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PRIMA DEL Dlgs . N ° 5 DEL 16.01.2006 - Degli effetti del fallimento Articolo 42

diritto



PRIMA DEL Dlgs . N ° 5 DEL 16.01.2006

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 42

1. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilita` dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
2. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passivita` incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 43

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
2. Il fallito puo` intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo` dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e` previsto dalla legge.

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 44

1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 45

1. Le formalita` necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono s 949g64j enza effetto rispetto ai creditori.



Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 46

1. Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio` che il fallito guadagna con la sua attivita` entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto e` disposto dagli artt. 170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e` disposto dall'art. 188 del codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 47

1. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, se e` stato nominato, puo` concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa di proprieta` del fallito, nei limiti in cui e` necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo` essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attivita`.





DOPO IL Dlgs . N ° 5 DEL 16.01.2006

42. Beni del fallito.
La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.
Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura  fallimentare qualora
i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

43. Rapporti processuali.
Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.
45. Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento.
Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono s 949g64j enza effetto rispetto ai creditori.
46. Beni non compresi nel fallimento.
Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel numero 2) del presente articolo sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia
47. Alimenti al fallito e alla famiglia.
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 48

1. La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.
2. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 49

1. Il fallito non puo` allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qualvolta e` chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
2. Il giudice puo` far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 50

1. Nella cancelleria di ciascun tribunale e` tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonche` di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.
2. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.
3. Finche` l'iscrizione non e` cancellata, il fallito e` soggetto alle incapacita` stabilite dalla legge.
4. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 51

1. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo` essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.

Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 63

1. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

TITOLO VI - Disposizioni penali: Capo I - Reati commessi dal fallito Articolo 220

1. E` punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49. 2. Se il fatto e` avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.






48. Corrispondenza diretta al fallito
L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento
sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. 

49. Obblighi del fallito.
L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.  
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.










Sezione II - Degli effetti del fallimento per i creditori.

51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
Salvo diversa disposizione della legge,  dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare , anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
63. Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.
Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Sezione III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

220. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.
È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.
Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.





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