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Costituzione S.p.A
Le Societā per Azioni ( S.p.A. ) sono soggetti dotati di capacitā di agire autonoma e per le obbligazioni vengono assunte n 939g62j ei confronti dei terzi rispondono solo con il patrimonio sociale.
S.p.A. c - Autonomia patrimoniale perfetta
c - Personalitā giuridica
Il capitale minimo č di 200.000.000 lire pari a 100.000 euro, secondo l’articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 24/06/98.
Nella societā sono presenti i Risparmiatori, proprietari delle azioni, i quali investono al fine di realizzare un dividendo. Mentre gli Imprenditori, proprietari di obbligazioni, investono nell’azienda per accrescere le sue dimensioni.
Gli organi della S.p.A. sono :
n L’assemblea degli azionisti, organo sovrano che ha le funzioni volitive, e sono ordinarie e straordinarie.
n Gli amministratori, i quali rappresentano la societā e sono un organo esecutivo.
n Il collegio sindacale č un’organo di controllo che ha compiti di vigilanza sulla regolaritā delle operazioni svolte dagli amministratori.
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