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SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

diritto



SUCCESSIONI MORTIS CAUSA


Si ha successione a titolo universale quando un soggetto (erede) subentra nella titolarità dei beni di un altro soggetto (il de cuius) o in una quota (intesa come frazione aritmetica) del suo patrimonio. Si definisce, invece, successione a titolo particolare o legato, quella in cui un soggetto succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali, non intesi come quota di un patrimonio.

Sono fasi della successione mortis causa le seguenti:

  • apertura della successione: si verifica con la morte (naturale o presunta) di una persona fisica. La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto;
  • vocazione: indica il tìtolo in base al quale si è chiamati a succedere: può essere: testamentaria (se si è chiamati a succedere per volontà del defunto espressa in un testamento) o  legittima (se si è chiamati a succedere secondo le indicazioni di legge) nel caso in cui il de cuius non ha fatto testamento, oppure se con il testamento ha disposto solo per una parte dei suoi beni;
  • delazione: indica l'offerta del patrimonio ereditario a colui che è chiamato a succedere. Nella successione testamentaria si distinguono l'erede (chiamato alla successione a titolo universale) e il legatario (chiamato a titolo particolare); nella successione legittima vi sono solo successori a titolo universale individuati dalla legge.
  • accettazione: è la manifestazione di volontà dell'erede, espressa (art. 475), tacita (art. 476) o presunta (artt 477-478) che determina l'acquisto dell'eredità; per l'acquisto del legato non vi è bisogno di accettazione, esso entra nel patrimonio del legatario ipso iure, salvo rinuncia.

L'accettazione può essere:



pura e semplice (determina la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell'erede, con responsabilità di quest'ultimo per i debiti ed i legati ereditari anche oltre il valore dei beni che gli sono pervenuti: se, pertanto, il valore complessivo dell'eredità è di 50.000 euro, ma il de cuius aveva debiti per 150.000 euro, se l'erede ha accettato puramente e semplicemente dovrà pagare i 100.000 euro di de 131h74b biti, che superano il valore dell'eredità, di tasca propria)

con beneficio d'inventario: attraverso la redazione di un inventario dei beni ereditari si impe­disce la confusione dei patrimoni del de cuius e dell'erede e si limita la responsabilità di quest'ultimo, per i debiti ereditari, nei limiti del valore dell'eredità ricevuta. I creditori del defunto potranno così soddisfarsi solo sui beni ereditari, individuati con l'inventario, e non anche sui beni dell'erede.


Patti successori: sono gli accordi con cui un soggetto dispone della propria successione o dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. I patti successori sono nulli (art 458) e si distinguono in:

- patti istitutivi, con cui una persona si accorda con un'altra, impegnandosi ad indicarla come beneficiario nel proprio testamento (es Tizio conviene con Caio di lasciargli i suoi beni in eredità). La ratio della nullità di tale patto è da ricercarsi nel fatto che la legge riconosce la piena libertà di disporre fino al momento della morte;

- patti dispositivi, con cui una persona si impegna a disporre, con un successivo negozio, dei beni che gli perverranno da una successione non ancora aperta (es: Tizio conviene con Caio di vendergli i beni che dovrebbero pervenirgli dall'eredità di Sempronio). La ratio della nullità di tale patto è di carattere etico: si vuole evitare l'aspettativa da parte di un soggetto della morte altrui

- patti abdicativi (rinunciativi), con i quali un soggetto si impegna a rinunciare, con vantaggio per gli altri chiamati, ad una successione non ancora aperta (es Tizio conviene con Caio di rinunciare all'eredità di Sempronio non ancora defunto). La ratio della nullità di tale patto è da ricercarsi nella volontà di tutelare coloro che, senza riflettere, potrebbero rinunciare, prima di averne la disponibilità, a patrimoni acquisibili per successione.


SUCCESSIONE LEGITTIMA o INTESTATA o AB INTESTATO

E' la successione regolata dalla legge, nel caso in cui manchi la successione testamentaria o il testatore abbia disposto solo di una parte dei suoi beni. Gli eredi legittimi sono individuati dalla legge (art. 565) e sono classificati in tre ordini successivi:

1) coniuge e discendenti (es figli legittimi, naturali, legittimati e adottivi);

2) in mancanza di discendenti, concorrono: il coniuge, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle legittimi

3) altri parenti collaterali fino al sesto grado;

5) lo stato

Ciascun ordine esclude il successivo (ad es se il defunto lascia un coniuge o dei discendenti, gli ascendenti i fratelli e le sorelle non avranno alcun diritto)

All'interno di ciascun ordine, il grado prossimo esclude quello più lontano (pertanto, se il defunto lascia un figlio, e dei nipoti da parte di figlio, questi ultimi non avranno alcun diritto di succedere, se non per rappresentazione);

I fratelli unilaterali (uterini se hanno in comune la sola madre, o consanguinei se hanno in comune il solo padre) conseguono la metà dei germani, ossia dei fratelli nati dagli stessi genitori (il calcolo va fatto dividendo l'eredità per un numero pari alla somma dei fratelli unilaterali e dei germani raddoppiato, pertanto, se ad es l'eredità è di 300.000 euro e ci sono quattro fratelli, due germani (che valgono doppio) e due unilaterali, si deve dividere per 6 e la quota risultante (50.000 euro) sarà attribuita agli unilaterali, mentre esattamente il doppio (100.000 euro) spetterà a ciascun germano.

Il coniuge divorziato perde i diritti successori, se la morte avviene dopo l'annotazione della sentenza di divorzio nei registri dello stato civile. Identici effetti produce la separazione con addebito.

I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (facoltà di commutazione). Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.


SUCCESSIONE TESTAMENTARIA


Si ha quando taluno dispone di tutte o parte delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Il testamento è un atto unipersonale, formale, non recettizio, personalissimo (non è ammessa la rappresentanza) e revocabile

Il testamento deve essere fatto secondo determinate forme a pena di nullità; in relazione ai suoi requisiti formali, la legge distingue i testamenti in:

testamenti ordinari nel cui ambito rientrano:

Il testamento olografo: è il testamento manoscritto, sottoscritto e datato dal testatore di proprio pugno (art. 602);



Il testamento pubblico: è redatto, con la dovute formalità, da un notaio che riceve la volontà testamentaria alla presenza di due testimoni; ha natura di atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni del testatore (art. 603);

- Il testamento segreto: consiste nella consegna di una scheda, contenente le disposizioni testamentarie, al notaio che la riceve alla presenza di due testimoni e la conserva tra i suoi atti; non deve necessariamente essere scritto dal testatore, ma deve essere da lui sottoscritto;

Art. 604. Testamento segreto

[1] Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato.

[2] Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell'atto di ricevimento.

[3] Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto.


I testamenti speciali sono forme particolari di testamento pubblico riconosciute solo per determi­nate situazioni eccezionali.. Sono speciali: i testamenti redatti in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche e infortuni (ex art. 609); i testamenti in navigazione marittima o aerea (artt. 611-616); i testamenti dei militari o assimilati (art. 617)

Hanno in comune la dichiarazione resa dal testatore ad un pubblico ufficiale o assimilato (ministro di culto, comandante della nave o dell'aereo, cappellano militare) e la redazione per iscritto da parte di quest'ultimo. Ex art 619 I testamenti speciali sono nulli quando non sono redatti per iscritto, oppure quando manca la sottoscrizione del testatore o  della persona autorizzata a ricevere la dichiarazione del testatore. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

I testamenti speciali perdono efficacia dopo tre mesi dal ritorno alla situazione normale, ossia, tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile fare testamento nelle forme ordinarie (artt 615, 618)


CONTENUTO DEL TESTAMENTO

Contenuto: il naturale contenuto del testamento è costituito da disposizioni di natura patrimoniale, essendo il testamento un atto con il quale taluno dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere; può però contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale (es la designazio­ne di un tutore; il riconoscimento di un figlio naturale, la riabilitazione dell'inde­gno; la nomina dell'esecutore testamentario).

Le disposizioni a carattere patrimoniale si distinguono in

disposizioni a titolo universale: attribuiscono la qualità di erede, sono quelle che riguardano l'universalità o una quota di beni del testatore;

disposizioni a titolo particolare: attribuiscono la qualità di legatario, sono quelle al cui beneficiario è attribuito un singolo bene o rapporto dell'asse ereditario. È da precisare, pero, che l'attribuzione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia titolo universale (ed attribuisca la qualità di erede, non di lega­tario, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio (c.d. institutio ex re certa ex art. 588, c. 2).

Il prelegato, è attribuito a favore di un coerede (art. 661);

Il legato in sostituzione di legittima, attribuisce al beneficiario la possibilità di accettare il legato, o impugnare il testamento per lesione della quota di legittima (art. 551);

-legato in conto di legittima, viene attribuito al legittimario, affinché sia calcolato

nella quota di legittima (art. 552).

Differenza erede-legatario

l'erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius; il lega­tario subentra nel singolo bene o rapporto e non nei debiti;

l'erede deve accettare per acquistare la qualità; il legatario acquista immediatamente, al momento di apertura della successione, il diritto reale o di credito che gli viene attribuito;

Legato di uso e di abitazione a favore del coniuge superstite: ex art 540 al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.








SUCCESSIONE NECESSARIA non costituisce un terzo tipo di vocazione (con essa la legge vuole solo assicurare un vantaggio patrimoniale al legittimario, non la qualità di erede, infatti, se il legittimario ha ricevuto una donazione o un legato che eguaglia o supera la sua quota di legittima, egli è soddisfatto pur non acquistando la qualità di erede)

La successione necessaria costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata posto a favore dei familiari più stretti del defunto (i legittimari)

Sono legittimari:

  • il coniuge (anche se separato, purché senza addebito)
  • i discendenti in ordine di grado (senza distinzione tra figli legittimi, naturali, legittimati o adottivi), perciò, prima i figli, ed in mancanza i nipoti
  • gli ascendenti legittimi, solo in mancanza di figli

I legittimari hanno diritto di ricevere una porzione del patrimonio del defunto (detta quota legittima o di riserva) anche contro la sua volontà

Se la quota di legittima, riservata ai legittimari, viene lesa da disposizioni testamentarie o da donazioni, i legittimari possono ottenere dal giudice la riduzione delle disposizioni lesive, iniziando dalle disposizioni testamentarie (ridotte proporzionalmente senza distinguere tra eredità e legati: ad es se ho diritto ad una legittima di 20 ed è stato lasciato a titolo di eredità 80 e a titolo di legato 40, imposto la seguente proporzione 120:20= 80:x e trovo la quota di legittima a carico dell'eredità, ossia 13,4 - poi 120:20=40:x e trovo la quota di legittima a carico del legato, ossia 6,6). Se così facendo la quota di riserva non risulta reintegrata si ridurranno anche le donazioni, iniziando dall'ultima e risalendo via via a quelle anteriori.

Il legittimario acquista la qualità di erede, solo dopo il vittorioso esercizio dell'azione di riduzione


La legittima deve calcolarsi su un patrimonio ottenuto dalla riunione fittizia del relictum (patrimonio netto lasciato dal defunto) + il donatum (donazioni fatte in vita dal defunto). Esempio: il patrimonio del defunto é di 10 milioni di euro ed è gravato da debiti per 1 milione di euro; il defunto ha donato in vita beni per un valore di 3. La legittima deve calcolarsi su un valore di 12 milioni di euro, infatti, 10 milioni - 1 milione= 9 milioni; 9 milioni + 3 milioni=12 milion; Se il dfunto lascia un coniuge ed un figlio, poiché la legittima spettante a ciascuno di essi è pari ad un terzo, sia il coniuge che il figlio hanno diritto ad una quota di riserva pari a 4 milioni di euro.

Occorre poi determinare quanto ciascun legittimario ha già ricevuto in donazione, perché il valore della donazione ricevuta va sottratto a quello della sua quota di riserva (c.d imputazione della donazione). Supponiamo che il figlio abbia precedentemente ricevuto una donazione di 3 milioni, egli avrà allora diritto di ricevere solo 1 milione (1 milione al figlio, 4 alla madre e 4 liberamente disponibili da parte del testatore)


SOSTITUZIONE, RAPPRESENTAZIONE, ACCRESCIMENTO

Qualora il chiamato a succedere non possa (es è premorto, o è indegno) o non voglia (es. rinuncia) accettare, si applicano nell'ordine i seguenti istituti sostituzione testamentaria, rappresentazione, trasmissione del diritto di accettare, accresci­mento. Se nessuno di tali istituti può operare, si procede secondo le regole della successione legittima.

Sostituzioni testamentarie: il testatore prevedendo il caso che il chiamato non possa o non voglia accettare l'eredita o il legato, designa un'altra persona (art. 688);

Si differenzia dalla sostituzione fedecommissaria (c.d. assistenziale) la quale opera nel caso in cui il primo chiamato sia un interdetto, coniuge o discendente del testatore; in tal caso il testatore può imporre all'erede o al legatario (l'interdetto) l'obbligo di conservare i beni, affinchè alla sua morte essi passino automaticamente alla persona o all'ente che si sia preso cura dell'interdetto (art. 692). La finalità è quella di garantire ad uno stretto congiunto interdetto un'assistenza dopo la morte del testatore.


Se la sostituzione non è stata prevista dal testatore, oppure nel caso  di successione legittima, si applicheranno nell'ordine i seguenti istituti

Rappresentazione: i discendenti, del figlio o fratello o sorella del de cuius  che non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, succedono in suo luogo per rappresentazione (anche qualora dovessero risultare indegni verso il loro ascendente, l'importante è che non lo siano nei confronti del de cuius; i discendenti, infatti, succedono iure proprio, perciò si ha rappresentazione anche qualora rinuncino all'eredità della persona in luogo della quale subentrano) Se ad es. Tizio che ha 2 figli A e B muore senza testamento, e B non vuole accettare l'eredità del padre, i suoi due figli possono succedere al suo posto per rappresentazione ricevendo ciascuno ¼ del patrimonio di Tizio, mentre A riceverà la metà (la quota spettante a B è ripartita tra i suoi due figli). La rappresentazione ha luogo all'infinito, i discendenti possono subentrare senza limitazione di grado.



Trasmissione del diritto di accettare: il chiamato ha diritto di accettare, perciò, se muore senza avere accettato (e non si cade nell'ipotesi della rappresentazione perché ad es non ha figli) tale diritto, facendo parte del suo patrimonio, passa agli eredi i quali potranno accettare l'eredità lasciata al loro de cuius, purché accettino l'eredità di quest'ultimo (mentre nella rappresentazione la successione è diretta, qui si richiede una doppia accettazione: accetto l'eredità del de cuius contenente il diritto di accettare un'altra eredità e, così, posso accettare anche quest'ultima esercitando il diritto ereditato)

Accrescimento: trova applicazione solo quando più persone sono chiamate congiuntamente a succedere in parti uguali. Soltanto in questo caso la quota di colui che non può o non vuole accettare andrà ad accrescere la quota degli altri chiamati (l'accrescimento opera di diritto, non occorre accettazione, ed è irrinunciabile, altrimenti si violerebbe la norma che vieta l'accettazione parziale). Esempio: A muore lasciando il suo patrimonio in parti uguali ai suoi tre figli B C e D; qualora B, senza figli, non accetti, la sua quota andrà ad accrescere quella di C e D, ciascuno dei quali ne riceverà la metà. Se però A avesse lasciato ai figli quote diverse, non ci sarebbe stato accrescimento e la quota di B si sarebbe devoluta secondo le regole della successione legittima.

Accrescimento tra collegatari: L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il diritto di rappresentazione (art 675)


LA COLLAZIONE

Nozione: il coniuge i figli e i discendenti del de cuius che concorrono alla successione (che hanno, cioè, accettato l'eredità), devono conferire alla comunione ereditaria le liberalità ricevute dal defunto quando era ancora in vita, al fine di ripartire tale conferimento tra di loro, con esclusione di altri eventuali eredi. Attraverso la collazione si determina un reale incremento del patrimonio ereditario, pari al valore della donazione, a favore dei discendenti e del coniuge.

Se il bene donato è un immobile la collazione può avvenire in natura (facendo rientrare il bene nel patrimonio ereditario, per poi partecipare alla divisione) oppure per imputazione (mantenendo la proprietà del bene, ma decurtandone il valore dalla propria quota). Ex art. 747 la collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione. Mentre per i beni immobili il donatario può scegliere tra le due forme di collazione, per i beni mobili la collazione per imputazione è la regola, pertanto il donatario conserva la proprietà del bene imputandone il valore alla sua quota ereditaria che, di conseguenza, viene decurtata del valore corrispondente alla donazione ricevuta.

Esempio di collazione: se il de cuius prima di morire aveva fatto una donazione di un bene immobile di 200.000 euro a favore di un figlio e poi lascia un patrimonio di 1.200.000 euro da dividere in parti uguali tra 2 figli ed un terzo, al terzo spetteranno 400.000 euro, mentre il bene di  200.000 euro ricevuto in donazione da un figlio andrà ricondotto nel patrimonio ereditario per essere diviso con l'altro figlio: nel caso di collazione per imputazione il fratello che rimane proprietario del bene ricevuto in donazione dovrà decurtarne il valore dalla quota a lui spettante, pertanto, avrà diritto a ricevere 300.000 euro, mentre l'altro fratello avrà diritto a ricevere 500.000 euro; nel caso di collazione in natura il bene verrà ricondotto nell'asse ereditario per essere diviso in parti uguali tra i due fratelli, ciascuno dei uguali riceverà una quota pari a 500.000 euro.


Funzione: mantenere tra i coeredi la proporzionalità delle quote stabilite dalla legge o dal testatore. L'istituto, infatti, si fonda sulla presunta volontà del testatore, il quale, donando, avrebbe inteso operare delle anticipazioni sulla futura successione.

Soggetti obbligati alla collazione: coniuge superstite. Figli legittimi e naturali e loro discendenti legittimi e naturali.

Oggetto: Donazioni dirette ed anche donazioni indirette, cioè le liberalità risultanti da atti diversi dalla donazio­ne (es. remissione di debito).

Si può essere dispensati dalla collazione per volontà del testatore: la dispensa ha però effetto solo nei limiti della quota disponibile (una donazione rimuneratoria - ex. art 770 c. 1 - può essere considerata come dispensa implicita da collazione)

Liberalità non sog­gette a collazione

Spese di mantenimento, educazione, malattia.

Spese ordinarie per abbigliamento, nozze, istruzione artistica e professionale.

Le liberalità di cui all'art. 770 c. 2 ossia fatte in occasione di servizi resi o in conformità agli usi.

Cose donate perite per cause non imputabili al donatario.

Donazioni di modico valore fatte al coniuge (738).






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