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Il Parlamento
La seconda parte
della Costituzione tratta l'ordinamento
della Repubblica, chiamato anche forma
di governo.
Questi organi, anche se collegati, sono indipendenti l'un dall'altro e ad ognuno è affidato solo una parte del potere dello Stato.
Secondo il principio di divisione dei poteri, però, uno dei compiti più importanti di ciascun organo è quello di limitare ed equilibrare il potere di tutti gli altri nonostante questi limitano ed equilibrano il suo.
È un po' come una catena che tiene chiuso un cancello, se manca un anello la catena non serve a nulla e il cancello rimane aperto; è così anche per lo stato: se manca un organo non si riesce ad andare avanti neppure alla più piccola difficoltà che si incontra.
Lo studio degli organi dello Stato ha inizio con il Parlamento, l'organo al quale i cittadini affidano, tramite le elezioni, il compito di rappresentarli, esercitando quindi la cosiddetta sovranità del popolo.
Nel nostro Stato, essendo una repubblica parlamentare, il Parlamento è il perno dell'intero sistema costituzionale italiano.
Esso è costituito
da due assemblee distinte,
Camera e Senato hanno esattamente gli stessi poteri, le stesse garanzie e le stesse responsabilità, si parla infatti di bicameralismo paritario; esercitando ciascuna Camera il proprio potere in modo libero e singolo, può accadere che Camera e Senato prendano decisioni diverse riguardanti, però, la stessa questione.
In questo caso
nessuna decisione si trasforma in atto
valido ed efficace del Parlamento fino a quando le due Camere non adottano
la stessa decisione. Ciò significa che una legge viene approvata solo quando
Camera e Senato hanno approvato lo stesso, identico testo; se
I 7 senatori a vita attualmente in carica sono:
Le elezioni per il
rinnovo del Parlamento (elezioni
politiche) si svolgono di norma ogni cinque anni, tranne che per casi
particolari in cui
Possono essere
candidati per
Ciascun membro del
Parlamento ricopre un importante ruolo istituzionale perché rappresenta non
soltanto coloro che lo hanno votato, ma
Per garantire la libertà di decisione a ogni
parlamentare e per sottrarli ad eventuali persecuzioni, pressioni o truffe,
La parola DEMOCRAZIA significa letteralmente "governo del popolo". Essa può essere realizzata in due forme:
La democrazia diretta non è sempre realizzabile per ragioni pratiche, in quanto non è possibile riunire tutto il popolo, nel caso del nostro paese, italiano per decidere se approvare o meno una legge. A volte questo è possibile ma solo con un'organizzazione accurata come il referendum o l'iniziativa legislativa popolare. Il primo (referendum abrogativo) è molto importante perché i cittadini sono chiamati a votare per decidere se abrogare o meno una o 515i87f più norme di legge; la seconda (usata raramente) è riconosciuta ad un gruppo di almeno 50.000 elettori i quali decidono di proporre al Parlamento un disegno di legge, elaborato in articoli, su qualsiasi tema.
È anche compito della Costituzione stabilire come si può arrivare ad un referendum.
Oltre al referendum abrogativo, ne esistono altri tipi come ad esempio quello sulle leggi regionali, quello di revisione costituzionale e altri.
La democrazia rappresentativa, invece, è quella più diffusa nei paesi più evoluti perché si basa su meccanismi di scelta dei rappresentanti tramite libere elezioni.
A proposito di elezioni, si deve tener conto dei cosiddetti sistemi elettorali, ovvero l'insieme di regole che consentono ai cittadini di scegliere i propri rappresentanti, trasformando i voti espressi dal popolo stesso in seggi, cioè in posti in Parlamento.
Esistono diversi sistemi elettorali che si possono unificare in 2 gruppi utilizzati in vari Paesi del mondo:
Sistemi maggioritari
Sistemi proporzionali
I sistemi maggioritari si basano su un meccanismo abbastanza semplice: tutto avviene in un collegio elettorale detto uninominale perché può essere eletto un solo rappresentante e si può presentare un solo candidato per ogni partito.
Esistono diversi sistemi maggioritari:
Anche i sistemi elettorali proporzionali sono molti:
Si parla si sistema proporzionale puro se i seggi sono assegnati esattamente in proporzione ai voti ottenuti da ciascun partito: chi ha il 10% dei voti otterrà il 10% dei seggi.
Si parla di sistema proporzionale con sbarramento se sono esclusi dalla ripartizione dei seggi i partiti che non ottengono una percentuale minima di voti: ad esempio è escluso chi ha ottenuto meno del 4% dei voti.
Si parla di sistema proporzionale con premio di maggioranza se al partito o alla coalizione di partiti che ottengono la maggioranza dei voti è assegnato un numero di seggi (premio di maggioranza) in più oltre a quello che sarebbe loro spettato col proporzionale puro; ad esempio al partito che ottiene il 45% dei voti è assegnato il 51% dei seggi.
In Italia, il nuovo sistema elettorale sia per
Ciascun elettore possiede due schede: con la prima potrà eleggere un singolo candidato che risulterà eletto solo se nel collegio ha ottenuto la maggior parte dei voti; con la seconda scheda, invece, l'elettore potrà scegliere una lista di candidati senza, però, poter esprimere preferenze per un singolo candidato all'interno della lista.
Le attività fondamentali, dette anche funzioni, esercitate dal parlamento sono:
La legge stabilisce quali cittadini non sono eleggibili per particolari ragioni, come per esempio per aver subito gravi condanne penali, dice che non si può essere deputato e senatore contemporaneamente.
Camera e Senato
sono organizzate nel modo seguente: ciascuna Camera è retta da un Presidente assistito da alcuni
vicepresidenti e dall'Ufficio di
presidenza. I compiti del Presidente sono quelli di convocare
In ogni Camera, inoltre, sono costituite alcune Commissioni permanenti, formante, in numero diverso alla Camera e al Senato, da un gruppo ridotto di parlamentari in rappresentanza di tutti i gruppi politici, le quali svolgono la loro attività per tutta la legislatura.
Ogni Commissione si occupa di un determinato settore; tra le più importanti si ricordano le Commissioni affari costituzionali, bilancio, affari esteri, finanze, ecc. Il loro compito è quello di svolgere un lavoro di preparazione del dibattito generale sulle proposte di legge; solo in casi particolari possono approvare direttamente delle leggi (commissioni in sede legislativa).
Oltre alle Commissioni permanenti, ogni Camera può decidere di formare delle Commissioni particolari per compiti specifici, come ad esempio delle indagini su materie di particolare importanza per il paese; queste sono dette Commissioni di inchiesta o di indagine, come quella sulla mafia, sulle stragi terroristiche, sulla povertà, ecc.
Altre volte si
possono organizzare delle Commissioni bicamerali
a cui prendono parte sia deputati sia senatori, come per esempio
All'interno di ogni Camera, i parlamentari che si riconoscono in una stessa formazione politica possono associarsi in gruppi parlamentari che sono la proiezione in Parlamento dei partiti politici. L'attività di ciascuna Camera è disciplinata dal proprio regolamento che deve essere approvato dalla Camera stessa con la maggioranza assoluta, ovvero dal 50% più uno rispettivamente di deputati e senatori.
Le deliberazioni di ciascuna Camera (e del Parlamento) sono valide solo se al momento della votazione era presente la maggioranza dei componenti (almeno il 50% più uno dei deputati e senatori: numero legale) e se sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
Le due Camere insieme svolgono la funzione legislativa percui una legge è approvata solo se entrambe le Camere approvano lo stesso testo; l'approvazione di una legge avviene secondo un procedimento stabilito nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari. Il primo atto è l'iniziativa legislativa (che spetta solo ai soggetti indicati nella Costituzione, al Governo, ai parlamentari, al popolo), cioè la presentazione a una Camera di un disegno di legge elaborato in articoli. Ogni disegno di legge deve prima essere esaminato dalle Commissioni competenti per materia e poi da entrambe le Camere, le quali lo approvano articolo per articolo e con una votazione finale sull'intera legge. Un procedimento particolare è previsto per le leggi costituzionali.
La funzione legislativa spetta si al Parlamento, ma in casi particolari e previsti dalla legge, può essere da questo delegata al Governo; inoltre il Governo può intervenire in casi di straordinaria importanza con i cosiddetti decreti di legge, particolari atti aventi forza di legge.
Un'altra legge molto importante è la legge di bilancio che contiene le spese e le entrate pubbliche per l'anno successivo e che viene approvata annualmente insieme alla famosa legge finanziaria e ad altri provvedimenti legislativi che contengono le misure di finanza pubblica ritenute necessarie.
Per quanto riguarda
questa materia,
Dopo l'approvazione da parte delle due Camere del Parlamento, la legge viene promulgata al Presidente della Repubblica, il quale con un determinato atto dichiara che la legge è stata approvata secondo le norme della Costituzione e ordina a tutti i cittadini di rispettarla. La legge entra in vigore, di norma, dopo quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, una pubblicazione giornaliera curata dal Ministero della Giustizia e contenente tutti gli atti di interesse generale.
Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica, chiamato anche Capo dello Stato è la massima autorità dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Egli non ha potere legislativo e non è responsabile della politica del Paese, compito che spetta invece al Governo. La nostra Costituzione pone, infatti, il Presidente della Repubblica al di fuori dei tre poteri ma gli attribuisce la funzione assai importante di coordinatore delle loro attività, affidandogli poteri di intervento presso tutti i più importanti corpi dello Stato. Egli, infatti, nomina il Capo del Governo (Presidente del Consiglio) e, su sua indicazione, i Ministri; emana i regolamenti approvati dal governo (D.P.R.: Decreti del Presidente della Repubblica; autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; controfirma tutti gli atti più importanti del Governo; stabilisce le elezioni per il rinnovo del Parlamento; può sciogliere una o entrambe le camere tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco); promulga le leggi e i decreti o decide di rinviarli al Parlamento chiedendo una nuova deliberazione e spiegando le motivazioni del rinvio della legge in un messaggio motivato al Parlamento (detto messaggio di rinvio della legge) che deve rispettare le indicazioni del Presidente e decidere se deliberare nuovamente la legge: se ciò avviene il Capo dello Stato è obbligato a promulgarla; decide di mandare messaggi motivati alle camere, i cosiddetti messaggi liberi; possiede il potere di esternazione o di messaggio informale con il quale manifesta liberamente le proprie valutazioni su vari temi politici, rivolgendosi al popolo tramite giornali, televisione, radio; presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), può concedere la grazia o mutare le pene ai condannati (provvedimenti individuali, concessi, cioè a singole persone oppure provvedimenti collettivi, come ad esempio l'amnistia che cancella il reato e l'indulto che elimina o abbrevia la pena ma il reato rimane); ha il comando supremo delle Forze Armate (art. 87). In tal modo, il Presidente della Repubblica garantisce che i vari poteri dello Stato non agiscano l'uno in contraddizione con l'altro, ma unitariamente nello spirito della Costituzione. Il compito più importante del Capo dello Stato è, infatti, quello di controllare e garantire la correttezza costituzionale di molti atti politici del Governo e del Parlamento, richiamando, se necessario, tali organi al rispetto delle norme costituzionali.
Il Presidente della
Repubblica viene eletto con la maggioranza
qualificata dal Parlamento (almeno i due terzi dei voti dell'assemblea che
lo elegge) che per questa occasione si riunisce in seduta comune; se dopo tre votazioni nessun candidato ha ancora raggiunto
la maggioranza qualificata, l'elezione avviene a maggioranza assoluta (la metà più uno). All'elezione partecipano,
oltre ai membri della Camera dei deputati e del Senato, un certo numero di delegati regionali (tre per ogni
consiglio regionale tranne che per
Il Capo dello Stato
non può assumere nessun'altra carica pubblica in modo da garantire la sua obbiettività di giudizio e di operato.
Egli dura in carica sette anni ed è rieleggibile.
Il Governo e
Il potere esecutivo viene esercitato dal Governo. Esso è un organo molto complesso, perché costituito da più organi che, pur collaborando fra loro, hanno anche funzioni autonome. Questi organi sono il Presidente del Consiglio, i singoli ministri ed il Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio è il Capo del Governo, ne dirige la politica e coordina l'attività dei ministri. Egli è personalmente responsabile dell'operato complessivo del Governo, anche se le decisioni più importanti vengono prese collegialmente dal Consiglio dei ministri; le sue dimissioni comportano la decadenza dalla carica anche di tutti i suoi ministri, cioè provocano una crisi di Governo.
Il Governo è obbligato a dimettersi se il Parlamento esprime con un voto la sfiducia nei suoi confronti; ciò non significa che si apre una crisi ogni qual volta il Parlamento respinge una proposta del Governo, ma soltanto quando viene approvata un'apposita mozione di sfiducia.
I singoli ministri si occupano ciascuno di uno dei grandi settori (Ministeri) in cui è suddivisa l'attività dello Stato: Interni, Esteri, Istruzione, Difesa, Finanze, ecc. Essi sono responsabili collegialmente delle decisioni prese dal Consiglio dei ministri, e personalmente dei provvedimenti adottati nell'ambito del proprio Ministero. Questa responsabilità è di natura politica (nei confronti del Parlamento che ha concesso la loro fiducia) e giuridica (civile, penale ed amministrativa). Le dimissioni di un ministro non provocano crisi di Governo. Il numero e la denominazione dei Ministeri non sono fissati dalla Costituzione, ma possono cambiare a seconda delle esigenze. Presso ciascun Ministero sono nominati i sottosegretari di Stato i quali, pur non facendo parte del Governo, hanno il compito di collaborare con i singoli ministri dai quali possono ricevere degli incarichi chiamati deleghe.
A volte, per particolari situazioni e materie, si possono nominare dei ministri che sono detti ministri senza portafoglio, in quanto non hanno un apparato amministrativo autonomo (sedi, uffici e impiegati stabili).
Nel Governo è anche possibile nominare un vicepresidente del Consiglio, ma solo per ragioni di equilibrio tra forze politiche.
Il compito principale del Governo è quello di dare esecuzione alle leggi del Parlamento. A questo scopo i singoli ministri si avvalgono delle strutture amministrative già appositamente predisposte, come ad esempio i Ministeri e tutti gli altri uffici decentrati su tutto il territorio dello Stato.
Questo organo ha anche la possibilità di presentare al Governo dei propri disegni di legge, assumendo così anche il potere di iniziativa legislativa, e può inoltre adottare atti aventi forza di legge (decreti legge) e regolamenti governativi solo, però, nei casi previsti dalla Costituzione.
È anche compito del Governo quello di predisporre ogni anno il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite dello Stato che deve essere approvato con un'apposita legge dal Parlamento.
Durante il periodo in cui il Governo rimane in carica è tenuto a svolgere tutte le attività necessari per attuare il programma politico presentato alle Camere nel momento in cui il Palamento ha votato al fiducia del Governo. Di particolare importanza sono gli atti diretti ad attuare la politica economica e finanziaria dello Stato, nonché la politica estera.
Ogni Ministero ha alle sue dipendenze una serie di uffici e di funzionari che prendono complessivamente il nome di Pubblica Amministrazione (amministrazione centrale che ha sede a Roma) e costituiscono la cosiddetta burocrazia.
L'organizzazione di quest'amministrazione è regolata dalla Costituzione mediante apposite regole che affermano che tale organizzazione deve essere disposta dalla legge (riserva di legge) e deve assicurare due obbiettivi fondamentali:
L'assunzione dei lavoratori nella Pubblica Amministrazione avviene normalmente in base a concorsi pubblici. Funzionari ed impiegati sono responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 28).
Oltre all'amministrazione centrale esistono anche organi e uffici periferici dello Stato; fanno parte di questi i commissari di Governo che sono nominati in ogni Regione, rappresentano lo Stato e hanno il compito di controllare le leggi approvate dalle Regioni; e i prefetti, presenti in ogni Provincia, i quali vigilano sull'ordine pubblico avendo a disposizione le forze dell'ordine e coordinano le attività amministrative dello Stato nella Provincia.
Ci sono, inoltre, forme organizzative pubbliche: le aziende autonome e gli enti pubblici. Le prime, di cui fa parte l'Amministrazione dei monopoli di Stato, sono vere e proprie aziende, anche se fanno capo ai ministri competenti per settore, ma non sono del tutto uguali alle aziende private perché non hanno lo scopo di trarre profitto ma la gestione di particolari servizi: poste, monopoli, ecc.; I secondi, invece, pur essendo sottoposti a controlli dei ministeri sono del tutto separati e distinti dall'amministrazione, infatti possono avere un proprio patrimonio e possono gestire autonomamente le proprie risorse. Avevano particolare importanza gli enti pubblici economici tra i quali l'Enel, l'Eni, le Ferrovie dello Stato e altri, i quali, con la legge sulle privatizzazioni sono diventati società per azioni (s.p.a.). Oggi, l'unico ente pubblico è l'Ente Poste che prima era un'azienda autonoma.
Nel Titolo III della Costituzione, alla Sezione II ci sono alcune norme dedicate agli organi ausiliari di Governo e Parlamento. Questi organi sono:
Il Cnel (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro): è un organo di consulenza delle Camere e del Governo nelle materie economiche, infatti gli è riconosciuta anche una iniziativa legislativa per le leggi in materia economica e sociale; è composto da rappresentanti delle categorie produttive (lavoratori, datori di lavoro, categorie professionali, ecc.).
Il Consiglio di Stato: è un organo giurisdizionale e, più precisamente, un giudice amministrativo, insieme ai Tar (Tribunali amministrativi regionali); è anche un organo di consulenza generale del Governo in materie giuridiche ed amministrative.
I giudice svolgono la loro attività giurisdizionale decidendo, nelle cause che gli vengono affidare, quale parte ha ragione e quale ha torto, ovvero se l'imputato è colpevole o non colpevole. Le loro decisioni sono contenute nelle sentenze, le quali, oltre a formare la giurisprudenza (parola che deriva dal latino e vuol dire: affermazione del diritto), sono molto importanti perché in esse sono contenuti i principi in base ai quali i giudici di ogni livello tendono a risolvere una determinata controversia.
Esistono, infine, le Commissioni tributarie, le quali decidono in materia di imposte e tasse.
I giudici devono
essere imparziali nelle loro
decisioni e perciò è fondamentale tutelare la loro autonomia e indipendenza
dal potere politico e da quello economico. A questo scopo
Tra i magistrati non esiste una gerarchia, ma soltanto differenza di competenze: si distinguono tra di loro per le funzioni che ciascuno svolge.
Ne sono membri (del
Csm) di diritto il Presidente della
Repubblica, il Primo Presidente
della Corte di cassazione e il procuratore
generale presso
Un grave problema è quello dell'inefficienza degli uffici giudiziari, infatti ci si ritrova sempre in processi di lunga durata che non fanno altro che intaccare la fiducia della gente nella giustizia e nei giudici.
Il Titolo IV della Costituzione si chiude con una sezione dedicata alle norme sulla giustizia:
Autonomie e poteri locali: le Regioni, le Province, i Comuni
Le diverse forme e condizioni sono stabilite dalle costituzioni regionali chiamate statuti delle Regioni. Questi sono approvati e modificati dai Consigli regionali con un procedimento simile a quello per la revisione costituzionale: occorre, infatti, una legge approvata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio, con due deliberazioni successive a distanza di almeno due mesi. Lo statuto può essere sottoposto a referendum regionale di approvazione dopo almeno tre mesi dalla pubblicazione.
Le cinque Regioni a statuto speciale hanno una competenza legislativa molto ampia, le altre, invece, hanno una competenza legislativa limitata alle materie elencate nell'art.117 della Costituzione: polizia locale e urbana, le fiere e i mercati, i musei e le biblioteche locali, il turismo, la caccia e la pesca, ecc. Oltre a queste materie il Parlamento può delegarne altre realizzando così il federalismo.
Il modello organizzativo delle Regioni è molto simile a quello dello Stato
centrale, infatti è previsto un organo
rappresentativo (equivalente al Parlamento) eletto a suffragio universale e
diretto dai cittadini,al quale è attribuito il potere legislativo regionale: il
Consiglio regionale; un organo esecutivo regionale (equivalente
al Governo):
L'organo che rappresenta
Il finanziamento delle Regioni avviene sia per mezzo della riscossione dei propri tributi, sia mediante contributi statali; le Regioni meno sviluppate ricevono dei contributi speciali per favorirne la crescita economica.
Le Regioni svolgono liberamente le loro attività, con piena autonomia politica, legislativa ed amministrativa, ma sono lo stesso previsti alcuni controlli da parte dello Stato il quale nomina, in ogni Regione, un commissario del Governo che deve garantire il rispetto della Costituzione. Ad egli sono attribuiti vasti poteri di controllo: deve essergli comunicata ogni legge approvata dal Consiglio regionale prima che sia promulgata.
Tutti gli atti amministrativi di una Regione devono essere sottoposti ad una Commissione di controllo che è istituita in ogni capoluogo regionale e che ha il compito di valutare la validità di tali atti e può annullarli se contrari alla Costituzione, presenta quindi vizi di illegittimità oppure vizi di merito.
Nelle Regioni è
stato creato, inoltre, un altro organo per consentire un migliore coordinamento
delle attività statali con quelle regionali e delle autonomie locali:
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, mediante approvazione di una mozione che deve essere presentata da almeno un quinto dei consiglieri e deve essere approvata a maggioranza assoluta. L'approvazione di tale mozione al Presidente della Giunta comporta, in ogni caso, le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
Il territorio delle Regioni è diviso, a sua volta, in Province e Comuni, organizzati in modo molto simile alle regioni: sono previsti, infetti, organi elettivi (i Consigli provinciali e comunali) con competenze deliberative, organi esecutivi (le Giunte provinciali e comunali) composte da assessori e presiedute rispettivamente dal Presidente della Provincia e dal Sindaco.
Province e Comuni hanno soltanto competenze amministrative proprie o delegate dallo Stato e dalle Regioni. I loro atti sono sottoposti a controlli da parte del Comitato regionale di controllo, detto anche Coreco.
Tra le materie di competenze dei comuni ci sono: il commercio, l'urbanistica, le scuole, i servizi comunali dell'acqua potabile e altri.
Ha iniziato la sua
attività nel 1953 e in tutti questi anni ha svolto un compito fondamentale,
controllando in modo sistematico la
legislazione e annullando le norme di
legge contrarie alla Costituzione.
Essa è composta da quindici giudici dei quali cinque vengono nominati dal Presidente della Repubblica, altri cinque dal Parlamento che si riunisce in seduta comune e gli ultimi cinque dalla Magistratura.
Le competenze della Corte costituzionale sono previste dalla stessa Costituzione e dalla legge costituzionale del 1953. Esse sono le seguenti:
La nostra è una Costituzione rigida perché né il Parlamento, né altri organi dello Stato possono liberamente modificarla, come avveniva al tempo dello Statuto Albertino.
Esistono delle
parti che non sono assolutamente
modificabili (ad esempio l'art.139); proprio per questo
Le revisioni e le aggiunte devono essere fatte seguendo un particolare procedimento che porta all'approvazione delle leggi costituzionali, le quali devono essere approvate una prima volta dalle due Camere come qualsiasi altra legge e dopo un periodo non minore di tre mesi, sia Camera che Senato devono approvarle una seconda volta con la maggioranza assoluta; la legge può anche essere sottoposta a un referendum popolare per decidere se essa deve essere promulgata o meno.
In questo modo l'approvazione di una legge costituzionale è molto difficile e si parla, infatti, di processo aggravato cioè, più complesso.
Il testo della
Costituzione termina con XVIII disposizioni finali e transitorie, nelle quali
sono previsti, tra l'altro, i tempi entro i quali avrebbero dovuto avere
attuazione determinate norme costituzionali. In alcuni casi tali termini non
sono stati rispettati e
Molte di queste disposizioni hanno ormai perso la loro validità, ma alcune di esse sono ancora oggi molto importanti.
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