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LA FILIAZIONE - La filiazione legittima - Legittimazione dei figli naturali

diritto



LA FILIAZIONE


La filiazione può essere legittima o naturale.


La filiazione legittima


I figli legittimi sono i figli nati da genitori regolarmente sposati (esiste lo status di figlio legittimo che comporta l'inserimento nella famiglia come membro della famiglia dei due genitori coniugati, egli ha quindi rapporti in termini giuridici con tutti i parenti e gli affini ).




L'ordinamento giuridico vede con favore lo status di figlio legittimo ed appronta una disciplina volta a garantirne l'acquisto e a renderne difficile la perdita.


Perché si possa parlare di legittimità della filiazione occorrono i seguenti requisiti:


-matrimonio valido o putativo tra i coniugi


-La maternità ossia la nascita del figlio dalla donna qualificata come sua madre


-la paternità ossia il concepimento del figlio da parte dell'uomo che si qualifica come suo padre


-il concepimento durante il matrimonio.


Presunzione di paternità


Mentre non sorgono dubbi circa l'attribuzione della maternità, la paternità risulta di non facile e diretto accertamento:


Art.231 secondo l'articolo si presume che il marito è il padre del figlio concepito durante il matrimonio.


Art.232 secondo l'articolo si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi 300 giorni dalla data dello scioglimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera trascorsi 300 giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale ed alla omologazione di separazione consensuale oppure (se non si è ancora arrivati ad una pronuncia del giudice) dalla data della comparizione del coniuge davanti al giudice.


Ma se dovesse accadere che:


Art.233 il figlio nasce prima che siano trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio, il figlio è reputato legittimo, ovviamente salvo disconoscimento della paternità da parte di uno dei coniugi o del figlio stesso.


Art.234 il figlio nasce dopo i 300 giorni dall'annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ciascuno dei coniugi con i loro eredi possono provare che il figlio è stato concepito durante il matrimonio.


Azione di disconoscimento della paternità


Art.235 contro la presunzione di paternità può solo essere esperita l'azione di disconoscimento della paternità che è consentita solo nei seguenti casi:

se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo giorno e il centottantesimo giorno prima della nascita;

se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza;

se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio e ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del 141j96b figlio.


Tale azione può essere esercitata anche dalla madre o dal figlio maggiorenne (se il figlio è minore ma ultrasedicenne l'azione può essere iniziata da un curatore speciale) nei casi visti prima.

Se ad agire è la madre, il termine è di sei mesi che cominciano a decorrere dalla nascita.

Se ad agire è il figlio, il termine è di un anno a decorrere dalla maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.

Se ad agire è il padre, il termine è di un anno, ma esso inizia decorrere dalla nascita o dal giorno in cui ne ha avuto notizia.


La decorrenza del termine è sospesa in caso di interdizione per infermità di mente, spettando in tal caso la legittimazione al tutore. L'azione è trasmissibile mortis causa in caso di morte del presunto padre o madre agli ascendenti o discendenti, e in caso di morte del figlio agli ascendenti e al coniuge.


Prova della filiazione


La filiazione legittima si prova con:

con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, esso costituisce titolo dello stato, integrato peraltro dall'atto di matrimonio;

con il possesso continuo di Stato (in mancanza di atto di nascita) il quale deve risultare da una serie di fatti che, nel loro complesso, valgono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. I fatti necessari a definire il possesso di Stato sono: la persona ha sempre portato il cognome del presunto padre; il presunto padre l'ha trattata come figlio, provvedendo in qualità di padre al suo mantenimento, all'educazione e al suo collocamento; la persona è stata considerata costantemente come figlio nei rapporti sociali e familiari.


Azione di reclamo della legittimità


Chi non godendo dello status di figlio legittimo lo voglia acquistare può agire con l'azione di reclamo della legittimità

in mancanza dell'atto di nascita del possesso di Stato

quando il figlio è stato iscritto sotto falso nome

quando il figlio è stato iscritto come nato da genitori ignoti.


La prova può essere data per testimoni (sempre che vi sia un principio di prova scritta o quando vi siano gravi indizi o presunzioni). La prova contraria può essere data con ogni mezzo.


È legittimato all'azione il figlio nei confronti dei pretesi genitori o se morti nei confronti dei loro eredi. Solo per il figlio l'azione è  imprescrittibile, mentre i discendenti devono agire entro l'ordinario termine prescrizionale (10 anni), ma in presenza di atto di nascita e di possesso di Stato dai quali risulta lo status di figlio legittimo l'azione non è ammessa salvo i seguenti casi:

se il matrimonio è dichiarato nullo (ma non in caso di matrimonio  putativo)

quando la paternità del marito può essere disconosciuta

quando il figlio sia nato dopo i 300 giorni

quando manchi la prova dell'avvenuta celebrazione del matrimonio

in caso di supposizioni di parto (parto mai avvenuto) o di sostituzione di neonato.



La filiazione naturale


I figli  naturali sono i figli nati da genitori non coniugati. Non esiste uno status di figlio naturale, perché la legislazione e ricollega gli status familiari solo ai membri della famiglia legittima e in particolare ai figli e al coniuge. Chi vive fuori del matrimonio non è titolare di alcuna posizione giuridica soggettiva rilevante per il diritto.Il figlio naturale non è titolare di uno status perché la famiglia naturale non è configurabile come collettività organizzata giuridicamente. Egli avrà rapporti in termini giuridici esclusivamente con il/i genitore/i che lo hanno riconosciuto. Anche se per una certa dottrina esiste un rapporto di parentela naturale tra fratelli (figlio naturale e figlio legittimo dello stesso genitore)quanto al diritto agli alimenti e al diritto successorio.


Con la riforma del 1975 si è data piena attuazione all' art. 30 (terzo comma) Cost. = la legge deve assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.


Si è così giunti ad una quasi perfetta  equiparazione della posizione giuridica del figlio naturale a quella del figlio legittimo dal punto di vista patrimoniale. Invece sul piano personale sono state dettate norme per l'esercizio della potestà e per l'eventuale inserimento nella famiglia legittima di uno dei genitori.


Azione di riconoscimento


Il figlio naturale può essere riconosciuto (congiuntamente o separatamente) dal padre o dalla madre che abbiano compiuto il sedicesimo anno, anche se già uniti con altra persona all'epoca del concepimento:

se il figlio è ultrasedicenne è necessario anche il suo consenso

se il figlio è minore di 16 anni occorre il consenso del genitore che lo ha riconosciuto (se il consenso è rifiutato, l'altro genitore può chiedere l'intervento del tribunale che decide tenendo conto esclusivamente dell'interesse del figlio)

è possibile riconoscere anche un figlio premorto (nato vivo ma riconosciuto dopo essere morto) in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti

è possibile operare il riconoscimento prima della nascita ma dopo il concepimento

è possibile riconoscere un figlio morto (nato morto) solo per una certa dottrina.


Il riconoscimento è fatto:

-nell'atto di nascita

-o un'apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento davanti all'ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare

-o in un atto pubblico

-o in un testamento (qualunque sia la forma ha effetto dal giorno della morte del testatore anche se il testamento è stato revocato perché il riconoscimento è irrevocabile).


Per quanto riguarda la natura dell'atto, si tratta di un atto di diritto familiare. Si discute circa la negozialità, infatti: la volontà non è di per sé sufficiente dovendosi accompagnare ad essa il fatto naturale della procreazione.

L'atto di assenso o consenso del figlio ultrasedicenne o del genitore che ha già riconosciuto il figlio minore di 16 anni. Questo atto è anche coelemento di questa fattispecie complessa. Assenso e consenso devono avere la stessa forma. È un atto puro:

non possono essere posti all'atto né condizioni né termini

è nulla ogni clausola diretta limitare gli effetti del riconoscimento

il riconoscimento è irrevocabile


Azione di contestazione dello stato


Lo stato di figlio naturale può essere contestato:

-dall'autore del riconoscimento

-dal riconosciuto se maggiorenne

-da qualsivoglia interessato

impugnando la veridicità del riconoscimento (cioè la non sussistenza del rapporto di filiazione).


L'azione è imprescrittibile, in seguito all'accoglimento dell'impugnazione non è più possibile effettuare un ulteriore riconoscimento.


Azione di contestazione del titolo


In altri casi si contesta il titolo, cosicché sarebbe ammissibile un successivo riconoscimento. La legge prevede delle azioni dirette a contestare il titolo dello stato di figlio naturale al fine di ottenere l'annullamento del riconoscimento:


Estorto con violenza:

-il termine di decadenza per impugnare il riconoscimento estorto con violenza è di un anno dal giorno in cui la violenza è cessata

-se l'autore del riconoscimento è un minore, il suddetto termine decorre dal compimento del diciottesimo anno di età

-se il riconoscimento viene annullato per violenza, nulla impedisce che possa essere nuovamente effettuato, questa volta validamente


Effettuato da persona interdetta giudizialmente: in caso di riconoscimento effettuato dall'interdetto giudiziale, spetta al suo rappresentante proporre l'azione di annullamento, oppure lo stesso autore del riconoscimento, decorso un anno dalla revoca dell'interdizione.


Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturali


La legge ammette il figlio che non sia stato riconosciuto a promuovere un'azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, in tutti i casi in cui la legge consente il riconoscimento (il figlio incestuoso non potrà quindi domandarla).


Per dimostrare la maternità occorre provare l'identità: di colui che si pretende essere figlio e da colui che fu partorito dalla donna qualificata come sua madre.


La prova della paternità può essere data con qualsiasi mezzo, tenendo presente che la sola dichiarazione della madre, e la sola esistenza di rapporto tra lei e il pretesto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. La paternità dovrà invece essere dimostrata con:

-il possesso di stato di figlio naturale

-eventuali dichiarazioni scritte del presunto padre

-eventuali elargizioni economiche costanti continue

-oppure tramite analisi ematologiche e genetiche che sono la prova principale.


L'azione spetta a colui che assume di essere figlio naturale se maggiorenne.

In caso di minore età l'azione può essere iniziata dal genitore esercente la potestà e che lo ha riconosciuto o dal tutore (con il consenso del figlio ultrasedicenne).

In caso di morte del figlio prima di aver iniziato l'azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati, naturali riconosciuti entro due anni dalla morte.

In caso di interdizione la legittimazione spetta al tutore che è in ogni caso deve essere autorizzato dal giudice.


La sentenza che dichiara la filiazione naturale, produce gli effetti del riconoscimento. Il giudice può anche dare i provvedimenti che ritiene utili per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di costui.


Gli effetti del riconoscimento e della sentenza che dichiara la paternità o maternità naturali operano ex tunc, perché si tratta di accertare una condizione già preesistente costituita dal fatto della procreazione. Il riconoscimento produce effetti solo per il genitore che ha operato il riconoscimento. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere informazioni o indicazioni relative all'altro genitore che non ha riconosciuto il figlio, se esistono tali indicazioni queste non producono effetti.


Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti doveri di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi:

il figlio naturale ha gli stessi diritti successori di quello legittimo

il figlio naturale assume il cognome:

-del genitore che per primo lo ha riconosciuto

-del padre se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori

-del padre in aggiunta o in sostituzione di quello materno se il riconoscimento da parte del padre è avvenuto successivamente a quello fatto dalla madre, se il figlio è minore decide il giudice

al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà:

-se il riconoscimento è fatto da entrambi genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi, se conviventi

-se i genitori non convivono, l'esercizio della potestà spetta al genitore con cui figlio convive

-se il figlio non convive con nessuno dei genitori, l'esercizio della potestà spetta al genitore che per primo ha operato il riconoscimento

-il giudice può escludere entrambi genitori con la nomina di un tutore

-il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, educazione e condizioni di vita del figlio minore.


Figli adulterini


L'eventuale inserimento del figlio adulterino riconosciuto, nella famiglia legittima di uno dei genitori, deve essere autorizzato dal giudice, previo consenso:

-del coniuge legittimo (che non è richiesto se il figlio è nato e conviveva prima del matrimonio oppure che era a conoscenza dell'avvenuto riconoscimento)

-degli altri figli legittimi ultrasedicenni conviventi

-l'altro genitore naturale che ha già effettuato il riconoscimento.


Figli incestuosi


Se è ammesso il riconoscimento dei figli adulterini non è ammesso, invece, il riconoscimento dei figli incestuosi, cioè figli generati da persone tra le quali esiste:

-un vincolo di parentela in linea retta all'infinito

-un vincolo di parentela linea collaterale entro il  secondo grado

-un vincolo di affinità in linea retta.


È ammesso il riconoscimento solo:

-se i genitori al tempo del concepimento ignoravano il vincolo di parentela, affinità esistente tra loro

-se sia stato dichiarato nullo il matrimonio da cui l'affinità deriva

-se uno dei genitori era in buona fede, solo ad egli è consentito riconoscere il figlio.


In tutti i casi in cui la legge ammette riconoscimento della filiazione incestuosa è necessaria l'autorizzazione del giudice che nel concederla deve accertare che il riconoscimento risponda all'interesse del figlio e che non gliene derivi alcun pregiudizio.


Azione di contestazione dello stato


Il riconoscimento effettuato in contrasto con quanto previsto dalla legge è suscettibile di contestazione con le stesse modalità descritte per l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità.


Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturali


Il figlio incestuoso che non può essere riconosciuto non può agire per la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturali, ma potrà solo ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione oppure in caso di bisogno se maggiorenne potrà chiedere gli alimenti. In caso di figlio incestuoso di minore età, l'azione dovrà essere promossa da un curatore speciale nominato dal giudice.


Legittimazione dei figli naturali


I figli naturali possono acquistare con la legittimazione uno status,una posizione giuridica analoga a quella dei figli legittimi:

per susseguente matrimonio dei genitori (legittimazione per susseguente matrimonio) se il figlio è nato da genitori non sposati, costoro possono congiuntamente legittimare il figlio naturale sposandosi. Il riconoscimento può essere operato in sede di celebrazione del matrimonio o anteriormente ad esso, in entrambi i casi gli effetti decorrono dalla data del matrimonio. Se il riconoscimento è successivo al matrimonio gli effetti decorreranno(ex nunc) da tale successivo momento.

per provvedimento del giudice (legittimazione giudiziale) i genitori possono chiedere congiuntamente o separatamente al giudice la legittimazione che può concederla solo se essa risponde agli interessi del figlio. L'impossibilità a concederla si verifica quando il genitore, ad esempio è morto o è scomparso o non è identificabile o quando si sia già contratto matrimonio con persona diversa dall'altro genitore, e allora si richiede anche l'assenso del coniuge. Gli effetti della sentenza opereranno ex nunc dalla data della sentenza e solo per il genitore che ha agito o per entrambi in caso di azione congiunta. La sentenza non impedisce l'azione ordinaria per la contestazione di stato di figlio legittimato, ed è ammessa in ogni caso l'impugnativa per difetto di veridicità. Possono agire: i genitori (purché ultrasedicenni) separatamente o congiuntamente; il figlio naturale (a condizione che egli dimostri che esisteva una oggettiva impossibilità o un gravissimo ostacolo al matrimonio oppure che il genitore abbia espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimazione; l'ascendente legittimo del genitore morto, sempre che questo ultimo non abbia espresso una volontà contraria.



FILIAZIONE ADOTTIVA


È necessario distinguere quattro modelli di adozione:

a) adozione di persone maggiori di età

b) adozione di minori (adozione legittimante)

c) adozione dei minori (adozione internazionale)

d) adozione di minori in casi particolari.


Adozione di persone maggiori di età


È una forma di adozione che permette all'adottante di adottare l'adottando.


L' adottante è colui che adotta:

-persona con più di 36 anni

-non deve avere nessun discendente (pur avendo genitori,fratelli, sorelle, genitori, cugini...)

-può essere sposato oppure no, oppure essere stato sposato (quindi vedovo o separato)

-deve avere 18 anni in più del adottando.


La adottando è colui che è adottato:

-persona maggiore di età

-non deve essere figlio naturale dell' adottante


E' una forma di adozione fatta al fine di tramandare il proprio cognome e il proprio patrimonio.


L'adozione presuppone il consenso dell' adottante e dell'adottato: per l'adottante si richiede il consenso del coniuge, per l'adottato si richiede il consenso dei genitori e del coniuge.

In caso di incapacità o irreperibilità di queste persone o di rifiuto ingiustificato contrario all'interesse del adottando, il tribunale con decreto può egualmente pronunciare l'adozione.


L' adottando assume il cognome dell' adottante e lo antepone al proprio:

-se l' adottante è un uomo,l' adottando assume come di regola il suo cognome

-se l'adottante è donna,l'adottando assume anche qui il suo cognome (all'interno di una coppia regolarmente sposata, la sola moglie può adottare un maggiorenne)

-se l'adottante sono marito e moglie insieme l'adottando assume il cognome del marito.


L' adottando conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine.

Dal punto di vista patrimoniale:

-tra adottante e adottato sussiste il reciproco obbligo alimentare

-l'adottato succede mortis causa all'adottante con dagli stessi diritti dei figli legittimi ai quali esso è equiparato

-l'adottante non succede mortis causa all'adottato.


L'adozione può essere revocata per indegnità dell'adottato:

-quando l'adottato abbia attentato alla vita dell'adottante, del suo coniuge, dei suoi ascendenti, o discendenti

-oppure si sia reso colpevole nei loro confronti di delitto punito con pena  non inferiore a tre anni.

Lo stesso vale viceversa in caso di indegnità dell'adottante.


Adozione legittimante


Con questa forma di adozione si mira a dare una famiglia ai minori abbandonati.


Possono fare domanda di adozione solo i coniugi regolarmente sposati (congiuntamente e non separatamente) uniti in matrimonio da almeno tre anni (e non conviventi more uxorio,etero o omosessuali, né il periodo di convivenza prima del matrimonio rileva ai fini del triennio) tra i quali non sussista separazione personale (neppure di fatto) che siano giudicati idonei ad educare, istruire nonchè in grado di mantenere i minori che intendono adottare e con un'età che deve superare almeno 18 e non più di quarant'anni l'età del adottando (salvo i casi di adozione di più fratelli o di danno grave per il minore conseguente alla non adozione).


La dichiarazione di adottabilità riguarda la prima fase del procedimento di adozione:

vengono dichiarati adottabili i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza materiale e morale

il tribunale dei minori pronuncia la dichiarazione di adottabilità, ricevute le segnalazioni di abbandono del minore da parte del giudice tutelare o a seguito delle denunce degli istituti di assistenza o di qualsivoglia privato, il tribunale dispone approfonditi accertamenti ed emana se del caso dei provvedimenti urgenti a tutela del minore, ivi compresa la sospensione della potestà dei genitori e la nomina di un tutore:

-se dalle indagini risultano deceduti i genitori e non risultano parenti entro il quarto grado, il tribunale dichiara lo stato di adottabilità

-se non risultano i genitori naturali del minore, il tribunale parimenti procede alla dichiarazione (salvo chi dice di essere il genitore non chiede la sospensione al fine di procedere al riconoscimento, in seguito ad esso il procedimento si estingue)

-se la madre risulta coniugata, abbia dichiarato di non voler essere nominata nell'atto di nascita, il figlio risulta di genitori ignoti, e in presenza di una situazione di abbandono può essere dichiarato lo stato di adottabilità senza eseguire ulteriori accertamenti.


Lo stato di adottabilità cessa per l' adozione o per il raggiungimento della maggiore età del adottando.


Lo stato di adottabilità può essere revocato se successivamente alla pronuncia siano venute meno le condizioni di abbandono.


L'affidamento preadottivo riguarda la fase precedente e preparatoria all' adozione vera e propria: i coniugi interessati che hanno i requisiti di età previsti dalla legge possono avanzare domanda di adozione di minori in stato di adottabilità, esclusivamente al tribunale dei minori che:

svolge indagini circa la idoneità dei coniugi:

-l'attitudine ad educare il minore

-La situazione personale ed economica

-La salute

-l'ambiente familiare degli adottanti

-i motivi per cui desiderano procedere all'adozione

ascolta il minore se dodicenne oppure accerta il consenso del minore se ultraquattordicenne.


In caso positivo il tribunale dispone l'affidamento preadottivo sotto la propria vigilanza.


Con l'affidamento non si esercita la potestà, non si ha la rappresentanza legale, non si amministrano i beni del minore ma si assumono solo i poteri di educare, mantenere, istruire il minore affidato.


L'affidamento preadottivo come provvedimento disposto dal tribunale, può essere revocato solo in casi di gravi difficoltà di idonea convivenza.


Si ha la dichiarazione di adozione trascorso un anno dall'affidamento preadottivo, ascoltati il coniuge, il minore, il P.M., il tutore, il giudice tutelare.


Il tribunale dei minori provvede con decreto (se deve farsi luogo all'adozione) il provvedimento di adozione va trascritto nell'apposito registro tenuto dalla cancelleria del tribunale per i minorenni e va inviato all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.


Per effetto dell'adozione l'adottato acquista ad ogni effetto sia personale che patrimoniale, lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume trasmette il cognome.


Adozione internazionale


Regola l'adozione di un minore straniero da parte di coniuge gli italiani residenti in Italia o all'estero.


Procedimento:


1.dichiarazione di idoneità all'adozione per i coniugi:

se gli adottanti risiedono in Italia vale quanto detto per l'adozione dei minori. I coniugi devono richiedere al tribunale per i minorenni competente per territorio, la dichiarazione di idoneità all'adozione che è pronunciata con decreto previe adeguate indagini

se gli adottanti sono cittadini italiani residenti all'estero i coniugi devono presentare la domanda di adozione all'autorità consolare che la inoltrerà al tribunale dei minori nella zona in cui i richiedenti hanno avuto l'ultimo domicilio o in mancanza al tribunale di Roma. Per gli accertamenti sui coniugi il tribunale potrà anche chiedere aiuto alle autorità consolari e  diplomatiche presenti nel paese straniero in cui risiedono i coniugi.


2.dichiarazione di adottabilità del minore da parte dell'autorità straniera:

l'autorità straniera emette un provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione del minore straniero ai coniugi italiani

tale provvedimento per essere valido deve essere dichiarato conforme alle norme dello Stato dove è stato emesso da parte dell'autorità italiana presente in quello stato

Questo doppio controllo viene richiesto affinché l'adozione non avvenga in contrasto con le norme di entrambi paesi.


3.i coniugi devono chiedere il nullaosta al Ministero degli esteri (per l'entrata in Italia del minore). Il nullaosta è concesso quando:

-l'autorità straniera del paese di origine del minore ha già emanato il provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione

-sussistono motivi di esclusivo interesse per il minore (il Ministero degli esteri d'intesa con quello degli interni, se la legislazione straniera non preveda l'adozione o l'affidamento preadottivo)

-per eventi bellici, calamità naturali o altri ed eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione di provvedimenti da parte dello Stato estero.


Al di fuori di questi casi è fatto divieto alle autorità consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici della polizia della frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori di 14 anni a scopo di adozione.


4.affidamento preadottivo e decreto di adozione:

ottenuto il nullaosta i coniugi devono chiedere al tribunale per i minori che i provvedimenti di affidamento preadottivo o di adozione emessi nel paese straniero siano dichiarati efficaci in Italia, ma solo dopo avere accertato che:

-i coniugi hanno ottenuto la dichiarazione di idoneità all'adozione

il provvedimento straniero non va contro la legge dello Stato straniero, né contro la legge italiana.

La dichiarazione di efficacia o di non efficacia è emessa dal tribunale dei minori con decreto motivato, sentito il parere del P.M.


Il decreto di adozione del minore straniero produce gli stessi effetti di quello che riguarda il minore italiano. Il minore straniero adottato dai cittadini italiani acquista la cittadinanza italiana. In caso di adozione di minore straniero da parte di italiani residenti all'estero è competente a vigilare sul buon andamento dell'affidamento preadottivo prima e dell'adozione poi, il console italiano.


Adozione in casi particolari


È una particolare forma di adozione di minori che può avere luogo senza dichiarazione di adottabilità da parte del tribunale.


La legge prevede quattro casi di adozione speciale:

1.il minore orfano di padre di madre viene adottato da persone unite al minore da un rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori

2.oppure da rapporto di parentela fino al sesto grado

3.il minore con un solo genitore viene adottato dal coniuge del genitore (il suo stato può essere quello di figlio legittimo, naturale o adottato)

4.nei casi in cui vi sia un'impossibilità di affidamento preadottivo, come nel caso di minori diversamente abili o con gravi problemi.


In questi casi l'adozione è consentita:

-anche in presenza di figli legittimi, che devono essere ascoltati dal giudice per il consenso

-da parte di chi non è coniugato, purché abbia 18 anni in più del minore

-da parte di chi è coniugato e non separato, l'adozione deve essere effettuata da entrambi.


Come per l'adozione di maggiorenni si richiede:

-il consenso di adottante e adottando (se ha compiuto 14 anni altrimenti del suo legale rappresentante)

-l'assenso del coniuge e dei genitori del adottando.









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