enti a struttura istituzionale o fondazionale.

-Enti con finalità ideali ed enti con finalità di lucro > Tra questi i non profit e quelli a fine egoistico.

Figure più importanti

-Società Artt. 2247 e ss.

-Associazioni Artt. 14 e ss. > Caratterizzate dalla preminenza della volontà degli associati.

-Fondazioni > Preminenza della volontà del fondatore, e assenza dell'organo assembleare.

-Organizzazioni di volontariato > Assenza di qualunque scopo di lucro tra gli aderenti.

Autonomia patrimoniale

-Il patrimonio dell'ente si distingue nettamente da quello degli associati o degli amministratori.

-Debiti o crediti dell'ente non possono confondersi con quelli dei singoli associati.

-Per gli enti di fatto esiste una "autonomia patrimoniale imperfetta" Art. 36.

Elementi della personalità giuridica

-Elementi costitutivi sono: per le associazioni una pluralità di persone e lo scopo comune;

per le fondazioni il patrimonio e lo scopo.

-Riconoscimento dello Stato > Facoltà che può essere attribuita ai Prefetti per enti di provinciali.

-Esiste un "riconoscimento generico" > Ex. Società per azioni - l'iscrizione nel registro delle impr.

-L'atto costitutivo da vita ad una associazione > E' un negozio tra vivi bi- o plurilaterale che rientra

nella categoria degl'atti collettivi. E' richiesta la forma dell'atto pubblico.

-Un negozio di fondazione da vita ad una fondazione ed è l'atto con cui una persona separa alcuni

beni dal suo patrimonio e li destina ad uno scopo determinato > E' un negozio unilaterale tra vivi o a causa di morte e può rivestire la forma dell'atto pubblico o quella del testamento Art. 14.

-La vita e l'attività della persona giuridica sono regolate da un atto che si chiama Statuto.

-L'autorità amministrativa ha poteri di controllo e di vigilanza:

>Potere di modificazione del fine della fondazione quando questo sia esaurito, impossibile o

inutile

>Potere di raggruppamento amministrativo quando il patrimonio sia diventato insufficiente.

>Potere di nomina, revoca e sostituzione degli amministratori.

>Potere di scioglimento degli organi sociali e di nomina di commissari straordinari o liquidatori.

>Potere di annullamento di delibere degli organi sociali.

Capacità e formazione della volontà

-Può essere titolare di alcuni diritti personalissimi (diritto al nome, all'integrità morale).

-Nella formazione della volontà la P.G. si serve di organi (le persone fisiche).

-Amministratori >Gestione e rappresentanza di fronte ai terzi (i poteri degli amministratori sono

precisati nello Statuto, ed ogni limitazione al potere di rappresentanza deve risultare dal registro

delle persone giuridiche, altrimenti non potrà essere opposto ai terzi) Art. 19.

-Nelle associazioni l'organo più importante è l'assemblea > Gli associati si riuniscono su

convocazione degli amministratori. L'atto collegiale viene deliberato secondo il principio

maggioritario.

Nazionalità e sede

-Per le persone fisiche si parla di cittadinanza, mentre per quelle giuridiche si usa il termine

Nazionalità > Determinata dallo Stato che ha proceduto al riconoscimento.

-La sede legale è il luogo in cui l'ente svolge la sua principale attività > deve risultare dall'atto

costitutivo e deve essere indicata nel registro delle imprese Artt 16 e 33. I terzi possono fare riferimento a quella effettiva quando questa sia diversa da quella legale.

Estinzione

-Per le cause previste nell'atto costitutivo o nello statuto.

-Per il venir meno dello Scopo > Quando viene raggiunto o è diventato impossibile. L'autorità

governativa può però modificarlo Art. 28.

-Nelle associazioni anche per lo scioglimento disposto dall'assemblea o dal governo Art. 29, o

quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

-Avviene solo tramite provvedimento pubblico > Dichiarazione governativa su istanza di

qualunque interessato o d'ufficio Art. 27. Tale provvedimento porta alla fase della liquidazione,

unica attività alla quale si possono dedicare gli amministratori. I beni residuati dalla liquidazione

vengono devoluti secondo le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto. In mancanza

provvede l'autorità governativa.

Pubblicità delle vicende delle persone giuridiche

-Registro istituito presso la Cancelleria del tribunale del capoluogo > Ogni vicenda fondamentale.

-Gli amministratori rispondono in proprio, personalmente e solidamente, insieme con la persona

giuridica, delle obbligazioni da questa assunte, se omettono di richiedere il riconoscimento Art. 33.

-La registrazione può avvenire anche d'ufficio.

-Si tratta di pubblicità dichiarativa > L'omissione non comporta nullità o inefficacia dell'atto, ma

la sua inopponibilità di fronte al terzo, a meno che non si provi che era ugualmente a conoscenza,

Art. 34.

Associazioni non riconosciute

-Presupposto uno scopo lecito > Efficacia agli accordi tra associati per quanto attiene

all'ordinamento interno, e all'amministrazione dei beni, Art. 36.

-I contributi degli associati ed i beni con questi acquistati costituiscono il fondo comune > Non si

tratta però di comunione ordinaria perché il singolo associato non può chiedere lo scioglimento, né

la sua quota in caso voglia recedere, Art 37.

-L'autonomia patrimoniale è imperfetta > rispondono delle obbligazioni, personalmente e

solidamente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione > Questo perché,

mancando il riconoscimento, i terzi non possono fare dei controlli preventivi sull'associazione.

-Capacità processuale > Possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è attribuita

la presidenza o la direzione, Art 36.

-Sono ammesse intestazioni di proprietà immobiliari a favore di associazioni non riconosciute.

-Non può ricevere donazioni, Art 786, né lasciti testamentari, Art 600. Per conseguirli deve fare

richiesta di riconoscimento entro l'anno.

I Comitati

-Comitato è il gruppo di persone che si propongono di raccogliere dei fondi per una determinata

finalità > Si può costituire senza formalità, anche verbalmente Art 39.42.

-I fondi si costituiscono attraverso le offerte > Solitamente donazioni manuali che non necessitano

la forma dell'atto pubblico Art 783.

-Gli organizzatori sono responsabili, personalmente e solidamente, della gestione dei fondi Art 40.

-Delle obbligazioni verso terzi rispondono i componenti del comitato > Gli oblatori sono tenuti alle

sole donazioni promesse Art 41.

-Capacità processuale nella persona del presidente.




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