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MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
Modi di estinzione dell'obbligazione satisfattori
·& 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; Adempimento
·& 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; Dazione in pagamento, il creditore riceve una prestazione diversa e l'accetta lo stesso (1197);
·& 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; Compensazione, ricorre quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, cioè ciascuna è al tempo stesso creditore e debitore nei confronti dell'altra: in tal caso i rispettivi debiti si estinguono fino alla quantità corrispondente (art. 1241).
La compensazione può essere totale, quando i crediti opposti in compensazione sono di uguale ammontare, o parziale, quando sono di diverso ammontare: nel primo caso i due debiti si estinguono entrambi per l'intero, nel secondo caso, invece, si estingue interamente soltanto il debito minore mentre il debito maggiore si riduce alla differenza.
La compensazione può essere:
·& 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; Confusione, ricorre quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore (art. 1253). L'estinzione dell'obbligazione per confusione comporta anche la liberazione di coloro che avevano prestato delle garanzie per il debitore
Modi estinzione non satisfattori dell'obbligazione
·& 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; Morte, non determina l'estinzione dell'obbligazione in quanto si trasmette agli eredi. Si estingue solo l'obbligazione personale;
·& 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; Novazione, è il contratto con il quale le parti sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria, che si estingue (art. 1230). La novazione può essere oggettiva o soggettiva. La novazione è oggettiva quando la nuova obbligazione riguarda gli stessi soggetti ma se ne differenzia per l'oggetto o per il titolo. Per estinguere l'obbligazione precedente la novazione oggettiva richiede la volontà del creditore, che deve risultare in modo non equivoco (art. 12302), e la novità dell'oggetto o del titolo. Pertanto non produce novazione (art. 1231) una modificazione soltanto accessoria dell'obbligazione originaria, come può essere il rilascio o la rinnovazione di un documento. Se non è stabilito diversamente, la novazione comporta anche l'estinzione delle eventuali garanzie dell'obbligazione originaria. La novazione è soggettiva quando consiste nella sostituzione di un nuovo debitore a quello precedente, che viene liberato (art. 1235).
·& 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; Remissione, è l'atto di disposizione patrimoniale con il quale il creditore rinuncia volontariamente al suo credito nei confronti del debitore. Trattandosi di un negozio giuridico unilaterale recettizio è immediatamente efficace con la comunicazione al debitore e senza bisogno della sua accettazione. La rinuncia può essere espressa, quando viene fatta con una dichiarazione scritta od orale, o tacita, quando risulta da un comportamento concludente del creditore incompatibile con una volontà contraria (art. 1237).
·& 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; & 242h78c nbsp; Impossibilità sopravvenuta nel caso in cui la prestazione che ne forma l'oggetto divenga impossibile per una causa non imputabile al debitore (art. 1256). L'impossibilità deve essere:
Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il debitore non è responsabile per il ritardo nell'adempimento ma è comunque tenuto a eseguire la prestazione non appena cessa l'impossibilità stessa salvo che, in relazione alle circostanze, non debba più ritenersi obbligato ovvero il creditore non vi abbia più interesse. Se l'impossibilità è soltanto parziale, il debitore è obbligato a eseguire la parte della prestazione che è ancora possibile (art. 1258), ma il creditore può legittimamente rifiutare un adempimento parziale quando non vi abbia un apprezzabile interesse.
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