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L'Appalto
(Codice civile, Libro IV, Titolo III, Capo
VII, art. Da
Definizione: Contratto tipico in forza del quale una parte, chiamata committente, commissiona ad un'altra parte, chiamata appaltatore, l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio che l'appaltatore si obbliga ad eseguire con la propria organizzazione e a perfetta regola d'arte, dietro pagamento di un corrispettivo.
Caratteristiche: è un contratto bilaterale, a prestazioni corrispettive, consensuale, di durata, a forma libera, di risultato, d'impresa, di fiducia (intuitus personae
Soggetti: Committente (privato o ente pubblico);
Appaltatore (impresa).
Obbligazioni: - porre
in essere tutti i comportamenti perché l'appaltatore possa adempiere alla
propria obbligazione (documenti, permessi, terreni, ecc.) -
pagare il corrispettivo alla scadenza -
presentarsi per ricevere l'opera in consegna a lavori ultimati. Obbligazioni: -
eseguire l'opera (o fornire il servizio) -
eseguirla a perfetta regola d'arte (senza vizi e difetti, eseguita secondo
il progetto) -
assumersi i rischi per eventuali vizi e difetti -
eseguirla con la propria organizzazione (impresa) -
consegnarla allorché è terminata.
Oggetti: Compimento di un'opera (appalto d'opera) o prestazione di un servizio (appalto di servizio).
Corrispettivo:
A
forfait: viene stabilito un prezzo complessivo dell'intera opera (o servizio),
tale prezzo è invariabile.
A
misura: è in relazione alle quantità di materiali impiegati o lavorazioni
compiute, individuati per prezzi unitari.
In
economia: è in relazione alle ore che l'imprenditore usa per completare i lavori.
Varianti:
Concordate
tra le parti: essendo un contratto bilaterale, se committente e appaltatore
sono di comune accordo, possono modificare il progetto iniziale o parte di
questo. L'autorizzazione per tali modifiche deve essere rilasciata in forma
scritta.
Necessarie:
l'appaltatore non può né modificare unilateralmente il progetto, né eseguirne
uno sbagliato o non a perfetta regola d'arte. L'art. 1660 c.c. stabilisce che
l'appaltatore, se ritiene necessarie variazioni per poter adempiere alle
proprie obbligazioni, deve farne richiesta al committente. Se il committente
autorizza le modifiche si ricade nel caso precedente, se non le autorizza e se
l'appaltatore non vuole risponderne, quest'ultimo dovrà chiedere al giudice
l'autorizzazione. Il giudice non potrà mai autorizzare variazioni non
strettamente necessarie.
Ordinate
dal committente: questa norma è una deroga alla bilateralità del contratto
d'appalto. Il committente può apportare, anche in corso d'opera, variazioni al
progetto, purché non superino 1/6 del prezzo dell'intero appalto, non
modifichino interamente il progetto o in modo rilevante.
Garanzie dell'appaltatore:
Per quei vizi e quei difetti imputabili ad una cattiva esecuzione, l'appaltatore dovrà risponderne effettuando i necessari ripristini e/o risarcendo danni subiti dal committente (Art. 1668 c.c.)
Difformità
e vizi apparenti: Art. 1667 1° comma c.c. Sono quelli riconoscibili con la
normale diligenza del committente alla consegna dell'opera; devono essere
denunciati prima dell'accettazione, altrimenti l'appaltatore non dovrà più
risponderne, salvo che non li abbia nascosti.
Difformità
e vizi occulti lievi: Art. 1667 2° comma c.c. L'appaltatore deve risponderne
entro due anni dalla consegna, se segnalati entro 60 giorni dalla scoperta.
Sono quei vizi e difetti che non incidono sull'uso, sulla destinazione, sulla
natura, sulla struttura dell'opera.
Difformità
e vizi occulti gravi: Art. 1669 c.c. La responsabilità del costruttore:
Chiunque costruisce un'opera di lunga durata deve garantirla, indipendentemente
se l'ha costruita secondo contratto d'appalto, o altro contratto, o
direttamente. Il costruttore è responsabile, verso il committente e tutti
coloro aventi causa, per i vizi e per i difetti occulti che cagionano il crollo
e la rovina del bene, o il pericolo di crollo e di rovina per difetti di
costruzione, cedimenti del suolo, o atre cause. Tali vizi e difetti devono
emergere sul bene entro dieci anni dal termine dell'opera. Superato questo
termine il costruttore non dovrà più risponderne.
Recesso unilaterale del contratto: L'appaltatore può recedere dal contratto, se in caso di variazioni al progetto, l'importo di tali modifiche supera di 1/6 dell'intero prezzo d'appalto. Il committente, invece, può recedere quando tali variazioni sono di notevole entità. Inoltre, essendo un contratto basato sull'intuitus personae. Il committente può recedere quando venga a meno la fiducia del committente nella persona dell'appaltatore o nella sua organizzazione. L'appaltatore ha diritto di essere indennizzato da eventuali spese sostenute e dal mancato guadagno. Se l'appaltatore muore il contratto non si scioglie, ma continua con gli eredi, purché essi ne abbiano la capacità organizzativa. Se tali eredi non danno affidamento, il committente potrà recedere dal contratto, pagando le opere eseguite e rimborsando le spese sostenute.
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