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PRIMA DEL Dlgs . N ° 5 DEL 16.01.2006
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 42
1. La sentenza che
dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e
della disponibilita` dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di
fallimento.
2. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante
il fallimento, dedotte le passivita` incontrate per l'acquisto e la
conservazione dei beni medesimi.
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 43
1. Nelle
controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del
fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
2. Il fallito puo` intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali
puo` dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e`
previsto dalla legge.
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 44
1. Tutti gli atti
compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di
fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza
dichiarativa di fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 45
1. Le formalita` necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono s 949g64j enza effetto rispetto ai creditori.
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 46
1. Non sono
compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e
cio` che il fallito guadagna con la sua attivita` entro i limiti di quanto
occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei
beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto e` disposto dagli artt.
170 e 326 del codice civile;
4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e`
disposto dall'art. 188 del codice civile;
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del
giudice delegato
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 47
1. Se al fallito
vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il
curatore ed il comitato dei creditori, se e` stato nominato, puo` concedergli
un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa di proprieta` del fallito, nei limiti in cui e` necessaria
all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo` essere distratta da tale
uso fino alla liquidazione delle attivita`.
DOPO IL Dlgs . N ° 5 DEL 16.01.2006
42. Beni del fallito.Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 48
1. La
corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore, il quale
ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali.
2. Il fallito ha diritto
di prendere visione della corrispondenza. Il curatore deve conservare il
segreto sul contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 49
1. Il fallito non
puo` allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato, e
deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei
creditori ogni qualvolta e` chiamato, salvo che, per legittimo impedimento, il
giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
2. Il giudice puo` far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se questi
non ottempera all'ordine di presentarsi.
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 50
1. Nella
cancelleria di ciascun tribunale e` tenuto un pubblico registro nel quale sono
iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale,
nonche` di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si
trova sotto la giurisdizione del tribunale.
2. Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a
sentenza del tribunale.
3. Finche` l'iscrizione non e` cancellata, il fallito e` soggetto alle
incapacita` stabilite dalla legge.
4. Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro
per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le
iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti
attualmente esistente.
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 51
1. Salvo diversa disposizione della legge dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva puo` essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Capo III - Degli effetti del fallimento Articolo 63
1. Il coobbligato o
fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui
a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma
per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno
spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
TITOLO VI - Disposizioni penali: Capo I - Reati commessi dal fallito Articolo 220
1. E` punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49. 2. Se il fatto e` avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
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