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DIRITTO CIVILE - I RAPPORTI, L'ADEMPIMENTO E L'INADEMPIMENTO

diritto



DIRITTO CIVILE

Obbligazioni


PARTE PRIMA

I RAPPORTI, L'ADEMPIMENTO E L'INADEMPIMENTO


Cap. I Nozioni introduttive


a) Interesse del creditore


Interesse creditore anche non patrimoniale (es. interesse morale o culturale)



In ogni caso ordinamento ha parametri per attribuire rilievo giuridico all'interesse quale oggetto del credito. Va accertato caso per caso.

Legislatore presuppone che contratto sia valido a condizione che sia diretto a conseguimento di interessi meritevoli di tutela apprezzabilità giuridica 

Interesse rilevante nel caso in cui esercizio del diritto non corrisponda ad interesse concretamente apprezzabile, quale ad es. il caso dell'abuso.

Controllo sull'esercizio del credito è affidato alla regola della correttezza (art. 1175).

La disciplina, in ogni caso non fa dipendere la valutazione dell'interesse dal mero arbitrio del creditore, soprattutto per quanto riguarda l'estinzione per impossibilità temporanea.


b) Patrimonialità


Ha carattere patrimoniale la prestazione che si pone nell'ordinamento come tale, non già quella che sia stata sottoposta a tale regime solo e soltanto dalle parti. Tuttavia in alcune decisioni giudiziali ci si rifa ad un criterio soggettivo.

L'art 1174 è formulato in modo tale da attribuire alla patrimonialità un carattere oggettivo. La teoria più diffusa, difatti, associa la patrimonialità al carattere della negoziabilità

Qual è l'utilità della patrimonialità?

indice di giuridicità di un rapporto

canone distintivo tra obblighi di natura strettamente personale e familiare e le vere e proprie obbligazioni.


Non è raro il riferimento all'interesse del debitore ragione giustificativa dell'assunzione dell'obbligo.

E' rilevante riguardo alla fase in cui l'obbligazione fu contratta e alla fase esecutiva..

Riguardo al rapporto già costituito si suole parlare di un interesse del debitore alla liberazione del vincolo. Basti pensare alla norma che vieta al creditore di rifiutare l'adempimento senza un giusto motivo, così da proteggere in qualche misura le ragioni morali del debitore.

Alla norma che, riguardo all'adempimento del terzo, da la possibilità al debitore di opporsi.


Credito = posta attiva; risarcibile il danno se la prestazione perduta per altrui illecito non sia sostituibile o cmq rechi pregiudizio (non sempre è stato così)


Obbligo = posta passiva; ipotesi del 3 che liberi il debitore ingiustificato arricchimento, di cui si può pretendere il rimborso ex. Art. 2041


Attuazione del rapporto


Riferendosi sia al comportamento del credito che del debitore, art. 1175 regole della correttezza.



RESPONSABILITA' PATRIMONIALE


Pretesa del creditore è assistita sin dall'inizio dalla garanzia generica del patrimonio del debitore. Non viene garantito un solo credito, ma tutti c.d. par condicio creditorum (derogabile per patto espresso o legge).

Se interesse creditore non viene soddisfatto, all'obbligo originario  si aggiunge o si sostituisce un obbligo di risarcimento.

Se debitore persiste nel suo comportamento creditore si avvale di un diritto che può consentirgli soddisfazione interesse, diritto di natura potestativa, non obbligatoria.

esecuzione in forma specifica

pignoramento ed espropriazione + vendita giudiziale.

Debito e responsabilità si seguono a vicenda.



Sezione III: Obbligazioni Naturali


Esiste "debito senza responsabilità" con riguardo alle prestazioni spontaneamente eseguite da soggetti capaci per adempiere a obblighi morali o sociali. Creditore non può pretendere pagamento ma prestazione non va restituita. Non si tratta dunque di vere e proprie obbligazioni

Conclusione lineare è che non si possa parlare di debiti, bensì di fenomeni giuridicamente rilevanti.

L'unica ricerca realistica dei doveri presuppone il riferimento a casi sintomatici, esaminati nelle varie epoche si tratta di doveri morali riconosciuti dalla società in quanto il giudice non può indagare l' "etica dell'intenzione".

Si è soliti affermare che non è possibile trasformare in obbligazione civile una obbligazione naturale.

Prestazione compiuta in esecuzione dell'obbligazione naturale è restituibile

a)  se adempimento non fu spontaneo

b)  se fu posto in essere da un incapace


Sezione IV: Le Fonti


Art. 1173

contratto

fatto illecito

ogni altro atto o fatto idoneo promesse unilaterali, gestione di affari, pagamento dell'indebito.

In ogni caso sono confini variabili, e nel corso degli anni si assiste ad un continuo mutamento di questi.

Il 3 ha il significato di regola generale. Ciò rende necessaria la formulazione di principi idonei e sufficienti alla formulazione di regole orientative.

Es. cittadino che parcheggia auto sul suolo pubblico e non paga la tariffa.

Obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente al terzo è di origine non consensuale poiché il diritto del danneggiato non nasce da contratto con assicuratore: è un effetto che la legge prevede in virtù di quel medesimo fatto illecito dannoso imputabile al danneggiante contrattualmente assicurato


Sezione V: Profili Soggettivi

Necessario che creditore e debitore siano soggetti distinti (in caso contrario art. 1253, CONFUSIONE, modo di estinzione dell'obbligazione). Alcune volte può succedere, ove espressamente previsto dal legislatore, per rispondere a finalità pratiche.

In tali casi si è fatto riferimento ad un rapporto giuridico unisoggettivo. Si è cmq opportunamente osservato che all'unico soggetto fanno cmq capo interessi sostanziali e posizioni formali di persone distinte. Con riferimento all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il rapporto si conserva soltanto in virtù della liquidazione delle voci attive e passive: in questa fase erede può inserire nell'attivo e nel passivo i suoi debiti o i suoi crediti.

Nel caso dei titoli di credito, attitudine del diritto a circolare anche nel caso di riunione è conseguenza della funzione del documento che, ove sia messo nuovamente in circolazione rende possibile il trasferimento del credito.

Ancora più semplice giustificazione  della tutela di 3 titolari di diritti si usufrutto e pegno.


Posizione di debitore e creditore, oltre che distinte, devono anche essere determinate, cosa diversa dall'individuazione. Mutamento dei soggetti è possibile secondo il fenomeno della successione. Se cambia il lato passivo, il solo caso in cui non si necessita il consenso del creditore è la successione mortis causa.

Vi sono casi in cui il soggetto deve ancora essere identificato, anche dal punto di vista oggettivo: Promessa al pubblico legge afferma che promettente è vincolato non appena promessa è resa pubblica; rimane cmq fase preliminare rispetto all'obbligazione. Si tratterebbe di un interesse alla costituzione del rapporto secondo le modalità fissate nell'atto.


Sezione VI: Le Prestazioni

Il rapporto nel suo insieme tende al soddisfacimento dell'interesse immanente al diritto preteso dal creditore. Prestazione = oggetto dell'obbligazione (ex. Art. 1174).

Sembra prevalente la nozione di prestazione quale comportamento che il debitore è tenuto porre in essere nei confronti del creditore.

Oggetto contenuto Prestazione tende a uno scopo e risulta adempiuta qualora riesca a raggiungerlo, ma non si identifica né si riduce al risultato.

Natura dell'oggetto è fondamentale soprattutto in relazione alla disciplina dell'impossibilità temporanea, nel caso dell'estinzione dell'obbligazione.

Il momento oggettivo della prestazione è stato spesso separato dal comportamento strumentale del debitore:

obbligazioni di mezzo rilievo solo il comportamento diligente del debitore

obbligazioni di risultato rilievo solo il conseguimento del risultato.

Nella giurisprudenza italiana utile per distinguere lavoro subordinato (rilievo alla solo attività, senza cenni al risultato) e lavoro autonomo (si promette solo il risultato utile).


Riassumendo, il comportamento suole indicare il contenuto dell'obbligo. Il soddisfacimento dipende anche dall'oggetto, al quale si commisura la rilevanza giuridica dell'interesse del creditore.


Il tema dei limiti di possibilità, liceità, determinatezza della prestazione è studiato con riguardo ai requisiti dell'oggetto del contratto (vedi art. 1346-1349).


Insegnamento tradizionale:

dare consegna della cosa con efficacia traslativa del diritto di proprietà

fare intento diretto al perfezionamento di un atto traslativo

prestare garanzia; manifestazione del consenso alla costituzione di un diritto a favore del creditore. Una volta sorto il diritto, il garante sarà generalmente tenuto a versare (dare) una somma pecuniaria ove il debitore originario sia inadempiente.


Ora si preferisce metodo di analisi diverso, tenendo conto della duttilità del contenuto dei rapporti obbligatori.

A seconda dei casi, l'accento potrà essere posto sulla natura dell'oggetto ovvero sulle speciali modalità di attuazione.

La classificazione non si fonda solo sui tipi di prestazione, ma anche in base alla fonte, ai soggetti.


Di prestazioni di dare si parla in due significati:

a)  consegna di una cosa

b)  trasferimento di un diritto


Consegna di una cosa può essere oggetto di una prestazione diretta alla dismissione del possesso nell'interesse del creditore che già l'abbia acquistata in virtù di contratto con efficacia traslativa, oppure restituzione.

Art. 1177 è inclusa l'obbligazione di custodire la cosa fino alla consegna.

Custodia si parla anche per titolarità di un diritto reale di godimento o garanzia sulla cosa in questo caso controllo sarà sull'abuso del diritto.ù

La valutazione dell'attività del custode comporta l'applicazione di regole generali in punto di diligenza e responsabilità, in maniera indipendente dalla stipulazione di un vero e proprio contratto di deposito tra le parti.

Non ci si può servire della cosa né trasferirla; se circostanze urgenti impongono cambiamento delle modalità di custodia è necessario un sollecito avviso.

In caso di mancato adempimento custode è imputabile secondo criteri oggettivi, ma i comportamenti sono complessi e vari.


Obbligazione di fare acquistare proprietà ricomprende ipotersi in cui acquisto non è effetto immediato del contratto ex. Art. 1476 n. 2

obbligazioni di genere normalmente la cosa di genere è anche fungibile. Acquisto avviene nel momento dell'individuazione ex. Art. 1378.


Vere e proprie ipotesi di obbligazioni di trasferire una cosa determinata si hanno quando l'obbligato è tenuto a prestare il suo consenso l fine di rendere pos 111c27b sibile la produzione di tale effetto. Esemplare il caso del mandatario senza rappresentanza che abbia acquistato per conto del mandante. Compiuto l'acquisto nasce a suo carico obbligo di porre in essere una dichiarazione che renda il mandante proprietario.

Nota è l'importante protezione che consente di ottenere una esecuzione in forma specifica in caso di inosservanza dell'obbligo


Prestazioni di garanzia, due significati:

a)  obbligo di dare una garanzia art. 1179:  "chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta idonea garanzia reale, personale. Inadempimento ha sanzione nella decadenza dal beneficio del termine

b)  assunzione per contratto della garanzia di un certo risultato promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo. Vedi assicuratore.


Non vige la tripartizione nel caso di obbligazione in cui necessaria la cooperazione del creditore. Si producono gli effetti di mora del creditore (art. 1206-1207) a condizione che il debitore proceda all'offerta.

Offerta per intimazione, imposta per le obbligazioni di fare, è anche prevista per obbligazioni di dare che abbiano come oggetto cose mobili da consegnare in luogo diverso dal domicilio del creditore; per obbligazioni di denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore prevale il profilo dell'esibizione (ex. Artt. 1208-1209).


Notazioni relative alla modalità temporale del rapporto hanno rilievo speciale nel caso delle prestazione di fare (patto di prelazione) e di non fare (astensione dalla concorrenza), poiché i codici civili moderni nascono all'insegna di eliminare i vincoli perpetui.


Modalità temporale può assumere rilievo anche con riguardo alle obbligazioni di consegnare nei casi in cui prestazione sia eseguita in un arco di tempo prolungato. Rilievo soprattutto con riguardo agli effetti delle cause di scioglimento del vincolo. Prestazioni già eseguite sono considerate non soggette a restutzione, poiché nel momento in cui vengono eseguite hanno giustificazione autonoma.

Diverso è il caso di consegna ripartita pagamenti rateali non hanno una giustificazione autonoma ma assumono rilievo solo nel quadro della prestazione unitariamente considerata.


Sulle modalità di attuazione incidono anche i casi in cui il debitore possa liberarsi  eseguendo una prestazione diversa ovvero una pluralità di prestazioni da adempiere in via cumulativa o alternativa


Riepilogo

Patrimonialità suscettibile di valutazione economica

Requisiti legali possibilità, liceità, determinatezza o determinabilità


L'oggetto (prestazione) deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, sotto pena di nullità dell'intero contratto ex. Art. 1418, comma 2


Relativa indeterminatezza dell'oggetto della prestazione si allude ai casi in cui rapporti sono già sufficientemente determinati, ma verranno a essere definitivi solo in fase di attuazione.

a)  obbligazioni di genere

b)  obbligazioni alternative

c)  obbligazioni facoltative.





Sezione VII: La Pluralità dei Soggetti


a)  natura divisibile o indivisibile

b)  modo di attuazione

c)  caratteri dell'organizzazione collettiva

d)  combinazioni di tali criteri


Divisibile entità può essere frazionata in parti

Indivisibile oggettiva o soggettiva


Parziarietà 1 creditore e + debitori, creditore può chiedere una frazione dell'intero

Art. 1314 + creditore e 1 debitore, ciascun creditore può chiedere solo una parte

Solidarietà 1 creditore e + debitori, può chiedere il tutto liberando gli altri

+ creditori e 1 debitore, può chiedere il tutto e deb è liberato verso tutti.


Art. 1292, solidarietà passiva è la regola, salvo patto contrario; solidarietà attiva deve essere espressamente prevista dalla legge o dalle parti.


Attuazione congiunta se 1 cred e + deb, prestazione va eseguita da tutti i debitore insieme

Artt. 1317-1320 Se + cred e 1 deb, solo il gruppo unito può chiedere prestazione


Per obbligazioni soggettivamente complesse:

a)  soggetti uniti da vincolo, non basta semplice collegamento di natura economica

b)  eadem res debita, ma si critica che questo sia solo all'origine perché in fase di attuazione le prestazioni sarebbero cmq non unitarie

c)  unità della fonte, in modo da distinguere con ipotesi in cui più soggetti sono tenuti a prestazioni identiche ma del tutto autonome.


L'unità della fonte può essere:

contrattuale schemi esemplari in cui l'aspetto unificante può essere di volta in volta costituito da unico corrispettivo, dalla globalità dell'operazione o da documentazioni di carattere formale

extracontrattuale possibile accertare un unico fatto dannoso e questo sia imputabile ad una pluralità di soggetti che abbiano concorso a produrlo


Le obbligazioni parziarie

L'unica disposizione di legge si limita a prevedere che la prestazione divisibile può essere adempiuta per parti quando vi siano più soggetti interessati. Art. 1314

Si è parlato di pluralità di obbligazioni con medesimo oggetto, ma meglio parlare di pluralità di prestazioni, riferendosi in tal modo alla fase attuativa.

Ciò che rende differente tale ipotesi da quella in cui vi sia un unico creditore e un unico debitore, e l'oggetto sia parziario è la nozione di quota, quale misura di partecipazione all'obbligazione.


Le obbligazioni solidali

Il vincolo di solidarietà può riferirsi sia all'ipotesi in cui esistano gli estremi di una obbligazione soggettivamente complessa, sia al caso in cui due o più obbligazioni siano collegate dal nesso di accessorietà (vedi fideiussione).

All'interprete il compito di chiarire:

in quali casi la disciplina sia funzionale all'esigenza di regolare secondo criteri unitari tutte le ipotesi

in quali la stessa sia applicabile alle obbligazioni soggettivamente complesse

in quali alle obbligazioni collegate solo con nesso di accessorietà


l'art 1292 regola il meccanismo generale della solidarietà, sia dal lato attivo che da quello passivo.

E' norma di applicazione generale l' art. 1293 quale che sia la struttura dei rapporti, è sempre possibile che ciascun debitore sia tenuto ad adempiere con modalità diverse

Se la variazione si riferisce all'esecuzione, il meccanismo resta invariato.

Se incide sulla nascita dei rapporti obbligatori, il regime di solidarietà si applica solo se obbligazione è contratta nell'interesse esclusivo di uno dei debitori.

Non si applicano le norme di regresso che consentono al debitore il quale ha eseguito l'intera prestazione di ristabilire l'interna parità. Ad es., nella fideiussione, il debitore garantito che ha eseguito l'intera prestazione non ha regresso nei confronti del fideiussore.


Per quanto riguarda la prescrizione, la propagazione dell'effetto interruttivo dovrà essere espressamente prevista; è ciò che ha fatto il legislatore disponendo che l'istanza proposta dal creditore nei confronti del debitore interrompa la prescrizione anche nei confronti del fideiussore ex. Art. 1957 2 comma


La costituzione in mora di uno dei condebitori non si propaga agli altri per effetto del principio secondo cui le conseguenze pregiudizievoli non si propagano; quella dei con creditori verso un unico debitore giova agli altri con creditori, in virtù del principio secondo cui gli effetti favorevoli si propagano.


Art. 1307 Impossibilità della prestazione imputabile a uno dei condebitori non libera i condebitori. SI rifa all'inadempimento definitivo, ma la giurisprudenza lo accorda anche per quello non definitivo.

La disposizione non si applica alle ipotesi in cui gli obblighi siano fin dall'origine autonomi ma uniti da un vincolo di accessorietà.


Secondo l'art. 1295 gli eredi del condebitore subentrano nel debito nei limiti della propria quota ereditaria.

Se il creditore rinuncia nei confronti di uno soltanto dei debitori, questo rimane comunque inserito nella solidarietà non è automaticamente liberato dalla responsabilità nel caso di insolvenza di uno dei condebitori solidali ex. Art. 1313


L'art. 1298 presume che sia paritario il riparto tra tutti dei vantaggi e degli oneri. E' necessario che il condebitore che ha eseguito l'intera prestazione si rivolga verso ciascuno, fino al raggiungimento della sua quota. La stessa norma può applicarsi ai concreditori.

Il diritto del regresso nelle obbligazioni solidali si applica in maniera particolare nel senso che si esclude che il debitore che ha pagato l'intero si surroghi nella posizione del creditore


Effetti diversi dall'adempimento:

a)  impossibilità di estendere gli effetti che influiscano sulla condizione personale di uno dei contitolari nonché effetti che comportino svantaggio

b)  tendenziale comunicazione di effetti vantaggiosi, tranne casi in cui sia rimessa al contitolare scelta di avvalersene


Prescrizione tocca tutti in quanto incide sul rapporto nella sua unitarietà; la sospensione riguarda la condizione personale del singolo

Debitore in solido non può opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori ex. Art. 1297


Compensazione l'effetto della compensazione è escluso oltre i limiti della quota del concreditore o del condebitore.

Confusione

Transazione

Sentenza la decisione presa nei confronti di uno dei debitori non ha effetto in pregiudizio degli altri ma questi ne possono profittare


Le obbligazioni indivisibili

Indivisibilità è incompatibile con l'attuazione parziaria. Obbligazione indivisibile è anche solidale

Debitore rimane legato per l'intero verso i concreditori ancorché uno di essi abbia fatto remissione. E' cmq previsto l'addebito o il rimborso della parte relativa al contratto estinto.

Riepilogando:

a)  esclusione della parziarietà

b)  compatibilità con figure tipiche o atipiche di attuazione congiunta ex. Art. 1317

c)  Nel caso di estinzione parziale tutela tramite mezzi diversi da adempimento.



Sezione VIII: La Determinazione dell'Oggetto


Oggetto relativamente indeterminato o. generiche, facoltative e alternative

O. di genere determinaz con individuazione, che può anche coincidere con consegna

O. facoltative debitore può liberarsi con altra prestazione, che però non entra mai nel contenuto del rapporto.

Di regola non si può liberare con prestaz diversa, ma se il creditore accetta allora si parla di "prestazione in luogo dell'adempimento" (artt. 1197-1198).

Diversa è l'ipotesi in cui debitore ha generale ambito di discrezionalità.

O. alternative prestazioni tutte dedotte nel rapporto, oggetto complesso. Artt. 1285-1291.

Si presume che entrambe siano possibili, altrimenti sarebbe o. semplice; inoltre sono sullo stesso piano.


Obbligazioni generiche

Problema: individuazione avvinee con cose di qualità inferiore. Legislatore presuppone che individuazione sia in accordo. Art. 1378 si applica in mancanza di un diverso accordo tra le parti..

Non si applicano disposizioni su garanzia vizi: creditore può esigere sostituzione delle cose con altre immuni da difetti.

Luogo di esecuzione spetta al creditore chiedere adempimento, da compiersi al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. Se cred si rifiuta senza giusto motivo, può farsi offerta, presupposto della mora del cred..

Non è scritto, ma fondato, principio secondo cui debitore di cose generiche non è mai liberato per perimento a lui non imputabile, poiché sempre possibile procurarsi le cose, salvo patto contrario. In ogni caso va guardato il caso nello specifico.


Obbligazioni alternative

Scelta spetta al debitore (art. 1286), in fase esecutiva; solo con patto diverso può essere rimessa al creditore o a un terzo. Se inadempimento, o se giudice, scelta cambia titolare (art. 1287). Scelta va comunicata al creditore, affichè possa prodursi concentrazione dell'obbligazione.

O contegno concludente o esecuzione prestazione. Natura dell'atto di scelta è discussa. Sembra prevalere atto giuridico in senso stretto. Si suole affermare che scelta si riduce all'individuazione delle prestazione dovuta e non comporta un mutamento giuridico; altri affermano che scelta ha stessa natura dell'atto di adempimento, a cui è preordinata.

Unica ipotesi di impugnabilità p quella della scelta in mala fede.

Termine per scelta, se no decadenza e passaggio scelta all'altra parte. Fissato dalle parti. Altrimenti

se rimesso a debit o terzi, fissato da giudice su istanza creditore o entrambi (1287)

se a creditore, termine può essere imposto dal debitore, ma alcuni ricorrono all'ipotesi del giudice anche in questo caso.


O. alternativa diventa semplice sia se si è scelto, sia se una prestaz diviene impossibile.

a) scelta rimessa al debitore e impossibilità imputabile a lui tenuto ad eseguire l'altra.

b) scelta rimessa al debitore e impossibilità imputabile a cred debitore può considerasi liberato oppure scegliere l'altra prestazione possibile, chiedendo il risarcimento per quella resa impossibile.

c) scelta rimessa al creditore e impossibilità imputabile a lui può considerare liberato il debitore o esecuzione dell'altra prestazione, salvo risarcimento per prestazione impossibile per sua colpa.

d) scelta rimessa la creditore e impossibilità imputabile al debitore può chiedere il risarcimento del danno o pretendere esecuzione altra prestazione.


Può capitare che una sia impossibile per causa imputabile, l'altra per causa non imputabile:

a)  se scelta al debitore, deve pagare l'equivalente di quella che si è resa impossibile per ultima.

b)  Se scelta al creditore, può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.


Criteri generali di valutazione

In prima evidenza la regola della correttezza ex art. 1175 che riguarda sia creditore che debitore; la regola della diligenza riguarda solo il debitore: "buon padre di famiglia"

Legge implicitamente fa anche riferimento alla conoscenza e applicazione delle regole tecniche richieste soprattutto per specifiche attività professionali compreso dunque anche il concetto di perizia.

Diligenza viene richiamata quando si valuta imputabilità della causa di impossibilità.

Art. 1218 afferma difatti che il debitore è responsabile se non provi:

che credito è rimasto insoddisfatto a causa di evento

che questo non è imputabile a lui.

La prova presuppone un riferimento alla regola della diligenza, in funzione del titolo del rapporto, della natura della prestazione e delle circostanze. Diligenza non può essere estesa fino a ricomprendere l'adozione di misure che risultino estranee al contenuto specifico dell'obbligo.

Dei concetti sopra esposti si fa riferimento anche per determinare il modo d'essere dell'adempimento, ossia della sua ESATTEZZA.


A seconda dei casi, l'adozione di tutte le misure idonee può comportare prova dell'adempimento ovvero prova dell'impossibilità dipendente da causa non imputabile.

Ai criteri della correttezza e buona fede oggettiva spetta funzione di valutare, nel contesto dell'attività di relazione tra le parti, quel che sia dovuto ovvero quel che non sia esigibile dal debitore.


Creditore ha l'onere di comportarsi in modo tale da non ledere interessi debitore. Dal singolo rapporto obbligatorio si distingue il rapporto giuridico complessivo che ha titolo nel contratto con prestazioni corrispettive.

Creditore può rifiutare adempimento parziale ancorché sia a sua volta debitore, ma non può chiedere risoluzione se inadempimento è di scarsa importanza.

Impossibilità parziale non imputabile libera debitore parzialmente; creditore non può rifiutare adempimento parziale ma la legge gli consente di ridurre la sua prestazione oppure il recesso con il conseguente scioglimento del rapporto (ex art. 1464).

Regola generale dice che res perit creditori. Se creditore sia costituito in mora a causa di ingiustificato rifiuto di ricevere, tale rischio si aggrava: è tenuto cmq ad adempiere e se ha già eseguito  non può ripetere.

Se prestazioni vanno eseguite simultaneamente il mancato adempimento dell'una consente all'altra di rifiutarsi di adempiere.

Letteratura italiana afferma che oltre al dovere principale di prestazione vi sono altri doveri sussidiari o accessori o distinti, la cui violazione da luogo in ogni caso al risarcimento. Il loro fondamento è nelle clausole generali della correttezza e buona fede oggettiva.

Vi sono inoltre ipotesi in cui legge stessa attribuisce al debitore e al creditore, diritti e obblighi specifici:

a)  diritto alla quietanza

b)  diritto alla liberazione dalle garanzie

c)  a carico del debitore spese per pagamento e rilascio quietanza

d)  interessi monetari


Analisi delle vicende

Modificative = contenuto ma soggetti diversi (successione lato attivo o passivo)

Estintive ipotesi legate all'adempimento o alla protrazione del rapporto a causa dell'inademp e ipotesi che portano per altre vie ad effetto estintivo


Tentativo di classificazione rigida fallisce in virtù della diversità dei rapporti; il riferimento base è al nucleo essenziale che prevede prestazione dovuta e la pretesa.

In un caso almeno, le obbligazioni pecuniarie, la specialità del rapporto sembra rendere opportuna in via preliminare una trattazione autonoma.


Cap. II, Le Obbligazioni Pecuniarie


Sezione I, nozioni introduttive

Artt. 1277-1284

Denaro è unità ideale di misura e mezzo di pagamento che è costituito da pezzi monetari. E' fissata un unità monetaria secondo una misura legale.

Possibilità di disporre moneta non presuppone la detenzione delle entità materiali che sono strumentali all'esigenza di circolazione del denaro. Eppure la materialità non può essere ignorata.

Luogo di adempimento si presume costituito dal domicilio del creditore.

Irrilevanza del perimento non imputabile dell'oggetto della prestazione pecuniaria, in ragione della normale convertibilità di ogni bene in denaro.

Da confermare è l'ipotesi secondo cui la consegna dei mezzi pecuniari possa essere sostituita da altre entità con le quali il creditore riceve in via indiretta ciò che dovrebbe spettargli in contante.

Si sa che grandi operazioni si concludono con l'ausilio delle banche che non comportano alcuna consegna materiale di pezzi monetari c.d. moneta scritturale.

Chi paga con assegno non può imporre tale scelta al creditore, ma il rifiuto di quest'ultimo può essere contrario alla buona fede oggettiva.

L'autonomia dei debiti di denaro è indubbiamente innegabile: tuttavia non v'è completa estraneità con il sistema generale.


Principio nominalistico

L'influenza del tempo sui debiti è argomento di grande rilievo giuridico.

In quanto entità astratta, l'unità valutaria è fissata per legge. Il potere di acquisto della quantità di moneta, come è risaputo, è soggetto a oscillazioni di valore.

Il principio generale del nostro ordinamento è nominalistico: debito si estingue mediante misura nominale; rischio di perdita potere di acquisto è a carico del creditore.

Tale principio può essere derogato, a salvaguardia del potere di acquisto.


Debiti di valuta ammontare è precisamente determinato fin dall'inizio ed è determinabile con semplici operazioni contabili (liquido o di facile e pronta liquidazione)

Debiti di valore valutazione discrezionale; l'ammontare in denaro viene fissato all'atto della liquidazione, momento in cui diventa di valuta.


Figura principale di questi ultimi è costituita dall'obbligo di risarcire i danni da fatto illecito o inadempimento. E' necessario che la misura pecuniaria sia ragguagliata al potere di acquisto della moneta al momento della reintegrazione della sfera patrimoniale del soggetto leso. Solo dopo la liquidazione si suole affermare che il debito di valuta ritorna assoggettato al principio nominalistico.


Altre sono le obbligazioni alimentari e tutte le altre ipotesi in cui debba procedersi a un riequilibrio delle posizioni degli interessati.

Rimborsi

Restituzioni

Rescissione qualificazione come debito di valore della somma offerta con finalità di riportare ad equità il contratto rescindibile


Clausole di salvaguardia

Totalmente o parzialmente automatiche

Affidate a successive rideterminazioni

Le prime si distinguono a seconda che si abbia riferimento a una unità valutaria scelta ovvero al valore di altre merci o indici statistici.

In passato si faceva riferimento al valore intrinseco della moneta, ma ora è in disuso c.d. debiti monetari


Il nominalismo può coesistere con forme convenzionali di adeguamento monetario, in virtù del fatto che la libertà contrattuale non può sempre cancellare le esigenze a fondamento del nominalismo.

Meccanismi legali:

a)  lavoro subordinato

b)  canoni di locazione

c)  assegni

d)  rendite vitalizie

e)  capitali


Debiti di moneta estera

Parti possono prevedere che l'obbligazione venga adempiuta con monete non aventi corso nello Stato. Nel silenzio, debitore può liberarsi con una corrispondente somma in valuta nazionale calcolata al tempo della scadenza e nel luogo del pagamento ex art. 1278

L'opinione prevalente vede questo tipo di obbligazioni come facoltative o con facoltà alternativa.

Tale facoltà è esclusa se le parti aggiungono la clausola "effettivo"; è cmq senza effetto nel caso in cui il debitore non può procurarsi la moneta all'atto della prestazione


Artt. 1278 e 1279 corti rispecchiano disciplina. Ma nel caso di mora del debitore è stata costruita una regola apposita; non perde facoltà di pagare con moneta nazionale ma è tenuto a versare al creditore anche al differenza tra la valuta legale dovuta all'atto della scadenza e quella all'atto del pagamento.

Sezione II, Gli Interessi Pecuniari

Recente l'analisi relativa agli interessi; nasce dalla consapevolezza dell'autonoma funzione di capitale che il denaro ha assunto nelle società moderne.

Art. 1282 interessi di pieno diritto (corrispettivi)

Art. 1224 interessi moratori

Nel tentativo di trovare un criterio che sistemi in un terzo genere le varie disposizioni sul debito di interessi, la giurisprudenza individua una ulteriore figura: art. 1499, interessi compensativi interessi sul prezzo che il compratore deve al venditore se la cosa venduta e consegnata produca frutti o altri proventi


Interessi corrispettivi

Nasce dalla moderna idea di denaro quale capitale, dalla cui disponibilità o mancanza si traggono vantaggi e svantaggi, da riequilibrare per mezzo di una ulteriore obbligazione accessoria all'o. principale.

Debiti liquidi di somme di denaro producono alla scadenza interessi di pieno diritto secondo un "tasso di interesse" 10% annuo, salva diversa pattuizione.

E' derogabile dalle parti, ma anche dalla legge stessa in 2 casi:

crediti per fitti e per pigioni

crediti di rimborso di spese fatte per cose da restituire


Interessi moratori

Si è affermato che diventano produttivi di interessi moratori anche i debiti esigibili ma non liquidi. Soprattutto nel caso di somme dovute a causa del fatto illecito.

Se vi è mora, gli interessi sono dovuti anche se le parti o la legge abbiano escluso la produzione di interessi corrispettivi

Non sono sempre automatici; lo sono anche quando la situazione di mora è automatica, altrimenti presuppongono costituzione in mora ex art. 1219.

Sono dovuti, se non sono stati pattuiti, secondo la regola del codice. Debito di interessi è previsto secondo una misura determinata in denaro ed è soggetta dunque al principio nominalistico. La legge fa salva l'ipotesi in cui venga provato di aver subito un maggior danno.

Non ha avuto successo il tentativo di considerare provata la maggior gravita riferendosi semplicemente all'inflazione.

Presunzione del maggior danno da inflazione per le seguenti classi di creditori:

creditori imprenditori

creditori risparmiatori abituali

creditori investitori occasionali

creditori modesti consumatori


Lavori subordinati sono protetti dal codice di procedura civile che prevede l'automatico adeguamento dei crediti scaduti al valore reale della moneta al momento del pagamento.


Interessi compensativi

Categoria discussa già sul piano lessicale; formula è spesso usata come sinonimo di interesse corrispettivo allo scopo di descrivere la funzione di compenso per il differimento dell'uso del capitale.

Modello è costituito dall'art. 1499 il venditore si priva dei frutti e degli altri proventi e non ha alcun corrispettivo.


Risarcimento e interessi

Fuori dalla tripartizione stanno gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito.

Ricostruzione maggioritaria: quando il debito deriva da fatto illecito, gli effetti della mora sono automatici; dal giorno della mora sono dovuti gli interessi.

Obiezioni, 2 ordini

si basa sul mancato richiamo alla disposizione dell'art. 1224 nel quadro della norma generale sul risarcimento da fatto illecito

inconveniente che può derivare dal sommare la rivalutazione d'ufficio del debito di balore con il debito di interessi.


Sede giudiziaria:

debito di risarcimento è di valore e deve essere rivalutato fino alla data della pronuncia

sull'ammontare rivalutato si calcolano gli interessi

liquidata con pronuncia definitiva l'intersa somma, il debito diventa di valuta

Spetta al giudice, in ultima analisi, evitare che il carattere sanzionatorio del risarcimento prevalga sulla normale funzione reintegrativa


Interessi pecuniari e singole categorie di rapporti

Esemplare il settore dei crediti di lavoro. Adeguamento monetario, né si richiede la prova del maggior danno. Somma dovuta è costituita dall'obbligazione retributiva in quanto rivalutata.


Interessi pecuniari, divieto di anatocismo e libertà contrattuale

Art. 1283 divieto di anatocismo: esclusione della possibilità che la somma costituita dalla capitalizzazione degli interessi scaduti produca automaticamente nuovi interessi e renda ancora puù difficile il controllo sui costi complessivi dell'operazione.

Eccezioni solo se previste:

a)  legge

b)  norme consuetudinarie

c)  si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi

d)  vi sia accordo tra le parti e che tale accordo non sia anteriore alla scadenza degli interessi stessi

e)  che in mancanza di accordo siano chiesti con domanda giudiziale con decorrenza dal giorno della domanda dubbi: si intende solo atto di citazione ovvero anche interessi che scadono nel corso del giudizio ormai vale l'ipotesi II


Divieto di interessi usurari ex art. 1815, pena nullità e sostituzione con interessi legali

Possibili tassi maggiori di quelli legali ma minori degli usurari, purchè stipulati in forma scritta. Altro requisito è la determinabilità di tali interessi.

Tendenza informale cerca supporto ulteriore nella regolo tramandata secondo cui il versamento di interessi non usurari maggiori di quelli legali, ma in difetto di patto scritto, non siano ripetibili in quanto si tratterebbe di obbligazione naturale.


Prestazione degli interessi

Caratteri tipici del debito di interessi:

pecuniarietà

proporzionalità e periodicità

accessorietà dipendenza dalla prestazione relativa al capitale; permette di distinguere con le altre prestazioni periodiche. Dubbi per il fatto che per alcuni aspetti il debito di interessi sembra assurgere a rango di obbligo indipendente. Bisogna vagliare alla luce del tipo di interessi da regolare. Esempio più significati interessi su somme da risarcimento: costante nel diritto applicato tendenza a escludere autonomia. Altre ipotesi tendono a considerare separate, soprattutto per quanto riguarda la prescrizione. In più supportata da disciplina dell'imputabilità del pagamento. Inoltre, in fase processuale il credito relativo agli interessi deve essere chiesto con apposita domanda, purchè non si tratti di interessi dovuti a titolo di risarcimento.



Capitolo III, L'Attuazione del rapporto obbligatorio


Sezione I, La regola della correttezza

Creditore esercizio della pretesa

Debitore esatta esecuzione della prestazione

Accomunati da art. 1175 comportarsi secondo le regole della correttezza

Valutata in senso unitario con la buona fede in senso oggettivo, nel senso di identificare comportamenti oggettivamente valutabili in questo senso.

Prevale anche in italia la teoria tedesca della possibile coesistenza di una serie di obblighi imposti anche al creditore.

Alcuni parlano della correttezza come funzione integrativa, altri come funzione valutativa. Tra le decisioni della nostra giurisprudenza sembra incline a una valutazione comparativa degli interessi delle parti.

Lo scopo dunque è confrontare le esigenze particolari del fatto con le direttive del sistema.

Regole della correttezza servono dunque a fissare l'ampiezza dell'obbligo e limitare l'esercizio del diritto.

La concretizzazione del principio dunque si svolge con riguardo alla posizione del debitore, del creditore e di entrambi.

Nel complesso può dirsi che nella nostra esperienza sono rare le decisioni che sembrano presupporre un'interpretazione in funzione di limite all'esercizio del credito.

E' possibile soltanto una analisi per campioni o per settori.

In materia assicurativa i casi-guida si riferiscono:

all'indebita sospensione del rapporto nei casi in cui la prassi seguita dall'assicuratore nella riscossione dei premi sia contraria a correttezza

al superamento del massimale nei casi in cui l'assicuratore sia inadempiente con la violazione della regola della buona fede oggettiva.

Casistica più nutrita riguardo all'area dei rapporti di lavoro, vendita



Sezione II, Il comportamento del creditore

Creditore ha facoltà di chiedere l'esecuzione della prestazione.

Primo degli atti tipici è la richiesta di adempimento, la cui funzione più semplice consiste nell'invitare il debitore ad eseguire senza indugio. Può anche assumere le vesti di una vera e propria intimazione di adempiere la quale interrompe la prescrizione e provoca la mora del debitore ex art. 1219.

Infine può esservi la c.d. diffida ad adempiere:  ove l'adempimento non segua entro un breve termine, si ha risoluzione automatica o di diritto del rapporto, secondo quanto dichiarato nella diffida stessa ex art. 1454.

Nella fase di ricevimento il creditore ha possibilità di controllare l regolarità della prestazione e può rifiutarla ove la prestazione non sia esatta.

Il pagamento non è obbligatorio se è rivolto al creditore incapace di riceverlo. E' possibile la liberazione soltanto se si provi l'effettivo vantaggio del creditore.

Alcuni atti di riscossione rientrano nella categoria degli atti di ordinaria amministrazione sufficiente la capacità di agiure relativa ossia quella propria degli inabilitati o emancipati. Se si tratta di riscossione di capitali sarà necessario un curatore. L'incapacità naturale non toglie in via automatica rilevanza giuridica.


Richiesta della prestazione

Deve avere contenuto minimo essenziale, espresso in maniera non equivoca. E' recettizia. Diversa è la questione se si tratta di una diffida

Quindi la richiesta è un atto unilaterale recettizio di natura non negoziale; la diffida è negoziale.

Forma scritta è richiesta soltanto per quelle specifiche intimazioni necessarie ai fini della costituzione in mora o della risoluzione automatiche di un contratto con prestazioni corrispettive.

Sul momento cronologico è necessario tener presente che può essere previsto un termine di scadenza:

a)  nell'interesse del debitore

b)  nell'interesse del creditore

c)  nell'interesse di entrambe art. 1184


Se termine a favore del debitore, il creditore non può esigere prima, ma può fare la richiesta subito, la quale produrrà gli effetti alla scadenza (ora per allora)

Termine può essere lasciato alla discrezionalità del debitore, purchè la decisione non sia rimessa al suo totale aribitrio.

Creditore che intenda esigere potrà rivolgersi al giudice che fisserà una data con riguardo gli interessi di entrambe.

Se termine non è previsto né determinabile, creditore può esigere immediatamente, purchè entro un lasso ragionevole, alla stregua della correttezza ex. Art. 1183


Ricevimento della prestazione. Rifiuto della prestazione

Fintanto che si ha inadempimento, il creditore è legittimato a rifiutare prestazione non conforme.

In linea di principio non v'è alcun limite. Ma occorre chiedersi se il rifiuto possa sempre prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla responsabilità del devitore.

Creditore non può sempre chiedere la risoluzione del contratto, ma può sempre rifiutare la prestazione quantitativamente inesatta. E' comunque salva la possibilità di controllare la legittimità del rifiuto alla stregua della correttezza e della buona fede oggettiva.

Accettazione della prestazione parziale non comporta alcuna rinuncia alla facoltà di chiedere la risoluzione se la parte rimasta inadempiuta non sia di scarsa importanza.

Nelle prestazioni corrispettive il creditore potrà scegliere tra una riduzione della sua prestazione e la facoltà di recedere dal contratto.

In due ordini di casi non può rifiutare:

se si è accordato in tal senso con il debitore

se la legge o gli usi prevedano che il pagamento parziale sia liberatorio

a)  sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione

b)  divisione dell'obbligazione tra i coeredi

c)  pagamenti della cambiale e assegno

d)  pagamenti della pubblica amministrazione


In caso di inesattezza qualitativa, art. 1197 consente a creditore di rifiutare prestazione diversa anche se di valore ugualo o maggiore. Nel caso di assegni, se il creditore accetta acconsente a tale modalità di pagamento, ma l'effetto liberatorio si verifica soltanto con la riscossione ex art 1198.

Il rifiuto di ricevere il mezzo di pagamento sostitutivo non può cmq essere esercitato in maniera contraria alla correttezza.


La mora del creditore

Il creditore non può rifiutare senza un motivo legittimo. Comportamento del creditore è di per se antigiuridico quando sia lesivo dell'interesse del debitore alla stregua della regola della correttezza.

Si può arrivare alla c.d. liberazione coattiva

Artt. 1206-1217 mora del creditore: non si presuppone un ritardo nell'adempimento di un obbligo del creditore ma di un ritardo dello stesso debitore dovuto ad un comportamento ingiustificato del creditore.

Presupposto formale offerta da compiersi nel rispetto del procedimento e dei requisiti legali.

Si distingue l'offerta non formale che ha il solo compito di evitare la produzione degli effetti tipici della mora del debitore, salvo il caso in cui il creditore abbia dichiarato di non voler ricevere la prestazione.

Per la mora, l'offerta è fatta:

a)  da persona che può validamente adempiere

b)  tramite pubblico ufficiale a ciò autorizzato

c)  in maniera esatta

destinatario capace di ricevere

totalità della somma o totalità delle cose dovute

tempo

alla persona del creditore o al suo domicilio  ex art. 1208


Offerta reale oggetto è denaro, titoli di credito o cose mobili da consegnare al domicilio creditore (art. 1209): pubblico ufficiale reca con se l'oggetto della prestazione: esibizione

Offerta per intimazione cose mobili da consegnare i luogo diverso, immobili, prestazioni di fare. Atto notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.


Formalismo si attenua quando l'offerta sia fatta nelle forme d'uso, ex art. 1214. Per quanto riguarda le forme sembra sia sufficiente la scrittura privata, per quanto riguarda gli usi si fa riferimento alla pratica costante negli affari, con la conseguente esigenza di una valutazione da farsi alla stregua della correttezza e della buona fede oggettiva.

Dal momento in cui l'offerta è stata fatta e a condizione che sia accettata dal creditore o che ne sia riconosciuta la validità con sentenza passata in giudicato, si producono gli effetti a crico del creditore.


Presupposto sostanziale inerzia ingiustificata del creditore. Si ravvisa nell'arbitrario prolungamento del vincolo del debitore gli estremi di un abuso a cui consegue violazione di un interesse legittimo del debitore

Sulla base dell'esperienza giudiziale sono stati individuati casi sintomatici di motivo legittimo di rifiuto; es.

a)  ricevimento è particolarmente gravoso in relazione alle circostanze

b)  caso dell'offerta reale compiuta in assenza del destinatario senza che vi sia stata prima una offerta ordinaria

Effetti:

passaggio del rischio (1207). Anche normalmente è così, ma la norma si riferisce a prestaz corrispettive: se non è in mora, impossibilità è causa di risoluzione automatica del rapporto.

estinzione dell'obbligo del debitore di versare interessi (si intendono quelli corrispettivi) e rendere fruttifera la cosa dovuta

risarcimento danni a causa del prolungamento. Limitato ai pregiudizi economici strattamente connessi al perdurare dell'o.


Il diritto al rimborso delle spese conferma che perdura l'obbligo di conservare la cosa, sebbene vi sia l'ipotesi che il debitore venga autorizzato a vendere le cose se sono deteriorabili o se le spese di custodia sono troppo onerose.

Effetti della mora cessano se il creditore decida di ricevere la prestazione con un atto che può fare anche immediatamente seguito alla dichiarazione di riconoscimento della validità dell'offerta.


Procedura di liberazione

Se creditore persiste nel rifiuto, vi sono presupposti per la liberazione anche senza il suo consenso.

Cose mobili liberazione coattiva tramite deposito. Deve esser resa nota al creditore. Solo nel difetto della sua adesione è necessaria la pronuncia di convalida con sentenza passata in giudicato.

Immobili sequestro e consegna al sequestratario

Fare nulla dice la legge. 2 soluzioni

passato in giudicato di apposita pronuncia giudiziale

risoluzione per inadempimento contratto a prestazioni corrispettive

recesso unilaterale


Soddisfazione dell'interesse del creditore per mezzo di un terzo (adempimento di obbligo altrui)

E' possibile sul presupposto che creditore non abbia interesse a ricevere personalmente dal debitore (art. 1180).

Debitore potrebbe non gradire l'intervento del terzo protetto solo con la facoltà di manifestare la sua opposizione alla prestazione del terzo.

Il vero adempimento rimane cmq solo e soltanto quello del debitore. Per affermare che è sullo stesso piano bisognerebbe dire che ogni terzo ha legittimazione generica all'adempimento del debito altrui.

E' un atto di autonomia privata, sebbene si sia affermato che intervento del III sarebbe pur sempre diretto all'esecuzione di un obbligo preesistente.

L'atto del terzo è privo di fondamento ove non esista l'obbligo che si pretende eseguire. Rimedio sarebbe azione di ripetizione di indebito. Ciò accomuna il pagamento del debitore e il pagamento del III.

E' necessario che il terzo si comporti come un soggetto totalmente estraneo al rapporto, ossia non sia legato con debitore o creditore. Se fosse in nome o per conto del debitore risulterebbe come un semplice strumento e l'effetto estintivo conseguirebbe a un comune adempimento


Delegazione di pagamento delegato adempie un obbligo altrui solo nell'ipotesi in cui non sia dichiarato l'intento di dare attuazione alla delega

Indebito soggettivo lui si surroga al creditore. Nell'adempimento del III la permanenza in vita dell'obbligo è esclusa.


Adempimento del III ha un effetto estintivo dell'obbligo. Debitore liberato consegue vantaggio patrimoniale.

Dunque, se il terzo non ha agito per spirito di liberalità, potra avvalersi delle norme che tutelano la gestione di affari (art. 2028) ovvero l'azione di arricchimento ingiustificato (artt. 2041-2042).


Sezione III, Il Comportamento del Debitore

Non può essere costretto ma legalmente non è libero di rifiutarsi seguirebbe responsabilità contrattuale.

Modalità possono essere rimesse alla discrezionalità.

Nel passato si aveva in mente il modello di pagamento da cui dipendeva l'effetto traslativo della proprietà delle cose. Primato delle obbligazioni di dare evocava l'immagine di un contratto tra il debitore e il creditore diretto a estinguere l'obbligazione e trasferire la proprietà delle cose date in pagamento. Il declino delle obbligazioni di dare ha relegato in secondo piano il problema dell'autonoma efficacia traslativa del pagamento. Quindi opinioni considerano sufficiente la corrispondenza oggettiva tra la prestazione eseguita e quella dovuta si è qualificato l'adempimento come fatto giuridico.

Tra le due opinioni estreme la più aderente evita qualsiasi qualificazione dogmatica di carattere generale.

Non è escluso che sia fenomeno giuridico qualificato dall'intento del debitore, quanto tale intento assuma rilievo in relazione alle modalità, all'oggetto: in tal caso l'adempimento si identifica con la prestazione del consenso all'atto traslativo (art. 1706). Problemi nascono se debitore è incapace.


Bisogna comunque in ogni caso tenere conte della disposizione generale dettata in materia di pagamento dell'incapace legale ex art. 1191.

Si esclude che il debitore possa impugnare il pagamento a causa della sua incapacità legale di agire. La giustificazione risiede nella inutile pretesa di restituzioni di un qualcosa che è cmq dovuto. Ciò cmq non impedisce di tutelare il debitore con riguardo a quelle situazioni che alterino la spontaneità dell'autore del pagamento, ad esempio la violenza morale.

La norma non può applicarsi nei casi in cui il comportamento del debitore palesi un intento ulteriore rispetto all'estinzione dell'obbligo


Interesse alla liberazione dall'obbligo

Diritto del debitore a liberarsi trova giustificazione nella disciplina della mora del creditore.

Inoltre, nel caso in cui il debitore rifiuti la remissione del debito, non si da rilievo a un diritto del debitore a liberarsi mediante l'adempimento, poiché l'interesse del debitore rileva nel quadro di un comportamento che permane doveroso. Ove il creditore si rifiutasse di ricevere si ricadrebbe nella situazione precedente.

Diritto al rilascio della quietanza e alla liberazione dalle garanzie

Diritto all'imputazione dei pagamenti


Adempimento e inadempimento

Comportamento è conforme se è possibile accertare che l'esecuzione corrisponde in tutto all'obbligo.

Anche diligenza in fase di adempimento e correttezza l'ultima si riferisce alla ricostruzione completa della sfera dei contegni che possono farsi rientrare nell'area dell'obbligazione.

Il debitore è tenuto ad adempiere fino al limite della possibilità inadempimento comporta anche una colpa del debitore.

La nozione di impossibilità non si individua in astratto, ma deve tener conto del regolamento concreto della fonte del rapporto e della prestazione.

L'interprete non prende come punto di riferimento lo sforzo ma piuttosto l'adozione di misure oggettive.

L'impossibilità non imputabile è liberatoria quando sia

a)  relativa al debitore sono imposti tutti quei mezzi che rientrano nel contenuto dell'obbligazione in ragione soprattutto del regolamento contrattuale riscotruito secondo parametri di buona fede

b)  oggettiva si esclude che abbiano rilievo le normali difficoltà,


La sfera delle misure strumentali che il debitore è tenuto a prendere non sempre è predeterminabile, ma ha cmq un limite: non può andare oltre quel che è giuridicamente imposto secondo interpretazione di buona fede, ex art. 1366.

Non va messa sullo stesso piano la constatazione di una mera difficoltà ad adempiere.

Le nozioni di diligenza e impossibilità si traggono dal complesso delle norme del sistema. Gli art 1176 e 1218 non sono dunque incompatibile purchè si precisi che entrambi si fondano sul medesimo postulato di una precisa e concreta individuazione dell'obbligo, quale è resa possibile da una interpretazione secondo buona fede del rapporto obbligatorio.

Unanime il fatto che al fine di liberarsi dalla responsabilità il debitore non possa mai invocare la diligenza intesa in senso soggettivo

Tra le opinioni che assegnano al 1218 una diversa sfera di operatività rispetto al 1176 v'è chi restringe l'applicazione del I alle obbligazioni di consegnare una cosa certa e determinata, la II a quelle di fare.

Obbligazioni di genere diverse ipotesi

a)  debitore deve procurarsi le merci sul mercato solo la soppressione del mercato potrebbe avere efficacia liberatoria

b)  deve ricorrere alla sua provvista potrebbe esorbitare dalla obbligazione l'imposizione di ricorrere al mercato nel caso di perimento totale

c)  deve produrre si dovrà accertare con quali mezzi e entro quali limiti il promettente si è obbligato.

Obbligazioni pecuniarie Denaro è di per se un oggetto sempre possibile sicchè il debitore non può limitarsi a invocare le difficoltà connesse alle sue condizioni finanziarie. Eppure non può escludersi una valutazione dell'esigibilità della pretesa del creditore, soprattutto in relazione all'inesattezza dell'adempimento

Obbligazioni delle imprese non vi è dubbio che la responsabilità dei singoli sia occultata


Caso fortuito


La necessità che il debitore al fine di esonerarsi debba fornire la prova che la mancata esecuzione è stata determinata da impossibilità delle prestazione derivante da causa a lui non imputabile è un dato testuale imprescindibile.


Creditore che assuma di non essere stato soddisfatto può limitarsi a provare il fatto costitutivo del suo diritto.


La prova di aver adottato tutte le misure idonee deve essere applicata in maniera adeguata, ma non è necessariamente incompatibile con quella prevista dal 1218. Il codice la prevede espressamente nella responsabilità contrattuale del vettore di persone e deve condividersi l'opinio di quegli interpreti i quali non ravvisano in tale cosa una figura speciale.


Quanto al creditore, il chiarimento sulla prova posta a suo carico, quando l'adempimento assuma la veste di una difettosa esecuzione della prestazione alla stregua di una valutazione di diligenza e perizia, risulta determinante.

Vi sono prestazioni in cui la delimitazione dell'oggetto presenta carattere complesso e incerto. Tale è il caso delle prestazioni di fare in senso stretto, se non sia prederminato un risultato dell'attività dovuta. A tal fine sono indispensabili i riferimenti alle regole di diligenza e perizia.

E' anche incontestabile che il debitore potrà sempre provare un fatto impeditivi a lui non imputabile: non ha senso quindi affermare che l'attore ha provato la colpa del chirurgo con la prova esteriore dell'inesatto adempimento

Le prestazioni di mezzi comportano che al debitore non sia mai addossato il rischio della causa impeditivi ignota. Il soggetto obbligato potrebbe in quei casi liberarsi non soltanto fornendo la dimostrazione che non poteva evitare ma anche con la prova di avere adottato tutte le misure necessarie


Il caso della prestazione "non eseguibile" dev'essre ancora posto a confronto con il caso della prestazione eseguibile ma non esigibile. Se il debitore si è attenuto alle attività a cui era contrattualmente vincolato, non sono dovute prestazioni ulteriori.

Si esclude che il creditore possa pretendere un impegno oltremodo gravoso, in presenza di circostanze che rendono difficoltosa l'esecuzione della prestazione.

Anche in presenza di una prestazione eseguibile la pretesa del creditore può essere non esigibile alla stregua del criterio della correttezza


In tale linea è stata considerata anche la problematica relativa allo stato di necessità


Problemi più vivi

a)  ricostruzione critica della formula genus numquam perit

b)  assunzione del rischio per la causa ignota

c)  applicazione di correttezza e buona fede al fine di esonerare il debitore.


Modalità di tempo e di luogo dell'adempimento.

Tempo può risultare da accordo (art. 1183). In caso contrario non è detto che questo non possa ricostruirsi in base a interpretazione.

Può darsi inoltre che un termine sia richiesto dalla struttura legale del rapporto con schema tipico.

Quando non sia possibile determinarlo il creditore può esigere immediatamente la prestazione; spesso la prestazione è complessa e può capitare che le parti si accordino o si faccia ricorso al giudice il quale stabilisce un termine congruo.


Quando il termine è a favore del debitore, la prestazione è inesigibile prima della scadenza; se paga prima per errore non può essere chiesta restituzione. Può solo esercitare l'azione di arricchimento ingiustificato.

Debitore può perdere il beneficio se cambiano le condizioni patrimoniali o le garanzie promesse.

a)  insolvenza

b)  diminuzione garanzie

c)  mancata concessione garanzie promesse

d)  perimento o deterioramento imputabili al debitore della cosa data in pegno, purchè sia divenuta insufficiente alla sicurezza del creditore


Quando è posto a favore del creditore, il debitore non può adempiere prima, se a favore di entrambe, rigidità del termine.

Se il termine è indicato non riguardo a intervalli convenzionali (ad es. un mese, un anno, ecc.), ex artt 1187 e 2963:

a)  non si tiene conto del giorno iniziale, e si da rilievo a quello finale

b)  proroga al giorno successivo se giorno festivo

c)  se scadenza a mesi, scade il giorno corrispondente a quello iniziale


Il luogo (art. 1182)

Criteri sono subordinati alla volontà delle parti. Ovvero regole consuetudinarie.

In mancanza, si desume dalla natura della prestazione o altre circostanze.

Consegna cosa certa e determinata luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l'obbligazione. Problemi di coordinamento con alcune norme speciali

Vendita mobiliare: regola non si applica se non sapevano il luogo iniziale. In tal caso al domicilio del venditore

Deposito: riconsegna nel luogo dove doveva essere custodita

Contratto estimatorio: al domicilio del debitore

Restituzione di vuoti: domicilio debitore


Obbligazioni pecuniarie al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Se cambia il debitore può dichiarare di voler adempiere al proprio domicilio. Se non è liquido, il luogo dell'adempimento è lo stesso in cui è sorta l'obbligazione

Debiti dello Stato si eseguono presso le sedi delle tesorerie.


Prestazioni di fare domicilio debitore al tempo della scadenza.


Patti più ricorrenti:

pagamento nel luogo di arrivo della merce (pagamento contro assegno)

pagamento a presentazione fattura (pagamento a presentazione fattura)

cambiale tratta spiccata dal venditore deve essere presentata per il pagamento al domicilio del compratore (pagamento a mezzo tratta)



Le modalità soggettive. Il destinatario della prestazione

Non sempre è necessario che il creditore riceva materialmente la prestazione. Caso tipico è l'obbligazione di non fare oppure i contratti con prestazione al terzo.

Un soggetto diverso dal creditore può essere legittimato a ricevere la prestazione, secondo un fondamento giuridico ravvisabile in un rapporta tra creditore e destinatario..

Prestazione esatta sarebbe non dovuta se consegnata nella mani di un soggetto non legittimato restituzione.

Al debitore spetta l'onere di accertare la capacità legale di ricevere. Se ha rappresentante legale, costui è legittimato a ricevere. Se atto volontario, serve procura speciale. Se rappresentanza legale serve autorizzazione giudice tutelare.

Se il destinatario agisce nell'interesse del creditore ma in nome proprio si parla di persona indicata dal creditore, ex art. 1188.

Delegazione di pagamento (art. 1269) debitore è invitato a pagare al delegatario indicato dal delegante.

L'ambito dei possibili destinatari si completa con le persone autorizzate dalla legge o dal giudice es. debitore, al fine di sottrarsi al pignoramento, può versare l'importo dovuto all'ufficiale giudiziario.

Pagamento a chi nn è legittimato ha effetto liberatorio in 2 casi:

fatto in buona fede verso chi ha l'apparenza di legittimato

fatto a chi non è legittimato e neppure apparente ma il creditore ha ratificato o ne ha approfittato


Creditore apparente debitore è tenuto a identificare il destinatario e a controllarne la legittimazione secondo criterio della ragionevolezza e della regolare diligenza. SI è tuttavia affermato che il debitore che paghi nelle mani del truffatore non è liberato per quanto fosse in buona fede.

Prova liberatoria è a carico del debitore: buona fede e apparenza. Apparenza non può essere invocata se esiste un sistema legale di pubblicità


Creditore non apparente e non legittimato liberazione solo con ratifica o per approfittamento.

Ratifica: semplice conferma del comportamento del legittimato. Diverso da remissione di debito

Approfittamento


Pagamento irregolare con cose altrui (art. 1192)

Due ipotesi:

creditore vede pienamente soddisfatto il suo interesse: debitore è liberato

creditore non ottiene: debitore è ancora obbligato.


In quanto irregolare, il pagamento con cose altrui può essere impugnato dal creditore che lo ha ricevuto in buona fede, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Anche il debitore può impugnarlo ma a condizione che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre. In quest'ultimo caso, oltre all'intimazione, è necessaria anche l'offerta reale


Sezione IV, La prestazione in luogo dell'adempimento.

Se viene eseguita prestazione diversa e il creditore non ha acconsentito il debitore è inadempiente e il creditore deve restituire.

Possibile che il creditore accetti. L'obbligazione rimane la stessa ma la causa estintiva è l'adempimento di una prestazione nuova.

L'accordo è in se concluso anche nell'ipotesi in cui il patto modificativo non sia accompagnato dalla prestazione; creditore non potrebbe legittimamente rifiutarsi di ricevere quel che è stato pattuito.

E' cosa diversa dalla novazione li si estingue l'obbligazione originaria e ne nasce una nuova.

Il fenomeno viene ricostruito come contratto reale con efficacia estintiva dell'obbligazione.

Due ordini di ipotesi:

prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto

prestazione, che si aggiunge, consiste nella cessione di un credito.


Si applicano norme della vendita in ordine alla garanzia per evizione e vizi (art. 1197).L'efficacia traslativa richiede sufficientemente il consenso traslativo. Inoltre creditore ha anche facoltà di esigere prestazione originaria.

Se cessione di credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione: derogabile. Nello stesso ordine la giurisprudenza inserisce assegni e cambiali.


Sezione V, L'imputazione del pagamento.

Allorché un debitore abbia più debiti della medesima specie verso la stessa persona ex art. 1193. Può essere interpretata in senso estensivo con riferimento all'ipotesi in cui l'obbligazione sia unica ma sia suddivisa in una serie di prestazioni parziali.

Priorità della dichiarazione del debitore; salvo il criterio legale della imputazione agli interessi .

Se il debitore omette di avvalersi di questa facoltà, il creditore può prendere il suo posto con dichiarazione fatta nella quietanza; il debitore può cmq rifiutare respingendo la quietanza.

Criteri legali:

tra un debito scaduto e uno non, prestazione imputata a quello scaduto

se entrambi scaduti, al meno garantito

tra più garantiti, quello + oneroso per il debitore

= onerosi, + antico, ossia quello che è scaduto in data più remota

infine, imputazione proporzionale sembra introdurre una deroga al principio della facoltà del debitore di rifiutare l'adempimento parziale


Sezione VI, Diritti e obblighi di fine rapporto. Quietanza e liberazione da garanzie

Documento che il creditore è tenuto a rilasciare nel momento del pagamento. Non è imposta la restituzione del titolo ma il creditore deve annotarvi il pagamento su richiesta del debitore (Art. 1199).

Debitore legittimamente rifiuta il pagamento se il creditore non si accinge a rilasciare la quietanza, sempre valutando la situazione alla stregua della correttezza. Quietanza solo ove si provveda ad un regolare pagamento.

Le spese per il rilascio della quietanza sono a carico del debitore.

Ha natura confessoria impedisce di contestare il pagamento con prova testimoniale.

E' esclusa qualsiasi possibilità di confusione con le dichiarazioni liberatorie ulteriori ricompresse nel documento (ad. Es. non ho più nulla da pretendere da tizio)


Diritto alla liberazione dalle garanzie è contestuale al pagamento, sebbene la legge dia la sensazione che l'obbligo del creditore sia successivo al pagamento.



PARTE SECONDA

LA RESPONSABILITA' E LE VICENDE


Cap. IV: L'inadempimento e i danni


Sezione I, nozioni introduttive

Inadempimento da ritardo è un particolare forma di inesattezza. Se non vengono in considerazione le disposizioni sulla risoluzione, il debitore è tenuto ad adempiere e il creditore non può rifiutare. Estinzione si ha se l'impossibilità temporanea si protragga per un periodo tale che il creditore non abbia più interesse a ricevere la prestazione art. 1256.

Se è stata pattuita una penale questa si cumula con la prestazione principale solo se sia stata prevista per il semplice ritardo.


Sezione II, Mora del debitore

E' tenuto al risarcimento se non prova che il ritardo è derivato da causa a lui non imputabile. Si distingue il ritardo semplice dal ritardo qualificato che prende il nome di mora del debitore.

Ritardo semplice sufficiente una richiesta informale affichè sorga a carico del debitore l'obbligo di risarcire i danni; se prestaz corrispettive è possibile chiedere la risoluzione

Ritardo qualificato necessari i presupposti legali riassunti nella rubrica dell'art 1219 con la formula dela "costituzione in mora"; effetti:

passaggio del rischio

risarcimento danno e decorrenza interessi

interruzione prescrizione.

Questi si producono in via automatica in 3 ordini di casi:

a)  fatto illecito

b)  dichiarazione scritta del debitore di non volere adempiere

c)  mancata esecuzione dell'obbligazione portable

Per intimazione:

a)  querables

b)  portables se termine scade dopo morte debitore


Mora può prodursi anche nelle obbligazioni di non fare, ma mancano riscontri nella giurisprudenza pratica.

Un'intimazione anticipata non è priva di rilievo giuridico ma gli effetti si producono soltanto dalla scadenza del debito.

L'intimazione si configura come atto volontario e unilaterale, rispetto al quale è indifferente l'intento del creditore di provocare gli effetti tipici della situazione di mora.

Richiesta la forma della scrittura.


Dichiarazione del debitore di non voler adempiere dev'essere:

a)  successiva alla scadenza

b)  eseguita con atto scritto

c)  sorretta da precisa manifestazione di volontà negativa.

La dichiarazione di non poter adempiere, invece, non è in alcun rapporto con la situazione di mora del debitore.

Discussione nel caso di manifestazione che non presenti i caratteri richiesti ricostruzione tramite canoni della correttezza: debitore alla scadenza è libero di ripensarci, ma va valutato caso per caso allo scopo di evitare che il tutto si risolva con un pregiudizio per il creditore


Eccezione di inadempimento caso di prestazioni contestuali: di fronte al mancato adempimento il creditore rifiuta di eseguire la prestazione da lui dovuta riferimento a correttezza e buona fede oggettiva

Sospensione dell'esecuzione parte la cui prestazione scada per prima, di fronte all'insolvenza, può sospendere l'esecuzione della propria prestazione fino alla scadenza del contrapposto obbligo (art. 1461)


Art. 1221 passaggio del rischio al debitore nel caso in cui prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile subentra l'obbligo di risarcide il danno (perpetuatio obligationis)

Eccezione è liberato se riesce a provare che la cosa sarebbe perita ugualmente


Art. 1224 risarcimento danno e interessi dal giorno della mora.


La mora del debitore può essere impedita da una tempestiva offerta anche non formale della prestazione si tratta di evitare, in quel lasso di tempo che secondo buona fede dev'essere concesso al debitore dopo la richiesta, che costui subisca la mora.

Estinzione della mora:

adempimento tardivo purchè ricomprenda anche il risarcimento del danno da ritardo

atto dispositivo del creditore (rimessione in termini del debitore) c.d. purgazione della mora.


Dall'inadempimento (che non comporta estinzione dell'obbligazione) si distingue il mancato adempimento, dovuto da impossibilità derivante da causa non imputabile o derivante da giustificazioni per legge




Sezione III, Responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari

In mancanza di diverso accordo il debitore è responsabile dei fatti dolosi o colposi di III di cui egli si è avvalso al fine di adempiere l'obbligazione ex art. 1228

Non sono rilevanti il dolo e la colpa del debitore: si giustifica in virtù della libera scelta del debitore il quale ha consapevolmente assunto il rischio del comportamento dei suoi ausiliari.


Considerazioni diverse con riguardo a responsabilità dei padroni e committenti nel caso di fatto illecito compiuto dai loro domestici e commessi (art. 2049).

Giustificazione della responsabilità si rinviene nel rapporto di dipendenza.

Con le clausole di manleva debitore può pattuire l'esonero da responsabilità per fatto degli ausiliari.

E' cosa diversa dalla clausola di esonero o limitazione della responsabilità in quanto questa esclude la responsabilità in tutte le direzioni soggettive possibili.


Sezione IV, Clausole di esonero dalla responsabilità

Singolo regolamento contrattuale può prevedere l'esonero della responsabilità oppure risarcimento in misura non superiore a un dato importo.

Clausola è nulla:

quando l'esonero si riferisca ai casi un cui debitore ha agito con dolo oppure abbia colpa grave

esonero indebolisca la tutela di quei diritti di credito la cui lesione è suscettibile di arrecare pregiudizio alle persone dei consumatori e utenti, oppure interesse generale (ordine pubblico)


Necessità che debitore fornisca la prova che la clausola può ben essere invocata poiché comportamento è a lui imputabile solo a titolo di colpa non grave.


Sezione V, Conseguenze dell'inadempimento

Lesione interesse creditore è presupposto di un nuovo diritto di credito: risarcimento dei danni 1218

Pronuncia del giudice costituisce il titolo, ove il debitore resti ancora inerte, per procedere all' esecuzione forzata sui beni del debitore:

in forma specifica:

per equivalente espropriazione forzata dei beni del debitore che siano necessari e sufficienti a soddisfare il creditore.


Espropriazione forzata ha 3 fasi:

a)  pignoramento

b)  vendita forzata

c)  attribuzione del ricavato ai creditori


Danni sono regolati sulla base di alcuni principi: per un verso assicurare al creditore una riparazione totale, per un altro opportunità di limitare l'area delle pretese risarcitorie


Art. 1223 danno emergente e lucro cessante. Sono risarcibili soltanto i danni che siano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.

I danni non prevedibili sono risarcibili solo in caso di inadempimento intenzionale o doloso.

Danno risarcibile è quindi il danno che ha nel singolo inadempimento il presupposto secondo una serie causale normale.


Esclusa la possibilità di pretendere i danni non prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione valutazione alla stregua della diligenza e di parametri di riferimento oggettivi. Tale norma non vale nel caso di responsabilità EXTRAcontrattuale. Risarcibile quando sia conseguenza di un inadempimento intenzionale.

L'interpretazione estensiva non può spingersi fino all'equiparazione del dolo alla colpa grave.


Art.1227 esclude le conseguenze che derivino da condotta ascrivibile al creditore. Due ipotesi:

concorso del comportamento del creditore nella produzione dell'evento dannoso

ai danni del debitore fanno seguito danni ulteriori imputabili alla condotta del creditore.


Fissati i limiti, resta il problema della liquidazione del danno

In alcune ipotesi sovviene la legge, nelle altre è conferita al giudice la potestà di liquidare il danno con valutazione equitativa, nel caso in cui non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

Art. 2056 la valutazione equa deve tenere conto delle circostanze del caso e del necessario contemperamento tra gli interessi in conflitto


Liquidazione può avvenire nel giudizio in cui è chiesta la condanna del debitore oppure in diversa fase. Liquidazione può essere descritta come conversione di un debito di valore in un debito di valuta.

Tempo è importante: la differenza patrimoniale verrà calcolata in un momento che non coincide con l'inadempimento in quanto tale, ma con l'esclusione di qualsiasi possibilità giuridica di soddisfare il credito per mezzo dell'adempimento della prestazione.

Sul debito di valuta si calcolano interessi.


Ipotesi di preventiva liquidazione:

clausola penale non può cumulare tale pretesa con quella relativa alla prestazione, salvo che sia stata stipulate per il semplice ritardo. Possibile risarcimento dell'eventuale danno ulteriore solo se esista espressa pattuizione. Giudice può intervenire:

a)  se la prestazione è stata parzialmente eseguita

b)  se la clausola risulta manifestamente eccessiva

caparra confirmatoria importo in danaro o altri beni fungibili che una delle parti versa all'altra al momento della conclusione del contratto con prestaz. Corrispettive. Se è inadempiente chi ha dato caparra, controparte può recedere e trattenere quanto versato. Se chi ha ricevuto, controparte può recedere e pretendere il doppio


Responsabilità contrattuale e extracontrattuale

Si applica in entrambe i casi l'art. 2697 e il danneggiato prova tutti gli elementi da cui si origina il diritto al risarcimento. Nel caso di extra il danneggiato deve imputare anche il fatto al danneggiante, mentre in contrattuale basta provare che non è stato adempiuto l'obbligo preesistente.

In extra il rapporto primario nasce come debito di valore e sempre produce interessi in maniera indipendente da un atto di costituzione in mora; è inoltre soggetto a rivalutazione automatica.

Termini diversi di prescrizione: in generale contrattuale 10 anni, extra 5

Vi è una regola non scritta che consente al danneggiato non solo di scegliere tra i due regimi, ma perfino di cumularli, nel senso di ricorrere all'uno quando una preclusione giuridica più non consenta di avvalersi dell'altro.

Restano individuate le iptesi in cui si avrebbe soltanto una o l'altra:

danno ingiusto e imputabile, arrecato nel difetto di un obbligo specifico extra

inadempimento colposo di un obbligo specifico che non ricomprenda anche la tutela della persona contrattuale.


Inoltre fenomeno della contrattualizzazione dei danni alla persona



Cap. V: Modi di Estinzione diversi dall'adempimento


Sezione I, Nozioni introduttive

Opportuno premettere che "adempimento" e "pagamento" si riferisce alla piena attuazione del rapporto.

Altri modi di estinzione diversi dall'adempimento (artt. 1230-1259):

novazione

remissione

compensazione

confusione

impossibilità sopravvenuta non imputabile.

Vi sono altre cause estintive:

a)  adempimento intenzionale di un terzo

b)  liberazione del debitore che paghi in buona fede al legittimato apparente

c)  morte: quando rapporto è tale da determinare intrasmissibiltà

d)  prescrizione

e)  altre riflesso del venire meno del titolo fonte dell'obbligo o dell'intero rapporto contrattuale


Sezione II, Modi di estinzione diversi dall'adempimento


Novazione

Parti decidono di vincolarsi con un nuovo rapporto obbligatorio, che dev'essere diverso nel titolo o nell'oggetto.

Nozione di "titolo" sembra riferibile non tanto al contenuto complessivo, quanto al fondamento del singolo rapporto (novazione causale)

Più lineare lo schema della novazione reale


Art. 1230 volontà di estinguere obbligazione precedente deve essere comune alle parti e deve risultare in modo non equivoco.

Rischio: estinzione potrebbe indebolire la tutela del creditore, se la nuova non sia munita delle stesse garanzie. Legislatore ha dunque scritto che trova applicazione principio secondo cui le "rinunce non si presumono"

Novazione soggettiva si osservano le norme che si riferiscono alla delegazione, all'espromissione, all'accollo. Garanzie si estinguono.

La novazione presuppone l'esistenza dell'obbligo art. 1234: novazione è senza effetto se non esisteva l'obbligazione originaria


se le parti sono a conoscenza dell'inesistenza, sia della possibilità che la stessa venga in vita nel futuro, e vi è accordo, non vi è ragione di considerare inefficace il patto

considerazioni analoghe per novazione di debito sottoposto a termine o condizione sospensiva

per obbligazioni naturali novazione dovrebbe considerarsi inesistente.


Novazione è valida se il titolo dell'obbligazione originaria è soltanto annullabile e la nuova è stata assunta con la consapevolezza del vizio che colpiva il debito da novare.

L'effetto estintivo delle garanzie è derogabile con patto anteriore o contestuale.

Disposizione specifica con riguardo in cui accordo avviene tra creditore e uno dei condebitori in solido. Se l'accordo è liberatorio per tutti, privilegi ecc. si estinguono.

L'accordo in deroga, destinato a tenere in vita le garanzie può riferirsi soltanto al debitore che ha stipulato il patto, salvo adesione degli altri


Remissione

Creditore dispone volontariamente del diritto, purchè non si tratti di un credito irrinunciabile (diritto agli alimenti) e libera il debitore, che può dichiarare di non volerne profittare.

Efficace quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare

Prevale opinione della struttura unilaterale. Effetto estintivo segue ala comunicazione; il rifiuto si riferisce a una conseguenza che già si è prodotta e viene rimossa con efficacia retroattiva.

Non per forza gratuità; prevista la remissione "verso corrispettivo"


Remissione è compatibile anche con un "comportamento concludente", da valutarsi caso per caso; es. debitore che intervenga in giudizio tra due coobbligati e formuli pretese nei confronti di uno solo.

Caso di valutazione legale tipica che presuppone intento di rimettere il debito consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva, ove il titolo stesso sia in forma pubblica, salvo prova contraria.


Effetto estintivo opera anche nei confronti dei condebitori in solido; con espressa riserva però può essere limitato a uno solo. L'accessorietà della fideiussione comporta l'effetto liberatorio anche nei confronti dei fideiussori


Compensazione

Vi è perfino un tipo legale di contratto che si giustifica in ragione della compensazione globale: contro corrente.

E' cosa diversa da operazioni di dare ed avere che si concludono in pareggio è necessario che le persone obbligate vantino titoli giuridici autonomi.

soggetti distinti

titoli autonomi

debiti reciproci


Divieti previsti da disposizioni puntuali:

Divieti non sono previsti per compensazione volontaria, ma non può operare contro i limiti fissati in generale dall'ordinamento; esemplare è la figura del credito alimentare.


Compensazione volontaria (art. 1252) può essere occasionale o può rientrare in una preventiva painificazione.

Debitore può rinunciare in via preventiva alla compensazione, ma può esser messa nel nulla da un accordo successivo.


Compensazione legale (art. 1243):

debiti di denaro o cmq cose fungibili dello stesso genere

devono essere esigibili

liquidi

giurisprudenziale: non litigiosità


Compensazione giudiziale

omogeneità

esigibilità

no liquidità purche sia di facile e pronta liquidazione

Qui l'effetto estintivo si produce non dal momento della coesistenza ma dal momento successivo alla liquidazione del giudice.


Non sembra che l'esistenza di requisiti legali conduca all'estinzione automatica: occorre che almeno una delle parti si avvalga del diritto potestativo di opporre la compensabilità dei debiti.


La prescrizione non impedisce la compensazione, se la prima non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti ex art. 1242


Nel caso della compensazione volontaria il presupposto dell'effetto estintivo è l'accordo

Nel caso della compensazione legale il meccanismo estintivo presuppone che sia opposta la compensazione e il tempo risale alla coesistenza

Nel caso della compensazione giudiziale meccanismo estintivo presuppone una pronuncia del giudice, il tempo coincide con il compimento della fase giudiziale.


Di regola i terzi che abbiano concesso al creditore diritti personali o diritti reali di garanzia potrebbero opporre solo un debito che il garantito abbia nei loro confronti, ma in questo caso il terzo garante può opporre una tale eccezione al creditore che voglio avvalersi del suo diritto di garanzia.


Al cessionario che esiga dal debitore ceduto l'adempimento non è dato opporre la compensazione con il debito del cedente soltanto se il debitore ceduto abbia accettato piramente e semplicemente la cessione.


Sono tutelati i terzi che abbiano acquistato diritti di usufrutto o di pegno su uno dei crediti in data anteriore alla loro cesistenza art. 1250: la compensazione non si verifica in pregiudizio dei terzi


Confusione

Discende dall'impossibilità di concepire un rapporto obbligatorio quando il creditore e il debitore non sono più distinguibili, ma non offre giustificazione in merito alle ipotesi eccezionali (rapporti giuridici unisoggettivi)

Una valutazione separata delle qualità di debitore e creditore è possibile, dopo la riunione un una stessa persona, in tre ordini di ipotesi:

riunione di qualità non corrisponde riunione di patrimoni (es. accettazione con beneficio di inventario)

coincidenza posizioni è effetto provvisorio di un fenomeno giustificabile in virtù della forza che il diritto attribuisce alla circolazione di documenti che incorporano crediti

si impedisca che l'estinzione del rapporto pregiudichi i diritti di terzi sull'oggetto del credito. quiescenza


Non rientra nella confusione la riunione nella stessa persona delle qualità di fideiussore e debitore cade solo l'obbligazione accessoria di garanzia


Impossibilità sopravvenuta non imputabile

E' equiparata l'ipotesi dello smarrimento della cosa ove non possa esserne provato il perimento.

Se temporanea, finche perdure l'impossibilità il debitore non è responsabile del ritardo; il protrarsi dell'impossibilità può cmq portare all'estinzione, ma decisiva la valutazione degli interessi contrapposti.

L'impossibilità parziale modifica il rapporto deb è ancora obbligato ma si libera eseguendo la prestazione per la parte che è rimasta possibile ex art. 1258: presuppone che:

a)  prestazione non sia divisibile

b)  impossibilità non sia dovuta a colpa del debitore

c)  possibile la prestazione residua


Obbligazione può estinguersi se il creditore non abbia un "apprezzabile interesse" ad un adempimento parziale.

Se la prestazione diventa impossibile per un fatto imputabile a un terzo, la legge precede che il creditore subentri nei diriti vantati dal debitore nei confronti del terzo art. 1259



Capitolo VI: Modificazioni soggettive del rapporto obbligatorio


Sezione I, nozioni introduttive

Successione nel credito: nuovo creditore che acquista lo stesso diritto di lui e le situazioni accessorie; può essere mortis causa o per atto tra vivi.

Tre figure:

surrogazione per pagamento

cessione del credito

delegazione attiva


Dal lato dell'obbligo: causa di morte e tra vivi (seppur con dei limiti)

Creditore accetta di liberare il vecchio debitore e assumerne uno nuovo. Rilevanza al suo consenso. Creditore può trovarsi di fronte a un nuovo debitore a sua insaputa solo per effetto della successione mortis causa.

Garanzie passano nel caso di successione attiva. Con il debito invece non passano anche le garanzie se non vi è consenso del garante.


Sezione II, Modificazioni dal lato del credito


Surrogazione per pagamento

tre teorie principali

darebbe luogo a una successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio. Il credito non si estingue ma si trasferisce al terzo.

Surrogazione è conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione. Pagamento del III ha stessa efficacia estintiva del pagamento del debitore

Debitore continuerebbe a essere vincolato dal titolo originario, solo il credito si estinguerebbe e al suo posto sorgerebbe un nuovo diritto del tutto identico al precedente.


Tre tipi:

a)  per volontà del creditore

b)  del debitore

c)  di diritto


Surrogazione per volontà del creditore (art. 1201): dichiarazione di surroga rileva nella fase della prescostituzione del titolo traslativo, impedendo che il rapporto si estingua.

Surrogazione per volontà del debitore (art. 1202): debitore prende a mutuo somma di denaro; surrogazione avviene all'atto del pagamento a vantaggio del mutuante, senza il consenso del creditore

Surrogazione legale (art. 1203): non presuppone consenso e può operare anche contro la volontà delle parti. Giudici talvolta hanno posto l'accento sulla necessita che il terzo manifesti l'intendo di esercitare il diritto. Quattro ipotesi:

Fideiussore

Avallante

Condebitore

Erede beneficiario che paga con denaro proprio i debiti ereditari


Tra gli altri, di notevole importanza l'assicuratore, l'indebito soggettivo che subentra per legge nei diritti che il creditore vanti nei confronti del debitore.

Esiste anche la surrogazione parziale.


Cessione del credito

Accordo tra creditore cedente e cessionario che gli subentra nella titolarità del diritto. Anche senza il consenso del debitore ex art. 1260.

Il titolo della cessione può essere oneroso o gratuito. Se la cessione è posta in essere per spirito di liberalità, è necessaria la forma prevista per la donazione.

Accettazione del debitore non assume rilievo salvo nei crediti derivanti da pubblici appalti

Per effetto della cessione il credito è trasferito al cessionario ma è efficace nei confronti del ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.

Tre ipotesi di incedibilità

crediti personali

divieto legale: cessione di crediti litigiosi a soggetti che fanno parte dell'autorità giudiziaria o che in tale area esercitano le funzioni. Eccezioni: cessione riguarda controversia tra coeredi, cessione sia diretta a estinguere un debito, cessione sia fatta per difesa di beni posseduti dal cessionario

patto tra le parti


La trasgressione dei divieti legali di cessione comporta le conseguenze della nullità e dei danni ex art. 1261.


Oggetto della cessione è un credito; anche diritti potestativi e diritti personali di godimento secondo interpretazione estensiva. Anche l'aspettativa e il credito futuro


Cedente all'atto della cessione sia tenuto solo a garantire che il credito esista. Non si estende alla solvibilità del debitore. Cessione sarebbe affetta da invalidità assoluta qualora il credito sia inesistente in maniera oggettiva


Tra due cessioni successive la legge da preminenza non a quella di data anteriore ma a quella che in data anteriore è stata accettata o notificata dal debitore.

Prevale l'opinione che dopo la cessione, anche se non vi sia stata notifica, il debitore sia tale nei confronti del cessionario, ma per espressa previsione normativa il pagamento eseguito in buona fede al cedente è liberatorio.


Al cessionario il diritto è trasferito con tutti gli accessori. Interessi e frutti solo con riguardo alla parte che deve ancora scadere ma derogabile con patto contrario.

Se è un diritto di pegno sembra che sia necessario il consenso del soggetto che ha concesso garanzia. Se è rifiutato la garanzia si trasferisce ugualmente ma il cedente rimane custode del pegno.


Obblighi e garanzie del cedente

garanzia dell'esistenza del credito

garanzia della solvibilità del credito deve essere espressamente previsto dal cedente e dal cessionario ed è inoltre limitato al corrispettivo della cessione.


Regime delle eccezioni

Il cessionario si sostituisce al cedente e assume la sua stessa posizione. Debitore non può subire un peggioramento della sua posizione debitore potrà opporre tutte le eccezioni che si riferiscono al titolo su cui il credito si fonda. Possibilità che opponga in compensazione un credito verso il cedente sorto prima della notifica di cessione, salvo che, accettando questa in maniera pura e semplice, abbia implicitamente rinunciato


Delegazione attiva

Creditore delega un terzo a rendersi destinatario della promessa fatta dal debitore di adempiere l'identica obbligazione esistente nei confronti del creditore delegante. Creditore si aggiunge, non si sostituisce al creditore originario.

Può presentarsi anche nella forma di una semplice delegazione attiva di pagamento.


Sezione III, Modificazioni dal lato dell'obbligo


Delegazione

Figura a tre lati delegante delega il delegato a obbligarsi verso il delegatoario.

Rapporto tra delegante e delegatario è rapporto di valuta

Rapporto tra delegante e delegato è rapporto di provvista

Può essere delegazione di debito o delegazione di pagamento artt. 1268-1269

Tra delegante e delegato si conclude un contratto che nel secondo caso si configura come conratto con prestazione al terzo.

In ogni caso è sempre necessario un contratto tra delegante e delegato.

Letteratura giuridica considera la delegazione come un collegamento tra contratti dotati ciascuno di autonomo rilievo; la giurisprudenza considera come contratto unitario a tre parti


Delegazione pura non vi è alcun riferimento al rapporto di valuta o provvista

Delegazione titolata posta in essere con espresso riferimento al rapporto di provvista, valuta

o entrambi.

Distinzione è fondamentale soprattutto con riguardo al regime delle eccezioni.


Sostituzione di un nuovo debitore a quello originario potrebbe aversi soltanto solo se il creditore acconsenta espressamente. In caso contrario si aggiunge al debitore originario delegazione cumulativa. Creditore non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento ex art. 1268.


Problema dell'insolvenza del nuovo se è delegazione privativa. Creditore può riservarsi in maniera espressa  la possibilità di rivolgersi al delegante. Quest'ultimo assume la posizione di fideiussore. Può rivolgersi anche nel caso in cui delegato sia insolvente al tempo in cui assunse il debito.


Se il nuovo rapporto è nullo o annullabile, il creditore è tutelato con la reviviscenza dell'obbligazione originaria non rivivono le garanzie prestate da terzi


Eccezioni

delegazione pura non può opporre eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, né quelle tra il delegante e il delegatario

delegazione titolata possibile opporre eccezioni relative al rapporto base


Nella delegazione pura so possono opporre eccezioni sul rapporto base se riguardano il caso in cui sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.


Il delegato a pagare, una volta eseguita la prestazione, adempie sia all'obbligo a cui il delegante è tenuto sia a quello a cui lui è tenuto nei confronti del delegante


Espromissione

Mancanza di una partecipazione del debitore all'iniziativa del terzo. E' normalmente cumulativa, a meno che vi sia espressa dichiarazione del creditore. La differenza con l'espromissione è che non diviene garante.

Se colui che ha prestato le garanzie non consente espressamente a mantenerle, la liberazione del debitore originario ne comporta l'estinzione.

Art. 1276: se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore è dichiarata nulla o annullata e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma non può valersi delle garanzie prestate da terzi


Può opporre le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore originario, ossia le eccezioni relative al rapporto tra espromesso e creditore.

Esclusione della facoltà di eccepire la compensazione, per il fatto che il debitore che poteva opporre il controcredito è ormai diventato un debitore sussidiario.


Accollo

Contratto tra debitore e il terzo art. 1273. Il creditore può aderire con l'effetto di rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore.

Contraenti possono pattuire che l'accordo abbia effetto soltanto tra di loro accollo interno. Non previsto dal codice.

Sull'accollo cumulativo il codice non offre alcuna indicazione in merito all'ordine degli obbligati. Inoltre l'accollante rimane obbligato in solido con l'accollato. L'opinione prevalente muove dalla modalità tipica di richiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.


Quanto alla dichiarazione espressa questa non può essere genericamente surrogata da un comportamento concludente, salva l'ipotesi in cui possa con certezza escludersi qualsiasi possibilità di equivoco.

Creditore può agire contro l'accollato se l'accolante era insolvente al tempo in cui assunse il debito, fermo restando che, se il creditore abbia fatto espressa riserva, gli è consentito di rivolgersi contro l'accollato anche se l'accollante diviene insolvente in seguito.


Eccezioni

In opponibili le eccezioni fondate sui rapporti tra il vecchio e nuovo debitore che abbiano carattere personale. Opponibili all'accollatario sono le eccezioni fondate sul contratto di accollo stesso.

Ipotesi legali


Sezione IV, Cessione del contratto.

Ipotesi tipica è costituita dal contratto con prestazioni corrispettive. E' inoltre necessario che entrambe le obbligazioni siano sempre in vita, ossia che non siano ancora state eseguite.

Richiesto necessariamente il consenso dell'altra parte ex art. 1406

Prevale opinione che si tratti di contratto plurilaterale, sebbene il consenso del contraente ceduto possa precedere quello degli altri e possa esser manifestato per comportamento concludente.

Accettazione e notificazione non sono richieste nei casi in cui la cessione avvenga per mezzo dei cosiddetti stabiliti documenti da cui risultino tutti gli elementi di un contratto e ai quali sia stata apposta la clausola "all'ordine" o un'altra equivalente ex. Art. 1407. efficacia della sostituzione risiede nella girata del documento

Ha un'efficacia liberatoria automatica che è conseguenza naturale dell'atto. Tale disposizione può essere derogata.

Cedente garantisce solo la validità del contratto. Garanzia dell'adempimento presuppone una previsione esplicita.


Eccezioni

Cessionario subentra nella medesima posizione del cedente.


Azioni

Cessionario non può esercitare nei confronti del ceduto quelle azioni che siano tali da investire solo la sfera patrimoniale del cedente. In particolare, se è annullabile o rescindibile il contratto da cui deriva no i rapporti ceduti, non spetterebbe al cessionario il diritto di chiedere l'annullamento o la rescissione, poiché la sua pretesa si baserebbe su un titolo nuovo, immune dai vizi genetici del contratto originario.




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