![]() | ![]() |
|
|
RIPASSO
DIRITTO: insieme di norme giuridiche vigenti in uno Stato
NORMA GIURIDICA: comando, precetto che impone o vieta determinati comportamenti e al cui interno è contenuta la sanzione applicata quando il soggetto la viola (comando + sanzione)
è: - POSITIVA = posta dallo Stato
- OBBLIGATORIA = per tutti coloro che vivono in uno Stato
- COATTIVA = non lascia libero arbitrio al soggetto
- ASTRATTA = si riferisce a casi ipotetici, non specifici, non concreti, ma possibili
(FATTISPECIE = situazioni ipotetiche)
- GENERALE = si riferisce a tutti i soggetti di uno Stato
ATTO ILLECITO: il violare la norma
SANZIONE: punizione che può assumere forme diverse in base alla norma violata; uso d 212f52c ella forza in uno Stato democratico;
può essere: - CIVILE = riparatoria o che risarcisce
- PENALE = che si riferisce ai reati, ha funzione punitiva e repressiva ed è a tutela di tutta la comunità
- AMMINISTRATIVA
PENA
CONTRAVVENZIONE RESTRIZIONE DELLA LIBERTA'
(somma da pagare in denaro)
AMMENDA MULTA ARRESTO RECLUSIONE
(fino a 3 anni) (dai 3 anni in su)
NORME
GIURIDICHE SOCIALI
(si rispettano in modo naturale, spontaneo, (non obbligatorie, prive di sanzioni, sta al perché molte derivano dalle norme sociali) soggetto e ai propri principi rispettarle, sono il risultato spontaneo della convivenza - es: norme religiose, la buona educazione, la morale)
DIRITTO
POSITIVO NATURALE
spesso coincidono
DIRITTO
OGGETTIVO * SOGGETTIVO $
(insieme di norme giuridiche che si (non si tratta di norme, ma occupano dei doveri del cittadino) dell'insieme di diritti che la norma attribuisce ai cittadini e la conseguente facoltà del soggetto di agire secondo i propri interessi - es: diritto di parola, di proprietà)
* OGGETTIVO
PUBBLICO # PRIVATO §
(norme che regolano i rapporti (norme che regolano i rapporti fra cittadini/Stato e enti pubblici, individui in situazione di parità e Stato/enti pubblici e enti pubblici fra di loro, quando il soggetto ha rapporti con
rapporti non paritari, lo Stato esercita lo Stato come soggetto privato)
la propria sovranità, s'impone
al cittadino che è in subordinazione)
# PUBBLICO: - COSTITUZIONALE = norme che individuano i diritti dei cittadini nei confronti dello Stato e l'ordinamento dello Stato (Costituzione)
- PENALE = norme che stabiliscono quali fatti sono reati e le relative
sanzioni
- AMMINISTRATIVO = norme che si occupano delle relazioni cittadino/pubblica amministrazione (scuola, ministeri, banca d'Italia)
- PROCESSUALE (PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVO) = norme che regolano i processi penali, civili ed amministrativi
- INTERNAZIONALE = norme che regolano i rapporti Stato italiano/Stati internazionali e associazioni internazionali e sopranazionali (ONU, UE)
- ECCLESIASTICO = norme che regolano i rapporti Chiesa/Stato
- TRIBUTARIO = norme che regolano i rapporti cittadini/Stato in campo fiscale
§ PRIVATO: - CIVILE = codice civile che regola la proprietà, le obbligazioni, i contratti, le garanzie per la tutela dei diritti del cittadino
- COMMERCIALE = norme che regolano l'impresa e l'azienda
- DELLA NAVIGAZIONE = norme che regolano la navigazione aerea e marittima
$ SOGGETTIVO
PUBBLICO £ PRIVATO °
(comprende i diritti che ciascun soggetto (comprende i diritti che ciascun soggetto
ha nei confronti dello Stato e degli ha nei confronti di altri soggetti
Enti Pubblici, sono i diritti della Costituzione) privati)
ASSOLUTO (che ogni soggetto può far valere nei confronti di qualsiasi altro soggetto - es: diritti reali (sulle cose - es: la proprietà) e diritti della personalità (es: nome, integrità fisica,..)) o RELATIVO (che il soggetto può far valere solo nei confronti di determinate persone (es: diritti di famiglia, di credito)
PATRIMONIALE (che ha valenza economica, il diritto è quantificabile in una
° PRIVATO somma di denaro - es: reali e di credito) o NON PATRIMONIALE (che ha valore affettivo, morale - es: di famiglia, della personalità)
TRASMISSIBILE (che si può trasmettere ad altri soggetti, in vita o dopo la morte (eredità) - es: reali e di credito) o NON TRASMISSIBILE ( nasce e muore con il soggetto, non si può trasmettere ad altri soggetti - es: di famiglia e di personalità)
(NORME DELL') ORDINAMENTO GIURIDICO = sistema ORDINATO (segue una cronologia indicata da un numero e da una data) e COERENTE (le norme non sono contrastanti fra loro) di norme giuridiche
NORME
SCRITTE NON SCRITTE
(risultato di provvedimenti scritti (leggi) (hanno origine dai comportamenti
degli organi dello Stato che hanno uniformi e ripetuti nel tempo dalla funzione legislativa) collettività, hanno la convinzione di rispetto di una norma giuridica)
NORMA ≠ LEGGE
(precetto, comando) (insieme di norme giuridiche)
FONTI DEL DIRITTO = mezzo attraverso cui si sviluppano, modificano ed estinguono le norme del diritto (1) e attraverso cui le norme vengono portate a conoscenza dei cittadini (2)
DI PRODUZIONE (1) DI COGNIZIONE (2)
(documenti che contengono le
FONTI ATTO FONTI FATTO norme giuridiche - es:
(leggi, provvedimenti (usi e consuetudini Gazzetta Ufficiale, testi unici
scritti) non scritti) (riguardano un'unica materia),
codici (riguardano un intero
INTERNE ESTERNE settore))
(emanate dagli (emanate dagli
organi dello organi sopranazionali
Stato) (UE) - trattati
e regolamenti)
Le fonti hanno una STUTTURA GERARCHICA, piramidale: esse, infatti, hanno grado e valore diversi e quelle di grado inferiore non possono contrastare quelle di grado superiore
PRINCIPIO DI COMPETENZA: è un principio secondo cui alcune materie devono essere disciplinate solo da particolari leggi
PRINCIPIO CRONOLOGICO: stabilisce che, fra fonti di uguale grado e competenza, prevalgono le fonti più recenti
LE FONTI DEL DIRITTO IN ITALIA
- Costituzione e leggi costituzionali *
- leggi ordinarie (1), decreti legge e decreti legislativi (2),
trattati e regolamenti UE (3) # fonti scritte, fonti atto
- leggi regionali (4) #
- regolamenti §
- usi e consuetudini fonti non scritte, fonti fatto
* fonti SUPERPRIMARIE, sono al vertice della gerarchia, è la legge fondamentale, imprescindibile (la Costituzione entra in vigore dopo lo Statuto Albertino, il 1° gennaio 1948)
(1) emanate dal Parlamento
(2) emanati dal Governo solo in casi di necessità ed emergenza; devono essere resi legge entro 60 giorni dal Parlamento, altrimenti decadono; vengono richiesti dal Parlamento attraverso una LEGGE DELEGA (che contiene al suo interno la materia, i tempi e i limiti richiesti) solo quando richiedono particolari conoscenze su determinati argomenti
(3) valgono per tutti gli Stati aderenti all'UE e possono modificare il regolamento interno dei singoli Stati
(4) sono valide solo sul territorio regionale
# fonti PRIMARIE
§ fonti SECONDARIE, sono emanati dalla regione, dai comuni e dal Governo (questi sono i più importanti), non hanno la funzione di emanare nuove norme, ma di completarle o di stabilirne i criteri di attivazione
EFFICACIA di una norma giuridica
nel tempo ° nello spazio %
° periodo di tempo durante il quale una norma giuridica è valida e produce i suoi effetti (= è rispettata dai cittadini e applicata dai giudici)
la norma giuridica ha efficacia da quando entra in vigore (= il 15° giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) fino alla sua abrogazione (1) o al suo annullamento (2)
(1) estinzione di una norma attraverso l'emanazione di un'altra norma che la sostituisca;
può essere: - ESPRESSA = quando lo si dice espressamente, per iscritto, all'interno della nuova norma
- TACITA = quando la sostituzione è automatica
- tramite REFERENDUM ABROGATIVO = è l'istituto di democrazia diretta (i cittadini vengono chiamati per decidere direttamente)
(2) estinzione di una norma giuridica senza che venga sostituita con un'altra nuova norma; succede quando una norma di grado inferiore contrasta una norma di grado superiore; viene attuato dalla Corte Costituzionale o dal TAR (= tribunale amministrativo regionale)
NORMA IRRETROATTIVA: si applica ai casi che si giudicano solo dopo la sua entrata in vigore; non lo è:
- per le norme amministrative
- per l'interpretazione autentica (= nuova norma che meglio spiega la precedente)
- se una norma è più favorevole per chi ha commesso il reato
% confini territoriali al cui interno vige la norma giuridica
RAPPORTO GIURIDICO: rapporto fra 2 o più soggetti regolato e previsto dalla norma giuridica; è costituito da 3 elementi:
- SOGGETTI *
- OGGETTO (prestazioni o beni ai quali si riferisce il rapporto giuridico)
- SITUAZIONE GIURIDICA $
ATTIVO (soggetto al quale la norma riconosce i diritti)
* SOGGETTI
PASSIVO (soggetto al quale la norma impone i doveri)
ATTIVA (comprende l'insieme dei diritti che la norma giuridica attribuisce al soggetto attivo - DIRITTO SOGGETTIVO)
$ SITUAZIONE GIURIDICA
PASSIVA (comprende l'insieme di obblighi che la norma giuridica impone al soggetto passivo - OBBLIGAZIONI)
vincoli giuridici che legano il soggetto passivo a quello attivo, in virtù dei quali il soggetto passivo è obbligato a determinati comportamenti nei confronti del soggetto attivo
FONTI DELLE OBBLIGAZIONI: - contratto
- promessa unilaterale (= fatta solo da una parte)
- fatto illecito
i SOGGETTI DI DIRITTO sono persone fisiche e giuridiche
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025