L'Unione
Europea (UE) è una struttura istituzionale che solitamente si descrive come un
tempio greco che poggia su tre pilastri.
Pilastro
centrale = Comunità Europea (CE) che comprende le 3 Comunità già esistenti
(CEE, CECA, EURATOM).
Pilastro
laterale 1 = politica estera e di sicurezza comune (PESC)
Pilastro
laterale 2 = cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni
(CGAI)
La
differenza tra il pilastro centrale e quelli laterali sta nel processo
decisionale
nella CE, il buon livello di integrazione politica raggiunto dagli Stati membri
consente decisioni che non necessitano del consenso di tutti. Per la PESC e la
CGAI invece ogni deliberazione richiede l'unanimità delle posizioni degli
Stati.
L'organizzazione
comunitaria si articola in diversi organi:
- Consiglio Europeo unico organo dell'UE, è
l'organo di impulso politico, chiamato a definire gli o 252e48c rientamenti
politici generali ma privo di poteri normativi propri. E' composto dai
Capi di Stato o di Governo di ciascun Stato membro e dal Presidente della
Commissione. E' tenuto ad informare il Parlamento europeo dei risultati di
ogni sua riunione e a presentare annualmente una apposita relazione
scritta.
- Consiglio organo titolare del potere di
adottare gli atti normativi e del compito di coordinare le politiche
generali di tutti gli Stati membri. E' formato da un rappresentante per
ogni Stato o in alcuni casi dai Capi di Stato o di Governo. Le
deliberazioni del Consiglio sono generalmente assunte a maggioranza
semplice, ma per le deliberazioni più importanti è prevista una
maggioranza qualificata (voto ponderato - si attribuisce un peso diverso
al voto di ciascun Stato) e in casi specifici è richiesto il consenso
unanime. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio è coadiuvato dal
Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER) che è un organo composto
dai rappresentanti permanenti degli Stati membri ed è incaricato di
preparare i lavori del Consiglio e di sottoporre al suo esame gli atti da
deliberare.
- Commissione centro dei processi di
decisione e organo di propulsione dell'ordinamento comunitario. Disponi di
poteri di iniziativa normativa degli atti che il Consiglio adotta, poteri
di decisione amministrativa e di regolamentazione e poteri di controllo
verso gli Stati riguardo all'adempimento degli obblighi comunitari. La
Commissione può esercitare un controllo "indiretto" sugli Stati membri,
attraverso le segnalazioni di privati. Si crea così un rapporto
"trilatero": Commissione, amministrazioni nazionali e privati. Ha un ruolo
rilevante riguardo alla gestione dei finanziamenti comunitari. E' composta
da 25 membri (uno per ogni Stato) che durano in carica 5 anni e che sono
nominati dal Parlamento europeo.
- Parlamento Europeo composto dai rappresentanti
dei popoli degli Stati membri. Partecipa pienamente al processo di
formazione degli atti normativi attraverso le procedure di codecisione
(richiede il consenso del PE che dispone di un diritto di veto) e di
cooperazione (consente il PE che il Consiglio effettui un secondo esame
sull'atto proposto in caso di disaccordo). Il PE è titolare di poteri di
controllo verso la Commissione che si sostanziano nell'istituzione di
commissioni temporanee di inchiesta, nella presentazione di interrogazione
e nel voto di fiducia sul presidente e sui membri della Commissione e
nella possibilità di approvare una mozione di censura verso la stessa, che
ne provoca le dimissioni.
- Corte di Giustizia l'organo giurisdizionale
comunitario, chiamato ad assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione
ed applicazione del Trattato. E' composta da tanti giudici quanti sono gli
Stati membri ed ha il compito di giudicare sulle violazioni del diritto
comunitario, commesse dagli Stati membri o dalle Istituzioni, e sulla
legittimità degli atti normativi comunitari.
- Corte dei Conti l'organo di controllo
contabile della Comunità, chiamata ad esaminare le entrate e le spese
della stessa e degli organi da essa creati
- Comitato economico e sociale organo consultivo del
Consiglio, della Commissione e del PE. E' composto dai rappresentanti
delle diverse categorie economiche e sociali ed esprime i suoi pareri
obbligatoriamente, su richiesta delle istituzioni comunitarie e di propria
iniziativa.
- Comitato delle Regioni organo consultivo del
Consiglio, della Commissione e del PE. E' composto dai rappresentanti
delle collettività regionali e locali.
Principio
di attribuzione -
attribuzione della CE e dell'UE sono solo quelle espressamente previste dai
Trattati quindi hanno competenze specifiche e funzionali al raggiungimento
degli obiettivi espressamente fissati.
Principio
di autointegrazione
- la CE può esercitare i poteri necessari per realizzare gli scopi del
Trattato, pur se questo non lo prevede espressamente.
Principio
dei poteri impliciti
- l'attribuzione di una certa competenza comporta anche quella del potere dai
adottare tutte le misure necessarie per il suo esercizio efficace ed adeguato.
Principio
di proporzionalità
- la CE e l'UE devono far uso solo dei
mezzi strettamente necessari agli obiettivi da realizzare, ricorrendo a misure
proporzionate ai risultati da raggiungere e non eccessivi rispetto ad essi
Principio
di sussidiarietà -
nel caso di competenze concorrente attribuite insieme alla CE o all'UE da un
lato e agli Stati membri dall'altro, l'intervento delle prime è ammesso solo se
l'obiettivo dell'azione comunitaria non possa essere sufficientemente
realizzato dagli Stati membri e possa essere meglio perseguito in ambito
comunitario.
Principio
di leale cooperazione - gli Stati devono collaborare con la CE nello
svolgimento dei suoi compiti, adempiendo agli obblighi previsti ed evitando
comportamenti che possano compromettere la realizzazione degli scopi
comunitari.