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SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

diritto



SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Nella società a responsabilità limitata risponde, per le obbligazioni sociali, soltanto la società con il suo patrimonio.

COSTITUZIONE

Le condizioni per la costituzione dell 525c25f a società a responsabilità limitata sono indicate all’art 2463. l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico. La società a responsabilità limitata risponde solo con il patrimonio sociale per le obbligazioni sociali. In caso di insolvenza, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati nella maniera stabilita o quando non sia stata fatta pubblicità.

La società può essere costituita con contratto o atto unilaterale. L’atto costitutivo deve contenere:

Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza di ciascun socio

La denominazione, contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata



L’oggetto sociale

L’ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 €, sottoscritto e versato

I conferimenti di ciascun socio

Gli incaricati all’amministrazione e al controllo contabile

CONFERIMENTI

Se nell’atto costitutivo non è disposto diversamente, i conferimenti devo essere fatti in denaro. Alla sottoscrizione devono essere versati in banca in un conto vincolato il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero soprapprezzo. Il versamento può essere sostituito dalla stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione per un importo almeno corrispondente. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione di un esperto o di una società di revisione iscritti nell’albo dei revisori contabili.

Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, gli amministratori possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio del medesimo socio perché è a suo carico.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

La nuova normativa prevede finanziamenti dei soci a favore della società, cioè quelli che sono stati concessi in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto all’effettivo patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nel quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le partecipazioni non possono essere rappresentate da azioni, ma da quote indivisibili del valore minimo di 1 € e multipli di euro. In linea teorica i diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla loro partecipazione posseduta.

RECESSO DEL SOCIO

L’atto costitutivo determina quando un socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso spetta ai soci che non hanno acconsentito:

Al cambiamento dell’oggetto sociale

Alla fusione o scissione

Alla revoca dello stato di liquidazione

Al trasferimento della sede all’estero

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA’

Salvo diverse disposizioni dell’atto costitutivo, l’amministrazione spetta, disgiuntamente o congiuntamente, a uno o più soci con decisione dei soci. Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste formano il consiglio di amministrazione.

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori sono opponibili a terzi solo se si prova che gli amministratori hanno agito a danno della società.

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza e sono in conflitto di interessi possono essere annullati.

RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri. I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto a ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare i documenti relativi. L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori promossa da tutti i soci comporta la revoca dell’amministratore.

CONTROLLO DEI CONTI

L’atto costitutivo può prevedere la nomina di un collegio sindacale o di un revisore contabile. In ogni caso il collegio sindacale non ha diritto di voto nelle assemblee. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a 120.000 euro.

MODIFICHE DELL’ATTO COSTITUTIVO

Le modifiche dell’atto costitutivo sono deliberati dall’assemblea dei soci. Il verbale è redatto da un notaio che provvederà a richiederne l’iscrizione nel registro nelle imprese contestualmente al deposito.

AUMENTO DI CAPITALE

L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale. Il capitale non può essere aumentato se i conferimenti precedenti non sono stati integralmente eseguiti. In caso di aumento di capitale con nuovi conferimenti, spetta ai soci i diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni precedentemente possedute. I sottoscrittori dell’aumento devono versare alla società almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta più l’intero soprapprezzo. Se l’aumento di capitale è sottoscritto da un unico socio, il conferimento in denaro dovrà essere interamente eseguito. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione gli amministratori dovranno depositare nel registro delle imprese per l’iscrizione un’attestazione dell’avvenuto aumento.

RIDUZIONE DI CAPITALE

Se il capitale, in seguito a perdite, risulta diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono convocare subito l’assemblea dei soci. Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, gli amministratori devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.

Se, per la perdita, il capitale si riduce al di sotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare subito l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del capitale stesso ad una cifra non inferiore a 10.000 euro.

EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

Tra le novità apportate dalla riforma delle società troviamo quella relativa alla possibilità per la s.r.l. di emettere titoli di debito, per procurarsi finanziamenti sul mercato. I titoli possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’

La s.r.l. si scioglie per le stesse cause previste per le società di capitali. Allo scioglimento della società segue la liquidazione.


LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE

Lo scopo essenziale delle società mutualistiche è quello di svolgere un’attività produttiva diretta a offrire ai soci, attraverso la loro cooperazione, beni o servizi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. Questo è ciò che viene definito scopo mutualistico. Non avendo scopo di lucro, queste imprese non si propongono di guadagnare ma di far risparmiare.


CAPITALE VARIABILE

Caratteristica delle società mutualistiche è quella di essere a capitale variabile (cosiddetto principio della porta aperta): ciò significa che, in caso di ingresso di un nuovo socio o di recesso di un socio, non viene determinato un ammontare prestabilito e non sono necessarie modifiche dell’atto costitutivo. Esse si contrappongono perciò alle società a capitale fisso, nelle quali una variazione del capitale comporta una modifica strutturale, accompagnata da rigorose forme di pubblicità.

I due tipi di società previste sono:

Società cooperativa

Società di mutua assicurazione o società mutua assicuratrice


SOCIETA’ COOPERATIVE

Le cooperative sono società a capitale variabile che hanno scopo mutualistiche.

TIPI DI SOCIETA’

Cooperative di consumo, costituite da consumatori che si mettono a diretto contatto con i produttori, senza l’intervento dei commercianti

Cooperative di credito, costituite da risparmiatori che, attraverso la raccolta dei capitali forniti dai soci stessi, hanno lo scopo di ottenere prestiti a condizioni più vantaggiosi

Cooperative di lavoro, costituite da lavoratori che svolgono il medesimo lavoro, e che hanno lo scopo di procurarsi un lavoro remunerato senza dipendere da un imprenditore

Cooperative di produzione, costituite da produttori che mirano a svolgere in comune l’attività di produzione. Questa tipo di cooperativa è molto diffusa in campo agricolo

Cooperative edilizie, costituite per la costruzione e l’acquisto di abitazioni a migliori condizioni

Cooperative assicuratrici, costituite per consentire ai soci di stipulare contratti di assicurazione con minor oneri

ART 45 COSTITUZIONE

Data la grande importanza sociale delle cooperative tenuto conto della loro grande diffusione, la Costituzione riconosce l’importanza di questa presenza nella realtà economica della vita nazionale.

DISCIPLINA GIURIDICA

Il codice civile distingue le cooperative a mutualità prevalente da quelle di altro tipo. Sono società a mutualità prevalente quelle che:

Svolgono la loro attività in favore dei soci, di consumatori o di utenti

Si avvalgono principalmente delle prestazioni lavorative dei soci

Si avvalgono principalmente degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PREVALENZA

Gli amministratori e i sindaci documentano la definizione di prevalenza nella nota integrativa, evidenziando alcuni parametri che fanno riferimento al conto economico. Secondo tali parametri:

I ricavi dalle vendite dei beni verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite

Il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro

Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci è superiore al 50% del costo totale della produzione.

CARATTERI GENERALI

Le norme che disciplinano le cooperative sono contenute nel titolo VI e V del codice e ad esse sono compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

COSTITUZIONE

La società cooperativa deve costituirsi per atto pubblico. L’atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni dal notaio presso il registro delle imprese. Al deposito segue l’iscrizione. Per poter usufruire di agevolazioni previste da specifiche leggi, la cooperativa deve poi iscriversi in un apposito albo. Per la costituzione il numero minimo dei soci è di 9 persone.

VARIABILITA’ DEI SOCI E DEL CAPITALE

Caratteristica essenziale delle cooperative è la variabilità dei soci e del capitale. Infatti l’ammissione di nuovi soci non comporta modifiche dell’atto costitutivo e il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito (principio della porta aperta).

L’ammissione di un nuovo socio è effettuata con delibera degli amministratori su richiesta dell’interessato.

L’uscita del socio può avvenire per:

Recesso del socio

Esclusione del socio, che ha luogo a causa del fallimento del socio o su delibera degli amministratori o dell’assemblea

Morte del socio

QUOTE E AZIONI

Il capitale sociale è diviso in quote e azioni. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 25 ero mentre il valore nominale di ciascuna azione non può superare le 500 euro.

ORGANI SOCIALI

Assemblea, dove hanno diritto al voto tutti i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Per impedire il predominio dei soci più facoltosi è stato stabilito che ogni socio ha diritto ad un solo voto

Amministratori, che devono essere soci o mandatari di persone socie. La nomina degli amministratori spetta all’assemblea

Collegio sindacale, la cui nomina è obbligatoria se il capitale sociale è superiore a 120.000 euro. Non vi è obbligo di scegliere revisori contabili tra quelli iscritti nel registro


SOCIETA’ DI MUTUA ASSICURAZIONE

La società di mutua assicurazione è un tipo particolare di società a scopo mutualistico che ha per oggetto la reciproca assicurazione tra i soci. Nelle società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.

La società di mutua assicurazione si costituisce fra persone esposte ad uno stesso rischio, come ad esempio agricoltori esposti allo stesso rischio d’incendio. I soci si propongono di assicurarsi contro il danno a condizioni più favorevoli rispetto a quelli offerte da un’impresa con scopo di lucro; a tal scopo di costituisce, con i contributi dei soci, un fondo comune destinato al risarcimento del danno.

Inoltre:

La mutua assicurazione non può svolgere la sua attività a favore di terzi

Gli effetti dell’assicurazione si realizza nei confronti del socio senza che questo debba stabilire con la società alcun rapporto contrattuale

I conferimenti hanno, allo stesso tempo, funzione di quota sociale che di premio di assicurazione.




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