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QUATTRO LIBERTA' - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

diritto



QUATTRO LIBERTA'


LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI


MERCATO INTERNO

La prima delle quattro libertà è la libera circolazione delle merci ed è la prima anche storicamente, cioè quella che per prima è stata realizzata e che ruota attorno al concetto di mercato interno.

A dire il vero, nel testo originario del Trattato di Roma noi troviamo l'espressione mercato comune, tanto è vero che nei primi tempi di vita della Comunità Europea si parlava di MEC.

MEC era l'abbreviazione di "mercato europeo comune", era usato come sinonimo di CEE.

In seguito poi, col Trattato di Maastricht, si comincia a vedere utilizzata anche l'espressione mercato unico, mentre in alcuni regolamenti comunitari si parla di mercato interno: sono s 828i85i inonimi.



Con le espressioni mercato comune, mercato unico, mercato interno ci si riferisce a quel concetto di spazio economico senza frontiere in cui deve essere realizzata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

La definizione più nota di mercato comune la troviamo data dalla giurisprudenza Schul, sentenza in causa numero 15 del 1981, la sentenza è del maggio dell'82; è la prima volta che la Corte si preoccupa di darne una definizione lapidaria, sintetica e completa.

Dice la Corte di Giustizia: "la nozione di mercato comune (elaborata precedentemente dalla Corte nella sua costante giurisprudenza), mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari, al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno."

Mercato comune è quindi lo spazio dove è eliminato ogni intralcio agli scambi intracomunitari, "al fine di fondere i mercati nazionali in un mercato unico che sia il più possibile simile a un vero e proprio mercato interno".

Da dove trae la Corte di Giustizia questa nozione? La trae applicando principi che desume dal Trattato e nel Tr la prima norma su cui riflettere è l'art.14, in particolare il paragrafo 2.  

Nel par 1 si dice che la Comunità ha la competenza di adottare le misure destinate all'instaurazione del mercato interno (norma attributiva di competenze alla Comunità Europea, competenze in senso assoluto, cioè individua una materia di competenza comunitaria).

In realtà, l'art.14 conteneva anche un termine, perchè diceva adotta le misure "nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente art. e degli art. 15 ecc.."; il fatto che questa norma preveda un termine non significa che dopo quella data la CE non abbia più la competenza di realizzare il mercato interno, la norma prevedeva per le istituzioni un termine in modo da poter assumere iniziative anche di carattere politico, laddove entro quella data il mercato unico non fosse stato compiutamente realizzato.

Oggi che quel termine del dicembre 1992 è ampiamente superato, la realizzazione del mercato interno, il mantenimento del mercato interno, rimane comunque materia di competenza comunitaria. Il mantenimento del mercato interno significa non solo adottare norme, l'art. dice misure: qualsiasi atto, compreso il fatto di reagire, ad esempio attraverso un ricorso per infrazione (che dovrebbe partire in quel caso plausibilmente dalla iniziativa della Commissione Europea), nei confronti di quegli Stati che dovessero adottare norme che fanno passi indietro rispetto alla realizzazione del mercato interno, norme che ostacolano la circolazione delle merci, delle persone, dei capitali e dei servizi tra gli Stati membri; anche quella è realizzazione del mercato interno, ovvero mantenimento di quanto già si è realizzato, il mantenimento del patrimonio già acquisito, di conquiste fatte in materia di mercato interno, la conservazione dell'acquis comunitario in materia di mercato interno.

Il paragrafo 2 ci dice che cos'è secondo il Trattato questo mercato interno: "il mercato interno comporta uno spazio (potremmo anche leggerlo è uno spazio) senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali, secondo le disposizioni del presente Trattato."

Le quattro libertà sono caratterizzate da un territorio che diventa unico, perchè nel momento in cui vengono meno le frontiere interne, non c'è più differenza tra il territorio di uno Stato e di un altro.

L'assenza di frontiere significa unificazione dello spazio interno, spazio territoriale ma soprattutto spazio giuridico.

Il mercato interno il Trattato lo menziona, lo disciplina, come uno degli strumenti per realizzare una serie di altri fini. Perchè ci sono stati 50 anni di storia in Europa per la prima volta senza guerre? Perchè il mercato interno è stato un utile strumento per realizzare tanti altri fini, e se pensiamo a questo le parole del Trattato nella sua parte iniziale là dove enuncia tanti belli obiettivi non ci sembrano più così tanto vuote.

L'art 2 del Tr ci dice che la Comunità ha il compito di promuovere, mediante tre strumenti:

-realizzazione/instaurazione di un mercato comune

-realizzazione di una unione economica e monetaria

-attuazione delle poltiche e delle azioni comuni previste dal Tr

una serie di fini:

-uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche

-un elevato livello di occupazione e protezione sociale

-parità tra uomini e donne

-crescita sostenibile e non inflazionistica

-alto grado di competitività e convergenza dei risultati economici

-elevato livello di protezione dell'ambiente e miglioramento della sua qualità

-miglioramento del tenore e della qualità della vita

-coesione economica e sociale

-solidarietà fra Stati membri


La realizzazione del mercato comune ha permesso di trovare molte più opportunità di sbocco alla offerta di merci, ma anche di servizi, di lavoro e di capitali; ha permesso di far girare il denaro e le utilità dell'economia (collegate ai servizi, ai prodotti ecc..) all'interno del sistema economico; ha permesso al sistema economico di svilupparsi con un ritmo enormemente maggiore di quanto sarebbe accaduto se ogni Stato avesse avuto il proprio mercato nazionale e se portare il prodotto o il servizio originario di uno Stato o le prestazioni di lavoro di un cittadino di uno Stato sul territorio di un altro Stato, avesse incontrato mille ostacoli. Circolazione di persone ai fini di prestare lavoro, prodotti, servizi e capitali ci sarebbe stata, ma molto meno, in misura molto minore; probabilmente, lo sviluppo che l'Europa dal '58 ha raggiunto anche già in una ventina d'anni ad arrivare al 1978, lo avrebbe raggiunto ad arrivare al 2008.

Si è tutti consapevoli (tutti i cittadini europei) del fatto di essere interdipendenti, che le proprie economie sono interdipendenti: che ci piaccia o no, grazie alla realizzazione del mercato comune nei quattro settori delle quattro libertà, il benessere di una parte d' Europa dipende anche da quanto si da fare un'altra parte d' Europa; questo grazie al fatto che il Tr prevede una serie di principi di coesione economica, sociale e solidarietà tra gli Stati membri, che hanno permesso alla CE per esempio di raccogliere un po' di risorse da una parte d' Europa per destinarle ad un'altra parte d' Europa.

(Non è vero che l'Europa ha generato sperequazioni enormi, drenando risorse da parti ricche e portandole verso pari povere: l'intero bilancio comunitario, cioè tutti i soldi che l'Europa muove, sono pari al 2% circa del PIL complessivo dei Paesi che ne fanno parte, quindi se anche pensassimo che un 10% del bilancio comunitario è stato ingiustamente destinato a una parte d'Europa che non lo meritava, vorrebbe dire che uno 0,2% del PIL di tutti i Paesi membri sarebbe stato ingiustamente destinato.

Negli ultimi anni, dal 2003 in poi, si è smesso di sostenere il sistema agricoltura, cioè la parte agricola del sistema produttivo europeo, e lo si è fatto dicendo che l'agricoltura stava assorbendo il 60% del bilancio comunitario e stava dissanguando l'Europa, ma questo 60% vuol dire l'1,2% della ricchezza prodotta da tutta l'Europa messa insieme, e l'1,2% destinato a un settore che produce l'essenziale delle materie prime per mangiare e per vestirsi non è forse poi così sprecato.)


Il mercato comune è secondo il Tr uno dei tre strumenti che servono alla realizzazione di tutti i fini suddetti, e forse non è un caso se da 50 anni si sta in pace in Europa, considerato che tra i fini della CE c'è quello di promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche od elevato livello di occupazione,...: tutto ciò vuol dire diminuire le tensioni sociali all'interno dell'Europa.

L'art 3 del Tr dice al par 1 che "ai fini enunciati all'art 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo i ritmi previsti dal presente Tr,

a) il divieto tra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative sia all'entrata che all'uscita delle merci, come pure divieto di tutte le altre misure di effetto equivalente;

b) una politica commerciale comune;

c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali."

La a) e la c) vanno lette assieme: tutto ciò che è detto sotto la lettera a) riguarda un aspetto della lettera c) ( fino a "merci").

La lettera b) si riferisce invece ai rapporti dei Paesi membri della CE rispetto ai cd Paesi terzi; politica commerciale comune nel linguaggio comunitario significa i rapporti commerciali  fra i Paesi comunitari e i Paesi terzi, e dev'essere comune: questo vuol dire che dal momento in cui si realizza il mercato unico, allo stesso tempo si realizza una centralizzazione della gestione dei rapporti commerciali con i Paesi terzi, perciò non è più possibile che ogni Paese della CE prenda autonomamente le proprie decisioni inerenti ai rapporti commerciali con i Paesi terzi.

Per esempio, se fino al 1958 ogni Paese della Comunità poteva fare accordi bilaterali di natura commerciale con altri Paesi, dal 1958 in poi (da quando la Comunità Europea esiste) è solo la Comunità Europea a stipulare accordi bilaterali commerciali (non accordi bilaterali in genere, infatti se l'Italia e la Libia vogliono fare un accordo bilaterale per stabilire obblighi reciproci in materia di immigrazione, questo in certa misura è ancora possibile, perchè in materia di immigrazione non c'è ancora una esclusiva competenza comunitaria). La materia dei rapporti commerciali non può più essere oggetto di accordi bilaterali fra Stati membri della Comunità e Stati terzi; se accordi ci sono, devono essere fatti dalla Comunità nel suo complesso nei confronti dei Paesi terzi; quindi se l'Italia volesse abbassare i dazi su certi prodotti agricoli importati dalla Libia non lo potrebbe fare, lo può fare solo la Comunità Europea nel suo complesso.

Altro articolo interessante, non a caso menzionato dall'art 2, è l'art. 4; fra artt. 2-3 e fra artt. 2 -4 vi è uno stretto collegamento.

L'art. 4 si apre dicendo: "ai fini enunciati all'art 2, l'azione degli Stati membri della Comunità comprende l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza."

Le prime norme del Tr contengono tante enunciazioni di principio, ma sono principi che poi trovano attuazione nel resto delle norme del Tr.

Ai sensi dell'art 4, il mercato interno è uno dei fondamenti dell'azione degli Stati membri della Comunità che serve a realizzare i fini dell'art 2, cioè i fini fondamentali della Comunità stessa; il mercato interno anche qua è individuato come fondamento, come base su cui viene costruito il sistema comunitario (non è un caso se inizialmente si parlava di Comunità Economica Europea, e dal 1993 in poi di Comunità Europea).

Quando leggiamo "condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza", leggiamo una cosa il cui significato ci si svela man mano che andiamo a leggere le restanti parti del Tr: quando troviamo tutti i principi in materia specifica di libera circolazione delle merci (dall'art 23 in poi) e di libera prestazione dei servizi, i vari principi di non discriminazione (che troviamo sotto varie configurazioni sparsi nel Tr), poi ci spostiamo agli artt. 80 e ss e vediamo che tutto ciò che costituisce un elemento in grado di falsare in qualsiasi maniera la concorrenza è vietato dal tr, scopriamo l'ispirazione di fondo del Tr è il principio liberistico.

L'ispirazione di fondo del Tr è il principio liberistico, il principio non solo della libera circolazione, ma appunto quello liberistico: l'idea cioè di un sistema economico in cui tutte le forme di discriminazione, di violazione della concorrenza debbano essere vietate, soppresse e combattute con i vari strumenti, cioè con gli atti delle istituzioni comunitarie, con gli strumenti giurisdizionali.


Solo se ad un'uniforme interpretazione, cui consegue un'uniforme applicazione del diritto comunitario, dunque regole uniformi e uniche applicate dai giudici nazionali in modo uguale, il mercato unico può funzionare.


ESTENSIONE DEL MERCATO COMUNE

Fin dove si estende il mercato comune? Su tutto il territorio della cd Europa Continentale, ma non solo. Ci sono alcuni Paesi che hanno isole molto lontane che si trovano oltre il loro territorio: si pensi ad esempio alla Francia oltremare, che comprende anche isole come Guadalupe. Dunque, il mercato comune si si estende anche fuori dai confini dell'Europa solitamente intesi.

Per quei territori, il Tr prevede regole particolari: all'art. 299 si enuncia che il Consiglio a maggioranza qualificata adotta "misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del presente trattato a tali regioni, ivi comprese politiche comuni."; occorre tenere conto della loro situazione socio-economica e strutturale, aggravata da numerosi fattori (distanza, topografia, clima, dipendenza economica da alcuni prodotti...), per cui quei territori non possono essere trattati alla stregua del resto d'Europa, altrimenti si rischierebbe di danneggiarli. Sono necessari parziali regole al principio liberistico, che vale per il resto d'Europa, deroghe che sono stabilite dal Consiglio.

Si parla a tal proposito di parti a regime speciale: si tratta di zone molto più che periferiche dell'Europa; perchè non siano svantaggiate, occorrono per esse regole speciali (ad esempio, occorre tutelare i produttori di quelle zone).

Il diritto comunitario, in altre parole, può prevedere normative speciali per alcune zone; l'art 299 prende atto del fatto che il territorio della Comunità Europea ha delle zone molto più che periferiche, che sono anche zone climaticamente particolari, oltre che lontane e oltre che aventi un tessuto sociale ed economico completamente diverso dall'Europa continentale; ci sono quindi ragioni per cui se noi non stabilissimo per queste zone delle regole speciali, avremmo il risultato che esse sarebbero svantaggiate rispetto al resto d'Europa.

Si tratta di un concetto di eguaglianza sostanziale: ovvero, per mettere queste parti d'Europa al passo del resto d'Europa, occorre stabilire dei regimi speciali, per esempio stabilire che la libera circolazione delle merci da e verso quelle zone non è soggetta alle stesse regole o alla stessa apertura che troviamo nel resto d'Europa, e questo perchè a volte limitare sotto qualche profilo la circolazione delle merci può servire ad esempio a tutelare i produttori di alcuni prodotti in quelle zone e quindi garantire loro il reddito, quel reddito che verrebbe meno se aprissimo completamente (come avviene nel resto d'Europa) il mercato di quei territori. Sono scelte che il Consiglio fa in base a un potere che gli viene riconosciuto.


INTEGRAZIONE NEGATIVA E INTEGRAZIONE POSITIVA

Il mercato unico è sempre stato, anche storicamente, il primo obiettivo della Comunità Europea e si suol dire che si è realizzato, anche temporalmente, in due fasi distinte: in una prima fase si è parlato solo di integrazione negativa fra le economie degli Stati membri, dalla metà degli anni '80 si parla anche di integrazione positiva.

Integrazione significa progressiva eliminazione delle barriere economiche e giuridiche fra i mercati  e fra i sitemi che regolano i mercati negli Stati membri, fino a creare il mercato unico.

Nella prima fase di vita della Comunità Europea, quindi, il mercato unico si è realizzato tramite meccanismi di integrazione negativa: ciò significa che gli Stati membri, per tutta la prima parte di vita della Comunità Europea, hanno sì dovuto fare delle cose per adeguarsi, ma anche ciò che dovevano fare era per rispettare obblighi di non fare.

Un divieto dice che non bisogna fare qualche cosa; per mettersi in condizione di non fare, può essere che si debba fare qualche cosa: a volte, adeguarsi a un divieto comporta anche fare determinate cose.

Gli art. 23 e ss del Tr dicono che sono vietati i dazi e le tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri: oggi che i dazi non ci sono più significa che è vietato agli Stati membri introdurre dazi, essi cioè devono astenersi dall'introdurre dazi; ma quando la Comunità Europea fu creata e i dazi all'importazione (oneri pecuniari applicato sull'importazione del prodotto) c'erano, in quanto erano previsti dai singoli ordinamenti dei singoli Stati membri, in quel primo periodo di vita della Comunità Europea gli Stati membri per realizzare l'integrazione hanno dovuto fare qualcosa per mettersi in condizione di rispettare il divieto, hanno dovuto abolire i dazi, ovvero abrogare tutte quelle leggi, decreti, regolamenti interni che prevedevano e disciplinavano questi dazi nazionali.

Integrazione negativa, quindi, non vuol dire soltanto che gli Stati membri per un certo periodo hanno dovuto semplicemente limitarsi a rispettare dei divieti, ma rispettare dei divieti ha significato anche fare determinate cose, cioè adeguare il proprio ordinamento interno abrogando leggi, decreti, regolamenti, emanando circolari alla Pubblica Amministrazione affinchè si comportasse in un modo compatibile con il diritto comunitario.

Rimane il fatto che, fino all'inizio degli anni '80, la realizzazione del mercato comune è avvenuta soprattutto attraverso il rispetto di divieti; ciò che attivamente, positivamente, erano chiamati a fare gli Stati, era al fine di mettersi in condizione di rispettare dei divieti (tanto è vero che prima la Corte di Giustizia pronuncia la sentenza Van Gend en Loos, che dice che quando uno Stato non rispetta un divieto previsto dal Tr, se questo divieto può essere letto a rovescio come un diritto del cittadino di uno Stato membro, il cittadino può esigere dallo Stato che rispetti questo divieto, e se lo Stato non lo rispetta il cittadino può azionare quel diritto al rispetto del divieto di fronte al giudice nazionale - effetto diretto delle norme del Tr . La stessa cosa poi la Corte inizia a dire non solo nei confronti delle norme del Tr, ma anche nei confronti delle direttive; nei confronti dei regolamenti il problema non si pone, perchè è la stessa Comunità che detta regole di immediata efficacia oltre che applicabilità.)

Nel 1970 la Commissione Europea emana una decisione (dec 50/1970), con cui non fa altro che dire agli Stati membri che da un'indagine a tappeto su come essi si stanno comportano è emerso che alcuni hanno già provveduto a eliminare tutte le restrizioni quantitative e anche le misure di effetto equivalente, altri no; la Commissione li invita perciò ad abrogare tutte quelle norme nazionali che costituiscono degli ostacoli all'ingresso delle merci provenienti da altri Paesi della Comunità, li invita a fare qualcosa sul proprio ordinamento,cioè non solo ad abrogare norme ma anche a cambiare quei comportamenti della propria Pubblica Amministrazione che possono  costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci.

Esiste un principio (libera circolazione delle merci), esiste una serie di divieti (divieto di dazi, divieto di tasse di effetto equivalente ai dazi, divieto di restrizioni quantitative alle esportazioni, divieto di restrizioni quantitative alle importazioni, divieto di misure di misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative): gli Stati membri devono attivarsi e fare attivamente qualcosa per mettersi in condizioni di conformità e di rispetto di questi divieti; si parla di integrazione negativa, per cui il mercato unico si realizza grazie al rispetto di divieti, cioè di obblighi negativi, obblighi di non introdurre o di eliminare determinati aspetti della propria normativa azionale che potrebbero ostacolare la libera circolazione delle merci.

La stessa giurisprudenza Francovich, anche se è successiva agli anni '80, è espressione di questo atteggiamento della CE, che sanziona gli Stati membri che non rispettano gli obblighi e i divieti  stabiliti dal diritto comunitario (sistema fondato sui divieti e sulle sanzioni per gli Stati che non li rispettano).

La Corte enuncia un principio importante anche con una sentenza del 1974, dove afferma che costituisce misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative, ovvero ostacolo (vietato dal Tr)  alla libera circolazione delle merci, ogni normativa commerciale degli Stati membri che sia suscettibile di ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, la libera circolazione delle merci fra un Paese e l'altro della Comunità Europea; nel di normative di questo tipo, il comportamento dello Stato sarà ritenuto vietato. Anche questa giurisprudenza rientra nel quadro del concetto di integrazione negativa.

A metà degli anni Ottanta la Comunità comincia a realizzare il mercato attraverso uno strumento nuovo, che è quello della integrazione positiva. Perchè cambiano le cose?

La Commissione Europea pubblica un documento ufficiale che è un atto di soft-law ( atto non vincolante, ma importante perchè la Corte di Giustizia ne tiene conto quando interpreta e applica il diritto comunitario; si ricordi che ciò che la Corte dice è in vaia misura e in varie modalità vincolante) nel 1985, il "Libro bianco sul mercato interno": tecnicamente rientra nella categoria delle comunicazioni della Commissione.

(La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea si divide in due serie: serie L e serie C.

La serie L contiene tutti gli atti di legislazione, tutti gli atti normativi, sia quelli vincolanti che quelli non vincolanti, sia quelli per  i quali la pubblicazione è condizione di efficacia -regolamenti- sia quelli per i quali la pubblicazione non è condizione di efficacia.

La serie C contiene tutte le comunicazioni della Commissione e delle altre istituzioni della Comunità Europea.)

Ogni tanto la Commissione pubblica delle comunicazioni particolarmente ampie e articolate su varie materie di competenza comunitaria, chiamandole Libri bianchi o Libri verdi: normalmente, i Libri verdi sono atti con cui la C vuole fare una sorta di sunto dei principi generali di una certa materia; con i Libri bianchi invece la Commissione vuole fare il punto sullo stato di avanzamento di realizzazione dell'integrazione comunitaria su quel particolare aspetto di competenza della CE oggetto del Libro stesso, e vuole tracciare le linee future di sviluppo della legislazione comunitaria in quella materia (proposte future).

Nel 2000 la Commissione ha pubblicato il "Libro bianco sulla sicurezza alimentare": ha voluto vedere fino a che punto si era spinta l'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza degli alimenti e ha anticipato quale sarà il contenuto delle proposte che la Commissione stessa, negli anni futuri, formulerà al Consiglio o al Consiglio+PE.

Il Libro bianco sul mercato comune è una comunicazione con cui la Commissione si chiede a che punto si è arrivati nella realizzazione del mercato comune e cosa occorra fare ancora.

La Commissione sostiene che fino a quel momento ci si è accontentati di una integrazione negativa, cioè del rispetto di una serie di divieti fondamentali, ma ciò non è più sufficiente; occorre andare oltre. Se si considera che solo la materia agricola (e poco altro) è disciplinata con atti adottati a maggioranza qualificata, mentre per la maggior parte delle materie comunitarie è ancora prevista l'adozione di atti all'unanimità e raggiungerla è sempre più difficile, ci si rende conto che bisogna che gli Stati membri decidano qualche riforma del Tr CE, con cui rendere sempre più ampio il campo di applicazione delle procedure a maggioranza. Solo se si stabilirà che per un numero maggiore di materie è possibile adottare atti normativi anche senza che tutti gli Stati siano d'accordo, ma solo con la maggioranza, sarà possibile spingersi oltre e non accontentarsi del semplice rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi e divieti stabiliti dal Tr.

Da qui nasce l'Atto Unico Europeo del 1986, con il quale si introducono nel Tr molte nuove previsioni, che sostituiscono alle vecchie approvazioni all'unanimità delle approvazioni a maggioranza, e con cui viene introdotto il nuovo art. 100A: esso prevede che la Comunità Europea abbia poteri più ampi, di quanto non avesse prima, di obbligare gli Stati membri a ravvicinare le loro legislazioni nazionali (cioè modificarle in modo che si somiglino fra loro), in particolare per quanto riguarda le legislazioni che disciplinano la libera circolazione dei prodotti sul mercato.

Tutto questo si spiega alla luce del fatto che quando vengono meno le differenze di normativa fra gli Stati membri, vengono meno anche gli ostacoli alla circolazione di prodotti; se la circolazione di un dato prodotto sul mercato è disciplinata da ciascuno Stato a modo proprio, un prodotto che può circolare liberamente e legittimamente sul territorio di uno Stato membro, rischia poi di non poter più circolare altrettanto liberamente sul territorio di un altro Stato membro se là la circolazione sul mercato è soggetta a regole diverse.

Far funzionare il mercato significa anche fare in modo che la commercializzazione dei prodotti su di esso, la circolazione dei prodotti, sia soggetta alla stesse regole o comunque a regole molto simili tra di loro; questo può avvenire solo se e nella misura in cui o la Comunità Europea adotta dei regolamenti che disciplinano la circolazione (massimo esempio di armonizzazione fra le legislazioni perchè si applicano direttamente e producono effetti diretti, il diritto nazionale incompatibile viene disapplicato), oppure se la Comunità emana direttive di armonizzazione (obbligherà gli Stati membri ad adottare norme nazionali conformi ad esse, perciò tutte simili tra di loro, in quanto adottate in conformità ad un unico modello). In ognuno di questi due casi, il mercato diventa fluido, perchè il prodotto nato in Italia è conforme alla normativa italiana creata a modello della direttiva comunitaria, quando arriva sul territorio di un altro Paese, la circolazione sul territorio di quel Paese si troverà disciplinata dalle leggi di quel Paese, ma anche quelle saranno adottate in conformità all'unico modello comunitario, cioè la direttiva comunitaria: il prodotto sarà perciò conforme anche alle leggi di quel Paese e non troverà nessun ostacolo ad esservi commercializzato.

Integrazione positiva significa che gli Stati membri non si limitano più semplicemente a rispettare dei divieti, degli obblighi di non fare, degli obblighi di abrogare, degli obblighi di non introdurre qualche cosa, ma cominciano ad adottare nuove normative, a modificare il proprio ordinamento interno in conformità alle direttive comunitarie per ravvicinare reciprocamente le loro legislazioni e fare in modo così che il prodotto possa circolare sul mercato. Ravvicinare le loro legislazioni è fare qualcosa in più che limitarsi a rispettare un divieto, è fare qualcosa in positivo: disciplinare ex novo la commercializzazione dei vari tipi di prodotti non più autonomamente, cioè a proprio piacimento, ma conformandosi a un modello unico dato da una direttiva comunitaria, cosicchè se tutti gli Stati conformano le loro legislazioni al modello unico dato dalla direttiva comunitaria, tutti gli Stati adotteranno normative reciprocamente compatibili, tali cioè da non costituire ostacoli alla circolazione dei prodotti (questo si chiama armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, oppure ravvicinamento delle legislazioni fra gli Stati membri, oppure integrazione positiva).

Tutto questo fino a che le normative di ravvicinamento erano disciplinate dal vecchio art. 100 (ora art. 94); ci sono due punti chiave in questa norma: il Consiglio decide all'unanimità; stabilisce direttive.

Perchè l'Atto Unico Europeo diede impulso all'integrazione positiva, e quindi alla piena realizzazione del mercato unico? In primo luogo, perchè introdusse l'art. 100A, che non parla più solo di direttive, ma di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative: misure è un termine generale che indica che il Consiglio può fare quello che vuole; regolamenti, direttive o decisioni, sceglierà lo strumento in base a quello che è più opportuno (si è così ampliato il campo dei possibili strumenti giuridici). In secondo luogo, l'Atto Unico Europeo introdusse la procedura di cooperazione (non ancora la codecisione, portata dal Tr di Maastricht) e stabilì che le misure volte al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri -quelle previste appunto dall'art. 100A- dovessero essere adottate non più all'unanimità, come prevedeva il vecchio art. 100,oggi art. 94, ma fossero adottate con la procedura di cooperazione; il Tr di Maastricht poi riduce ai minimi termini la procedura di cooperazione, introduce ed estende molto la procedura di codecisione e dice "il seguente art. sostituisce l'art. 100A", ed in luogo della cooperazione prevede appunto la codecisione (procedura molto complicata dall'intervento del Parlamento Europeo, dal possibile intervento in seconda battuta della Commissione, dal possibile intervento del Comitato di conciliazione, ma non richiede l'unanimità e per quanto sia complicata è comunque più facile arrivare alla fine di essa che non prendere una delibera all'unanimità).

La dimostrazione di quanto esposto la si trova osservando che fino a che non è entrato in vigore l'Atto Unico Europeo di normative di armonizzazione o di ravvicinamento, cioè adottate sulla base del vecchio art.100 oggi 94 ce n'erano pochissime, dal 1986 in poi la CE comincia a legiferare a suol battuto, sulla base dell'art.100A, prima attraverso la procedura di cooperazione e dal 1992 in poi, sempre sulla base giuridica dell'art.100A, attraverso la procedura di codecisione.

Per quello dalla seconda metà degli anni Ottanta noi troviamo così tante normative comunitarie di ravvicinamento, di armonizzazione, e prima no, perchè finchè c'era l'art.100 che voleva l'unanimità non si riuscivano ad adottare. Con la rinumerazione operata dal Tr di Amsterdam l'art.100 è diventato art.94, l'art.100A è diventato l'attuale art.95, ma è stato cambiato solo in numero, non anche il contenuto, che è lo stesso sin dal Tr di Maastricht del 1992.


MERCE

Cosa si intende per merce? In linea di principio, ci viene in mente un bene materiale: gli alimenti, i libri, i prodotti dell'elettronica, dell'abbigliamento... le cose tangibili, le cose che si comprano e si vendono. Le norme sulla libera circolazione delle merci disciplinano il mercato, perciò è ovvio che merce è ciò che è oggetto di mercato, ma anche ciò che può circolare ai sensi del diritto comunitario.

Per esempio, i beni immobili sono beni commerciabili, però non circolano come tali da un Paese all'altro della CE; quindi, i problemi inerenti i beni immobili sarebbero meglio affrontabili sotto altri profili, ad esempio quello della libera circolazione delle persone e quello della libera prestazione dei servizi per esempio di natura immobiliare (se uno Stato membro limitasse la possibilità dei cittadini degli altri Stati membri di acquistare o vendere beni immobili situati sul suo territorio, sconfineremmo in problematiche inerenti la libera circolazione delle persone, non delle merci.)

Merce dev'essere tendenzialmente un bene mobile.

La Corte di Giustizia afferma nella sentenza Commissione contro Italia, in causa 7/68, che merce dev'essere "un prodotto pecuniariamente valutabile e come tale atto a costituire oggetto di negozi commerciali". Il caso opponeva l'Italia alla Commissione Europea, perchè quest'ultima sosteneva che l'Italia non avrebbe dovuto violare tramite le proprie leggi la libera circolazione delle merci, anche in materia di beni artistici, archeologici e di interesse storico; l'Italia non era d'accordo, ritenendo che non si trattava di beni di consumo, di uso comune. La Corte ha dato ragione alla Commissione, sostenendo che non è necessario si tratti di beni di consumo o di uso comune perchè si abbia merce; tutto ciò che è bene mobile, materiale o immateriale che sia, purchè economicamente valutabile, e possa essere oggetto di negozi commerciali, cioè di compravendita, di locazione, insomma oggetto di un trasferimento di diritti da un soggetto a un altro, ai sensi degli ordinamenti nazionali, questo è merce.

La Corte afferma che "la Comunità si fonda sull'unione doganale e si estende al complesso degli scambi di merci, per merci intendendosi prodotti pecuniariamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali."

In definitiva, anche se si tratta di beni peculiari come quelli di interesse storico, artistico, archeologico, essi hanno in comune con i beni oggetto di compravendita la caratteristica di essere pecuniariamente valutabili e di costituire oggetto di transazioni di natura commerciale.

Se si tratta di beni che possono essere oggetto di una transazione commerciale, significa che sono merci.

MERCE

La Corte di Giustizia dà una definizione del concetto di merce alquanto generale e ampia, ma non tanto ampia da ricomprendere anche determinati beni immateriali che sono oggetto largamente di transazioni commerciali.

Merce è il prodotto pecuniariamente valutabile, e come tale atto a costituire oggetto di negozio giuridico o transazione commerciale, di scambio commerciale; che poi si tratti di beni che in concreto vengono per lo più scambiati a livello non commerciale, quindi a titolo gratuito, oppure che si tratti di beni che hanno una rilevanza di tipo storico, artistico, archeologico (come nel caso della celeberrima sentenza in causa 7/68), poco cambia: se si tratta di beni che possono anche essere oggetto di una transazione commerciale, allora siamo di fronte a una merce.

La amplissima casistica che troviamo nella giurisprudenza comunitaria ci fa capire che un'altra caratteristica essenziale è in qualche misura anche la materialità del bene che è oggetto di transazione commerciale: per esempio, i libri. Il libro è un bene che si può compare e vendere; contiene quella che, giuridicamente parlando, si definisce opera dell'ingegno, che sia una creazione originale in tutto e per tutto, o che sia una raccolta di norme, c'è comunque un'opera dell'ingegno (che redige un codice, usa la propria conoscenza della materia per scegliere le norme ritenute utili ai fini di un corso; alla base della sua creazione vi è un ragionamento che è un'opera dell'ingegno).  Esso circola e porta con sé un'opera dell'ingegno; quest'opera dell'ingegno per la Corte non è un servizio, ma una merce, perchè prevale il supporto materiale (carta rilegata); il fatto che il supporto materiale contenga un'opera dell'ingegno, lo rende per la Corte di Giustizia comunque un bene che va considerato merce, la sua materialità prevale.

La Corte di Giustizia non è esente da oscillazioni su questo punto.

Resta il fatto che in molte sentenze, la Corte di Giustizia di fronte a beni materiali che incorporano nel loro interno, nel loro contenuto dei beni immateriali (come è l'opera dell'ingegno letteraria o saggistica in un libro, come è l'opera musicale in un cd, l'opera cinematografica in un dvd) afferma che essi sono da considerare merce, quindi rientranti in tutte quelle normative comunitarie che, a partire dagli artt.23 e ss. del Tr, disciplinano la libera circolazione delle merci, e non altre libertà.

Nella sentenza del 1985 Le Clerque, in causa 229/83, la Corte ha identificato i libri come una merce, ai sensi della disciplina comunitaria sulla libera circolazione delle merci.

In un'altra sentenza dell'85, nota come Cinéthéque, causa 60/84, la Corte ha sostenuto che la videocassetta, benchè incorpori un'opera dell'ingegno, dunque una serie di servizi al suo interno (perchè sono servizi le prestazioni di recitazione dell'attore, le prestazioni di creazione dell'opera filmica da parte dello sceneggiatore, regista), chi vende/acquista una videocassetta o un dvd, vende/acquista un bene a sé. Se invece qualcuno, anziché vendere il supporto materiale, vende una trasmissione televisiva o un film via pay per view, in quel caso la Corte dice che quello che circola non è più un bene ma un servizio (non circola il supporto materiale, ma solo un insieme di prestazioni detto opera filmica, che è un insieme di servizi).

La vendita di un cd è vendita di una merce, rientrante nella disciplina della libera circolazione delle merci, la vendita di un film in pay per view è vendita di un servizio.

La Corte dice che quando non circola anche il bene materiale, ma circola la prestazione, il servizio, direttamente da chi ha svolto quel servizio al fruitore, siamo di fronte a una prestazione di servizi.

Con la sentenza Gema (leggi Ghema) del 20 gennaio 1981 la Corte distingue tra i i dischi (merci), l'esecuzione in pubblico di un disco e la sua diffusione a distanza (essa è un modo di far circolare un servizio, incorporato in un supporto materiale.)

I servizi circolano moltissimo per l'Europa: si pensi ad esempio alla diffusione a distanza di film, documentari, dvd. Una disciplina fatta dal legislatore italiano che ne rendesse più difficile o onerosa la fruizione corrisponderebbe a una discriminazione di un servizio proveniente da un Paese estero, (materia oggetto di principi e norme del Tr diverse dagli artt. 23 e ss e di norme di diritto derivato).

Altro caso interessante è quello delle energie. L'energia non è una cosa tangibile, ma è pur sempre un bene materiale, per cui rientra nel concetto di merce; si pensi in proposito alla sentenza Costa contro Enel: l'energia elettrica è invisibile, ma si può misurare, quindi è una bene materiale.

I rifiuti costituiscono un ulteriore caso interessante, contemplato dalla sentenza della Corte di Giustizia Commissione contro Belgio, in causa 2/92. 

Oggi, per il fatto che i rifiuti sono un bene di cui le nostre società non riescono a disfarsi -un bene il cui smaltimento è diventato un'attività utile per la società- sono nate imprese specializzate nello smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura, e si è creato un vero e proprio mercato: infatti l'impresa, che affronta un costo per organizzarsi e un costo per affrontare la propria attività di smaltimento, viene pagata per smaltire i rifiuti, non solo, ma alcuni tipi di rifiuti vengono trasformati in qualcos'altro, che poi l'impresa va rivendere.

C'è un mercato dei rifiuti: c'è chi è interessato a smaltirli e a spendere per questo, c'è chi è interessato ad acquistarli.

Tutte le volte che abbiamo a che fare con un tipo di prodotti che, per qualche motivo o in qualche circostanza, può essere oggetto di transazione commerciale, non c'è motivo per escluderlo dal concetto di merce; quindi anche regolamentando i rifiuti e la loro circolazione, essenzialmente quando si tratta di circolazione trans-frontaliera, lo Stato membro della CE deve evitare di violare i principi del Tr sulla libera circolazione delle merci.

Esempio. Paese X sul cui territorio si trova un'importante e grossa azienda di smaltimento dei rifiuti, che riesce a smaltire bene tutti i rifiuti prodotti in blocco, però comincia anche ad acquistare i rifiuti dall'estero e magari li trasforma in beni che poi vengono rivenduti. Il Governo del Paese è convinto sia un'industria altamente inquinante e vuole in qualche modo crearle dei problemi, in modo tale da convincerla a ridurre la propria attività e a svolgere solo una funzione utile per il Paese (e non di business); impone perciò un regime fiscale sull'impresa, che in qualche modo grava di più tutte le volte in cui il rifiuto che viene smaltito è di provenienza estera. Prima della sentenza suddetta poteva esserci un dubbio, poiché su parla di rifiuti; con la sentenza della Corte è chiaro che un regime fiscale che penalizzasse l'impresa, là dove trasforma o smaltisce rifiuti provenienti da un altro Paese, sarebbe un trattamento fiscale discriminatorio ai danni dei rifiuti provenienti dall'estero: poiché quei rifiuti arrivano dall'estero mediante una transazione commerciale, sarebbe una norma contraria agli artt.90 e ss, che tutelano e garantiscono il funzionamento del sistema di libera circolazione delle merci a livello comunitario.

Ci sono delle eccezioni che la Corte di Giustizia individua sulla base dello stesso Tr CE: eccezioni perchè? Talvolta la Corte dice che siamo sì di fronte a una merce, nel caso dei prodotti agricoli ad esempio (artt.32 e ss): essi sono una merce perchè sono beni materiali, economicamente valutabili, possono essere oggetto di transazioni commerciali, tuttavia non sono assoggettati pienamente a tutte le norme sulla libera circolazione delle merci, in particolare ci sono gli artt. 37 e 38 che consentono in alcuni casi di introdurre limitazioni (restrizioni quantitative) alla circolazione intracomunitaria di questi prodotti. Le restrizione quantitative sono oggetto di un divieto assoluto e nettissimo, ad opera dell'art. 28 del Tr, ma quando si parla di prodotti agricoli non sempre ciò vale, ci sono delle deroghe stabilite dagli artt.32 e ss. (norme del Tr in materia di agricoltura).

Il Tr comunitario le considera merci, ma assoggettate ad un regime di parzialmente libera circolazione, perchè un mercato totalmente liberistico potrebbe tradursi in una eccessiva esposizione alle fluttuazioni del mercato, e siccome siamo in un settore fragile è meglio consentire alle istituzioni comunitarie di introdurre forme di restrizione quantitativa alla circolazione intracomunitaria.

Altro tema interessante è quello delle armi, delle munizioni e del materiale bellico.

Art. 296 Tr: "le disposizioni del presente Tr  non ostano alle norme seguenti", cioè consentono che valgano anche questi principi: segue l'elencazione delle norme. La norma introduce una distinzione molto sottile all'interno di una categoria di merci.

Al par 1 lett b), prima di tutto si dice che armi, munizioni e materiale bellico, per ragioni inerenti alla sicurezza nazionale, possono essere oggetto di normative nazionali, anche in deroga ai principi del Tr. ; anche qui è il Tr stesso ad indicare che siamo di fronte si a merci, ma a merci che non devono essere assoggettate al principio della libera circolazione.

Quale primo punto, si afferma dunque che per ragioni di tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza, gli effetti della produzione del commercio di armi, munizioni e materiale bellico possono essere disciplinati dallo Stato. La norma introduce una distinzione molto sottile perchè non tutte le armi sono necessariamente di tipo bellico o con destinazione bellica, esistono anche le armi da caccia, esistono armi per tiro sportivo, esistono armi con finalità diverse da quelle specificamente belliche, e non è sempre facile distinguere le une dalle altre sul piano merceologico.

Diventa perciò difficile dire da parte del Tr "libera circolazione delle merci, le armi sono merci, quindi libera circolazione anche delle armi"; il Tr premette che non si applicano le norme sulla libera circolazione, ma ci si rimette alla disciplina dei singoli Stati membri per quelle armi che hanno fini militari; le altre che non hanno fini militari rientrano come concetto all'interno della libera circolazione delle merci.

L'art.296 al par 2 prevede che sia il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, a poter portare modificazioni all'elenco stabilito il 15 aprile 1958 dei prodotti cui si applicano le disposizioni del par 1 lett b). Appena nata la CE, onde evitare problemi nell'applicazione della libera circolazione delle merci, onde evitare di rendere immediatamente e pienamente applicabile la libera circolazione delle merci alle armi o viceversa per evitare il rischio di escludere qualsiasi oggetto che rientri nella generica categoria di arma dal campo della libera circolazione delle merci, subito la Comunità ha adottato un elenco di armi a cui si applicano le norme della lett b), assoggettate alla disciplina nazionale, armi di tipo bellico; tutte le altre, che non rientrano in quell'elenco modificabile dal Consiglio, sono comunque oggetto della libera circolazione delle merci.

La Comunità Europea ha inglobato in qualche misura, almeno a livello di fusione degli esecutivi, le altre due Comunità, una delle quali poi ha finito di esistere perchè era a termine (CECA), quindi inizialmente i prodotti oggetto del Tr CECA, cioè carbone e acciaio, non rientravano nelle regole generali della libera circolazione delle merci, ma seguivano regole a sé; oggi che il Tr CECA non esiste più, carbone, acciaio e prodotti che facevano parte dell'oggetto del Tr CECA sono parificati a tutti gli altri prodotti del mercato comunitario, quindi sono assoggettati pienamente a tutte le norme del Tr sulla libera circolazione delle merci. (art.305 Tr: perchè: carbone+acciaio=industria pesante, considerata strategica, perchè è alla base di molti altri comparti industriali; ciò è vero soprattutto in periodi di guerra, per cui oggi carbone e acciaio hanno perso quella rilevanza strategica e una riconversione industriale non è più necessaria).

Per i prodotti legati al nucleare e alle materie radioattive rimane valido invece un discorso a sé, in quanto essi sono oggetto del Tr EURATOM e quindi non assoggettati alle norme dell'unione doganale in senso pieno.


UNIONE DOGANALE

Unione doganale= libera circolazione delle merci, unione delle dogane, eliminazione delle dogane interne, cioè delle barriere fisiche alla circolazione delle merci fra i Paesi della Comunità e unificazione delle barriere doganali rispetto ai Paesi terzi.

L'art.23 rientra nel Titolo I della Parte III, "Libera circolazione delle merci"; l'aspetto più squisitamente doganale è toccato dagli artt.25, 26 e 27 del Tr.

Spesso nella storia le unioni doganali sono state la base per la creazione di futuri Stati; il caso più emblematico e più eclatante è l'attuale Germania, che nasce (seppure dopo vicissitudini un po' traumatiche) dal Regno di Prussia, il quale fu creato e consolidato da alcuni sovrani grazie al fatto che già molte città tedesche e i loro territori avevano creato l'unione doganale. Il primo seme che ha fatto vivere insieme popoli a volte un po' diversi, quali erano i popoli tedeschi all'interno del Regno di Prussia, è stata proprio una unione doganale.

L'aspetto economico e commerciale spesso è il primo pretesto che costringe popoli diversi a collaborare se c'è un interesse comune e se c'è un interesse a difendere le rispettive economie rispetto all'esterno; da lì poi può iniziare a crescere qualcos'altro: iniziano a crescere istituzioni e altri scopi da perseguire in comune.

E' un po' quello che si verifica (in termini molto più laboriosi e drammatici, ma meno bellici) ad opera della Comunità Europea: parte come unione doganale e diventa il pilastro più grosso e più forte della costruzione comunitaria che chiamiamo Unione Europea.

Cosa si intenda per unione doganale non lo troviamo definito nel Trattato; il Trattato contiene il Capo I "Unione doganale" del Titolo I "Libera circolazione delle merci" della Parte III dedicata alle "Politiche della Comunità".

Le unioni doganali, in quanto unioni fra Stati, sono un'esperienza tipica del diritto internazionale. Esiste fin dal 1948 un accordo internazionale molto importante, chiamato GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) che sta per "accordo generale sui dazi doganali e commercio".

Il GATT è un accordo nato nel 1948, quando circa 27 Stati nel mondo vollero tentare di abbassare i dazi doganali, in modo programmato e concordato.

I dazi doganali sono una imposta fiscale sul prodotto nel momento in cui varca la frontiera in ingresso, quindi vengono applicati di solito sulla importazione (esistono anche i dazi all'esportazione, ma sono un po' meno utilizzati e meno frequenti) per scoraggiare l'importazione delle merci. Tutto questo serve a proteggere i propri produttori nazionali: infatti, il dazio viene pagato dall'importatore e se elevato poi si va ad aggiungere al prezzo; il prezzo aumenta, quindi il prodotto diventa meno concorrenziale, meno competitivo sul mercato. E' un modo per alzare una barriera all'ingresso delle merci.

In una situazione di crisi economica pesantissima, quale c'era nell'immediato dopoguerra, ogni Paese cercava di salvarsi e vedeva nel dazio una sorta di salvagente che gli permetteva di salvaguardarsi; tutti i Paesi, devastati dalla seconda guerra mondiale, non facevano altro che cercare di proteggersi, daziando le merci che venivano dall'estero. Quello di imporre dazi era inoltre un vecchio di retaggio che risaliva al decennio precedente la seconda Guerra Mondiale: gli anni Trenta, in Italia, erano noti come il periodo dell'autarchia, in cui si faceva il caffè con la cicoria perchè non lo si importava; si dice anche che la politica economica degli anni Trenta fosse improntata al principio del "danneggia il tuo vicino", la politica del protezionismo assoluto.

Nel 1948, 27 Paesi, tra cui anche l'Italia, decidono che bisogna voltare pagina e che l'unico modo per ridurre i conflitti bellici nel mondo è quello di ridurre i conflitti economici, perchè molte guerre nascono proprio dalle frizioni economiche fra gli Stati.

Per fare questo, gli Stati si trovano prima all' Havana e firmano la Carta dell' Havana", con cui volevano redigere un programma destinato a creare un sistema di obblighi giuridici di diritto internazionale, in base al quale gli Stati membri avrebbero dovuto decidere tutta una serie di aspetti delle loro politiche economiche in modo concordato tra loro. Si tratta di un programma assolutamente utopistico: pensare che tanti Paesi del mondo dovessero, prima di prendere le decisioni di politica economica al proprio interno, concordarle con gli altri era un'utopia; quella Carta infatti non vide mai la luce.

C'era però un capitolo particolare di quella Carta che riguardava i dazi doganali; si capì che c'erano i margini per farne un vero e proprio accordo internazionale, e così fu fatto: fu firmato il 30 ottobre del 1948 a Vienna e diede origine a una organizzazione internazionale; la sede del Segretariato, cioè di un ufficio di rappresentanza degli Stati membri di questa nuova organizzazione, fu collocata a Ginevra.

Questo accordo internazionale prevedeva che gli Stati membri avrebbero dovuto ridurre di percentuali programmate i dazi, e questo fu stabilito prodotto per prodotto, categoria per categoria di prodotti.

Si trattava di un accordo aperto all'adesione di nuovi Paesi, tanto è vero che resiste in vita fino al 1994 e da 27 gli Stati membri erano diventati 123.

E' invalsa a un certo punto la prassi di ritrovarsi periodicamente per negoziare nuove riduzioni dei dazi commerciali: ovvero, in un primo tempo gli Stati si misero d'accordo di ridurre i dazi di una certa percentuale in un certo numero di anni; al termine di questo primo periodo, fu iniziato un nuovo round di negoziati multilaterali, in cui si stabilì un nuovo periodo di riduzione di dazi, secondo quantità ben programmate, e in questo modo i dazi sulle merci in generale dal 1948 al 1994 sono stati abbattuti di oltre il 75% mediamente (abbattimento progressivo dei dazi doganali fra i Paesi del mondo che ne fanno parte). E' un fenomeno che ha posto le basi di quella che si chiama oggi con un termine moderno la globalizzazione dei commerci, ovvero l'apertura dei mercati.

Storicamente, il GATT è stato il primo, più grande (unico su scala mondiale) accordo che ha avuto per oggetto il trattamento doganale reciproco fra gli Stati membri firmatari di esso.

Dopo ne sono nati altri: in nord America per esempio vi è ora il NAFTA, cioè trattato di libero scambio nord-amerciano, che riunisce Canada, USA e Stati Uniti del Messico; al sud America ci sono vari RTAs, cioè accordi commerciali regionali, o anche accordi di integrazione regionale, che sono semplicemente accordi stipulati fra Stati che fanno parte di una stessa regione del mondo e che perciò hanno lo stesso tipo di economie, lo stesso tipo di vocazioni produttive e di problemi di rapporti con il resto del mondo, per cui si accordano per fare un libero commercio tra di loro, abolendo i dazi tra loro e continuando ad applicarli sulle merci da e per l'estero (qualcosa che somiglia all'unione doganale che troviamo all'interno dell'UE e di stabilire principi simili a quelli che nel Tr CE si chiamano libera circolazione delle merci).


Nel 1994 il GATT non è venuto meno, ma è stato trasformato in qualcosa di più grosso tramite il Trattato di Maraquesh (firmato il 15 aprile 1994): nel WTO, cioè l'organizzazione mondiale del commercio di cui fanno parte 158 Paesi, tra cui Russia e Cina (si riunisce ogni due anni in qualche parte del mondo la cd "conferenza ministeriale del WTO", che riunisce delegazioni di vari Paesi membri per decidere se gli accordi funzionano, oppure se debbano essere riformati.)

Relazioni esterne della CE: il problema più grosso concerne chi e come negozia gli accordi internazionali. Sono relazioni tra ordinamenti (internazionale e della CE). I rapporti con GATT e WTO sono il paradigma di questo tipo di problematiche.

Molte norme del Trattato WTO e degli accordi ad esso collegati ricordano le norme del Trattato della Comunità Europea: ad esempio, troviamo principi come quello di non discriminazione, divieto di restrizioni quantitative. C'è un certo parallelismo tra questa organizzazione internazionale su scala quasi mondiale e quello che avviene in modo molto più effettivo, efficace, stringente, all'interno dell'ordinamento comunitario.


Il GATT è importante perchè tiene già conto del fatto che certe parti del mondo possono trovare utile unirsi tra loro, del fatto che in certe parti del mondo alcuni Stati possono provare a unirsi tra loro, eliminando i dazi reciproci e stabilendo il modo di applicare i dazi sulle merci che provengono dall'esterno, creando in ultima analisi zone di libero scambio oppure di unioni doganali vere e proprie. L'art.24 par 8 spiega cosa si intende nel diritto internazionale per zona di libero scambio (zona del mondo in cui più Stati si associano tra loro unendo i loro territori, cioè unendo dal punto di vista doganale i loro territori, ed eliminando i controlli doganali e i dazi tra di loro, ma poi ognuno continua a comportarsi nei confronti dei Paesi terzi come meglio crede, applicando i propri dazi fissi o variabili, restrizioni, controlli, in modo autonomo), cosa si intende invece per unione doganale (si ha quando gli Stati che aderiscono fanno un passo in più, cioè oltre a eliminare i dazi nella circolazione interna fra di loro, stabiliscono anche quella che viene tecnicamente definita una tariffa doganale comune, cioè regole comuni e identiche per applicare i dazi nei confronti dei Paesi terzi.)

L'UE è una unione doganale, perchè non solo sono venuti meno i dazi tra i Paesi comunitari, ma si è introdotta la cd tariffa doganale comune; vi è una sorta di elenco di prodotti basati su una classificazione merceologica standardizzata e valevole per tutti gli Stati della Comunità, mutuata da una serie di accordi internazionali, in particolare dal Codice Doganale Internazionale, accordo internazionale con cui si è stabilita una tabella merceologica, si sono create delle categorie in cui si sono volute suddividere tutte le merci che esistono nel mercato mondiale. Questo serve perchè, nel momento in cui si stabilisce a priori che sulla merce della categoria xy si applica il dazio z, occorre solo stabilire se il prodotto rientra in quella categoria, allora va applicato quel certo dazio.

Se si prende la tariffa doganale comune, si trova una lunga classificazione ordinata di merci, fatta per macro-categorie, categorie, sotto-categorie, sotto-sotto-categorie e per ognuna di queste ultime si trova scritto qual è il dazio che dev'essere applicato tutte le volte che quelle merci entrino sul territorio comunitario, da qualunque ingresso entrino (porti, valichi di frontiere, ecc...).

La Comunità Europea è una unione doganale perchè ha adottato la tariffa doganale comune.

Gli Stati membri non possono comportarsi autonomamente nei rapporti commerciali con i Paesi terzi, anche perchè la politica commerciale dell'Unione Europea è una di quelle politiche su cui gli Stati membri non hanno voluto conservare più nessun potere normativo nazionale, ogni potere normativo è di competenza ormai della Comunità.

Si usa dire che la Comunità è una unione doganale perfetta: è un modo convenzionale per dire che non è semplicemente una unione doganale come le altre.

In qualcuno degli accordi regionali di cui sopra troviamo anche l'adozione di una tariffa doganale comune, ma l'Europa non si è limitata ad adottare una tariffa doganale comune, bensì ha stabilito che tutte le regole (comprese i controlli, le restrizioni quantitative,...) che presiedono ai rapporti con l'estero, cioè con i Paesi extra-europei, debbano essere comuni. Ciò significa disciplinare l'intero commercio estero in modo esattamente identico.

La Comunità si è dotata inoltre di vere  e proprie istituzioni comuni, e non crea le regole esclusivamente mediante riunioni intergovernative, come accade in certe unioni doganali, nelle quali quando si tratta di stabilire delle nuove regole i Capi di Stato o di Governo devono riunirsi e fare un nuovo accordo. Questo avviene anche nella CE quando si vuole mettere mano alle regole fondamentali, ma le regole che quotidianamente servono per far funzionare il mercato le fanno le istituzioni comunitarie, che sono istituzioni comuni, non totalmente rappresentanti degli Stati membri, e comunque anche laddove lo sono (v. Consiglio) ci sono le regole di maggioranza, ci sono le procedure che prevedono l'intervento di due o più istituzioni e si permette la creazione di norme a volte anche contro la volontà di alcuni Stati che rimangono in minoranza nella votazione di un atto, se gli altri raggiungono la maggioranza sufficiente. Siamo quindi al di là di accordi puri e semplici, ma di fronte ad un ordinamento dotato di proprie fonti e di proprie regole giuridiche, applicate giudizialmente della Corte di Giustizia, che non è un giudice nazionale né comune, ma che vive di vita propria ed ha funzioni proprie all'interno di un ordinamento autonomo (garantisce l'uniforme interpretazione, con la collaborazione dei giudici nazionali).

Questo fa della realtà comunitaria qualcosa di molto più integrato di quanto non accada normalmente nelle unioni doganali.

I proventi daziali, cioè il denaro che gli importatori pagano alle autorità dello Stato membro nella cui frontiera avviene l'importazione quando si tratta di merci che provengono da Paesi terzi, non vanno allo Stato membro; se il gettito fiscale dei dazi andasse allo Stato in cui avviene l'importazione, si genererebbero dei meccanismi di interesse che farebbero funzionare male il sistema, perchè i Paesi cercherebbero di invogliare a importare soprattutto tramite lo loro frontiere, e questo vorrebbe dire non dare sfogo a un libero mercato.

Il modo migliore per far sì che sia il mercato a stabilire tramite quale Stato membro entri una determinata merce proveniente da un Pese terzo, è lasciare che questo sia dettato dalle normali leggi della domanda e dell'offerta. Questo richiede che ci sia un dazio unico, ma che gli Stati non siano invogliati a concedere benefici di nessun tipo: perciò, tutti i proventi vanno a finir direttamente al bilancio comunitario. E' anche logico che sia così, perchè se la politica commerciale con i Paesi terzi è di competenza esclusiva della Comunità, non si vede perchè i proventi di questa debbano andare agli Stati membri.


PRODOTTO IN LIBERA PRATICA

Il principio della libera circolazione delle merci opera non solo per i prodotti di origine comunitaria, ma anche per i prodotti provenienti dai Paesi terzi, una volta che è stato pagato il dazio.

La Corte di Giustizia è solita affermare che un prodotto di provenienza extraeuropea, nel momento in cui varca la frontiera di uno qualsiasi dei Paesi dell'Unione ed entra sul territorio comunitario regolarmente (cioè gli viene applicato il dazio, e questo viene pagato dall'importatore), si dice in libera pratica, ed è trattato dal diritto della CE in modo totalmente identico a quelli originari di un Paese della Comunità Europea.

Un prodotto fabbricato negli USA ed importato in Italia con regolare pagamento del dazio, nel momento in cui poi circola per il resto dell'Europa il trattamento giuridico e normativo che deve ricevere all'interno dei vari Stati membri è assolutamente identico a quello che riceverebbe se fosse stato fabbricato in Italia. Il prodotto di provenienza extra-europea, una volta che è entrato regolarmente (cioè in modo conforme al diritto comunitario) sul territorio della CE, deve poter liberamente circolare senza che possa essere fatta distinzione rispetto al prodotto di origine comunitaria.

ORIGINE DELLE MERCI

Una volta che il prodotto extra-europeo è in libera pratica, non lo si deve più discriminare in base all'origine; assolto il dazio è assolto ogni vincolo.

Proprio per questo motivo e per l'esistenza di una tariffa doganale comune, è fondamentale stabilire regole sull'origine delle merci: per ogni  merce che abbiamo davanti dobbiamo essere in grado di capire se è di origine comunitaria, oppure no. Come si fa a dire che un prodotto è in libera pratica? Lo è se era di provenienza extra-europea, è stato importato regolarmente ed è equiparato ai prodotti di origine europea. Oppure il prodotto può essere fatto in uno Stato membro, e se varca la frontiera tra ad es. Austria e Italia dove è stato fatto non deve fermarsi. Se invece in prodotto è fatto negli Usa, transita in Italia, non si ferma e vuole essere messo in commercio in Austria, entra giuridicamente in Europa nel mercato comunitario dall'Austria, per l'Italia è solo una merce in transito, cui non si applica nessuna tassazione; in Austria occorre sapere da dove proviene il prodotto.

L'origine delle merci è fondamentale nel momento in cui c'è un sistema che distingue tutte le merci in due categorie fondamentali: merci di provenienza comunitaria, che non possono essere daziate (uno Stato che applicasse un dazio violerebbe il Tr), e merci extra-europee, le quali come condizione per finire regolarmente sul mercato debbono essere daziate e possono finire sul mercato solo dopo il pagamento del dazio.

Il Codice Doganale Comunitario, reg. 2913/92, disciplina questo aspetto, che è particolarmente importante perchè sul mercato ci sono prodotti semplici (es. mela), ma anche produzioni complesse (es. automobile).





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