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Diritto pubblico e diritto privato
La distinzione tra diritto pubblico e diritto privato si fonda principalmente sulla natura dell'attività regolata dalle norme giuridiche. Se l'attività è pubblica, cioè rivolta al conseguimento di un interesse collettivo, le norme che la disciplinano sono di diritto pubblico. Se l'attività è privata, cioè diretta al conseguimento di interessi particolari, le norme sono di diritto privat 232g67c o. L'attività pubblica è posta in essere dallo Stato e da altri enti, che si qualificano, pubblici: Regioni, Province, Comuni. Nell'esercizio di tale attività lo Stato e gli altri enti pubblici sono muniti di potere di supremazia di fronte agli altri soggetti, che vengono, a trovarsi in una posizione di subordinazione. L'attività privata è posta in essere dai singoli individui, i quali si trovano su di un piano di reciproca uguaglianza. Ma anche lo Stato per il conseguimento del suo scopo finale si trova a svolgere, in molti casi, un'attività privata, ponendosi in posizione di uguaglianza con i cittadini, con i quali viene in rapporto. Quindi il diritto pubblico è l'insieme delle norme giuridiche che regolano l'attività dello Stato e degli altri enti pubblici, quando essi fanno uso del potere di supremazia;
il diritto privato è l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti dei privati ed anche dello Stato e degli altri enti pubblici quando essi agiscono come privati, senza, cioè far uso del loro potere di supremazia.
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Diritto positivo |
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diritto costituzionale |
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diritto amministrativo |
diritto commerciale |
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diritto penale |
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diritto della navigazione |
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diritto processuale |
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diritto ecclesiastico |
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Il codice civile
L'esigenza di ordine e di chiarezza ha dato luogo al fenomeno della codificazione, cioè della raccolta ordinata in un unico corpo di tutte le norme riguardanti una certa materia. I Codici sono leggi che riuniscono in modo organico le norme giuridiche dirette a regolare una vastissima materia e talvolta comprendendo un intero ramo del diritto. I maggiori codici vigenti nella nostra legislazione sono:
il Codice civile;
il Codice di procedura civile;
il Codice penale;
il Codice di procedura penale.
Il Codice civile e il Codice di procedura civile sono in vigore dal 21 aprile 1942, il Codice penale dal 1° luglio 1931. nel 1988 è stato approvato il nuovo Codice di procedura penale in vigore dal 24 ottobre 1989.
Il Codice civile è suddiviso nei seguenti libri:
Delle persone e della famiglia;
Delle successioni;
Della proprietà;
Delle obbligazioni;
Del lavoro;
Della tutela dei diritti;
Precedono i sei libri le "Disposizioni sulla legge in generale", comunemente chiamate "preleggi", che non si applicano soltanto al diritto privato, ma a tutti i rami del diritto. Gli articoli, che si citano indicandone il numero, sono, a loro volta, divisi, molto spesso, in parti separate tra loro da un "a capo", ciascuna delle quali prende il nome di comma. Il Codice civile comprende, in tutto, 3000 articoli: 31 comprendono le "preleggi" e 2969 i sei libri.
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