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Legge finanziaria per il 2001 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

diritto



Legge finanziaria per il 2001



Art. 1 (Risultati differenziali)

Art. 2 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)

Art. 3 (Riduzione della aliquota IRPEG)

Art. 4 (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)

Art. 5 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione)

Art. 6 (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

Art. 7 (Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)

Art. 8 (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)

Art. 9 (Regime fiscale delle attività marginali)

Art. 10 (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)

Art. 11 (Disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel)

Art. 12 (Riduzione aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

Art. 13 (Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)

Art. 14 (Agevolazioni sul gasolio e sul gpl impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

Art. 15 (Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica)

Art. 16 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)



Art. 17 (Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico)

Art. 18 (Norme in materia di energia geotermica)

Art. 19 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

Art. 20 (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette)

Art. 21 (Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

Art. 22 (Differimento dei termini di pagamento per i contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)

Art. 23 (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

Art. 24 (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)

Art. 25 (Disposizioni transitorie)

Art. 26 (Interventi in materia di solidarietà sociale)

Art. 27 (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)

Art. 28 (Interventi in materia di patrimonio storico - artistico)

Art. 29 (Interventi in materia di agevolazioni alle famiglie per opere relative a lavori di cura e di assistenza alle persone)

Art. 30 (Dismissione di beni e diritti immobiliari)

Art. 31 (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)

Art. 32 (Alienazione materiali fuori uso Difesa)

Art. 33 (Rinnovi contrattuali)

Art. 34 (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)

Art. 35 (Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)

Art. 36 (Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni)

Art. 37 (Regole di bilancio per le Università e gli Enti di ricerca)

Art. 38 (finanza di progetto)

Art. 39 (Consumi intermedi)

Art. 40 (Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)

Art. 41 (Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica Amministrazione)

Art. 42 (Energia elettrica, postali e combustibili)

Art. 43 (Affitti passivi)

Art. 44 (Vettovagliamento e approvvigionamento Forze armate e della Guardia di Finanza)

Art. 45 (Imposta comunale sugli immobili)

Art. 46 (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

Art. 47 (Semplificazione procedure)

Art. 48 (Controllo dei flussi finanziari degli Enti pubblici e norme di tesoreria unica)

Art. 49 (Gestioni previdenziali)

Art. 50 (Disposizioni relative al sistema pensionistico)

Art. 51 (Disposizioni in materia di politiche sociali)

Art. 52 (Vigilanza contributiva)

Art. 53 (Norme attuative dell'Accordo Governo-Regioni)

Art. 54 (Eliminazione progressiva dei tickets sanitari)

Art. 55 (Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)

Art. 56 (Budget complessivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto)

Art. 57 (Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)

Art. 58 (Ridefinizione o riduzione di alcune misure di medicina preventiva non più necessarie)

Art. 59 (Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)

Art. 60 (Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)

Art. 61 (Sperimentazioni gestionali)

Art. 62 (Interventi vari di interesse sanitario)

Art. 63 (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)


Titolo I


DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


Art. 1


(Risultati differenziali)


1. Per l'anno 2001, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.800 miliardi, al netto di lire 20.690 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 456.000 miliardi per l'anno finanziario 2001.


2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 74.600 miliardi ed in lire 50.200 miliardi, al netto di lire 7.561 miliardi per l'anno 2002 e lire 5.561 miliardi per l'anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 327.000 miliardi ed in lire 322.000 miliardi.


3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.


4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2001 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n.133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.


Titolo II


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA


Capo I


DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE


Art. 2


(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)


1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 10, comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l'abitazione principale, le parole: "fino a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'ammontare delle rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze,"; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso;


b) all'articolo 11, comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:


1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente: "a) fino a lire 20.000.000 .... 18 per cento;";


2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla seguente : "b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ... 24 per cento, per l'anno 2001, 23 per cento, per l'anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall'anno 2003;";


3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: "33,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "32 per cento" a decorrere dall'anno 2001;


4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole: "39,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "39 per cento, per l'anno 2001, 38,5 per cento, per l'anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall'anno 2003";


5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: "45,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento, per l'anno 2001, 44,5 per cento, per l'anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall'anno 2003";


c) all'articolo 12, comma 1, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, le parole: "lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "lire 552.000 per l'anno 2001 e lire 588.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";


d) all'articolo 13, relativo alle altre detrazioni:


1) nel comma 1, le lettere da a) a s) sono sostituite dalle seguenti:


"a) lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;


b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;


c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;


d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;


e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;


f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente é superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;


g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;


h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;


i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;


l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;


m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;


n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;


o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;


p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;


q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;


r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;


s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;


t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;


u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;


v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;


z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;


aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.";


2) nel comma 2, dopo le parole: "redditi di pensione" sono aggiunte le seguenti: ", redditi di terreni per un importo non superiore a lire 360.000";


3) nel comma 3, le lettere da a) a g) sono sostituite dalle seguenti:


"a) lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;


b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;


c) lire 930.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;


d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;


e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;


f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;


g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.00.000;


h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;


i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;


l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;


m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;


n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000."


e) all'articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione, sono apportate le seguenti modificazioni:


1) alla lettera a), le parole: "lire 640.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 960.000";


2) alla lettera b), le parole: "lire 320.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 480.000";


f) all'articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del personale dipendente del servizio sanitario nazionale per l'attività libero professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati, le parole: "nella misura del 90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 75 per cento".


2. Nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle barriere architettoniche," sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi," e dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono aggiunte le seguenti: "e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici";


b) al comma 6, le parole: "nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001".


3. Ai fini della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al decreto 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro 90 giorni dall'inizio dei lavori.


4. Ai fini della determinazione del reddito delle cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.


5. Nell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 3 è soppresso.


6. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 2), ed e) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000, quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), numeri 1) e 3), f) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2001. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.


7. Nell'ambito delle disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al presente titolo, si tiene conto della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.


Capo II


DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO


Art .3


(Riduzione della aliquota IRPEG)


1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 14, comma 1, le parole "pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,";


b) all'articolo 91, le parole "con l'aliquota del 37 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003.";


c) all'articolo 105, comma 4, le parole "nella misura del 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003,";


d) all'articolo 105, comma 5, le parole "di un importo pari al 58,73 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003,";


2. Nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; per le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all'80,56 e all'80 per cento.";


3. Per il reddito del periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è ridotta al 47,22 per cento.


4. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 per cento al 93 per cento.




Art. 4


(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)


1. Nell'articolo 79, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle imprese autorizzate all'autotrasporto, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.";


2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di imposta successivi.


3. Nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 1, il comma 3, in materia di applicazione dell'aliquota ridotta, è sostituito dal seguente: "3. La parte della remunerazione ordinaria di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto.";


b) all'articolo 6, comma 1, concernente l'applicazione dell'aliquota ridotta alle società quotate, le parole da: "le aliquote di cui ai commi" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 1 è ridotta al 7 per cento".


4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2000; a decorrere dal medesimo periodo d'imposta si applicano le disposizioni del comma 3, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle disposizioni previgenti.


5. All'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, le parole: "a fondi rustici" sono sostituite dalle seguenti: "ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale".


6. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, socie delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.


7. Nell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, le parole: "e al 1° gennaio 1999", sono sostituite dalle seguenti: ", al 1° gennaio 1999, e al 1° gennaio 2000"; nel medesimo comma le parole: "per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5", sono sostituite dalle seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,5".


Art. 5


(Incentivi per l'incremento dell'occupazione)


1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 il 31 dicembre 2003 assumono nuovi dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e' concesso, un credito di imposta. Sono escluse le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 818i88i 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.


2. Il credito d'imposta è attribuito con riferimento a ciascun mese compreso nel periodo indicato nel comma 1 nel quale è realizzato un incremento del numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato occupati, rispetto alla base occupazionale costituita dalla media dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000, ed è pari, per ciascun mese, a lire 800.000 per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.


3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.


4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:


a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 18 anni;


b) non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi;


c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;


d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.


6. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono previste sanzioni di importo superiore a lire tre milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.


7. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.


8. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 restano in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui ai commi precedenti e nel rispetto dei limiti della regola de minimis prevista dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste nel presente comma sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.


Art. 6


(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)


1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe 87 3 a) e 87 3 c), è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione Europea. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.


2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi il mobilio e analoghe attrezzature di ufficio, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.


3. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.


4. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione Europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità Europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro all'Organismo Comunitario della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.


5. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minor credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.


6. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.


Art. 7


(Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale)


1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali, determinato ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e assoggettato separatamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei commi successivi.


2. L'imposta è commisurata al reddito di cui al comma 1 con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del testo unico delle imposte sui redditi; si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 e dell'articolo 91-bis del citato testo unico.


3. L'imposta è versata, anche a titolo d'acconto, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e le ritenute d'acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall'imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.


4. La perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi.


5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione revocabile. L'opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.


6. Ai fini dell'accertamento si applica l'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


7. Gli utili dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell'impresa, costituiscono per l'imprenditore redditi ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi e per essi spetta il credito d'imposta secondo i criteri dell'articolo 14 di detto testo unico; si applicano gli articoli 105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tal fine nella dichiarazione dei redditi va indicato separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.


8. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.


9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime di cui al comma 1.


10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell'impresa e ai collaboratori in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le disposizioni del comma 4 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi.


11. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In tal caso, dette società sono considerate soggetti passivi d'imposta assimilati alle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.


12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2000.


Art. 8


(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)


1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.


2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:


a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;


b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;


c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;


d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;


e) il contribuente disponga di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;


f) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.


3. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dal comma 1 sono assistiti negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del loro domicilio fiscale, che predispone la dichiarazione e liquida le imposte in base alla documentazione ed ai dati comunicati dal contribuente.


4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:


a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);


b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del cinquanta per cento gli importi indicati nel comma 2, lettera c); in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.


5. Ai soggetti ammessi al regime agevolato è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera e). Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.


6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni, dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.


7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.


8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.


9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.


Art. 9


(Regime fiscale delle attività marginali)


1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.


2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.


3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.


4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In ipotesi di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.


5. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono assistiti negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale o da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'Art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.


6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.




7. L'ufficio o l'intermediario che presta assistenza, in base alla documentazione esibita ed ai dati comunicati dal contribuente, predispone la dichiarazione unificata e comunica al contribuente le imposte da versare. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.


8. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.


9. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:


a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;


b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;


c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.


10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.


11. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che richiedono di trasmettere all'amministrazione direttamente in via telematica i dati documentali e contabili è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.


12. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate o dell'intermediario e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.


Art. 10


(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)


1. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'imposta regionale sulle attività produttive, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:


lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 350.000.000;


lire 7.500.000 se la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;


lire 5.000.000 se la base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;


lire 2.500.000 se la base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.


4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.";


b) all'articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle Regioni, dalle Province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".


2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a) si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1999.


3. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle Regioni dei minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo.


Capo III


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL' ENERGIA


Art. 11


(Disposizioni concernenti l'esenzione dell'accisa sul biodiesel)


1. A decorrere dal 1° luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:


"6. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio od altri oli minerali del prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, è effettuata in regime di deposito fiscale. Il "biodiesel" contenuto in misura percentuale fino al 5 per cento in volume in miscele con gasolio e con olio combustibile, destinate all'impiego come carburante, è esente da accisa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commmercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinati i requisiti dei depositari autorizzati, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, le modalità di distribuzione e le caratteristiche fiscali del "biodiesel" con i relativi metodi di prova.".


2. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa nell'ambito del progetto pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativo al periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e perché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi 1° luglio 1998 - 30 giugno 1999 e 1° luglio 1999 - 30 giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.


Art. 12


(Riduzione aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)


1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottindicata misura:


- benzina: lire 1.077.962 per mille litri;


- benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille litri;


- olio da gas o gasolio:


usato come carburante: lire 739.064 per mille litri


usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri


- emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:


a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;


b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;


c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:


con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;


con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;


d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:


con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;


con olio combustibile BTZ. lire 40.359 per mille chilogrammi.


- gas di petrolio liquefatti (GPL):


usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;


usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;


- gas metano:


per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;


per combustione per usi civili:


a) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99


per metro cubo;


b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire


124,62 per metro cubo;


c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;


per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:


a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 46,78 per metro cubo;


b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.


Art. 13


(Soggetti obbligati nel settore dell'accisa sul gas metano)


1. I commi 4 e 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 sono sostituiti dai seguenti:


"4. L'accisa è dovuta, secondo le modalità previste dal successivo comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Possono essere riconosciuti soggetti obbligati al pagamento dell'accisa i titolari di raffinerie, di impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica e di calore."


5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:


a) l'impianto utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e rigassificazione di GNL;


b) l'impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un'impresa di gas naturale; l'insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;


c) il terminale di trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;


d) le reti nazionali di gasdotti e le reti di distribuzioni locali, compreso le reti interconnesse;


e) gli impianti di compressione.


2. Dopo il comma 8 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto il seguente: "8-bis. I depositi autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta.".


Art. 14


(Agevolazioni sul gasolio e sul gpl impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)


1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.


Art. 15


(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica)


1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'Art. 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa.


2. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fissate nell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così modificate:


- lire 6 al kWh.


3. All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:


"o-bis) utilizzata in impianti con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza."


4. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino all'entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.


5. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta la seguente lettera: "b-bis) che l'acquistano da due o più fornitori."


6. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituita dalla seguente: "b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000.".


7. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.


Capo IV


DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO


Art. 16


(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)


1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo comma, il numero 6, è sostituito dal seguente: "6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità, e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;";


b) all'articolo 74, è soppresso il settimo comma, concernente il regime speciale Iva applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.


2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Art. 7 - Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1. L'imposta unica è sostitutiva nei confronti del Coni e dell'Unire di ogni imposta e tributi erariali e locali relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico.".


3. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 2001".


4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 19 -bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001, tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare.


5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento del relativo ammontare.


6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere nel bilancio di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.


Art. 17


(Soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti ed istituzione di un contributo ecologico)


1. L'articolo 62 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dal seguente: "Articolo 62 - Imposizione sui bitumi di petrolio - 1. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo .


2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non è applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.


3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.


4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4.".


2. Nell'allegato I annesso al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sotto la voce "IMPOSIZIONI DIVERSE", sono soppresse le parole: "Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.".


3. Al fine di compensare i maggiori costi dell'attività di trattamento degli oli usati, mediante rigenerazione, per la produzione di basi lubrificanti, nonché di potenziare l'attività di controllo sugli impianti di combustione di oli usati, non altrimenti riciclabili, è istituito un contributo ecologico sugli oli lubrificanti (codice NC da 2710 0087 a 2710 0097), di prima distillazione e rigenerati, prodotti nel territorio nazionale, su quelli importati e su quelli introdotti in territorio nazionale da paesi comunitari, nella misura di lire 300 per chilogrammo di prodotto. Il contributo è dovuto anche sui lubrificanti contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci importati o di provenienza comunitaria. E' altresì dovuto nella stessa misura sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codice NC 2713 9090), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche importati o di provenienza comunitaria, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.


4. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.


5. Obbligato al pagamento del contributo è:


a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti in territorio nazionale;


b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;


c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da paesi terzi.


6. Il contributo è dovuto:


a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;


b) per i prodotti importati, all'atto dell'importazione;


c) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.


7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinati:


a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo;


b) i requisiti tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività;


c) i criteri per la ripartizione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, del contributo ecologico in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività ;


d) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare alla combustione negli impianti di combustione di cui al comma 3;


e) i criteri per l'erogazione del contributo ai fini del potenziamento dell'attività di controllo sui predetti impianti di combustione;


f) l'entità di un contributo ecologico straordinario da corrispondere, per i primi quattro mesi di vigenza, con le stesse modalità di quello ordinario istituito con il comma 3, destinato in misura pari a quella del contributo ordinario ai soggetti che detengono oli e basi rigenerati, concesso in relazione ai quantitativi giacenti presso i loro impianti;


g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 8.


8. In relazione all'esigenza di assicurare competitività all'attività di rigenerazione può essere variata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'entità del contributo indicata al comma 3.


9. Sono esclusi dal pagamento del contributo di cui al comma 3 e di quello straordinario previsto dal comma 7, lettera f), i prodotti menzionati al comma 3 assoggettati ad accisa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelli destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma 7, lettera g), nonché quelli impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, e nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta.


10. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002.


Art. 18


(Norme in materia di energia geotermica)


1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste da precedenti norme, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari al lire 50.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.



Capo V


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE


Art. 19


(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)


1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all'articolo 19 bis1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:


1) nella lettera g), dopo le parole "50 per cento;", sono aggiunte le seguenti: "la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto;";


2) nella lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila";


2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" e le parole: "negli anni 1998, 1999 e 2000" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001";


b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2002".


Art. 20


(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette)


1. All'articolo 8 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3%.";


b) nella nota II) le parole: "Gli atti di cui alla lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui al comma 1, lettera b) e al comma 1-bis".


2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal 1° marzo 2001.


3. Nella tabella, allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti e documenti esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente: "Articolo 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato si sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.".


Capo VI


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI


Art. 21


(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)


1. A partire dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 5 miliardi per ciascun anno solare.


2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.


3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, infine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.".


Art. 22


(Differimento dei termini di pagamento per i contribuenti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)


1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.


2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.


3. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.


4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.


5. Alla procedura di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.


6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.


7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.


Art. 23


(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)


1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:


"La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria.".


2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:


a) il primo comma è sostituito dal seguente: "In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal Questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse.".


b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.";


c) al quinto comma sono apportate le seguenti modificazioni:


1. dopo le parole "all'elemento aleatorio", sono inserite le seguenti:


"ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro.";


2. le parole da "Tali apparecchi" fino a "finalità di lucro", sono sostituite dalle seguenti:


"Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi.";


d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:


"Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili dall'esterno, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita."


e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il Questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria."





Art. 24


(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)


1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa verifica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.


2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall'articolo 14-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 , n. 640, nonché del dispositivo di cui al comma 1, è stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfettario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.


3. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari, nonché del dispositivo indicato al comma 1.


4. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purché installati entro la data di entrata in vigore del presente decreto e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare dell'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


5. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 4.


Art. 25


(Disposizioni transitorie)


1. In sede di prima applicazione, per l'installazione di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo che precede, è rilasciato, previa verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta provvisorio i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001.


2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l'apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.


Art. 26


(Interventi in materia di solidarietà sociale)


1 Ai fini del finanziamento di un programma di interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l'assistenza di detti soggetti successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedono, il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dal comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l'anno 2001 di un importo pari a 100 miliardi di lire.


2. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.


Art. 27


(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)


1 Al fine di incentivare misure e interventi di promozione dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica all'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e al risparmio energetico, è istituito un apposito fondo.


2. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sono definiti i criteri le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri e le modalità per la concessione dei contributi anche mediante credito d'imposta, e la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.


3. All'onere derivante dall'attuazione del fondo di cui al comma 1, pari a 50 miliardi per ciascuna delle annualità 2001-2003, si provvede a valere sulle risorse del Fondo speciale in conto capitale previsto in Tabella B relativamente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


Art. 28


(Interventi in materia di patrimonio storico - artistico)


Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita per l'anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto è disposto dall'articolo 3, comma 83 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie e dei beni librari.


Art. 29


(Interventi in materia di agevolazioni alle famiglie per opere relative a lavori di cura e di assistenza alle persone)


1. Al fine di incentivare la partecipazione femminile al mercato del lavoro e di favorire l'emersione del lavoro irregolare degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare, è istituito un apposito fondo destinato alla concessione dei contributi, anche mediante crediti di imposta, entro il limite di lire 200 miliardi annui, a valere dall'esercizio finanziario 2002.


2. con apposito regolamento adottato dal Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti criteri e modalità per la concessione l'eventuale revoca dei contributi di cui al comma 1.


Capo VII




DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI


Art. 30


(Dismissione di beni e diritti immobiliari)




1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale".


2. Al comma 99-bis dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, sono apportate le seguenti modifiche: nel primo periodo, le parole "suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti ad utilizzazione agricola"; nel secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente legge;".


3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto.


5. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n.488.


6. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto il seguente:


"1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di cui al comma 1, possono essere disposte tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti dei Ministeri della difesa, del tesoro del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei beni e attività culturali, nonché, relativamente ai beni in aree protette o di particolare pregio naturalistico, dell'ambiente, ed i rappresentanti delle Amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere".


Capo VIII


ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA


Art. 31


(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)


1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2001 in lire 2.500 miliardi.


2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.


Art. 32


(Alienazione materiali fuori uso Difesa)


1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "attivi, di qualunque importo", sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".


2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate e del corpo della Guardia di Finanza, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.


3. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.


TITIOLO III


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA


Capo I


ONERI DI PERSONALE


Art. 33


(Rinnovi contrattuali)


1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della Scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'Art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n.488.


2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.


3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto Scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, viene stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'Art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.124.


4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse vengono ripartite, con criteri perequativi, definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tra i fondi delle singole Amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'Art. 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica.


5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di Polizia e delle Forze Armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.


6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.


7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo, 19 comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


Art. 34


(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)


1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997";


b) il secondo periodo del comma 18 è sostituito dal seguente: "Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale".


2. L'articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 non modifica la data del 31 dicembre 1990 già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.


3. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione delle controversie di lavoro delle Amministrazioni pubbliche, si provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.


Capo II


SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


Art. 35


(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e relativi costi)


1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in attuazione dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le Regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 59 del 1997, delle strutture delle Amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento.


2. Sulla base di quanto previsto nell'accordo sancito l'1 giugno 2000 dalla Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il trasferimento dell'esercizio delle funzioni in materia di catasto di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, sia attuato in modo progressivo ed in coerenza con le funzioni che saranno svolte dall'Agenzia del territorio, nelle more del trasferimento delle predette funzioni ai Comuni e alle altre realtà locali interessati, l'Agenzia del territorio, e, fino alla sua piena operatività, il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, assicurano la continuità del servizio e svolgono le attività di tenuta e di aggiornamento del catasto, in base a quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


3. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è così sostituito: "I proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla Regione". Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è abrogato.


4. Per il completamento del trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l'anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l'anno 2002 e di 4.238,6 miliardi per l'anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.


5. Le Regioni sono autorizzate ad assumere impegni per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle Regioni ed agli enti locali, per i seguenti importi: 2.248 miliardi per il 2001, 2.242 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle Regioni saranno effettuate con il seguente profilo: 1.150 miliardi per il 2001, 1.694 miliardi per il 2002, 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro all'ANAS di somme già impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 2001.


6. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di Regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell'ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Art. 36


(Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni)


1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2001, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l'assistenza sanitaria, delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e dei Comuni non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 1999 risultanti dalle scritture contabili dell'ente aumentati del 3 per cento; per gli esercizi 2002 e 2003 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria. Le Regioni a statuto ordinario non tengono conto degli impegni dell'esercizio 1999 relativi ai trasferimenti agli enti locali per la compartecipazione al gettito dell'IRAP non più dovuta a partire dal 2001.


2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 gli enti possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad essi trasferite a decorrere dal 2001 nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.


3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 1999.


4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.


5. I trasferimenti erariali per l'anno 2001 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed alle successive disposizioni in materia. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2001 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 è rinviata al 1° gennaio 2002.


6. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001, è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002 ed è incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall'anno 2003. A partire dall'anno 2002 le risorse sono utilizzate nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali.


Art. 37


(Regole di bilancio per le Università e gli Enti di ricerca)


1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.


2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 5 per cento per ciascun anno.


3. Il fabbisogno finanziario di cui ai precedenti commi è incrementato degli effetti derivanti dall'approvazione di nuove disposizioni normative nel triennio 2001-2003.


4. La determinazione del fabbisogno finanziario per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


Art. 38


(finanza di progetto)


1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal DPEF per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le Amministrazioni statali, regionali e locali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unità di finanza di progetto, di cui all' articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con successiva deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con successiva deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza Unificata di cui al decreto legisaltivo 28 agosto 1997, n. 281, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto.


Art. 39


(Consumi intermedi)


1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche Amministrazioni si intendono quelle definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al richiamato articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero di altre pubbliche Amministrazioni di cui al presente comma, e devono indicare i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità e/o il periodo di efficacia delle convenzioni.


2. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri per la standardizzazione e l'adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche Amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.


3. Con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.


Art. 40


(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)


1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.


2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica:


a) una o più aggregazioni di Province e di Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, appartenenti a Regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;


b) una o più aggregazioni di Aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a Regioni diverse indicate dalla Conferenza Stato-Regioni;


c) una o più aggregazioni di Università appartenenti a Regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane.


3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza permanente dei rettori delle Università italiane.


4. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicate sul sito Internet del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle Regioni, alle Aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle Università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelli di cui all'articolo 26 della legge n. 488 del 1999.


5. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle Amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.


Art. 41


(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica Amministrazione)


1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 14, la Consip S.p.A. si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'ISAE per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica Amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:


a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;


b) dell'offerta (monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza);


c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento (affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato).


Art. 42


(Energia elettrica, postali e combustibili)


1. Le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.


2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 hanno l'obbligo di aderire. Le Amministrazioni che non sono in possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e, comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto.


3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l'introduzione di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.


4. Al fine di ridurre la spesa per l'approvvigionamento di combustibili e di utilizzare impianti e/o combustibili a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche Amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui ai precedenti articoli.


5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente identifica gli impianti ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l'utilizzo.


Art. 43


(Affitti passivi)


1. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, danno corso al censimento degli immobili in uso a qualsiasi titolo, con indicazione del relativo costo, e determinano gli standards ottimali di utilizzazione degli spazi in rapporto al numero, alle funzioni svolte ed alle qualifiche del personale.


2. Il censimento e la definizione degli standards ottimali di utilizzazione degli spazi sono effettuati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 eventualmente mediante fornitori esterni specializzati scelti nel rispetto della normativa vigente. Tale struttura ha la responsabilità della gestione, dell'aggiornamento e della pubblicazione, tramite l'utilizzo degli strumenti più idonei, della banca dati relativa agli immobili in uso. E' data facoltà di avvalersi della suddetta struttura alle altre pubbliche Amministrazioni che intendano attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici.


3. In base alle risultanze del censimento effettuato ed in rapporto agli standards ottimali definiti, la struttura di cui al comma precedente elabora, di concerto con le Amministrazioni interessate, piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso da realizzarsi attraverso rilasci degli immobili nonché accorpamenti e trasferimenti degli uffici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


4. Le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nell'attuazione dei piani di razionalizzazione, nonché per la ricerca di nuovi immobili e la negoziazione dei relativi contratti, possono avvalersi della struttura di cui al comma 2.


5. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'"Ufficio del programma per Roma Capitale" di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciarsi entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.


6. Entro il 31 dicembre 2001 le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato devono eseguire il censimento e la definizione degli standards di cui ai precedenti commi nella misura almeno pari al 50% delle unità immobiliari a qualsiasi titolo in uso al 31 dicembre 2000 e pervenire, entro il medesimo termine, al conseguimento di risparmi almeno pari al 10% della spesa annua per affitti e locazioni.


Art. 44


(Vettovagliamento e approvvigionamento Forze armate e della Guardia di Finanza)


1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.


2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 14 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.


3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, nelle seguenti forme:


a) gestione diretta, ovvero affidata in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni;


b) fornitura di buoni pasto;


c) fornitura di viveri speciali da combattimento.


La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.


4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.


5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente comma: "3-bis Il ricorso alla Nato Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali".


6.. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituirsi, interamente possedute, direttamente o indirettamente.


Art. 45


(Imposta comunale sugli immobili)


1. A partire dall'anno 2001 i minori introiti ICI conseguiti dai Comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a tre milioni e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.


2. A partire dallo stesso anno è versato a cura dei Comuni all'entrata del bilancio dello Stato il 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli Uffici Tecnici Erariali rispetto a quelli conseguiti sulla base degli imponibili quantificati con riferimento ai valori di bilancio rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.


3. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994 è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.


4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.


Art. 46


(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)


1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina del pagamento e della riscossione di somme di importo pari o inferiore a lire 20.000 o euro corrispondenti fino al 31 dicembre 2001 e di importo inferiore a 10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002. Con tale regolamento sono adottate norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva, fatte salve le disposizioni specifiche in materia fiscale e di corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche Amministrazioni a pagamento.


Art. 47


(Semplificazione procedure)


1. Ai fini dell'accelerazione e della semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nel rispetto del criterio della distinzione tra attività di indirizzo politico amministrativo e funzione di gestione.


2. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle Amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista dall'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le Istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere sulle somme accreditate dall'Unione europea per ciascun intervento.


3. L'articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:


"3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo, dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1."


4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, si applica anche ai lavori, relativi ad edifici eseguiti nell'interesse di privati, oggetto di finanziamento nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata. La disposizione di cui al primo periodo, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 2, paragrafo 2, e 3, paragrafo 1, della direttiva 93/37/cee del Consiglio del 14 giugno 1993, continua a non applicarsi ai lavori relativi agli edifici industriali ed a quelli di valore inferiore a 5 milioni di ECU.


5. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei comuni di residenza dei richiedenti.


Art. 48


(Controllo dei flussi finanziari degli Enti pubblici e norme di tesoreria unica)


1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.


2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


3. Per l'anno 2002 conservano validità le disposizioni sul monitoraggio dei flussi di cassa delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3 e 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.


4. A decorrere dal 1° marzo 2001 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.


5. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore di Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun Ente ed aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.


6. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


7. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 5; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna Regione e Provincia autonoma presso il proprio tesoriere.


8. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 5, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il


riversamento alle Regioni o Province autonome delle somme a tale titolo riscosse.


9. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai Tesorieri delle Regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


10. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10000 abitanti.


Capo III




INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE


Art. 49


(Gestioni previdenziali)


1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali ed alla gestione artigiani; è stabilito per l'anno 2001, rispettivamente in lire 1.044 miliardi ed in lire 258 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2001 rispettivamente in lire 26.431 miliardi ed in lire 6.531 miliardi.


2. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.


Art. 50


(Disposizioni relative al sistema pensionistico)


1. A decorrere dal 1o gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:


a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;


b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS


c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.


All'articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997 n. 449, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".


2. A decorrere dal 1° gennaio 2001:


a) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 è elevata di lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a settantacinque anni;


b) la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1, comma 12 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 è elevata di lire 20.000 mensili.


A decorrere dalla medesima data le predette maggiorazioni sociali, così come modificate dal presente articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.


3. I contributi versati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1999 nell'Assicurazione facoltativa di cui al titolo IV dei regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al 31 dicembre 1999, a titolo di "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l'anno di versamento, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 297 e dal 1° gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1° gennaio 2001 i contributi versati alla medesima Assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di "Mutualità pensioni" sono rivalutati annualmente con le modalità previste dal presente comma. Non sono rivalutati, i contributi versati a titolo di "Mutualità pensioni" afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.


4. Per favorire la continuità della copertura assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è istituito, presso l'INPS, un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l'anno 2001, lire 50 miliardi per l'anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall'anno 2003 a carico del bilancio dello Stato.


5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite modalità, condizioni e termini del concorso di cui al comma 4 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.




6. L'articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppresso. L'articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura.".


Art. 51


(Disposizioni in materia di politiche sociali)


1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:


a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237 sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento;


b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni sottoscrittori compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che comprendono comuni già individuati ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto n. 237 del 1998.


2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto, in fine, il seguente comma:


"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima, che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della suddetta legge per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro 60 giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire l'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; la retribuzione e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.''


3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi civili di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, con grado di invalidità superiore al 74 per cento, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.


4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:


"3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori alle 20.000 lire.".


5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali sia presente il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.


6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedersi per l'anno 2001.


7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.


8. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.


9. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.


10. La disposizione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve essere interpretata nel senso che solo gli stranieri titolari di carta di soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della concessione delle provvidenze che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.


11. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, disciplinato dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 450 miliardi per l'anno 2002.


12. Una quota del Fondo di cui al comma 11, nel limite massimo di 10 miliardi annui, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al primo e secondo periodo del presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte.


13. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2 per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.


14. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.


15. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 236 del 1993, nonché nell'articolo 3 del decreto legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge 12 novembre 1988, n. 492 sono soppresse le parole "di concerto con il Ministro del tesoro".


Art. 52




(Vigilanza contributiva)




1. Al fine di porre in essere un'azione di vigilanza integrata per la lotta al lavoro sommerso ed all'evasione contributiva con riferimento alle attività che sviluppano forme di spettacolo, l'INPS stipula con la SIAE apposita convenzione, da sottoscrivere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l'acquisizione di informazioni utili all'accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l'acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, agli agenti SIAE è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.


Capo V


INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO


Art. 53


(Norme attuative dell'Accordo Governo-Regioni)


1. L'Art. 10, comma 1, lettera g, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppresso. Con decorrenza dal 1 gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall' Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 - 2003, a destinare al finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.


2. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 10, della legge n. 133 del 2000 sono soppresse le seguenti parole ".delle attività degli Istituti di ricovero e cura, .". All'articolo 1, comma 818i88i 2, del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono soppresse le seguenti parole ".di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell'anno 2000 strettamente connesse all'attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall'articolo 12 bis, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, .". L'ultimo periodo del comma 3, dell'articolo 1 del predetto Decreto Legislativo n. 56 è soppresso.


3. L'importo di lire 30.000 miliardi di cui all'Art. 20, primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 33.800 miliardi.


4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal paese con l'adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall'anno 2001, le singole Regioni, contestualmente all'accertamento dei conti consuntivi sulla spesa sanitaria da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo, sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione, attivando nella misura massima l'autonomia impositiva con le seguenti procedure e modalità.


5. I ministri della Sanità, del Tesoro, bilancio e programmazione economica e delle Finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono sulla base delle risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole Regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l'incremento di gettito copra integralmente il predetto disavanzo.


6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni interessate deliberano, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni.


7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali nell'adozione di tali misure, il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d'intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.


8. All'articolo 28, comma 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso il secondo periodo.


Art. 54


(Eliminazione progressiva dei tickets sanitari)


1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati nell'accordo Governo-Regioni concorrono le disposizioni contenute nei successivi articoli 29, 30, 31, 32 e 33.


2.Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Regioni, programma obiettivi, ed eventuali criteri e modalità di attuazione, per ulteriori riduzioni di spesa da destinare obbligatoriamente alla riduzione delle quote di partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie, sino alla loro abolizione. Allo stesso fine sono destinati gli ulteriori risparmi di spesa realizzati per effetto dell'applicazione delle norme indicate al comma 1. I risparmi sono accertati annualmente con il Documento di programmazione economico - finanziaria, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e sono destinati con la successiva legge finanziaria alla riduzione delle quote di partecipazione.


Art. 55


(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)


1. A decorrere dal 1° marzo 2001, è abrogata la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n.537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° marzo 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulla base della valutazione delle loro caratteristiche prevalenti.


2. A decorrere dal 1° marzo 2001 e fino all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l'assistenza farmaceutica la quota fissa per ricetta è dovuta nella misura di lire 2500 per prescrizioni di una confezione e di lire 5000 per prescrizioni di più confezioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, le parole "lire 3000" sono sostituite dalle seguenti "lire 2500" e le parole "lire 6000" sono sostituite dalle parole "lire 5000".


3. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni le parole "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle parole "nella misura del 40 per cento". La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.


4. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l'avvio delle terapie e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A partire dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco, è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende USL provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.


5. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole "è ridotto del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a partire dal 1° gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001". Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 1° gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000.".


6. Il Ministro della sanità stabilisce, con decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni ed integrazioni. A decorrere dal sesto mese successivo dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.


7. All'Art. 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole "onere a carico del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti: "nonché i dati presenti sulla ricetta relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione".


8. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.


9. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 5.


10. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1 luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.


11. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.


12. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.


13. La Commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La Commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dal Ministro predetto. Con decreto del Ministro della sanità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e di programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La Commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.


14. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie né lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 30 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La cessione di cui al presente comma non è soggetta al contributo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.


15. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato.


16. Le farmacie possono vendere al pubblico i medicinali di automedicazione ad un prezzo inferiore a quello determinato dal produttore e indicato sulla confezione. Le farmacie sono tenute ad esporre al pubblico la lista dei medicinali per i quali si avvalgono della facoltà prevista dal presente comma, con l'indicazione dei prezzi praticati.


17. A decorrere dal 1° marzo 2001, i medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo più basso. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. La differenza tra il prezzo del medicinale prescritto e quello del medicinale avente prezzo più basso è a carico dell'assistito.


18. Entro il 15 febbraio 2001, il Ministero della sanità, previa verifica della disponibilità in commercio dei medicinali aventi il prezzo più basso, pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del comma 17, con indicazione del prezzo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.


19. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione del disposto dei commi 17 e 18 e delle finalità della nuova disciplina


20. L'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituito dai seguenti: "1. Chi viola le disposizioni del presente decreto in materia di pubblicità rivolta agli operatori sanitari, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria nelle misure di seguito indicate:


a) da lire centomila a lire seicentomila, in caso di violazione del disposto dell'articolo 9, comma 4 e dell'articolo 13, comma 7;


b) da lire un milione a lire sei milioni, in caso di violazione del disposto dell'articolo 9, comma 6;


c) da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 7, dell'articolo 12, commi 1, 2, 4, 6, 7, e dell'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;


d) da lire venti milioni a lire centoventi milioni, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 8, dell'articolo 9, comma 1, dell'articolo 10 e dell'articolo 13, commi 8 e 12;


e) da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni, in caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 12, commi 5 e 9.


1-bis. In tutte le ipotesi di violazione di cui al comma 1, il Ministero della sanità adotta, se del caso, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 9.".


21. L'articolo 13, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è abrogato.


22. Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 16, secondo e terzo periodo, e comma 16 bis dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.


23. Al fine di consentire al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, l'espletamento delle funzioni connesse alla partecipazione dell'Italia quale Paese di riferimento ai fini dell'autorizzazione dei medicinali secondo la procedura di mutuo riconoscimento di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al fine di espletare le attività derivanti dall'istituzione dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli incarichi temporanei e revocabili di cui all'articolo 36, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono rinnovati per un ulteriore biennio. Gli incarichi possono essere revocati in qualsiasi momento, per motivi di servizio, ivi compresa l'opportunità di sostituire, entro lo stesso biennio, l'incaricato con persona della stessa o di altra professionalità. Resta confermata la misura massima degli oneri che non possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno e per i quali si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio, previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.


Art. 56


(Budget complessivo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto)


1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno 2001, nell'ambito del proprio territorio, un distretto, al quale assegnare, in via sperimentale, in accordo con l'azienda sanitaria interessata, il budget di cui al presente articolo.


2. La regione assegna al distretto un budget virtuale, calcolato sulla base del numero di abitanti moltiplicato per la parte della quota capitarla concernente le spese per prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si presumono indotte dall'attività prescrittiva dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta.


3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i criteri utilizzati per l'individuazione della quota di spesa indotta di cui al comma precedente.


4. La sperimentazione è costantemente seguita da un Comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal responsabile del distretto, e da un rappresentante di ciascuna delle due categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il Comitato procede trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, e trasmette, entro 30 giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla regione e all'azienda USL competente, una relazione sull'andamento della spesa rilevata e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e il budget complessivo annuo.


5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta rispetto al budget complessivo individuato anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all'Accordo Governo-Regioni, all'erogazione di servizi per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, con esclusione di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori al budget complessivo, la regione e l'azienda USL competente ne verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.


6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative regionali in materia di sperimentazione di budget, che siano già in corso.


Art. 57


(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)


1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del Ministero del Tesoro, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle prestazioni di cura da parte del ministero della Sanità, e nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, viene introdotta la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche , specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati accreditati al fine di monitorare il processo di erogazione delle prestazioni, attraverso la cooperazione dei sistemi informativi dei soggetti erogatori con il sistema informativo sanitario.


2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della Sanità, il Ministero del tesoro, le Regioni, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:


a) ai farmaci del servizio sanitario nazionale;


b) alle diverse prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;


c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;


d) all'andamento della spesa relativa.


3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Sanità di concerto con il Ministero del Tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emana i regolamenti e i decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 65 definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.


4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.


5. Entro il 1° gennaio 2002 o le diverse date stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni sopracitate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.


6. Per l'avvio del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della sanità, nonché per l'estensione dell'impiego sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo "Netlink" è autorizzata per l'anno 2001 la spesa rispettivamente di lire 13 miliardi e di lire 5 miliardi.


Art. 58


(Ridefinizione o riduzione di alcune misure di medicina preventiva non più necessarie)


1. Con regolamento da emanarsi entro il 30 aprile 2001, ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrograte o modificate in relazione alle mutate situazioni sanitarie del Paese, le disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 1970, n. 1088, della legge 25 luglio 1956,n. 837, e le altre disposizioni in materia di vaccinazione contro la tubercolosi, di accertamento sierologico della lue, di vaccinazione antitetanica e di vaccinazione antitifica. In ogni caso l'obbligatorietà delle vaccinazioni e degli accertamenti deve essere limitata alle ipotesi di effettiva utilità.


Art. 59


(Disposizioni per l'appropriatezza nell'erogazione dell'assistenza sanitaria)


1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, le regioni inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenza, oltre la quale si applica una riduzione della tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell'assistenza. Il valore soglia è fissato al massimo in 60 giorni di degenza; la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera piena.


2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Art. 72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.


3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.


Art. 60


(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)


1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.


Art. 61


(Sperimentazioni gestionali)


1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni anche di immobili e di aziende a favore di fondazioni di diritto privato, di società di capitale ed enti effettuato nel ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché quello disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998 non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenza, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenire attive nei confronti del cessionario né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti né comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.


Art. 62


(Interventi vari di interesse sanitario)


1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica è istituito un consorzio tra enti di ricerca, identificati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Al consorzio è assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.


2. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese l'acquisizione o l'utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema informativo per la formazione continua, per l'attribuzione dei crediti formativi e per l'accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di 20 miliardi per l'anno 2001.


3. La relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazione e dalla relazione sulla salute della popolazione.


4. Ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria alla predisposizione della relazione di cui al comma 3, relativamente a specifiche attività promosse all'interno e all'esterno del Servizio sanitario nazionale volte al raggiungimento dell'obiettivo della promozione della salute così come definita dall'0rganizzazione Mondiale della Sanità, presso il Servizio studi e documentazione del Ministero della sanità, è istituito l'Osservatorio nazionale per la promozione della salute. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001.


5. L'Osservatorio di cui al comma 4, espleta la sua funzione integrando le fonti e i sistemi informativi attualmente esistenti e, in loro mancanza, predisponendo sia opportune rilevazioni a carattere continuativo, sia ricerche mirate. A tal fine l'Osservatorio potrà avvalersi di esperti ed istituzioni di riconosciuto valore nazionale ed internazionale. L'Osservatorio provvederà a diffondere annualmente resoconti dettagliati sui risultati ottenuti nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.


6. Obiettivi dell'osservatorio sono:


a) valutazione dei risultati raggiunti dal Servizio sanitario nazionale nonché da enti ed istituzioni esterne nel campo della promozione e dell'educazione alla salute mediante l'applicazione di specifici indicatori;


b) monitoraggio e valutazione della qualità dei processi organizzativi attuati in materia dai livelli regionali e aziendali del Servizio sanitario nazionale;


c) monitoraggio e supporto dell'attività di autovalutazione, accreditamento dei servizi a catalogazione comune da parte del Centri di documentazione regionale delle iniziative e del materiale inerente la promozione e l'educazione alla salute;


d) supporto e coordinamento anche attraverso l'uso delle tecnologie informatiche di una rete tra i centri di documentazione operativi a livello regionale e locale.


7. Con decreto del Ministro della sanità sono nominati i componenti dell'Osservatorio nazionale per la promozione della salute e i loro sostituti.


8. E' costituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, per attività formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, dal bilancio e della programmazione economica.


9. Al fina di garantire l'erogazione, da parte dei Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico - farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, provvede ad emanare, entro il 30 giugno 2001, un decreto Interministeriale che stabilisce le modalità e le procedure connesse alla produzione, all'autorizzazione all'Immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli Introiti delle tariffe per le domande di

autorizzazione all'immissione in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.


10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all'articolo 59, comma 50, lettera i) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d'identità elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui

all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 59, comma 50, lettera i) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e il primo e l'ultimo periodo dell'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39.


11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, sono utilizzate le disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 1, penultimo periodo del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.


Capo V


STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO


Art. 63


(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)


1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire avente ad oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, maturati e maturandi, dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali. 2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 13. I richiami ivi contenuti all'INPS devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti, devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze. 3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta, viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle finanze." 4. L'articolo 48, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente: "3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213." 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688 convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370. 6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, cessa di avere applicazione la disposizione di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, nella parte in cui prevede che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria, ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali.












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