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REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Art. 46 - Redditi di lavoro
dipendente
1.
Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per
oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e
sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è
considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Art. 47 - Redditi assimilati
a quelli di lavoro dipendente
1.
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20
per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione
dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
b) le indennità e i compensi per 848g64i cepiti a carico di terzi dai prestatori di
lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al
datore di lavoro e di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il
beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del
soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con
o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché
quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per
oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a
favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei
compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e
34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di
congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n.
343;
e) i compensi per l'attività libero professionale intramuraria del personale
dipendente del Servizio sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo
102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del
personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie,
ai giudici di pace e agli esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione
di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e
all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del
Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque
denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli
articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816
nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della
Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo
oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale. Le rendite aventi
funzione previdenziale sono quelle derivanti da contratti di assicurazione
sulla vita stipulati con imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato, o
quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi, che non
consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio
dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non
concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed
esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in
conformità a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai redditi di
lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto
siano inderogabilmente indicati i principi della mutualità stabiliti dalla
legge e che tali principi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1
l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le detrazioni
previste dall'articolo 13.
Art. 48 - Determinazione del
reddito di lavoro dipendente
1.
Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in
genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma
di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano
percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere,
corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per
l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue
fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1°
gennaio 2003 il suddetto importo è determinato dalla differenza tra lire
6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla
lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10, ai Fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla
generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a
lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti
esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti
vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a
fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in
mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le
indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre
strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
Art. 48-bis - Determinazione
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
1.
Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di
seguito specificato:
[a) soppressa]
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria,
esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del
direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del
comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le
somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che
esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a
titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi
criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei
soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma
1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non
deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già
assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte è determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle
trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva
per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri
elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1
dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le
predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella
misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.
d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1,
dell'articolo 47, erogate in forma periodica non si applicano le disposizioni
del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto della parte
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla
lettera g-quinquies) del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47,
percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'età prevista dalla vigente
legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito
complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione
prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per
la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni;
d-ter) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma
1, dell'articolo 47, erogate in forma capitale a seguito di riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, diverso da quello esercitato a
seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o
per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, non si applicano le
disposizioni del richiamato articolo 48. Le stesse si assumono al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta, se determinabili.
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