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MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE

diritto







MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE



Modi di estinzione dell'obbligazione satisfattori


·& 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;    Adempimento



·& 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;    Dazione in pagamento, il creditore riceve una prestazione diversa e l'accetta lo stesso (1197);

·& 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;    Compensazione, ricorre quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, cioè ciascuna è al tempo stesso creditore e debitore nei confronti dell'altra: in tal caso i rispettivi debiti si estinguono fino alla quantità corrispondente (art. 1241).

La compensazione può essere totale, quando i crediti opposti in compensazione sono di uguale ammontare, o parziale, quando sono di diverso ammontare: nel primo caso i due debiti si estinguono entrambi per l'intero, nel secondo caso, invece, si estingue interamente soltanto il debito minore mentre il debito maggiore si riduce alla differenza.

La compensazione può essere:

    • Legale quando riguarda crediti omogenei, liquidi ed esigibili (art. 1243), in tal caso la compensazione, che anche se legale non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, opera automaticamente estinguendo di diritto dal giorno della loro coesistenza i crediti reciproci (art. 12421);
    • Giudiziale quando si tratta di crediti omogenei ed esigibili, ma uno dei quali non è ancora liquido. In tal caso il giudice, qualora consideri il credito non ancora liquido di facile e pronta liquidazione, può dichiarare la compensazione dei crediti reciproci fino all'ammontare del credito stesso che riconosce esistente;
    • Volontaria quando mancano i requisiti necessari perché operi la compensazione legale o quella giudiziale e le parti stabiliscono di comune accordo, eventualmente anche preventivamente, le condizioni per l'estinzione totale o parziale dei rispettivi debiti (art. 1252).

·& 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;    Confusione, ricorre quando nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e di debitore (art. 1253). L'estinzione dell'obbligazione per confusione comporta anche la liberazione di coloro che avevano prestato delle garanzie per il debitore





Modi estinzione non satisfattori dell'obbligazione


·& 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;    Morte, non determina l'estinzione dell'obbligazione in quanto si trasmette agli eredi. Si estingue solo l'obbligazione personale;



·& 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;    Novazione, è il contratto con il quale le parti sostituiscono una nuova obbligazione a quella originaria, che si estingue (art. 1230). La novazione può essere oggettiva o soggettiva. La novazione è oggettiva quando la nuova obbligazione riguarda gli stessi soggetti ma se ne differenzia per l'oggetto o per il titolo. Per estinguere l'obbligazione precedente la novazione oggettiva richiede la volontà del creditore, che deve risultare in modo non equivoco (art. 12302), e la novità dell'oggetto o del titolo. Pertanto non produce novazione (art. 1231) una modificazione soltanto accessoria dell'obbligazione originaria, come può essere il rilascio o la rinnovazione di un documento. Se non è stabilito diversamente, la novazione comporta anche l'estinzione delle eventuali garanzie dell'obbligazione originaria. La novazione è soggettiva quando consiste nella sostituzione di un nuovo debitore a quello precedente, che viene liberato (art. 1235).

·& 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;    Remissione, è l'atto di disposizione patrimoniale con il quale il creditore rinuncia volontariamente al suo credito nei confronti del debitore. Trattandosi di un negozio giuridico unilaterale recettizio è immediatamente efficace con la comunicazione al debitore e senza bisogno della sua accettazione. La rinuncia può essere espressa, quando viene fatta con una dichiarazione scritta od orale, o tacita, quando risulta da un comportamento concludente del creditore incompatibile con una volontà contraria (art. 1237).

·& 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;   & 242h78c nbsp;    Impossibilità sopravvenuta nel caso in cui la prestazione che ne forma l'oggetto divenga impossibile per una causa non imputabile al debitore (art. 1256). L'impossibilità deve essere:

      • Sopravvenuta, cioè posteriore al sorgere dell'obbligazione, in quanto se fosse originaria ne causerebbe piuttosto l'inesistenza;
      • Oggettiva o assoluta, a prescindere quindi dalle particolari condizioni patrimoniali o personali del debitore;
      • Derivante da una causa non imputabile al debitore, qualora infatti sia imputabile al debitore, a titolo di colpa o di dolo ovvero di responsabilità oggettiva, l'impossibilità sopravvenuta estingue l'obbligazione specifica ma lo espone all'obbligo del risarcimento dei danni (art. 1218).

Se l'impossibilità è soltanto temporanea, il debitore non è responsabile per il ritardo nell'adempimento ma è comunque tenuto a eseguire la prestazione non appena cessa l'impossibilità stessa salvo che, in relazione alle circostanze, non debba più ritenersi obbligato ovvero il creditore non vi abbia più interesse. Se l'impossibilità è soltanto parziale, il debitore è obbligato a eseguire la parte della prestazione che è ancora possibile (art. 1258), ma il creditore può legittimamente rifiutare un adempimento parziale quando non vi abbia un apprezzabile interesse.






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