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Il fenomeno giuridico consiste nella nascita di un complesso di regole che si applicano all'interno di un aggregato sociale.
Esso nasce dunque là dove esiste una qualche forma di aggregazione umana e nello stesso tempo lo sviluppo di tale aggregazione è posto in essere dalle regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti che la compongono.
È dunque evidente il legame strettissimo che intercorre tra fenomeno giuridico e fenomeno sociale.
Le regole che presiedono al soddisfacimento dei fini comuni all'aggregazione, e dunque al suo esistere, possono essere norme giuridiche e/o norme sociali.
Le norme giuridiche sono dirette essenzialmente a disciplinare in modo 727f56h stabile i rapporti tra gli individui in quanto soggetti di quella comunità, e dunque legate indissolubilmente agli eventi storici concreti della società, e caratterizzate dalla esteriorità e dalla coattività; le norme sociali invece sono orientate a disciplinare i comportamenti dei singoli e del gruppo in vista del conseguimento di fini particolari, legate, sia pure in misura diversa, a valori trascendenti, e affidate all'adesione spontanea dei membri del gruppo.
Dunque caratteristiche delle norme giuridiche sono:
Generalità e astrattezza garantiscono l'uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini che si trovino nella medesima condizione, così come previsto dall'art. 3.1 Cost.: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali."
Le norme giuridiche vengono dunque a distinguersi dai provvedimenti che, similarmente alle norme giuridiche sono dai comandi, ma caratterizzati dalla particolarità e dalla concretezza, per cui non risultano validi per qualunque soggetto e in qualunque momento.
Le norme giuridiche possono essere scritte o non scritte: possono cioè essere contenute in particolari atti, o meglio le disposizioni da cui dipendono possono essere contenute in particolari atti, diritto scritto, o possono nascere dal comportamento consuetudinario di coloro che appartengono ad una certa società, diritto non scritto o consuetudinario.
In genere una norma giuridica ha una struttura logico ipotetica: ad una fattispecie astratta costituita da un atto o da un fatto giuridico, si collegano effetti giuridici che conseguono obbligatoriamente al verificarsi in concreto della fattispecie astrattamente prevista dalla norma. Tali effetti che costituiscono la conseguenza della fattispecie possono dar luogo a:
doveri, volti alla soddisfazione di interessi generali
obblighi, volti alla soddisfazione di interessi particolari di un altro soggetto
oneri, volti alla soddisfazione di interessi particolari di un altro soggetto
diritto soggettivo, di cui è titolare chi riceve una tutela diretta da parte della norma giuridica mediante l'imposizione di un obbligo di rispetto di tale interesse ad altri soggetti, distinguendo il diritto assoluto, quando l'imposizione dell'obbligo è rivolta ad una pluralità di soggetti, dal diritto relativo, quando l'imposizione dell'obbligo è rivolta ad una a determinati soggetti
interesse legittimo, di cui è titolare chi riceve una tutela indiretta da parte della noma giuridica.
Nel momento in cui le norme giuridiche si presentano con il carattere della stabilità dettato dalla stabilità del gruppo sociale e dei fini che ne rappresentano il tessuto connettivo, esse possono essere considerate un ordinamento giuridico, termine che sta a sottolineare la stretta coesistenza tra l'insieme delle norme giuridiche e l'apparato organizzativo che ne assicuri la produzione, l'applicazione e l'osservanza. La pluralità degli ordinamenti giuridici è dettata dalla pluralità dei possibili fini che in concreto possono determinare un'aggregazione di più individui.
A seconda della natura dei fini possiamo distinguere ordinamenti giuridici:
Proprio per la pluralità degli ordinamenti nasce l'esigenza di assicurarne una convivenza armonica e non conflittuale, che sul piano interno trova riscontro nel compito dell'ordinamento giuridico statuale di regolare i rapporti tra i diversi ordinamenti che vivono al suo interno, riconosciuti e tutelati nella misura in cui non si pongono in contrasto con gli interessi generali perseguiti dall'ordinamento statuale e con le regole poste in essere dal medesimo; mentre sul piano esterno trova riscontro nello sviluppo di forme sempre più stabili ed efficaci di collaborazione internazionale (ONU, Unione Europea) e nello sviluppo di strumenti volti a disciplinare le relazioni tra regole di ordinamenti statuali diversi riguardo ad un determinato rapporto giuridico, e le relazioni tra le norme giuridiche che nascono sul piano internazionale e le regole giuridiche interne.
Riguardo al modo di intendere il diritto e di produzione e applicazione del medesimo possiamo distinguere:
È per questo che la funzione esercitata dai giudici è venuta assumendo particolare valore, poiché essa non si limita all'applicazione alla singola fattispecie della regola fissata in termini generali dalla legge, ma è ricerca delle regole da applicare ed è dunque fonte di diritto, valore che è espresso dal principio dello stare decisis o del valore obbligatorio del precedente giurisdizionale, in base al quale nessun giudice può discostarsi dai principi affermati in altra precedente pronuncia giudiziaria riguardante un caso analogo a quello che si trova a giudicare.
Da quanto detto finora è chiaro che le norme nascono attraverso due distinti meccanismi: o mediante l'attribuzione a certi organi del potere di creare, integrare e modificare il diritto o mediante il riconoscimento di valore giuridico a regole che nascono da certi fatti o comportamenti umani.
Le fonti di produzione del diritto sono dunque tutti gli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche. Soltanto lo stato ha il potere di riconoscere le proprie fonti, indicando gli atti o fatti che possono produrre norme nell'ordinamento.
Esse si distinguono in:
Dalle fonti di produzione del diritto, consistenti negli atti o fatti cui l'ordinamento riconosce l'idoneità a porre in essere una norma, individuando nelle fonti sulla produzione l'organo titolare del potere e il procedimento di formazione dell'atto normativo, si distinguono le fonti di cognizione, ossia l'insieme dei documenti che raccolgono i testi delle norme giuridiche e dunque forniscono la conoscibilità legale della norma.
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