|
|
IL PARLAMENTO
Caratteri generali
Gli elementi di continuità del Parlamento sono individuati nel carattere rappresentativo, nella struttura bicamerale, nell'esercizio della funzione legislativa ed esecutiva.
Nel nostro attuale ordinamento le Camere rivestono una funzione centrale nel sistema politico-costituzionale, e ciò in quanto esse sono gli unici organi direttamente elettivi.
Il Parlamento incontra oggi dei limiti nell'esercizio della funzione legislativa a causa del carattere rigido della Costituzione. Ciò non avveniva nel vigore dello Statuto Albertino in quanto a carattere flessibile.
Nell'attuale sistema costituzionale, la funzione di indirizzo polito è ripartita tra Parlamento e Governo, anche se risulta essere maggiormente a favore del Governo.
Il bicameralismo
Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati, formata da 630 membri, e dal Senato della Repubblica, composto da 315 senatori elettivi. È, dunque, un organo complesso, costituito da due organi collegiali. Sia la Camera dei deputati che il Senato sono eletti dal corpo elettorale, e non sono previsti particolari requisiti di eleggibilità.
La caratteristica del sistema bicamerale italiano è che le leggi sono ben ponderate.
Il bicameralismo può essere perfetto o imperfetto.
È perfetto quando le due Camere svolgono un numero di funzioni uguali. È imperfetto quando una delle due Camere si trova in una situazione di supremazia rispetto all'altra.
Per quanto concerne l'elettorato passivo, è richiesta per l'eleggibilità al Senato una età minima (quarant'anni) superiore a quella richiesta per l'eleggibilità alla Camera (venticinque anni) 747b12h .
Fanno parte del Senato alcuni membri che non sono elettivi. Si tratta degli ex presidenti della Repubblica e di cinque cittadini nominati a vita dal Capo dello Stato.
Per quanto concerne l'elettorato attivo, occorre, per il Senato, avere venticinque anni, mentre per la Camera è sufficiente la maggiore età. Per entrambi la durata in carica è di cinque anni.
Il principio del bicameralismo implica che ogni decisione del Parlamento debba essere adottata separatamente da entrambe le Camere; fanno eccezione le ipotesi in cui il Parlamento delibera in seduta comune. In tal caso acquista i connotati di un organo collegiale composto dall'insieme dei deputati e dei senatori.
Le ipotesi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune sono:
elezione del Presidente della Repubblica;
giuramento del Presidente della Repubblica;
messa in stato d'accusa di quest'ultimo;
elezione di cinque giudici costituzionali;
elezione di dieci membri del Consiglio superiore della magistratura.
Lo status di parlamentare: i requisiti di eleggibilità; l'incompatibilità; la rappresentanza politica; le prerogative.
La qualità di parlamentare si acquista nel momento in cui avviene la proclamazione degli eletti.
Si tratta di un'acquisizione di carattere provvisorio in quanto è succeduta da una verifica dei poteri.
A tal fine viene istituita presso ciascun ramo del Parlamento una commissione definita giunta delle elezioni. A essa spetta accertare la validità dell'elezione di ciascun parlamentare.
Se la giunta riscontra l'esistenza dei requisiti richiesti convalida l'elezione, altrimenti la contesta. In questa seconda ipotesi si instaura un procedimento che si conclude con la decisione a scrutinio segreto.
Ineleggibilità e incompatibilità
L'ineleggibilità ricorre quando un cittadino, pur godendo della capacità elettorale passiva, non può essere eletto perché si trova in una situazione particolare che potrebbe interferire sullo svolgimento delle elezioni o sulla certezza dei rapporti con gli elettori.
Non sono eleggibili, ad esempio, i sindaci nei Comuni con oltre 20000 abitanti, il capo della polizia, perché sarebbero avvantaggiati avendo già una buona parte di elettori.
L'incompatibilità non è un ostacolo all'elezione, ma impedisce di ricoprire l'incarico di parlamentare contemporaneamente a un altro ufficio. Di qui la necessità che il neo-eletto, se vuol svolgere l'attività di parlamentare, rinunzi all'altra carica.
La rappresentanza politica
L'articolo 67 della Costituzione stabilisce che "ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato".
Queste disposizioni stabiliscono il principio della rappresentanza politica, per il quale il rapporto tra il parlamentare e i suoi elettori non è basato sull'obbligo da parte del parlamentare di attenersi alla volontà degli elettori, bensì sulla libera interpretazione da parte del parlamentare degli interessi degli elettori.
Non esiste alcun tipo di sanzione giuridica che possa colpire il parlamentare qualora non rispetti gli impegni politici assunti nel corso della campagna elettorale.
Le immunità parlamentari
Le immunità parlamentari hanno il compito di sottrarre i membri del Parlamento a qualunque tipo di condizionamento.
L'art. 68 della Costituzione stabilisce che "i membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni".
Gli altri due commi dello stesso articolo riguardano l'immunità penale dei parlamentari.
Senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza non possono:
essere sottoposti a perquisizione personale;
essere sottoposti a qualunque forma di intercettazione di conversazioni;
essere arrestati o privati della libertà personale.
Queste norme hanno la caratteristica di essere una garanzia per il parlamentare.
L'art. 69 della Costituzione, infine, riconosce ai parlamentari il diritto a una indennità che, oltre al carattere retributivo, ha anche la funzione di rimborso per le spese sostenute nell'esercizio del loro mandato.
L'organizzazione delle Camere
Uno dei principi fondamentali dell'organizzazione delle Camere è quello dell'autonomia.
L'autonomia del Parlamento si sostanzia, anzitutto, nel potere di auto organizzazione, in virtù del quale ciascuna Camera adotta il proprio regolamento. Questo viene approvato mediante una deliberazione autonoma della singola camera.
Esistono, due distinti regolamenti parlamentari: uno per la Camera dei deputati e l'altro per il Senato. Essi disciplinano il funzionamento e l'organizzazione degli uffici di ciascuna Camera, i rapporti con il Governo e con gli estranei.
L'articolo 63 della Costituzione prescrive che «ciascuna Camera elegge i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza».
Il presidente, oltre a rappresentare la Camera a cui appartiene, deve garantire il buon andamento dei lavori parlamentari.
Il presidente del Senato in caso di impedimento temporaneo del Presidente della Repubblica, svolge le funzioni di supplente di quest'ultimo. Il presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta congiunta.
Nei gruppi parlamentari ciascun deputato o senatore deve aderire. È, tuttavia, prevista la possibilità di costituire gruppi composti da parlamentari non iscritti ad alcun partito, nonché gruppi misti compatti da parlamentari che non intendono aderire agli altri gruppi o che non sono in numero sufficiente a costituirne uno autonomo.
Ogni gruppo è composto da almeno venti deputati e dieci senatori.
I gruppi parlamentari eleggono i componenti di altri organi parlamentari importanti come le commissioni permanenti e le giunte.
Le commissioni parlamentari permanenti sono anch'esse organi interni di ciascuna Camera. Esse sono composte in modo tale da rispecchiare la proporzione tra i vari gruppi parlamentari.
Diverse dalle commissioni sono le giunte che hanno anch'esse carattere permanente ma vengono istituite con compiti specifici.
Infine, esistono delle commissioni interparlamentari, dette anche bicamerali, cioè, sia da deputati sia da senatori.
Il funzionamento delle Camere
Il funzionamento del Parlamento è basato sul principio della continuità; finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. L'organo prorogato può compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione cioè quelli urgenti.
Il Parlamento può approvare la legge di bilancio, esaminare i decreti legge.
Il principio di continuità non si estende alle proposte di legge presentate davanti al vecchio Parlamento. Tali proposte non vengono prese in carico dalle nuove Camere, per cui devono essere ripresentate all'inizio della nuova legislatura.
La prima riunione delle nuove Camere è fissata dal Presidente della Repubblica e deve avere luogo non oltre il ventesimo giorno da quello delle elezioni.
Le Camere si riuniscono due volte all'anno, febbraio e ottobre, senza che occorra un'apposita convocazione. Al di fuori di tali sessioni ordinarie, ciascuna Camera può in qualunque momento essere convocata in via straordinaria su iniziativa del suo Presidente, o del Presidente della Repubblica; in tal caso è convocata anche l'altra Camera.
Le sedute delle Camere sono pubbliche; affinché le deliberazioni delle Camere siano valide è necessario che alla seduta sia presente il cosiddetto numero legale che è costituito dalla maggioranza dei componenti.
La maggioranza richiesta è quella semplice, costituita dalla metà più uno dei presenti.
In alcuni casi è richiesta una maggioranza più elevata costituita dalla metà più uno dei componenti l'assemblea.
Le votazioni sono di regola a scrutinio palese e possono svolgersi per alzata di mano, per appello nominale o con il procedimento elettronico.
L'attività legislativa del parlamento
L'attività legislativa è quella propria ed essenziale del Parlamento. La produzione di norme primarie compete anche ad altri organi costituzionali come il Governo e le Regioni. Tuttavia essi possono esercitare tale potere solo in presenza di determinati presupposti o limitatamente a materie circoscritte.
La capacità legislativa del Parlamento ha carattere generale e può riguardare qualunque materia.
Il procedimento di formazione della legge ordinaria
L'articolo 70 della Costituzione stabilisce che "la funzione legislativa è esercitata in modo paritario dalle due Camere".
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie si svolge in tre fasi: quella introduttiva, quella costitutiva, quella integrativa dell'efficacia.
L'iniziativa legislativa.
L'iniziativa legislativa consiste nella presentazione, davanti a una delle due Camere, di un disegno o progetto di legge redatto per articoli. L'iniziativa legislativa è attribuita sia al potere esecutivo sia a quello legislativo per assicurare un equilibrio tra i due organi.
La Costituzione italiana riconosce il potere di iniziativa legislativa anche al popolo, alle Regioni e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'iniziativa legislativa può essere esercitata da ciascun parlamentare mediante la presentazione di una proposta di legge davanti alla rispettiva Camera di appartenenza.
L'iniziativa governativa è la più importante. Ha una portata generale, comprende qualunque materia rientrante nella competenza del legislatore statale; in alcuni casi ha un carattere di esclusività: al Governo soltanto, infatti, spetta il potere di presentare determinati disegni di legge come, ad esempio, quelli di bilancio.
I disegni di legge governativi vengono deliberati dal Consiglio dei ministri; la loro presentazione al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica.
L'iniziativa popolare si esercita con la presentazione di una proposta di legge da parte di 50000 elettori.
L'iniziativa di legge da parte delle Regioni, spetta a ciascun Consiglio regionale. Esso viene usato per presentare proposte di legge che riguardano materie di interesse regionale.
L'iniziativa da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è circoscritta alle sole materie economico-sociali, di competenza dell'organo.
Il procedimento di approvazione delle leggi.
Per l'approvazione delle leggi ordinarie la Costituzione prevede tre tipi di procedimenti.
Il primo è quello normale; il secondo è previsto per l'approvazione d'urgenza; il terzo è il procedimento decentrato o per commissione deliberante. Ad essi sene aggiunge un quarto definito "misto" poiché contiene in sé elementi del procedimento ordinario e di quello decentrato.
Il procedimento ordinario inizia con l'assegnazione del progetto di legge alla commissione competente per materia da parte del presidente del ramo del Parlamento.
La commissione deve compiere un esame preliminare chiedendo, se è necessario, il parere di altra commissione che risulti interessata a qualche aspetto del progetto di legge. In alcuni casi la commissione vi apporta delle modifiche o, addirittura, procede a una nuova stesura. Al termine dei lavori la commissione predispone una o più relazioni e riferisce all'assemblea.
Dinanzi a quest'ultima inizia l'esame del progetto di legge. Se ne discutono dapprima le linee generali per passare poi alla discussione e alla votazione articolo per articolo.
Dopo la discussione e la votazione per articoli, il progetto di legge viene sottoposto all'approvazione finale. Può avvenire che un progetto di legge votato nei singoli articoli, venga respinto nella votazione finale.
Il procedimento abbreviato concerne i disegni di legge dei quali viene dichiarata l'urgenza. Si svolge nelle stesse modalità del procedimento ordinario, ma i termini vengono ridotti.
Con il procedimento decentrato o "per commissione deliberante", il progetto di legge viene esaminato, e approvato o respinto, dalla stessa commissione parlamentare.
Il procedimento misto contiene elementi del procedimento ordinario ed elementi del procedimento decentrato.
Il progetto di legge non viene discusso dall'assemblea per singoli articoli ma lo approva o lo respinge in bianco.
Integrazione di efficacia della legge.
Una volta approvata dal Parlamento, la legge è completa sotto il profilo giuridico.
Affinché possa produrre i suoi effetti occorre che venga prolungata dal Presidente della Repubblica e pubblicata. La promulgazione deve intervenire entro un mese dall'approvazione della legge, a meno che le Camere non ne dichiarino l'urgenza fissando un termine più breve.
Al Presidente della Repubblica compete un controllo sulla costituzionalità della legge e sulla regolarità del procedimento.
Se il controllo ha esito positivo, il Presidente della Repubblica promulga la legge; in caso contrario la rinvia con un messaggio motivato alle Camere, perché la riesamino. Se le Camere la riapprovano, il Presidente della Repubblica deve promulgarla. Dopo di ché viene ordinata la pubblicazione.
L'originale del testo della legge viene sottoscritto dal Capo dello Stato e dal presidente del Consiglio e vistato dal ministro di grazia e giustizia.
Apposto, poi, il sigillo dello Stato, la legge viene inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana e viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
La legge entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il procedimento di formazione della legge costituzionale
La Costituzione e le altre leggi costituzionali, a causa del loro carattere rigido, non possono essere modificate solo da una legge costituzionale.
Ciò che distingue la legge costituzionale rispetto a quella ordinaria è la particolare procedura necessaria per la sua approvazione, che viene anche definita "rinforzata" o "aggravata".
I progetti di legge costituzionale devono essere deliberati due volte da ciascuna Camera e tra le due deliberazioni deve intercorrere un lasso di tempo di almeno tre mesi.
Alla seconda votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Dopo l'approvazione e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la legge può essere sottoposta a referendum qualora entro tre mesi ne sia richiesta da un quinto dei membri di una Camera, da 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali.
A seguito dell'approvazione definitiva, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata nelle forme dovute.
La possibilità di ricorrere a referendum è esclusa nel caso in cui il progetto di legge costituzionale abbia ottenuto, nella seconda votazione la maggioranza dei due terzi.
Le funzioni politiche del Parlamento: funzione di indirizzo, funzione ispettiva
La funzione di indirizzo politico consiste nella determinazione dei fini dello Stato e nella individuazione degli interventi idonei a realizzarli. Tale funzione si estrinseca con l'emanazione di svariati tipi di atti sia legislativi sia amministrativi. Essa è ripartita tra il Parlamento e il Governo.
Il Parlamento svolge la propria funzione di indirizzo politico tramite l'emanazione delle leggi, mentre spetta al Governo la fissazione degli obiettivi generali della azione della pubblica amministrazione e l'emanazione dei relativi provvedimenti.
Fra gli atti di indirizzo politico ricordiamo la legge di approvazione del bilancio preventivo e la legge finanziaria. Il bilancio registra ogni anno in un unico prospetto contabile le entrate e le spese relative all'esercizio finanziario che sta per iniziare. La legge finanziaria contiene le modifiche alla legislazione vigente necessaria per la formazione del bilancio. Lo Stato non può procedere ad alcuna spesa se essa no è prevista in un capitolo del bilancio.
Al Parlamento compete anche una funzione di direttiva e di controllo sull'attività del Governo, che si esercita mediante atti di diversa natura.
Tra essi vanno ricordate le mozioni, sono domande rivolte a promuovere un dibattito che si conclude con una deliberazione.
Un tipo particolare di mozioni sono quelle di fiducia o di sfiducia nei confronti del Governo.
Diverse dalle mozioni sono le risoluzioni, che contengono anch'esse delle direttive nei confronti del Governo e ne vincolano l'attività richiamandone la responsabilità politica.
Le interrogazioni sono domande rivolte per iscritto al Governo per sapere se un determinato fatto sia vero, se il governo ne sia a conoscenza., se abbia preso qualche provvedimento.
La risposta del Governo può essere scritta oppure orale, svolta in aula o in commissione.
L'interpellanza è anch'essa presentata dai singoli parlamentari nei confronti del Governo, ma mira piuttosto a conoscere l'orientamento e la condotta che quest'ultimo intende assumere su una data questione politica.
La funzione legislativa costituisce quella prevalente e tipica de Parlamento, quale organo titolare del potere legislativo.
Tale funzione è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il procedimento diretto all'approvazione di un atto legislativo si articola nelle seguenti fasi
- la fase dell'iniziativa;
- la fase deliberativa;
- la fase del controllo e della comunicazione
L'iniziativa legislativa si esercita con la presentazione di un progetto di legge ad una delle Camere. Il progetto può essere presentato indistintamente prima alla Camere o al Senato.
I titolari del potere di iniziativa legislativa sono il Governo, i parlamentari, il CNEL, il corpo elettorale ed i Consigli regionali.
L'iniziativa governativa è la più importante perché il Governo è un organo che meglio di tutti può valutare l'opportunità di porre in essere nuovi provvedimenti legislativi. Essa si esercita mediante presentazione di disegni di legge, redatti in articoli, deliberati dal Consiglio dei Ministri e autorizzati dal Presidente della Repubblica.
La Costituzione riserva al Governo l'iniziativa di alcune leggi
- approvazione dei bilanci;
- rendiconto consuntivo.
A queste si possono aggiungere:
- leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali;
- leggi di conversione dei decreti-legge.
Ciascun membro del Parlamento sia da solo che con altri parlamentari può presentare una proposta di legge alla Camera a cui appartiene (Iniziativa parlamentare).
Il CNEL è un altro organo titolare del potere di iniziativa legislativa, al quale possono essere richiesti pareri da parte del Governo nell'esercizio dell'iniziativa governativa.
La Costituzione repubblicana ha inoltre introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano l'istituto dell'iniziativa legislativa popolare esercitato dal popolo mediante presentazione di un progetto di legge proveniente da almeno 50.000 elettori.
Il potere di iniziativa dei Consigli regionali è limitato:
- dagli statuti delle singole Regioni;
- alle materie che interessano esse direttamente;
- che non siano già di competenza legislativa regionale.
Il potere di iniziativa dei Consigli comunali è limitato:
- alle proposte si legge per il mutamento delle circoscrizioni provinciali;
- l'istituzione di nuove province.
Ciascuno sei soggetti che gode dell'iniziativa legislativa ha anche il potere di ritirare il progetto, prima però che lo stesso sia approvato da almeno una Camera. In caso di ritiro, ciascun membro del Parlamento può sempre far proprio il progetto ritirato e ripresentarlo; in tal caso, si deve iniziare una nuova procedura.
Al termine di ciascuna legislatura tutti i progetti di legge ancora pendenti presso le Camere decadono automaticamente. Qualora risultino già approvati da almeno una Camera e vengano ripresentati entro i primi mesi della nuova legislatura, beneficiano di un procedimento accelerato.
Istruttoria
La fase istruttoria è condotta alle commissioni legislative permanenti in sede referente, le quali hanno il compito di esaminare i progetti di legge e riferire su di essi con una relazione all'assemblea.
La relazione è obbligatoria per la commissione che deve rappresentarla, ma non è vincolante per l'assemblea, che può o meno tenerne conto, a sua discrezione.
In commissione il progetto di legge viene esaminato, discusso ed eventualmente modificato. Se vi sono più progetti di legge sulla stessa materia o su materie strettamente connesse, la commissione può scegliere il più valido oppure farli confluire in un testo unificato. L'esame e la formulazione del testo, talvolta, vengono compiuti da un comitato ristretto all'interno della commissione.
Al termine dell'esame la commissione prepara una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza , a seconda dei contrasti sorti durante la discussione; in esse si esaminano i pregi e i difetti del progetto e si invita l'organo deliberante ad approvare o a respingere il progetto stesso.
Approvazione
La fase costitutiva è quella che permette l'approvazione del progetto di legge da parte della Camera.
Essa può eseguire 4 diversi procedimenti:
- procedimento ordinario;
- procedimento abbreviato;
- procedimento decentrato;
- procedimento redigente.
Il procedimento ordinario è sempre obbligatorio per i progetti di legge:
- in materia costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- di approvazione di bilancio e consuntivi.
Il procedimento ordinario è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge.
Esso si svolge attraverso le seguenti fasi
- l'esame preparatorio da parte della commissione competente;
- la discussione in aula, previa lettura, di fronte all'assemblea, delle relazioni preparate dalla Commissione del progetto di legge;
- la discussione e votazione dei singoli articoli, che sono discussi e votati, ad uno ad uno, nel testo approvato dalla commissione, salvo che siano proposti emendamenti.
- la votazione finale deve avvenire, di regola, a scrutinio palese.
La caratteristiche del procedimento ordinario sono la partecipazione di tutta l'assemblea alla discussione e votazione del progetto di legge; nonché la funzione soltanto consultiva della commissione competente per materia.
Il procedimento abbreviato è adottato per i disegni di legge dichiarati urgenti. In tale procedimento tutti i termini previsti dai regolamenti parlamentari per il compimento dei vari atti sono ridotti alla metà.
Il procedimento decentrato attribuisce tutte le 4 fasi del procedimento ordinario alla commissione permanente competente per materia, la quale, proprio perché ha anche il potere di approvare la legge, agisce in sede deliberante. In ogni caso, il procedimento decentrato non è ammesso per le leggi previste dall'art. 72, comma 4, per le quali è sempre richiesto il procedimento ordinario.
Il procedimento redigente non è previsto dalla Costituzione, ma è stato successivamente introdotto dai regolamenti parlamentari e rappresenta un procedimento intermedio tra quello ordinario e quello decentrato, in quanto comporta una collaborazione dell'Assemblea e delle commissioni
Questo tipo di procedimento si indirizza a quei progetti di natura assai complessa e tecnica, la cui approvazione, articolo per articolo, in assenza plenaria richiederebbe particolari e specifiche conoscenze.
Ciascuno dei procedimenti sinora esaminati deve svolgersi in ognuna delle Camere. È necessario l'approvazione dello stesso testo in entrambe le Camere.
Qualora il progetto di legge sia respinto immediatamente dalla prima Camera a cui è presentato, esso non viene trasmesso all'altra Camera.
Se il progetto approvato da una Camera è approvato dall'altra con emendamenti, esso deve essere ripresentato alla prima Camera per l'approvazione degli emendamenti.
(Emendamenti: Si tratta di iniziative spettanti ai singoli membri del Parlamento volte a proporre aggiunte, soppressioni, sostituzioni o modificazioni di un progetto di legge)
Per evitare il protrarsi eccessivo del progetto di legge da una Camera all'altra è stabilito che, quando lo stesso ritorna modificato alla Camera che già lo ha approvato, il riesame venga limitato ai soli articoli emendati. In ogni caso, perché la legge sia perfetta occorre che siano intervenute le approvazioni in entrambe le Camere sul medesimo testo.
Integrazione dell'efficacia e promulgazione
La legge, una volta approvata dalle Camere, è perfetta, ma non ancora efficace. Per diventare efficace e necessario superare la fase di integrazione dell'efficacia.
Tale fase si compone di differenti atti, diretti a controllare la legittimità della legge e il rispetto delle norme di procedura, nonché a renderla pubblica, comunicandone il testo nelle forme previste, a coloro che sono tenuti ad osservarla (destinatari).
Il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge entro un mese dall'approvazione. Tuttavia se le Camere ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata in un termine più breve, generalmente riportato nella legge stessa.
Al Presidente della Repubblica spetta, in sede di promulgazione, un controllo di legittimità costituzionale formale e sostanziale sulle leggi approvate dal Parlamento.
Il controllo formale riguarda la correttezza della procedura adottata per la formazione della legge.
Il controllo sostanziale deve verificare che non vi sia un contrasto con il dettato della Costituzione
Se il Presidente rivela un vizio nell'atto approvato dal Parlamento può rinviarlo alle Camere per un riesame, motivando tale rinvio con un messaggio e chiedendo una nuova deliberazione delle stesse.
Il Guardasigilli, cioè il Ministro di Grazia e Giustizia, è tenuto ad accertare che l'atto non presenti irregolarità formali. Egli compie tale accertamento apponendo il proprio visto sull'atto. Si tratta quindi di un controllo limitato alla forma dell'atto.
Pubblicazione ed entrata in vigore
La pubblicazione è l'atto con cui la legge viene portata ufficialmente a conoscenza dei suoi destinatari. È un atto di comunicazione, che attribuisce efficacia alla legge. Deve seguire la promulgazione e non può superare i trenta giorni da essa.
La legge entra in vigore dopo il periodo della vocativo legis che normalmente è di 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dal momento dell'entrata in vigore, la legge si presume conosciuta da tutti i destinatari e non è possibile invocare l'ignoranza di essa per giustificarne l'inosservanza.
Le leggi di approvazione e di autorizzazione
Le leggi approvazione e di autorizzazione entrano tradizionalmente nella categoria di quelle che vengono definite leggi in senso formale perché pur avendo l'aspetto formale di legge non contengono norme giuridiche generali e astratte, e quindi non possono considerarsi fonti del diritto in senso tecnico.
Le leggi di approvazione si limitano ad attribuire efficacia ad altri atti già compiuti dagli organi competenti.
Le leggi di autorizzazione si limitano a costituire presupposto di efficacia e di validità di atti non ancora compiuti ma non soggetti all'autorizzazione delle Camere.
Per leggi di approvazione del piano economico non è previsto un particolare procedimento legislativo, e quindi è possibile approvarle con procedimento decentrato (in commissione).
Il Parlamento autorizza con ratifica dei trattati internazionali.
Per le 5 categorie di trattati (trattati di natura politica, trattati di regolamento giudiziario, trattati che importino variazioni del territorio italiano, trattati che importino oneri alla finanze, trattati che implichino modificazioni di leggi) è richiesto dalla Costituzione che la ratifica del Presidente della Repubblica sia autorizzata dal Parlamento, che consente a quest'ultimo un controllo sulla politica estera.
La legge di approvazione del bilancio è la legge con iniziativa riservata al Governo, attraverso la quale il Parlamento partecipa in via diretta e immediata alla predisposizione dei mezzi finanziari necessari a realizzare gli obbiettivi prefissati.
Lo Stato deve approvare un bilancio preventivo annuale ed un bilancio pluriennale.
Il bilancio è un documento contabile contenente l'indicazione delle entrate e delle spese dello Stato, relative a un periodo di tempo determinato, detto anno finanziario e coincidente con l'anno solare. L'esercizio finanziario è lo spazio di tempo dove si realizza un ciclo completo di gestione finanziaria
Se il Parlamento non fa a tempo a discutere e ad approvare i bilanci entro il 31 dicembre, può concedere un'autorizzazione al Governo per l'esercizio provvisorio del bilancio previsto, ma non ancora approvato.
Le leggi di delegazione e la convenzione dei decreti legge
Alle due Camere è conferita la funzione legislativa.
L'art 76 della Costituzione consente al Parlamento di delegare l'esercizio della funzione legislativa al Governo.
La delega può essere conferita soltanto con legge e soltanto al Governo nel suo complesso; la legge di delega deve definire l'oggetto su cui il Governo potrà esercitare la delega, i settori e le materie, cioè, che devono essere disciplinati; la delega deve essere esercitata in un termine prefissato dalla legge di delegazione; la legge deve fissare i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve adeguarsi nell'esercizio della delega.
Il procedimento di formulazione dei decreti legislativi sono deliberati dal Consiglio dei ministri, emanati dal Presidente della Repubblica e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli adempimenti prescritti dalla legge di delegazione.
I decreti-legge possono essere adottati dal Governo per far fronte a situazioni imprevedibili che impongono di intervenire a livello di normazione primaria con una disciplina che trovi immediata applicazione.
La conversione del decreto legge deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione, perdendo altrimenti efficacia sin dall'inizio.
Il procedimento legislativo di revisione costituzionale
La Costituzione Italiana è una costituzione rigida; per la modifica delle disposizioni in essa contenute è necessario un procedimento speciale, detto procedimento di revisione costituzionale, che culmina nella emanazione di una "legge costituzionale".
L'art 138 dalle Costituzione disciplina il procedimento di formazione do quel particolare tipo di legge, denominata appunto legge di revisione costituzionale o legge costituzionale.
Per legge di revisione si intende quella legge che incide sul testo costituzionale, modificando, sostituendo o abrogando le disposizioni in esso contenute.
Per leggi costituzionali si intendono, tutte quelle leggi espressamente definite come tali dalla Costituzione; le leggi che si limitano soltanto a derogare una norma costituzionale, senza modificarla in via definitiva; ogni altra legge che il Parlamento voglia approvare con procedimento aggravato previsto dall'articolo 138.
La differenza, apparentemente netta, risulta, in realtà, assai più sfumata. Del resto entrambi i tipi di leggi vengono approvate con lo stesso procedimento e sono ufficialmente denominate col nome di "leggi costituzionali" qualunque sia il loro contenuto.
Il procedimento di revisione è affidato allo stesso Parlamento nelle forme e nei modi previsti dall'art 138 dalla Costituzione (procedura aggravata).
La procedura di revisione adottata dalla nostra Costituzione ricalca il procedimento ordinario per l'emanazione delle leggi in generale con delle peculiarità Es. relativamente alla fase preparatoria non è ammessa la fase del CNEL.
La fase costitutiva non è ammesso il procedimento decentrato in commissione, in quanto la discussione e l'approvazione della legge devono sempre svolgersi in assemblea.
Per approvare le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali occorre una maggiore ponderazione sui loro contenuti per cui sono richieste, in ogni ramo del Parlamento, due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.
Nella votazione della seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.
In questa votazione non è ammesso la discussione e la votazione dei singoli articoli, ma solo la discussione delle linee generali e la votazione finale.
Quanto alla fase di integrazione dell'efficacia, se la legge è stata approvata da entrambe la Camere con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei componenti, il Capo dello Stato provvede alla promulgazione a quindi la legge viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diventa legge dello Stato a tutti gli effetti.
Se, invece, la legge è stata approvata, anche da una sola Camera, con la sola maggioranza assoluta, il procedimento prosegue.
In quest'ultimo caso il progetto di legge costituzionale non si trasforma in legge. Esso è soggetto a una sorta di pubblicazione anomala (così definita perché la pubblicazione precede la promulgazione e perché il progetto non è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi) nella Gazzetta Ufficiale, al solo scopo di dare conoscenza del contenuto.
Entro tre mesi da tale pubblicazione, un quinto dei componenti della Camera, 500.000 elettori o 5 Consiglieri regionali possono chiedere che le legge sia sottoposta a referendum popolare.
Le altre funzioni del Parlamento
Il Parlamento svolge altre funzioni oltre a quella propriamente legislativa. Alcune di queste funzioni sono svolte singolarmente da ogni Camera; altre, invece, richiedono l'esercizio collettivo di entrambi i rami del Parlamento o del Parlamento in seduta comune.
La funzione di indirizzo e controllo politico è quella attraverso la quale si determinano i fini della politica nazionale, si scelgono i mezzi per conseguirli e si esercita un controllo sull'attività del Governo
Rientrano in tale funzione le leggi di approvazione e di autorizzazione e le attività ispettive, che possono essere attuate sia in assemblea che in commissione.
L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o ad un Ministro circa la conoscenza di una determinata situazione.
L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto da un parlamentare al Governo o ad un dato Ministro per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta politica da lui tenuta rispetto ad una data questione.
È inchiesta parlamentare ogni indagine disposta da ciascuna Camera al fine di acquistare elementi necessari di conoscenza in ordine ad una materia di pubblico interesse.
Per procedere alle richieste, ciascuna Camera provvede alla nomina di una Commissione formata con criteri proporzionalistici, che rispetti, cioè la composizione delle forze politiche presenti in essa. Terminati i lavori, la Commissione presenta all'Assemblea plenaria una relazione che viene discussa e votata.
La realizzazione di attività ispettive presuppone talvolta lo svolgimento di attività conoscitive. Strumenti conoscitivi in senso stretto sono le indagini conoscitive e le udienze legislative.
Le indagini conoscitive sono dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili, anche chiamando ad intervenire alle sedute i Ministri competenti, funzionari ministeriali, amministratori di enti pubblici, rappresentanti di enti territoriali, di organismi privati e, in genere, qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili all'indagine.
Le udienze legislative sono svolte nel corso di un procedimento legislativo al fine di ricavare notizie utili all'esame ponderato del progetto di legge.
Atti di direzione politica sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno.
La mozione mira a promuovere una deliberazione della Camera e consiste nella richiesta, fatta dai singoli membri del Parlamento alla Camera cui appartengono, di procedere alla discussione e votazione su un determinato oggetto su cui una precedente interpellanza avesse lasciati insoddisfatti gli interpellati.
La risoluzione è l'atto di indirizzo politico per antonomasia. Può chiudere un dibattito provocato da una mozione oppure da una comunicazione del Governo e può essere votata in aula o in commissione.
L'ordine del giorno di istruzione al Governo si inserisce in un procedimento legislativo, impegnando il Governo a dare un certo significato alle norme che vengono approvate oppure ad adottare un certo provvedimento connesso al testo di legge in discussione.
Tra le funzioni elettorali del Parlamento rientrano le attività di elezione dei membri di altri organi (Es Presidente della Repubblica).
Il Parlamento esercita altresì funzioni materialmente giurisdizionali o di accusa. Si tratta delle attività dirette a porre in stato d'accusa il Presidente della Repubblica e a rinviarlo a giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024