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RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DI UNO STATO - Progetto della Commissione del 2001

diritto



RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DI UNO STATO - Progetto della Commissione del 2001


-art.1. ogni atto internazionalmente illecito di uno stato,comporta la responsabilità internazionale di tale stato.

-elemento soggettivo: il comportamento deve essere attribuibile allo stato

-non influisce il diritto interno nel giudicare un fatto o atto lecito o illecito

-il comportamento è attribuibile allo stato qualora sia messo in atto 717g64h da un qualsiasi organo dello stato che rivesta tale qualifica secondo il diritto interno

-è organo dello stato l'organo che eserciti effettivamente funzioni pubbliche

-il comportamento dei privati è attribuibile allo stato solo qualora lo stato avrebbe potuto evitarlo con adeguata vigilanza(responsabilità per illecito omissivo)

-il comportamento degli agenti di fatto è attribuibile allo stato in quanto gli agenti di fatto sono individui che agiscono sotto la direzione dello stato stesso

-è attribuibile allo stato,sotto forma di omissione di vigilanza,il comportamento di un organo che agisca in eccesso di potere

-nel corso di un'insurrezione i danni provocati non sono imputabili allo stato.Qualora l'insurrezione vada a buon fine,i danni saranno attribuibili al nuovo stato nato insieme agli illeciti commessi dal precedente governo(principio di continuità)



Responsabilità indiretta

-è responsabile lo stato che partecipi ad un illecito anche se si limita a dare assistenza

-è unicamente responsabile lo stato che obblighi un altro stato a commettere un illecito internazionale

-è responsabile lo stato che diriga e controlli la commissione dell'illecito da parte di un altro stato

-elemento oggettivo: la contrarietà con il diritto internazionale,a prescindere dal rango della norma infranta. Si distinguono illeciti omissivi e illeciti di condotta,illeciti istantanei e illeciti continuativi.Si distingueva(nel nuovo progetto non più)fra obbligo di risultato e obbligo di condotta.

-per qualificare l'illecito internazionale sono irrilevanti la colpa(dolo+colpa)e il danno,che assumono importanza invece nella fase di riparazione del danno.

-cause di esclusione del fatto illecito:non possono essere invocate in caso di violazione di ius cogens.Venuta meno la circostanza che giustifica l'illecito,lo stato è obblicato a ricominciare a rispettare la norma infranta.Nonostante facciano venir meno l'illiceità dell'azione,lo stato responsabile sarà comunque tenuto all'indennizzo dello stato danneggiato.

1)consenso dell'avente diritto

2)legittima difesa:rileva soprattutto nel caso del divieto dell'utilizzo della forza armeta.

3)contromisure:sono illeciti commessi nei confronti di uno stato in risposta all'illecito commesso dallo stato stesso.Non possono consistere nell'utilizzo della forza armata.La ritorsione è invece un semplice gestio inamichevole che non viola il diritto internazionale.

4)forza maggiore(e caso fortuito):eventi imprevedibili o forze irresistibili che rendono impossibile ottemperare l'obbligo internazionale.Possono essere naturali o causati dall'uomo.Non possono essere invocate qualora lo Stato sia colpevole e qualora abbia preventivamente accettato il rischio del verificarsi di tali eventi.

5)estremo pericolo:pericolo per la propria incolumità o per quella dei propri cari. Non può essere invocato se dall'illecito deriva un pericolo maggiore o qualora lo Stato responsabile sia colpevole dello stato di pericolo.

6)stato di necessità:l'atto necessario deve essere il solo mezzo per salvaguardare un interesse essenziale di fronte ad un pericolo grave e imminente,e non deve compromettere gravemente un altro interesse fondamentale(di un altro strato o della comunità internazionale).Non può essere invocato qualora la norma violata ne escluda a priori l'invocazione e qualora lo stato responsabile sia colpevole dello stato di necessità.Non può essere invocato per violare una norma di diritto umanitario in nome di una necessità militare.Non può essere invocata per giustificare la mancata esecuzione di obbligazioni finanziarie.

-conseguenze del fatto illecito:

1)cessazione dell'illecito:vale per gli illeciti continuativi,non per quelli istantanei

2)assicurazioni(possono essere anche verbali) e garanzie(devono essere concrete) di non reiterazione:valgono voe sussista il pericolo di reiterazione

3)riparazione:lo stato danneggiato può richiedere la riparazione integrale del danno morale e materiale subito.Deve sussistere il nesso di causalità fra l'illecito e il danno.Può avere diverse forme:

a)restituzione:si ristabilisce,rispettando il principio della proporzionalità(qualora non sia troppo oneroso ristabilirla)la situazione esistente prima dell'illecito.

b)risarcimento del danno:applicabile qualora la restituzione non basti o non sia possibile.Deve essere risarcito sia il danno emergente che il lucro cessante,se necessario con il pagamento anche di interessi sulla somma dovuta.La liquidazione del danno avviene solitamente ad opera di arbitri o organismi similari.

c)soddisfazione:qualora il danno non sia quantificabile e non sia possibile ricorrere né alla restituzione né al risarcimento,si ricorre alla soddisfazione che può consistere in un riconoscimento formale delle proprie colpe o in scuse formali verso lo stato leso.La soddisfazione deve essere proporzionale al danno e non può essere in alcun caso umiliante

Le varie forme di riparazione possono anche essere combinate fra loro.

4)contromisure:non ha carattere afflittivo,deve essere proporzionale,temporanea e con effetti possibilmente reversibili.Ha lo scopo di ottenere la riparazione.Prima di comminare una contromisura lo Stato leso deve cercare un accordo con lo stato offendensore,invitandolo ad adempiere ai propri obblighi e offrendogli il negoziato.La contromisura deve essere sospesa qualora l'illecito sia cessato e la controversia sia posta davanti a una corte o tribunale arbitrale.Deve cessare nel momento in cui lo stato offensore abbia adempiuto i propri obblighi derivanti dal fatto illecito.Ci sono delle contromisure vietate:

a)quelle che prevedono l'uso della forza armata

b)quelle che pregiudicano i diritti fondamentali dell'uomo

c)quelle che violano il diritto internazionale umanitario

d)quelle che violano lo ius cogens

e)quelle che ledono l'inviolabilità dei locali e dei documenti consolari e diplomatici.

--una volta sussisteva la differenza fra crimini internazionali dello stato,più gravi,e delitti.Oggi viene invece chiamata violazione grave quella violazione di norme imperative sistematica oppure organizzata oppure protratta nel tempo coscientemente. E' prevista la cooperazione per porre fine a tale grave violazione e la non riconoscibilità della situazione nata come conseguenza.Gli stati non dovrebbero prestare assistenza per mantenere in vita tale situazione.

-solo lo stato leso ha il diritto di invocare la responsabilità internazionale.Nel caso dei trattati erga omnes,si può comunque individuare uno stato leso.In questo caso solo lo stato leso (o gli stati lesi)potranno richiedere la riparazione,ma anche gli altri stati potranno richiedere la cessazione dell'illecito e le garanzie di non ripetibilità dell'illecito.Nel caso di obblighi erga omnes ove sia impossibile individuare lo stato leso(es.violazione dei diritti umani)è possibile richiedere la riparazione a favore dei beneficiari dell'obbligo violato(es.individui).Le contromisure possono essere attuate solo dallo stato direttamente leso.Gli stati che abbiano comunque interesse alla cessazione dell'illecito potranno adottare solo contromisure lecite.

-Anche le organizzazioni internazionali,secondo la Commissione di diritto internazionale,sono responsabili a livello internazionale.Ogni atto illecito dell'organizzazione comporta dunque la sua responsabilità internazionale.Qualora un organo di uno stato sia messo a disposizione dell'organizzazione,se questa esercita un controllo effettivo sull'organo,la violazione di diritto internazionale dell'organo ricadrà sull'organizzazione.L'organizzazione è altresì responsabile qualora uno stato violi una norma di diritto internazionale per dare esecuzione ad un atto giuridicamente vincolante della stessa.L'organizzazione non è responsabile qualora lo Stato membro abbia acconsentito di essere esclusivamente responsabile o qualora abbia fatto in modo che stati terzi credessero che lo fosse.




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