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L'attività finanziaria
Lo Stato, al fine di soddisfare i bisogni collettivi dei propri cittadini e perseguire precisi precetti costituzionali, necessità di un continuo afflusso di risorse economiche.
Il diritto tributario, pertanto, detta le norme che disciplinano l'attività dello Stato diretta a procurarsi i mezzi finanziari per il raggiungimento dei suoi fini, avvalendosi del proprio "ius imperii".
Le entrate tributarie: si definisce tributaria l'entrata caratterizzata dalla coattività, cioè dall'esercizio da parte dello Stato del suo ius imperii, per ottenere la prestazione; è questo che distingue i tributi dalle altre e entrate. Sono tributi: le tasse, le imposte, i monopoli fiscali ed i contribu 333b18d ti speciali.
Tasse
La tassa può essere definita come quella prestazione pecuniaria che un soggetto deve allo Stato o all'Ente pubblico per una controprestazione che quest'ultimo effettua per il soggetto stesso e su sua richiesta (es. tasse scolastiche). La tassa può essere istituita unicamente per legge (principio di legalità).
Imposte
Può definirsi imposta il prelievo coattivo effettuato dallo Stato indipendentemente dalle richieste dei cittadini.
Elementi costitutivi dell'imposta sono:
Nell'ambito delle imposte si distinguono:
I contributi
Sono tributi pagati dai cittadini indipendentemente dalle loro richieste ma in cambio di benefici specifici (es. contributi per opere di bonifica). Tali entrate non hanno grande rilevanza essendo collegate per lo più agli enti locali e producendo una percentuale quasi trascurabile del gettito statale.
I monopoli fiscali
Il monopolio fiscale è un istituto giuridico mediante il quale lo Stato si riserva la produzione e/o la vendita di determinati beni o servizi al fine di assicurare all'erario il conseguimento di entrate derivanti dall'esercizio di suddette attività. Monopoli fiscali sono attualmente in Italia quelli relativi alla lavorazione di prodotti a base di tabacco, il gioco del lotto, le lotterie, estrazione e produzione di sale.
Principi costituzionali
Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto
tributario è, ovviamente,
I principi che informano la giurisdizione in materia tributaria non possono che partire dall'obbligo di imporre prestazioni solo dietro formulazione di legge, è la c.d. riserva di legge (art. 23). Trattasi di riserva di legge relativa: ciò significa che la legge disciplina gli aspetti essenziali (A. presupposto, B. soggetti, C. aliquote, D. base imponibile), mentre la disciplina di grado inferiore servirà ad integrare e a curare gli aspetti più particolarmente tecnici. La riserva di legge ha precisi fini garantistici: è il Parlamento che ha il potere di imporre un tributo e non il Governo, quindi i rappresentanti del cittadino, da lui democraticamente scelti.
Altro principio (art. 53) è quello della generalità o dell'universalità del tributo: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Con il termine tutti s'intendono i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi presenti sul territorio. All'art. 53 possiamo ricollegare altri 2 principi: 1) il principio della capacità contributiva (art. 53), secondo il quale le imposte vanno suddivise tra i contribuenti in relazione alla loro capacità di pagarle. Si tratta, in sostanza, di adottare un principio di equità e di giustizia, che in concreto si attua mediante tali provvedimenti:
esenzione dei redditi minimi, appena sufficienti a soddisfare i bisogni fondamentali della vita;
progressività dell'imposta, che consenta di colpire in misura più che proporzionale i redditi più alti;
considerazione delle condizioni personali del contribuente, a seconda che sia solo o con famiglia, con o senza figli, sano o malato;
2) il principio della progressività dell'imposte: per attuare il principio di equità è necessario che il carico tributario individuale cresca con il crescere della ricchezza del contribuente. La progressività può essere realizzata in vari modi. Per detrazione, per classi, continua e per scaglioni.
Infine, altri principi possono rinvenirsi negli artt. 75 e 81: l'inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 75); l'impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio (art. 81);
La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella classica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi oltre alla Costituzione le leggi che creano, modificano o estinguono norme tributarie (leggi imposte dallo stato ma anche da enti locali per la propria parte), i decreti legislativi che contengono una delega del Parlamento o i decreti legge che sono emanati di iniziativa governativa per motivi di necessità ed urgenza, successivamente convertiti dal Parlamento entro 60 gg. dalla loro emanazione. Altre fonti sono i regolamenti (rivolti ad eseguire lo spirito delle leggi), le istruzioni o circolari ministeriali che interpretano le norme. Ricordiamo infine le fonti internazionali: regolamenti e direttive, che differiscono a secondo della applicabilità senza ratifica o con approvazione degli organi legislativi nazionali.
L'efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio
L'efficacia delle norme tributarie nel tempo e nello spazio segue le regole dettate dai principi generali dei diritti con l'eccezione costituita dall'art. 75 Cost. secondo il quale, come già ricordato, non è possibile l'abrogazione di una norma tributaria a mezzo referendum.
Quanto all'efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie, giova ricordare che in materia vige il principio di legalità in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non ai sensi di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione e per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.
Lo Statuto del contribuente
Lo Statuto dei diritti del contribuente,
contenuto nella L. 212 / 2000,
dà attuazione ai principi di democraticità e trasparenza del sistema impositivo,
contribuendo a migliorare il rapporto tra Fisco e cittadini.
Ai contribuenti lo Statuto attribuisce strumenti di tutela e di garanzia nei
confronti dell'amministrazione finanziaria, sia in materia di conoscibilità del
sistema normativo tributario, sia nell'ambito delle attività di accertamento e
riscossione esercitate dagli uffici fiscali.
Le disposizioni contenute nello Statuto
possono essere ricondotte nell'ambito di tre distinti temi: redazione delle
norme tributarie; informazione e semplificazione in materia tributaria; diritti
e garanzie a tutela dei contribuenti.
Lo Statuto contiene disposizioni generali dell'ordinamento tributario in
attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza di tutti i cittadini nei
confronti delle disposizioni di legge (art. 3 Cost.); di riserva di legge in
materia di prestazioni patrimoniali (art. 23 Cost.); di capacità contributiva e
progressività del sistema tributario (art. 53 Cost.); di buon andamento e
imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.).
Gli artt. 5 e 6 della L. 212/2000 regolamentano le modalità con le quali l'amministrazione finanziaria deve diffondere le informazioni fiscali e portare a conoscenza gli atti. In generale, l'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti - anche con mezzi informatici - le circolari, le risoluzioni e ogni altro decreto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
Ai fini dell'affidamento e della buona fede, l'art. 10 sancisce che non sono applicabili sanzioni al contribuente che si sia attenuto alle indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o a seguito di ritardi, omissioni od errori della stessa. Non vanno applicate sanzioni, inoltre, quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria.
L'art. 11 generalizza il diritto d'interpello.
L'art. 12 disciplina i diritti e le garanzia del contribuente che viene sottoposto a verifiche fiscali: il principio generale è che ogni attività di verifica (accessi, ispezioni) va effettuata sulla base delle effettive esigenze di indagine e in modo da non recar danno e turbativa all'attività del contribuente sottoposto a verifica.
L'art. 13 ha istituito la figura del Garante del contribuente, organo collegiale con sede presso ogni Direzione regionale dell'Agenzia dell'Entrate, dotato di assoluta autonomia di azione, a cui vanno segnalate le disfunzioni nel funzionamento dell'amministrazione finanziaria.
Lo Statuto ha
portata applicativa generale e, infatti, come precisato all'art. 17, le sue
disposizioni investono anche i concessionari e gli organi indiretti
dell'amministrazione finanziaria, compresi i soggetti incaricati di esercitare
attività di accertamento, liquidazione e riscossione di qualunque tributo.
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