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MAGISTRATURA ORDINARIA DI TIPO CIVILE - MAGISTRATURA ORDINARIA DI TIPO PENALE

diritto



MAGISTRATURA ORDINARIA DI TIPO CIVILE

La magistratura ordinaria di tipo civile regola le controversie tra cittadini. La procedura inizia su sollecitazione della parte che ritiene di aver subito un torto (attore) e colui che è chiamato in causa è detto convenuto.

Primo grado -> Giudice di Pace: può essere un avvocato, un notaio, un professore di diritto, un qualsiasi impiegato nella giustizia, deve avere tra i 30 e i 70 anni di età; la carica dura 4 anni; ha competenza per le cause fino a 2.500 euro, tranne che per gli incidenti stradali in cui arriva fino a 15.000 euro, ed ha competenza inoltre per cause relative ai rapporti di vicinato, distanze di confini, ecc.

Secondo grado -> Tribunale monocratico: è detto monocratico perché composto da un solo giudice; è l'appello del giudice di pace ma può essere anche primo grado.

GIUDICE DI PACE -> TRIBUNALE MONOCRATICO -> CASSAZIONE


Primo Grado -> Tribunale collegiale: collegiale perché formato da tre giudici; compete in cause di valore maggiore del giudice di pace.

Secondo Grado -> Appello: il secondo grado del tribunale monocratico e di quello collegiale; ha sede nei capoluoghi di regione.



Terzo grado -> Cassazione

TRIBUNALE COLLEGIALE(O MONOCRATICO) -> APPELLO -> CASSAZIONE


CASSAZIONE: E' l'ultimo grado di giudizio sia in ambito civile che in ambito penale. Esamina il processo fatto in appello e verifica se all'interno della sentenza vi è un vizio di legittimità o se la procedura è stata seguita correttamente. Nel caso in cui trovasse un vizio di legittimità, rinvia la sentenza in secondo grado ma in un'altra sede, se invece la procedura è stata seguita correttamente conferma la sentenza e passa in giudicato. Non può riformulare le sentenze e nel caso in cui scadano i termini previsti per ricorrere in appello la sentenza passa in giudicato.

Cassazione a sezioni riunite: quando un caso è particolarmente complesso, il procuratore generale di Cassazione può decidere di non inviarlo solo alla sezione competente ma a tutte.


MAGISTRATURA ORDINARIA DI TIPO PENALE

Si muove su sollecitazione del PM o sotto accusa perché in questo caso è lo Stato che riceve il reato. Infatti è lo Stato a denunciare direttamente. I gradi sono gli stessi.

Primo grado -> Giudice di Pace: ha competenza secondo la gravità del reato (es. rissa allo stadio, guida in stato di ebbrezza) e non può dare pene detentive ma solo pecuniarie o servizi sociali.

Secondo grado -> Tribunale monocratico: si occupa solo di reati che prevedono fino a 10 anni di reclusione.

GIUDICE DI PACE -> TRIB. MONOCRATICO -> CASSAZIONE


Primo grado -> Tribunale collegiale: si occupa dei reati che prevedono dai 10 fino ai 24 anni di reclusione.

TRIB. COLLEGIALE -> APPELLO -> CASSAZIONE


Solo per la magistratura penale abbiamo:

Primo grado -> Corte d'Assise: si occupa di reati dai 24 anni fino all'ergastolo; è formata da due giudici togati ed una giuria popolare. Questa giuria popolare ha dei requisiti: tra i 30 e i 65 anni, di ambo i sessi, con la licenza media, non competenti in materie giuridiche. Vengono estratti a sorte da un elenco comunale aggiornato e devono obbligatoriamente presentarsi in aula in quanto è un loro diritto-dovere a meno che non hanno una giustificazione che ne attesti l'impossibilità a presenziare, altrimenti vengono prelevati a casa. Dopo aver ascoltato le parti, la giuria popolare si riunisce in camera di consiglio dove elegge un presidente il cui voto vale doppio. Dovranno votare infatti solo sull'innocenza o sulla colpevolezza dell'imputato mentre sarà il giudice a decidere la pena dopo che il presidente avrà comunicato la loro decisione.

Secondo grado -> Corte d'Assise d'appello: l'unica differenza è che i giudici popolari devono possedere la licenza superiore.

CORTE D'ASSISE -> CORTE D'ASSISE D'APPELLO -> CASSAZIONE


PROCESSI

CIVILE

La procedura inizia su sollecitazione della parte che ritiene di aver subito un torto detta attore, mentre colui che è chiamato in causa viene detto convenuto. L'attore si rivolge al suo giudice naturale.

GIUDICE NATURALE: ognuno è soggetto al suo giudice naturale in quanto normalmente il processo si svolge nel tribunale naturale del convenuto, salvo diversi accordi tra le parti; il cittadino sa precedentemente da quale giudice sarà giudicato per evitare che si trovi ad essere giudicato dal tribunale apposito per lui. Se si portano le prove che quei giudici hanno motivi di rancore verso di noi, possiamo ricusare (rifiutare) il giudice oppure la stessa cosa può farla l'altra parte se pensa che può favorirci.

Il giudice agisce in diversi modi, il più usato è la forma dibattimentale, cioè ascolta entrambe le parti. Da qui il nome PROCESSO DI COGNIZIONE, cioè di conoscenza.

Può essere di tre tipi:

  • Di accertamento: deve accertare una situazione di fatto, chi perde la causa è il soccombente e deve pagare le spese.
  • Di condanna in questo caso l'attore richiede l'adempimento di un'obbligazione, cioè che costringa il convenuto a uno dei verbi: dare, fare, non fare. Cioè un'obbligazione pecuniaria (dare), obbligare la parte a rispettare un contratto (fare, ad es. una casa non costruita) e obbligo di non fare ad es. concorrenza sleale dopo aver venduto un negozio, infatti ci si impegna per cinque anni a non aprirne uno simile nelle vicinanze di quello venduto.
  • Costitutivo: riguarda un rapporto già esistente o che deve nascere tra le parti, cioè ha il compito di costituire o modificare o estinguere un rapporto giuridico. In ogni contratto infatti c'è la clausola "Rebus sic stantibus" cioè tutte le clausole rimangono tali se i presupposti restano gli stessi.

In tutti e tre i casi la parte vincente può chiedere, se ci sono, il risarcimento dei danni, sia emergenti (l'anticipo, i soldi persi) sia lucrocessanti (quelli che avrebbe guadagnato). Può essere richiesta dalla parte vincente anche una procedura cautelare se ha paura di non essere pagato e consiste nel sequestro di un bene come garanzia. Se infatti il debitore non dovesse pagare, avviene il processo di esecuzione forzata, cioè si vende all'asta il bene e il ricavato estingue il debito. Se invece il creditore vuole il bene, può chiederlo al giudice che gli farà pagare il valore di mercato. Oppure ancora, la parte vincente può scegliere di trasformare la pena da pecuniaria a detentiva ma non conviene.


PENALE

Per quanto riguarda il penale, l'attore è sempre il PM. Si basa sul metodo accusatorio. Ci sono due parti: la difesa (obbligatoria, in quanto nessuno può difendersi da solo a meno che non provi di averne le capacità) e la pubblica accusa, che sono sullo stesso piano. Prima di tutto si deve informare la persona dell'accusa a lei rivolta e se il sospetto è basato su qualcosa di concreto si utilizza l'avviso di garanzia, molto più grave. Il Pubblico Ministero svolge le indagini entro sei mesi ma il tempo può arrivare fino ad un massimo di due anni. Nel corso delle indagini il Giudice per le indagini preliminari segue il lavoro del PM e alla fine riceve tutti i fascicoli con la conclusione di proscioglimento o di richiesta di giudizio. Il GIP valuta e il suo giudizio prevale sul PM. Se decide di rinviare a giudizio, invia la pratica al Giudice per l'udienza preliminare che si riunisce in camera di consiglio con il PM e le parti per discutere sull'opportunità o meno di continuare ed è un dibattito chiuso al pubblico. Il GUP può decidere anche la carcerazione preventiva, anche il PM la può chiedere ma deve essere autorizzato dal GIP o dal GUP. Se si decide di continuare, il GUP invia la pratica al giudice di merito.

Nella sede del GUP l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato se sono stati trovati elementi chiave per la sua colpevolezza nella fase precedente, per mostrare buona volontà, porta altre prove della sua colpevolezza e il giudice gli risparmia un terzo della pena prevista e anni di processi. Infatti il giudizio abbreviato rende più agile il sistema sia per valutare la situazione dell'accusato, sia per snellire i tribunale troppo affollati. Oppure si può chiedere il patteggiamento ma solo per reati minori, cioè quando pur diminuendo la pena sempre di 2/3 non si superano i due anni quindi per i reati del tribunale monocratico, ma in questo caso entrambe le parti devono essere d'accordo. Esiste poi il giudizio per direttissima se si coglie l'imputato in flagranza di reato oppure se ha confessato oppure se ci sono prove evidenti (es. telecamere), è deciso subito dal PM e dal GIP.

Tutti i processi si concludono con la SENTENZA che deve sempre essere motivata per la legge sulla trasparenza.




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